STUDIO BOIDI & PARTNERS
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1 & PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. LUCA GAUDINO Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel r.a. Fax C.F. e P.IVA: sito: info@studioboidi.it Torino, 7 maggio 2012 CIRCOLARE N. 9/2012 OGGETTO: Dichiarazioni fiscali per l anno Persone Fisiche e Società di Persone Al fine di agevolare la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione dei redditi, Vi segnaliamo le novità e le modifiche intervenute rispetto all esercizio precedente. Come l anno scorso, le imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 devono essere versate entro il 18 Giugno senza maggiorazione, o dal giorno 17 Giugno al giorno 18 Luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Il termine per l invio della dichiarazione è, invece, il 1 ottobre Vedasi la tabella per le ulteriori casistiche. Il versamento della prima rata dell IMU deve essere effettuato entro il 18 giugno Per la predisposizione dei conteggi per il versamento dell acconto Imu, vogliate trasmetterci le copie degli atti di acquisto e/o vendita immobiliare avvenute nel 1 semestre del 2012, nonché le eventuali variazioni relative alla rendita degli immobili e ai terreni; in particolare, per questi ultimi, è necessario vengano segnalate le variazioni di destinazione (da agricolo a edificabile o viceversa) o del valore dell area al 1 di gennaio 2012 per quelli edificabili. Tutti i contribuenti potranno versare l imposta utilizzando il mod. F24, con la possibilità di compensare l imposta dovuta con il credito risultante dalla dichiarazione UNICO S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E Milano Via Monte di Pietà 21 info@synergiaconsulting.it STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI Milano STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO Napoli STUDIO FRASNEDI MONTANARI CECCHETTI & ASSOCIATI Bologna STUDIO GAROZZO Catania STUDIO GERLA ASSOCIATI Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIATI Bari
2 È stabilito al 30 Settembre 2012 il termine per l invio telematico delle dichiarazioni. Il nostro Studio provvederà alla redazione delle dichiarazioni ed all invio telematico delle stesse (previo ritiro della copia delle dichiarazioni IVA compilate direttamente dai contribuenti titolari di partita IVA). Al fine di coordinare stesura, controlli, pagamenti, stampe, firme ed invio, Vi invitiamo a volerci consegnare al più presto la documentazione in Vostro possesso. Vi ricordiamo che la dichiarazione IRAP non potrà più essere inviata insieme al modello UNICO, ma dovrà essere inviata separatamente. La dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770) è suddivisa in due distinte dichiarazioni: il modello semplificato deve essere trasmesso autonomamente in via telematica entro il 31 Luglio 2012, il modello ordinario deve essere trasmesso anch esso autonomamente in via telematica entro il 31 Luglio Il modello UNICO MINI 2012, una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse, può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che: non hanno variato il domicilio fiscale dal 1 novembre 2011 alla data di presentazione della dichiarazione; non sono titolari di partita IVA; hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca) redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro; non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.) non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica; non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
3 Vi segnaliamo inoltre che : con riferimento alla gestione separata INPS (rilevante sui compensi erogati agli amministratori, ai lavoratori autonomi che esercitano attività professionali o di collaborazione ed agli associati in partecipazione), per il 2012, il massimale dell imponibile contributivo è pari a ,00,e le aliquote sono pari al 27,72% per coloro che non sono iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o del 18% per i lavoratori già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie; con riferimento alla gestione commercianti INPS ed alla gestione artigiani INPS, per il 2012 il minimale contributivo è di ,00 mentre il massimale dell imponibile contributivo è pari a ,00 ( ,00 per coloro che erano già iscritti alla gestione al 31/12/1995 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data). Le aliquote per la gestione commercianti INPS sono pari al 21,39% e del 22,39% rispettivamente per redditi d impresa inferiori e superiori ad ,00 e per la gestione artigiani INPS le aliquote 21,30% e del 22,30% rispettivamente per redditi d impresa inferiori e superiori ad ,00. UNICO 2012 Non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi le persone fisiche che, nel 2011, hanno posseduto: solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d imposta obbligato ad effettuare le ritenute d acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
4 euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro; solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali); solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all importo di ,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali); solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Chi non è obbligato a tenere scritture contabili, è in ogni caso esonerato dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, ha un imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33. Vi segnaliamo che, anche nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2012, i soggetti obbligati a compilare il modulo RW (investimenti all estero e/o trasferimenti da, per e sull estero), devono necessariamente presentare il quadro RW, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio del modello UNICO 2012 Persone fisiche debitamente compilato. È prevista la possibilità che eventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate, relative alla liquidazione della dichiarazione Unico 2012, vengano inviate esclusivamente all intermediario
5 abilitato che ha trasmesso la dichiarazione. A questi spetta l obbligo di informare direttamente il contribuente delle eventuali comunicazioni di irregolarità ricevute. Occorre pertanto che ci comunichiate se intendete avvalervi di tale facoltà. Si evidenziano di seguito le principali novità dell anno: l introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull intero territorio nazionale (quadro RB sezioni I e II); la previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro RB sez. I); la proroga dell agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell applicazione di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite euro lordi (quadro RC - rigo RC4); la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro RC - rigo RC13); l eliminazione dell obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ( decreto sviluppo, entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro RP - sezione III- righi da RP51 a RP54); la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro RP - righi da RP61 a RP65); l introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo; il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell acconto IRPEF per l anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l acconto IRPEF è dovuto nella misura dell 82 per cento anziché del 99 per cento); il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell acconto cedolare secca per l anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell 85 per cento);
6 l introduzione di un imposta sul valore degli immobili situati all estero e di un imposta sulle attività finanziarie detenute all estero per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all estero o che possiedono attività finanziarie all estero (Quadro RM, sez. XVI). Alleghiamo alcune schede che riepilogano i dati e le informazioni necessarie per la compilazione delle dichiarazioni, oltre al calendario delle scadenze. Al fine di razionalizzare il lavoro Vogliate trasmetterci, per ogni soggetto, unitamente ai documenti necessari per la compilazione della dichiarazione, una scheda contenente le seguenti informazioni: nome dell interessato; eventuale scelta di destinazione dell 8 e del 5 ; eventuale scelta di far pervenire all intermediario le comunicazioni dell Amministrazione Finanziaria; casistiche (redditi, detrazioni, deduzioni ecc.) che riguardano la Vostra posizione e gli eventuali documenti allegati. In alternativa potete riconsegnarci la scheda richiesta informazioni e documentazione allegata alla presente, integrata con l indicazione dei dati di cui sopra. Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Con i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo
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