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- Stefano Alfieri
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1 Parte Prima 1 Quali sono i caratteri dell attività imprenditoriale? A norma dell art c.c. «è imprenditore colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». I caratteri dell attività imprenditoriale sono: a) l esercizio di un attività economica, cioè di un attività diretta alla creazione di nuova ricchezza, idonea a coprire i costi con i ricavi (lo scopo di lucro non è espressamente richiesto dalla norma); b) l organizzazione, cioè è necessario che l attività sia esercitata prevalentemente con il lavoro altrui e con l ausilio di beni strumentali di un certo valore; c) la professionalità, cioè l attività deve essere abituale e stabile (non è richiesta la continuità, infatti, per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quell attività. Si pensi, ad esempio, agli stabilimenti balneari); d) l attività deve essere diretta a produrre beni o servizi ovvero a scambiare beni o servizi già prodotti da altri. Dal punto di vista economico l imprenditore è colui che fa da intermediario fra chi dispone dei fattori della produzione (capitale e lavoro), ed i soggetti i quali richiedono la prestazione di servizi o prodotti. È tuttora controverso se costituisca requisito essenziale dell attività di impresa lo scopo di lucro, cioè l intento di realizzare dei ricavi eccedenti i costi e quindi consentano la realizzazione di un guadagno. La dottrina maggioritaria ritiene che, nonostante nella maggior parte dei casi l impresa è esercitata al fine di ricavarne i mezzi necessari di sostentamento per l imprenditore, non mancano casi in cui il fine di lucro esula dagli scopi dell impresa.
2 6 Parte Prima 2 I liberi professionisti ed artisti possono considerarsi imprenditori? I liberi professionisti, gli artisti e gli inventori, non sono mai in quanto tali imprenditori: essi lo diventano solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicata nell ambito di altra attività di per sé qualificata come impresa (es.: attore che gestisce un teatro nel quale recita, medico che gestisce una clinica privata nella quale opera). L art. 2238, comma 1, dispone infatti che le norme che regolano l impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l esercizio della professione costituisce elemento di un attività organizzata in forma di impresa. 3 Qual è la nozione giuridica di imprenditore agricolo? In base all art c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura (coltivazione ed estrazione del legno), allevamento di animali. Con riferimento a queste attività agricole, tradizionalmente definite essenziali, l art amplia soprattutto il concetto di allevamento, non più limitato soltanto al bestiame ma esteso ad ogni animale di qualunque genere, purché curato e sviluppato per l intero ciclo biologico e senza che vi sia bisogno che gli animali debbano essere allevati con gli stessi prodotti del fondo. Si considera pertanto attività agricola anche l allevamento di cani, di cavalli da corsa, vi rientrano gli allevamenti in batteria o nelle acque, mentre rimane attività commerciale quella rivolta all acquisto di animali allo scopo di rivenderli. Accanto alle attività agricole essenziali, vi sono le attività agricole connesse, cioè le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell attività agricola. L imprenditore agricolo è sottratto alla normativa dell imprenditore commerciale, pertanto non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e in caso di insolvenza non è assoggettabile al fallimento ed alle altre procedure concorsuali. Esso, infine, deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese; tale iscrizione, oltre ad ave-
3 re funzione di pubblicità-notizia e di certificazione anagrafica, ha anche efficacia di pubblicità-dichiarativa, analoga a quella prevista per gli imprenditori commerciali. 4 Quali sono le attività agricole essenziali? Attività agricole essenziali, ai sensi del 1 comma dell art c.c., sono quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all allevamento di animali: a) la «coltivazione del fondo» è l attività di sfruttamento delle energie naturali delle terre; è richiesto, perché vi sia impresa, una vera attività di coltivazione della terra e non la mera raccolta di frutti; b) la «selvicoltura» è l attività diretta alla produzione del legname. Non rientra tra i «selvicoltori» chi si limita a raccogliere il legname prodotto dal bosco senza esplicare altre attività dirette a tale produzione; c) l «allevamento di animali», con la nuova formulazione dell art c.c. superandosi l esclusivo riferimento al «bestiame» ricomprende tutti gli allevamenti di animali, inclusi l avicoltura, l apicoltura e l allevamento di animali in batteria. Il legislatore, quindi, ha abbandonato il principio secondo cui l allevamento di animali, per essere classificato agricolo, non doveva essere disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento (cd. collegamento funzionale con la coltivazione del fondo). Il 2 comma dell art c.c., con previsione estensiva rispetto alla precedente, specifica che nelle attività anzidette vanno ricomprese quelle dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 5 Quale connotato dell impresa commerciale manca nell impresa agricola? Nell impresa agricola non manca il momento organizzativo, che può essere anche rilevante, o l investimento; ciò che manca è il momento creativo dell attività imprenditoriale, in quanto nell impresa agricola si vuole semplicemente organizzare la percezione dei frutti derivati dal ciclo primario di produzione economica, appunto l agricoltura. 7
4 8 Parte Prima Nell impresa agricola, infatti, il collegamento funzionale dei beni è dipendente solo in parte dalla scelta di chi organizza, ma dipende in massima parte da vicende naturali; laddove l impresa nasce, per iniziativa di taluno, dal mercato e per il mercato, con organizzazione incentrata su un ciclo produttivo artificiale. 6 L imprenditore agricolo è assoggettabile alle procedure concorsuali? Con il D.Lgs. 5/2006 e i successivi interventi effettuati dal legislatore con il D.Lgs. 169/2007, sono state introdotte numerose novità nell ambito della materia fallimentare, soprattutto in relazione all eliminazione del richiamo alla nozione di «piccolo imprenditore» di cui all art c.c. Per delimitare l area dei soggetti esonerati dl fallimento, quindi, non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale, ma vengono indicati direttamente una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi fermo l esonero dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. In via generale, l imprenditore agricolo che esercita un attività agricola resta, come succedeva in precedenza, fuori dalla possibile applicazione delle procedure concorsuali. Ciò non vuol dire non essere soggetto ad azioni di riscossione coattiva, anche a carico del soggetto individuale, per le obbligazioni non adempiute, ma solo evitare una procedura che comporta l espropriazione di tutti i beni per il soddisfacimento dei debiti contratti e non saldati. 7 Qual è la nozione giuridica di imprenditore commerciale? La nozione di imprenditore commerciale comprende, per esclusione, tutte quelle attività che non rientrano nell attività agricola. In particolare, ai sensi dell art c.c., sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: a) attività industriali, cioè quelle attività dirette alla produzione di beni o di servizi;
5 b) attività commerciali, ovvero le attività intermediarie nella circolazione di beni; c) attività di trasporto, le quali realizzano il trasferimento di persone e/o cose da un luogo all altro per terra, aria, acqua; d) attività bancarie, ovvero le attività riservate alle banche e che si concretano nella «raccolta di risparmio tra il pubblico» e nell «esercizio del credito»; e) attività assicurative; f) attività ausiliarie alle precedenti, cioè quelle che agevolano l esercizio delle attività specificamente indicate. Esse sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori (ad esempio, attività dell agente di commercio, del mediatore, di deposito). Nel linguaggio comune, l attività industriale si contrappone all attività commerciale: la prima è l attività produttiva di nuovi beni; la seconda è l attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Dal punto di vista giuridico, invece, l attività industriale è ricompresa tra le attività commerciali. Ciò si spiega con il fatto che l industria utilizza, di regola, beni preesistenti (materie prime), che acquista sul mercato e quindi «trasforma» in nuovi beni (prodotti finiti), che sono diretti alla vendita. 8 A quale regime giuridico è sottoposto l imprenditore commerciale? L imprenditore commerciale è sottoposto ad un particolare regime giuridico denominato statuto dell imprenditore commerciale, il quale prevede l obbligo dell iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, la soggezione al fallimento ed alle procedure concorsuali in caso di insolvenza. Per diventare imprenditore commerciale è sufficiente iniziare l esercizio di un impresa commerciale. Correlativamente, la qualità di imprenditore commerciale si perde quando si cessa di esercitare effettivamente un impresa commerciale. Anche dopo la perdita della qualità permangono, per un certo tempo, alcune delle conseguenze giuridiche derivate dall esercizio dell impresa: il fallimento può essere dichiarato fino ad un anno dalla cancellazione dell imprenditore dal registro delle imprese o, se anteriore alla cancellazione, dalla cessazione dell esercizio dell impresa. 9
6 10 Parte Prima 9 Chi è il piccolo imprenditore? A norma dell articolo 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Perché si abbia impresa di piccole dimensioni è necessario: a) che l imprenditore presti il proprio lavoro nell impresa; b) che il lavoro dell imprenditore e dei suoi familiari prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative di terzi sia rispetto all organizzazione dei beni capitali. La norma intende qualificare preliminarmente e non tassativamente alcune tra le più comuni figure di piccoli imprenditori. Essa dunque, nell intento del legislatore, è destinata ad avere una funzione descrittiva diretta ad indicare i requisiti essenziali affinché un soggetto possa essere qualificato piccolo imprenditore. Il piccolo imprenditore è sottratto alla normativa dell imprenditore commerciale, pertanto deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese ai soli fini di certificazione anagrafica e pubblicità notizia e non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili. 10 Può fallire il piccolo imprenditore? Il concetto di piccolo imprenditore era definito non solo dal codice civile (art. 2083) ma anche dalla legge fallimentare, che utilizzava, anche in seguito alla riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006) un criterio di tipo quantitativo ai fini dell individuazione della relativa figura. L uso di tale criterio aveva creato problemi di coordinamento con la nozione di piccolo imprenditore fornita dal codice civile, fondata invece su un criterio qualitativo. Il problema di coordinamento tra le due definizioni di piccolo imprenditore è stato risolto dal decreto correttivo alla riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 169/2007) che ha soppresso nell art. 1 L.F. ogni riferimento alla nozione di piccolo imprenditore ai fini dell esenzione dell applicazione della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali.
7 Il legislatore, infatti, ha individuato tre requisiti dimensionali e di indebitamento «di non fallibilità», per cui non sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo i soggetti che dimostrano di possedere congiuntamente tali requisiti, indipendentemente dalla loro qualifica o meno, ai fini civilistici, di «piccolo imprenditore». 11 Cosa è il registro delle imprese? Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale disposto dall articolo 2188 c.c. La legge, infatti, vuole che chiunque ne ha interesse abbia la possibilità di conoscere facilmente i dati principali relativi alle imprese che esercitano la loro attività nel nostro paese. La disciplina prevista è la seguente: a) obbligo di iscrizione: incombe sugli imprenditori, sugli enti pubblici che esercitano attività commerciale, sulle società; b) atti soggetti all iscrizione: i principali atti o fatti concernenti la vita dell impresa (dal sorgere, alle modificazioni e trasformazioni, fino all estinzione); c) modalità di iscrizione: su domanda dell interessato ovvero d ufficio, se obbligatoria. Il codice civile detta una disciplina essenziale per il registro delle imprese, che riguarda i soggetti e gli atti su cui grava l obbligo di iscrizione, nonché le modalità con cui la registrazione deve avvenire. Secondo le norme civilistiche, l obbligo di iscrizione incombe su: gli imprenditori commerciali, non piccoli. Tuttavia, dopo l intervento della riforma del 1993, che ha istituito la sezione speciale del registro, l obbligo sussiste anche per gli imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori; gli enti pubblici che hanno come oggetto esclusivo o principale un attività commerciale; le società previste all art (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e società cooperative), anche se non esercitano un attività commerciale; le società semplici; i consorzi e le società consortili; i gruppi europei di interesse economico; le società estere che hanno in Italia la sede dell amministrazione o l oggetto principale della loro attività. 11
8 12 Parte Prima 12 Che tipo di efficacia ha l iscrizione nel registro delle imprese? L iscrizione, di regola, ha efficacia dichiarativa nel senso che il fatto o atto iscritto è opponibile ai terzi anche nel caso in cui essi diano prova di non conoscenza. Avvenuta l iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta. In alcuni casi tassativamente previsti l iscrizione ha efficacia costitutiva, come per le società di capitali e le cooperative, che solo con l iscrizione nel registro acquistano la personalità giuridica. In altri casi, infine, l iscrizione, pur non avendo efficacia costitutiva, è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, infatti, vengono ad esistenza anche se non registrate, ma in tal caso operano quali società irregolari e ad esse si applica il regime giuridico della società semplice. 13 In cosa consiste la comunicazione unica per l avvio di impresa»? Dal 1 aprile 2010 è divenuta obbligatoria la comunicazione unica per la nascita e l avvio di un impresa, procedura le cui regole tecniche di attuazione sono state definite con D.P.C.M. 6 maggio Tale comunicazione, da presentare all ufficio del Registro delle imprese presso le camere di commercio competenti utilizzando la via telematica, vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti amministrativi previsti per l iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Tale semplificazione è affidata, dunque, ad una procedura informatica attraverso la quale le imprese possono diventare operative in un giorno e assolvere gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle imprese, l Inps, l Inail e l Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato. La suddetta comunicazione diventa unico adempimento anche per le modifiche e le cessazioni delle imprese.
9 14 Cosa si intende per impresa familiare? L impresa familiare, prevista dall articolo 230bis c.c., introdotto dalla L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), è definita come quella nella quale collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell imprenditore. Per aversi impresa familiare si deve preventivamente escludere che l attività lavorativa sia svolta in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato, di un contratto di società o di associazione in partecipazione. Il fine del legislatore è quello di tutelare i membri del nucleo familiare che lavorano nell impresa, pertanto ad essi sono riconosciuti i seguenti diritti: a) sul piano patrimoniale: diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi, anche in ordine all avviamento; diritto di prelazione sull azienda in caso di trasferimento o divisione ereditaria; b) sul piano gestorio: il diritto di voto nelle decisioni circa l amministrazione straordinaria dell impresa. La legge non richiede un numero minimo di partecipanti, per cui potrà aversi impresa familiare anche se il titolare ammetta a parteciparvi uno solo dei soggetti compresi nel novero dei familiari. Soltanto al titolare compete il potere di ammettere questo o quel familiare nell impresa, in quanto l imprenditore deve essere libero di scegliere i suoi collaboratori; ciascun familiare, però, può legittimamente rifiutare la collaborazione. L impresa familiare rappresenta un istituto residuale, nel senso che opera esclusivamente nelle ipotesi in cui l attività svolta non può configurarsi come altro tipo di rapporto. 13
L imprenditore agricolo
L imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
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