COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 22.IX.2004 C(2004) 3467fin

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.IX.2004 C(2004) 3467fin Oggetto: Aiuto di Stato N 124/ Italia Regione Emilia Romagna Piano telematico regionale; concessione di contributi alle attività di ricerca e sviluppo per la società dell informazione Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera A/31897 del , è stato notificato alla Commissione il progetto di aiuti in oggetto ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (2) Con lettera D/53043 del , la Commissione ha richiesto informazioni integrative che le sono state trasmesse con lettera A/35475 del (3) In quella lettera le autorità italiane hanno precisato di ritenere la loro risposta esaustiva e hanno quindi chiesto alla Commissione, a norma dell articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura 1, di adottare una decisione entro sessanta giorni. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Finalità dell aiuto (4) Scopo del regime è promuovere e incentivare le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitive nel quadro della società dell informazione. 1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (oggi articolo 88) del trattato CE, GU L 83 del , pag. 1. S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/ Europese Commissie, B Brussel - Belgio - Telefono: 32 (0)

2 (5) I temi specifici che saranno affrontati dalle attività di ricerca sovvenzionate s'ispirano al sesto programma quadro, in particolare all'area tematica Tecnologie per la società dell'informazione e ricalcano gli orientamenti del programma e-europe 2005, in modo da realizzarne gli obiettivi. (6) Con particolare riguardo alla complementarietà fra il progetto di regime notificato e il sesto programma quadro, saranno trattate le seguenti tematiche nell area delle tecnologie dell'informazione: imprese e amministrazioni collegate in rete ehealth (sanità elettronica) strumenti elettronici di ausilio all'apprendimento e all'accesso al patrimonio culturale contenuti intermediali (cross-media) per lo svago e il tempo libero banda larga per tutti sistemi mobili e senza filo: oltre il 3G sistemi audiovisivi collegati in rete e piattaforme domestiche sistemi embedded interfacce multimodali sistemi di conoscenza a base semantica sistemi cognitivi (7) Il progetto di regime privilegia due tematiche in particolare, la diffusione della banda larga e lo sviluppo di servizi di e-government della Regione stessa. (8) Nella notifica si precisa che la Regione Emilia Romagna ha deciso di incentivare le attività di ricerca e sviluppo nel settore specifico a seguito dei risultati poco soddisfacenti dell Emilia Romagna in occasione della partecipazione ai bandi del quinto programma quadro. Stando alle autorità italiane, tali esiti denoterebbero quanto meno un assenza di legame fra i mondi delle imprese e della ricerca, cui il regime intende rimediare anche in vista della partecipazione di enti regionali alle prossime iniziative comunitarie Base giuridica (9) Il regime notificato si basa sulla delibera della Giunta regionale del 28 luglio 2003, n. 1583, che rientra nell iniziativa 1.1 del Piano telematico regionale Programma operativo approvato con delibera della Giunta regionale del 27 maggio 2002, n Questa è integrata da un progetto di norma di diritto derivato, costituita da una direttiva che stabilisce alcuni aspetti del regime, in particolare le intensità di aiuto da rispettare Forma, durata e dotazione finanziaria (10) Gli interventi finanziari previsti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni. Il regime troverà applicazione una sola volta, attraverso un invito a manifestare interesse adottato con la citata delibera (n del 28 luglio 2003), e i progetti potranno avere una durata massima di tre anni, ragion per cui il regime sarà sovvenzionato per tre anni ( ). É stato stimato che lo stanziamento si situi tra gli 8 e i 12 milioni di euro in totale. 2

3 2.4. Fasi di ricerca interessate, costi ammissibili e intensità (11) Potranno beneficiare delle agevolazioni previste le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitive. La ricerca fondamentale così come le attività suscettibili di essere considerate innovative ma che non rientrano nelle definizioni delle fasi di ricerca previste all allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 2 (di seguito la disciplina ) non possono beneficiare di aiuti ai sensi del presente regime. (12) I costi ammissibili del regime notificato sono stati autolimitati dalle autorità italiane alle spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca, distinto tra interno ed esterno all impresa, ai costi delle attrezzature scientifiche e all acquisto di brevetti e sofware di alta specializzazione. (13) Le intensità di aiuto in relazione a tali costi sono, secondo il bando approvato dalla delibera 1583/2003, pari al 90, 70 e 30 % rispettivamente per il personale interno, esterno e per le altre spese ammissibili. (14) È stato successivamente previsto, con atto di diritto derivato costituito da un progetto di direttiva di attuazione, che le citate intensità di aiuto si applicano solo se saranno rispettate le intensità massime previste dalla disciplina, calcolate sul totale dei costi derivanti dai progetti di ricerca, ovvero il 50% per la ricerca industriale e il 25% per le attività di sviluppo precompetitive. (15) Queste ultime saranno maggiorate di 10 punti percentuali se uniche beneficiarie saranno delle PMI, di 5 punti se il progetto di ricerca si svolge in una regione di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e di 15 punti percentuali se il progetto rientra negli obiettivi di un progetto o di un programma elaborati nell'ambito del sesto programma quadro di ricerca e sviluppo. (16) Per mezzo di tale progetto di direttiva le autorità italiane hanno proposto un doppio calcolo dell intensità e dell entità risultante di aiuto da concedere, al fine di garantire il rispetto delle intensità prescritte dalla disciplina. Secondo questo metodo viene anzitutto tenuto conto dell insieme dei costi ammessi ai sensi dell allegato II della disciplina (paniere A), ai quali viene applicata l intensità consentita (per es. il 50% nel caso della ricerca industriale se non ricorrono le condizioni per una maggiorazione dell'intensità dell'aiuto). Dal calcolo risulta un ammontare di aiuto, in valore assoluto, espresso in euro (importo x). (17) In una seconda fase si considerano le sole spese ammesse ai sensi del regime in questione (paniere B) e vi si applicano le intensità ivi previste; il risultato è un secondo valore assoluto in euro (importo y). (18) L entità dell aiuto da concedere effettivamente corrisponde al minore dei due importi (x e y). 2 Pubblicata in GU C45 del , pag.5 3

4 2.5. Beneficiari degli aiuti (19) Possono, in linea di principio, beneficiare del presente regime le università, gli enti di ricerca, le imprese di qualsiasi dimensione e i loro consorzi che abbiano almeno una sede operativa nella Regione Emilia Romagna, associati fra loro in gruppi di almeno due partner. (20) Di fatto, in base alle manifestazioni d'interesse già espresse, la totalità dei richiedenti sembra costituita da consorzi composti da una pluralità di soggetti, nella maggior parte dei casi costituiti da enti di ricerca e istituti universitari, oltre che da imprese. Sono previsti circa 10 beneficiari. (21) Le imprese del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all allegato I del trattato, così come le imprese in crisi, ai sensi delle linee direttrici comunitarie sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà 3, non sono ammesse a beneficiare del presente regime Cumulo di aiuti (22) Gli aiuti accordati ai sensi del presente regime possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, nella misura in cui le intensità previste dalla disciplina non vengano superate e ció in rapporto alla totalità dei costi di ciascun progetto di ricerca, presi in considerazione per il calcolo dell ammontare massimo di aiuto da accordare (paniere A) 2.7. Impegni delle autorità italiane (23) A seguito della richiesta di informazioni supplementari della Commissione, trasmessa con lettera D/53043 del , le autorità italiane hanno anzitutto ribadito di avere voluto privilegiare espressamente le spese relative al personale interno occupato a tempo pieno nell'attività di ricerca, prevedendo un'intensità del 90%, in vista dell aumento e della stabilizzazione delle competenze scientifiche specifiche presso i consorzi beneficiari, che possano essere trasferite tanto alle amministrazioni pubbliche che al sistema produttivo. (24) Ciò nondimeno, esse ritengono di garantire la coerenza con le condizioni imposte dalla disciplina, soprattutto in termini di intensità dell aiuto, tenendo conto, come dispone il progetto di direttiva, dell insieme delle spese ammissibili elencate all allegato II della disciplina anche se non sovvenzionate dal regime, in rapporto alle quali il rispetto dell'intensità sarebbe garantito caso per caso. (25) Inoltre, in risposta alla richiesta della Commissione di precisare le elevazioni dell intensità di aiuto ammesse dal presente regime, è stato chiarito che devono ritenersi applicabili le maggiorazioni dell intensità in favore di PMI, di progetti che si svolgono in zone ammissibili alla deroga dell articolo 87, 3c così come dei progetti che rientrino negli obiettivi di un progetto o di un programma del VI programma quadro comunitario per la ricerca e sviluppo. Al contrario non si applicano le elevazioni di intensità dovute alla presenza di collaborazione transfrontaliera e quelle previste al punto della disciplina. 3 pubblicate in GU C288 del , pag.2 4

5 (26) Per quanto riguarda l effetto di incentivazione, nella misura in cui sono interessate grandi imprese, bisogna innanzitutto sottolineare che nessuna grande impresa beneficerà direttamente degli aiuti ai sensi del regime notificato e che il suo peso all interno del consorzio di ricerca destinatario dell aiuto sarà del tutto marginale; per questi motivi la valutazione dell effetto di incentivazione secondo i criteri stabiliti al punto 6.2 della disciplina si rivela poco adatto al caso di specie. (27) È anche il caso di notare che la dotazione finanziaria limitata può essere previsto un ammontare di aiuto di circa 800/900 mila euro per singolo progetto, che a sua volta dovrebbe essere ripartito fra i partecipanti al consorzio, secondo il grado di coinvolgimento di ciascuno di loro, per una corretta imputazione del beneficio è con tutta probabilità poco significativa se confrontata alle attività di ricerca e sviluppo normalmente condotte da una grande impresa. In effetti, la partecipazione di grandi imprese è ricercata piuttosto per il contributo che esse possono dare al successo dei progetti di ricerca rientranti in questo regime. (28) Ciò nondimeno le autorità competenti si sono impegnate a illustrare il ruolo esercitato dalle grandi imprese nell ambito dei progetti sovvenzionati, in occasione della trasmissione dei rapporti annuali sull applicazione del presente regime. (29) Per quanto riguarda l individuazione dello stadio di ricerca interessato tra quello della ricerca industriale e quello delle attività di sviluppo precompetitive (né ricerca fondamentale né attività innovative rientrano infatti nel presente regime), un comitato di valutazione, qualificato ed indipendente, che è già stato nominato dalla Regione, ne sarà incaricato. (30) In particolare nel caso in cui un progetto selezionato presenti allo stesso tempo aspetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, l intensità di aiuto da applicare non supererà la media ponderata delle intensità di aiuto previste per queste due fasi di ricerca. (31) I progetti il cui costo totale sia superiore a 25 milioni di euro, o che risultino assegnatari di un ammontare di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, superiore a 5 milioni di euro, non potranno beneficiare del presente regime. (32) Relativamente alle sponsorizzazioni e alle manifestazioni di interesse a supporto delle attività di ricerca, che sono previste dal regime e possono essere proposte da soggetti privati, tanto singoli cittadini che imprese, così come da soggetti pubblici, esse non potranno ad alcun titolo beneficiare di sostegno finanziario ai sensi del presente regime. Viceversa le risorse apportate sotto forma di sponsorizzazioni (nessuna forma di contribuzione finanziaria è prevista nel caso delle manifestazioni di interesse) da parte di soggetti pubblici saranno prese in considerazione ai fini del rispetto dell intensità di aiuto. (33) Saranno riconosciute soltanto le spese sostenute dopo la firma del contratto tra beneficiario ed ente concedente e relative a progetti avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto. 5

6 3. VALUTAZIONE 3.1. Legittimità del regime (34) Le autorità italiane hanno notificato la misura alla Commissione prima della sua entrata in vigore, soddisfando gli obblighi di notifica derivanti dall articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE (35) La Commissione ha valutato il regime in questione in base all articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE secondo il quale sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese e talune produzioni, falsino o minacciano di falsare la concorrenza. (36) La Commissione rileva innanzitutto che i fondi del regime notificato, finanziato direttamente dalla Regione Emilia Romagna, sono indiscutibilmente di origine pubblica. (37) Sebbene i beneficiari diretti siano associazioni composte da una pluralità di soggetti, fra cui di norma enti di ricerca e università, è plausibile che le imprese partecipanti possano trarre un certo vantaggio economico dal regime nella misura in cui possono ridurre le spese indotte dalle specifiche attività di ricerca e di sviluppo, ricadenti nel campo di applicazione del regime notificato, messe in atto. Niente garantisce inoltre che gli enti di ricerca non abbiano anche un carattere economico, per le attività commerciali eventualmente esercitate. (38) Questo vantaggio è selettivo nella misura in cui possono beneficiarne soltanto le imprese attive sul territorio della Regione Emilia Romagna. (39) È altresì plausibile che le imprese beneficiarie degli aiuti svolgano attività commerciali internazionali. Di conseguenza, il regime in questione è di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. (40) Conferendo vantaggi selettivi a delle imprese, finanziati tramite risorse pubbliche e di natura tale da poter incidere sugli scambi fra Stati membri, il regime configura aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE Compatibilità sulla base dell articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE (41) La Commissione valuta il regime in questione in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 4 (di seguito la disciplina ), così come convalidata e prorogata, da ultimo, dalla comunicazione della Commissione 2002/C 111/ GU C 45 del , pag. 5. GU C 111 dell , pag. 3. 6

7 (42) La Commissione osserva innanzitutto che le fasi di ricerca interessate dal progetto oggetto di notifica sono quelle della ricerca industriale e delle attività di sviluppo precompetitive, come definite all allegato I della disciplina e che, al contrario, né la ricerca fondamentale né le attività che potrebbero essere considerate innovative ma che non corrispondono alle categorie elencate al citato allegato I, non possono beneficiare del presente regime. (43) Inoltre, i progetti che implichino costi totali superiori a 25 milioni di euro, o che beneficino di un ammontare di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, superiore a 5 milioni di euro, non sono ammissibili ai sensi del presente regime e sono soggetti ad obbligo di notifica preventiva, su base individuale, come è disposto al punto 4.7 della disciplina. (44) Si deve notare che tanto PMI che grandi imprese possono in linea di principio beneficiare del regime, benché per mezzo della partecipazione a consorzi, nei quali la maggioranza è, di fatto, rappresentata da università o centri di ricerca. Inoltre il presente regime non si applica alle imprese attive nel settore dell agricoltura così come alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 6. (45) La Commissione nota inoltre che le autorità italiane hanno autolimitato le spese ammesse del regime in oggetto, pur prevedendo intensità di aiuto assai alte, fino a concorrenza del 90%. (46) In particolare sono previste intensità di aiuto del 30% per l acquisto di attrezzature scientifiche, brevetti e software altamente specializzati, e del 70 e 90% rispettivamente per le spese di personale esterno assunto o utilizzato per l attività di ricerca e per le spese di personale interno impiegato nell attività di ricerca. (47) Ciò nonostante l ammontare di aiuto risultante dall applicazione di tali intensità sarà concesso soltanto qualora non superi le intensità fissate dalla disciplina in rapporto alle spese elencate all allegato II alla disciplina stessa. (48) È opportuno sottolineare, a questo proposito, che un doppio sistema di calcolo, oggetto del progetto di direttiva trasmesso, talune condizioni d applicazione della quale sono state illustrate con lettera A/35475 del , è stato messo in atto per fare sì che le intensità previste dalla disciplina non possano in nessun caso essere superate in rapporto all insieme delle spese ammissibili ai sensi dell allegato II alla disciplina relative a ciascun progetto di ricerca, e ciò sulla base di un analisi dei costi ammissibili condotta caso per caso. Il metodo di calcolo in questione è illustrato ai punti da 16 a 18 della presente decisione. (49) In aggiunta, il rispetto delle regole sul cumulo sarà garantito in rapporto alla totalità dei costi ammissibili presi in considerazione per verificare il rispetto delle soglie massime di aiuto. (50) La Commissione, di conseguenza, considera che i massimali di intensità di aiuto previsti, in relazione alla ricerca industriale e alle attività di sviluppo precompetitive, ai punti 5.3 e 5.5 della disciplina, cioè 50 e 25%, sono rispettate. 6 Pubblicati in GU C288 del , pag.2 7

8 (51) Inoltre l intensità da applicare qualora un progetto selezionato presenti alo stesso tempo aspetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, rispetta la disposizione del punto 5.9 della disciplina (vale a dire che essa non potrà superare la media ponderata delle intensità di aiuto previste per questi due tipi di ricerca). (52) Le maggiorazioni dell intensità a favore di progetti di ricerca che si svolgano in zone 87,3c (5 punti percentuali) e di progetti che rientrino negli obiettivi di un progetto o di un programma del VI programma quadro (15 punti percentuali) rispettano i punti secondo capoverso e primo capoverso della disciplina. (53) L elevazione dell intensità di 10 punti percentuali, prevista nel caso in cui esclusivamente PMI beneficino dell aiuto, soddisfa il punto della disciplina. In quest ultimo caso la definizione di PMI da applicare è quella prevista all allegato I del regolamento (CE) n.70/2001 7, ovvero, con decorrenza 1 gennaio 2005, quella risultante dalla raccomandazione 2003/361/CE. (54) Il cumulo tra gli aiuti accordati ai sensi del presente regime e altri aiuti sarà ammissibile soltanto qualora le intensità di aiuto previste dalla disciplina siano rispettate in rapporto all insieme dei costi presi in considerazione (paniere A) per il calcolo dell intensità degli aiuti del presente regime. In particolare le soglie del 75 e 50%, rispettivamente relative alla ricerca industriale e alle attività di sviluppo precompetitive saranno in ogni caso rispettate. (55) È il caso di notare, in particolare, che le risorse apportate sotto forma di sponsorizzazione (nessuna forma di contribuzione finanziaria ai progetti di ricerca è prevista nel caso delle manifestazioni di interesse) da parte di soggetti pubblici, saranno tenute in conto ai fini del calcolo del rispetto dell intensità di aiuto. (56) Infine le due forme di partecipazione appena citate, vale a dire sponsorizzazioni e manifestazioni di interesse, non sono ad alcun titolo sovvenzionabili ai sensi del presente regime. (57) Tenuto conto che nessuna grande impresa beneficerà direttamente di aiuti ai sensi della misura in oggetto, che si esaurirà in un solo bando di gara, e della partecipazione minoritaria delle imprese di qualsiasi dimensione nei consorzi che hanno manifestato l intenzione di presentare domanda di aiuto ai sensi del presente regime, l impegno delle autorità competenti a illustrare il ruolo esercitato dalle grandi imprese partecipanti ai consorzi beneficiari, in occasione della trasmissione dei rapporti annuali sull applicazione del regime, è considerato, nel caso di specie, adeguato e sufficiente a dimostrare la necessità e l effetto di incentivazione di questi aiuti e ad escludere che si tratti di aiuti al funzionamento. (58) È, infine, il caso, di sottolineare che soltanto le spese sostenute dopo la firma del contratto tra beneficiario ed ente concedente e relative a progetto avviati dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto, saranno riconosciute. 7 regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GU del , pag.33 8

9 4. DECISIONE La Commissione ha quindi deciso di considerare l aiuto compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Detta domanda e le citate informazioni richieste dalla Commissione dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Direzione G B-1049 BRUXELLES Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione 9

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