La CERTIFICAZIONE UNICA 2011

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1 La CERTIFICAZIONE UNICA 2011 Lunedì,14 Febbraio

2 Parte I LE NOVITA del CUD

3 Rassegna delle Novità 3

4 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI Un po di storia (1). DL n.93/2008, Art nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008,, le somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. l.vo n.66/2003, ; b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. (omissis) 4

5 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI Un po di storia (2). LE PROROGHE per il 2009 e per il D.L. n.185/2008 art.5 per il L. n. 191/2009, art.2, c.156, lett.b) per il Per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art.2, comma 1, lettera c), del DL n.93/2008. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di euro lordi,. e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2008, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. 5

6 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI Un po di storia (3)... LA PRASSI AMMINISTRATIVA * Circolare Ag.E.- Min.Lav. n. 49/E, * Circolare Ag.E.- Min.Lav. n. 59/E, gli interventi del 2010 * Risoluzione Ag.E. n. 83/E, * Circolare Ag.E. n. 47/E, * Circolare Ag.E. n. 48/E, * Risoluzione n.130/e,

7 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (1) Risoluzione Ag.E. n.83/e, : Detassabilità di indennità/maggiorazione di turno (diurno) (se realizza le condizioni di cui all art.2, lett c) DL n.93/ NdR - ) intero compenso per lavoro notturno (ordinario o su turni) se realizza le condizioni di cui all art.2, lett c) DL n.93/2008 compenso per lavoro straordinario se realizza le condizioni di cui all art.2, lett c) DL n.93/2008 Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine, il datore di lavoro certificherà l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva. 7

8 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (2) Circolare n.47/e (a) lo straordinario agevolabile è quindi solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il vincolo può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario cosiddetto forfetizzato, reso dai dipendenti che non sono vincolati all orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria. Analogo criterio risulta valido per le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. In merito alla prova della correlazione tra straordinario e parametri di produttività, si richiama quanto precisato nella C.re n.49/e/2008 tale correlazione deve essere documentata dall'impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.. 8

9 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (3) Circolare n.47/e (b) E' necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività, trovi riscontro in una documentazione proveniente dall'impresa che può consistere in una dichiarazione con la quale l'impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa. anche l'agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa. 9

10 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (4) I PARAMETRI DI PRODUTTIVITA In base all art.2, lett. c), DL n.93/2008 (e s.m.i.) Parametri quantitativi produttività; elementi di redditività legati all andamento economico dell azienda; Parametri qualitativi innovazione; efficienza organizzativa; altri elementi di competitività. Circolare n.49/e/2008 (par. 1.7) tali incrementi non devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l'impresa. 10

11 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (5) Circolare n.48/e )... il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel Tale soluzione,, richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della risoluzione n.83/e. 2) sgravio contributivo (art.1, c.67, L.247/2007: anni ) Le aziende (autorizzate dall INPS) devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti. Le somme restituite devono considerarsi reddito di lavoro dipendente. l'ammontare della contribuzione recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra "gli emolumenti arretrati qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale 11

12 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (6) Risoluzione n.130/e, a) Richiamo della Normativa e della Prassi precedente; b) Generalizzazione delle conclusioni e indicazioni di semplificazione degli adempimenti documentali: In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), come precisato anche con la richiamata circolare n.47 del 2010, la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD. Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma. 12

13 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (7) Detassazione applicata nel 2010 c.93: importo max comprese somme erogate da altri datori c.94: Imposta sostitutiva del 10% Annotazione BX: Somme erogate nel 2010 a titolo di incremento della produttività del lavoro. tale certificazione assolve all obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare Ag.E. n.47/e del

14 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (8) Detassazione applicabile, ma non applicata nel ) CASO NORMALE X c.93: importo max : l importo è compreso nel c.1; c.96: si barra: Annotazione AF: Richiesta da parte del sostituito dell applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause. N o v i t à 2) CESSAZIONE PRIMA DELLA Risoluzione n.83/e, Se è già stata rilasciata la certificazione, il sostituito può richiedere una nuova certificazione (mod.cud 2011), per l indicazione nel punto 101 dei redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del 2010, tassati ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva....caso di cert.ne integrativa v. ). + Annotaz.ne BY 14

15 CUD 2011 DETASSAZIONE RR.PREMIANTI IL 2010 (8.1) Detassazione applicabile, ma non applicata nel 2010 uno sguardo sul Retribuzioni premianti 2010: (< ) - Reddito di lavoro dipendente 2009 < Assoggettamento di a tassazione ordinaria - Richiesta di tassazione sost.va nel 730 e rimborso dell eccedenza 1000 x 1000 x 15

16 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (9) Detassazione applicabile, ma non applicata nel 2008 e/o nel 2009 (Ris.. n.83/e ) N o v i t à 2008: somme detassabili erogate: c.97 somme effettivamente detassate e certificate nel CUD2009: c : somme detassabili erogate: c.99 somme effettivamente detassate e certificate nel CUD2010: c.100 Cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 2010, con richiesta da parte del sostituito di una attestazione relativa ai compensi erogati nel 2008 e/o 2009 di cui alla risoluzione n. 83 del 2010: il sostituto d imposta è tenuto al rilascio del CUD 2011 per la attestazione di detti importi (sempreché sia obbligato alla presentazione del modello 770/2011 semplificato). in rif.to ai cc.97,99,101 Nota BY certificaz.ne sec.do C.re n.47/e 16

17 CUD 2011 DETASSAZIONE RR.PREMIANTI IL 2010 (9.1) Detassazione applicabile, ma non applicata nel 2008 e/o nel 2009 uno sguardo sul 730 N o v i t à - compensi per lavoro notturno erogati nel 2009: (<6.000 ) e non detassati (c.99 CUD 2011) - retribuzioni premianti erogate nel 2009 e detassate (c. 100 CUD2011) ( < ) - reddito di lavoro dipendente 2008 < In caso di assistenza svolta presso un CAF, il 730 deve essere munito del Visto di conformità. In caso di assistenza diretta, il sostituto dev essere lo stesso che ha prestato assistenza nel 2008 e/o

18 CUD 2011 DETASSAZIONE RR.PREMIANTI IL 2010 (9.2) Detassazione applicabile, ma non applicata nel ma non applicata nel 2008 e/o nel 2009 uno sguardo sull UNICO 2011 PF somma non detassata nel 2009 (*) (*) Rimborso = col.5 + col.6 + col.7- col.8 = = Imposte 2009 calcolate sul reddito al lordo d. rr. prem.nti (meno) Imposte 2009 rideterminate sul reddito al netto d.rr.prem.nti (meno) Imposta sostitutiva 10% sulla somma non detassata (*) (*) 18

19 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (10) Lo sgravio contributivo - Circolare n.48/e (a) - Legge n.247/2007, art.1,cc (in via sperimentale per il triennio , a domanda delle aziende, sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate); norme attuative: DM INPS, Circ. n.39/2008 e Msg. n /2010 : * comunicazione dell INPS di ammissione al beneficio, * restituzione al datore ed al dipendente, * di quota di contributi su premi, * previsti dai contratti di 2.o livello (aziendali e/o territoriali), * erogati dal luglio a dicembre 2008, ovvero nel 2009 (in particolare) in regime di detassazione, - trattamento fiscale: interpretazioni dell Agenzia delle entrate * nel Forum Lavoro 2009 ; * nella Circolare n.48/e, ( ) 19

20 CUD 2011 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2010 (10) Lo sgravio contributivo - Circolare n.48/e (b) << Le aziende che hanno ricevuto dall'inps la comunicazione dell'ammissione al beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti. Le somme restituite,, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente., tra "gli emolumenti arretrati [p.ti 120,124] per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti " ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), TUIR. Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale [p.ti 93, 94], anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti. >>. 20

21 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2011 /1 DL , n.78, Art Contratto di produttività 1. dal al , le somme erogate, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva.. entro il limite complessivo di euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro. 2. Nel periodo dal al , le somme beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.1, c.68, della legge , n Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il dicembre 2010.

22 DETASSAZIONE RR. PREMIANTI IL 2011 /2 Legge , n.220, Art.1, comma In attuazione dell'art.53, c.1, DL n.78/2010, all'art.5, c.1, DL n.185/2008, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1º al , la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi 2.o e 3.o del c.1 dell art.5 del DL n.185/2008, si considera riferita all'anno Lo sgravio dei contributi previsto dall art.53, c.2, DL n.78/2010. e` concesso per il periodo al , nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno

23 CUD 2011 SOSPENSIONE PRO-ALLUVIONATI (1) N o v i t à 23

24 CUD 2011 SOSPENSIONE PRO-ALLUVIONATI (2) Parte A Casella 11 Codice 6 per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 per i quali il decreto 1 dicembre 2010, ha previsto la sospensione, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, dei termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2011 dal Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225. N o v i t à Nelle annotazioni (cod. AA) : evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione,il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. C.pi Importo complessivo C.pi Importo sospeso ( di cui dei precedenti)

25 CUD 2011 SOSPENSIONE PRO-ALLUVIONATI (3) Le Norme D.M. 1 dicembre 2010, art.1 1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A, per il periodo dal al ,, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi e dell Irap scadenti nello stesso periodo; b) i termini relativi ai versamenti dei contributi (Inps, Inail). 2. I versamenti sono effettuati entro il 22 dicembre qualora entro il producano ai Sindaci dei Comuni di residenza una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47, DPR n.445/2000, in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno determinato l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione. D.L. 29 dicembre 2010, n.225, art.2, comma 2 2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal DM 1 dicembre 2010,, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi (Inps, Inail), è differito alla data del 30 giugno

26 CUD 2011 SOSPENSIONE PRO-ALLUVIONATI (0) La Risoluzione n.14/e dell si precisa che la predetta sospensione non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituti d imposta. Questi ultimi, infatti, dovranno continuare anche nel corrente anno ad operare le ritenute relative ai redditi erogati nei confronti dei soggetti interessati dall evento eccezionale in argomento. Resta preclusa ai sostituti d imposta, pertanto, l utilizzazione nel CUD 2011 e,conseguentemente, nel modello 770/2011 dello specifico codice descrittivo previsto nell elenco degli eventi eccezionali, predisposto per la generalità dei modelli dichiarativi. Detto codice potrà, invece, essere utilizzato dai soggetti inclusi negli elenchi allegati al decreto 1 dicembre 2010 per la compilazione delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive. N o v i t à 26

27 Parte II Le REGOLE di EMISSIONE e COMPILAZIONE 27

28 CUD 2011 : Regole generali /1 Entro il 28 febbraio Entro 12 giorni dalla richiesta : cessazione nel 2010 Certificazione integrativa del CUD2010 (Provv , par.4.1) una nuova certificazione CUD2011: con i soli dati nuovi, non presenti nel CUD2010 già consegnato, ovvero compilata integralmente; nuovo CUD2011 per RR. premianti 2010, 2009,2008 a tass. ordinaria: c.101 (cessaz. ante Ris. 83/E); c.99; c.97 (cessazione nel 2008 o 2009). La FORMA della CERTIFICAZIONE documento cartaceo (analogico), in duplice copia; documento elettronico (facoltà) trasmesso solo a chi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare (esclusa verso gli eredi del deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro). accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere per via elettronica; diversamente: consegna in forma cartacea (Ris.n.145/E/2006). 28

29 CUD 2011: Regole generali /2 La Consegna elettronica /1 Ris. Ag. E. n.145/e, ) il Datore o trasmette al dipendente un CUD.pdf o mette a dispos.ne il CUD.pdf nel sito intranet : * avviso via ai dipendenti; * il lavoratore accede con password al sito; * il lavoratore scarica il CUD.pdf e lo stampa. 2) il Datore trasmette il CUD come documento elettronico (file con marca temporale e firma elettronica ) e lo archivia in formato elettronico (art.3, D.M ). 29

30 CUD 2011: Regole generali /3 ESCLUSIONI La Consegna elettronica /2 Ris. Ag.Entrate n.145-e, Tutti i casi in cui non si è accertato il possesso in capo ai destinatari, degli strumenti atti a ricevere la certificazione elettronica e stamparla. Tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, la consegna elettronica non possa raggiungere il destinatario; es. Eredi del dipendente deceduto; es. Dipendente cessato dal rapporto di lavoro 30

31 CUD 2011: Regole generali /4 La Consegna elettronica /3 Motivazioni secondo Risoluzione n.145/e, > Norma istitutiva del CUD (art.4,c.6-ter DPR 322/1998) parla genericamente di rilascio ; 2> Circolare n.36/e/2006: possono consistere in documenti elettronici (non analogici) vari documenti fiscali: - le fatture; - le deleghe di versamento F23, F24 ( F24-On line ); - le dichiarazioni e comunicazioni (solo telematiche); - le Certificazioni delle ritenute; - la richiesta annuale delle detrazioni (Ris. 29/E/2009) 3> il CUD non è un modello, ma uno schema. 31

32 CUD 2011 : Regole generali /5 il CUD è uno schema: è ammessa una diversa veste grafica, MA l esposizione dei dati deve rispettare la sequenza, la denominazione e l indicazione del numero progressivo dei campi previste. Si possono omettere i campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole (Istruzioni, pag.1; Provvedimento , par.1.4); il CUD2011 resta valido fino all approvazione del succ.vo schema (i riferim.ti al 2010 e 2011 dovranno intendersi agli anni successivi) (Provv.to , par.1.4), salvo la regola della Certificazione integrativa ; Sottoscrizione anche con sistemi elaborazione automatica ( firma firma elettronica RM , n.23/e ) (Provv.to , par.1.4); Annotazioni: * obbligatorie(46 codici -38 nel 2010-, descrizione Tabella C), C * facoltative (qualsiasi altra informazione: cod. ZZ ). N o v i t à 32

33 CUD2011 Regole generali /6 N o v i t à 33

34 2010 Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per gli anni successivi al 2010 fino all approvazione approvazione del nuovo schema di certificazione, salvo regola della Certificazione integrativa. # La certificazione è compilata arrotondano in euro esponendo i dati all unità di quelli d.retribuzionid fiscali in centesimi di, quelli delle arrotondando per eccesso se trattenute potranno la terza cifra decimale è al centesimo di uguale o superiore a 0,005 o per difetto se inferiore. I dati previdenziali s arrotondano s all e d. contribuzioni; quelli delle contribuzioni trattenute esserlo al centesimo di 34

35 CUD 2011: Struttura ed elementi Modello Certificazione Dati Fiscali e Dati previdenziali ; Scheda per l 8 per mille e/o per il 5 per mille ; Allegato 1 INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE, con : 1) L Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art.13,d.lgs. n.196/2003 (legge sulla privacy); 2) Le disposizioni sull esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; 3) Scelta per la destinazione dell 8 e 5 x Mille dell Irpef; 4) Dati previdenziali e assistenziali INPS. 35

36 CUD2011: Dati relativi al datore di lavoro /1 T F Dati della propria sede (a cui il CAF avrebbe inviato il mod secondo la regola tradizionale). Dal 2010, la procedura di notifica telematica del mod è generalizzata dal Provv. Direttore Ag.zia Entrate del , (tranne: INPS, Dip.Tesoro, INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane); il CAF comunica il mod non più direttamente al sostituto, ma all Agenzia delle Entrate che poi trasmette il mod.730-4, telematicamente, al sostituto d imposta; 36

37 CUD2011: Dati relativi al datore di lavoro /2 Il codice dell att.à prevalente in base al volume d affari N o v i t à I codici attività ATECOFIN 2007: in vigore dal (Provv.to ; Codici attività e tributo Classificazione attività ) 37

38 CUD Previdenza complementare /1 Riforma del D.Lgs. n.252/2005 : dal Contributi ai fondi: deducibilità entro 5.164,57; soglia di 5.164,57 maggiorata per neo-occupati dal (entrata in vigore della Riforma; art.8, c.6, D.Lgs. n.252); Smobilizzo del TFR dal e trasferimento ai Fondi-pensione; o al Fondo di Tesoreria INPS in aziende con più di 50 dipendenti. (Circ. Ag. Ent. n.70/e, ; Notizia VI06555, ) 38

39 CUD2011: Previdenza complementare/2.1 Parte A,Campo 8 Viene compilato qualora il sostituto abbia versato contributi/tfr presso una forma di previdenza cpl.re o indiv.le, o abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente-sostituito: cod.1- per i soggetti con deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a 5.164,57; cod.2 - per i soggetti iscritti a fondi-pens.ne in squilibrio finanziario; cod.3 - per i lavoratori neo-occupati dopo l gg mm AAAA cod. 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Nelle Annotazioni (cod. BD): il TFR destinato al fondo. 39

40 CUD2011: Previdenza complementare / 2.2 Parte A, Campo 8 Qualora nel corso dell anno, vi siano più situazioni con diverso codice: indicazione nelle Annotazioni (cod. BD) di ciascuna con il relativo codice, e nel punto 8: lettera A. BD: Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (es.1,2), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (.); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (..). In caso di codice 4 indicare l importo di TFR destinato al fondo (...). 40

41 CUD2011: Previdenza complementare /3.1 I CONTRIBUTI AI FONDI-PENSIONE c.59 : NON inserire i contributi ai fondi, esclusi dal punto 1, e che sono evidenziati nel c. 53 c. 53 : contributi (diversi dal TFR) versati dal lavoratore e dal datore ai fondi pensione, esclusi dal punto 1 (reddito complessivo). c. 54 : contributi non esclusi dal punto 1, ad esempio, perché eccedenti il limite di 5.164,57. 41

42 CUD2011: Previdenza complementare /3.2 c.55: contributi versati nell anno dal lav.re di 1.a occ.ne e dal datore. c. 56: contributi totali versati dal lavoratore di 1.a occ.ne e dal datore, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione ai fondi pensione ( vedi dia successiva ). I cc.55 e 56 vanno sempre compilati, anche se al c.8-parte A, c è un valore diverso da 3. c.57: totale contributi versati per i familiari a carico. Annotazioni (cod. AS) distinta indicazione dei contributi del punto 57 per i quali il dipendente ha chiesto al datore la deduzione. Inoltre, specificare la quota parte compresa nel punto 53 e nel punto

43 CUD2011: Previdenza complementare /3.3 Il Limite di deducibilità maggiorato per i neo-occupati dopo il (art.8, c.6, D.Lgs. n.252/2005). Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. ( il massimo deducibile annuale è 7.746,86 ) Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (Circ. n.70/e/2007) 43

44 CUD2011: Previdenza complementare /4 I CAMPI da 142 a 146 per il TFR per i soggetti che risultino iscritti a forme pens.che compl.ri alla data del , le nuove disposizioni relative alla tassazione delle prestazioni si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data (art. 23, co.5, D.Lgs. n.252/2005). Relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. A tal fine, è necessario tener conto: 1) del maturato fino al ( M1), per il quale si applicano le disposizioni previgenti, in base alle indicazioni della CM n.235/1998 e CM n.14/1986; 2) del maturato dal fino al ( M2), per il quale si applicano le disposizioni previgenti, sulla base della Circ. n.29/e/2001 e della Circ.n.78/E/2001; 3) del maturato dal ( M3), per il quale si applicano le disposizioni nuove (Circ. n.70/e/2007) ( Vedi dia successiva. ) 44

45 CUD2011: Previdenza complementare /4.1 I CAMPI da 142 a 146 per il TFR c. 142 Tfr maturato al , lordo di acconti e anticipi, netto del Tfr trasf.to ai fondi p.ne = Tfr maturato fino al 2000, rimasto in azienda; c. 143 Tfr maturato dal e rimasto in azienda, (compreso Tfr trasferito al Fondo Tesoreria INPS), - lordo di acconti e anticipi, - netto del Tfr trasferito ai fondi pensione, - lordo delle rivalutazioni nette (già tassate) dell imposta 11%. c. 144 Tfr maturato fino al , destinato a fondi pensione. c. 145 Tfr maturato dal al , destinato a fondi p.ne. c. 146 Tfr maturato dal , destinato a fondi pensione. i punti da 142 a 146 vanno sempre compilati,, anche in caso di cessazione, indipendentemente dall erogazione di somme da indicare nel punto 134. La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell ammontare del TFR accantonato. (pag.13, Istruzioni). In caso di decesso i punti da 142 a 146 sono inseriti nel CUD intestato agli 45 eredi. (pag.13, Istruzioni) N o v i t à

46 CUD2011: Dati del dipendente. I 3 Domicili fiscali 1) al Add.Comunale, acconto e saldo, per il 2010; 2) al * Add.Regionale,, solo saldo, per il 2010; * o alla data di cessazione del rapporto 3) al Add.Comunale, acconto e saldo, per il ) 2) 3) 2 ) e 3 ) DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA 1) Per i codici catastali per i punti 14 e 19), consultare il sito internet: (area servizi, voce addizionale comunale all IRPEF) Regola decorrenza variazioni (art.58,c.1, DPR 600): dal 60 giorno succes.vo Domicilio fiscale del Non-residente (art.58, c.2, DPR n.600/73) 46

47 CUD2011: PRO-MEMORIA sulle ADDIZIONALI Addizionale Comunale pubblicazione delibera comunale su www. finanze.it (efficacia) entro il 31 dicembre 2010, per l acconto ed il saldo 2011; in assenza di pubbl.ne tempestiva: vale la delibera per il 2010; domicilio rilevante: al 1 gennaio dell anno di riferimento; Acconto: 30% dell imposta (imp.le x aliq.ta) sul reddito dell anno precedente; condizione: il reddito anno precedente>soglia esenz.ne; (se solo a conguaglio il reddito imponibile>esenzione: il prelievo avviene solo a saldo per il totale dovuto); è trattenuto in 9 rate, da marzo; l acconto non si liquida né si trattiene per i cessati nel 2010; Saldo: in rate da 9 a 11, dal mese succ.vo al cong. e fino a novembre. Addizionale Regionale pubblicazione con efficacia immediata dei provvedimenti; domicilio rilevante al Anno rif.to o alla data di cessazione, saldo in rate da 9 a 11, dal mese succ.vo al cong. e fino a novembre. 47

48 CUD2011: l Addizionale comunale /1 Circ. Ag.E. n.15/e , cap.3 cc.10,11-13: compilati solo in riferimento a Comuni con l Addizionale c.10 : Add.comunale effettivamente trattenuta in acconto per l anno 2010 (comprensiva di quella sospesa del p.to 17). c.11 : Add.comunale dovuta a saldo per il 2010 sul totale dei redditi certificati, con esclusione di quelli a tassazione separata o con ritenuta a titolo d imposta (comprensiva di q.lla sospesa del p.to 18) (trattenuta in 9,10,11 rate). c.13 : Add.comunale dovuta a titolo d acconto per il 2011 sul totale dei redditi certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o con ritenuta a titolo d imposta (l acconto per il 2010 sarà trattenuto in 9 rate). Se si sono applicate fasce d esenzione Annotazioni: BB (saldo 2009 non operato), BN (acconto 2010 non operato) 48

49 CUD2011: L Addizionale comunale /2 La CESSAZIONE DEL RAPPORTO NEL 2010 Cc. 6, 11, 13: importi trattenuti in unica soluzione nel Nelle annotazioni (cod. AL): l informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. Va calcolata l Addizionale Comunale effettivamente dovuta sui redditi erogati nell anno. In particolare: - c.10: l add.comunale effettiv.te tratt.ta in acconto (3847); - c.11: l add.comunale effettiv.te tratt.ta a saldo (3848); - c.13 (acconto per il 2011): non compilare. * Se l add.comunale dovuta sulle retribuzioni corrisposte é inferiore all acconto certificato nel CUD per l anno precedente (es. c.13, CUD-2010), indicare al c.10 tale minore importo effettivamente trattenuto, al netto, di quanto eventualmente restituito. 49

50 CUD 2011: L Addizionale Comunale /3 SITUAZIONE delle Addizionali nel 2011 es. Conguaglio a dic.bre 2010, ritenute da genn rate Addiz. Regionale su redditi 2010 riferimento domicilio fiscale al rate saldo Addiz.Comunale su redditi 2010, riferimento domicilio fiscale al trattenute da marzo rate acc.to Addiz. Com.le per i redditi 2011, riferimento domicilio fiscale al Acconto: cod.3847 / cod. cat.le / 00MM / AAAA Saldo: cod.3848 / cod. cat.le / 00MM / AAAA Ris.n.368/E/2007 Notizia VI

51 CUD2011: Dati Assistenza fiscale 2010 Acconti trattenuti Rimborsi non effettuati per qualsiasi motivo. Annotazione AM: Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato ( ), credito addizionale regionale rimborsato ( ), credito addiz.le comunale rimborsato ( ). Annotazione BA : Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF: sostituito, importo ( ); coniuge, importo ( ). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito, importo ( ); coniuge, importo ( ). Acconto addizionale comunale all IRPEF: sostituito, importo ( ); coniuge, importo( ). Tali importi devono essere indicati al netto d'eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento, comprensivi del c.23 e del c.25 Versamenti per terremoto L Aquila: Note BU, BT, BV (Cir. Ag.E. n.44/e/2010). 51

52 CUD2011: LE DETRAZIONI dell Art Art.13 Tuir /1 c.40: é la detrazione per lavoro dipendente di cui all art.13 del TUIR. La detrazione minima nei rapporti a t.po det.to o a t.po indet.to inferiori all anno (inizio o cessazione del rapporto in corso d anno), va ragguagliata anche al periodo di lavoro: indicare nelle annotazioni (cod. AN) che si potrà fruire d. detrazione per l intero anno nella dichiarazione, sempreché non già attribuita, su richiesta, dal sostituto o da altro datore e risulti effettivamente spettante. (v. anche C.re n.15/e/2007, par. 2.3) Qualora il percipiente abbia comunicato altri redditi al sostituto, questi deve tenerne conto ai fini delle detrazioni degli artt.12 e 13 del TUIR ed evidenziarli nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente il reddito dell abitazione principale, se ricompreso nell ammontare comunicato. 52

53 CUD LE DETRAZIONI dell Art.13 Tuir /2 c.po 3: nelle Annotazioni (cod. AI) indicare :. il periodo di lavoro qualora questo sia di durata inferiore all anno (date inizio e fine del rapporto). sempre i gg. di spettanza d.detrazioni anche se il dipendente ha richiesto la non-applicazione delle detrazioni spettanti; in caso di pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell anno, dare l informazione per ogni rapporto. Il massimo periodo totale non deve eccedere giorni 365. REGOLE PER IL RAGGUAGLIO A GIORNI per la detrazione ex art.13 TUIR: Circolari n.326/e/1997; n.3/e/1998, richiamate dalla Circolare n.15/e/2007, par

54 CUD2011: LE DETRAZIONI dell Art.12 Tuir /3 c.35: è l importo totale delle detrazioni per coniuge e familiari a carico, di cui all art. 12 del TUIR. I dati dei familiari a carico: Annotazione BO (pag.3 Istruzioni): - il grado di parentela (C-coniuge, F1-primo figlio, F-figli successivi, A- altro familiare, D-figlio portatore di handicap,) - codice fiscale, - numero dei mesi a carico, - figlio minore di 3 anni (n mesi in cui il figlio ha avuto meno di tre anni), - percentuale di detrazione spettante; - percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. - caso in cui al 1.o figlio spetti la detrazione per coniuge per l intero anno, indicare come percentuale, la lettera «C». Se tale detrazione non spetta per l intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge. 54

55 CUD2011: LE DETRAZIONI dell Art.12 Tuir /3 cc : I per Famiglie Numerose /a Art.12, c.1-bis a),tuir (art.1,c.15,a),l.244/2008), DM Condizioni : - numero di figli a carico pari o superiore a 4, in base alla - comunicazione della spettanza delle detrazioni (dal 2008, la richiesta è annuale, con indicazione obbligatoria del Cod. Fiscale dei familiari ) - attestazione assenza altri redd.i lav. dip.te/ass.to+ ab.ne principale - questa dei è una ulteriore detrazione, - ripartita al 50 per cento, tra i genitori non separati, - ripartita in proporzione agli affidamenti tra genitori separati, - tali ripartizioni sono fisse per legge, non modificabili dai genitori, - con coniuge a carico, compete all altro coniuge per tutto l importo, 55

56 I Famiglie Numerose /b - l importo non è influenzato dal reddito del beneficiario, - il bonus è unitario, e riconosciuto per 1/12 al mese, - a scomputo del monte-ritenute mensile disponibile, e - se incap.te a scomputo del monte-ritenute dei mesi successivi, con ripartizione proporzionale alle ritenute disponibili se vi sono più aventi diritto: c.36 : detraz.ne che ha trovato cap.za nell Irpef netta c.37 : detrazione attribuita come credito - in conguaglio, viene ridefinito nell'importo spettante in via definitiva: l importo non spett.te recuperato c.38 - se entro la fine dell anno non é possibile attribuire tutto il credito, il sostituto comunica il residuo tramite il CUD2011 c.38 + Annotazione BH per la fruizione del residuo in dichiarazione dei redditi, come credito per quanto non attribuito dal datore.. 56

57 CUD2011: LE DETRAZIONI PER ONERI ex art.15 TUIR /1 C.M. n.326/e/1997 (Il sostituto) deve riconoscere ( solo al momento del conguaglio e non nei diversi periodi di paga e senza alcuna richiesta del dipendente) anche la detrazione prevista per gli oneri compresi nell'articolo 13-bis (oggi,art.15) del TUIR, se gli oneri in questione sono stati sostenuti attraverso il suo intervento (cioè sono stati pagati dal sostituto trattenendo l'importo dalle somme da corrispondere al sostituito), nonché, per le spese mediche e per i premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni, per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali. il sostituito non può pretendere l'attribuzione della detrazione per oneri che, pur essendo compresi nella previsione dell'art.13-bis (oggi,art.15), non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro, restando comunque ferma la possibilità per il sostituto di acconsentire ad una simile richiesta. il sostituito è obbligato a fornirgli tutti quegli elementi di carattere più personale che non sono noti al sostituto E stata prevista, inoltre, la possibilità di riconoscere, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'eventuale credito d'imposta spettante relativamente ai redditi prodotti all'estero 57

58 CUD2011: LE DETRAZIONI PER ONERI ex art.15 TUIR /2 c.41-detrazioni per oneri e c.60-totale oneri detraibili Annotazione cod.at Annotazione cod.az 58

59 CUD2011: DETRAZIONI per Canoni Locazione Abitazione principale, art.16 TUIR /1 01. locazione ai sensi della l. n.431/1998, detrazione: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro , locazione ex art. 2, c.3, e 4 cc. 2 e 3, l. 431/1998, detrazione: a) lire , se il reddito complessivo non supera lire ; b) lire , se il reddito complessivo supera lire ma non lire bis. Ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, per la locazione dell abitazione principale nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri dal precedente purché al di fuori della propria regione, detrazione, per i primi tre anni, di: a) lire , se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b) lire , se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. 1-ter. Ai giovani fra i 20 e i 30 anni, per la locazione ai sensi l. n.431/1998, della propria abitazione principale, diversa dall'abitazione principale dei genitori, per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. 1-quater. Le detrazioni, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. 1-quinquies. sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende. ecc.. 1-sexies. Qualora la detrazione sia superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla detrazione che non ha trovato capienza. Con decreto ecc.. (DM ) 59

60 CUD2011: Detraz. Canoni Locaz.. Abitazione principale /2 - attribuibile dal datore, in sede di conguaglio; - su richiesta del dipendente, che indica gli estremi di registrazione d. contratto, i requisiti ex art.16 Tuir, il numero dei mesi di utilizzo dell abit.ne pr.le, l assenza di altri redditi oltre a quello di lavoro dipendente o assimilato; - c.42 : detrazione che ha trovato capienza nell Irpef netta ; Annotazione BG (cod 1, 2, 3, 4: tipo di locazione; i giorni di utilizzo dell abitazione principale; la %.le di spettanza della detrazione) - c.43 : detrazione che non ha trovato capienza; - c.44 : l eccedenza non riconosciuta dal sostituto : Annotazione: BI (avviso per il recupero in dichiarazione) - c.44: credito recuperato in cong.glio 60

61 CUD2011: DETRAZIONI QUADRO COMPLESSIVO C.41: importo complessivo delle detrazioni per oneri detraibili ex art. 15TUIR, del c.60. Inoltre, la detrazione da Spese Tab.B, e la detrazione forfetaria per mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa annotazione (cod. AP). C.46: totale complessivo delle detrazioni dei cc. 35,36,40,41,42 e 51. Nel caso in cui per incapienza dell imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l importo teoricamente spettante nei punti 35, 40, e 41, nel c.46 andrà indicato l importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all imposta lorda del percipiente 61

62 Parte III Le PROCEDURE PARTICOLARI 62

63 CUD2011: Il Conguaglio incapiente Art.23, c.3, DPR 600/73 Tot. IRPEF dovuta Il dip.te autorizza il datore a prelevare la diff.za dalle retribuz.ni dei mesi succ.vi +0,5%m. Sett. pubblico Se permane l incapienza alla fine dell anno succ.vo: comunicazione immediata per versam.to diretto entro 15 gennaio (es. 2012). Il dip.te dichiara per iscritto di voler versare la differenza dovuta al datore Il datore DEVE anticipare il versamento entro il mese successivo al conguaglio (con recupero dell importo a carico del dipendente). REGOLA OBBLIGATORIA PER LE ADDIZIONALI IRPEF (v. CM n.98/d/ 2000, p.ti ) 63

64 CUD2011: Conguaglio complessivo CC. 76 e 77: l importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).. anche qualora: si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto; si verifichi l interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all estinzione del sostituto d imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante; nell ipotesi di successione mortis causa, l erede prosegua l attività del sostituto deceduto. 64

65 CUD 2011 OPERAZ.NI SOCIETARIE E PASSAGGIO DI DIPENDENTI dal datore A al datore B Il CUD2011 è emesso da B; è compilato il c.76 1) CON ESTINZIONE DATORE A (es. fusione per incorporazione). conguaglio eseguito da B 1.1 senza interruzione del rapporto 1.2 con interruzione del rapporto in A e riassunzione in B; conguaglio eseguito da A 1.3 Dipendenti cessati in A prima dell operaz.ne societaria (cong.glio di fine rapporto eseguito da A senza emiss.ne del CUD o con CUD2010 con necessità d integrazione dei dati) 2) SENZA ESTINZIONE DATORE A (es. scissione, cessione d azienda, cessione del contratto) 2.1 oper.ne ante conguaglio in A (cong.glio eff.to da B) A non rilascia il CUD; Il CUD2011 è emesso da B; è compilato il c oper.ne post conguaglio in A (conguaglio effettuato da A) A rilascia il CUD 65

66 CUD2011: La Certificazione agli Eredi 1 CUD normale intestato al deceduto 2 / n CUD intestato/i all erede Emolum.ti correnti Ritenuta al 23% Non compilare Nota cod.ab (.v..) Dati anagraf. deceduto Retribuzioni premianti corrisposte all erede arretrati corrisposti all erede Ritenuta Totali: indennità morte erogata Ritenuta Tot. %.-le del singolo erede dati previdenza complementare 66

67 CUD2011: Le particolarità dei NON-RESIDENTI /1 domicilio fiscale nel luogo di produzione del reddito; in caso d esenzione totale da ritenuta per le Convenzioni contro le doppie imposizioni, il rilascio del CUD è facoltativo (vedi Istruzioni pag.5); l importo del reddito italiano esentato si indica solo nelle Annotazioni - cod. AJ; (anche nel caso in cui solo una parte del reddito sia esentato da ritenuta, per l importo esente da imposizione) (vedi Istruzioni pag.5). i campi per i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta e le relative ritenute (cc ,110, ; Annotazione AX; vedi Istruzioni pag.10). 67

68 CUD2011- Compensi a Non Residenti cc /2 Compensi al NR Ritenuta 30% +AnnotazioneAX Collaboratore coordinato continuativo resid.-te all estero - TUIR art.23, c.2,b) rileva il comp.so erogato da soc.à ital.; - DPR n.600/73, art.24,c.1-ter: riten. a titolo d imp.ta: 30%; - CM n.3/e/1998 Circ Direz. Reg. Entrate Lombardia: Non sono dovute le Addizionali IRPEF. tassazione anche sec. le Convenzioni contro le Doppie imposizioni * CO.CO.CO. NON AMMIN.RE: art.15, par.1 (regola ); par.2: lett. a. b. e c. (eccezione ) Effetto della norma: tassazione in Italia * AMMINISTRATORE art.16 (dirigenti e componenti CdA ) Effetto della norma: tassazione in Italia (è superata la C.re Ag.E.n.34/E/02, p.to 2: utilizzo del CUD se il co.co.co. NR ha il Codice Fiscale...) 68

69 CUD 2011 Particolarità dei NON RESIDENTI / 3 Compensi al Non-residente /a Nota AJ Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo (...). CASI RELATIVI AL CUD: 1) Lavoro dipendente: frontalieri, ex art.15, c.4 delle Convenzioni con Austria e Francia 2) Assimilati al lav. dip.te: Collab. coord. contin.vo NON ammin.re che svolge attività non-indipendente non in Italia, ma nello Stato estero di residenza: co.1, art.15 (cfr. Circ.Ag.Entrate n.9/e/2001) 69

70 CUD Particolarità dei NON-RESIDENTI /3 Compensi al NON RESIDENTE /b Istruzione pag.5 e Annotazione AJ TUIR art.2 Soggetti passivi TUIR art.23 Applicazione dell imposta ai Non-Res.-ti * comma 1, c) redditi di lavoro dipendente * comma 1, d) redditi di lavoro autonomo * comma 2, b) redditi assimilati a quelli di lav.dipendente DPR n.600 / 1973 * Art.25, co.2 (ritenuta d imposta 30%) * Art.24, co.1-ter (ritenuta d imposta 30%) c.107, c.108 Convenzioni contro le Doppie imposizioni Mod.OCSE * art.14 (lavoro autonomo) * art.15, par.1 (regola ); par.2: lett.a) b) e c) (eccezione ) * art.15, par.1 (regola ); par.2: lett.a. b. e c. (eccezione ) * art.16 (dirigenti e componenti Consiglio d amministraz.ne) 70

71 CUD Particolarità dei NON-RESIDENTI /4 Compensi ESENTATI al NON RESIDENTE /c 1) Caso d attività prestata in Italia, i compensi a non res.te sono tassati in Italia, MA possibile ESONERO per le Convenzioni contro doppie imposizioni mod.ocse: nel Lavoro dipendente, l Art.15, par.1 (regola: tassazione in Italia ); par.2: lett. a) b) e c) (eccezione ): MA b) e c) implicano un sostituto d imposta italiano; perciò la sola eccezione possibile é: quella dei frontalieri, ex art.15, co. 4 delle Convenzioni con Austria e Francia 2) caso d attività all estero del Collab. coord. cont.vo NON ammin.re che svolge l attività nello Stato estero di residenza: co.1, art.15 (Circ.Ag.E. 9/E/2001) 71

72 CUD 2011 Particolarità dei NON-RESIDENTI /5 Compensi al NON RESIDENTE /d * Amministratore SI tassazione art.16, Convenzioni Es. Conv. Italia-Germania Art Compensi e gettoni di presenza.i gettoni di presenza ed altre analoghe retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. * Amministratore - Lav.re autonomo NON si certifica con il CUD comunque NO tassazione, salvo base fissa; art.14 Conv.ni Es. Conv. Italia-Germania Art Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato nella misura in cui sono imputabili a detta base. 72

73 CUD 2011 Punto 47- Credito per imposte pagate all estero /1 Art.51, comma 8-bis TUIR Distacco all estero (retribuz.ne convenz.le) * Art.15, par.1 Convenzioni contro doppie imposizioni mod.ocse * Art.165, comma 10 TUIR e * Art. 36, comma 30, DL n.223/2006 (Bersani-Visco) interpretazione autentica e quindi retroattiva del c.10 73

74 CUD 2011 Punto 47- Credito imp. all estero /2 - reddito estero effettivo imposta estera definitiva redd. convenzionale (art.51,c.8-bis) % rilev.te imp.est. def.va (2.000/10.000)=( )=20% 20% compensi per co.co.co redd.complessivo ( ) = * Irpef (* p.to 1 Cud) CREDITO D IMPOSTA (p.to 47 CUD, Annotazione AQ) prima della norma x (2.000/10.000) = 460 oggi <

75 CUD 2011 Punto 47- Credito imp. all estero /3 Annotazione AQ Dati relativi al credito d imposta per i redditi prodotti all estero: Stato estero ( ), anno di imposta di percezione del reddito all estero ( ), importo del reddito estero ( ), imposta pagata all estero resasi definitiva ( ), reddito complessivo tassato in Italia ( ), imposta lorda italiana ( ), imposta netta italiana ( ). L imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito. 75

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