Arch. Carlo Borgazzi Barbò

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1 Gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante il ciclo di vita di un impianto gas medicali (progettazione, realizzazione, i uso e manutenzione) Arch. Carlo Borgazzi Barbò

2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IV Capo I misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Si intende per cantiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano: ALLEGATO X 1) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile Arch. Carlo Borgazzi Barbò, tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. 1 di 30

3 I soggetti coinvolti Art. 89, D. Lgs. 81/2008 COMMITTENTE IMPRESA AFFIDATARIA NOMINA Responsabile dei lavori (RL) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera (CSP) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l esecuzione dei lavori (CSE) Imprese subappaltatrici Lavoratori autonomi non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice 2 di 30

4 Il committente e il responsabile dei lavori Art. 89, D. Lgs. 81/2008 COMMITTENTE soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. Nel caso di appalto di opera pubblica il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; 3 di 30

5 OBBLIGHI del committente/responsabile dei lavori : Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l idoneità tecnico-professionale dell imprese affidatarie delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII. b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS, all INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (si veda allegato XI) le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare solo: a) Il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII; b) Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). 4 di 30

6 OBBLIGHI del committente/responsabile dei lavori : DESIGNA : il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l esecuzione dei lavori (CSE) nei cantieri con presenza di più imprese esecutrici anche non in contemporanea La nomina del CSE si applica anche nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori ad un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a euro il committente può non nominare il CSP. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal CSE COMUNICA alle imprese affidatarie, allae imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo CSP e del CSE; ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti professionali, il CSP e il CSE. nella fase della progettazione dell opera, PRENDE IN CONSIDERAZIONE il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo; 5 di 30

7 Il committente / RL PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI Trasmette a AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Allegato XII NOTIFICA PRELIMINARE Cantieri sottoposti all obbligo di invio della Notifica Preliminare: a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d opera; c) cantieri in cui opera un unica impresa la cui entità presunta di lavoro è superiore a duecento uominigiorno. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell organo di vigilanza territorialmente competente. 6 di 30

8 Tabelle riepilogative UOMINI/ GIORNO NOTIFICA PRELIMINARE NOMINA CSP E PSC NOMINA CSE E PSC 1 impresa < 200 u/g NO >= 200 u/g SI NO NO NOTIFICA PRELIMINARE Lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo < euro NOMINA CSP E PSC NO NOMINA CSE E PSC SI più imprese SI Negli altri casi NOMINA CSP E PSC SI NOMINA CSE E PSC SI 7 di 30

9 RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI Art. 93, D. Lgs. 81/2008 Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. La designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento degli obblighi a carico dei coordinatori. SANZIONI PER COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI Art. 157, D. Lgs. 81/2008 Arresto da due a sei mesi, ammende da 1000 a euro e sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro a seconda dell articolo violato 8 di 30

10 Il coordinatore per la progettazione (CSP) Art. 91, D. Lgs. 81/2008 OBBLIGHI: Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell opera Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria ed è preso in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. c) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all art. 90 comma 1 Contenuti: Allegato XV Contenuti: Allegato XVI Contenuti: Art. 90 comma 1 SANZIONI: Art. 158, D. Lgs. 81/2008 per la violazione dei suddetti obblighi: arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro 9 di 30

11 Il coordinatore per l esecuzione dei lavori (CSE) OBBLIGHI: VERIFICA Art. 92, D. Lgs. 81/2008 l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) l idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali (CCNL) al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza ADEGUA il PSC e il fascicolo all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute ORGANIZZA tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione SOSPENDE in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 10 di 30

12 OBBLIGHI del CSE: SE SE CSE RISCONTRA inosservanze alla normativa vigente e alle disposizioni e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento committente / responsabile dei lavori non adottano alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione trasmette contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati CSE SEGNALA e PROPONE al COMMITTENTE o al RL la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto dà comunicazione dell inadempienza all Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; e SANZIONI: Art. 158, D. Lgs. 81/2008 con l arresto da due a sei mesi oconl ammenda da a euro a seconda dell articolo violato 11 di 30

13 Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) Art. 100, D. Lgs. 81/2008 Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. è corredato da stima dei costi della sicurezza tavole esplicative di progetto comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. contenuti minimi: Allegato XV Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. L impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza di corrente elettrica, gas, ecc. 12 di 30

14 In assenza anche di uno solo dei seguenti documenti (quando previsti): piano di sicurezza e di coordinamento fascicolo DURC notifica preliminare è sospesa l efficacia del titolo abilitativo Art. 90, D. Lgs. 81/ di 30

15 Impresa affidataria Art. 89, D. Lgs. 81/2008 Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento Impresa esecutrice Art. 89, D. Lgs. 81/2008 Impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali 14 di 30

16 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Art. 96, D. Lgs. 81/2008 DATORE di LAVORO dell Impresa affidataria Datori di lavoro delle Imprese esecutrici DEVONO: anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti redigere il piano operativo di sicurezza (POS) accettare il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) Almeno 10 giorni prima dell inizio dei lavori il POS e il PSC vengono messi a disposizionei i del rappresentante t dei lavoratori per la sicurezza, che ha facoltà di formulare proposte al riguardo In caso di di mere forniture di materiali o attrezzature le ditte fornitrici non devono redigere il piano operativo di sicurezza 15 di 30

17 Inoltre: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all allegato XIII ( Prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere ); b) predispongono l accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; SANZIONI per i datori di lavoro e i dirigenti Art. 159, D. Lgs. 81/2008 Arresto da due a otto mesi, e sanzioni da 500 a euro a seconda dell articolo violato 16 di 30

18 verificare l idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi Allegato XVII Il datore di lavoro dell IMPRESA AFFIDATARIA Sub-appalto IMPRESE ESECUTRICI e LAVORATORI AUTONOMI DEVE: verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento fornire alle imprese esecutrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui sopra 17 di 30

19 USO E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo I Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale Art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 Sistema azienda Datore di lavoro Dirigente Preposto Servizio di prevenzione e protezione Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS Lavoratore 18 di 30

20 Relazioni tra gli operatori della sicurezza Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) DATORE di LAVORO nomina Addetti al servizio di prevenzione e protezione Addetti alla gestione delle emergenze Medico competente LAVORATORI eleggono Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 19 di 30

21 Il datore di lavoro Soggetto che ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nella Pubblica Amministrazione è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; In caso di omessa individuazione il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo OBBLIGHI NON DELEGABILI Art.17 del D.Lgs. 81/2008 a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28 del D.Lgs 81/2008; - I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi; - I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuazione la valutazione dei rischi in base a procedure standardizzate di t stabilite da un decreto interministeriale. i i t i Nell attesa devono elaborare tale documento b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) Il documento di nomina del RSPP essere conservato internamente all azienda SANZIONI Art.55 del D.Lgs. 81/2008 Per omessa redazione e nomina: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro Se la violazione è commessa in aziende in cui si svolgono attività che sottopongono i lavoratori a rischi particolari (rischio biologico, centrali termoelettriche, ecc.) e nei cantieri temporanei e mobili con la compresenza di più imprese con una entità non inferiore a 200 uomini giorno: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro 20 di 30

22 Art.16 D.Lgs. 81/2008 DATORE di LAVORO è ammessa la DELEGA di FUNZIONI a) che essa risulti da atto scritto munito di data; Limiti e condizioni b) che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato autonomia di spesa; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante. Il soggetto al quale sia stata conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 21 di 30

23 Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: OBBLIGHI Elencati nell art. 18, D.Lgs 81/2008 Tra cui: nomina del medico competente designa preventivamente t i lavoratori incaricati i dell attuazione delle misure di gestione dell emergenza: prevenzione incendi, primo soccorso e in generale della gestione delle emergenze. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia della Valutazione auta edei rischi; ; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sulla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze, in merito all organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e in riferimento alla valutazione dei rischi e alla prevenzione nell azienda; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti (UNI 11100/2011) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, antincendio e gestione dell emergenza; comunicare in via telematica all inail e all IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno (a fini statistici) o tre giorni (a fini assicurativi) SANZIONI Art. 55, D.Lgs 81/2008 Arresto da due a otto mesi, e sanzioni da 50 a euro a seconda dell articolo violato 22 di 30

24 Il servizio di prevenzione e protezione Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda o dell unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni (I responsabili e gli addetti dei servizi devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all art. 32 del D.Lgs 81/2008). Nomina: Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) L addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) S Il DATORE di LAVORO, se in possesso degli attestati di frequenza ai corsi di formazione, può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti dall Allegato II) e i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione (nelle imprese fino a 5 lavoratori). Compiti: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive adottate a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta almeno una volta all anno nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori f) fornire ai lavoratori le informazioni (articolo 36) sui rischi per la salute e la sicurezza, sulle procedure per la gestione delle emergenze e sui nominativi di tutte le figure che gestiscono la sicurezza. 23 di 30

25 Servizio di prevenzione e protezione Corsi di formazione I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, BeC. Modulo A Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. Modulo B Modulo di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore ATECO di riferimento (classificazione delle attività economiche adottata dall ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico) Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP. Modulo C Modulo di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP. CORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE E previsto l obbligo, sia per i responsabili, sia per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, della partecipazione a corsi di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale; per gli RSPP sono previsti corsi di formazione di 40 o 60 ore, in relazione al macrosettore di attività ATECO, mentre per gli ASPP sono previsti corsi della durata di 28 ore per tutti i macrosettori. I corsi di formazione sono organizzati: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall ISPESL, dall INAIL, dall IPSEMA, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. 24 di 30

26 DATORE di LAVORO Affidamento di lavori, servizi e forniture all interno dell azienda stipula di IMPRESA APPALTATRICE o LAVORATORI AUTONOMI Contratto d appalto Secondo quanto previsto dall art. 26 del D.Lgs 81/ di 30

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