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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 09-XI-2006 C(2006) 5456 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Basilicata) Aiuto n. N 572/2005 Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle PMI agricole lucane mediante concessione di aiuti per la ristrutturazione finanziaria delle PMI agricole che si trovano in uno stato di difficoltà (deliberazione n. 876/2005 della Giunta regionale e relativo regolamento di applicazione, approvato con deliberazione n. 129/2006). Signor ministro, 1. Con lettera del 7 novembre 2005, protocollata il 10 novembre 2005, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione il regime in oggetto, a norma dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 2. Con del 17 febbraio 2006, protocollato il 20 febbraio 2006, del 10 maggio 2006, protocollato il 17 maggio 2006, e del 2 agosto 2006, protocollato il giorno stesso, codesta Rappresentanza ha comunicato alla Commissione i complementi d informazione richiesti alle autorità italiane con lettere del 9 gennaio 2006, del 10 aprile 2006 e del 15 giugno Le autorità italiane hanno accettato di prorogare il termine di esame del fascicolo. 3. Nei complementi d informazione figura una versione modificata del regolamento di applicazione della deliberazione n. 876/2005, approvata con deliberazione n. 129/2006 della Giunta regionale, del 6 febbraio La presente decisione riguarda la versione del regolamento di applicazione della deliberazione in oggetto, approvata con deliberazione n. 129/2006 e modificata da ultimo sulla base delle informazioni comunicate nell delle autorità italiane del 2 agosto 2006 (in prosieguo, il "regolamento modificato"). 5. Mi pregio informare codesta Rappresentanza che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sul regolamento modificato. S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 6. Per prendere tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: Descrizione 7. La deliberazione in oggetto prevede la creazione di un Fondo di garanzia destinato ad aiutare le imprese agricole in difficoltà che rispondono alla definizione comunitaria delle PMI 1 ad accedere più facilmente al credito. Sono coperte soltanto le PMI attive nella produzione primaria. 8. I finanziamenti ammissibili per l accesso alla garanzia sono previsti per una durata di almeno cinque anni ma non possono superare quindici anni. 9. La garanzia assiste nella misura massima dell 80 % del prestito cui è connessa. Essa copre, nei limiti dell'intervento, la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora (ad un tasso non superiore al tasso di riferimento per periodi superiori al mese, si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice), e spese, comprese le spese giudiziali e stragiudiziali, in misura non superiore al 75 % La garanzia interviene nell'ambito dell'aiuto alla ristrutturazione che presenta le seguenti caratteristiche: i beneficiari saranno società a responsabilità limitata, che abbiano perso più della metà del capitale sociale, di cui più di un quarto sia avvenuto negli ultimi dodici mesi, o società a responsabilità illimitata, che abbiano perso più della metà di fondi propri, quali indicati nei conti della società, di cui più di un quarto sia avvenuto negli ultimi dodici mesi. 11. In assenza delle citate condizioni, un'impresa sarà considerata in difficoltà quando presenta i seguenti sintomi caratteristici: livello crescente delle perdite, riduzione progressiva del fatturato e/o un aumento delle scorte (soprattutto in caso di sovracapacità), diminuzione del flusso di cassa, aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, riduzione o azzeramento del valore netto delle attività. 1 Riferimento che figura in allegato al regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. Nel caso di PMI associate, l entità formata dall associazione dovrà rispondere alla definizione di PMI. 2 Spese di assistenza giuridica. 2

3 12. La verifica delle condizioni che caratterizzano un'impresa in difficoltà sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: le società a responsabilità limitata devono presentare i bilanci dei tre anni consecutivi a partire dall'ultimo esercizio concluso, tutte le forme di società, costituite da almeno tre anni devono presentare i documenti relativi alle procedure concorsuali attivate. 13. I sintomi caratteristici delle imprese in difficoltà saranno inoltre verificati sulla base dei seguenti elementi: per la riduzione del fatturato: si fa riferimento al volume d'affari desunti dalla dichiarazione IVA annuale nel periodo considerato (la riduzione globale dovrà essere almeno pari al 25 %), per l'aumento dell'indebitamento: si fa riferimento all'ammontare degli interessi passivi realmente pagati dall'azienda negli esercizi di riferimento, riscontrabili sulla base di documenti bancari, per l'aumento delle scorte, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività: si fa riferimento ai bilanci dell'azienda per gli esercizi di riferimento. 14. Il tasso di interesse praticato sul mutuo contratto per la ristrutturazione finanziaria dovrà almeno essere equivalente ai tassi praticati su prestiti concessi alle imprese sane e, in particolare, non inferiore ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. 15. Il ripristino della redditività a lungo termine dovrà poter essere verificato mediante un apposito piano di ristrutturazione presentato al soggetto gestore del Fondo, che lo valuterà (il soggetto gestore sarà selezionato mediante procedura di evidenza pubblica aperta alle banche, società finanziarie e Confidi organismi di gestione di rischi interessati); la Regione stipulerà poi una convenzione con l'operatore selezionato. 16. Per limitare al minimo l'aiuto, l'azienda dovrà contribuire alla ristrutturazione con un apporto non inferiore al 25 % dell'ammontare complessivo del debito esistente all'atto della presentazione della domanda di accesso alla garanzia del Fondo, in caso di piccola impresa, e non inferiore al 40 %, in caso di media impresa. 17. Ai fini del calcolo dell equivalente sovvenzione della garanzia la formula da utilizzare sarà quella di cui al punto 3.2, secondo trattino della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 3, altrimenti detto (importo garantito moltiplicato per il rischio) premio. 3 GU C 71 del , pag

4 18. Il piano di ristrutturazione aziendale dovrà: descrivere le cause che hanno prodotto le difficoltà finanziarie dell'impresa, illustrare le azioni da realizzare per rimuovere le cause suddette ovvero recuperare i livelli di produttività e di redditività caratteristici dell'azienda, in una prospettiva di medio-lungo termine, tenuto conto dei punti di forza e di debolezza dell'azienda nonché dell'evoluzione del mercato basata su ipotesi (ottimistica, moderata e pessimistica) di domanda ed offerta dei prodotti, prevedere l'abbandono dei processi produttivi che, anche dopo la ristrutturazione resterebbero strutturalmente deficitari nonché misure conformi alle disposizioni di cui ai punti da 90 a 96 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 4, comportare un calendario di attuazione delle misure previste per la realizzazione del piano di ristrutturazione, fornire informazioni sulle capacità di produzione dell'impresa, in particolare sull'utilizzo di tale capacità ante e post intervento di ristrutturazione, descrivere in maniera dettagliata la struttura finanziaria della ristrutturazione, compresi l'utilizzo di fondi propri (ricorso all'autofinanziamento), gli impegni finanziari verso terzi (creditori, banche) e l'importo del mutuo da contrarre per il consolidamento delle passività, al netto dell'abbattimento operato con ricorso all'autofinanziamento. 19. La ristrutturazione dovrà consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi (compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari) con un tasso di rendimento dei capitali propri investiti tale da permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato. Il piano non potrà in nessun caso prevedere aiuti al finanziamento di investimenti non indispensabili al ripristino della redditività dell'impresa. 20. La partecipazione al regime di aiuto sarà subordinata alla condizione che l'impresa non abbia già usufruito di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione in passato e che alla stessa non sia concessa la possibilità di usufruire di siffatte tipologie di aiuti per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto. L'importo massimo dell'aiuto sarà di EUR per azienda, anche se il piano è modificato. In caso di modifica del piano, tutte le condizioni di cui ai punti da 52 a 54 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà saranno rispettate. 21. L aiuto potrà essere concesso, previa approvazione della Commissione, entro il 9 ottobre Esso non potrà essere cumulato con altri aiuti finalizzati agli stessi scopi, a prescindere che essi siano a livello locale, regionale, nazionale o 4 GU C 244 dell , pag. 2. 4

5 comunitario. Le autorità italiane si impegnano inoltre a verificare che il regime di aiuto non comporti nessun beneficio per le banche, e che il debito oggetto del nuovo mutuo assistito dalla garanzia non abbia formato oggetto di una garanzia concessa a posteriori per un prestito preesistente. 22. Il bilancio stanziato per gli aiuti è di 3,3 mio EUR l'anno, con un massimale di 10 mio EUR per il regime di aiuti. 23. L applicazione del regime di aiuti formerà oggetto di una relazione annuale che sarà presentata alla Commissione. Valutazione 24. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 25. Gli indennizzi di cui al decreto legislativo 102/2004 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto: sono finanziati mediante risorse pubbliche regionali; forniscono alle imprese agricole un vantaggio economico, di cui esse non avrebbero beneficiato nell'ambito della loro attività; questo vantaggio migliora la loro posizione in termini di concorrenza rispetto alle altre imprese agricole comunitarie che non beneficiano della stessa tipologia di aiuti; poiché le imprese agricole di cui trattasi esercitano le loro attività su un mercato molto concorrenziale e l'italia si situa tra i primi produttori agricoli 5 a livello comunitario, questi aiuti falsano o minacciano di falsare la concorrenza e alterano le condizioni degli scambi tra Stati membri. 26. Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, talune misure possono essere considerate, per deroga, compatibili con il mercato comune. 27. Nella fattispecie, tenuto conto della natura della misura oggetto della notifica, la sola deroga applicabile è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 28. Affinché la deroga sia applicabile, il regime di aiuti oggetto della notifica, tenuto conto della sua natura, deve innanzi tutto essere conforme alle disposizioni di cui 5 Nel 2004, l Italia era il secondo produttore di prodotti agricoli dell Unione. 5

6 agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 29. La Commissione constata in proposito che la notifica riguarda un regime di aiuti riservato a piccole e medie imprese, quali definite dalla normativa comunitaria (cfr. punto 7). Le citate imprese devono soddisfare un certo numero di condizioni per essere dichiarate in difficoltà. 30. Il punto 10 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in prosieguo, "orientamenti "salvataggio e ristrutturazione"") precisa che un impresa è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 31. Il punto 11 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" precisa che, anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra, un impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l aumento dell indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l azzeramento del valore netto delle attività. 32. Le indicazioni dei punti 10 e 11 della presente decisione mostrano che i criteri di definizione delle imprese in difficoltà stabiliti dalle autorità italiane corrispondono a quelli enunciati ai punti 10 e 11 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione". 33. Gli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" definiscono al punto 82 le condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione. Esse sono le seguenti: 6

7 a) ripristino della redditività: si applica il principio di cui ai punti da 34 a 37 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione " 6, b) prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza: dato che gli aiuti a favore delle piccole imprese determinano minori distorsioni della concorrenza, non si applica il principio di cui ai punti da 38 a 42 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione", fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato; i regimi devono tuttavia esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano di ristrutturazione; i punti da 38 a 42 degli orientamenti salvataggio e ristrutturazione" si applicano alle medie imprese, c) aiuti limitati al minimo necessario: si applica il principio di cui ai punti 43, 44 e 45 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione", d) modifica del piano di ristrutturazione: qualsiasi modifica del piano deve attenersi alle disposizioni di cui ai punti 52, 53 e 54 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" (tali disposizioni prevedono essenzialmente una modulazione delle misure compensative in caso di aumento dell'importo dell'aiuto, una diminuzione dell'aiuto in caso di riduzione delle misure compensative proposte, restrizioni riguardanti i ritardi di calendario per l'attuazione della ristrutturazione e una diminuzione dell'aiuto nel caso in cui gli impegni assunti dallo Stato membro fossero meno stringenti). 34. Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 33, lettera a), i punti da 35 a 37 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" dispongono quanto segue: il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future; gli aiuti per la ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un piano di ristrutturazione realizzabile, che impegni lo Stato membro; il piano deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, tra cui in particolare uno studio di mercato; il miglioramento della redditività deve soprattutto essere il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione; potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l impresa non può esercitare un influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate; la ristrutturazione prevede necessariamente l abbandono dei processi produttivi che anche dopo la ristrutturazione resterebbero strutturalmente deficitari; 6 Nella fattispecie, si devono prendere in considerazione soltanto i punti da 35 a 37 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione", poiché il punto 34, che prevede l approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione, rinvia per le PMI al punto 59 che esonera le PMI dall approvazione del citato piano di ristrutturazione. 7

8 il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze all origine delle difficoltà dell impresa; esso deve tener conto, tra l altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse ottimiste, pessimiste e moderate che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell impresa; il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto dei capitali propri investiti deve essere tale da permettere all impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. 35. Alla luce delle considerazioni di cui ai punti 18 e 19 della descrizione del regime, la condizione enunciata al punto 33, lettera a) può essere considerata soddisfatta. 36. Per quanto riguarda la condizione enunciata al punto 33, lettera b), le disposizioni di ristrutturazione applicabili al settore agricolo prevedono misure compensative automatiche da parte dei beneficiari (cfr. punto 87 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione"). 37. La Commissione constata che le autorità italiane si sono impegnate non soltanto ad abbandonare i processi di produzione che, dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitari, ma anche a prendere misure conformi alle disposizioni di cui ai punti da 90 a 96 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" (riutilizzazione delle terre agricole dopo 15 anni dall'effettiva chiusura di capacità con mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali; riduzioni di capacità; assenza di aiuti per aumenti di capacità nel settore interessato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'effettiva attuazione della riduzione di capacità). 38. Tenuto conto di tali considerazioni, la condizione di cui al punto 33, lettera b) può essere considerata soddisfatta. 39. Per quanto riguarda la condizione enunciata al punto 33, lettera c), i punti da 43 a 45 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" indicano che il beneficiario deve contribuire alla ristrutturazione per almeno il 25 % per le piccole imprese e per almeno il 40 % per le medie imprese. L'aiuto non deve in nessun caso servire, inoltre, al finanziamento di nuovi interventi non indispensabili al ripristino della redditività sostenibile dell'impresa. 40. Tenuto conto delle indicazioni di cui ai punti 16 e 19 (ultima frase), la condizione enunciata al punto 33, lettera c) può essere considerata soddisfatta. 41. Per quanto riguarda, da ultimo, la condizione enunciata al punto 33, lettera d), le indicazioni del punto 20 della descrizione permettono di constatare che le disposizioni di cui ai punti da 52 a 54 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" saranno rispettate. 8

9 42. Oltre alle condizioni di cui al punto 33, gli aiuti alla ristrutturazione di piccole e medie imprese possono essere autorizzati soltanto se è rispettato il principio "dell'aiuto una tantum" di cui al punto 97 degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione" (secondo tale principio, gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione possono essere concessi soltanto se sono trascorsi cinque anni dalla concessione di un aiuto al salvataggio o dalla fine di un periodo di ristrutturazione o dell'attuazione di un piano di ristrutturazione). 43. Tenuto conto delle indicazioni di cui al punto 20, la Commissione constata che tale condizione sarà soddisfatta poiché i beneficiari non potranno aver già usufruito di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione in passato. 44. La Commission constata da ultimo che una relazione annuale sarà presentata alla Commissione, conformemente agli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione". 45. Alla luce del citato esame, la Commissione constata che il regime di aiuti oggetto della notifica è conforme alle relative disposizioni degli orientamenti "salvataggio e ristrutturazione". Aspetto "garanzia" 46. Nell'ambito della ristrutturazione, la garanzia è uno strumento finalizzato alla concessione di un aiuto che deve rispondere alle condizioni stabilite per l'approvazione di un aiuto alle imprese in difficoltà. Nella fattispecie, la Commissione constata, alla luce delle indicazioni di cui ai punti 9 e 17, che la garanzia potrà assistere nella misura massima dell 80 % del prestito, come previsto nella citata comunicazione, e che la formula da utilizzare ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione della garanzia sarà quella prevista dalla comunicazione per i regimi di aiuto. Il soggetto gestore del Fondo di garanzia sarà selezionato attraverso procedure di evidenza pubblica e le autorità italiane si sono impegnate a verificare l'assenza di beneficio per le banche e che il debito oggetto del nuovo mutuo assistito dalla garanzia non abbia formato, da ultimo, oggetto di una garanzia concessa a posteriori per un prestito preesistente. 47. Tenuto conto di tutte queste considerazioni, gli aiuti previsti nell'ambito del regime in oggetto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3) lettera c) del trattato in qualità di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Decisione 48. Alla luce degli elementi suesposti, la Commissione ha deciso che gli aiuti previsti nell ambito del regime degli interventi del Fondo di garanzia, volti al consolidamento delle passività delle PMI agricole lucane, mediante concessione di aiuti alla ristrutturazione finanziaria a favore di imprese in difficoltà sono compatibili con il mercato comune. 9

10 49. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commission européenne Direction générale de l'agriculture et du Développement rural Direction H Législation agricole Unité : H.2. Concurrence Bureau : Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax ( ). Voglia gradire, signor ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione 10

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