COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 12-VIII-2005 C(2005) 3213

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12-VIII-2005 C(2005) 3213 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Calabria) Aiuti n. N 391/2003 e N 29/2004 Fondo di garanzia per l agricoltura. Signor Ministro, con lettera del , protocollata il , la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione il regime d aiuti di Stato relativo alla costituzione del Fondo di garanzia per l agricoltura (in seguito il Fondo). Con lettere del , , , e , protocollate rispettivamente il , , e , la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste per telefax del (rif. AGR 29389), (rif. AGR 5682), (rif. AGR 14172) e (rif. AGR 7575). Con lettera del le autorità competenti avevano espresso la necessità di ricondurre a coerenza i meccanismi per la concessione di garanzie previsti dalla misura notificata e dalla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 3 Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura (in seguito la legge regionale 3/03), che le autorità competenti avevano indicato tra le basi giuridiche della misura notificata e che avevano notificato separatamente alla Commissione (dossier d aiuti di stato N 29/2004). Nel corso della riunione bilaterale del 8 febbraio 2005 le autorità competenti hanno affermato che il Fondo potrebbe essere altresì utilizzato per alimentare i fondi di garanzia e di rischio dei Confidi per la concessione di garanzie al settore agricolo ai sensi della legge regionale 3/03. Nel corso della riunione le autorità competenti hanno dichiarato che le modalità di concessione delle garanzie da valersi sul Fondo (direttamente o tramite contributo del Fondo ai fondi di garanzia o di rischio dei Confidi) sono quelle descritte nel fascicolo di aiuti di Stato N 391/03 (vedi Descrizione). S.E. On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I Roma Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 Con lettere del (rif. AGR 7575) la Commissione ha riunito i fascicoli N 391/03 e N 29/04, chiedendo alle autorità italiane di rispondere alle domande poste loro nell ambito di quest ultimo fascicolo. Con lettera del , protocollata il le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste loro con telefax del (rif. AGR 7575). Con lettera delle le autorità italiane hanno accettato la richiesta dei servizi della Commissione di un rinvio del termine fissato dall articolo 4, comma 5 del Regolamento (CE) n 659/1999, al 30 luglio La presente decisione copre le misure notificate nell ambito dei fascicoli N 391/03 e N 29/04. Ho l onore di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di garanzie presentato come contenente un elemento d aiuto di Stato. Nel prendere la suddetta decisione, la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti: Descrizione La descrizione delle misure comunicata dalle autorità italiane al momento della notifica deve essere completata dalle informazioni in seguito trasmesse, che la precisano ed in parte la modificano come segue. Base giuridica. 1. Articolo 11 della legge regionale n. 24 del 8 luglio 2002 (in seguito legge regionale 24/02) 1, legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2003 Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura (in seguito la legge regionale 3/03) 2, misura 4.19 del POR Calabre 3. Budget e durata del regime 2. La dotazione finanziaria del regime di aiuti, della durata indeterminata, per il 2004 è pari a 2 milioni di Euro e di 3 milioni di Euro per gli anni successivi. Obiettivo 3. Il regime in oggetto è diretto a disciplinare la concessione di garanzie da prevalersi direttamente o indirettamente sul Fondo. 4. Tali garanzie potranno essere prestate esclusivamente a copertura di crediti contratti per finanziare operazioni che rientrano in regimi di aiuto notificati e autorizzati dalla Commissione. 1 Questa legge è stata oggetto della decisione della Commissione C(2004) 1474, del , pronunciata nell ambito del fascicolo di aiuti di Stato N 756/ La legge regionale 3/03 ed il suo regolamento d applicazione (contenuto nella deliberazione della Giunta regionale calabra n 984 del ) sono state notificate alla Commissione separatamente e iscritte nel registro degli aiuti notificati con il numero N 29/03, qui riunito. 3 Il POR per la regione Calabria è stato approvato dalla Commissione con decisione CE n. C(2000)2345 dell

3 5. Tali regimi sono i seguenti: - Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole aiuto N 287/03; - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per il trasferimento dei fabbricati N 313/03; - Misure 4.5, 4.6, 4.10 del Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria nei limiti ed alle condizioni ivi indicati. 6. Per quanto attiene alle garanzie concesse alle imprese che svolgono attività di turismo rurale, esse saranno concesse ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 69/2001 della Commissione, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis 4. Costituzione del Fondo. 7. Il Fondo sarà costituito con delibera della Giunta regionale calabra con risorse esclusivamente pubbliche (regionali e comunitarie FEAOG) mediante un deposito vincolato presso un istituto di credito con il quale la regione sottoscriverà una Convenzione di attuazione 5, la quale indicherà che le risorse ivi depositate sono destinate esclusivamente alla prestazione di garanzie e indicherà specificamente il regime di contabilità separata per il Fondo. 8. Le autorità competenti hanno previsto due possibili modalità di utilizzazione del Fondo per la concessione di garanzie. La scelta avverrà in un secondo momento tra i seguenti sistemi: a. la gestione del Fondo potrà essere attribuita ad un soggetto gestore, scelto tramite appalto di pubblici servizi (decreto legislativo , d attuazione della direttiva 92/50). Il soggetto gestore presterà le garanzie direttamente sul Fondo; b. il Fondo potrà alimentare i fondi di garanzia o di rischio dei Confidi per la concessione di garanzie conformemente alla legge regionale 3/03. Legge regionale 26 febbraio 2003, n La legge regionale 3/03 prevede all articolo 1 che la Regione Calabria concede aiuti: a. per favorire la costituzione e l operatività dei confidi; b. per l integrazione del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi, destinati alla prestazione di garanzie e finanziamenti bancari concessi a imprese agricole socie; c. per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assistititi dalle garanzie prestate dai confidi. 4 JO L 10 del , pag Nel caso in cui tali funzioni non possano essere svolte dalla tesoreria regionale, un istituto finanziario sarà scelto tramite appalto pubblico con procedura conforme alla direttiva (CEE) 92/50 del Consiglio. 3

4 10. I consorzi possono a loro volta associarsi in consorzi di secondo grado. Fintanto che detti consorzi di secondo grado possiedano una base operativa nella regione, possono fruire degli aiuti indicati al precedente punto 9 lettera (b). 11. L articolo 4 della legge prevede che le operazioni di finanziamento garantite dai confidi a favore dei loro soci possono essere concesse per le seguenti spese: a. investimenti mobiliari e immobiliari aziendali (compreso l acquisto dei terreni); b. investimenti finanziari (compresa la ristrutturazione finanziaria e la trasformazione delle passività onerose); c. acquisto di scorte vive e morte; d. spese di gestione aziendale; e. interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi. 12. Con lettera del le autorità competenti hanno dichiarato che i finanziamenti garantiti dai confidi riguarderanno esclusivamente i regimi di aiuto indicati al precedente punto 5. Le garanzie per le operazioni previste alle lettere b), d) e e) dell articolo 4 della legge regionale 3/03 non saranno attivate, ma verranno notificate separatamente alla Commissione ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del Trattato. 13. L articolo 3 della legge regionale 3/03 prevede che le modalità di concessione degli aiuti ivi previsti saranno stabilite con apposito regolamento adottato con deliberazione della Giunta regionale. 14. Detto regolamento è stato approvato con deliberazione n. 984 del e prevede: A. Misure per favorire la costituzione e l operatività dei confidi. 15. Per favorire la costituzione e l operatività dei confidi, la Regione concederà un aiuto annuale non superiore a Euro, calcolato sulla base del numero degli imprenditori agricoli soci e delle operazioni garantite dai confidi a favore di imprenditori agricoli. 16. Ai consorzi di nuova costituzione è concesso un contributo una-tantum di Euro. 17. Con lettera del le autorità competenti hanno dichiarato che gli aiuti per favorire la costituzione e l operatività dei confidi saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. B. Misure per l integrazione del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi. 18. La Regione Calabria concederà un aiuto a fondo perduto ai consorzi di primo e secondo livello. Questo aiuto sarà calcolato in misura proporzionale al valore: - del patrimonio di garanzia e del fondo rischio a chiusura dell esercizio precedente alla presentazione della domanda e nel caso di primo esercizio sulla base di quanto certificabile al momento della domanda; 4

5 - dell importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi in essere alla chiusura dell esercizio precedente alla presentazione della domanda e nel primo esercizio, sulla base delle garanzie prestate al momento della domanda; - dell incremento dei soci nell ultimo esercizio per tutti gli anni seguenti al primo. 19. L intervento non può superare l 80% del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi sottoscritti dai privati. C. Misure per il pagamento del concorso sugli interessi su finanziamenti garantiti dal confidi. 20. Con lettera dell le autorità competenti hanno dichiarato che i regimi di aiuti che prevedono il pagamento del concorso sugli interessi su finanziamenti garantiti dal confidi descritti al punto 9, lettera c), saranno notificati separatamente alla Commissione ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del Trattato. Beneficiari. 21. Il Fondo sarà utilizzato esclusivamente per concedere garanzie direttamente o indirettamente (tramite la partecipazione al fondo di garanzia o di rischio dei confidi) alle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato ed alle imprese che svolgono attività di turismo rurale. 22. Le garanzie potranno essere concesse solo ad aziende che non si trovano in difficoltà finanziarie, ammissibili agli aiuti previsti dai regimi elencati al precedente punto 5. Il regime sarà accessibile a tutti nel caso di garanzie concesse direttamente dal Fondo, mentre vi potranno accedere solo i soci dei confidi nel caso in cui il fondo venga utilizzato per alimentare il loro fondi di garanzia o di rischio. Per quest ultima fattispecie le autorità competenti hanno assicurato che i confidi, per ottenere il contributo pubblico, devono essere aperti a tutti gli operatori del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 23. Le somme assegnate dal Fondo ai confidi saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di garanzie ed avranno una contabilità separata. I benefici derivanti da queste risorse saranno riversati interamente o nel Fondo o nei fondi di garanzia e di rischio dei confidi. Né gli aiuti, né i guadagni potranno essere utilizzati per le spese amministrative e/o gli investimenti dei confidi. 24. Le garanzie saranno concesse alle seguenti condizioni: - le spese per l acquisizione della garanzia da sostenersi da parte del mutuatario saranno circa l 1% 6 ; questa spesa sarà convertita in equivalente sovvenzione di cui si terrà conto per il calcolo dell aiuto che il mutuatario può ottenere; - la durata della garanzia non potrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 10 anni; 6 Lettera delle autorità competenti del

6 - la Regione verificherà che in caso di cumulo non venga superato il tasso massimo d aiuto ammissibile per l operazione in causa; - i soggetti gestori del Fondo ed i confidi dovranno fornire una relazione dettagliata sulle garanzie concesse (ammontare, tipo di prestito e presenza o meno di altri aiuti per l investimento oggetto di prestito, premio pagato dal mutuatario, casi di inadempimento rispetto ai prestiti garantiti); - l equivalente sovvenzione della garanzia concessa su di un anno sarà calcolato secondo la formula ESL=zF-G, dove F è il costo medio di mercato della garanzia, z la percentuale garantita dal Fondo(o dal confidi) e G il costo della garanzia del Fondo (o del confidi) 7 ; - la garanzia avrà la stessa durata del prestito e non potrà essere prorogata; - se la garanzia è prestata da un confidi non potrà coprire più dell 80% dell importo dell operazione; - se il Fondo è gestito da un soggetto gestore, la garanzia non potrà coprire più del 50% del prestito non coperto da garanzie dirette del mutuatario; - l escussione della garanzia è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria di fallimento dell impresa beneficiaria 8 ; - non potranno essere garantiti prestiti inferiori à 5000 Euro o superiori a Euro. Valutazione 25. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 26. Il regime esaminato nell ambito del presente fascicolo prevede la concessione d aiuti di sotto forma di garanzie à imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato e a delle imprese agrituristiche. 27. Per quanto attiene alle aziende agrituristiche, le autorità competenti hanno affermato che questi aiuti (in termini di ESL) saranno concessi nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione, concernente l applicazione degli 7 Il costo di mercato della garanzia «F» è dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31dicembre di ogni anno. Il costo della garanzia del Fondo G è dato dalla commissione una tantum sull importo garantito. 8 Le autorità competenti hanno dichiarato che i confidi o il soggetto gestore del Fondo per recuperare i loro crediti attiveranno immediatamente i mezzi più appropriati scelti tra i seguenti: esecuzione forzata, procedura di fallimento o di liquidazione farzata, oppure quelli indicati nel concordato extragiudiziale con il debitore. 6

7 articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis. Pertanto questi aiuti non rientrano nel campo d applicazione dell articolo 87, paragrafo 1 del Trattato. 28. Per quanto invece attiene le aziende attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all allegato I del Trattato, esse corrispondono a tale definizione in quanto sono finanziati in tutto o in parte attraverso risorse pubbliche, favoriscono talune imprese (le imprese agricole che possiedono un insediamento produttivo in Calabria) e possono incidere sugli scambi attraverso la posizione occupata dall Italia nella produzione agricola (a titolo d esempio, nel 2002, l Italia è stata il secondo produttore di mele e il terzo produttore di carne bovina dell Unione). Inoltre, non sono presenti tutte le condizioni che permetterebbero di non considerarlo un aiuto di Stato 9, perché, ad esempio, le indicazioni contenute nella notifica che li riguardano non permettono di concludere che i mutuatari potrebbero, in linea di principio, ottenere un prestito a condizioni di mercato sui mercati finanziari, senza intervento dello Stato, né che i premi versati dalle imprese beneficiarie sarebbero sufficienti per assicurarne l autofinanziamento. 29. Tuttavia, nei casi previsti dall articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune. 30. Nella fattispecie, tenendo conto della natura delle misure in questione, l unica deroga applicabile è quella prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 31. Per applicare tale deroga, devono essere soddisfatte talune condizioni, previste dalla comunicazione citata nella nota Al fine di limitare il campo della sua analisi, la Commissione costata anzitutto che l aiuto è limitato al mutuatario, poiché si tratta di agevolare l accesso al credito di nuovi candidati, senza rinegoziare prestiti esistenti, sulla base di una garanzia (non si ricade quindi nella situazione di cui al punto 2.2 della comunicazione citata alla nota 3). 33. Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di compatibilità in senso stretto, la Commissione osserva quanto segue: L equivalente sovvenzione della garanzia erogata nell arco di un anno è determinato in misura pari alla differenza fra l importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio (probabilità dell inadempimento), da un lato e il corrispettivo pagato dal beneficiario, dall altro (formula prescritta per i regimi di aiuto. 34. La Commissione ritiene che tale condizione sia soddisfatta, tenuto conto delle indicazioni fornite al punto 24, quinto trattino. Una quota pari almeno al 20% del prestito non deve essere assistita da garanzia. 9 Tali condizioni sono contenute nella comunicazione della Commissione sull applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell , pag. 14). 7

8 35. La Commissione ritiene che tale condizione sia soddisfatta, tenuto conto delle indicazioni fornite al punto 15, settimo e ottavo trattino. Le intensità d aiuto devono restare accettabili alla luce delle discipline e degli orientamenti a finalità settoriale. 36. La Commissione ritiene che tale condizione sia soddisfatta in quanto, come indicato ai punti 4 e 5, la garanzia potrà essere prestata esclusivamente a copertura di prestiti contratti per finanziare operazioni che rientrano in regimi di aiuto notificati e autorizzati dalla Commissione o dal POR Calabria e, come indicato al punto 24 terzo trattino, la Regione verificherà che, in caso di cumulo, l intensità complessiva dell aiuto non superi i massimali previsti per l operazione sottostante. L escussione delle garanzie sarà subordinata contrattualmente a specifiche condizioni, che possono arrivare fino all eventuale dichiarazione di fallimento dell impresa beneficiaria o all avvio di procedure analoghe. 37. La Commissione ritiene che tale condizione sia soddisfatta, tenuto conto delle indicazioni fornite al punto 24, decimo trattino. 38. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione può concludere che le condizioni pertinenti della comunicazione garanzie sono soddisfatte e che l aiuto inerente al regime esaminato nell ambito del presente fascicolo può beneficiare della deroga prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso che: - le garanzie concesse alle aziende agrituristiche non costituiscono aiuti di stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del Trattato; - le garanzie concesse alle imprese ative nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato possono essere considerate compatibile con il mercato comune. Le autorità italiane si sono impegnate a modificare le loro basi giuridiche in funzione degli impegni sulla base dei quali il regime può essere considerato compatibile con il mercato comune. Ove la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: 8

9 La richiesta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura e dello Sviluppo rurale Direzione H - Legislazione agricola Unità H.2. Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione 9

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