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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2002)573fin Oggetto: Aiuto di Stato N 638/2001 Italia Aiuti al trasporto combinato nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; norme di applicazione dell articolo 9 della legge provinciale n. 37 del 14 dicembre 1974, modificata dall articolo 29, paragrafo 2 della legge provinciale n. 2/2001 Signor Ministro, 1. Procedura 1. Con lettera del 26 settembre 2001, ricevuta dalla Direzione generale Energia e Trasporti il 2 ottobre 2001, la Rappresentanza permanente dell Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione le norme d applicazione dell articolo 9 della legge provinciale n. 37 del 14 dicembre 1974, modificata dall articolo 29, paragrafo 2 della legge provinciale n. 2/2001, che hanno lo scopo di trasferire una parte del trasporto stradale alla ferrovia nella provincia di Bolzano. La notifica è stata protocollata al n. N 638/ Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 15 ottobre 2001, cui l Italia ha dato risposta con lettera del 10 dicembre La risposta è stata protocollata dalla Commissione il 31 dicembre S.E. On. Silvio BERLUSCONI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi B Bruxelles/Wetstraat 200, B Brussel - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 2. Descrizione dell aiuto 2.1 Obiettivo 3. Il regime si prefigge di favorire lo sviluppo del trasporto combinato 1, compensandone i costi esterni nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in particolare per la tratta Bolzano-Brennero e per il trasporto combinato accompagnato, detto anche strada viaggiante (rolling road - RR). 4. Il regime riguarda il trasporto combinato accompagnato e non accompagnato, ma non i trasporti ferroviari di tipo non combinato che possono eventualmente far parte di convogli di trasporto combinato. 2.2 Beneficiari 5. I beneficiari diretti sono le imprese logistiche legalmente costituite, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell Unione europea, che organizzano il trasporto combinato per ferrovia in provenienza o a destinazione di un terminale ferroviario o di un centro intermodale situato sul territorio della provincia di Bolzano-Alto Adige. La definizione di impresa logistica riguarda tutte le imprese a statuto pubblico o privato la cui attività consista nel trasporto combinato e nell organizzazione, a beneficio di terzi ed eventualmente proprio, del trasporto combinato, fornendo la logistica necessaria (marciapiedi, piattaforme di carico e di scarico, trazione ferroviaria, materiale rotabile, orari, tariffe, informazioni ecc.) e assicurando l organizzazione del trasporto combinato. 6. Poiché l'aiuto corrisposto al gestore della logistica viene obbligatoriamente dedotto dal prezzo del servizio fatturato agli autotrasportatori, questi ultimi potranno utilizzare il trasporto combinato a costi simili a quelli del trasporto stradale. 2.3 Tipologia e portata dell aiuto 7. Il regime prevede l erogazione di contributi a fondo perduto per la compensazione dei costi esterni e di infrastruttura non pagati dalla strada che è in concorrenza con il trasporto combinato, vale a dire, i costi non corrisposti dall utilizzatore dell infrastruttura di trasporto sotto forma di diritti specifici (danni all infrastruttura, inquinamento, rumore, congestione, danni alla salute ed incidenti). 8. Per ogni viaggio ferroviario unidirezionale effettuato da un autocarro (compresi i viaggi a vuoto), un rimorchio, un semirimorchio con o senza veicolo trattore, una cassa mobile o un container (di 20 piedi ed oltre), diretti o provenienti da uno scalo ferroviario o da un centro intermodale sul territorio della provincia di Bolzano, è corrisposto all impresa logistica un contributo pari alla differenza dei costi d accesso all infrastruttura intercorrente fra il trasporto stradale e il trasporto combinato, e comunque 1 Ai sensi della definizione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre

3 non superiore a 33 euro per viaggio. L amministrazione provinciale si riserva il diritto di ridurre detto importo al di sotto della soglia indicata, in funzione delle condizioni più favorevoli del mercato. 9. L importo dell aiuto accordato è proporzionale al grado di utilizzo del trasporto combinato compreso il trasporto combinato accompagnato per ferrovia effettivamente realizzato entro i limiti massimi. 10. Per il calcolo del contributo, il governo italiano si è basato su uno studio 2 che confronta le stime relative alle esternalità nel trasporto di merci su strada e per ferrovia. Lo studio effettua un calcolo commerciale sulle differenze fra i costi rilevati per entrambi i modi di trasporto lungo il corridoio Bolzano-Brennero e analizza quindi in termini comparativi le fonti che hanno generato i costi esterni, tentando di giungere ad una sintesi in grado di fornire una base di dati che raccolga un largo consenso. Ciascuno dei componenti che entrano a far parte del valore totale dei costi esterni non pagati da chi effettua il trasporto è stato quindi analizzato per verificare se tali costi dovessero essere rivisti al rialzo, al ribasso o lasciati invariati. I dati che figurano nelle diverse tabelle comparative mostrano che il trasporto combinato è gravato da una rigidità di costi fissi maggiore di quella del trasporto stradale. Di conseguenza, gli autotrasportatori non hanno alcun motivo per utilizzare il trasporto combinato, potendo viaggiare con mezzi propri ad un costo notevolmente più basso. 11. Per il calcolo delle esternalità, in relazione al collegamento Bolzano-Brennero, lo studio sopracitato ha considerato i seguenti ele menti: - costi legati agli incidenti; - costi legati al rumore; - costi legati alle sostanze inquinanti; - costi legati al clima (CO 2 ), danni provocati alla natura e all ambiente; - costi urbani e cause indirette; 12. L analisi dettagliata dei differenti costi esterni suddivisi per modo di trasporto, applicata al tragitto Bolzano-Brennero dà una differenza di 33,1 euro. 2.4 Procedura 13. L articolo 6 delle norme di applicazione stabilisce che, per beneficiare del regime di aiuti, le imprese logistiche che intendono organizzare un servizio di trasporto combinato devono designare il fornitore della trazione ferroviaria e dei trasporti i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nella provincia di Bolzano, in base a criteri non discriminatori e mediante una gara debitamente pubblicizzata (gara d appalto aperta o ristretta). 14. La gara deve richiamare, se possibile, almeno tre partecipanti autorizzati dalle competenti autorità nazionali ad esercitare l attività di trasporto 2 Analisi dei costi esterni non corrisposti da chi effettua il trasporto nel corridoio Bolzano-Brennero, B. Durante. Bolzano, giugno

4 ferroviario. In caso contrario, l impresa procederà alla gara con le sole imprese ferroviarie autorizzate, anche se in numero inferiore. 15. Se l impresa logistica beneficiaria del regime di aiuti desidera affidare il servizio di trazione ferroviaria ad un impresa ferroviaria diversa da quella che è stata selezionata in seguito alla gara, essa ne informa immediatamente la provincia autonoma di Bolzano e procede ad una nuova gara. 16. Le imprese che partecipano alla gara e le imprese ferroviarie selezionate in seguito alla gara devono disporre, sulla rete italiana e sulle reti straniere, di fasce orarie accordate dal gestore dell infrastruttura e necessarie per fornire il servizio di trasporto combinato. La mancata disponibilità di fasce orarie non potrà costituire un motivo di esclusione automatica dalla gara, poiché sarà possibile ottenerle prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio. 17. Le imprese logistiche redigono un apposito capitolato in cui sono definiti i servizi richiesti. In linea di principio, deve essere scelto per il servizio di trazione ferroviaria il candidato che ha presentato l offerta economicamente più vantaggiosa. Se l impresa logistica deve scegliere l impresa ferroviaria sulla base di altri criteri, questi devono essere opportunamente motivati e non possono discriminare l impresa ferroviaria sulla base della nazionalità o della struttura societaria. Detti criteri sono in ogni caso riportati e quantificati nel bando di gara. 18. Se l impresa ferroviaria aggiudicataria dei servizi di trazione non è in grado di fornire la trazione sulla rete di paesi stranieri, essa può ricorrere alla collaborazione di altre imprese ferroviarie autorizzate dai rispettivi paesi senza che ciò costituisca una forma di subappalto. Ai fini delle presenti norme, l impresa ferroviaria aggiudicataria dei servizi di trazione è in ogni caso la sola responsabile, nei confronti dell impresa logistica, della fornitura dei servizi. 19. Qualora l impresa logistica svolga anche le funzioni di impresa ferroviaria, la scelta del fornitore della trazione ferroviaria è comunque effettuata sulla base delle norme previste. La provincia autonoma di Bolzano si riserva, con propria decisione insindacabile, di escludere dal beneficio della legge provinciale le imprese che non avranno debitamente motivato il ricorso ai criteri di assegnazione della trazione ferroviaria sulla base del prezzo più basso. 20. Gli aiuti sono erogati a posteriori, previa verifica della conformità e della legittimità della documentazione di cui all articolo 8 delle norme di applicazione, per un importo non inferiore a ,38 euro e secondo le disponibilità finanziarie della provincia autonoma di Bolzano. 4

5 2.5 Cumulo con altri aiuti 21. Non è ammesso il cumulo del presente regime con altre misure analoghe, destinate a compensare direttamente o indirettamente il costo d accesso all infrastruttura ferroviaria nella provincia di Bolzano. 2.6 Meccanismi di monitoraggio e di controllo 22. Conformemente all articolo 10 delle norme d applicazione, l impresa beneficiaria che non utilizza i contributi per le finalità stabilite dalla legge provinciale, vale a dire per la riduzione delle tariffe effettivamente praticate alle imprese di autotrasporto, sarà esclusa dal regime d aiuto e la provincia potrà esigere il rimborso delle somme già versate. Ciò vale anche nel caso in cui l impresa modifichi le tariffe praticate alle imprese di autotrasporto di cui all articolo 8, paragrafo 2, lettera h), [schema tariffario effettivamente applicato alle imprese di autotrasporto, calcolo analitico della sua composizione e sottrazione dell importo accordato o eventualmente accordabile a titolo di aiuto ai sensi della legge provinciale] senza aver preventivamente notificato e motivato la propria decisione all amministrazione provinciale e senza aver ricevuto il consenso scritto di quest ultima. 2.7 Durata e dotazione finanziaria 23. Il regime di aiuti previsto ha una durata di tre anni dall entrata in vigore delle presenti norme. 24. La dotazione prevista per il 2002 è di 1 milione di euro; per gli anni successivi si prevede un importo analogo che sarà fissato in funzione del successo dell iniziativa. 2.8 Fondamento giuridico 25. Legge provinciale n. 37 del 14 dicembre 1974, modificata dall articolo 29, paragrafo 2 della legge provinciale n. 2/ Valutazione dell aiuto 3.1 Presenza dell aiuto 26. In virtù dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato, salvo deroghe specifiche, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 27. Nel caso in oggetto il governo italiano eroga aiuti alle imprese logistiche conferendo un vantaggio commerciale, attinto a risorse statali, abbassando i costi che esse avrebbero dovuto di norma sostenere e che altri operatori con cui esse si trovano in concorrenza non ricevono. Il mercato dei servizi di 5

6 trasporto combinato è liberalizzato dal 1º luglio 1993 in forza degli articoli 2 e 4 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri 3. È quindi possibile a chiunque, persona fisica o impresa, offrire i propri servizi di trasporto combinato su tutto il territorio della Comunità. Poiché queste imprese operano sul mercato del trasporto combinato, che costituisce un'attività economica di carattere internazionale aperta alla concorrenza degli altri operatori comunitari, si può presumere che, nel caso di specie, tali aiuti incidono sugli scambi tra gli Stati membri. 28. Il regime descritto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Esso è pertanto compatibile con il mercato comune soltanto se beneficia di una delle regole previste dal trattato stesso. 3.2 Compatibilità dell aiuto 29. La Commissione ritiene che l aiuto accordato risponda alle necessità del coordinamento dei trasporti ai sensi dell articolo 73 del trattato e che sia quindi compatibile con il mercato comune. 30. La Comunità realizza una politica volta a creare un sistema equilibrato di trasporti intermodali: uno dei principali obiettivi di tale politica è trasferire una parte dei trasporti stradali ad altri modi di trasporto. Gli strumenti comunitari quali la direttiva 92/106/CEE del Consiglio intendono favorire lo sviluppo del trasporto combinato 4. Il Libro verde della Commissione Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti Strategie d intervento per l internalizzazione dei costi esterni dei trasporti nell Unione europea auspica una ripartizione più equilibrata fra i differenti modi di trasporto 5. Analogamente, il Libro bianco della Commissione La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte 6 del 12 settembre 2001 prevede nel suo programma d azione il riequilibrio dei modi di trasporto e il miglioramento del funzionamento di tutta la catena intermodale. Le misure di coordinamento adottate dai governi per trasferire i trasporti stradali ad altri modi di trasporto più rispettosi dell ambiente possono soddisfare le esigenze di coordinamento dei trasporti a certe condizioni. 31. La Commissione ritiene che l idea di un aiuto rispondente alle esigenze del coordinamento dei trasporti sia giustificata dalla necessità di un intervento del governo, considerando l assenza di mercato competitivo o di imperfezioni sul mercato 7. Il mercato dei trasporti terrestri è gravato da GU L 368 del 17 dicembre 1992, pag. 38. GU L 368 del 17 dicembre 1992, pag. 38. COM(1995) 691 del 20 dicembre 1995; COM(1998) 466 del 22 luglio COM(2001) 370. Cfr. decisione della Commissione del 20 giugno 2001, N 219/ Austria - Programma pilota Danubio; decisione della Commissione del 22 ottobre 1997, N 79/97 Paesi Bassi, GU C 377 del 12 dicembre 1997, pag. 3; decisione della Commissione del 21 aprile 1999, N 588/98 Danimarca, GU C 166 del 12 giugno 1999, pag. 6; decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98 Italia, 28 agosto 1999, pag. 12; decisione della Commissione del 14 settembre 2000, N 208/2000 Paesi Bassi (SOIT), GU C 315 del 4 novembre 2000, 6

7 notevoli esternalità, nella misura in cui i prezzi dei trasporti non riflettono i costi reali che comportano per la società 8. In mancanza di un quadro legislativo comunitario che consenta di internalizzare tali costi, l intervento del governo risponde alle esigenze del coordinamento dei trasporti ai sensi dell articolo 73 se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni : - L aiuto si limita alla compensazione dei costi esterni supplementari non sostenuti per l uso di infrastrutture concorrenti; - L aiuto è accordato a condizioni non discriminatorie; - L aiuto non genera distorsioni della concorrenza in misura contraria all interesse comune 9. Limitazione dell aiuto alla sola compensazione dei costi esterni non sostenuti per l uso dei trasporti stradali 32. Nel caso in oggetto, l aiuto è stato calcolato in modo da accordare una compensazione finanziaria per i costi esterni non sostenuti per l uso dei trasporti stradali concorrenti. Il livello del contributo è stato calcolato sulla base di uno studio scientifico 10. Gli studi scientifici che applicano varie teorie per attribuire un valore monetario ai costi esterni possono costituire una base utile per l erogazione di un aiuto di Stato, a condizione che i metodi seguiti siano trasparenti e basati sulle migliori informazioni disponibili Il concetto di mobilità sostenibile su cui si fonda lo sviluppo della politica comune dei trasporti postula un sistema di trasporto integrato nel quale i vari modi di trasporto realizzano una concorrenza equa e l utilizzatore si fa carico dei costi interni ed esterni del servizio di trasporto privato nel punto di utilizzo. Spetta altresì agli operatori creare catene di trasporto in cui ogni modo viene utilizzato per la parte di movimentazione in cui risulta più competitivo. In realtà, si osserva che gli Stati membri continuano a recuperare i costi di infrastruttura dei vari modi di trasporto terrestre secondo modalità e proporzioni diverse, e questo nell'assenza di una normativa comunitaria che armonizzi i metodi di calcolo delle tariffe d accesso all infrastruttura per i differenti modi di trasporto terrestre o fra di essi pag. 9; decisione della Commissione del 4 ottobre 2000, N 577/99 Paesi Bassi (RSC/ECT), GU C 354 del 9 dicembre 2000, pag. 20; decisione della Commissione del 15 novembre 2000, N 755/99 Italia (Provincia di Bolzano - legge numero 9/1998), del 3 marzo 2001, pag. 19; decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, N 815/A/99 Italia (Regione del Piemonte), GU C 71 del 3 marzo 2001, pag. 20. Decisione della Commissione del 21 aprile 1999, N 588/98 Danimarca, GU C 166 del 12 giugno 1999, pag. 6. Decisione della Commissione del 21 aprile 1999, N 588/98 Danimarca, GU C 166 del 12 giugno 1999, pag. 6; cfr. anche l articolo 4 della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aiuti accordati per il coordinamento dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, COM(2000) 5 def del 26 luglio 2000, GU C 365 del 19 dicembre 2000, pag Analisi dei costi esterni non corrisposti da chi effettua il trasporto nel corridoio Bolzano-Brennero, B. Durante. Bolzano, giugno Decisione della Commissione del 21 aprile 1999, N 588/98 Danimarca, GU C 166 del 12 giugno 1999, pag. 6; Decisione della Commissione del 20 giugno 2001, N 219/ Programma pilota Danubio. 7

8 34. L articolo 4 della «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile» 12 propone una deroga che, in pratica, autorizza un aiuto al trasporto di merci per ferrovia, per via navigabile e mediante trasporto combinato in quanto rappresenta una compensazione per i costi non coperti del trasporto su strada. Anche la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 13 dispone che gli Stati membri possono concedere per i nuovi impianti di produzione di energie rinnovabili, aiuti al finanziamento calcolati sulla base dei costi esterni evitati. 35. Il regime di aiuti in oggetto costituisce un primo passo verso una ripartizione equa dei costi del trasporto in quanto si riesce a determinare i costi e a trasferire oneri che tuttora gravano sulla collettività per rimediare a danni già provocati. In tal modo si tendono e premiare i comportamenti più rispettosi dell ambiente che quindi generano meno costi non recuperati da chi effettua il trasporto. 36. Inoltre, l obbligo di indire una gara, previsto dall articolo 6 delle norme, stabilisce che, in linea di principio, risulta vincitore il candidato che ha presentato l offerta economicamente più vantaggiosa e che l importo dell aiuto è proporzionale al numero di trasporti realmente effettuati. 37. In conclusione, la Commissione osserva che l'entità della sovvenzione de qua si fonda su una ragionevole analisi comparata dei costi e si limita ad un importo che trova la propria giustificazione nella differenza dei costi esterni fra il trasporto combinato e il trasporto su strada. L aiuto è proporzionale ed è accordato per compensare i vari costi esterni e di infrastruttura specifici connessi all uso di infrastrutture di trasporto concorrenti e mira a ridurre efficacemente i costi di accesso al trasporto combinato. Assenza di trattamento discriminatorio 38. L accesso al programma di aiuti non ha carattere discriminatorio, essendo aperto a tutte le imprese logistiche che organizzano il trasporto combinato per ferrovia in partenza da o a destinazione di un terminale ferroviario o di un centro intermodale situato sul territorio della provincia di Bolzano. 39. La Commissione ritiene che l obbligo di indire gare d appalto, di cui all articolo 6 delle norme di applicazione, e la non discriminazione dell impresa ferroviaria sulla base della nazionalità o della struttura societaria diano sufficienti garanzie di un trattamento non discriminatorio. L aiuto non è tale da creare distorsioni della concorrenza contrarie all interesse comune COM(2000) 5 def. GU C 37 del , pag. 3, punto 63. 8

9 40. Per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza è necessario analizzare la possibile distorsione fra le ferrovie e la strada nonché la concorrenza esistente fra i differenti terminali ferroviari. (1) Ferrovia-strada 41. I trasporti di merci su strada e i trasporti ferroviari rispondono a domande di natura diversa. Il trasporto su strada è caratterizzato da maggiore flessibilità ed è quindi impiegato per carichi di maggior valore, da consegnare in tempi brevi, in piccole quantità, anche di merci eterogenee. Di conseguenza, questi carichi potrebbero collocarsi in un altro segmento del mercato. 42. Il regime di aiuti in questione, lungi dal creare distorsioni tra questi modi di trasporto, contribuisce a porre allo stesso livello i rispettivi prezzi di utilizzo incoraggiando una più equa distribuzione dei mezzi di trasporto. Questa distribuzione equa è uno degli obiettivi perseguiti dalla Commissione nel suo Libro bianco sulla politica europea dei trasporti 14. L'atteso trasferimento dal trasporto stradale al trasporto ferroviario in virtù della sovvenzione non costituisce quindi una distorsione della concorrenza contraria all'interesse comune. La misura adottata dal governo italiano è conforme alla politica comune dei trasporti, che è finalizzata ad incoraggiare il trasferimento sopra richiamato. (2) Servizi esistenti di trasporto intermodale 43. In merito all eventuale distorsione della concorrenza fra i terminali ferroviari esistenti a livello comunitario e i terminali situati nella provincia di Bolzano (che beneficiano dell'aiuto), è necessario osservare che l obbligo di indire gare d appalto ha lo scopo di promuovere un autentica concorrenza fra i gestori di servizi ferroviari: la concorrenza non può che avere effetti positivi sulla riduzione dei costi di funzionamento e che è conforme alle norme europee sulla libera concorrenza. 44. Le imprese logistiche non trarranno dal regime di aiuto alcun beneficio netto finale poiché l'importo dell'aiuto erogato deve essere obbligatoriamente detratto dal prezzo del servizio fornito e fatturato. Queste imprese organizzeranno solamente il trasporto combinato per ferrovia con partenza o a destinazione di un terminale ferroviario di un centro intermodale situato nella provincia di Bolzano-Alto Adige, se necessario. Analogamente, la mancata differenziazione in base della distanza percorsa per fissare l importo dell aiuto garantisce che non vi sarà modificazione dei percorsi e che tutti i beneficiari potenziali saranno trattati nello stesso modo, indipendentemente dalla località della provincia in cui si trovano 45. La Commissione ritiene che il trasferimento delle merci che il regime in oggetto prevede di conseguire proverrà dal trasporto stradale e non dagli esistenti servizi di trasporto combinato. 14 COM(2001) 370, "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte". 9

10 46. La durata limitata del regime e la possibilità, prevista dall articolo 6 delle norme di applicazione, di ricorrere alla collaborazione di altre imprese ferroviarie autorizzate in altri paesi qualora l impresa ferroviaria aggiudicataria non sia in grado di effettuare la trazione in tali paesi, costituisce un'ulteriore garanzia che sarà evitata ogni possibile distorsione della concorrenza a livello intracomunitario. 47. In considerazione di tutto ciò, la Commissione ritiene che non esistano distorsioni della concorrenza contrarie all interesse comune. 4. Decisione 48. Per le ragioni precedentemente esposte, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell aiuto notificato. 49. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla divulgazione e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax a: Commissione europea Direzione generale Energia e Trasporti Direzione A B Bruxelles Fax: (0) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Loyola de PALACIO Vicepresidente della Commissione 10

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