Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong
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1 Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong di Cristiano Donnet
2 La Convenzione è stata firmata in data 14 gennaio 2013 Il Segretario ai Servizi Finanziari del Tesoro, Professor KC Chan, per conto del Governo di Hong Kong, e il Ministro dell Economia e delle Finanze, Professor Vittorio Grilli, per conto del Governo Italiano, siglano l accordo
3 Comunicato Stampa n. 6 del 14 gennaio 2013 «la nuova convenzione ha una duplice funzione: evitando la doppia imposizione dei redditi transfrontalieri fornirà un significativo impulso alle imprese del made in Italy operanti in Asia e, quale efficace mezzo di contrasto alla evasione fiscale, consentirà all amministrazione fiscale italiana di ottenere le informazioni, anche di natura bancaria, sui contribuenti operativi ad Hong Kong.»
4 Entrata in vigore della Convenzione Entrambi i paesi devono ratificare la Convenzione In data 16 maggio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante la ratifica e l esecuzione dell accordo Quando le parti si saranno notificate reciprocamente la ratifica dell accordo lo stesso entrerà in vigore
5 Triplice funzione Evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dai rapporti commerciali tra le due giurisdizioni Contribuire allo sviluppo di investimenti delle imprese italiane nei mercati asiatici Contrastare l evasione fiscale attraverso un adeguato scambio di informazioni
6 Agreement basato sul modello di Convenzione OCSE Le disposizioni dell agreement si applicano alle imposte elencate all art. 2 dello stesso: per quanto riguarda Hong Kong si tratta dell imposta sugli utili (profits tax), dell imposta sui salari (salaries tax) e dell imposta sulla proprietà (property tax) per quanto riguarda l Italia si tratta delle imposte sulle persone fisiche, dell imposta sulle persone giuridiche e dell IRAP
7 Struttura Chapter I scope of the agreement (art. 1 2) Chapter II definitions (art. 3 5) Chapter III taxation of income (art. 6 21) Chapter IV methods for elimination of duble taxation (art. 22) Chapter V special provisions (art ) Chapter VI final provisions (28 29)
8 Articolo 4 Resident Il primo paragrafo fornisce una definizione della locuzione residente di una delle Parti contraenti Il secondo paragrafo, relativo alle persone fisiche, prevede tre diverse metodologie per la determinazione della residenza effettiva (tie breaker rules dell art. 4 modello OCSE): 1) la persona è residente solo nel paese nel quale dispone di una residenza permanente; qualora avesse una residenza permanente in entrambi i paesi si considera residente nel paese con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali) 2) se non fosse possibile determinare il paese nel quale la persona ha il centro degli interessi vitali o se non ha una residenza permanente in alcuno degli Stati contraenti si considera residente solo nel paese nel quale ha una dimora abituale 3) se la persona ha una dimora abituale in entrambi i paesi le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo Il terzo paragrafo prevede che se una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti le autorità competenti dovranno dirimere la questione di comune accordo. In assenza di tale accordo il soggetto non avrà il diritto di reclamare alcuna esenzione dalle imposte previste dal trattato
9 Articolo 5 Permanent establishment La stabile organizzazione è definita e disciplinata dall art. 5 della Convenzione, in conformità con quanto previsto dall omologa disposizione contenuta nel modello OCSE. Tra le altre cose è previsto che la stabile organizzazione da cantiere assuma rilevanza fiscale se sussiste per un periodo superiore a sei mesi. Articolo 10 Dividends Si prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi che non può eccedere il 10% (attualmente il 20%) Articolo 11 Interest La ritenuta alla fonte sugli interessi è stabilita nella misura del 12,5% (attualmente è il 20%) Articolo 12 Royalties Sulle royalties la ritenuta alla fonte sara del 15% (attualmente è il 22,5%) Articolo 13 Capital gains Con riferimento alle plusvalenze è prevista la tassazione esclusiva nel paese di residenza dell alienante. Peraltro è prevista un eccezione per le società immobiliari
10 Articolo 22 Elimination of double taxation Per eliminare la doppia imposizione la Convenzione prevede l adozione del metodo cosiddetto di ordinary credit combinato con il metodo dell exemption with progression Articolo 23 Non-discrimination Tale articolo stabilisce, in sintesi, che i soggetti di uno Stato contraente non sono assoggettati nell altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i soggetti di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione Articolo 25 Exchange of information Tale articolo stabilisce le regole per lo scambio di informazioni. Le autorità degli Stati contraenti potranno richiedersi reciprocamente informazioni anche di natura bancaria sui contribuenti operativi nell altro Stato contraente (si tratta di una procedura con carattere selettivo, essendo limitata ai contribuenti sui quali è concentrata l attività di verifica). E inoltre presente la clausola per cui uno Stato non può rifiutarsi di fornire le suddette informazioni solo in quanto detenute da una banca, da un altra istituzione finanziaria, ovvero da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o di fiduciario.
11 Italia Hong Kong: situazione attuale Ad oggi Hong Kong si trova in tutte le black list italiane, in particolare: Nel D.M. 4 maggio 1999 che individua i Paesi a fiscalità privilegiata relativamente all inversione dell onere della prova per il trasferimento della residenza delle persone fisiche Nel D.M. 21 novembre 2001 emanato con riferimento alla disciplina sulle Controlled Foreign Companies di cui all art. 167 del TUIR Nel D.M. 23 gennaio 2002 relativo alla disciplina sulla indeducibilità dei costi dai c.d. paradisi fiscali (art. 110, comma 10, del TUIR) La presenza di Hong Kong nelle black list comporta, inoltre, per le imprese italiane onerosi adempimenti amministrativi, quali le c.d. comunicazioni black list
12 Italia Hong Kong: situazione futura La ratifica e la conseguente entrata in vigore della Convenzione potrebbe determinare l esclusione di Hong Kong dalle black list italiane, con evidenti semplificazioni amministrative per i soggetti italiani, nonché interessanti vantaggi fiscali Peraltro l art. 23, relativo alla clausola di non discriminazione, con ogni probabilità comporterebbe comunque l inapplicabilità dell art. 110 in materia di indeducibilità dei costi derivanti da rapporti intrattenuti con paesi black list Scelta di Hong Kong quale giurisdizione di riferimento al fine dell insediamento delle società (soprattutto holding e sub-holding) per gli investimenti italiani in Asia e, in particolare, in Cina
13 Cenni sulla fiscalità di Hong Kong Opera un sistema di tassazione territoriale: sono soggetti a tassazione solo i redditi realizzati ad Hong Kong Le imprese residenti e non residenti, aventi stabile organizzazione in Hong Kong, sono soggette all imposta sui profitti (profits tax) con aliquota pari al 16,5% Dividendi e interessi non sono soggetti a tassazione Le royalties sono soggette a una ritenuta pari al 4,95%. Nel caso in cui il percettore sia una parte correlata la ritenuta è pari al 16,5% I capital gains non sono soggetti a tassazione 21 convenzioni contro le doppie imposizioni firmate
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