CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SICUREZZA AZIENDALE

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1 REGOLE BASE D.M. 37/2008 CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SICUREZZA AZIENDALE 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. D.Lgs. 81/2008 aggiornato e integrato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il 1

2 lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Articolo Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Articolo 81 - Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 2

3 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Articolo 24 - Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 3

4 b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di 4

5 valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato 5

6 e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente Decreto. 8. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori 1. I progettisti che violano il disposto dell articolo 22 sono puniti con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda da a euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell articolo 23 sono puniti con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro. 3. Gli installatori che violano il disposto dell articolo 24 sono puniti con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da a euro. Codice Civile Art (Cause di nullità del contratto) Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la Legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati 6

7 dall art. 1325, l illiceità della causa, l illiceità dei motivi nel caso indicato dall art e la mancanza nell oggetto dei requisiti stabiliti dall art Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla Legge. Art (Subappalto) L appaltatore non può dare in subappalto l esecuzione dell opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Figure della sicurezza DDL, cioè Datore di Lavoro, che è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. MC, il Medico Competente, cioè il Medico che deve essere in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall art. 29 comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. RSPP, che è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cioè Persona designata dal Datore di Lavoro in possesso di determinate capacità e requisiti professionali, di cui all art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l). Nelle piccole aziende tale ruolo può venire ricoperto dal Datore di Lavoro stesso, previo specifico corso di formazione. Documenti della Sicurezza DVR, è il Documento che indica la Valutazione dei Rischi che il Datore di Lavoro deve fare insieme al RSSP, RLS e MC del luogo di lavoro. Sinergicamente queste figure devono collaborare per evidenziare i rischi all interno del luogo di lavoro e provvedere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminarli o ridurli il più possibile. Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio ai sensi dell articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato e integrato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.. DUVRI, Documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2009 aggiornato e integrato dal D.Lgs. 109/2009 e s.m.i... RC, cioè Registro dei controlli ai sensi dell articolo 6 comma 2 del D.P.R. 151/

8 RV, quale Registro delle verifiche degli impianti elettrici, ai sensi dell articolo 86 comma 3 del D.Lgs. 81/2009 aggiornato e integrato dal D.Lgs. 109/2009 e s.m.i... ITP, Verbali di verifica biennale dell impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (il secondo se dovuto), effettuato dalla A.S.L. oppure da un Organismo Notificato, ai sensi del primo comma dell articolo 1 e articolo 4 del D.P.R. 462/2001. AQ, Attestati di qualifica delle Persone designate all azionamento degli impianti elettrici secondo le norme CEI EN e 2 e le CEI 11-27, ai sensi degli articoli 36, 37 e 80 commi 3 e 3bis del D.Lgs. 81/2008 aggiornato e integrato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.. VRI, è il Documento di Valutazione del Rischio Incendio nei luoghi di lavoro e le relative misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, secondo l articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato e integrato dal D.Lgs. 106/2009 ed i criteri di cui all allegato I del DM PGE, cioè il Piano di Gestione delle Emergenze sempre ai sensi dell articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato e integrato dal D.Lgs. 106/2009 ed i criteri di cui all allegato I del DM 10/3/98. Altri Acronimi DPI, cioè i Dispositivi di Protezione Individuale che sono costituiti da Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. SPP, è il Servizio di Prevenzione e Protezione, cioè l Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione o protezione dai rischi professionali dell azienda. Formazione API ovvero addetto alla Prevenzione Incendi che può essere svolto dal titolare o da un lavoratore. La formazione iniziale è di 4 ore per le aziende a basso rischio, di 8 ore per quelle a rischio medio e di 16 ore se a rischio alto. Ogni anno serve un Corso di aggiornamento di 2 ore per le aziende a basso rischio e di 4 ore per quelle a rischio medio o alto. (La classificazione del rischio di incendio si trova nell allegato IX del D.M ), APS ovvero Addetto al Primo Soccorso che può essere svolto dal titolare o da un lavoratore. Ogni tre anni deve fare un Corso di aggiornamento di 4 ore per le aziende appartenenti ai Gruppi C e B e di 6 ore per quelle di Gruppo A. (Gruppo A: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende 8

9 per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura, Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A, Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.) RLS ovvero Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza che viene svolto da un lavoratore. Deve svolgere un Corso iniziale di almeno 32 ore ed aggiornato periodicamente con un Corso da 4 ore al variare della Normativa, dell evoluzione del rischio e della presenza di nuovi rischi da 1 a 14 lavoratori, inoltre annualmente con un Corso da 4 ore per aziende da 15 a 49 lavoratori e con un Corso da 8 ore per aziende oltre 49 lavoratori. ASPP ovvero Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione che viene svolto da un lavoratore. La formazione per ASPP si compone di un modulo A da 28 ore e il modulo B da 12 a 68 ore in funzione del Settore Ateco dell Azienda, che deve aggiornare per 28 ore nel quinquennio. (Modulo B1 per Agricoltura settore Ateco A, Modulo B2 Pesca settore Ateco B, Modulo B3 Estrazione minerali, Altre industrie estrattive, Costruzioni settori Ateco CA CB F, Modulo B4 Industrie alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento, Conciarie, Cuoio, Legno Carta, editoria, stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e Lavorazione metalli, Fabbricazione macchine, apparati meccanici, Fabbricazione macchine, apparati elettrici ed elettronici, Autoveicoli, Mobili, Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, Smaltimento rifiuti settori Ateco DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O, Modulo B5 Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari, Industria chimica, Fibre, Gomma, Plastica settori Ateco DF DG DH, Modulo B6 Commercio ingrosso e dettaglio, Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie - parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.), Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni settori Ateco G I, Modulo B7 Sanità, servizi sociali settore Ateco N, Modulo B8 Pubblica Amministrazione, Istruzione settori Ateco L M, Modulo B9 Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni ricreative, culturali, sportive, Servizi domestici, Organizzazioni Extraterritoriali settori Ateco H J K O P Q). I Lavoratori che devono frequentare un corso di formazione e informazione formato da due moduli uno da 4 ore in ambito generale oltre ad un ulteriore modulo da 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto, con ripetizione di 2 ore ogni volta che cambia la normativa. 9

10 Il Dirigente è colui che governa e dirige i lavoratori anche senza incarico formale. Deve frequentare un Corso per Dirigente di 16 ore ed aggiornarlo con cadenza quinquennale con un Corso di 6 ore. Preposto, cioè chi anche solo di fatto hanno mansioni di coordinamento e/o controllo verso i lavoratori anche senza nomina formale. Il Corso per Preposto è di 8 ore oltre ai Corsi obbligatori per la formazione dei lavoratori. Ogni quinquennio deve fare un corso di 6 ore. RSPP ovvero Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che se attuato dal titolare si definisce oggi DLSPP (consentito per Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, Aziende della pesca fino a 20 lavoratori ed Altre aziende fino a 200 lavoratori). Il DLSPP deve aggiornare la formazione ogni 5 anni con un Corso di 6 ore per le Aziende a rischio basso, da 10 ore per le Aziende a rischio medio e di 14 ore per le Aziende a rischio alto (La Classificazione del rischio Sicurezza delle aziende è: 1) Basso Rischio: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo - Codici Ateco 2007 G (45, 46, 47) I (55, 56) K (64, 65, 66) L (68) M (69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82) J (58, 59, 60, 61, 62, 63) R (90, 91, 92, 93) S (94, 95, 96) P (97, 98) Q (99) - 2) Medio Rischio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, Trasporti, magazzinaggio - Codici Ateco 2007 A (01, 02, 03) H (49, 50, 51, 52, 53) Q (88) O (84) P (85) - 3) Alto Rischio: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali - Codici Ateco 2007 B (05, 06, 07, 08, 09) F (41, 42, 43) C (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 26, 29, 30, 21, 32) D (35) E (36, 37, 38, 39) C (19, 20, 21, 22) Q (86, 87)). 10

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