Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 315. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 dicembre 2018.

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1 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 315 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 12 dicembre 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2018/1949 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del tonno obeso nell'oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola... 1 Regolamento (UE) 2018/1950 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi battenti bandiera spagnola... 4 Regolamento (UE) 2018/1951 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del brosme nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 per le navi battenti bandiera spagnola... 7 Regolamento (UE) 2018/1952 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola Regolamento (UE) 2018/1953 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese 13 Regolamento (UE) 2018/1954 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'unione europea Regolamento (UE) 2018/1955 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1956 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Μαντινεία» (Mantinia) (DOP)] (segue) Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd) ( 1 ) DECISIONI Decisione di esecuzione (UE) 2018/1958 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'america [notificata con il numero C(2018) 8235] Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione, del 10 dicembre 2018, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato [notificata con il numero C(2018) 8253] ( 1 ) Decisione (UE) 2018/1961 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne per la comunicazione di informazioni alle persone interessate e la limitazione di alcuni dei loro diritti nell'ambito del trattamento di dati personali ai fini delle attività di audit interno Decisione (UE) 2018/1962 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in relazione alla comunicazione di informazioni alle persone interessate e alla limitazione di alcuni dei loro diritti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

3 L 315/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2018/1949 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2018 recante divieto di pesca del tonno obeso nell'oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'unione, in determinate acque non dell'unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del , pag. 1).

4 L 315/ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente João AGUIAR MACHADO Direttore generale Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

5 L 315/3 ALLEGATO N. 46/TQ120 Stato membro Stock Specie Zona Spagna BET/ATLANT Tonno obeso (Thunnus obesus) Oceano Atlantico Data di chiusura

6 L 315/ REGOLAMENTO (UE) 2018/1950 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2018 recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'unione, in determinate acque non dell'unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del , pag. 1).

7 L 315/5 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente João AGUIAR MACHADO Direttore generale Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

8 L 315/ ALLEGATO N. 45/TQ120 Stato membro Spagna Stock HAD/5BC6 A. Specie Zona Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) Acque dell'unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a Data di chiusura

9 L 315/7 REGOLAMENTO (UE) 2018/1951 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2018 recante divieto di pesca del brosme nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'unione, in determinate acque non dell'unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del , pag. 1).

10 L 315/ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente João AGUIAR MACHADO Direttore generale Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

11 L 315/9 ALLEGATO N. 44/TQ120 Stato membro Stock Specie Spagna USK/567EI. Brosme (Brosme brosme) Zona Acque dell'unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 Data di chiusura

12 L 315/ REGOLAMENTO (UE) 2018/1952 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2018 recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del , pag. 32).

13 L 315/11 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente João AGUIAR MACHADO Direttore generale Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

14 L 315/ ALLEGATO N. 43/TQ2285 Stato membro Stock Specie Zona Spagna ALF/3X14- Berici (Beryx spp.) Acque dell'unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV Data di chiusura

15 L 315/13 REGOLAMENTO (UE) 2018/1953 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2018 recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'unione, in determinate acque non dell'unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del , pag. 1).

16 L 315/ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente João AGUIAR MACHADO Direttore generale Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

17 L 315/15 ALLEGATO N. 41/TQ120 Stato membro Stock Specie Zona Francia PLE/7HJK. Passera di mare (Pleuronectes platessa) 7h, 7j e 7k Data di chiusura

18 L 315/ REGOLAMENTO (UE) 2018/1954 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2018 recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'unione europea LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'unione, in determinate acque non dell'unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del , pag. 1).

19 L 315/17 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente João AGUIAR MACHADO Direttore generale Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

20 L 315/ ALLEGATO N. 40/TQ120 Stato membro Stock Specie Zona Periodo di chiusura Unione europea (tutti gli Stati membri) COD/N3M. Merluzzo bianco (Gadus morhua) NAFO 3M 24 ottobre 2018 alle ore UTC

21 L 315/19 REGOLAMENTO (UE) 2018/1955 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2018 recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'unione, in determinate acque non dell'unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del , pag. 1).

22 L 315/ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente João AGUIAR MACHADO Direttore generale Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

23 L 315/21 ALLEGATO N. 39/TQ120 Stato membro Stock Specie Portogallo RJU/9-C. Razza ondulata (Raja undulata) Zona Acque dell'unione della zona 9 Data di chiusura

24 L 315/ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1956 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018 relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Μαντινεία» (Mantinia) (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 99, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Μαντινεία» (Mantinia), presentata dalla Grecia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella relativa alla denominazione [«Μαντινεία» (Mantinia) (DOP)]. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU C 302 del , pag. 13.

25 L 315/23 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1957 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. (2) L'impiego del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione ( 2 ). (3) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato, presentando una domanda di modifica del tenore di microtracciante rosso da 11 g/kg a una quantità che varia da 4 a 11 g/kg. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. (4) Nel parere del 18 ottobre 2016 ( 3 ) l'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») ha concluso che la riduzione del tenore di microtracciante rosso da 11 g/kg a una quantità che varia da 4 a 11 g/kg di additivo non ha alcuna incidenza sulle proprietà fisico-chimiche e biologiche dell'additivo. Essa è giunta quindi alla conclusione che la valutazione della sicurezza e dell'efficacia effettuata per la precedente formulazione con 11 g/kg di microtracciante rosso è valida anche per la nuova formulazione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) Il 10 luglio 2018 la società Eli Lilly and Company Ltd ha inoltre presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione. Il richiedente ha sostenuto che, con effetto a decorrere dal 3 aprile 2018, la Elanco GmbH, una filiale della Eli Lilly and Company Ltd, è da considerarsi titolare dei diritti di commercializzazione del suddetto additivo. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. (6) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione riguardante il nome del titolare dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità è stata informata in merito alla domanda. (7) La valutazione del preparato di narasin e nicarbazin con il nuovo tenore di microtracciante rosso dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 885/2010. (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio in cui le scorte esistenti dell'additivo per mangimi narasin e nicarbazin conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento. ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GU L 265 dell' , pag. 5). ( 3 ) EFSA Journal 2016; 14(11):4614.

26 L 315/ (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 885/2010 è così modificato: a) nella colonna 2 il nome «Eli Lilly and Company Ltd» è sostituito da «Elanco GmbH»; b) nella colonna 4 «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico», «Composizione dell'additivo», «Microtracciante rosso», il tenore «11 g/kg» è sostituito da «4-11 g/kg». Articolo 2 Le scorte esistenti di tale additivo che sono conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

27 L 315/25 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1958 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2018 relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea («BCE») compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. (2) Il consiglio di vigilanza, il quale è composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante, dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE. (3) Il consiglio di vigilanza è un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE. Conseguentemente, il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha conferito al Consiglio il potere di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. (4) Il 16 dicembre 2013 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2013/797/UE ( 2 ), ha nominato il primo presidente del consiglio di vigilanza. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, il mandato del presidente del consiglio di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. (5) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il 7 novembre 2018 la BCE, in base ad una procedura di selezione aperta tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie, e dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, ha presentato al Parlamento europeo una proposta di nomina del sig. Andrea ENRIA a presidente del consiglio di vigilanza. Il 29 novembre 2018 il Parlamento europeo ha approvato tale proposta. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sig. Andrea ENRIA è nominato presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella. ( 1 ) GU L 287 del , pag. 63. ( 2 ) Decisione di esecuzione 2013/797/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 352 del , pag. 50).

28 L 315/ La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gennaio Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. KICKL

29 L 315/27 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1959 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2018 recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'america [notificata con il numero C(2018) 8235] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'Agrilus planipennis (Fairmaire) è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 1.2, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'unione. (2) Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario di alcuni paesi terzi. (3) In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti d'america, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non viene verificata sufficientemente prima dell'esportazione. (4) È pertanto opportuno non consentire l'introduzione nell'unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'america accompagnato da una constatazione ufficiale come previsto in detta opzione b). (5) La presente decisione dovrebbe scadere il 30 giugno 2020, al fine di consentire il riesame dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE sulla base degli sviluppi scientifici e tecnici. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE, l'introduzione nel territorio dell'unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'america è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 2.3. Articolo 2 La presente decisione scade il 30 giugno ( 1 ) GU L 169 del , pag. 1.

30 L 315/ Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAIS Membro della Commissione

31 L 315/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1960 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2018 relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato [notificata con il numero C(2018) 8253] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il 18 dicembre 2013 la Svezia ha comunicato alla Commissione la sua decisione, datata 30 agosto 2013, di adottare una misura di salvaguardia al fine di proibire l'immissione sul mercato del posizionatore di birilli Brunswick GSX (il «posizionatore di birilli») e del suo kit supplementare di parti «Advanced Guards» («ripari avanzati», il «kit supplementare») e di ritirare la macchina dal mercato. Entrambi i prodotti sono stati fabbricati da Brunswick Bowling & Billiards (il «fabbricante»). (2) Per quanto riguarda il ritiro, la Svezia ha offerto al fabbricante la possibilità di correggere i difetti legati all'ambiente di lavoro dell'operatore, farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e sostituirli con altri prodotti non difettosi dello stesso tipo o di tipo equivalente, oppure di farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e pagare un indennizzo al proprietario di tali prodotti. (3) A motivo di tale misura di salvaguardia la Svezia ha addotto la mancata conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare ad alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute («RESS»), di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, e l'applicazione non corretta di alcune delle norme armonizzate. (4) Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. In data 11 aprile 2014 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante, il quale il 24 giugno 2014 ha fornito le proprie osservazioni. La Commissione ha incontrato il fabbricante il 24 settembre 2014 e il 24 maggio Il 6 dicembre 2016 il fabbricante ha inviato ulteriori chiarimenti alla Commissione, La Commissione ha avuto inoltre diversi scambi di informazioni con le autorità svedesi, l'agenzia svedese per l'ambiente di lavoro (scambio di , discussioni nell'ambito degli incontri del gruppo di lavoro «macchine» e del gruppo sulla vigilanza del mercato «macchine»). (5) La Svezia ha dichiarato che, prima di adottare la misura di salvaguardia, le sue autorità erano state più volte in contatto con il fabbricante per illustrare le carenze del posizionatore di birilli e del kit supplementare che era necessario correggere al fine di raggiungere la conformità con la direttiva 2006/42/CE. Poiché tuttavia dopo diversi anni di discussioni solo metà delle carenze erano state corrette, la Svezia ha ritenuto necessario avviare il meccanismo della clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda le misure adottate, le autorità svedesi hanno spiegato di aver agito nel rispetto del principio di proporzionalità, stabilito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). In base a tale principio, considerati la gravità del rischio e i costi legati al ritiro, alcune delle misure necessarie per correggere le carenze dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari nuovi non erano richieste in caso di ritiro dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari già esistenti. In particolare si tratta delle misure riguardanti l'installazione di tre luci separate per indicare diverse modalità nel pannello di controllo, l'allargamento dei punti di accesso tra le macchine utilizzati anche come piattaforme di lavoro e il miglioramento della visibilità della zona pericolosa. ( 1 ) GU L 157 del , pag. 24. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del , pag. 30).

32 L 315/ (6) Nel 2015 la Svezia ha comunicato alla Commissione che il fabbricante aveva corretto le carenze indicate nella misura di salvaguardia e relative al posizionatore di birilli e al kit supplementare solo nella sala da bowling di Gustavberg. (7) Oltre a queste consultazioni, la Commissione ha condotto uno studio indipendente ( 1 ) (lo «studio») per valutare se, al momento in cui la Svezia ha adottato la misura di salvaguardia, il posizionatore di birilli e il kit supplementare fossero conformi ai RESS stabiliti nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Per redigere lo studio, gli esperti indipendenti hanno ispezionato il posizionatore di birilli e il kit supplementare installati a Gustavberg e hanno incontrato le autorità svedesi e il vicepresidente della divisione «Capital Marketing & Engineering» del fabbricante. (8) Le parti interessate sono state consultate in merito allo studio della Commissione. Le osservazioni del fabbricante non mettono in questione le conclusioni dello studio in quanto si riferiscono alla conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare installati a Gustavberg dopo che la Svezia aveva notificato la misura di salvaguardia alla Commissione. (9) Per quanto riguarda i RESS addotti dalla Svezia, il requisito «Dispositivi di comando» e il requisito «Informazioni e avvertenze sulla macchina» prevedono che i dispositivi di comando siano visibili e disposti in modo da garantire una manovra sicura e che su di essi le informazioni e avvertenze siano espresse nella lingua ufficiale dell'unione determinata dallo Stato membro in cui si trova la macchina. A tale proposito, la Svezia ha segnalato che uno dei bottoni del pannello di controllo della macchina non era contrassegnato e che il testo sul pannello di controllo era in inglese sebbene la lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova la macchina sia lo svedese. Vi erano inoltre tre luci separate per indicare diverse modalità di funzionamento, tuttavia i colori di queste tre luci erano disposti in ordine diverso sulle diverse macchine e potevano pertanto essere fraintesi. Il tasto di arresto di emergenza era montato al contrario. In merito alle luci sui pannelli di controllo il fabbricante ha dichiarato che avrebbero potuto causare una lieve confusione. Per quanto riguarda la chiara visibilità e marcatura dei dispositivi di comando, il fabbricante ha ammesso alcune incongruenze tra le effettive diciture sulle macchine, le etichette e i manuali. Il fabbricante ha dichiarato inoltre che le etichette, non avendo un effetto sulle funzioni di sicurezza, non dovevano necessariamente essere tradotte. Il RESS richiede inoltre che i dispositivi di controllo siano progettati in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa. Secondo quanto affermato dalla Svezia, la macchina poteva essere riavviata anche se l'operatore non aveva una visuale sulla zona pericolosa, con il rischio che qualcuno potesse trovarsi in quest'area. Il fabbricante dissentiva dalla Svezia per quanto riguarda la scarsa visibilità dalla zona di controllo adducendo a prova il fatto che non erano stati segnalati inconvenienti in materia di sicurezza e le conclusioni di altri Stati membri secondo cui «la visibilità, sebbene forse non perfetta, era di fatto adeguata in quanto l'operatore era in grado di avviare le macchine con il previsto ragionevole livello di cura». La Commissione considera tuttavia che fare affidamento sulla cura con cui si prevede che l'operatore effettui l'avvio delle macchine non sia un modo di affrontare il rischio poiché la mancanza di visibilità della zona pericolosa, che pur permane, impedisce all'operatore di verificare la presenza di persone in tale zona. Considerando le argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano i RESS di cui all'allegato I, punti e 1.7.1, della direttiva 2006/42/CE. (10) I RESS «Ergonomia», «Manutenzione della macchina» e «Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione» richiedono che la macchina sia progettata e costruita in modo da facilitare il lavoro dell'operatore, permettendogli di lavorare in condizioni di agevolezza e sicurezza, fuori dalle zone pericolose. ( 1 ) Relazione Compliance of pinsetters with the Machinery Directive («Conformità del posizionatore di birilli alla direttiva sulle macchine»), 8 maggio 2017.

33 L 315/31 In tale contesto la Svezia ha evidenziato che i punti di accesso e le piattaforme di lavoro dei posizionatori di birilli in questione non rispetterebbero tali RESS poiché il percorso di accesso tra le macchine, utilizzato anche come piattaforma di lavoro, è risultato essere largo solo 190 mm. In alcuni casi gli operatori erano costretti a rimanere in equilibrio su stretti bordi di metallo. Tale ambiente di lavoro implica un rischio non necessario di cadere dentro la macchina. Inoltre, il percorso di accesso tra le macchine termina improvvisamente sulla parte frontale, con il rischio di cadere da un'altezza di circa mm. Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN ISO :2001 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata EN ISO :2001 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza per mezzi di accesso permanenti alla macchina e in particolare per le piattaforme di lavoro e i passaggi della macchina. La Svezia ha dichiarato che tale norma richiede una larghezza di 500 mm, mentre il passaggio del posizionatore di birilli in questione mostrava una larghezza di 190 mm. A tale proposito il fabbricante ha dichiarato che il passaggio di soli 190 mm era considerato sicuro e appropriato in considerazione dell'uso previsto, della frequenza dell'accesso e dello stato dell'arte per quanto riguarda l'area di ritorno delle bocce, sebbene non fosse stata rispettata appieno la norma EN ISO :2001. Pertanto, sebbene il fabbricante avesse fatto riferimento a tale norma nella dichiarazione di conformità, di fatto non l'ha applicata. Per quanto riguarda il rischio di caduta presentato dall'accesso frontale del posizionatore di birilli, il fabbricante ha ritenuto che la piattaforma alternativa richiesta dalla Svezia, che permette di salire sulla piattaforma frontale e scendere dalla stessa in modo più agevole, non era necessaria in quanto l'accesso frontale al posizionatore di birilli è molto poco frequente se si considera il disegno di progetto di macchine simili esistenti in tutto il mondo, in cui l'accesso è previsto principalmente dalla parte posteriore. La Commissione ritiene che il rischio di infortunio in fase di accesso al posizionatore di birilli (per caduta o perdita di equilibrio), dovuto allo stretto passaggio tra le macchine o alla parte frontale che termina improvvisamente a un'altezza di mm, non può essere trascurato adducendo un uso poco frequente o l'impossibilità di migliorarne le condizioni. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE. (11) Per quanto riguarda i RESS di cui all'allegato I, punti e 1.4 della direttiva 2006/42/CE, la Svezia ha segnalato che le schermature apposte tra i posizionatori di birilli devono essere abbastanza alte da evitare che gli operatori entrino in contatto con parti semoventi e pericolose di macchine adiacenti in funzione. La schermatura deve coprire l'intero lato della macchina, ovvero fino alla parte frontale della gabbia della macchina. La recinzione del posizionatore di birilli montata tra le macchine era alta solo 500 mm per alcune stazioni di lavoro, mentre mancava del tutto in altre postazioni in cui c'erano operatori al lavoro. Questa situazione implicava il rischio di cadere nella macchina adiacente. Per questo motivo la struttura non sarebbe conforme al RESS «Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili». Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN ISO 13857:2008 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punto 1.3.8, della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata EN ISO 13857:2008 stabilisce requisiti tecnici relativi alle distanze di sicurezza per le macchine al fine di prevenire il contatto tra gli arti (superiori e inferiori) di un operatore e le zone pericolose delle macchine. La Svezia si riferisce a questa norma per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare il RESS

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