Le armi e la legittima difesa. Le armi: acquisto, detenzione e porto.
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- Ricardo Marconi
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1 Le armi e la legittima difesa. È stato acutamente osservato che una società che ammette la legittima difesa non può negare ai singoli il possesso e il diritto a portare armi, che rappresentano l essenziale strumento per rendere concreta tale facoltà. Da qui la stretta connessione tra due temi (detenzione delle armi e legittima difesa) che, peraltro, hanno una loro propria autonomia. Saremmo tutti felici di poter confinare le armi all'ambito puramente storico o sportivo e così, in effetti, è per molti di noi, grazie al fatto che viviamo in una società sufficientemente ordinata e pacifica. Non dimentichiamoci però che la nostra pace è salvaguardata anche da circa quattrocentomila appartenenti alle forze di polizia, persone che ogni giorno escono di casa armate per prestare il loro servizio a tutela della sicurezza dei cittadini. Basterebbe solo questa considerazione per confinare l'idea di una società senz'armi nel novero delle belle utopie. Ciò premesso, non potendo certamente in poche righe esaminare tutti gli aspetti d interesse sia in tema di normativa sulle armi sia in quello della legittima difesa, cercherò di accennare ai temi principali, quanto meno nell'ambito del comune interesse. Le armi: acquisto, detenzione e porto. Prima di parlare della legittima difesa, cerchiamo di capire entro quali limiti il nostro ordinamento consente ad un privato di possedere un arma e di usarla. Molti credono che in Italia vi sia una normativa molto restrittiva in tema di acquisto e di detenzione d armi ma ciò almeno fino ad oggi non è vero. Anzi, la nostra è forse una delle più permissive al mondo. Chiunque può acquistare un'arma semplicemente recandosi in armeria ed esibendo una licenza di porto d'armi. Se ne è sprovvisto, può chiedere al questore della provincia in cui risiede una speciale autorizzazione, che si chiama nulla osta. Addirittura, una simile facoltà è concessa anche allo straniero residente in Italia. Una volta acquistata l'arma, occorre solamente denunciarne la detenzione presso il commissariato o, se manca, presso la stazione dei carabinieri del luogo in cui ci si risiede o in cui l'arma sarà tenuta. Non occorre nessuna autorizzazione per detenere l'arma. La stessa procedura vale per l'acquisto delle munizioni (impropriamente chiamate proiettili ). Esiste il dovere di custodire in modo diligente le armi detenute e di non lasciarle alla portata di minori o di persone incapaci. Nella maggior parte dei casi, può essere sufficiente tenerle sotto chiave in un cassetto o in un mobile, facendo lo stesso per le munizioni. 1
2 Come dirò in seguito, non è obbligatorio tenere le armi scariche né tanto meno smontate, perché una delle ragioni per cui si possono tenere in casa è, per l'appunto, l'intenzione di usarle per difesa (cd. difesa abitativa ). Chi vuole usare un'arma fuori della propria abitazione, ha necessità di un apposita autorizzazione, che si chiama licenza di porto. Ne esistono più tipologie. Essenzialmente sono il porto di fucile per uso di caccia, il porto di fucile per il tiro a volo e il porto di pistola o rivoltella per difesa personale. Quest'ultima licenza, che ha come specifica finalità la difesa personale, viene rilasciata con molta parsimonia dai prefetti, che non si accontentano come previsto dalla legge di un dimostrato bisogno di andare armati, ma esigono invece che l'interessato dimostri una situazione di particolare esposizione al pericolo (come nel caso di chi maneggia abitualmente ingenti somme di denaro oppure di professionisti esposti a minacce e così via). Sta di fatto, che ogni anno in Italia vengono rilasciate o rinnovate circa quarantamila licenze di porto di pistola o rivoltella per difesa personale, cui sono da aggiungerne circa sessantamila analoghe licenze rilasciate alle guardie giurate per il loro servizio. Le persone interessate al rilascio di una licenza per difesa sono certamente molte di più! Le altre licenze menzionate sono destinate ad attività sportive (caccia o tiro a volo) ma servono anche per potere acquistare armi senza dovere ogni volta chiedere il nulla osta al questore. Normalmente, queste licenze non possono essere negate alle persone maggiorenni incensurate e che abbiano buona condotta ma il rilascio presuppone che la persona attesti con un apposita certificazione medica che è in possesso di determinati requisiti psicofisici. Chi porta un'arma deve ovviamente conformarsi a norme di prudenza e a determinate disposizioni di legge (come quella che vieta di portare armi in pubbliche riunioni, sui treni, sugli aerei). Al momento del rilascio della licenza occorre documentare la propria abilità tecnica. In seguito, per i semplici cittadini non c'è alcun obbligo di seguire corsi o sessioni di tiro mentre tale obbligo è previsto per le guardie giurate e per gli appartenenti alle forze di polizia. Legittima difesa Si tratta di uno dei temi più spinosi del diritto penale. Diciamo subito che non esiste un confine netto tra la difesa legittima e quella che tale non è. La definizione è contenuta nel codice penale (art. 52): Non è punibile chi ha commesso il fatto, per 2
3 esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all offesa. In queste poche righe è contenuta una serie di prescrizioni che dovrebbero guidare la condotta di chi si trovasse nella situazione di doversi difendere e che - pur nella concitazione del momento dovrebbe tenere conto di una serie di alternative possibili, tanto da graduare in modo appropriato la reazione all aggressione altrui. Una recente legge, approvata nel corso della passata legislatura, ispirata forse ad un maggiore liberismo in materia di legittima difesa, ha aggiunto un ulteriore comma al citato articolo 52: Nei casi previsti dall articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Questa disposizione nelle intenzioni di chi l ha introdotta avrebbe dovuto ridurre il margine di discrezionalità del giudice nel decidere se una persona, aggredita all interno della propria abitazione, abbia o no legittimamente fatto uso di un arma per difendersi. Una recentissima sentenza della Cassazione ha però raffreddato gli entusiasmi (o gli allarmismi) di chi aveva potuto interpretare la nuova legge come una sorta di licenza di uccidere da parte del padrone di casa nei confronti del ladro o del rapinatore, introdottosi illecitamente nell abitazione. Nella specie, la Cassazione ha stabilito che, anche alla luce delle nuove norme, deve escludersi la giustificazione della legittima difesa alla 3
4 persona che spara al ladro in fuga. Il punto che spesso è oggetto di malintesi è se sia legittimo sparare al ladro che fugge con la refurtiva. La risposta a tale quesito ci porta al cuore del problema. L opinione prevalente è, infatti, che l utilizzo dell arma o di altro mezzo analogamente idoneo, con modalità lesive dell interesse alla vita o all incolumità dell aggressore, è legittimo solo per contrastare un pericolo di pregiudizio incidente sull identico bene della vita o dell incolumità dell aggredito o di altri. L idea prevalente è dunque quella secondo cui non è legittimo sparare o comunque uccidere per difendere beni patrimoniali ma solo per tutelare la vita propria o di altri. In altre parole, la lesione inflitta per difesa deve essere dello stesso tipo di quella che l aggressore potrebbe infliggere all aggredito. Oltre a ciò, occorre: che l aggressione sia ingiusta; l inevitabilità del pericolo; la proporzione tra difesa ed offesa; che la reazione sia l unica possibile e che non sia sostituibile con altra meno dannosa per l aggressore; che l aggressione sia ancora in atto (attualità del pericolo). Manca in concreto una sorta di manuale della legittima difesa, che permetta a ciascuno di valutare esattamente, nel breve tempo a disposizione, quale reazione possa essere considerata adeguata e proporzionata dal giudice. Ciò dipende dal fatto che l ordinamento, pur non vietandola, vede con un certo sfavore la difesa privata, sulla base dell assioma che il compito di tutelare i cittadini sia rimesso allo Stato e che i singoli non devono fare uso della forza per difendersi ma ricorrere alla magistratura o alle forze di polizia per trovare tutela. Si tratta in sostanza di una concreta esplicazione della teoria del contratto sociale, attribuita a Rousseau, secondo la quale alla base dello stato moderno vi è un patto tra i cittadini, che rinunciano a parte della loro libertà in favore di un ordinamento statale, che garantisca ordine e giustizia. Un applicazione concreta di tale principio è presente anche in due articoli del codice penale, il 392 e il 393, che vietano di farsi ragione da sé medesimi con violenza alle cose o, rispettivamente, alle persone, quando è possibile ricorrere al giudice. In sintesi, potremmo dire che il contratto sociale trova applicazione in tutti i casi, salvo quello in cui la situazione concreta impedisca l intervento degli organi dello stato preposti alla tutela dei cittadini. Tale 4
5 ipotesi, che dovrebbe essere residuale, accade invece con frequenza nella realtà di tutti i giorni, perché non sempre è possibile l intervento immediato di un poliziotto o di un magistrato. Con questo però lo stato non rinuncia facilmente al suo privilegio di amministrare giustizia e tende a restringere il più possibile lo spazio dell autotutela privata. Conclusione Nessun ordinamento giuridico può vietare la legittima difesa, per la semplice ragione che gli organi dello stato non possono essere dappertutto né tutelare il singolo cittadino in ogni momento della sua giornata. L uso delle armi per la difesa personale è riconosciuto dalla legge, ma incontra limiti ben precisi, non sempre facilmente individuabili dal comune cittadino ma spesso anche dal giurista. La legittima difesa non ha nulla a che vedere con il farsi giustizia da sé. Chi si serve della forza (non importa se delle armi o di altra natura) per far valere le proprie ragioni non esercita un diritto ma commette un reato. Biagio Mazzeo 5
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