Aiuto di Stato N 742/2001 Italia (Toscana). Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003) 80 Oggetto: Aiuto di Stato N 742/2001 Italia (Toscana). Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO 1. Con lettera della Rappresentanza permanente d'italia n del 6 novembre 2001, registrata dalla Commissione il 7 novembre 2001, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE il progetto di regime di aiuti di Stato in oggetto. 2. Con lettera del 17 dicembre 2001 (D/55243) la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti. Le autorità italiane hanno fornito informazioni con lettera della Rappresentanza permanente n. 692 del 16 gennaio Dato che le informazioni ricevute erano incomplete, la Commissione ha inviato un sollecito con lettera dell'8 febbraio 2002 (D/50685). Le autorità italiane hanno risposto con lettera della Rappresentanza permanente n del 7 marzo Poiché tali informazioni erano incomplete, la Commissione ha inviato un nuovo sollecito con lettera del 25 aprile 2002, n. D/ Con lettere della Rappresentanza permanente rispettivamente n del 25 maggio 2002 e n del 31 maggio 2002, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine stabilito per l'invio delle informazioni e, successivamente, hanno inviato le informazioni. Con lettere del 18 luglio 2002 n. D/53768 e del 7 ottobre 2002 n. D/55578, la Commissione ha chiesto chiarimenti complementari. Le autorità italiane hanno risposto con lettere della Rappresentanza permanente n del 21 agosto 2002, n del 4 settembre 2002 e n del 13 novembre S. E. On. Franco Frattini Ministro degli Affari esteri I ROMA Commission Européenne B-1049 Bruxelles - Belgique - Téléphone standard :
2 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE Denominazione e base giuridica 4. Gli aiuti saranno concessi dalla Regione Toscana in virtù del regime in oggetto, la cui base giuridica è costituita dalle deliberazioni del Consiglio regionale n. 482 del 20 maggio 2002 e n. 881 del 5 agosto Una clausola specifica sospende l'attuazione del regime fino alla conclusione della procedura di notificazione e all'autorizzazione della Commissione in materia di aiuti di Stato. Obiettivo 5. Il regime di aiuto persegue l'obiettivo del risparmio energetico e dello sviluppo di fonti di energia rinnovabili. Durata e stanziamento 6. Il regime, la cui durata è limitata al 31 dicembre 2007, dispone di una dotazione totale di 24 milioni di euro. Beneficiari e campo di applicazione settoriale 7. Sono ammesse a beneficiare del regime tutte le imprese. 8. Il regime non si applica ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all'allegato I del trattato CE né ai settori dei trasporti, della siderurgia, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. Oggetto del regime 9. Per conseguire gli obiettivi stabiliti, il regime in questione dispone aiuti agli investimenti nel settore dell'energia, che rientrano tra quelli indicati alla sezione E.1.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 1. In particolare, prevede aiuti agli investimenti nei settori del risparmio energetico, delle energie rinnovabili e della cogenerazione di elettricità e calore. Costi ammissibili 10. La base dei costi ammissibili per gli investimenti comprende terreni (soltanto se sono rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali), fabbricati, impianti ed attrezzature destinate a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente. 11. Gli investimenti nel settore del risparmio energetico riguarderanno i seguenti impianti: generatori di calore ad alto rendimento; materiali coibenti; sistemi di illuminazione ad alto rendimento; recuperatori di calore. 1 GU C 37 del
3 12. Saranno istituiti controlli ex-ante ed ex-post al fine di verificare i risparmi energetici connessi agli investimenti. Nel processo di cogenerazione di elettricità e di calore, come energia primaria, sarà utilizzato il gas naturale. 13. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Saranno inoltre calcolati al netto dei vantaggi apportati: da un eventuale aumento di capacità, da risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto, dalle produzioni accessorie aggiuntive durante i primi cinque anni di vita dell'investimento. 14. Nel campo delle energie rinnovabili, i costi di investimento ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. Forma e intensità dell'aiuto 15. Il regime prevede unicamente aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni. Il tasso di intensità massima ammonta al 30% ESL per tutte le imprese. Altre condizioni 16. Relativamente alle fonti di energia rinnovabili, il regime si attiene alla definizione di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità 2. Nella selezione dei progetti il regime prevede anche il rispetto delle disposizioni indicate all'articolo 4 della medesima direttiva. Regole sul cumulo 17. Gli aiuti disposti dal regime non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altri finanziamenti comunitari. Unica eccezione a tale regola è la possibilità di cumulo con aiuti aventi la stessa finalità ambientale, ossia gli investimenti nel campo dell'energia di cui ai punti 30, 31 e 32 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 3. Il cumulo non può superare l'intensità massimale complessiva del 40%. 18. Le autorità italiane prevedono un controllo del cumulo effettuato mediante autocertificazioni da parte dei beneficiari nonché mediante controlli a campione su una parte dei beneficiari. 2 GU L 283 del Cfr. supra, nota 1. 3
4 3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO Valutazione della presenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 19. Per valutare se le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE occorre stabilire se procurano un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è di origine statale, se alterano la concorrenza e se sono idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri. 20. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitano di sostenere costi che, di norma, avrebbero dovuto gravare sulle loro risorse finanziarie e, d'altro lato, se tale vantaggio sia concesso ad una categoria o gruppo determinato di imprese. La concessione delle sovvenzioni in oggetto alle imprese operanti nella regione Toscana comporta vantaggi economici per i beneficiari, giacché riducono i costi che dovrebbero normalmente sostenere. Le misure in oggetto riguardano unicamente le imprese che realizzano investimenti a fini di risparmio energetico nella regione Toscana. Pertanto favoriscono alcune imprese rispetto ai loro concorrenti. 21. In base alla seconda condizioni di applicazione dell'articolo 87, gli aiuti devono essere accordati dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa statale è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente finanziata mediante il bilancio pubblico di un ente territoriale. 22. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza, dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure. In particolare tali misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri. Peraltro va osservato che anche se le imprese in questione non sono esse stesse esportatrici, la produzione nazionale ne risulta avvantaggiata. Infatti, come ha osservato la Corte di giustizia: «quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata con la conseguenza ( ) che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite» Per le ragioni di cui sopra, le misure in questione sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo. 4 Sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, 102/87, Racc. pag. 4067, punto 19. 4
5 Legittimità del regime 24. Poiché si tratta di una misura cui non è ancora stata data esecuzione (clausola sospensiva), la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Base giuridica della valutazione 25. Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in questione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, la Commissione deve esaminare se possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. 26. Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato CE, la Commissione considera che gli aiuti in causa non possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) né di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali oppure da eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvii motivi non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). Non è neppure applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) in quanto la regione Toscana non è ammessa a tale esenzione. La Commissione deve pertanto valutare se la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) possa essere applicata al regime in oggetto. Valutazione della compatibilità dell'aiuto 27. Il regime in causa dispone aiuti agli investimenti nel settore dell'energia, che rientrano tra quelli indicati alla sezione E.1.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente 5. In particolare istituisce aiuti agli investimenti nei settori del risparmio energetico, della cogenerazione dell'elettricità e delle energie rinnovabili. Tali aiuti sono esaminati dalla Commissione in base alla disciplina succitata. 28. La Commissione constata che il regime in oggetto soddisfa i criteri stabiliti dalla disciplina suddetta. Gli interventi che prevede sono conformi con gli investimenti nel settore dell energia, quali precisati ai punti della succitata disciplina. I costi ammissibili sono conformi alle condizioni indicate al punto 37 e l'intensità dell'aiuto non eccede quanto stabilito dalla disciplina. Gli investimenti sono definiti in conformità del punto 36 della medesima. Infine il regime non prevede aiuti per gli investimenti immateriali. 29. La Commissione rileva peraltro che per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, il regime rispetta la definizione di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità 6. Nella selezione dei progetti le autorità italiane rispetteranno anche le disposizioni di cui all'articolo 4 di detta direttiva. 5 GU C 37 del GU L 283 del
6 30. La regola del cumulo contenuta nel regime non è contraria al punto 71 della disciplina succitata, giacché rispetta il massimale del 40% stabilito ai punti della medesima. La Commissione constata peraltro l'esistenza di un controllo sul cumulo. 31. Infine la Commissione ribadisce l'obbligo di presentare una relazione annuale ai sensi dell'articolo 21 del regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 [divenuto articolo 88] del trattato CE 7. Conclusione 32. In conclusione, la Commissione ritiene che gli aiuti in oggetto siano compatibili con il trattato CE in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. Del resto gli aiuti rispettano le condizioni fissate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente La Commissione ritiene pertanto che il regime in oggetto soddisfi i criteri per essere considerato compatibile ed ha quindi deciso di non sollevare obiezioni in merito. 4. DECISIONE. La Commissione considera l'aiuto compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere elementi riservati da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine prestabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet Tale richiesta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione Aiuti di Stato I Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia profonda stima. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione 7 GU L 83 del GU C 37 del
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