Roma, 21 settembre 2018
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- Celia Mori
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1 PROF. AVV. PIETRO ANELLO^ DOTT. COMM. MARIA GRAZIA CORVAGLIA AVV. R O B E R T O SA L V A T I AVV. MARCELLO MACALUSO AVV. LUCIA AGENZIA DELLE ENTRATELFIO DOTT. COMM. GIUSEPPINA VALENTE AVV. ROSANNA ZUCCATO^ DOTT. COMM. GIUSEPPINA CORVAGLIA AVV. GIULIO AGRÒ AVV. LUCIO ORLANDO DOTT. COMM. CHIARA CHIODETTI AVV. FRANCESCA DE SANTIS DOTT. DANILO CAPITANIO DOTT. NICOLA FRANCHELLA V I A P O, R OMA TEL F A X V I A F A T E B E N E F R A T E L L I, M I L A N O TEL F A X P I A Z Z A 4 NOVEMBRE, 1 4 / E P ERUGIA TEL F A X V I C O L O B R O V E D A N, U D I N E TEL F A X AVV. MARTINA SALES DOTT. FEDERICO PETRONE OF COUNSEL AVV. NICOLA MADIA * DOTT. COMM. MICHELE MARSELLA AVV. GIANLUCA AMORUSO^ AVV. ANNA CATANEA AVV. VALENTINA VENEROSO Roma, 21 settembre 2018 LETTERA DI INFORMAZIONE N. 6/2018 Oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica forniti dall Agenzia delle Entrate 1. Premessa Il decreto legge n. 79/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 giugno 2018, è intervenuto sull articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge n. 205/2017 (o legge di bilancio 2018 ). Il citato decreto ha: ^ P A T R O C I N A N T E I N C A S S A Z I O N E E G I U R I S I S T E M A D I I N T E R S C A M B I O Z I O N I S U P E R I O R I * E S P E R T O D I D I R I T T O P E N A L E E S P E R T O D I S T R A T E G I A D ' I M P R E S A E S P E R T O D I D I R I T T O D E L L A P R I V A C Y E S P E R T O D I D I R I T T O D ELL A M B I E N T E P. IVA W W W. ANELLO. IT - INFO@ ANELLO. IT
2 Rinviato al 1 gennaio 2019 l obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale; Mantenuto, sino al 31 dicembre 2018, per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere. In seguito all emanazione del decreto legge menzionato e alle richieste di chiarimenti avanzate nei confronti dell Agenzia delle Entrate (o Amministrazione finanziaria o Amministrazione ) da parte dei contribuenti, l Amministrazione finanziaria ha emanato la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 con lo scopo di fornire le risposte ai principali quesiti avanzati dai contribuenti. La presente lettera d informazione intende ripercorrere le soluzioni fornite dall Agenzia delle entrate con la Circolare citata. 2. Soggetti identificati in Italia L Amministrazione, con la Circolare sopra citata, chiarisce che: [ ] l Italia, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, [ ] nonché a disporre che l uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all accordo del destinatario. L articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 127/2015, modificato dalla legge di bilancio 2018, dispone che l obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, statuisce che: il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione. Ne consegue che, ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti stabiliti non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l esistenza di una stabile organizzazione. 2
3 Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari non rientrano nell obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, costituiranno oggetto di trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture. 3. Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio L Agenzia delle entrate spiega che: [ ] le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti che restano ancorati, al momento di effettuazione dell operazione e di esigibilità dell imposta, secondo la previsione dell articolo 6 del d.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza, l emissione della fattura dovrà essere contestuale al momento dell effettuazione dell operazione. La contestualità, ovvero l emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione, deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo necessario alla creazione e trasmissione del documento al Sistema di Interscambio. Considerato che la fattura elettronica, ai sensi dell articolo 21, comma 1, del d.p.r. n. 633 del 1972, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno. La circolare 13/E del 2 luglio sottolinea che se il documento risulta essere inviato tempestivamente, in assenza di un suo scarto (che comporta comunque la possibilità di un nuovo invio entro i 5 giorni successivi), i tempi di elaborazione diventano irrilevanti, in quanto assume rilievo, ai fini dell emissione della fattura immediata, la data indicata nel campo Data della sezione Dati generali del file della fattura elettronica. L Amministrazione chiarisce, infatti, che: [ ]si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non 3
4 pregiudicare la corretta liquidazione dell imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Modalità di inoltro di una fattura scartata L Amministrazione ricorda che nel provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate prot. n del 30 aprile 2018, è specificato che per ogni file della fattura elettronica correttamente ricevuto, il Sistema di Interscambio effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato effettuato l invio. In tali ipotesi la fattura elettronica di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considera non emessa. L Agenzia delle Entrate ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal Sistema di Interscambio, vada nuovamente trasmessa, tramite quest ultimo, entro cinque giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente con la data ed il numero del documento originario. Nell ipotesi in cui l emissione del documento con lo stesso numero e stessa data non fosse possibile, l Amministrazione prevede: a) l emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sistema di Interscambio), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sistema di Interscambio e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all operazione che documenta; b) l emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sistema di Interscambio. Si pensi a numerazioni quali 1/R o 1/S volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della 13 n. 1 (nell esempio fatto) prima scartata dal Sistema di Interscambio. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell 1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal Sistema di Interscambio 4
5 sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell 8/03/2019 annotate nell apposito sezionale. 5. Criteri di registrazione È stato chiesto, all Agenzia delle Entrate, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute, se, le stesse, dopo l invio tramite Sistema di Interscambio, e previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche. L Amministrazione chiarisce che: L insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica [ ] non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del d.p.r. n. 633 del Confermando quindi la possibilità di registrare le fatture elettroniche analogamente a quelle cartacee, l Agenzia delle entrate evidenzia, inoltre, che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, alle ipotesi di inversione contabile) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017) ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l integrazione sia gli estremi della stessa. 6. Criteri di conservazione L articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (definito CAD), al comma 2, stabilisce che Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell originale da cui sono tratte se la loro conformità all originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l obbligo di conservazione dell originale informatico. L Agenzia, ai sensi dell articolo citato, ribadisce che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio PDF, JPG o TXT ) contemplati dal decreto del Presidente del 5
6 Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione. 7. Servizio di conservazione dell Agenzia delle entrate La Circolare 13/E, richiama il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate prot. n del 30 aprile 2018 e la circolare n. 8/E di pari data. Quest ultima specificamente segnala che, [ ] per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell accordo di servizio utilizzando servizio reso gratuitamente disponibile dall Agenzia delle entrate [ ]. In aggiunta a quanto chiarito dalla circolare emessa ad aprile, il documento di prassi n. 13/E sottolinea che tale servizio riguarda tutte le fatture elettroniche e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e transitate tramite Sistema di Interscambio. Conclusioni In conclusione si ritiene opportuno sottolineare, in questa sede, che l obbligo di fatturazione elettronica è accompagnato dalla riduzione dei termini di accertameno fiscale. Infatti, il combinato disposto dell articolo 1 e 3 del D.Lgs 127/2015 (considerando i commi 916 e 917 della legge di bilancio 2018 ) prevede la riduzione biennale dei termini di accertamento fiscale per i soggetti passivi obbligati all emissione di fatture elettroniche (a decorrere dal 1 gennaio 2019) che, contestualmente, garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad euro 500. Tale interpretazione è confermata dal quotidiano de Il Sole 24 ore del 20 settembre 2018 che, nella guida operativa alla fatturazione elettronica, chiarisce: All obbligo di fatturazione elettronica si accompagna la riduzione dei termini di accertamento fiscale a condizione che venga garantita la tracciabilità ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di 6
7 ammontare superiore ad euro 500,00 (cfr. Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce L e-fattura riduce i tempi per i controlli fiscali ). ANELLO & PARTNERS 7
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