COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI. Provincia di Cremona. Regolamento Edilizio Comunale

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1 COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI Provincia di Cremona Regolamento Edilizio Comunale Approvato con delibera di C.C. n. 28 del

2 PREMESSA OGGETTO PRINCIPI COMPETENZE E RESPONSABILITÀ REGOLAMENTO EDILIZIO E PIANI ATTUATIVI DEL PRG DEROGHE AGGIORNAMENTO...11 TITOLO I...12 NORME PROCEDURALI Opere soggette a concessione edilizia Concessioni edilizie in deroga Concessioni edilizie in sanatoria Opere soggette ad autorizzazione edilizia Autorizzazioni edilizie in deroga Autorizzazioni edilizie in sanatoria Opere soggette a denuncia di inizio attività Opere soggette ad autorizzazione paesaggistica Piani attuativi Abitabilità e agibilità CAPO I...18 L INIZIATIVA...18 Sezione I - Soggetti Articolo Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività...18 Articolo Autorizzazione paesaggistica...19 Articolo Piani attuativi...19 Articolo Certificati di abitabilità e di agibilità...19 Sezione II - Contenuti dell'istanza Articolo Domanda di concessione o di autorizzazione edilizia...19 Articolo Domanda di voltura...20 Articolo Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività...20 Articolo Procedimento per le opere interne...21 Articolo

3 Domanda di autorizzazione paesaggistica...22 Articolo Proposte di piani attuativi di iniziativa privata...23 Articolo Richiesta di certificati di abitabilità e di agibilità...24 Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Articolo Documenti ed elaborati da allegare alle istanze...24 Articolo Concessione edilizia...25 Articolo Autorizzazione edilizia...26 Articolo Certificati di abitabilità e di agibilità...26 Articolo Autorizzazione paesaggistica...27 Articolo Piani attuativi...27 Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione Articolo Autocertificazione...28 Articolo Asseverazione...28 CAPO II...29 LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO...29 Sezione I - Fase di avvio Articolo Presentazione dell istanza...29 Articolo Responsabilità del procedimento...29 Sezione II - Fase istruttoria Articolo Denuncia di inizio attività...30 Articolo Comunicazione ex art. 26 L. 47/ Articolo Concessione edilizia...30 Articolo Autorizzazione edilizia...31 Articolo Autorizzazione paesaggistica...32 Articolo Piani attuativi...32 Sezione III - Fase decisionale Articolo Concessione edilizia...33 Articolo

4 Autorizzazione edilizia...33 Articolo Autorizzazione paesaggistica...34 Articolo Piani attuativi...34 Sezione IV - Provvedimento finale Articolo Provvedimento di concessione edilizia...35 Articolo Termine di inizio e ultimazione dei lavori...36 Articolo Autorizzazione edilizia...36 Articolo Rilascio dell autorizzazione di abitabilità o agibilità...37 Articolo Libretto d uso e di manutenzione...37 Sezione V - Fase integrativa dell efficacia Articolo Comunicazione del provvedimento...37 Articolo Pubblicazione del provvedimento...38 Articolo Autorizzazione paesaggistica...38 CAPO III...39 SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI...39 Sezione I - Conferenza dei servizi Articolo Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune...39 Articolo Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse...39 Sezione II - Sportello unico SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE...40 Articolo Ambito di applicazione...40 Articolo Definizione di impianti a struttura semplice...40 Articolo Struttura organizzativa...41 Articolo Procedimento mediante Conferenza dei servizi...41 Articolo Procedimento mediante autocertificazione...42 Articolo Verifica...43 Articolo Procedura di collaudo...44 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

5 Articolo Sportello unico per l edilizia...45 Sezione III - Collaborazione tra privati e Comune Articolo Parere preventivo...45 Articolo Indicazioni interpretative...45 CAPO IV...46 ACCESSO AI DOCUMENTI...46 Articolo Procedure...46 CAPO V...47 VIGILANZA E SANZIONI...47 Sezione I - Fonti normative Articolo Sanzioni edilizie...47 Articolo Sanzioni paesaggistiche...47 Sezione II - Fasi del procedimento sanzionatorio Articolo Avvio del procedimento...48 Articolo Fase istruttoria...48 Articolo Fase decisionale...48 Articolo Fase integrativa dell efficacia...49 Articolo Fase di esecuzione d ufficio...49 TITOLO II...50 LA COMMISSIONE EDILIZIA...50 CAPO I...50 COMPOSIZIONE E NOMINA...50 Sezione I - Composizione Articolo Composizione...50 Sezione II - Nomina e durata Articolo Nomina e designazione...51 Articolo Scadenza...51 Sezione III - Casi di incompatibilità Articolo

6 Incompatibilità...51 Articolo Conflitto d interessi...52 Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari Articolo Incompatibilità sopravvenuta...52 Articolo Assenze ingiustificate...52 CAPO II...52 LE ATTRIBUZIONI...52 Sezione I - Individuazione delle attribuzioni Articolo Attribuzioni della Commissione...53 Articolo Pareri obbligatori ex lege...53 Articolo Altri pareri obbligatori...54 Sezione II - Casi di esclusione del parere Articolo Casi di esclusione del parere...54 Sezione III- Ambito di valutazione Articolo Modalità di valutazione della Commissione edilizia Articolo Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica...55 CAPO III...56 FUNZIONAMENTO...56 Sezione I - Modalità di convocazione Articolo Convocazione...56 Articolo Ordine del giorno...56 Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni Articolo Validità delle sedute e delle decisioni...57 Articolo Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale...57 Articolo Pubblicità delle sedute...57 Articolo Verbalizzazione...58 Articolo Sopralluogo...58 Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune Articolo

7 Rapporto tra Commissione edilizia e strutture organizzative comunali...58 TITOLO III...59 DISPOSIZIONI SULL ATTIVITA EDILIZIA...59 CAPO I...59 AMBIENTE URBANO...59 Sezione I - Spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo Disciplina del verde su aree pubbliche...59 Articolo Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico...60 Articolo Insegne e mezzi pubblicitari...60 Articolo Chioschi, cabine telefoniche, edicole...61 Articolo Passaggi pedonali...61 Articolo Percorsi ciclabili...61 Articolo Spazi porticati...62 Articolo Occupazione degli spazi pubblici...62 Articolo Disciplina d uso del sottosuolo...63 Articolo Reti di servizi pubblici...63 Articolo Volumi tecnici ed impiantistici...64 Articolo Intercapedini e griglie di aerazione...64 Sezione II - Spazi privati Articolo Accessi e passi carrabili...65 Articolo Strade private...65 Articolo Allacciamento alle reti fognarie...66 Articolo Allacciamento alle reti impiantistiche...66 Articolo Recinzioni...67 Articolo Spazi inedificati...68 Articolo Sistemazioni esterne ai fabbricati...68 Articolo

8 Toponomastica e segnaletica...69 Articolo Numeri civici...69 CAPO II...69 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL AMBIENTE E ALLO SPAZIO URBANO...69 Sezione I - Inserimento ambientale delle costruzioni Articolo Decoro delle costruzioni...70 Articolo Allineamenti...70 Articolo Spazi conseguenti ad arretramenti...71 Articolo Prospetti su spazi pubblici...71 Articolo Sporgenze e aggetti...72 Articolo Portici e gallerie...73 Articolo Salubrità dei terreni edificabili...73 Articolo Disciplina del colore...74 Articolo Disciplina dell uso dei materiali di finitura...74 Articolo Disciplina del verde su aree private...74 Sezione II - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni Articolo Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni...76 CAPO III...76 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI FRUIBILI...76 Articolo Flessibilità impiantistica...77 Articolo Accessibilità...77 Articolo Altre prescizioni...77 CAPO IV...78 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI...78 Sezione I - Disciplina delle opere Articolo Requisiti delle costruzioni...78 Articolo Richiesta e consegna dei punti fissi...78 Articolo Inizio dei lavori

9 Articolo Disciplina del cantiere...79 Articolo Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie...80 Articolo Sicurezza del cantiere...80 Articolo Scavi e demolizioni...81 Articolo Conferimento dei materiali di risulta...81 Articolo Rinvenimenti...82 Articolo Ultimazione dei lavori...82 CAPO V...82 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI...82 Sezione I Unificazione grafica Articolo Modalita di rappresentazione grafica...82 Sezione II Criteri di rappresentazione dell inserimento ambientale Articolo Rappresentazione del contesto ambientale...83 Sezione III Elenco degli elaborati grafici e degli elementi di dimensionamento soggetti a verifica tecnica Articolo Documentazione tecnica...84 Sezione IV Indice dei capitoli della relazione illustrativa e degli allegati di calcolo Articolo Relazione illustrativa...88 TITOLO IV...90 NORME FINALI E TRANSITORIE...90 CAPO I...90 DURATA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO...90 Articolo Modifiche al regolamento edilizio...90 Articolo Testi coordinati...90 CAPO II...90 RAPPORTI TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E LE N.T.A. DEL P.R.G Articolo Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G

10 PREMESSA - OGGETTO - In forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale, con il presente Regolamento il Comune di Gerre de Caprioli disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d'uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica (costruzione, demolizione, trasformazione e manutenzione) ed edilizia del territorio, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. All osservanza del presente Regolamento è soggetta ogni attività urbanistica di interesse pubblico e privato. - PRINCIPI - Le norme del presente Regolamento si ispirano all'esigenza di consentire la migliore fruibilità dell'abitato da parte delle persone singole o associate e di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo igienico-sanitario. Le norme del presente Regolamento definiscono anche le caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie e degli spazi verdi, per concorrere a realizzare un'elevata qualità dell'ambiente urbano e di conseguenza della vita, sia nel privato che nelle attrezzature per la collettività. In applicazione delle norme di legge e regolamentari ed in attuazione dei piani approvati dagli organi di governo del Comune, spetta all'amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno svolgimento delle attività di gestione e fruizione degli edifici, di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, accertando che siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse relative, vigilando sull'osservanza delle corrispondenti prescrizioni. - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ - Nell'esercizio delle proprie funzioni urbanistiche ed edilizie il Comune richiede il contributo delle diverse competenze degli operatori pubblici e privati. Nello svolgimento dei suoi compiti e nell'articolazione della sua organizzazione il Comune ai sensi delle leggi vigenti attua il principio di divisione tra politica ed amministrazione. L Amministrazione comunale promuove la costante realizzazione dei principi di trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza dell azione amministrativa e definisce ed individua le responsabilità

11 - REGOLAMENTO EDILIZIO E PIANI ATTUATIVI DEL PRG - Le Norme tecniche di attuazione del PRG dettano le norme necessarie alla realizzazione delle scelte di piano e sono correlate alle disposizioni contenute nel presente regolamento. - DEROGHE - Non sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento, salvo quelle previste dai disposti legislativi. - AGGIORNAMENTO Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiranno oggetto di periodico aggiornamento - in relazione alle sopravvenute norme di legge e comunque di natura sovraordinata - nonché di specifica attività interpretativa/attuativa

12 TITOLO I NORME PROCEDURALI 1. Opere soggette a concessione edilizia - Ristrutturazione (interventi volti a trasformare le costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni stesse, non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendersi come interventi di nuova costruzione a meno che non riguardino il recupero della residenza di rustici od accessori inutilizzati, entro il limite fissato dalle norme di attuazione del PRG.); - Nuova costruzione (sono compresi gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la posa di involucri mobili insistenti sul suolo, privi di ormeggio fisso e l allestimento di costruzioni leggere prefabbricate; inoltre è compresa l esecuzione di pavimentazione in materiali impermeabili di superfici cortilizie o marciapiedi); - Interventi di restauro (edifici non residenziali o soggetti a vincolo di cui alle leggi n; 1089/39 e n. 1497/39); - Interventi di risanamento conservativo (edifici non residenziali o soggetti a vincolo di cui alle leggi n; 1089/39 e n. 1497/39). 1.1 Qualora il progetto sia conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, la concessione edilizia viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, sentito il parere della Commissione Edilizia. 1.2 Nell'atto di concessione vengono indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori. Detti termini decorrono dalla notifica dell avviso di rilascio della concessione. 1.3 Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al versamento del contributo concessorio, composto dagli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e dalla quota commisurata al costo di costruzione o allo smaltimento dei rifiuti. 1.4 Le somme - il cui ammontare viene determinato in sede istruttoria - possono essere versate anche in soluzioni rateali, previa prestazione di idonee garanzie fideiussorie

13 1.5 Le opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi da parte di privati a scomputo del contributo concessorio, devono essere avviate contemporaneamente all'inizio dei lavori ed ultimate entro i termini previsti dalla concessione edilizia. 2. Concessioni edilizie in deroga Possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga alle norme del presente regolamento e alle norme di attuazione del piano regolatore, ove si tratti di opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, opere pubbliche o di interesse generale, ovvero riguardanti opere di urbanizzazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale da inoltrarsi alla Sezione Urbanistica Regionale, nonché, se del caso, alla competente Sovrintendenza ai Monumenti per il rilascio dei relativi nulla osta. 3. Concessioni edilizie in sanatoria Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione, ovvero con variazioni essenziali, possono costituire oggetto di richiesta di concessione edilizia a sanatoria ove il responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei termini di legge. La concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione. L iter delle concessioni in sanatoria segue l iter delle concessioni edilizie. 4. Opere soggette ad autorizzazione edilizia - Opere di manutenzione straordinaria (le opere di rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutture delle costruzioni; le opere volte a realizzare ed integrare servizi igienici e tecnologici; le opere di parziale modificazione dell assetto distributivo interno, quali consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate delle strutture, anche portanti, delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, architravi e solette ed, in genere, strutture verticali ed orizzontali, l installazione di nuovi impianti tecnologici o servizi igienici, nonché la modificazione dell assetto distributivo delle singole unità immobiliari). Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono comportare modifiche di volumi, di superfici delle singole unità immobiliari, ne delle destinazioni d uso. Saranno consentiti cambiamenti di materiali delle finiture esterne, nei balconi e nei serramenti, come pure alterazioni di pendenze e materiali delle coperture solamente se coerenti con le norme di attuazione del PRG.)

14 - Opere di manutenzione straordinaria, in costruzioni destinate ad attività industriali od artigianali. Riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica necessaria per conservare ed integrare l efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità della costruzione. Rientrano in questi tipi di interventi le opere di demolizione e costruzione di divisori interni fissi o mobili, volte a modificare la distribuzione interna dei locali. Tali lavori non devono incrementare la superficie lorda di calpestio. - Occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero. - Demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere. - Realizzazione di parcheggi scoperti. - Impianti tecnologici che comportino formazione di nuovi volumi tecnici. - Sistemazione superficiale di aree scoperte non vincolate. - Manufatti provvisori stagionali (nella domanda di autorizzazione deve essere indicata la scadenza dell autorizzazione stessa; il soggetto autorizzato ad insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in ripristino l area interessata. In caso di inadempienza l Amministrazione comunale provvederà alla rimozione con spese a carico dell inadempiente). - Interventi diversi o per opere minori (monumenti, decorazioni e pitture murali, tinteggiatura esterna di edifici; cartellonistica murale o a struttura autoportante; impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l illuminazione di spazi pubblici o aperti o visibili al pubblico). - Interventi di demolizione (interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte manufatti preesistenti, qualunque sia l utilizzazione successiva dell area risultante). - Antenne satellitari. 4.1 In sostituzione dell autorizzazione, può essere presentata D.I.A., ove consentito dalla normativa di legge. 4.2 L'autorizzazione edilizia viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, qualora il progetto presentato sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, sentita, quando necessario, la C.E. 4.3 L'istanza per l'autorizzazione si intende accolta qualora, salvo che si tratti di immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi, il Responsabile del Servizio Tecnico non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 4.4 In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione del loro inizio e dell'impresa cui gli stessi vengono affidati

15 4.5 La formazione dell'atto di assenso può essere dichiarata, a richiesta dell'interessato, dal Responsabile del Servizio Tecnico 4.6 L'atto di assenso può essere annullato dall'amministrazione Comunale - in sede di autotutela - ove si accerti la mancanza di presupposti di legge e ove sussistano ragioni di pubblico interesse, salvo che l'interessato provveda a sanarne i vizi. 5. Autorizzazioni edilizie in deroga Possono essere rilasciate autorizzazioni edilizie in deroga alle norme del presente regolamento e agli strumenti urbanistici vigenti, laddove lo stato dei luoghi non consenta il pieno rispetto delle disposizioni e delle norme di carattere igienico-sanitario, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di installazione degli impianti tecnologici. 6. Autorizzazioni edilizie in sanatoria E consentito rilasciare autorizzazione edilizia in sanatoria; entro i termini di legge. 7. Opere soggette a denuncia di inizio attività - Interventi di manutenzione ordinaria (opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni; opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne), ove vengano conservate le caratteristiche dei materiali esistenti; opere necessarie a riparare strutture e murature non portanti e coperture (senza variare forma, pendenza e materiali che le costituiscono), opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti od adeguarli alle normali esigenze d esercizio, apertura e chiusura di vani di porte o spostamento di pareti mobili all interno delle singole unità immobiliari, le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Per le zone industriali ed artigianali, le opere indicate nella Circ. Min. ro LL. PP n. 1918, di restauro e di risanamento conservativo. - Recinzioni, i muri di cinta e le cancellate. - Sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria. - Opere interne di singole unità immobiliari, che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d uso. - Impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici

16 - Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e non alterino la sagoma, e non violino le prescrizioni contenute nella concessione edilizia. - Parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato (, nei limiti fissati dalle N.T.A.). 7.1 Ove gli immobili interessati siano assoggettati unicamente alle disposizioni di cui alla legge n del 29 giugno 1939, la preventiva autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale preposto, sentita la C.E. In tal caso, si può procedere mediante denuncia d'inizio attività, anche per opere di restauro e risanamento conservativo. 7.2 Denuncia di inizio di attività per opere interne. Può essere richiesta per opere interne alle costruzioni ed alle singole unità immobiliari che: - siano conformi alla normativa vigente; - non comportino un aumento delle superfici utili, ivi compresi gli interventi riguardanti accorpamenti (o frazionamenti) di singole unità immobiliari; - non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti; - non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; - non modifichino la destinazione d'uso. 7.3 Non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano l'attività edilizia ove l'interessato si avvalga dell'istituto della denuncia di inizio attività. 8. Opere soggette ad autorizzazione paesaggistica Qualora l'immobile interessato dall'intervento ricadesse in ambito di tutela paesistico-ambientale, i proprietari, possessori o detentori dello stesso, debbono presentare contestualmente alla richiesta di autorizzazione edilizia, richiesta di autorizzazione paesistico-ambientale, che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio, sentita la C.E., entro i successivi sessanta giorni. La Commissione Edilizia esamina l'intero progetto una sola volta, entro 30 giorni dalla data di presentazione. 9. Piani attuativi

17 La proposta dei piani attuativi di iniziativa privata deve essere presentata da tutti i proprietari delle aree comprese nel piano, nonché dai superficiari; per gli usufruttuari è necessario l assenso dei proprietari. Fanno eccezione le proposte dei piani di recupero, per le quali è sufficiente una quota di proprietà pari a 3/4 del valore catastale degli immobili interessati (art. 30, comma 1,1. 05/08/78 n. 457). 10. Abitabilità e agibilità Il certificato di abitabilità o di agibilità deve essere richiesto dal proprietario (art. 4 n. 425 DPR 22 aprile 1994) al Sindaco del Comune; la domanda deve essere presentata completa degli allegati obbligatori: se incompleta non può essere accettata dall ufficio competente. Non esiste un termine entro il quale deve essere inoltrata la richiesta. L unico vincolo previsto dalla legge è che la costruzione non può essere abitata prima che sia stato ottenuto il certificato relativo. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda il Sindaco rilascia il certificato di agibilità; entro questo termine può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali competenti, che verifichi l esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. In caso di silenzio, trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della domanda, l abitabilità si intende attestata. In questo caso però, l autorità competente può disporre l ispezione entro i successivi 180 giorni ed eventualmente dichiarare la non abitabilità, qualora verifichi l assenza dei requisiti richiesti

18 CAPO I L INIZIATIVA Sezione I - Soggetti Articolo 1 Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività 1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia), nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), i seguenti soggetti: a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari; b) l amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; c) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l intervento avviene su parti comuni; d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l indicazione della procura; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie; g) l usufruttuario, nei limiti di cui all art. 986 c.c.; h) l enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l esercizio della servitù; j) affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203; k) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; l) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; m) il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all esercizio dell attività in concessione; n) il conduttore o l affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; o) colui che abbia ottenuto dall Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; p) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. 2. I soggetti indicati al comma precedente sono inoltre legittimati ad attivare la procedura di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 relativa alla realizzazione di opere interne. 3. I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, oppure ad attivare la procedura di cui all art. 26 della legge n. 47/85, sono altresì legittimati a

19 presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art. 2. Articolo 2 Autorizzazione paesaggistica 1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l'art.7, L. 29 giugno 1939, n. 1497, il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare. 2. In conformità a quanto disposto dall'art.25 del Regio Decreto 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base alle leggi 1497/39 e 431/85, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7 della legge 1497/39 è, in ogni caso, preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi. Articolo 3 Piani attuativi 1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano. 2. La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente, può essere presentata anche dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari. 3. La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457, dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Articolo 4 Certificati di abitabilità e di agibilità 1. Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria. Sezione II - Contenuti dell'istanza Articolo 5 Domanda di concessione o di autorizzazione edilizia

20 1. La domanda di concessione edilizia, ovvero di autorizzazione edilizia, indirizzata alla struttura competente, deve contenere tutti i seguenti dati: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, codice fiscale, con indicazione del numero di iscrizione all albo dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: e) della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; f) di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; g) descrizione sommaria dell intervento, con l indicazione della qualificazione dell intervento stesso; h) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; i) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 2. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento e soprelevazione, vanno indicati, se possibile, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell intervento, nonché i proprietari quali risultano dai pubblici registri immobiliari. Articolo 6 Domanda di voltura 1. Nell ipotesi di trasferimento della concessione o dell autorizzazione edilizia, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che la concessione edilizia o l autorizzazione edilizia sia intestata agli stessi. 2. Il successore o l avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura) con indicazione, in via di autocertificazione, dell atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Articolo 7 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività

21 1. Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati: a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella denuncia stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, codice fiscale con indicazione del numero di iscrizione all albo dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione : e) della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; f) di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; g) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività; h) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; i) indicazione dell impresa alla quale si intente affidare i lavori; j) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 3. Il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della D.I.A., ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente regolamento edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti. Articolo 8 Procedimento per le opere interne 1. Il soggetto legittimato deve presentare alla struttura competente una propria comunicazione con cui da notizia che, contestualmente al deposito della stessa, ha dato inizio ai lavori relativi ad opere interne alle costruzioni, allegando una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 2. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

22 a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; b) numero di codice fiscale di colui che dà la comunicazione; c) estremi (foglio di mappa, mappale, subalterni ecc.)ed ubicazione dell immobile, con l indicazione della zona urbanistica in cui insiste l immobile oggetto dell intervento; d) dichiarazione che l immobile non è soggetto a vincoli, ai sensi della legge 1 giugno1939 n. 1089, della legge 29 giugno 1939 n e della legge 8 agosto1985 n e) dichiarazione di proprietà dell immobile oggetto dell intervento o indicazione dell altro titolo che legittima il dichiarante all esecuzione delle opere interne; f) generalità del professionista, con relativo codice fiscale, nonché degli estremi dell iscrizione all albo presso l Ordine o il Collegio professionale; g) generalità dell imprenditore che è stato incaricato della esecuzione delle opere interne (codice fiscale, iscrizione CCIAA ecc.); h) sottoscrizione del dichiarante, data e luogo di presentazione della comunicazione. 3. Il professionista, nella relazione, deve: a) autocertificare di essere abilitato alla progettazione, indicando gli estremi dell iscrizione al Collegio o all Ordine professionale di appartenenza; b) descrivere analiticamente le opere da compiersi; c) asseverare che le opere da compiersi: non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, e con il presente regolamento edilizio; non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari; non modifichino la destinazione d uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari; non rechino pregiudizio alla statica dell immobile; per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, che gli stessi rispettino le originarie caratteristiche costruttive. 4. La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Articolo 9 Domanda di autorizzazione paesaggistica

23 1. I soggetti legittimati, ai sensi dell art. 7 della L. 1497/39, a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica devono indicare nell istanza medesima i seguenti elementi: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi catastali e ubicazione dell immobile oggetto dell intervento; d) generalità del progettista, codice fiscale, con indicazione del numero di iscrizione all albo dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; e) specificazione della natura del vincolo (apposto in base alle procedure previste dalla legge 1497/39 ovvero operante ai sensi della L. 431/85); f) segnalazione in ordine all eventuale inserimento dell immobile all interno del perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio e dei parchi regionali; g) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull immobile in questione; h) solo nel caso di nuova costruzione, di sopraelevazione o di ampliamento, vanno indicati gli estremi catastali dei fondi confinanti ed i proprietari, quali risultano dai pubblici registri immobiliari; i) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 10 Proposte di piani attuativi di iniziativa privata 1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, redatta in conformità ad un modello predisposto dall Amministrazione comunale ed alla stessa indirizzata per il tramite della competente struttura organizzativa, deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso modello ed in particolare deve indicare: a) generalità del proponente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, codice fiscale, con indicazione del numero di iscrizione all albo dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione:

24 e) della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; f) di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; g) indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata; h) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 11 Richiesta di certificati di abitabilità e di agibilità 1. La domanda di certificato di abitabilità e di agibilità deve indicare: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l abitabilità o l agibilità; d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data); e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente. f) estremi identificativi di ciascuna unità immobiliare (foglio di mappa, mappale, subalterno, via, civico ecc.) 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Articolo 12 Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 1. Alle istanze di autorizzazione o concessione edilizia, alle dichiarazioni di inizio attività ed alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata deve essere allegata la documentazione come indicata al successivo articolo 150 del presente regolamento. 2. Il titolo legittimante l istanza è oggetto di autocertificazione

25 Articolo 13 Concessione edilizia 1. A corredo delle domande di concessione edilizia devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto, redatti secondo quanto disposto dall art. 151 del presente regolamento: a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetria di progetto con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG, ed eventuali aree vincolate; c) piante relative a tutti i piani compreso quello di copertura debitamente quotate e con l indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi; d) almeno due sezioni quotate di cui almeno una sul vano scala, ove esistente. 2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione: a) autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta; b) estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile; c) estratto della tavola di azzonamento del PRG; d) modello di cui al D.M (G.U. n. 146 del )debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; e) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; f) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienicosanitarie del Regolamento d'igiene; g) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M ; h) copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico (se necessario); i) copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge 1497/39 in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale (legge 1497/39, legge 431/85)(se necessario); j) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, (se necessario). 3. Qualora l istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il Responsabile del procedimento (o dell istruttoria) richiede, nel termine perentorio di 15 giorni di cui all art. 4 della L. 493/93, la documentazione mancante. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente, per intero, dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente la concessione non presenti la necessaria documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d ufficio

26 4. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l emanazione del provvedimento finale. Articolo 14 Autorizzazione edilizia 1. A corredo delle domande di autorizzazione edilizia devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto: a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetria di progetto in scala adeguata con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG, ed eventuali aree vincolate; c) almeno due sezioni quotate di cui almeno una sul vano scala, ove esistente. 2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione: a) titolo che abilita alla richiesta; b) estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile; c) estratto della tavola di azzonamento del PRG; d) modello di cui al D.M (G.U. n. 146 del ) debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; e) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; f) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienicosanitarie del Regolamento d'igiene; g) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M ; h) copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico (se necessario); i) copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge 1497/39 in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale (legge 1497/39, legge 431/85)(se necessario); j) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, (se necessario). Articolo 15 Certificati di abitabilità e di agibilità 1. A corredo delle richieste dei certificati di abitabilità e di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti: a) denuncia di ultimazione dei lavori; b) certificato di collaudo statico delle opere in c.a. realizzate ai sensi della legge 1086/1971; c) certificato di conformità alla normativa in materia sismica;

27 d) copia della dichiarazione presentata per l iscrizione in catasto dell immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; e) dichiarazione del direttore dei lavori che, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 425/94, certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente regolamento comunale d igiene nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti; f) certificato di collaudo da parte dei vigili del fuoco degli impianti termici con potenzialità superiore a Kcal/h; g) eventuale certificazione di prevenzione incendi, se necessaria; h) planimetria aggiornata degli impianti tecnologici e degli allacciamenti ai pubblici servizi; i) certificati di collaudo o dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici alla legge n.46/90 resi dalle ditte installatrici; j) dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle "barriere architettoniche" ( legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236). Articolo 16 Autorizzazione paesaggistica 1. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nell abaco contenuto nell allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3 Supplemento Straordinario al n.42 del B.U.R.L. del 17 ottobre Articolo 17 Piani attuativi 1. Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata si rimanda a quanto specificamente indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 1997, supplemento ordinario

28 Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione Articolo 18 Autocertificazione 1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni delle leggi 4 gennaio 1968 n.15 e 15 maggio 1997 n. 127 come successivamente modificate ed integrate, nonché in attuazione delle disposizioni del DPR 20 ottobre 1998 n. 403, recante norme di attuazione degli artt. 1, 2, 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce. Articolo 19 Asseverazione 1. Nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25 settembre 1998 n. 6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. 2. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, deve essere asseverata: a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti; b) la superficie delle aree da edificare e la loro conformazione planimetrica; c) la volumetria di fabbricati esistenti; d) le distanze di edifici esistenti dal confine; e) i distacchi dagli edifici; f) l'altezza dei fabbricati

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