GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E L ETICHETTATURA DEI VINI A D.O. E I.G.

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1 GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E L ETICHETTATURA DEI VINI A D.O. E I.G. Gennaio 2013

2 La presente guida è stata realizzata dalla Camera di commercio di Campobasso con l'assistenza tecnica di Dintec - Consorzio per l Innovazione Tecnologica. Il gruppo di lavoro è composto da: dr. Antonio Romeo, dr. Orazio Olivieri, dr.ssa Laura Celentano, dr. Domenico Cetrone.

3 INDICE 1. INTRODUZIONE TERMINI E DEFINIZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI CLASSIFICAZIONE DEI VINI ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP Indicazioni obbligatorie Indicazioni facoltative ESEMPIO DI ETICHETTA... 40

4 1. INTRODUZIONE Il presente volume, realizzato dalla Camera di commercio di Campobasso con il supporto tecnico di Dintec, ha l obiettivo di fornire un approfondimento sulla normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli conformemente a quanto disciplinato a livello comunitario nel Reg. Ce 479/2008, nel Reg. Ce 607/2009, nel Reg. Ce 538/2011 e, per alcune modalità attuative a livello nazionale, nel D. Lgs. 61/2010 e nel D.M. 13/08/2012. La Guida, che riporta tra l altro esempi di etichette corrette e non, è destinata principalmente agli operatori del settore e costituisce un utile strumento per supportare il personale della Struttura di controllo nella valutazione della conformità delle etichette alla suddetta normativa di settore ( scheda 3 imbottigliatore dello schema di Piano dei controlli di cui all allegato 2 del D.M. 14/06/2012). Il volume è strutturato nei seguenti capitoli: 1. il capitolo 2 fornisce un elenco dei più ricorrenti termini e definizioni utilizzate nel presente documento; 2. il capitolo 3 riporta le principali fonti normative comunitarie e nazionali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli; 3. il capitolo 4 affronta nel dettaglio i contenuti delle informazioni obbligatorie da riportare in etichetta 4. il capitolo 5 affronta nel dettaglio i contenuti delle informazioni facoltative da apporre in etichetta; 5. il cap.6, fornisce un esempio di corretta ed errata etichettatura di un prodotto vitivinicolo. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.4 di 40

5 2. TERMINI E DEFINIZIONI Principali definizioni richiamate nel presente volume: ICQRF: Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (D.M. 13/08/2012, art.1). MIPAAF: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca (D.M. 13/08/2012, art.1). OCM: Organizzazione Comune del Mercato, ovvero l insieme di regole che la Commissione Europea stabilisce per disciplinare uno specifico mercato agricolo, in vista del raggiungimento di obiettivi di Politica Agricole Comune (PAC). SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Denominazione di origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto la cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani. Il prodotto è ottenuto da uve provenienti esclusivamente da tale zona geografica (salvo alcune deroghe) ed esclusivamente da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera (Reg. Ce 479/2008, art. 34). Indicazione geografica: l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto il quale possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica. Il prodotto è ottenuto da uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica e da varietà di viti della specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis (Reg. Ce 479/2008, art. 34) Imbottigliatore: la persona fisica o giuridica, o l associazione di tali persone, stabilita nell Unione Europea, che effettua o fa effettuare l imbottigliamento per proprio conto (Reg. Ce 607/2009, art. 56). Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.5 di 40

6 Imbottigliamento: il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita (Reg. Ce 607/2009, art. 56). Produttore: la persona fisica o giuridica, o un associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico (Reg. Ce 607/2009, art. 56). Importatore: la persona fisica o giuridica, o un associazione di tali persone, stabilita nella Comunità, che si assume la responsabilità dell immissione in libera pratica di merci non comunitarie (Reg. Ce 607/2009, art. 56). Venditore: la persona fisica o giuridica, o un associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico (Reg. Ce 607/2009, art. 56). Indirizzo: il nome del comune e dello Stato membro o del Paese terzo in cui è situata la sede sociale dell imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell importatore (Reg. Ce 607/2009, art. 56). 3. RIFERIMENTI NORMATIVI Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione. Reg. CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1 agosto Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.6 di 40

7 Reg. CE n. 436/2009 della commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Reg. CE n. 607/2009 della commissione del 10 luglio 2009 (e successive modifiche ed integrazioni), che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo. Reg. CE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica il Reg. CE n. 1924/2006 e il Reg. CE n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della commissione. D. Lgs. dell' 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. D.M. 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del Reg. Ce n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. 4. CLASSIFICAZIONE DEI VINI Prima dell entrata in vigore del Reg. Ce 479/2008 i vini comunitari erano classificati in tre categorie: i V.Q.P.R.D. (Vini di qualità prodotti in regioni determinate), i vini IGT (Indicazione geografica Tipica) e i Vini da Tavola. I Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.7 di 40

8 V.Q.P.R.D., a loro volta, includevano le DOC (Denominazioni di Origine Controllata) e le DOCG (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita). Con la nuova OCM la classificazione dei vini viene ridotta a due categorie: 1. vini con denominazione geografica: sono i vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico; si distinguono in vini DOP (Denominazione di Origine Protetta) e vini IGP (Indicazione Geografica Protetta); 2. vini senza denominazione geografica (o senza DOP/IGP): sono i vini che non vantano uno specifico legame al territorio; si distinguono in vini varietali (se rivendicano l utilizzo di particolari vitigni e/o dell annata di produzione) o vini generici (o vini comunitari). Nella categoria dei vini DOP sono confluiti gli ex VQPRD (sigla che non potrà più essere utilizzata, assieme alle similari V.S.Q.P.R.D., V.L.Q.P.R.D., V.F.Q.P.R.D. relative ai vini spumante, vini liquorosi e vini frizzanti) e in quella dei vini IGP i vini IGT. Figura 1 - La nuova classificazione dei vini A seguito della nuova classificazione, anche i vini confluiscono nel sistema delle DOP e IGP, già adottato dalla Commissione Agricoltura UE (Reg. Ce 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni) per la tutela dei prodotti agroalimentari Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.8 di 40

9 che vantano uno specifico legame con il territorio di produzione (es. Parmigiano Reggiano DOP, ecc.). Per quanto riguarda i vini senza denominazione di origine, scompare la denominazione di vendita Vino da tavola sostituita da Vino comunitario o Vino generico oppure Vino varietale se, in quest ultimo caso, è richiamato in etichetta il nome del vitigno e/o l annata. Tuttavia, per differenziare i vini varietali dai vini IGP e, soprattutto, per non banalizzare l uso dei vitigni autoctoni legati a specifiche denominazioni di origine e indicazioni geografiche, l indicazione del vitigno sui vini varietali è limitata ad alcune varietà di uve. 5 ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP La nuova classificazione europea ha impatto anche sulle regole di etichettatura e presentazione dei vini in commercio: esse sono disciplinate a livello comunitario nel Reg. Ce 479/2008, nel Reg. Ce 607/2009, nel Reg. UE 538/2011 e, per alcune modalità attuative a livello nazionale, nel D. Lgs. 61/2010 e nel DM 13/08/2012. Come nelle disposizioni previgenti, le indicazioni vengono distinte in obbligatorie e facoltative. Si riportano, di seguito, le indicazioni obbligatorie. 5.1 Indicazioni obbligatorie I vini DOP e IGP devono riportare in etichetta, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dal testo e dai disegni che le circondano, le seguenti indicazioni, oltre alla eventuale designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (v. All. IV del Reg. CE 479/2008): a) la denominazione di origine o l indicazione geografica seguita, rispettivamente, dall espressione Denominazione di origine protetta o DOP, Indicazione geografica protetta o IGP, oppure dalle relative menzioni tradizionali in uso nel Paese; b) il titolo alcolometrico volumico effettivo; c) l indicazione della provenienza; d) l indicazione dell imbottigliatore, o, per le categorie dei vini spumanti l indicazione del produttore o venditore; Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.9 di 40

10 e) l indicazione del tenore di zucchero, per le categorie dei vini spumanti; f) la presenza di allergeni; g) il numero di identificazione e/o lotto; h) l annata delle uve, i) l indicazione della quantità. Tutte le suddette indicazioni, ad eccezione del lotto, di quelle concernenti la presenza di allergeni e, qualora si applichi, dell importatore, devono figurare nello stesso campo visivo, in modo che possano essere lette contemporaneamente senza necessità di ruotare il recipiente. Approfondiamo i contenuti e i possibili casi di esclusione previsti dalla normativa, mettendo in evidenza le differenze con le regole previgenti. A) Indicazione della Denominazione di origine o Indicazione geografica Per quanto riguarda l indicazione del nome del prodotto, al fine di non indurre in confusione il consumatore circa la vera natura e origine, la normativa comunitaria contempla la possibilità di sostituire le indicazioni comunitarie Denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta, e i relativi acronimi DOP/IGP, con le corrispondenti menzioni tradizionali in uso nel Paese ovvero, per l Italia, Denominazione di origine controllata (o D.O.C.), Denominazione di origine controllata e garantita (o D.O.C.G.), Indicazione geografica tipica (o I.G.T.). 1 E facoltà del produttore utilizzare le menzioni tradizionali da sole o congiuntamente alle corrispondenti espressioni comunitarie. Il termine Denominazione di Origine Protetta e/o la relativa menzione tradizionale italiana può essere omesso per i seguenti vini: Asti, Marsala, Franciacorta. 1 D. Lgs. 61/2010 art. 3. Rimangono invariate anche le regole relative all utilizzo delle menzioni tradizionali utilizzata per individuare i vini DOP/IGP in uso nelle Province di Bolzano, nella Regione Valle d Aosta e nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.10 di 40

11 B) Titolo alcolometrico effettivo Il valore del titolo alcolometrico effettivo deve essere riportato per unità o mezze unità di percentuale di volume e può essere preceduto dai termini titolo alcolometrico effettivo o alcole effettivo o dall abbreviazione alc e seguito dal simbolo % vol. Il titolo alcolometrico volumico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5% vol. al titolo determinato dalle prove realizzate sul prodotto. Tale tolleranza sale allo 0,8% nei seguenti casi: vini immagazzinati in bottiglie per più di tre anni, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti gassificati, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi e vini di uve stramature. Le dimensioni minime dei caratteri impiegati per l indicazione del titolo alcolometrico devono essere conformi alle seguenti indicazioni: 2 minimo 5 millimetri, se il volume nominale è superiore a 100 centilitri; minimo 3 millimetri, se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri; minimo 2 millimetri, se il volume nominale è pari o inferiore a 20 centilitri. Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, sull etichetta devono figurare il titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due. Qualora sull etichetta dovesse essere riportato il titolo alcolometrico volumico totale, la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura % vol e può essere preceduta dai termini titolo alcolometrico totale o alcole totale. C) Indicazione della provenienza Questo è uno degli aspetti innovativi relativi all etichettatura dei vini DOP/IGP: infatti, al fine di valorizzare l origine del prodotto e favorire una comunicazione chiara verso il consumatore, la nuova OCM introduce l obbligo di riportare il nome dello Stato Membro dove è stato prodotto il vino. 2 Reg. Ce. 607/2009, art. 54. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.11 di 40

12 Tale indicazione, come stabilito dal Reg. Ce 607/2008 all art. 55, deve essere riportata utilizzando i termini vino di oppure prodotto in oppure prodotto di oppure termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate. D) Indicazione dell imbottigliatore, produttore, venditore Le modalità da adottare sono definite nel Reg. Ce 607/2008, art. 56, e nel DM 13/08/2012, artt. 3 e 4. In etichetta dovranno figurare il nome (o il marchio commerciale) e l indirizzo dell imbottigliatore, preceduti dai termini imbottigliatore oppure imbottigliato da. o similari. Il marchio d impresa in etichetta non può sostituire il nome o la ragione sociale dell imbottigliatore. Il DM 13/08/2012 stabilisce le disposizioni nazionali da adottare se l imbottigliamento avviene nell azienda agricola di produzione delle uve, presso un Associazione di produttori oppure in un azienda situata nella zona geografica delimitata o nelle vicinanze di essa. Nel primo caso (imbottigliamento presso l azienda agricola) è ammesso l utilizzo di una delle seguenti indicazioni: imbottigliato dall azienda agricola, imbottigliato dal viticoltore, oppure imbottigliatore all origine da. Nel secondo caso (imbottigliamento presso un Associazione di produttori) è ammesso l utilizzo di una delle seguenti indicazioni: imbottigliato all origine dalla cantina sociale., imbottigliato all origine dai produttori riuniti oppure imbottigliato all origine dall Associazione dei produttori e similari; Nel terzo caso (imbottigliamento in un impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle sue vicinanze) è ammesso l utilizzo delle indicazioni imbottigliato nella zona di produzione o imbottigliato in seguita dal nome dalla DOP/IGP, ma a condizione che tali operazioni siano contemplate nel disciplinare di produzione. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.12 di 40

13 Infine, se il vino è ottenuto da uve raccolte esclusivamente nei vigneti di pertinenza dell azienda e vinificate nella stessa è ammesso l utilizzo della dicitura integralmente prodotto in aggiunta ai riferimenti dell imbottigliatore. In caso di imbottigliamento per conto terzi, deve essere utilizzata l espressione imbottigliato da per conto di. Nel caso del vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità, i riferimenti all imbottigliatore possono essere sostituiti da quelli del produttore o del venditore; essi devono essere preceduti dai termini produttore o prodotto da, venditore o venduto da. Ai sensi del Reg. UE 538 del 1 giugno 2011 gli Stati membri possono decidere la sostituzione dei termini produttore o prodotto da rispettivamente con i termini di elaboratore o spumantizzatore e elaborato da o spumantizzato da. Per nome dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell'importatore, si intende il nome o la ragione sociale indicata per esteso; in alternativa, è consentito riportare la forma abbreviata a condizione che essa risulti dall'atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l'ufficio del registro delle imprese, sotto la voce denominazione. Nel caso in cui l'imbottigliamento effettivo avvenga nel comune confinante con quello dove è posta la sede sociale dell'imbottigliatore, il luogo di imbottigliamento può essere omesso. In tutti gli altri casi deve essere indicato il luogo reale di imbottigliamento, se diverso da quello dove è stabilita la sede sociale dell imbottigliatore. I riferimenti all imbottigliatore, produttore e venditore possono essere sostituiti dal codice dello stabilimento attribuito dall ICQRF seguito dalla sigla IT, a condizione che in etichetta figuri per esteso il nome (o la ragione sociale) e l indirizzo di un soggetto che partecipa al circuito commerciale. Al riguardo si segnala che il codice dell'imbottigliatore o del produttore che effettuano le operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per proprio conto, è quello che identifica lo stabilimento dove sono avvenute le medesime operazioni. Nel caso di imbottigliatore o produttore che fa effettuare le predette operazioni da terzi per proprio conto oppure nel caso di venditore o importatore, il codice attribuito all'operatore può essere quello che identifica la sola sede legale. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.13 di 40

14 Qualora il codice dell'imbottigliatore indicato in etichetta non è anche atto a fare individuare il comune dove sono avvenute le operazioni di imbottigliamento, o un comune con esso confinante, il codice è completato dall'indicazione in chiaro del comune dove è avvenuto l'imbottigliamento o, in alternativa, dal codice ISTAT. Se i riferimenti all operatore commerciale (nome, ragione sociale, l indirizzo, ecc.) contengono, in tutto o in parte, il nome di una DOP/IGP, e gli stessi vengono utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore. I termini elencati nell allegato XIII del Reg. Ce 607/2009 (abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre e villa) riferite all azienda agricola, nonché le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP a condizione che: i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione; l'uso dei predetti nomi e toponimi è subordinato alla dimostrazione della effettiva esistenza degli stessi; il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda; l elaborazione sia interamente effettuata nell azienda. Infine si segnala che il nome di un azienda può essere utilizzato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto solo dietro esplicita autorizzazione della suddetta azienda. E) Indicazione del tenore di zucchero Tale indicazione - che, come nella normativa previgente, rimane obbligatoria solo per i vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.14 di 40

15 spumante aromatici di qualità - è disciplinata a livello comunitario, dal Reg. Ce 607/2009 art. 58. Si segnalano alcune piccole modifiche relativamente alla quantità di zucchero massima ammessa per l utilizzo di alcuni termini; la nuova classificazione e riportata nella tabella seguente: 3 Tabella 1 - Tenore di zucchero Termini Brut nature Extra brut Brut Extra dry Extra secco Dry Secco Demi-sec Abboccato Medium dry Dolce Condizioni d uso Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria. Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l. Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l. Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l. Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l. Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l. Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l. Il tenore di zucchero può differire di non oltre 3 g/l rispetto a quello indicato sull etichetta del prodotto. Se il tenore di zuccheri dei prodotti giustifica l uso di due termini, è facoltà del produttore scegliere quale utilizzare. F) Presenza di allergeni Nella nuova OCM è ribadito l obbligo di indicare la presenza di allergeni nel vino, utilizzando le modalità attualmente in vigore, ovvero: contiene solfiti, o contiene anidride solforosa per segnalare l eventuale impiego di solfiti 3 Reg. Ce 607/2009, art. 58. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.15 di 40

16 quale ingrediente; contiene uovo, contiene proteina dell uovo, contiene lisozina da uovo o contiene ovoalbumina in caso di presenza di uova o di prodotti a base di uova; contiene latte, contiene derivati del latte, contiene caseina del latte o contiene proteina del latte in caso di presenza di latte o di prodotti a base di latte. Il Reg. Ce 607/2008, art. 51 introduce, in aggiunta ai termini indicati, la possibilità di riportare il pittogramma comunitario per segnalare la presenza di allergeni. Figura 2 - Pittogramma comunitario segnaletico della presenza di allergeni L utilizzo del pittogramma deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo dell indicazioni sopra richiamate. G) Numero di identificazione e/o lotto Le regole sono stabilite nel D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, all art. 13. In particolare, è previsto che: - per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate e confezionate in circostanze praticamente identiche; - il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare ed è apposto sotto la sua responsabilità; - il lotto deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, e deve essere preceduto dalla lettera L. Regole specifiche per l utilizzo del lotto, esclusivamente per i vini DOP, sono stabilite nel D.Lgs. n. 61/2010, comma 3 e 4. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.16 di 40

17 Al co. 3 dell art. 19 viene confermato che, come nella normativa previgente, i vini DOCG devono essere immessi al consumo muniti del contrassegno stampato dall Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e contenente il numero di identificazione. Al successivo co. 4 dell art. 19, il decreto estende l applicazione del contrassegno anche ai vini DOC i cui produttori potranno scegliere di utilizzarlo in sostituzione del numero di lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice, e che dovrà essere comunicato dalla medesima all organismo di controllo. H) Annata di produzione delle uve Il D. Lgs 61/2010 all art. 6 comma 10, estende l obbligo di indicare l annata di produzione delle uve per i vini DOC; nelle disposizioni previgenti tale obbligo riguardava solo i vini DOCG. Il D.M. del 5 ottobre 2010, stabilisce che le partite di vino provenienti dalle vendemmie 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l'indicazione dell'annata fino ad esaurimento delle scorte. L indicazione dell annata non è obbligatoria per le seguenti categorie di vini DOP: vini liquorosi, vini spumanti e vini frizzanti. Per l annata di produzione delle uve si precisa che essa può figurare in etichetta a condizione che almeno l 85% delle uve sia stato vendemmiato in tale annata, con esclusione dei quantitativi usati nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio e sciroppo zuccherino e dei quantitativi di taluni vini liquorosi (v. all. IV del Reg. CE 479/2008, sezione 3 lettere e e f). Per i prodotti ottenuti da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l annata da indicare è quella precedente. Si ricorda, al riguardo, che la campagna vendemmiale inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell anno successivo. I) Quantità Rimangono sostanzialmente invariate le regole previgenti relative all indicazione della quantità di prodotto. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.17 di 40

18 Si segnala che, come disposto dal D. Lgs. 61/2010 art. 19 comma 3, è aumentato il livello massimo di capacità delle bottiglie (o dei recipienti) per l immissione al consumo dei vini DOCG, passando da 5 a 6 litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione. 5.2 Indicazioni facoltative I vini DOP e IGP possono riportare in etichetta, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili, le seguenti indicazioni: a) il nome della varietà di vite; b) il tenore di zucchero; c) l indicazione delle menzioni tradizionali; d) l indicazione dei simboli comunitari; e) le indicazioni relative a determinati metodi di produzione; f) il nome di una unità geografica più piccola o più ampia dell area delimitata di produzione della DOP. A) Nome della varietà di vite Le regole sono stabilite nel Reg. CE 479/2008, nel Reg. CE 607/2009 e nel D.M. del 13 agosto È da tenere presente che, ai sensi dell art. 19 co. 3 del Reg CE 607/2009, la protezione di una DOP o di una IGP si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono invece protetti gli elementi non distintivi o generici di una DOP o IGP. Nel nostro caso la protezione si applica sia al solo nome della varietà della vite, o al suo sinonimo (v. colonna 2 della tabella 2), in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all intero nome della DOP (v. colonna 3 della tabella 2). L art. 62, paragrafo 1 lettera c) del Reg. Ce 607/2009 stabilisce che i nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi, salvi alcuni casi particolari, possano essere utilizzati per la designazione dei vini DOP e IGP alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui sia nominato un solo vitigno o un suo sinonimo, almeno l 85% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tale varietà; b) nel caso in cui siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tali varietà. In Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.18 di 40

19 quest ultimo caso le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni. Nella successiva tabella 2 viene riportato l elenco delle varietà di vite distintive, o loro sinonimi, che costituiscono una denominazione di origine protetta (v. allegato 1 del DM del 13/08/2012) e le corrispondenti D.O.P. a cui è riservato l uso del nome delle varietà figuranti nel predetto elenco: Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.19 di 40

20 Tabella 2 - Elenco varietà di vite o sinonimi distintivi costituenti una DOP italiana N.O. Nome varietà vite Intero nome DOP 1 Albana Romagna Albana 2 Bianchello Bianchello del Metauro 3 Cannonau Cannonau di Sardegna 4 Erbaluce Erbaluce di Caluso» o «Caluso 5 Girò Girò di Cagliari 6 Nasco Nasco di Cagliari 7 Nuragus Nuragus di Cagliari 8 Ormeasco Ormeasco di Pornassio o «Pornassio 9 Ruché Ru di Castagnole Monferrato 10 Sagrantino Montefalco Sagrantino» o Sagrantino di Montefalco 11 Semidano Sardegna Semidano Ai sensi dell art. 118 undecies del Reg. CE 1234/2007 il nome di una varietà di uve da vino, se contiene o è costituito da una DOP o da una IGP non può essere utilizzato nell etichettatura. Questa regola può essere derogata. La tabella 2 A reca appunto i nomi delle varietà di vite e i loro sinonimi, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un indicazione geografica protetta e che possono essere utilizzati in etichetta per indicare un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.20 di 40

21 Tabella 2A - Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani. N.O. Nome della DOP o IGP Nome della varietà o suoi sinonimi Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP) 1 Alba Albarossa Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Liguria e Piemonte 2 Alicante (ES) Alicante 3 Alicante Bouschet Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Sardegna, Sicilia e Toscana 4 Avola Nero d'avola Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia 5 Bourgogne (FR) Blauburgunder 6 Blauer Spätburgunder Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento 7 Spätburgunder Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento 8 Weißburgunder Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento 9 Weißer Burgunder Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento 10 Weissburgunder Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento 11 Calabria Calabrese Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria 12 Friuli Friulano Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia 13 Montepulci ano Montepulciano Per i vini DOP «Montepulciano d'abruzzo» e «Montepulciano d'abruzzo Colline Teramane» 14 Porto (PT) Portoghese Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Bolzano 15 Sardegna Barbera Sarda Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.21 di 40

22 I nomi delle varietà di vite e i loro sinonimi, che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un indicazione geografica protetta e che si riferiscono direttamente all elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell indicazione geografica protetta, possono essere utilizzati esclusivamente nell etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta (art del Reg.CE 607/2009). Nella seguente tabella 2 B sono riportati accanto all elenco delle varietà di vite e loro sinonimi l ambito nazionale del relativo uso in etichetta. Tabella 2B - Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani N. Nome della DOP o IGP Aglianico del Taburno Aglianico del Vulture Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia Ansonica Costa dell'argentari o Conca de Barbera (ES) Malvasia di Castel nuovo Don Bosco Bosco Eliceo Brachetto d'acqui Cesanese del Nome della varietà o suoi sinonimi Aglianico Aglianicone Aleatico Ansonica Barbera Bianca Barbera Barbera Sarda Bosco Brachetto Cesanese Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP) Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria Regioni Basilicata, Campania e Puglia Regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana Regioni Abruzzo e Piemonte Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte Regioni Campania, Lazio, Toscana e Umbria Piglio Cesanese di Olevano Romano Cesanese di Affile 11 Cortese di Cortese Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.22 di 40

23 Gavi Cortese dell'alto Monferrato Côte de Duras (FR) Korinthos- Korinthiakos (GR) Fiano di Avellino Fortana del Taro Durasa Corinto Nero Fiano Fortana Regioni Piemonte, Sardegna e nelle Province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Cremona, Mantova e Sondrio Freisa d'asti Freisa Regioni Piemonte, Valle d Aosta e nelle Province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze Freisa di Chieri Greco di Bianco Greco di Tufo Grignolino d'asti Grignolino del Monferrato Casalese Lacrima di Morro d'alba Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Greco Grignolino Lacrima Lambrusco grasparossa 21 Lambrusco Lambrusco di 22 Sorbara Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte Regioni Marche, Umbria e nelle Province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Mantova e Treviso Lambrusco 23 Mantovano Lambrusco 24 Salamino di Santa Croce Lambrusco Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella 25 Salamino Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova 26 Colli Maceratino Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.23 di 40

24 Maceratesi Nebbiolo d Alba Colli Bolognesi Classico Pignoletto Primitivo di Manduria Rheinhessen (DE) Rossese di Dolceacqua Sangiovese di Romagna Teroldego Rotaliano Vinho Verde (PT) Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica Vermentino di Gallura Vermentino di Sardegna Vernaccia di San Gimignano Vernaccia di Serrapetrona Nebbiolo Pignoletto Primitivo Rheinrieslin g Riesling renano Rossese Sangiovese Teroldego Verdea Verdeca Verdello Verdese Verdicchio Vermentino Vernaccia Vernaccia nera Regioni Marche e Umbria Regioni Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d Aosta e nelle Province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria Province di Bolzano e Trento Regioni Abruzzo, Emilia- Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e nelle Province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale Regioni Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle Province di Bolzano, Trento, Verona e Sondrio Regioni Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia Regioni Basilicata, Campania e Puglia Regioni Lazio, Toscana e Umbria Provincie di Como e Lecco Regioni Abruzzo, Emilia- Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria Regioni Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.24 di 40

25 Vini senza DOP/IGP: varietà da escludere per l etichettatura Ai fini dell etichettatura e presentazione dei prodotti nazionali vitivinicoli, che non hanno una DOP o IGP, sono escluse: a) le varietà di viti e loro sinonimi riportati nelle tabelle 1, 2A e 2B; b) le varietà di vite o loro sinonimi che contengono o sono costituite da una DOP/IGP; c) le altre varietà elencate alla tabella 3; d) tutte le altre varietà, o sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel Registro nazionale delle varietà di vite, sez. vitigni da uve da vino, aggiornato su internet. Tuttavia, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono utilizzare le varietà indicate nelle tabelle 3 e 4, nonché le altre che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana (v. lettera d). Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.25 di 40

26 N. Tabella 3 - Elenco varietà di vite, o loro sinonimi, da escludere per l etichettatura e la presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP Nome vitigno o sinonimo 1 Ancellotta 2 3 Catarratto bianco comune Catarratto bianco lucido Annotazioni Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Sardegna Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia 4 Corvina Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Veneto e Lombardia 5 Croatina Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto 6 Dolcetto Vitigno costituente in parte il nome di alcune DOP della Regione Piemonte 7 Gaglioppo Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Umbria 8 Garganega Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Umbria 9 Grecanico Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia 10 Grillo Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Puglia e Sicilia 11 Malvasia Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane 12 Moscato Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane 13 Negroamaro Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Basilicata, Puglia e Molise 14 Pinot bianco Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e (*) Province autonome italiane 15 Pinot grigio Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e (*) Province autonome italiane 16 Pinot nero Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e (*) Province autonome italiane 17 Trebbiano Sinonimo costituente in parte il nome della DOP «Trebbiano d Abruzzo» Vini senza DOP/IGP: elenco delle varietà utilizzabili in etichettatura Sempre ai fini dell etichettatura e presentazione dei prodotti nazionali vitivinicoli, che non hanno una DOP o IGP, è riportato nella successiva tabella 4 l elenco positivo delle varietà di vite, o loro sinonimi, che possono essere utilizzati per l etichettatura e presentazione dei vini: Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.26 di 40

27 Tabella 4 - Elenco positivo delle varietà di vite, o loro sinonimi, che possono figurare nell etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP - per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli (Art. 7, comma 2, del decreto) N.O. Nome vitigno o sinonimo 1 Cabernet franc 2 Cabernet sauvignon 3 Cabernet 4 Chardonnay 5 Merlot 6 Sauvignon 7 Syrah Uso dei sinonimi Circa l uso dei sinonimi, viene riportato nella successiva tabella 5 l elenco dei sinonimi delle varietà di vite, che possono essere utilizzati in etichettatura e presentazione dei vini, In particolare si sottolinea che tali sinonimi possono essere utilizzati per sostituire il nome di talune varietà, costituite o contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, nella etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP. Tabella 5 - Elenco di sinonimi delle varietà di viti, riportati nella classificazione ufficiale nazionale, che possono essere utilizzati nell etichettatura e presentazione dei vini Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale Aglianico N Alicante N Ancellotta N Ansonica B Bellone B Biancame B Bianchetta genovese B Bianchetta trevigiana B Biancolella B Bombino bianco B Bombino nero N Bonarda N Sinonimi Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay* Lancellotta Insolia, Inzolia Cacchione Bianchello* Bianchetta Bianchetta Janculillo, Janculella Bombino, Bonvino, Ottenese Bombino, Bonvino Uva rara* Annotazioni dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia del vino DOP «Bianchello del Metauro» dei vini DOP e IGP della Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.27 di 40

28 Bovale N Bovale grande N Cabernet franc N Cabernet Sauvignon N Cagnulari N Canaiolo bianco B Cannonau N Carmenère N Catarratto bianco comune B Catarratto bianco lucido B Ciliegiolo N Coda di volpe bianca B Cortese B Corvina N Croatina N Durella B Forastera B Fortana N Francavidda B Frappato N Gaglioppo N Garganega B Glera B Glera lunga B Greco nero N Groppello gentile N Guardavalle B Incrocio Manzoni 2.15 N Lambrusco a foglia frastagliata N Lambrusco Grasparossa N Lambrusco Maestri N Lambrusco Marani N Lambrusco Viadanese N Lumassina B Maceratino B Malvasia N Malvasia bianca B Bovaleddu Bovale, Bovale di Spagna Cabernet Cabernet Cagniulari Canaiolo, Drupeggio Cannonao, Gamay* Cabernet, Cabernet nostrano, Cabernet italiano Catarratto Catarratto Morettone Coda di volpe Bianca fernanda* Cruina Bonarda Durello Forestiera, Furastiera Uva d'oro Francavilla Frappato d'italia Maglioppo, Magliocco Garganego Serprino* Glera Serprino* Greco, Maglioccone, Gregu nieddu Groppello Uva greca Manzoni rosso Enantio Lambrusco, Groppello Grasparossa Lambrusco, Groppello Maestri Lambrusco Groppello Ruberti Buzzetto, Mataosso, Mataossu Ribona Malvasier, Roter Malvasier Malvasia, Verdana, Iuvarella Provincia di Novara dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia dei vini DOP e IGP della Provincia di Verona del DOP «Oltrepò Pavese» dei vini DOP «Colli Euganei» dei vini DOP «Colli Euganei» Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.28 di 40

29 Malvasia bianca di Basilicata B Malvasia bianca di Candia B Malvasia bianca lunga B Malvasia del Lazio B Malvasia di Candia Aromatica B Malvasia di Casorzo N Malvasia di Lipari B Malvasia di Sardegna B Malvasia di Schierano N Malvasia istriana B Malvasia nera di Basilicata N Malvasia nera di Brindisi N Malvasia nera di Lecce N Marzemina bianca B Marzemino N Molinara N Montonico bianco B Montù B Moscato bianco B Moscato di Scanzo N Moscato giallo B Moscato nero di Acqui N Moscato di Terracina B Moscato rosa RS Nebbiolo N Nerello cappuccio N Pampanuto B Pecorino B Perricone N Piedirosso N Pignoletto B Pinella B Pinot bianco B Malvasia Malvasia, Malvoisie, Malvoisier Malvasia, Malvoisie, Malvoisier Malvasia puntinata Malvasia Malvasia Malvasia Malvasia Malvasia Malvasia Malvasia, Malvasia nera Malvasia, Malvoisie, Malvoisier Malvasia, Malvoisie, Malvoisier Marzemina Berzemino, Berzamino Rossano, Rossanella Montonico, Mantonico Montuni Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller, Moscato reale* Moscato Moscato, Moscatello, Moscatellone, Goldmuskateller, Muscat, Muskateller Moscato, Moscato nero Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller Rosenmuskateller, Moscato delle rose Spanna, Chiavennasca Nerello mantellato Pampanino Vissanello Pignatello Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina Grechetto gentile, Grechetto* Pinella bianca, Pinello Weißburgunder*, Pinot blanc, Pinot** dei vini DOP e IGP della Regione Puglia dei vini DOP e IGP delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo dei vini DOP e IGP provenienti Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.29 di 40

30 Pinot grigio G Pinot nero N Portoghese N Primitivo N Raboso Piave N Raboso veronese N Refosco dal peduncolo rosso N Refosco nostrano N Ribolla gialla B Riesling italico B Riesling renano B Rossignola N Rossola nera N Sangiovese N Sauvignon B Schiava gentile N Schiava grigia N Schiava grossa N Susumaniello N Ruländer, Grauburgunder* Pinot gris, Pinot** Blauburgunder*, Spätburgunder*, Blauer Spätburgunder*, Pinot** Blauer Portugieser*, Portugieser Zinfandel Raboso, Friularo* Raboso Refosco, Malvoise Refosco, Refosco grosso, Refoscone, Malvoise Ribolla, Ribuele, Rebula Riesling Welschriesling* Riesling Rossetta Rossola Sangioveto Sauvignon blanc Schiava, Vernatsch*, Kleinvernatsch*, Mittervernatsch* Schiava, Vernatsch*, Grauvernatsch* Schiava, Vernatsch*, Edelvernatsch*, Großvernatsch* Sussumariello da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.30 di 40

31 Sylvaner verde B Syrah N Terrano N Tocai friulano B Tocai rosso N Traminer aromatico RS Trebbiano di Soave B Trebbiano giallo B Trebbiano abruzzese B Trebbiano modenese B Trebbiano romagnolo B Trebbiano spoletino B Trebbiano toscano B Uva di Troia Verdea B Verduzzo friulano B Verduzzo trevigiano B Vernaccia di Oristano B Vernaccia nera N Vespaiola B Vespolina N Zibibbo B Sylvaner, Silvaner, Grüner Sylvaner* Shiraz Teran Friulano*, Tai** Tai rosso*, Alicante, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache Gewürztraminer* Turbina, Verdicchio bianco Trebbiano, Rossetto Trebbiano Trebbiano Trebbiano Trebbiano Trebbiano Ugni blanc, Procanico Sumarello, Sommarrello, Nero di Troia Colombana bianca Verduzzo Verduzzo Vernaccia Vernaccia Vespaiolo Ughetta Moscato, Moscatello, Moscatellone dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento dei vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia ** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento Indicazioni relative al nome del vitigno senza DOP/IGP Per i vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e che sono designati con il nome del vitigno è consentito Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.31 di 40

32 l uso del termine varietale completato dal nome dell Italia e dal nome del vitigno o vitigni. B) Indicazione del tenore di zucchero Per i vini liquorosi il co. 1 dell art. 10 del D.M. 13/08/2012 riporta le seguenti indicazioni di tipo di prodotto che possono essere utilizzate, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti di seguito indicati: «secco»: fino a 40 g/l; «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l; «dolce»: superiore a 100 g/l (3). Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati, sulla base di quanto indicato al successivo co. 2, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti di seguito indicati: «secco»: da 0 a 15 g/l; «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l; «amabile»: da 30 a 50 g/l; «dolce»: superiore a 45 g/l. Nel caso in cui il contenuto zuccherino dovesse giustificare l uso di due dei suddetti termini previsti dai co. 1 e 2 dell articolo 10 del D.M. 13/08/2012, in etichetta è possibile riportare solo uno di questi due termini. Inoltre si fa presente che il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull etichetta del prodotto. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti DOP e IGP, altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione. C) Indicazione delle menzioni tradizionali L allegato 6 del D.M. del 13/08/2012 riporta l elenco completo delle menzioni tradizionali distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta Guida etichettatura vino_ rev_02.doc pag.32 di 40

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