COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n N 64/ Italia (Trento) Regime di aiuto a sostegno del trasporto combinato
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003)3389fin Oggetto: Aiuto di Stato n N 64/ Italia (Trento) Regime di aiuto a sostegno del trasporto combinato Signor Ministro, I. Procedimento 1. Con lettera del 7 febbraio 2003 la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione un regime comunitario di aiuti per lo sviluppo del trasporto combinato ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. La notifica è stata protocollata dal Segretariato generale della Commissione europea con il numero N 64/ Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 18 marzo Con lettere del 5 maggio 2003 e del 5 giugno 2003 (protocollate rispettivamente DG TREN A/20145 e DG TREN A/22505) la Rappresentanza permanente d Italia ha inviato un riscontro alle note della Commissione di cui sopra. Ulteriori informazioni sono state ricevute con lettera della Rappresentanza permanente d Italia, datata 28 luglio 2003, protocollata DG TREN A/ II. Descrizione dell aiuto II.1 Obiettivo 3. Il regime si prefigge di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale ferroviario combinato accompagnato su rotaia (ROLA) e non accompagnato 1 nella provincia 1 Trasporto combinato accompagnato: Trasporto di un complesso veicolare stradale completo - accompagnato dal conducente - su di un'altra modalità (ad es. treno o traghetto). S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I ROMA B Bruxelles/ B Brussel - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
2 di Trento. Esso è strutturato in moda tale da compensare i diversi costi esterni e di infrastruttura specifici connessi all uso di infrastrutture di trasporto concorrente ed è indirizzato ad una effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto combinato. 4. L obiettivo finale dell aiuto è ottenere una riduzione delle tariffe applicate alle compagnie di autotrasporto nell utilizzo dei servizi di trasporto combinati, cioè ridurre l uso dei trasporti su strada. Il regime della provincia di Trento ricalca l analogo regime già attuato dalla provincia autonoma di Bolzano 2. II.2 Beneficiari 5. I beneficiari sono le imprese legalmente costituite, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell Unione europea, che organizzano la spedizione del trasporto combinato su ferrovia con partenza o arrivo ad un terminale ferroviario o da un centro intermodale situato nel territorio della provincia di Trento. I beneficiari devono concludere una convenzione con la Provincia autonoma di Trento (di durata annuale, rinnovabile tacitamente per due volte) e devono garantire il rispetto degli standard di qualità e delle disposizioni contenuti nell articolo 6 e seguenti dei Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno del trasporto combinato (in appresso i criteri ). 6. Ogni impresa interessata avente i requisiti sopra menzionati può concludere una convenzione con la Provincia. II.3 Tipologia e intensità dell aiuto 7. Il regime prevede l erogazione di contributi a fondo perduto. Per ogni viaggio ferroviario monodirezionale, con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale nel territorio della provincia di Trento, effettuato da un autocarro, un rimorchio, un semirimorchio con o senza veicolo trattore, una cassa mobile o un container di 20 piedi ed oltre, è corrisposto all impresa logistica un contributo fisso. Sono esclusi dall aiuto i viaggi a vuoto del materiale ferroviario nonché i trasporti di tipo non combinato che dovessero essere comunque effettuati anche in aggiunta o integrazione a convogli ferroviari che praticano il trasporto combinato ed il trasporto di passeggeri. 8. L importo dell aiuto era inizialmente pari a 33 euro per ogni viaggio ferroviario unidirezionale. L importo dell aiuto accordato è proporzionale al grado di utilizzo del trasporto combinato. La provincia autonoma di Trento si riserva di ridurre l entità dell aiuto negli anni successivi a quello di prima applicazione qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire. 2 Trasporto combinato non accompagnato: Trasporto di un veicolo stradale o di un'unità di trasporto intermodale - senza la presenza del conducente - su di un'altra modalità (ad es. treno o traghetto). N 638/2001 Italia - Aiuti al trasporto combinato nella provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, decisione della Commissione del 27 febbraio 2002, GU C 88 del 12 aprile 2002, pag
3 II.4 Procedura 9. Ai sensi dell articolo 6 dei criteri, i beneficiari devono designare il fornitore della trazione ferroviaria dei trasporti in arrivo e partenza dalla provincia di Trento mediante gara (pubblico incanto o licitazione privata) e secondo criteri di non discriminazione, economicità e trasparenza. 10. La gara deve coinvolgere, se possibile, almeno tre soggetti autorizzati all esercizio del trasporto ferroviario dalle autorità nazionali competenti, qualora esistenti. In caso contrario, l impresa procederà alla gara con le sole imprese ferroviarie autorizzate, anche in numero inferiore. 11. Qualora l impresa logistica beneficiaria del presente regime di aiuti intendesse affidare il servizio di trazione ferroviaria ad un impresa ferroviaria diversa da quella selezionata tramite gara, ne informa immediatamente la provincia autonoma di Trento e procede a una nuova gara. 12. Le imprese che effettuano la gara devono disporre delle tracce orarie sulla rete italiana e sulle reti estere, concesse dal gestore dell infrastruttura e necessarie a svolgere il servizio di trasporto combinato. La non disponibilità di tracce non può costituire motivo di esclusione automatica dalla gara. Le imprese di trasporto combinato devono specificare i servizi richiesti. 13. In linea di principio, deve essere scelto per il servizio di trazione ferroviaria il soggetto che ha presentato l offerta economicamente più vantaggiosa. Se l impresa logistica deve scegliere l impresa ferroviaria sulla base di altri criteri, questi devono essere opportunamente motivati e non essere discriminanti in ragione delle nazionalità dell impresa ferroviaria o del suo assetto societario. I criteri alternativi devono in ogni caso essere specificati e quantificati nel bando di gara, e la componente economica dell offerta (cioè il prezzo richiesto dall impresa ferroviaria) costituirà non meno del 51 per cento del punteggio. 14. Se l impresa ferroviaria aggiudicataria dei servizi di trazione non è in grado di fornire la trazione sulla rete di paesi esteri, può ricorrere alla collaborazione con altre imprese ferroviarie autorizzate dai rispettivi paesi senza che ciò costituisca una forma di subappalto. L impresa ferroviaria aggiudicataria dei servizi di trazione è comunque l unica responsabile ai fini dei presenti criteri della fornitura degli stessi nei confronti dell impresa logistica. Qualora l impresa logistica sia anche impresa ferroviaria, la scelta del fornitore della trazione ferroviaria è comunque effettuata sulla base dei criteri stabiliti all articolo La provincia autonoma di Trento si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di escludere dal beneficio della legge provinciale le imprese che non hanno adeguatamente motivato il ricorso ai criteri d affidamento della trazione ferroviaria diversi dal criterio del prezzo più basso. 16. Tra i documenti necessari per presentare domanda di ammissione all aiuto (articolo 8 dei criteri) è richiesto lo schema tariffario effettivamente applicato alle imprese di autotrasporto, con il calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge provinciale (articolo 8, lettera h)). 3
4 17. I beneficiari possono presentare più domande di contributo all anno. Gli aiuti sono concessi sulla base del numero di trasporti effettivamente effettuati da imprese di trasporto sulla rete provinciale con partenza da centri intermodali posti in provincia di Trento (articolo 7 dei criteri). 18. L aiuto potrà essere liquidato, nei limiti della relativa disponibilità dopo una verifica della congruità e delle legittimità della documentazione prodotta. I pagamenti saranno fatti per un importo non inferiore a euro. II.5 Cumulo 19. Non è ammesso il cumulo del presente aiuto con altre misure analoghe, destinate a compensare direttamente o indirettamente il costo d accesso all infrastruttura ferroviaria nella provincia di Trento. II.6 Revoca dell aiuto. 20. L aiuto sarà revocato qualora il beneficiario non lo utilizzi per le finalità stabilite dalla legge, non utilizzi l intera somma dell aiuto ricevuto per la riduzione delle tariffe effettivamente praticate alle imprese di autotrasporto, non rispetti i diversi requisiti necessari per qualificare l aiuto o renda dichiarazioni false o mendaci. L impresa beneficiaria può ulteriormente essere soggetta a più gravi conseguenze giudiziarie. 21. L impresa decade altresì dal regime d aiuto qualora modifichi lo schema tariffario praticato alle imprese di autotrasporto senza averne data preventiva e motivata comunicazione all Amministrazione provinciale ed avendone ricevuto consenso scritto (articolo 10 dei criteri). II.7 Durata e dotazione finanziaria 22. Possono essere ammesse alle agevolazioni le domande pervenute entro il 31 dicembre La dotazione prevista ammonta a euro l anno per il periodo II.8 Base giuridica 23. Articolo 16 bis della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 ( Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento ), come introdotto con l articolo 66 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 ( Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l anno 2002 ). 4
5 III. III.1 Valutazione dell aiuto Esistenza dell aiuto 24. In virtù dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati che falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 25. Nella fattispecie in oggetto il governo italiano eroga aiuti alle imprese beneficiarie conferendo un vantaggio commerciale attinto a risorse statali, che altri operatori con cui esse si trovano in concorrenza non ricevono. La misura rafforza pertanto la competitività delle imprese beneficiarie nei confronti degli altri operatori operanti nell ambito del commercio interstatale. La Commissione evidenzia il fatto che il mercato dei servizi di trasporto combinato è liberalizzato dal 1º luglio 2003 in forza degli articoli 2 e 4 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che il regime di aiuto notificato costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Tale aiuto è vietato salvo che possa essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di una deroga prevista dal trattato o dal diritto comunitario derivato. III.2 Esenzione della misura di aiuto 27. La finalità del progetto di aiuto notificato è ridurre i costi di accesso al trasporto combinato per diminuire il ricorso ai trasporti stradali e, quindi, il loro impatto ambientale. La Commissione ritiene che nessuna delle deroghe di cui all articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE si applichi all aiuto de quo. L aiuto in oggetto non è nemmeno destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell economia di uno Stato membro ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera b), o a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera d). 28. Per un certo tempo la Comunità ha seguito una politica volta a creare un sistema equilibrato di trasporti intermodali e a promuovere la competitività del trasporto combinato rispetto all autotrasporto. L obiettivo centrale della politica del trasporto combinato della Comunità è trasferire i trasporti stradali verso altri modi di trasporto. Il Libro bianco sulla politica dei trasporti 4 incoraggia l utilizzo della ferrovia e di altri modi di trasporto più rispettosi dell ambiente per ottenere alternative più competitive all autotrasporto. Il nuovo programma Marco Polo 5 intende anche aiutare l industria dei trasporti e logistica ad ottenere sostanziali GU L 368 del , pag. 38. Libro bianco La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, COM(2001) 370. COM(2002) 54 def. 5
6 trasferimenti dei trasporti di merci su strada verso la navigazione marittima a corto raggio, la ferrovia e le acque di navigazione interna. 29. La Commissione ritiene perciò che il disposto dell articolo 73 del trattato costituisca la base giuridica appropriata per valutare se le misure di coordinamento proposte dagli Stati membri siano compatibili con il mercato comune. Il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile 6 dà concreta attuazione all articolo 73 del trattato e prevede deroghe specifiche per gli aiuti, al fine di tener conto delle esigenze del coordinamento dei trasporti interni. 30. La Commissione ritiene che il concetto di un aiuto rispondente alle esigenze del coordinamento dei trasporti implica il necessario intervento pubblico nel settore dei trasporti in considerazione dell assenza di un mercato competitivo o in presenza di imperfezioni sul mercato 7. La Commissione ha fissato tre condizioni che devono verificarsi affinché l aiuto di Stato soddisfi le esigenze di coordinamento dei trasporti conformemente alle deroghe previste all articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio: - l aiuto deve limitarsi alla compensazione dei costi esterni supplementari non sostenuti per l uso di infrastrutture concorrenti; - l aiuto deve essere accordato a condizioni non discriminatorie; - l aiuto non deve generare distorsioni della concorrenza in misura contraria all interesse comune. Limitazione dell aiuto alla sola compensazione dei costi esterni non sostenuti per l uso dei trasporti stradali 31. Nel caso in oggetto, l aiuto è stato calcolato in modo da accordare una compensazione finanziaria per i costi esterni non sostenuti per l uso dei trasporti stradali concorrenti. 32. Il livello del contributo previsto pari a 33 euro per viaggio di transito ferroviario giornaliero corrisponde allo stesso aiuto concesso dal progetto sopra menzionato della provincia autonoma di Bolzano. La provincia autonoma di Trento ha gli stessi problemi della provincia autonoma di Bolzano in termini di politica dei trasporti, tutela di un sistema ambientale particolarmente vulnerabile e sensibile. Le due province sono anche ubicate nella stessa regione. 6 7 GU L 130 del , pag. 1. Cfr. decisione della Commissione del 22 ottobre 1997, N 79/97 - Paesi Bassi, GU C 377 del , pag. 3; decisione della Commissione del 21 aprile 1999, N 588/98 - Danimarca, GU C 166 del , pag. 6; decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98 - Italia, GU L 227 del 28 agosto 1999, pag
7 33. Il livello del contributo relativo alla provincia di Bolzano è stato calcolato sulla base di uno studio scientifico 8. Secondo la Commissione 9, gli studi scientifici che applicano varie teorie per attribuire un valore monetario ai costi esterni costituiscono una base utile per l erogazione di un aiuto di Stato, a condizione che i metodi seguiti siano trasparenti e basati sulle migliori informazioni disponibili. 34. In conclusione la Commissione osserva che l entità della sovvenzione de qua si fonda su una ragionevole analisi comparata dei costi e si limita ad un importo necessario per facilitare l accesso alle infrastrutture di trasporto ferroviario combinato. Assenza di trattamento discriminatorio 35. L accesso al programma di aiuti non ha carattere discriminatorio, essendo aperto a tutte le imprese logistiche che organizzano il trasporto combinato per ferrovia in partenza da o a destinazione nella provincia di Trento. 36. La Commissione ritiene che la gara d appalto per la scelta dell impresa fornitrice la trazione ferroviaria, di cui all articolo 6 delle norme di applicazione, dia sufficienti garanzie di trattamento non discriminatorio Assenza di distorsioni della concorrenza contrarie all interesse comune. 37. Per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza è necessario analizzare il potenziale impatto sul mercato ferroviario e stradale e sui servizi ferroviari intermodali esistenti. a) Ferrovia-strada 38. I trasporti di merci su strada e i servizi di trasporto combinato possono rispondere ad esigenze simili degli utilizzatori. Di conseguenza, questi carichi potrebbero collocarsi nello stesso segmento del mercato. 39. Il regime di aiuti in questione, anziché creare distorsioni fra questi modi di trasporto, contribuisce a porre allo stesso livello i rispettivi costi di utilizzo incoraggiando una più equa distribuzione dei mezzi di trasporto. Questa distribuzione equa è uno degli obiettivi perseguiti dalla Commissione nel suo Libro bianco sulla politica europea dei trasporti L atteso trasferimento del trasporto stradale al trasporto combinato in virtù della sovvenzione non costituisce quindi una distorsione della concorrenza contraria all interesse comune. Perciò il regime di aiuto proposto è conforme alla politica Analisi dei costi esterni non corrisposti da chi effettua il trasporto nel corridoio Bolzano Brennero B. Durante, Bolzano giugno Decisione della Commissione del 20 giugno 2001, N 219/ Austria - Programma pilota Danubio. Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002, N 638/ Italia - Aiuti al trasporto combinato nella provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Decisione della Commissione del 30 aprile 2003, N 623/ Francia.- Aiuti di Stato all utilizzazione dei servizi regolari di trasporto combinato di merci alternativi al modo stradale. COM(2001)
8 comune dei trasporti, che è finalizzata a incoraggiare il trasferimento sopra richiamato. b) Servizi esistenti di trasporto intermodale 41. In merito all eventuale distorsione della concorrenza fra i terminali ferroviari esistenti a livello comunitario e i terminali situati nella provincia di Trento (che beneficiano dell aiuto), è necessario osservare che l obbligo di indire gare d appalto ha lo scopo di promuovere un autentica concorrenza fra i gestori di servizi ferroviari. Tale concorrenza non può che avere effetti positivi sulla riduzione dei costi di accesso al trasporto combinato per ferrovia. 42. Inoltre le imprese logistiche beneficiarie dell aiuto de quo non trarranno dal regime di aiuto alcun beneficio netto finale poiché l importo diretto dell aiuto erogato deve essere obbligatoriamente dedotto dal prezzo del servizio fornito e fatturato. 43. Inoltre, l esistenza di una tariffa fissa per viaggio ferroviario monodirezionale con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale nel territorio della provincia di Trento, indipendentemente dalla distanza percorsa, garantisce che non vi sarà modificazione dei percorsi e che tutti i beneficiari potenziali saranno trattati nello stesso modo, indipendentemente dalla località della provincia in cui operano. 44. La Commissione ritiene che il trasferimento delle merci che il regime in oggetto prevede di conseguire proverrà dal trasporto stradale e non dagli esistenti servizi ferroviari di trasporto combinato. 45. La durata limitata del regime e la possibilità di ricorrere alla collaborazione di altre imprese ferroviarie europee, qualora l impresa ferroviaria aggiudicataria non sia in grado di effettuare la trazione in tali paesi, costituisce un ulteriore garanzia del fatto che sarà evitata ogni possibile distorsione illecita della concorrenza. 46. In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene che il progetto di aiuto di Stato è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1107/70 e che non esistono distorsioni delle concorrenza contrarie all interesse comune. 47. Per quanto sopra esposto il regime di aiuto notificato è ritenuto compatibile con il trattato. IV. Decisione La Commissione decide pertanto di: - considerare l aiuto notificato compatibile con il trattato CE e di non sollevare obiezioni. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Qualora la Commissione non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso 8
9 alla divulgazione e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: La richiesta deve pervenire tramite lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell Energia e dei Trasporti Direzione A B-1049 Bruxelles Fax: (0032) Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Loyola de Palacio Vicepresidente 9
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