Chiara Inaudi Local Action Coordinator CIRSDe Università degli Studi di Torino. Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176
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1 Chiara Inaudi Local Action Coordinator CIRSDe Università degli Studi di Torino Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176
2 Giovanna MANZOLI Chiara FINI Centro Demetra Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176
3 RESPONSABILITA LEGALE Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176
4 RESPONSABILITA LEGALE CIVILE PENALE ILLECITO CIVILE obbligo risarcimento del danno REATO reclusione /arresto multa/ammenda
5 PROCEDIBILITA' D'UFFICIO A QUERELA
6 Fattispecie di reato più comuni - Abuso di mezzi di correzione art. 571 (proc. d ufficio) - Maltrattamenti art. 572 (proc. d ufficio) - Percosse art. 581 (proc. a querela) - Lesioni personali art. 582 (proc. varia a seconda dei casi) - Abbandono di persone minori art.591 (proc. d ufficio) - Ingiuria art. 594 (proc. a querela) - Prostituzione minorile art. 600 bis (proc. d ufficio) - Pornografia minorile art. 600ter (proc. d ufficio) - Detenzione di materiale pedopornografico art. 600 quater (proc. D ufficio)
7 Fattispecie di reato più comuni (segue) - Pornografia virtuale art. 600 quater 1 (proc. d ufficio) - Impiego di minori nell accattonaggio art. 600 octies (proc. d ufficio) - Atti di violenza sessuale art. 609 bis e ss (proc. d ufficio se nei confronti di minori) - Violenza privata art. 610 (proc. d ufficio) - Minaccia art. 612 (proc. d ufficio solo se grave) - Atti persecutori /stalking art. 612 bis (proc. d ufficio se nei confronti di minori) - Interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis (proc. a querela)
8 Fattispecie di reato più comuni (segue) - Estorsione art. 629 (proc. d ufficio) - Danneggiamento art. 635 (proc. d ufficio se bene esposto alla pubblica fede) - Molestia o disturbo alle persone art. 660 (proc. d ufficio) - Violazioni Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/90) (proc. d ufficio)
9 Art.571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni
10 Art.572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni
11 Art.581 c.p. Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato
12 Art. 582 c.p. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.(c.d. Lesione personale lieve) Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.d. Lesione personale lievissima).
13 Art.583 c.p. Circostanze aggravanti. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
14 La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
15 Art.591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
16 Art. 594 c.p. Ingiuria Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone
17 Art. 600 bis Prostituzione minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro a euro 6.000
18 Art. 600 ter Pornografia minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
19 Art. 600 ter Pornografia minorile (segue) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro a euro Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro a euro Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
20 Art. 600 ter Pornografia minorile (segue) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro a euro Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali
21 Art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p sexies].
22 Art. 600 quater 1Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
23 Art. 600octies Impiego di minori nell accattonaggio Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
24 Art.609 bis c.p. Violenza sessuale Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
25 Art.609-ter c.p. Circostanze aggravanti. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; Segue...
26 Art.609-ter c.p. Circostanze aggravanti (segue) 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; 5bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
27 Art.609-ter c.p. Circostanze aggravanti (segue) 5 ter ) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci
28 Art.609-quater c.p. Atti sessuali con minorenne. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza
29 Art.609-quater c.p. Atti sessuali con minorenne (segue) Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Ne
30 Art.609-quater c.p. Atti sessuali con minorenne (segue) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci
31 Art.609 quinquies c.p. Corruzione di minorenne. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
32 Art.609 quinquies c.p. Corruzione di minorenne (segue) La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza
33 Art.609 sexies c.p. Ignoranza dell'età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609- ter, 609-quater e 609-octies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609- quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
34 Art. 609 septies c.p. Querela di parte I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
35 Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
36 Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
37 Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali (segue) 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609- quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
38 Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali (segue) 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti (5). Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.
39 Art. 609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609- bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.
40 Art. 609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni (segue). Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
41 Art. 609 undecies Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
42 Art.610 c.p. Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 (armi, pluralità di persone etc).
43 Art.612 c.p. Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (armi, pluralità di persone etc), la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
44 Art. 612 bis Atti persecutori STALKING Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
45 Art. 612 bis Atti persecutori STALKING (segue) La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
46 Art. 615 bis Inteferenze illecite nella vita privata Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
47 Art. 615 bis Inteferenze illecite nella vita privata(segue) I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
48 Art. 629 Estorsione Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro a euro La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro a euro , se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
49 Art. 635 Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1. con violenza alla persona o con minaccia; 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
50 Art. 635 Danneggiamento (Segue) 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 4. sopra opere destinate all'irrigazione; 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
51 Art. 635 Danneggiamento (Segue) Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
52 Art. 73 T.U. in materia di stupefacenti Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro a euro (80) 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
53 Art. 73 T.U. In materia di stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (segue) a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (91), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
54 Art. 73 T.U. In materia di stupefacenti- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (segue) 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro a euro Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
55 Art. 73 T.U. In materia di stupefacenti- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (segue) 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro a euro bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.
56 Art. 73 T.U. In materia di stupefacenti- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (segue) Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
57 Art. 73 T.U. In materia di stupefacenti- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (segue) 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
58 Casistica dei reati in cui possono incorrere gli educatori ØAbuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.); Ø Maltrattamenti (572 c.p.); ØAbbandono di persone minori o incapaci (591 c.p.); ØViolenza sessuale (609 bis e ss.);
59 Come comportarsi in presenza di episodi di violenza? Ad es. Episodio di bullismo
60 Indipendentemente dal fatto che la violenza sia agita o subita, nel caso in cui si sia in presenza di reati procedibili d ufficio Sussiste l obbligo in capo a coloro che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di denunciare la notizia di reato all autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l obbligo di riferire a quella), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p. e 362 c.p.) N.B. La denuncia va altresì effettuata anche per minori degli anni 14
61 Art.361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all autorità giudiziaria, o ad un altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
62 Art.362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all autorità indicata nell articolo precedente, un reato del quale abbia avuto notizia nell esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
63 Art. 357: Nozione di pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
64 Art. 358: Nozione di incaricato di pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
65 Rivestono tali qualifiche il dirigente scolastico di scuola pubblica, il soggetto avente potere direttivo nelle scuole paritarie, gli insegnanti di scuola pubblica in relazione alla specifica attività svolta ed alle funzioni previste dal ruolo (cfr. Consiglio di Stato n. 715/11), l assistente sociale di un ente pubblico quando opera ex art. 344 II comma c.c (assistenza al Giudice tutelare).
66 P.S. Nel caso in cui gli operatori scolastici e/o gli educatori necessitino di indicazioni o chiarimenti su come gestire una situazione grave ed urgente che vede coinvolto il minore possono far riferimento, per consultazioni informali, a Servizi Sociali, Forze dell Ordine.
67 Nel caso in cui si sia in presenza di reati procedibili a querela, è bene sapere che
68 Art.120 c.p. Diritto di querela Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto i quattordici anni e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì esercitarlo in loro vece il genitore, il tutore o il curatore
69 Art.124 c.p. Termine per proporre la querela Salvo che la legge disponga altrimenti (si vedano i reati di cui agli artt.609 bis e ss.e 612 bis dove il termine è di 6 mesi e la querela è irrevocabile) il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia che costituisce il reato. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre la querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
70 Chi risponde penalmente nel caso in cui l autore sia minorenne? Oltre al minorenne (che è giudicato dal Tribunale dei minorenni ex D.P.R. 448/1988) può rispondere in concorso chi riveste una POSIZIONE DI GARANZIA (ad esempio è stato condannato un genitore per lesioni colpose a danno di un minore, investito dal figlio minore in sella ad una minimoto nel parco comunale, per non aver adeguatamente sorvegliato il figlio -cfr. Cass. Pen / oppure il preside di un liceo per agevolazione ex art. 79 D.P.R. 309/90 per aver consentito che nella scuola venissero utilizzate sostanze stupefacenti - cfr. Trib. Milano parzialmente riformata da C. Appello Milano)
71 POSIZIONE DI GARANZIA Ai sensi dell'art comma c.p. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo
72 Ruolo e competenza tribunale per i minorenni Organo giudiziario, composto da giudici togati e onorari, specializzati in scienze non giuridiche che ha la funzione di giudice in primo grado per tutte le questioni amministrative, civili o penali che coinvolgono soggetti minorenni: in campo amministrativo (misure rieducative verso soggetti che manifestano situazioni di irregolarità di condotta ); in campo civile (affidamento dei figli minorenni contesi in caso di conviventi, accertamento e protezione di minori in situazioni di abbandono o potenziale pregiudizio, adozioni);
73 Ruolo e competenza tribunale per i minorenni (segue) in campo penale (giudica i soggetti che, prima di compiere 18 anni, hanno commesso dei reati (D.P.R. 448/1988). L intera disciplina del processo minorile è permeata dall esigenza di adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore. Di qui il principio di minima offensività il quale impone di evitare ogni pregiudizio al corretto sviluppo psico-fisico del minore: corollario: inammissibilità dell azione civile nel procedimento penale davanti al Tribunale per i minorenni.
74 Le fattispecie di violenza sopra analizzate, integrando una condotta illecita verso un terzo, violano altresì la legge civile con conseguente obbligo del risarcimento. Chi può risponderne in questo caso?
75 Art.2047 c.c. Danno cagionato dall incapace (minori che frequentano scuola materna, primi anni scuola elementare) In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [c.c. 2046], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [c.c. 2048; c.p. 85]. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
76 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d arte (minori che frequentano ultimi anni scuola elementare, scuole medie e superiori) Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La stessa disposizione si applica all'affiliante (CULPA IN EDUCANDO) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [c.c. 2049, 2056].(CULPA IN VIGILANDO e CULPA IN ORGANIZZANDO) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
77 Chi sono i precettori? Intesa in senso lato dalla giurisprudenza ØINSEGNANTI di SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE (compresi i bidelli per le temporanee funzioni di vigilanza e gli insegnanti del doposcuola o di sostegno ai diversamente abili); Ø ALLENATORI SPORTIVI; ØASSISTENTI IN ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE O LUDICHE; ØADDETTI ALLA SORVEGLIANZA NELLE COLONIE ESTIVE; ØGLI ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA; ØINSEGNANTI DI CATECHISMO; ØCONDUCENTI DI SCUOLA BUS; ØADULTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI VIGILANZA COLLEGATE AD INSEGNAMENTO.
78 Un pò di casistica... ØDanni causati all'allievo: Ø CONSEGUENZE EPISODI DI BULLISMO ØDURANTE ATTIVITA SPORTIVE ØUTILIZZO DI DROGHE NELLA SCUOLA N.B. Nel caso di danni autoprocurati dall allievo (CADUTA, SUICIDIO), opera responsabilità contrattuale ex art c.c.
79 Norma pubblica istruzione P.S. Nel caso di insegnanti di scuola pubblica, sussiste un rapporto di immedesimazione organica per cui ex art 61 l. n. 312/1980 il Ministero della pubblica istruzione si surroga al personale scolastico nella responsabilità civile che eventualmente derivi da un'azione di risarcimento dei danni promossa contro detto personale, fatta salva la possibilità di rivalersi contro i dipendenti stessi, entro certi limiti ed in presenza di colpa grave o dolo nella vigilanza sugli alunni. La disposizione si applica solo per gli insegnanti dipendenti di enti pubblici statali, e ciò ha fatto sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per la disparità di trattamento rispetto agli insegnanti dipendenti di enti pubblici non statali oppure di istituti privati.
80 GRAZIE. Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176
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