STUDIO BOIDI & PARTNERS
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1 & PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. LUCA GAUDINO Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel r.a. Fax C.F. e P.IVA: sito: info@studioboidi.it Torino, 29 Aprile 2013 CIRCOLARE N. 13/2013 OGGETTO: Dichiarazioni fiscali per l anno Persone Fisiche e Società di Persone Al fine di agevolare la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione dei redditi, Vi segnaliamo le novità e le modifiche intervenute rispetto all esercizio precedente. Come l anno scorso, le imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2013 devono essere versate entro il 17 Giugno senza maggiorazione, o dal giorno 18 Giugno al giorno 17 Luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Il termine per l invio della dichiarazione è, invece, il 30 Settembre Vedasi la tabella per le ulteriori casistiche. Il versamento della prima rata dell IMU deve essere effettuato entro il 17 giugno Per la predisposizione dei conteggi per il versamento dell acconto Imu, vogliate trasmetterci le copie degli atti di acquisto e/o vendita immobiliare avvenute nel 1 semestre del 2013, nonché le eventuali variazioni relative alla rendita degli immobili e ai terreni; in particolare, per questi ultimi, è necessario vengano segnalate le variazioni di destinazione (da agricolo a edificabile o viceversa) o del valore dell area al 1 di gennaio 2013 per quelli edificabili. Il Governo sta discutendo la sospensione del pagamento della prima rata del 17/06/2012 sull abitazione principale e relative pertinenze, in vista di una revisione della disciplina IMU. S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E Milano Via Monte di Pietà 21 info@synergiaconsulting.it STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI Milano STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO Napoli STUDIO FRASNEDI MONTANARI CECCHETTI & ASSOCIATI Bologna STUDIO GAROZZO Catania STUDIO GERLA ASSOCIATI Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIATI Bari
2 Tutti i contribuenti potranno versare l imposta utilizzando il mod. F24, con la possibilità di compensare l imposta dovuta con il credito risultante dalla dichiarazione UNICO È stabilito al 30 Settembre 2013 il termine per l invio telematico delle dichiarazioni. Il nostro Studio provvederà alla redazione delle dichiarazioni ed all invio telematico delle stesse (previo ritiro della copia delle dichiarazioni IVA compilate direttamente dai contribuenti titolari di partita IVA). Al fine di coordinare stesura, controlli, pagamenti, stampe, firme ed invio, Vi invitiamo a volerci consegnare al più presto la documentazione in Vostro possesso. Vi ricordiamo che la dichiarazione IRAP non potrà più essere inviata insieme al modello UNICO, ma dovrà essere inviata separatamente. La dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770) è suddivisa in due distinte dichiarazioni: il modello semplificato deve essere trasmesso autonomamente in via telematica entro il 31 Luglio 2013, il modello ordinario deve essere trasmesso anch esso autonomamente in via telematica entro il 31 Luglio Il modello UNICO MINI 2013, una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse, può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che: non hanno variato il domicilio fiscale dal 1 novembre 2011 alla data di presentazione della dichiarazione; non sono titolari di partita IVA; hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca) redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro; non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.) Vi segnaliamo inoltre che : con riferimento alla gestione separata INPS (rilevante sui compensi erogati agli amministratori, ai lavoratori autonomi che esercitano attività professionali o di collaborazione ed agli associati in partecipazione), per il 2013, il massimale dell imponibile contributivo è pari a ,00,e le
3 aliquote sono pari al 27,72% per coloro che non sono iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o del 20% per i lavoratori già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie; con riferimento alla gestione commercianti INPS ed alla gestione artigiani INPS, per il 2013 il minimale contributivo è di ,00 mentre il massimale dell imponibile contributivo è pari a ,00 ( ,00 per coloro che erano già iscritti alla gestione al 31/12/1995 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data). Le aliquote per la gestione commercianti INPS sono pari al 21,84% e del 22,84% rispettivamente per redditi d impresa inferiori e superiori ad ,00 e per la gestione artigiani INPS le aliquote 21,75% e del 22,75% rispettivamente per redditi d impresa inferiori e superiori ad ,00. UNICO 2013 Non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi le persone fisiche che, nel 2012, hanno posseduto: solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d imposta obbligato ad effettuare le ritenute d acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali
4 la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro; solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali); solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili); solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Chi non è obbligato a tenere scritture contabili, è in ogni caso esonerato dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, ha un imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33. Vi segnaliamo che, anche nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2013, i soggetti obbligati a compilare il modulo RW (investimenti all estero e/o trasferimenti da, per e sull estero), devono necessariamente presentare il quadro RW, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio del modello UNICO 2013 Persone fisiche debitamente compilato. È prevista la possibilità che eventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate, relative alla liquidazione della dichiarazione Unico 2013, vengano inviate esclusivamente all intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione. A questi spetta l obbligo di informare direttamente il contribuente delle eventuali comunicazioni di irregolarità ricevute. Occorre pertanto che ci comunichiate se intendete avvalervi di tale facoltà. Si evidenziano di seguito le principali novità dell anno:
5 non sono dovute l Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi; non sono dovute l Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista); l ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad Imu, va riportato nel rigo RN50. Tale importo potrà assumere rilievo nell ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali; per gli immobili esenti dall IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12); il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento; se l immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a canone concordato ); i redditi di lavoro dipendente prestato all estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente, la quale va invece indicata nella colonna 1 del rigo RC5. Per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 dovrà essere considerato l intero ammontare del reddito percepito, comprensivo della quota esente; per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l importo detraibile in 10 quote annuali; la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
6 è possibile destinare una quota pari all otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, alla Chiesa apostolica in Italia o all Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia; è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, dell Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia; i contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro; i dati relativi agli acconti per l anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nel rigo RB31. Alleghiamo alcune schede che riepilogano i dati e le informazioni necessarie per la compilazione delle dichiarazioni, oltre al calendario delle scadenze. Al fine di razionalizzare il lavoro Vogliate trasmetterci, per ogni soggetto, unitamente ai documenti necessari per la compilazione della dichiarazione, una scheda contenente le seguenti informazioni: nome dell interessato; eventuale scelta di destinazione dell 8 e del 5 ; eventuale scelta di far pervenire all intermediario le comunicazioni dell Amministrazione Finanziaria; casistiche (redditi, detrazioni, deduzioni ecc.) che riguardano la Vostra posizione e gli eventuali documenti allegati. In alternativa potete riconsegnarci la scheda richiesta informazioni e documentazione allegata alla presente, integrata con l indicazione dei dati di cui sopra. Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Con i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo
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