STUDIO BOIDI & PARTNERS
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1 & PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. MARCO BOIDI Dott. ALESSIA CARAMELLO Dott. FEDERICO DANNA Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Of counsel Dott. LUCA GAUDINO Dott. WALTER VILARDI TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel r.a. Fax C.F. e P.IVA: sito: info@studioboidi.it Torino, lì 15 dicembre 2015 CIRCOLARE N. 23/2015 OGGETTO: Acconto Iva per il 2015 Acconto Anche per il corrente anno 2015, a sensi dell art. 6 della L. 29/12/1990 n. 405, occorre procedere al versamento dell acconto IVA. Il termine per effettuare il versamento è il 28 dicembre, in quanto il 27 dicembre cade di domenica. Sono esclusi dall obbligo di versamento: coloro che risultavano a credito nella liquidazione del mese di dicembre 2014 o nel quarto trimestre 2014; i contribuenti che hanno cessato l attività nell anno 2015 senza che siano dovuti i versamenti IVA per il mese di dicembre o per il IV trimestre; coloro che hanno iniziato l attività nel corso dell anno 2015; coloro che, applicando il metodo previsionale, ritengono di chiudere a credito la liquidazione di dicembre o del 4 trimestre; le società estinte per fusione o incorporazione entro il 30/11/2015 (se mensili) o entro il 30/09/2015 (se trimestrali); i contribuenti che, nel 2015, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E Milano Via Monte di Pietà 21 info@synergiaconsulting.it STUDIO BERNARDI & ASSOCIATI Milano STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO ASSOCIATI Napoli STUDIO GAROZZO Catania STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO SERANTONI E ASSOCIATI Bologna
2 soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i soggetti che usufruiscono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali anche nel primo anno di fuoriuscita dal regime per decorrenza del triennio o per superamento dei limiti previsti per i ricavi ed i compensi; i contribuenti che adottano il regime dei minimi ; i contribuenti che fruiscono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014; contribuenti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti; società e associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991; raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (come i Comuni che gestiscono l erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore); contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34 DPR 633/1972. Qualora l importo da versare risulti inferiore a 103,29 non deve essere effettuato alcun versamento in acconto. Per i contribuenti trimestrali non è dovuta la maggiorazione dell 1% a titolo di interessi. Esistono tre differenti modalità di calcolo dell acconto qui di seguito illustrate. A) Metodo storico La misura dell acconto è pari all 88% del versamento dovuto relativamente al mese di dicembre (ovvero all ultimo trimestre, per i contribuenti che usufruiscono della liquidazione trimestrale) del 2014 (sempre al lordo dell acconto dell anno precedente). Qualora nel corso del 2015 sia mutata la cadenza delle liquidazioni, la determinazione dell acconto da versare avviene come segue: per i contribuenti mensili che sono diventati trimestrali, la base di determinazione è costituita dall ammontare dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell anno 2014 (al lordo dell acconto IVA precedente); per i contribuenti che da trimestrali sono passati alla liquidazione con cadenza mensile,
3 l importo da assumere è pari ad un terzo dell imposta versata in sede di dichiarazione per l anno 2013 (al lordo dell acconto IVA precedente). B) Metodo previsionale È possibile assumere come riferimento il debito d imposta che si prevede risulterà dalla liquidazione del mese di dicembre 2015 (o del IV trimestre 2015), senza ulteriori calcoli. Si procede, dunque, al versamento dell 88% di tale importo. Tale metodo, che può risultare conveniente in caso di rilevanti acquisti effettuati nell ultimo mese (o trimestre dell anno), espone al rischio di applicazione delle sanzioni nel caso in cui l acconto versato risulti inferiore all 88% dell imposta definitivamente liquidata. C) Metodo reale o delle operazioni effettuate L importo da versare deve essere determinato sulla base di una liquidazione straordinaria che tiene conto: dell imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1 20 dicembre o 1 ottobre 20 dicembre per i contribuenti trimestrali; dell imposta relativa alle operazioni effettuate nel medesimo periodo anche se non ancora fatturate (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto, per le quali ci si avvale della fatturazione differita); dell imposta relativa alle fatture passive, registrate nel medesimo periodo. L importo risultante da tale liquidazione deve essere assunto al 100% e, quindi, versato per intero, e non nella misura dell 88% come avviene negli altri due metodi. Liquidazione di gruppo In questo particolare regime la società controllante deve versare l acconto per tutte le società del gruppo. Tenendo conto del sistema di trasferimenti posto alla base della procedura di compensazione, al fine di consentire la determinazione dell'importo da versare a titolo di acconto da parte della controllante, tutte le società (a regime mensile) partecipanti alla liquidazione di gruppo trasferiranno in tempo utile alla società controllante le risultanze presunte delle liquidazioni periodiche relative al mese di dicembre dell'anno in corso (debito o credito).
4 La società controllante determinerà quindi il dato previsionale di gruppo, riassumendo algebricamente le risultanze di gruppo delle liquidazioni mensili, compensando in tal modo le risultanze a debito con quelle a credito. Confronterà poi il dato così ottenuto con il corrispondente dato storico di gruppo, ricavabile dal registro delle liquidazioni di gruppo, con il medesimo procedimento sopra indicato e verserà l'acconto - per tutte le società del gruppo - nella misura prescritta, calcolata su uno dei due dati sopra indicati. In caso di variazione della composizione del gruppo durante l anno e, comunque, prima del 29 dicembre, non si dovrà tener conto dei dati relativi alle società uscite, le quali verseranno l acconto in via autonoma. Si dovrà invece estendere il calcolo alla o alle società che avessero aderito al gruppo nell anno corrente. Pertanto, le società controllate partecipanti solo nell'anno in corso alla liquidazione di gruppo trasferiranno alla società controllante, oltre alle risultanze presunte relative all'anno in corso, quelle riferibili, per ciascuna di esse, all'anno precedente (versamenti effettuati o crediti d'imposta computati in detrazione, ovvero debiti o crediti trasferiti) tenendo conto dei necessari correttivi qualora i volumi d'affari siano variati rispetto all'anno precedente. La società controllante determinerà quindi, con le cennate risultanze, il dato storico riferibile al gruppo, sempre tenendo conto degli effetti compensativi previsti dalla particolare procedura. E' opportuno evidenziare infine che ricade sotto la responsabilità di ogni società controllata l'onere di trasmettere con la massima precisione e completezza i dati riferibili ad ognuna di esse per la determinazione dell'acconto di gruppo, così come avviene per i dati relativi alle liquidazioni periodiche; e ciò, in particolare, per quanto concerne l'adeguamento a seguito della variazione del proprio volume d'affari, nonchè per qualsiasi situazione soggettiva possa aver influito sui dati da trasmettere. Modalità di pagamento. Per il versamento, da effettuare mediante Mod. F24 con modalità telematica, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 6013 per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile; 6035 per i contribuenti trimestrali. I contribuenti titolari di crediti compensabili possono utilizzarli per versare l acconto IVA con le modalità richieste per la compensazione dei diversi crediti tributari.
5 Il pagamento dell acconto non può essere rateizzato. Sanzioni Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell acconto IVA relativo al 2015, da effettuarsi entro il 28 dicembre 2015, può rendersi applicabile il nuovo regime sanzionatorio di cui al DLgs. 158/2015, oltre che l istituto del ravvedimento operoso, come modificato dalla legge di stabilità Per il mancato o tardivo versamento dell acconto è attualmente prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato, a norma dell art. 13 del DLgs. 471/97. La sanzione può essere ridotta nella misura del 50% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell art. 15 del DLgs. 158/2015, se verrà confermata la previsione contenuta nel disegno di legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle disposizioni di cui al menzionato DLgs. n Applicandosi il favor rei ex art. 3 comma 3 del DLgs. 472/97, il nuovo schema sanzionatorio dovrebbe, così, estendersi a tutti i ravvedimenti effettuati successivamente al 1 gennaio Infatti, alle sanzioni rimodulate potrà cumularsi il beneficio del ravvedimento operoso, così che la sanzione prevista per il tardivo versamento potrà essere ulteriormente ridotta a seconda di quando interviene la regolarizzazione da un decimo del minimo ad un sesto del minimo. Nello specifico, per l acconto IVA 2015, la sanzione da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso (oltre agli interessi, con maturazione giorno per giorno) sarà pari: - all 1,5% dell imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 27 gennaio 2016 (trentesimo giorno dalla scadenza), fatte salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni, di cui si dirà in seguito; - all 1,67% dell imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 28 gennaio 2016 e il 29 marzo 2016 (primo giorno lavorativo successivo al novantesimo giorno dalla scadenza 27 marzo 2016, Pasqua come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50, 19.5); - al 3,75% dell imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 30 marzo 2016 e il 30 settembre 2016 (termine di presentazione del modello IVA 2016); - al 4,29% dell imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 28 febbraio 2017 (termine di presentazione del modello IVA 2017, da effettuarsi in via autonoma rispetto alla dichiarazione
6 dei redditi); - al 5% dell imposta non versata, se il ravvedimento avviene a decorrere dal 1 marzo 2017.Si evidenzia che la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso è inibita, ai sensi dell art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97, se interviene, nei confronti del contribuente, la notifica dell avviso di accertamento o dell avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione. Ai sensi dell art. 13 comma 1, secondo periodo del DLgs. 471/97, in caso di versamento dell acconto entro il giorno 11 gennaio 2016, le sanzioni descritte sono ulteriormente ridotte per un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Infine, per completezza di trattazione, si rammenta che il termine per il versamento dell acconto Iva, rappresenta una data «spartiacque» ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine agli omessi versamenti. Infatti, la data del 27 dicembre (come detto quest anno spostata al in quanto cade di domenica) contraddistingue il momento oltre il quale l omesso versamento dell imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell anno precedente (periodo di imposta 2014), se l importo è superiore a euro, costituisce violazione che assume rilevanza penale. Restiamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo
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