3. Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2004) 3207 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Abruzzo) Aiuto n. N 272/04 Programma d intervento per la delocalizzazione o la dismissione delle attività agricole insalubri o assimilate Signor Ministro, 1. Con lettera del 24 giugno 2004, protocollata il 28 giugno 2004, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 2. Con lettera del 28 luglio 2004, protocollata il 3 agosto 2004, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha comunicato alla Commissione i complementi d informazione richiesti alle autorità italiane a seguito di contatti informali. 3. Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto. 4. Nell adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: Descrizione 5. Il programma in oggetto prevede misure a favore della delocalizzazione dei complessi aziendali di allevamento ritenuti insalubri e per la chiusura definitiva e l abbandono delle capacità di produzione nell interesse pubblico, in imprese che operano in settori che non presentano sovraccapacità. 6. Ai fini del programma sono da intendersi come: - beneficiario, il proprietario del complesso aziendale in cui viene esercitata attività di produzione di prodotti dell allegato I del trattato (tale nozione è limitata al capitolo I del suddetto allegato, intitolato «Animali vivi»); sono esclusi dal S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 programma i complessi aziendali in difficoltà finanziaria ed eventualmente gli investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi sui mercati (questi ultimi sono valutati in base a indicazioni del piano di sviluppo della regione approvato dalla Commissione), - attività agricola insalubre 1, l attività esercitata, anche da terzi, nei complessi aziendali situati entro un raggio di mille metri dai centri abitati con almeno 50 abitanti, cliniche e ospedali, centri commerciali, impianti sportivi e strutture ricettive (nel caso in cui almeno due dei tipi di strutture o centri citati si trovino a oltre mille metri dal complesso aziendale candidato all aiuto, quest ultimo non sarà considerato ammissibile), - delocalizzazione, il complesso delle operazioni di smantellamento, di spostamento e ricostruzione delle strutture esistenti, oppure la realizzazione di nuove strutture che comportano vantaggi per il beneficiario, - dismissione, la definitiva ed irrevocabile chiusura della capacità di produzione del settore di attività del complesso aziendale, per motivi esclusivamente sanitari e ambientali, coincidente con la cessazione definitiva della capacità di produzione dei complessi aziendali. 7. I beneficiari possono scegliere una delle due opzioni proposte (delocalizzazione o dismissione) a condizione che nell anno della pubblicazione del bando e nei tre anni precedenti sia stata esercitata un attività agricola insalubre nel relativo complesso aziendale, anche se da terzi. 8. Qualunque sia l opzione scelta, l importo massimo di progetto ammissibile è pari a 1,5 milioni di euro. 9. Gli aiuti previsti per ciascuna delle due opzioni sono i seguenti: Delocalizzazione 10. Per i progetti che prevedono lo smantellamento, lo spostamento e la ricostruzione delle strutture esistenti senza miglioramenti né aumento della capacità di produzione, l aiuto può raggiungere il 100 % delle spese sostenute per le suddette operazioni. 11. Per i progetti di delocalizzazione con la realizzazione di strutture più moderne, il beneficiario deve dare un contributo al finanziamento delle operazioni da calcolarsi sulla differenza di valore tra i precedenti beni immobili 2 e le nuove strutture, pari: - al 70 % della suddetta differenza di valore nelle zone normali e al 60 %, nelle zone svantaggiate, se si mantiene la stessa capacità produttiva ; 1 Nonostante l espressione utilizzata, per poter beneficiare degli aiuti previsti i complessi aziendali devono rispettare le norme minime del piano di sviluppo rurale della regione in materia di ambiente, d igiene e di benessere degli animali; la nozione di insalubrità è dunque connessa alla vicinanza dei centri abitati. 2 Il valore dei beni immobili sarà calcolato in base al valore catastale determinato dai servizi territoriali competenti, sottratto il valore già ammortizzato risultante dal bilancio dei complessi aziendali oppure stabilito con perizia di un esperto contabile, qualora la presentazione dei bilanci non sia obbligatoria. 2

3 - al 70 % della quota di investimento corrispondente all aumento della capacità nelle zone normali e al 60%, nelle zone svantaggiate, se si aumenta la capacità produttiva. 12. Le percentuali di partecipazione sono ridotte del 5 % se i beneficiari sono giovani agricoltori che si installano per la prima volta Il valore del terreno sul quale il complesso aziendale sarà installato è escluso dalle spese ammissibili. 14. La concessione degli aiuti è subordinata alla presentazione di atti giuridicamente vincolanti contenenti l impegno di non riavviare più attività insalubri nelle strutture delocalizzate (tale impegno è irreversibile e vincola anche i futuri acquirenti del complesso aziendale). Dismissione con chiusura definitiva e abbandono della capacità di produzione 15. L aiuto previsto riveste la forma di una compensazione pari alla somma del valore del complesso aziendale (sottratto il valore già ammortizzato), del valore delle attrezzature (sottratto il valore già ammortizzato) e di un incentivo pari al 20% della sommatoria dei due valori suddetti La concessione degli aiuti è subordinata alla presentazione di atti giuridicamente vincolanti contenenti l impegno ad abbandonare definitivamente la capacità di produzione in oggetto e a rinunciare a riavviarla o ad esercitare in futuro l attività abbandonata o qualsiasi altra attività analoga in un qualsiasi punto del territorio della Comunità e a riutilizzare le attrezzature per le quali si è percepito l aiuto (tale impegno è irreversibile e vincola anche i futuri acquirenti del complesso aziendale). 17. Il regime dura un anno e attualmente si stima un numero di sei beneficiari che rientrano nella definizione del punto 6, primo trattino, ed esercitano le attività di cui al punto 6, secondo trattino. La dotazione ad esso destinata ammonta a 5 milioni di euro. 18. Gli aiuti previsti dal programma non sono cumulabili con altri che perseguano gli stessi fini. Valutazione 19. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o tramite risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti previsti dalla decisione in oggetto corrispondono a questa definizione, in quanto favoriscono alcune produzioni (le produzioni animali) e possono incidere sugli scambi a motivo della posizione occupata dall'italia nelle suddette produzioni (ad esempio, nel 2002 l Italia era il terzo produttore comunitario di carni bovine e il quarto produttore di carni di pollame). 3 Giovani agricoltori iscritti da meno di cinque anni alla Camera di commercio. 4 Il valore delle strutture sarà stabilito dalla perizia di un esperto contabile. 3

4 20. Tuttavia, nei casi previsti dall articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, talune misure possono essere considerate, in deroga, compatibili con il mercato comune. 21. Nella fattispecie, tenuto conto della natura delle misure sopra descritte, l unica deroga invocabile risulta essere quella di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, a norma del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 22. Affinché tale deroga sia applicabile, devono essere soddisfate le seguenti condizioni: a) per la delocalizzazione: quelle del punto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo: «gli orientamenti») 6 ; b) per la dismissione dell attività (di fatto, riduzione della capacità, tenuto conto della descrizione e in particolare del punto 16), quelle del punto 9 degli orientamenti Per quanto riguarda il rispetto di tali condizioni, la Commissione rileva quanto segue: Delocalizzazione 24. Il punto degli orientamenti stabilisce che: a) nei casi in cui il trasferimento (nell interesse pubblico) consiste nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute; b) nei casi in cui il trasferimento comporta vantaggi per l agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il tasso d aiuto va modificato in modo che il contributo dell agricoltore sia equivalente almeno al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) dell aumento di valore delle strutture interessate dal trasferimento, o al 55 % e 45% rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore; c) se il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa, o al 55 % e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore. 25. Nella fattispecie, tali condizioni possono essere considerate soddisfatte poiché: 5 Nella fattispecie, l esame non può essere effettuato alla luce del regolamento (CE) n.1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (GU L 1 del , pagina 1), poiché la notifica non indica in modo esplicito se i beneficiari siano soltanto piccole e medie imprese. 6 GU C 232 del , pagina Questo tipo di aiuti non è contemplato dal regolamento n. 1/

5 a) il fatto di delocalizzare attività insalubri può certamente essere considerato di interesse pubblico; b) dal punto 10 si evince che l aiuto al trasferimento senza modernizzazione né aumento della capacità di produzione corrisponde alle prescrizioni del punto degli orientamenti descritte al punto 24 a) ; c) dal punto 11, primo trattino, si evince che l aiuto al trasferimento con la relativa modernizzazione è concesso a condizioni più rigorose di quelle previste dal punto degli orientamenti (partecipazione del beneficiario del 70 % - 60 % nelle zone svantaggiate invece del 60 % - 50 %, su cui non incide il vantaggio previsto per i giovani agricoltori, di cui alle disposizioni del succitato punto ); d) dal punto 1.1, secondo trattino, si evince che l aiuto al trasferimento con aumento della capacità produttive viene concesso a condizioni più restrittive di quelle previste dal punto degli orientamenti (partecipazione del beneficiario del 70 % - 60 % nelle zone svantaggiate invece del 60 % - 50 %, su cui non incide il vantaggio previsto per i giovani agricoltori, conforme alle prescrizioni del citato punto ); e) l aumento di capacità è concesso solo per i prodotti per i quali esistono sbocchi sul mercato, valutati secondo i criteri del piano di sviluppo rurale della regione approvato dalla Commissione. Dismissione di attività/riduzione di capacità 26. Secondo il punto 9.2 degli orientamenti l interesse degli aiuti alla riduzione di capacità dev essere dimostrato e l esistenza di ragioni sanitarie o ambientali è, in tal senso, sufficiente. 27. Nella fattispecie, la dismissione di attività /riduzione di capacità si giustifica con la preoccupazione di non perturbare taluni centri abitati o commerciali con attività di allevamento. L iniziativa muove dunque da preoccupazioni sanitarie e ambientali e può quindi considerarsi utile nell interesse del settore. 28. Il punto 9.4 degli orientamenti prevede una riduzione di capacità o la chiusura irreversibile di stabilimenti. Tali impegni devono essere vincolanti per ogni futuro acquirente. 29. Le disposizioni del punto 16 dimostrano che questa condizione è soddisfatta. 30. Il punto 9.6 degli orientamenti stabilisce che l importo degli aiuti dev essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore dei detti attivi. 31. Le disposizioni descritte al punto 15 evidenziano che il meccanismo d aiuto previsto corrisponde a quanto prescritto al punto 9.6 degli orientamenti. 32. Infine, non verrà concesso nessun aiuto a imprese in difficoltà, come prescritto dal punto 9.5 degli orientamenti, e non è necessario chiedere una contropartita al settore, poiché il punto 9.7 degli orientamenti indica chiaramente che tale requisito non si 5

6 applica se la misura è dettata da motivazioni sanitarie o ambientali (come accade nel caso di specie, secondo quanto indicato al punto 27). 33. Tenuto conto degli elementi suesposti, le condizioni fissate dal punto 9 degli orientamenti possono considerarsi soddisfatte. Conclusione 34. Le suesposte considerazioni mostrano che gli aiuti alla delocalizzazione e alla dismissione di attività/riduzione di capacità possano beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione 35. Alla luce della suesposta analisi, la Commissione ha deciso di considerare che gli aiuti previsti dal programma in oggetto sono compatibili con il mercato comune. 36. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo : Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura Direzione H. Legislazione agricola Unità: H.2. Condizioni di concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax : Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 6

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