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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003) 3804 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 383/2003- Friuli Venezia Giulia (Italia) Aiuto per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) Signor Ministro, Mi pregio informarla che la Commissione, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ha deciso di non sollevare obiezioni rispetto alla misura di aiuto in oggetto. La decisione della Commissione si basa sulle seguenti considerazioni: I. PROCEDIMENTO 1. Con lettera del 7 agosto 2003, protocollata l'11 agosto 2003, la Rappresentanza Permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la misura di aiuto sopra indicata, in base all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. 2. Con lettera del 22 settembre 2003, protocollata il 23 settembre 2003, codesta Rappresenatnza ha trasmesso ai servizi della Commissione ulteriori informazioni. 2. DESCRIZIONE i) Misure 3. La misura in oggetto prevede: a) una compensazione (fino a 300 EUR/ha) per la perdita di reddito a favore dei produttori di mais situati nell'area infetta ("focolaio") e nelle zone di sicurezza. I produttori che partecipano al programma sono di fatto obbligati a non ripiantare il mais per un periodo di tempo sino a tre anni. Il mais può essere sostituito da colture meno remunerative (ad esempio soia, orzo, frumento) oppure il coltivatore S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telephone: exchange (+32-2) Telex: COMEU B Telegraphic address: COMEUR Brussels.

2 può optare per la messa a riposo del terreno. La perdita di reddito è calcolata in base alla differenza tra il margine lordo 1 (cioè la produzione lorda totale detratti i costi) del mais e il margine lordo delle colture alternative: Coltura Margine lordo EUR/ha Differenza con mais da granella Differenza con mais da insilato Mais granella Mais insilato Soia Orzo Frumento Se il mais è coltivato in secondo raccolto, con o senza coltura intercalare e con semine ritardate (dopo il 1 luglio), il solo contributo concesso al coltivatore è l'aiuto per la disinfestazione (si veda il punto b) infra) b) compensazione nel contesto dell'attuazione del piano di prevenzione ed eradicazione per gli interventi insetticidi al fine di distruggere l'insetto allo stadio adulto (fino a 75 EUR/ha). Tale contributo copre i costi dell'insetticida (25 EUR/Kg di Dursban 75 WG 3 ) ed il costo della distribuzione del prodotto. Il costo di tale attività, che deve essere espletata da imprese altamente specializzate, ammonta mediamente ad almeno 50 EUR per ettaro. ii) Fondamento giuridico 4. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) e Legge regionale n.22/2002, articolo 1. iii) Beneficiari 5. Conduttori di terreni situati all'interno della zona di focolaio, la cui partecipazione al piano di prevenzione, controllo ed eradicazione è obbligatoria, e conduttori di terreni situati nelle zone di sicurezza, la cui partecipazione è facoltativa. 1 I dati sono tratti da RICA Secondo le autorità regionali sono quelli più recenti disponibili a livello regionale per le colture più diffuse. 2 Le autorità hanno specificato che il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana con il più alto tasso di produzione di mais. 3 Principio attivo: clorpiripos 75%. 2

3 iv) Durata 6. Quattro anni. v) Stanziamento di bilancio 7. Massimo ,66 EUR. III. VALUTAZIONE III.1 Sussistenza dell'aiuto 8. Alla luce della descrizione di cui sopra, nella misura in cui sollevano il settore agricolo da costi che dovrebbe normalmente sostenere, le misure suddette comportano per lo Stato beneficiario vantaggi economici in tale settore, che possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri data l'esistenza di un intenso commercio transfrontaliero del mais. Nel 2001, in Italia, sono stati coltivati ettari per la produzione della granella di mais di cui ettari in Friuli Venezia Giulia. La Regione rappresenta, rispetto alla superficie totale coltivata a mais, quasi l'11% della superficie maidicola italiana 4. Tali misure possono pertanto essere ritenute aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. III.2 Compatibilità dell'aiuto 9. Per tali motivi si considera che le suddette misure rientrino nelle disposizioni previste dalla Commissione al punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del ). Tali misure possono pertanto beneficiare di deroghe al generale principio di incompatibilità degli aiuti di Stato ed essere considerate compatibili con il mercato comune. 10. In base alle norme di cui al punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del ), quando il raccolto di un agricoltore è affetto da fitopatia, di norma ciò non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti intesi a prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 11. La Commissione ritiene tale aiuto compatibile con il mercato comune purché i requisiti stabiliti negli Orientamenti comunitari dal punto al punto siano soddisfatti: 12. (I) la natura della malattia, che deve essere di interesse per le pubbliche autorità. In particolare, la misura di aiuto dovrebbe far parte di un idoneo programma di 4 Fonte: Eurostat. 3

4 prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto ). Nel caso in esame, le autorità nazionali hanno adottato un programma obbligatorio per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della diabrotica del mais. Il piano è basato sulle disposizioni del decreto ministeriale lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Il piano è attuato, a livello regionale, dagli Osservatori per le malattie delle piante, riguardo la parte del programma concernente l'eradicazione. 13. (II) l'obiettivo della misura, che dovrebbe essere di prevenzione, di compensazione o una combinazione di queste (punto ). Le misure di aiuto notificate sono sia di compensazione che di prevenzione. In effetti, i coltivatori sono compensati per la perdita di reddito derivante dall'attuazione del programma di controllo, inteso ad interferire con il ciclo di sviluppo della malattia della pianta e a distruggere l'insetto allo stadio adulto attraverso il programma di disinfestazione. L'uso di prodotti insetticidi è attuato secondo le prescrizioni del decreto ministeriale e degli Osservatori per le malattie delle piante ed è limitato a quanto strettamente necessario per distruggere gli insetti allo stadio adulto e limitare la diffusione della malattia. 14. (III) la compatibilità delle misure di aiuto con la normativa fitosanitaria comunitaria (punto ). La misura di aiuto è compatibile con la pertinente normativa comunitaria fitosanitaria, e in particolare: - Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del ). - Direttiva 2001/33/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 127 del 9/5/2001). 15. (IV) i costi ammissibili, l'intensità dell'aiuto e la dimostrazione che non vi è possibilità di "compensazione eccessiva" (punto ). Come indicato nella descrizione, la compensazione per la perdita di reddito è inferiore alla differenza tra il margine lordo del mais e il margine lordo di colture alternative comuni nella regione. Il costo dell'insetticida è limitato al rimborso del prodotto e al costo della sua distribuzione. 16. Non sono previsti altri strumenti di aiuto relativamente alla misura in esame e, inoltre, la misura non è cumulabile con gli interventi finanziari previsti dalla misura f Misure agroambientali del piano di sviluppo regionale, in particolare con l'azione riduzione dell'utilizzo di prodotti fertilizzanti e di protezione delle piante". 4

5 17. La Commissione rammenta all'italia che, se lo stanziamento per il piano dovesse aumentare di oltre il 20% dell'importo iniziale annuale, il piano dovrà essere rinotificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, in conformità alla lettera della Commissione del 22 febbraio Alla luce delle informazioni di cui sopra e degli impegni assunti dalle autorità nazionali, le misure di aiuto notificate possono pertanto essere ritenute compatibili con le norme riguardanti gli aiuti di Stato applicabili agli aiuti destinati alla lotta contro le fitopatie e può quindi beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. IV. DECISIONE. 19. Alla luce di quanto sopra, in considerazione degli impegni assunti dallo Stato membro per attuare il piano di aiuto notificato in osservanza delle norme comunitarie, mi pregio di comunicare che la Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni alle misure di aiuto di Stato notificate sopra descritte, che possono quindi beneficiare della deroga stabilita dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del tratttato CE. 20. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale per l'agricoltura Direzione H2 Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 Bruxelles Fax n.: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 5 SG (94) D

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