COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2008)8636

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2008)8636 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 257/2008 Italia (Marche). Garanzie prestate in favore delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e dello sviluppo rurale. Egregio signor Ministro, 1. Procedimento 1. Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2008, protocollato il 29 maggio, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la misura in oggetto, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 2. Con lettere del 1 luglio e del 22 settembre 2008, la Commissione ha chiesto informazioni complementari all'italia, che ha risposto con lettera del 31 luglio 2008, protocollata il 1 agosto 2008 e con lettera del 16 ottobre 2008, protocollata lo stesso giorno. 2. Descrizione dettagliata della misura 2.1. Obiettivo della misura 3. La misura notificata intende permettere l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale attraverso l'istituzione di un regime di prestazione di garanzie. Le autorità italiane hanno affermato che le garanzie saranno prestate in modo da non costituire aiuto di Stato, conformemente alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (in prosieguo: la comunicazione) 1. 1 GU C 155 del , pag. 10. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commissione europea, B-1049 Bruxelles Belgio Telefono: (0)

2 4. Le autorità italiane hanno previsto l'istituzione da parte della regione Marche di un fondo di garanzia gestito da un consorzio di garanzia ("Confidi"). Il Confidi sarà selezionato in base a un pubblico incanto conformemente alle norme nazionali e comunitarie in materia. 5. Il Confidi dovrà sottoscrivere una convenzione con l'autorità di gestione del PSR della regione Marche e deve presentare, conformemente all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1974/2006, un piano di attività e relazionare annualmente alla regione Marche, tra l'altro, sugli importi e sulle condizioni delle garanzie emesse. 6. Il Confidi potrà concedere garanzie alle imprese che richiederanno finanziamenti bancari per realizzare investimenti nel territorio regionale coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste dal PSR o dai regimi di aiuto notificati e autorizzati dalla Commissione. 7. Le garanzie potranno essere concesse solo per attività che gli amministratori del fondo valutino potenzialmente realizzabili. La verifica della fattibilità economica prenderà in considerazione tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. Ad aziende in difficoltà non potrà essere concessa nessuna garanzia. Il Confidi non potrà concedere garanzie a imprese che rientrino in classi di rischio alto. 8. La partecipazione privata al fondo sarà almeno pari al 50% della dotazione complessiva del fondo stesso, mantenendo il contributo pubblico per la costituzione del fondo non superiore al 50%. 9. Per quanto concerne il tipo di garanzie, esse potranno essere concesse entro il limite massimo del 70% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie, elevato all'80% per i giovani agricoltori come definiti dal regolamento (CE) n. 1698/ Le spese eleggibili alla garanzia del fondo sono le operazioni creditizie a medio e lungo termine (superiore a 18 mesi) concesse da banche ed altri operatori finanziari. La durata massima della garanzia è pari a 20 anni e l'importo massimo delle garanzie cedibili per ciascuna impresa nell'arco dell'intera durata del regime è pari a 1 milione di EUR. 10. Le spese ammissibili a un cofinanziamento del FEASR relative agli interventi ammissibili a norma del PSR o a un finanziamento da altri fondi pubblici per quanto riguarda gli interventi ammissibili a titolo di un regime di aiuto approvato dalla Commissione 4 rispondono ai requisiti di cui all'articolo 52 2 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 277 del , pag Le autorità italiane hanno confermato che i progetti cofinanziati dal FEASR saranno soltanto quelli approvati nel quadro del PSR della regione Marche. 4 Le autorità italiane hanno precisato che le operazioni d'ingegneria finanziaria in oggetto serviranno, tra l'altro, a finanziare il piano d'azione regionale del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo/saccarifero di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, GU L 58 del , pag

3 del regolamento (CE) n. 1974/2006 5, cioè corrispondono all'importo di tutte le spese complessivamente sostenute per la costituzione o la partecipazione a fondi corrispondenti al totale delle garanzie prestate, al totale degli importi impegnati a titolo di garanzia e al totale dei costi di gestione ammissibili. Detti costi di gestione sono ammissibili nel limite del 2% della media annua del capitale versato per la durata del programma, salvo che, in seguito ad una gara di appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata. I profitti maturati dal fondo di garanzia saranno utilizzati per finanziare interventi di ingegneria finanziaria a beneficio delle singole imprese. Le risorse disponibili dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte saranno riutilizzate dalla regione a condizioni analoghe a quelle sopra descritte, a favore delle imprese del proprio territorio. 11. Le somme assegnate dalla regione Marche al Confidi saranno utilizzate esclusivamente per la fornitura di garanzie come quelle sopra descritte. Il Confidi deve garantire che il contributo pubblico alla formazione e al funzionamento del fondo di garanzia sia costituito come capitale separato in seno alla struttura finanziaria. Deve essere disposta una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dal FEASR) da quelle di cui il fondo disponeva inizialmente Le autorità italiane hanno dettagliatamente descritto il modo di funzionamento del fondo e la maniera in cui saranno valutati i progetti che richiedono una garanzia. Inoltre esse hanno precisato che sarà trasmessa una relazione alla DG Agricoltura sul numero delle garanzie emesse, sugli importi, sulle spese e sul funzionamento generale del fondo I beneficiari 13. I beneficiari delle garanzie saranno le imprese della regione Marche attive nel settore agricolo, le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e le imprese forestali. Potranno beneficiare delle garanzie solo le imprese socie del Confidi, fermo restando che l'associazione ad esso rimane libera favore di tutte le imprese singole che intendono parteciparvi. Le autorità italiane hanno stimato il numero dei beneficiari tra 101 e Le autorità italiane hanno precisato che gli istituti di credito non potranno essere considerati beneficiari indiretti dell'aiuto, dato che la garanzia deve essere disponibile da parte di tutti gli istituti di credito senza la possibilità di poter effettuarne una selezione Dotazione finanziaria 15. La dotazione finanziaria complessiva per la durata della misura (fino al 2015) è pari a 5 milioni di EUR. Questo importo copre la totalità della dotazione regionale assegnata al Confidi. 5 Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 368 del , pag Si veda l'articolo 51, paragrafo 2, del summenzionato regolamento (CE) n. 1974/

4 2.4. Durata della misura 16. Le autorità italiane hanno dichiarato che la durata della misura decorre dalla data di approvazione della stessa da parte della Commissione fino a al 31 dicembre Intensità dell'aiuto 17. L'aiuto in questione sarà concesso entro il limite massimo del 70% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie, elevato all'80% per i giovani agricoltori Base giuridica 18. Trattasi di un progetto di delibera intitolato: "Progetto di deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto Criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria per le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale" Rispetto dell'obbligazione di sospensione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE 19. Il progetto di decreto contiene una clausola di sospensione dell'esecuzione della misura soggetta alla decisione di autorizzazione della Commissione. 3. Valutazione del provvedimento 3.1. Presenza di un aiuto a favore delle imprese beneficiarie delle garanzie 20. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 21. Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per le altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche. 22. Per determinare se la garanzia in oggetto costituisce un aiuto di Stato la Commissione ha indicato i criteri da prendere in considerazione per valutare se le garanzie costituiscono aiuti di Stato. Tali criteri sono contenuti nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 7 (in prosieguo: la comunicazione). 7 GU C 155 del , pag

5 23. Il punto 3.4 di detta comunicazione si applica in particolare ai regimi di garanzia. Le lettere da a) a g) enumerano le condizioni richieste per giungere alla conclusione che le garanzie in oggetto non costituiscono aiuti di Stato. 24. Conformemente al punto 3.4, lettera a) della comunicazione, le autorità italiane hanno precisato che il regime non è accessibile ai mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie, come definiti negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 8. Il beneficiario dev'essere in grado normalmente di ottenere un prestito a condizioni di mercato senza garanzia pubblica. 25. Il punto 3.4, lettera b), prevede che l'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. In altri termini ciò significa che le garanzie devono essere relative a una precisa operazione finanziaria, avere un importo massimo determinato ed essere limitate nel tempo. Nel caso di specie le autorità italiane hanno affermato che saranno concesse delle garanzie per investimenti ammissibili ai sensi del PSR o ai sensi di regimi di aiuto approvati dalla Commissione. La durata delle garanzie è limitata a 20 anni e l'importo massimo per ogni beneficiario per la durata del regime è di un milione di EUR. 26. Ai sensi del punto 3.4, lettera c), della comunicazione, le garanzie non assistono più dell'80% di ciascun prestito. Il suddetto requisito è rispettato dato che le autorità italiane hanno indicato che le garanzie assistevano il 70% dell'importo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese e fino all'80% per i giovani agricoltori come definiti dal regolamento (CE) n. 1698/ Il punto 3.4, lettera d), della comunicazione prevede che le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. Per la Commissione l'autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati come indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi ai prezzi di mercato. 28. Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, devono essere definite le classi di rischio, il beneficiario della garanzia deve essere classificato in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito. Nel progetto di decreto notificato le autorità italiane hanno assoggettato il Confidi agli obblighi di cui al punto 3.4, lettera d), della comunicazione. 29. In particolare, le autorità italiane hanno precisato che la valutazione del Confidi sarà centrata sulla determinazione della capacità del beneficiario di produrre redditi in futuro. In particolare il Confidi dovrà applicare un sistema di istruttoria che consenta di esaminare, da un lato, le caratteristiche dell'operazione da finanziare (importo, finalità, garanzie collaterali, eccetera) e, d'altro lato, l'analisi qualitativa dell'impresa, l'analisi della gestione economica e finanziaria attraverso 8 GU C 244 dell' , pag. 2. 5

6 la lettura e l'interpretazione dei dati di bilancio, le previsioni di tendenze future relative all'impresa e al contesto in cui opera, la determinazione della forma tecnica dell'affidamento. 30. L'analisi qualitativa che verrà condotta verterà su uno score di settore (analisi dei settori di attività, dimensione, area geografica) e su uno score qualitativo che prenderà in considerazione il posizionamento rispetto al settore e la sua evoluzione nel tempo, i punti di forza e di debolezza, il profilo strategico organizzativo, l'analisi dei trend evolutivi, la gestione finanziaria e contabile. 31. La somma dei punteggi ottenuti sulla base degli score menzionati consentirà di ottenere il rating finale, secondo il quale le imprese saranno classificate come segue e i premi di garanzia fissati di conseguenza: Classe A Classe B Classe B1 Classe C Rischio basso Rischio medio - basso Rischio medio Rischio medio - alto e alto 32. Non verranno concesse garanzie per imprese classificate nella classe C. 33. Il punto 3.4, lettera e), della comunicazione afferma che, per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza, se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime. Questa esigenza è ripresa anche nel progetto di deliberazione notificato dalle autorità italiane. 34. Ai sensi del punto 3.4, lettera f), della comunicazione, per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia, sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito. Per calcolare l'importo del premio, le autorità italiane hanno affermato che esse si baseranno sulle categorie menzionate al punto 31 della presente decisione. Le autorità italiane hanno condizionato la concessione di garanzie alle condizioni summenzionate, in particolare per quanto concerne i costi amministrativi e la remunerazione del capitale. Con riguardo ai costi amministrativi, le autorità italiane hanno indicato che questi comprenderanno quanto meno la valutazione specifica iniziale del rischio nonché le spese di sorveglianza e di gestione del rischio legate alla concessione e all'amministrazione della garanzia. Hanno precisato che viene considerata normale remunerazione del capitale la remunerazione dei fondi obbligazionari a medio termine aventi un buon rating. Detta considerazione è in sintonia con le indicazioni di cui al punto 3.4, 6

7 lettera f) della comunicazione, in quanto la remunerazione dei fondi obbligazionari a medio termine aventi un buon rating sembra essere una remunerazione normale del capitale, atta ad assolvere gli imperativi di cui al punto 3.4, lettera f) della comunicazione. Questo punto specifica infatti che i premi di garanzia devono coprire la remunerazione di un capitale adeguato. 35. Secondo il punto 3.4, lettera g), il regime deve prevedere le condizioni alle quali saranno concesse le future garanzie, quali le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo massimo e durata delle garanzie al fine di assicurare la trasparenza. Nella fattispecie, le autorità italiane hanno affermato che le garanzie saranno concesse per investimenti da realizzarsi nel territorio della Regione Marche in relazione agli interventi approvati nel quadro del PSR e per i regimi di aiuti notificati e approvati dalla Commissione nel settore agricolo, agroalimentare e dello sviluppo rurale. Sulla base delle indicazioni fornite supra ai punti 25, 31 e 32, nonché nel presente paragrafo, la Commissione conclude che il regime in oggetto è conforme ai requisiti del punto 3.4, lettera g), della comunicazione. 36. Alla luce di quanto sopra la Commissione può considerare che il regime di garanzia soddisfa il principio dell'investitore operante in economia di mercato e che nel caso di specie può concludere per l'assenza di un regime di aiuto Esistenza di un aiuto a favore di istituti di credito 37. Per quanto concerne un aiuto eventuale agli istituti di credito, le autorità italiane hanno affermato che le garanzie devono essere disponibili attraverso tutti gli istituti di credito senza che vi sia in alcun modo una selezione degli stessi. Non trattandosi di una misura selettiva, la Commissione può concludere per l'assenza di un aiuto a favore degli istituti di credito Esistenza di un aiuto a favore di Confidi 38. Per quanto attiene a un eventuale aiuto al Confidi, sembra che ad esso non sia concesso nessun vantaggio concorrenziale, dato che, come precisato ai punti summenzionati, le somme ad esso assegnate e i profitti da esso generati saranno destinati esclusivamente alla fornitura di garanzie collettive come quelle previste nella presente decisione. Detta valutazione è conforme alla valutazione della Commissione relativa al Confidi condotta nel caso N 580/ Conclusione 39. Alla luce delle suesposte considerazioni la Commissione conclude che il regime di garanzia in oggetto non costituisce un aiuto di Stato, data la sua conformità con la comunicazione sulle garanzie. 40. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla 9 7

8 comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda va inviata per lettera raccomandata o per fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione M Ufficio: Loi 120/5/128 B-1049 BRUXELLES Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 8

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