L n. 42. Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

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1 L n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103 L. 42/2009 Art. 1. (Ambito di intervento) 1. La presente legge costituisce attuazione dell articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. copia ad uso esclusivamente didattico 1

2 L. 42/2009 Art. 1. (Ambito di intervento) A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l utilizzazione delle risorse aggiuntive e l effettuazione degli interventi speciali di cui all articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. L. 42/2009 Art. 2. (Oggetto e finalità) Comma 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi ( il testo iniziale era 24 mesi ) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l attuazione dell articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni copia ad uso esclusivamente didattico 2

3 L. 42/2009 Successivamente con L n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica. è stato aggiunto nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. L. 42/2009 Articolo 2 comma 2 NEL TESTO INIZIALE i decreti legislativi sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:. h) individuazione dei princìpi fondamentali dell armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. copia ad uso esclusivamente didattico 3

4 L. 42/2009 Articolo 2 comma 2 Successivamente con L n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica. si è approfonditamente dettagliato i decreti legislativi sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:.. Articolo 2 comma 2 lettera h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; copia ad uso esclusivamente didattico 4

5 L. 42/2009 Articolo 2 comma 2 lettera h) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; L. 42/2009 Articolo 2 comma 2 lettera h) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di fondi perequativi, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi copia ad uso esclusivamente didattico 5

6 L n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. L. 196/2009 Art. 1 Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) La ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. copia ad uso esclusivamente didattico 6

7 L. 196/2009 Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. L. 196/2009 Art. 2 Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. copia ad uso esclusivamente didattico 7

8 L. 196/ I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; L. 196/2009 d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. copia ad uso esclusivamente didattico 8

9 L. 196/2009 L n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica. Art. 42 Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili; copia ad uso esclusivamente didattico 9

10 b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria; ( no enti locali ) c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese; d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);.. g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche,. h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'unione europea. copia ad uso esclusivamente didattico 10

11 D.Lgs n. 91 Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n D.Lgs n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n copia ad uso esclusivamente didattico 11

12 Sistemi contabili omogenei Art. 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei) Le Regioni, le Province autonome, gli enti locali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. copia ad uso esclusivamente didattico 12

13 Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Le istituzioni degli enti locali di cui all articolo 114 del T.U.E.L. e gli altri organismi strumentali adottano il medesimo sistema contabile dell amministrazione di cui fanno parte. copia ad uso esclusivamente didattico 13

14 Articolo 2 comma 4 In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle regioni, enti locali e ed enti strumentali Art. 3 (Principi contabili generali e applicati) Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all articolo 36, comma 5. Gli enti strumentali delle regioni ed enti locali, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell allegato 1 e ai principi del codice civile. copia ad uso esclusivamente didattico 14

15 ALLEGATO 1 Principi contabili generali o postulati copia ad uso esclusivamente didattico 15

16 Piano dei conti integrato Articolo 4 (Piano dei conti integrato) Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell ambito delle rappresentazioni contabili, le regioni, gli enti locali ed enti strumentali adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all articolo 36, comma 5. copia ad uso esclusivamente didattico 16

17 Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. L elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. copia ad uso esclusivamente didattico 17

18 Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le regioni, enti locali ed enti strumentali allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato Al fine di fornire supporto all analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato. copia ad uso esclusivamente didattico 18

19 Transazione elementare Articolo 5 (Definizione della transazione elementare) Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. Le regioni, enti locali ed enti strumentali organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l identificazione. copia ad uso esclusivamente didattico 19

20 Articolo 6 (Struttura della codifica della transazione elementare) La struttura della codifica della transazione elementare è definita con i decreti legislativi di cui all articolo 36, comma 5, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell economia e delle finanze Articolo 7 (Modalità di codificazione delle transazioni elementari) Al fine di garantire l omogeneità dei bilanci pubblici, le regioni, enti locali ed enti strumentali codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari ed evitando: l adozione del criterio della prevalenza; l imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi; di assumere impegni sui fondi di riserva. copia ad uso esclusivamente didattico 20

21 Art. 8 (Adeguamento SIOPE) sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato. Il sistema di bilancio copia ad uso esclusivamente didattico 21

22 Articolo 9 (Il sistema di bilancio) Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. copia ad uso esclusivamente didattico 22

23 Articolo 10 (Bilanci di previsione finanziari) Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Le amministrazioni pubbliche allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando l obbligo di allegare al bilancio di previsione le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce copia ad uso esclusivamente didattico 23

24 Art. 11 (Schemi di bilancio) Le regioni, gli enti locali e gli enti strumentali adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati. Tali schemi di bilancio, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all articolo 36, comma 5. Le regioni, gli enti locali e gli entri strumentali redigono un rendiconto semplificato per il cittadino ( predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio evidenziando: copia ad uso esclusivamente didattico 24

25 le risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, i risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi Articolo 12 (Omogeneità della classificazione delle spese) Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, copia ad uso esclusivamente didattico 25

26 Le regioni, gli enti locali e gli enti strumentali adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa. Articolo 13 (Definizione del contenuto di missione e programma) La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni. copia ad uso esclusivamente didattico 26

27 L unità di voto per l approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi Classificazione delle spese copia ad uso esclusivamente didattico 27

28 Articolo 14 (Criteri per la specificazione e classificazione delle spese) Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi (!!!!! Non più preventivi ) e consuntivi degli enti locali ripartiscono le spese in: a) missioni: sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato; copia ad uso esclusivamente didattico 28

29 Articolo 117 cost 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Articolo 117 cost Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. copia ad uso esclusivamente didattico 29

30 Art 118 cost 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà b) Programmi ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati con decreti legislativi di cui articolo 36 comma 5. copia ad uso esclusivamente didattico 30

31 Il programma è. inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse; Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Cofog) secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95 copia ad uso esclusivamente didattico 31

32 c) macroaggregati, costituiscono un articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli!!!!!!!!! I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato copia ad uso esclusivamente didattico 32

33 La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa Articolo 15 (Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate) Le entrate sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto. categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. copia ad uso esclusivamente didattico 33

34 I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. Termini di approvazione dei bilanci copia ad uso esclusivamente didattico 34

35 Articolo 18 (Termini di approvazione dei bilanci) Le regioni, gli enti locali e gli enti strumentali: approvano: il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell anno precedente; il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell anno successivo; il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell anno successivo. trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n Articolo 38 ( Disposizioni finali ed entrata in vigore) Le disposizioni del Titolo I entrano in vigore a decorrere dal 2014 copia ad uso esclusivamente didattico 35

36 Articolo 36 (Sperimentazione) Al fine di verificare l effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere del 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l attuazione delle disposizioni per le regioni, enti locali ed enti strumentali con particolare riguardo all adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi D.P.C.M ( modalità di sperimentazione ) Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304, S.O. copia ad uso esclusivamente didattico 36

37 DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione Art. 9 (Bilanci) 1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio: DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione PROGRAMMAZIONE copia ad uso esclusivamente didattico 37

38 DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione In sede di previsione a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa preventivo pluriennale di competenza ( allegati n. 7). copia ad uso esclusivamente didattico 38

39 copia ad uso esclusivamente didattico 39

40 DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di cui sono allegati: a) la relazione programmatica DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione b) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a); copia ad uso esclusivamente didattico 40

41 DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 7-b); DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione copia ad uso esclusivamente didattico 41

42 DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c); copia ad uso esclusivamente didattico 42

43 copia ad uso esclusivamente didattico 43

44 DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; f) la relazione del collegio dei revisori dei conti; g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d); copia ad uso esclusivamente didattico 44

45 ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6 TITOLO 7 TITOLO 9 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione prestiti Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro copia ad uso esclusivamente didattico 45

46 SPESA MISSIONI 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione. 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza 4 Istruzione e diritto allo studio 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 7 Turismo 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 Trasporti e diritto alla mobilità 11 Soccorso civile 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13 Tutela della salute 14 Sviluppo economico e competitività 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti 50 Debito pubblico 60 Anticipazioni finanziarie 99 Servizi per conto terzi SPESA TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 7 SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE RIMBORSO DI PRESTITI CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO copia ad uso esclusivamente didattico 46

47 SPESA MACROAGGREGATI TITOLO Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103 Acquisto di beni e servizi 104 Trasferimenti correnti 105 "Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)" 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 Interessi passivi 108 Altre spese per redditi da capitale 109 Altre spese correnti SPESA MACROAGGREGATI TITOLO Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi 203 Contributi agli investimenti 204 Trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale copia ad uso esclusivamente didattico 47

48 SPESA MACROAGGREGATI TITOLO Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti 303 Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESA MACROAGGREGATI TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 404 Rimborso di altre forme di indebitamento copia ad uso esclusivamente didattico 48

49 MACROAGGREGATI TITOLO Uscite per partite di giro 702 Uscite per conto terzi DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione Art. 6 (Sistema contabile) Art. 6 (Sistema contabile) 1. Le regioni e gli enti locali a decorrere dall'avvio della sperimentazione affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico. copia ad uso esclusivamente didattico 49

50 DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione Art. 6 (Sistema contabile) 3. Al fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l'aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale. DPCM 28/12/2011 modalità sperimentazione Art. 7 (Principi contabili) 1. Gli enti che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai 1) principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 2) al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al presente decreto 3) seguenti principi contabili applicati: - della contabilità finanziaria (allegato n. 2); - della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 3); - dei bilanci consolidati (allegato n. 4); copia ad uso esclusivamente didattico 50

51 PRINCIPIO CONTABILE GENERALE CONTABILITA FINANZIARIA DPCM ALLEGATO 1 DPCM 28/12/2011 (modalità sperimentazione) Principio della competenza finanziaria ( potenziata!!! ) Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). PRINCIPIO CONTABILE GENERALE CONTABILITA FINANZIARIA DPCM ALLEGATO 1 DPCM 28/12/2011 (modalità sperimentazione) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è perfezionata, con imputazione all esercizio in cui l obbligazione viene a scadenza. copia ad uso esclusivamente didattico 51

52 DL 35/2013 Capo I Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali 1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero (???) dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di milioni di euro. ( in vigore dal 9 aprile 2013 ) copia ad uso esclusivamente didattico 52

53 DL 35/ Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. DL 35/ Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo ( milioni ). copia ad uso esclusivamente didattico 53

54 DL 35/2013 Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento ( 500 milioni ) unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Accordo tra Governo, Province e Comuni sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 9 maggio 2013 sono state definite le modalità di riparto tra gli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013 copia ad uso esclusivamente didattico 54

55 L accordo prevede la distribuzione tra i singoli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013 avviene, prioritariamente, con riferimento 1) ai debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile ) ai debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli per appalti di lavori pubblici; 3) qualora residuino spazi finanziari questi possono essere attribuiti agli enti locali per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai medesimi debiti, in proporzione alle richieste effettuate a valere sui medesimi pagamenti; copia ad uso esclusivamente didattico 55

56 L accordo prevede che, in seconda istanza, agli enti locali, che non hanno effettuato richieste di spazi finanziari entro il 30 aprile 2013, è attribuito, con priorità, ove possibile e ferme restando le predette modalità di distribuzione, l intero ammontare della richiesta relativa ai debiti in conto capitale non estinti alla data dell 8 aprile 2013; Decreto 14 maggio 2013 CONSIDERATO che le richieste di spazi finanziari per i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili pervenute ai sensi del comma 2 non estinti alla data dell 8 aprile 2013 sono pari a milioni di euro e che quelle relative agli analoghi debiti pagati dal 1 gennaio 2013 all 8 aprile 2013 sono pari a milioni di euro; copia ad uso esclusivamente didattico 56

57 CONSIDERATO che residuano spazi finanziari per un ammontare pari a milioni di euro da attribuire, in base al citato Accordo, a gli enti locali per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai predetti debiti, in proporzione alle richieste effettuate a valere sui medesimi pagamenti; 1. Gli enti locali hanno la facoltà di effettuare, in sede di riparto del restante 10 per cento, riduzioni o incrementi delle richieste operate entro il 30 aprile Gli eventuali spazi finanziari che si liberano a fronte delle riduzioni delle richieste sono aggiunti al predetto 10 per cento e ripartiti con il decreto del Ministero dell economia e delle finanze da emanare entro il 15 luglio Agli enti locali, che non hanno effettuato richieste di spazi finanziari entro il 30 aprile 2013, è attribuito, con priorità, ove possibile e ferme restando le predette modalità di distribuzione, l intero ammontare della richiesta relativa ai debiti in conto capitale non estinti alla data dell 8 aprile copia ad uso esclusivamente didattico 57

58 DL 35/ Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. copia ad uso esclusivamente didattico 58

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