Ministero dello Sviluppo Economico

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1 Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l efficienza energetica, il nucleare di concerto con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per il clima e l energia Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di esco, esperti in gestione dell energia e sistemi di gestione dell energia, ai sensi dell articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante l attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( di seguito, decreto legislativo n. 102 del 2014); VISTO, in particolare, l articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, che dispone che Accredia, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa di settore, sottopone al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per l approvazione, gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell energia e sistemi di gestione dell energia; VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e, in particolare, l articolo 4 che dispone l attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti; VISTI i decreti 22 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico recanti, rispettivamente, la designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato e le prescrizioni relative all organizzazione e al funzionamento dell unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) 765/2008; TENUTO CONTO delle attività di confronto svolte con gli operatori di settore in seno al tavolo tecnico convocato da Accredia, che ha condotto alla definizione di schemi di certificazione e accreditamento condivisi; 1

2 VISTI i documenti che disciplinano gli schemi di certificazione e accreditamento previsti dall articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014, redatti da Accredia, sentito in CTI e trasmessi al Ministero dello Sviluppo economico da Accredia stessa con nota del 6 maggio 2015 DECRETANO Articolo 1 (Approvazione) 1. Sono approvati gli allegati documenti redatti, ai sensi dell articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, da Accredia, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, che disciplinano: - Lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 Società che forniscono servizi energetici (ESCO); - Lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell Energia (EGE); - Lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell Energia (SGE) 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e dello stesso è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2015 IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL DIRETTORE GENERALE (Rosaria Fausta Romano) IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL DIRETTORE GENERALE (Maurizio Pernice) 2

3 Oggetto: Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 Società che forniscono servizi energetici (ESCO), redatto ai sensi dell art.12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n Introduzione Gli elementi principali che caratterizzano le ESCO, come individuate dalla Norma UNI CEI 11352:2014: a. offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract - EPC), del miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari stabiliti contrattualmente connessi con l eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati; b. ottenere il pagamento, stabilito contrattualmente, dei servizi forniti basati, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento; c. poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite terzi, quando previsto contrattualmente. Nota: le norme di seguito richiamate, dove non esplicitamente indicato, si intendono nell edizione vigente. La Norma UNI CEI 11352:2014, entrata in vigore il 17 aprile 2014, ha annullato e sostituito quella del Rispetto all'edizione precedente: 1. è stato inserito il requisito relativo alla capacità di svolgere un servizio di efficienza energetica in conformità alla UNI CEl EN Servizi di efficienza energetica Definizioni e requisiti ; 2. sono state recepite le indicazioni della Direttiva 2012/27/UE che fissa gli obiettivi per l efficienza energetica partendo dalle necessità energetiche del cliente; 3. è stato inserito il requisito di garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato concordato; 4. è stato inserito il requisito relativo alla capacità di elaborare piani di controllo commessa; 5. è stata inserita tra le attività facoltative la ottimizzazione economica dei contratti di fornitura; 6. è stata evidenziata, quale attività qualificante della ESCO certificata, l utilizzo degli EPC quale strumento per il miglioramento dell efficienza energetica del cliente; 7. è stata pienamente acquisita, seppure non obbligatoria, la figura professionale dell Esperto in Gestione dell Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339, evidenziandone i campi di operatività all interno di una ESCO certificata. In conseguenza ai punti precedenti, sono state aggiornate e dettagliate le appendici normative: - la Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità (appendice A); - i Contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica (appendice B). Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, al punto 1 dell art. 12, ha previsto la certificazione delle ESCO a fronte della UNI CEI 11352, sulla base di uno schema di certificazione e accreditamento predisposto da Accredia, sentito il CTI, e approvato dal MISE e dal MATTM, che si riporta di seguito. Possono certificarsi sia persone fisiche che giuridiche 1. In entrambi i casi è previsto che parte delle attività possano essere affidate a terzi, fermo restando l assunzione di responsabilità e l obbligo di dichiararlo contrattualmente al cliente (primo e secondo comma del punto 4.2 della Norma UNI CEI 11352:2014). Nel caso di certificazione di una ESCO con attività affidate a terzi (subappalto), entrambi, nei rispettivi ambiti, devono applicare quanto riportato nell appendice A - Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità della Norma UNI CEI 11352:2014. Ad esempio: per le attività obbligatorie indicate al punto 4.2, se eseguite da terzi deve essere verificato come la ESCO controlla il lavoro svolto. Tale aspetto è soddisfatto se la stessa adotta un sistema di gestione per la qualità certificato da un organismo accreditato in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 e che includa l'attività di fornitura di servizi energetici. In altri punti della Norma (punto 4.3 dell appendice A) si cita che, per agevolare il processo di verifica il responsabile del requisito possa essere una figura certificata da un organismo accreditato di certificazione in conformità ai requisiti della UNI CEI (EGE), in alternativa alla certificazione del sistema di gestione di cui sopra. Per eventuali dubbi interpretativi legati alla lettura della UNI CEI 11352, si deve fare riferimento alle FAQ emanate dal CTI e disponibili nell apposita sezione del sito 1 Definizione di «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti, richiamata dall art. 2, punto i) del D. Lgs. 115:2008, a sua volta richiamato dall art. 2, punto 1, comma a) del D.Lgs. 4 luglio 2014, n pag.: 1/6

4 Si precisa che le certificazioni richiamate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 s intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008, salvo quanto riportato oltre al capitolo transitorio. Contesto Normativo La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle ESCO che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati. In particolare descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica e le attività peculiari, presso i propri clienti. Fornisce, in aggiunta, una Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità (appendice A) delle ESCO e i Contenuti minimi dell offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica (appendice B) offerti dalla stessa. Inoltre il ruolo della ESCO e dell EGE, con riferimento alle rispettive norme (UNI CEI e UNI CEI 11339), sono richiamati anche: - nel DECRETO 7 marzo Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento. - Nel Decreto Ministeriale 28 dicembre Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. 1) Norma e regole di Certificazione Norma di accreditamento ISO/IEC 17065:2012 Norma di certificazione UNI CEI 11352:2014 Fornitori utilizzati dalla ESCO Criteri di competenza Gruppo di Verifica Il controllo degli eventuali fornitori utilizzati dalla ESCO per attività non svolte direttamente, è effettuato in conformità ai 7.4, 7.5 e 8.2 della ISO 9001:2008 e all allegato A normativo della 11352:2014. Nel GVI deve esserci almeno una persona con la qualifica di Lead Auditor/Auditor (ISO 17021/ISO 19011) nello schema Sistema Gestione dell Energia (SGE) o Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) o Sistema di Gestione Ambientale (SGA). La figura del RGVI (Lead Auditor) è definita nelle ISO ai e Le competenze sono comparabili nell ambito del GVI, ma non singolarmente in riferimento alle specificità del settore energetico. Nel GVI deve esserci almeno una persona con competenza tecnica nel settore energetico. La competenza tecnica può essere dimostrata tramite: possesso della certificazione accreditata come ispettore ISO o come EGE in conformità alla norma UNI CEI 11339, ovvero possesso di certificazione accreditata come auditor energetici, di cui all art. 12, comma 3 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, ovvero esperienza professionale significativa documentata in campo energetico di almeno 3 anni. E da intendersi per esempio come esperienza professionale (ruoli e/o attività): - esperienza significativa nella gestione dell energia all interno di organizzazioni (anche sostenendo il ruolo di Responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia, nominato ai sensi dell art. 19 della Legge 10/91); - esperienza significativa nella conduzione di analisi energetiche e/o diagnosi energetiche; - esperienza significativa nella progettazione e implementazione di sistemi di gestione dell energia secondo ISO 50001; - partecipazione ad un numero elevato di audit completi accreditati di terza parte di SGE (minimo 10) di cui almeno 5 con accompagnamento di persona già qualificata; - esperienza significativa di audit in altri schemi o altre qualifiche, entrambi n campo energetico (es: EGE, ecc.), con approfondita analisi delle effettive attività, pertinenti e qualificanti, svolte dal candidato nell esercizio dei compiti previsti dalla qualifica. Il GVI nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza delle Norme e degli argomenti pertinenti lo schema: UNI CEI (Requisiti ECSO) UNI CEI EN ISO (SGE); pag.: 2/6

5 Criteri di competenza del - Addetto al riesame del contratto (punto 7.3 della ISO/IEC 17065:2012) - Addetto al riesame dei rapporti di audit (punto 7.5 della ISO/IEC 17065:2012) - Decision Maker (punto 7.6 della ISO/IEC 17065:2012) Tariffario verifiche Durata della certificazione e modalità di verifica UNI CEI EN (Servizi di efficienza energetica); UNI CEI EN (Diagnosi energetiche - DE- Parte 1: Requisiti generali); UNI CEI EN (DE Parte 2: Edifici); UNI CEI EN (DE- Parte 3: Processi); UNI CEI EN (DE Parte 4: Trasporti); UNI CEI EN (DE Parte 5: Competenze degli Energy Auditor applicabile dalla sua pubblicazione) UNI CEI/TR (Requisiti generali del servizio di DE); UNI CEI (Requisiti EGE); conoscenza di protocolli di misura e verifica dei risultati energetici; conoscenza della normativa cogente applicabile; conoscenza del settore energia con particolare riferimento agli EPC. In ogni caso l OdC deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione dei GVI tali da assicurare che il GVI sia composto da auditor (e da esperti tecnici per quanto necessario), che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l audit. L OdC deve dotarsi di criteri per la qualifica delle funzioni interessate ad assicurare il possesso di adeguate competenze. I criteri dovranno considerare i seguenti elementi minimi: conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit; conoscenza dei processi dell organismo di Certificazione; conoscenza del settore energia con particolare riferimento agli EPC; conoscenza generale delle Norme: UNI CEI (Requisiti ESCO); UNI CEI EN ISO (SGE) UNI CEI EN (Servizi di efficienza energetica); UNI CEI EN (Diagnosi energetiche - DE- Parte 1: Requisiti generali); UNI CEI EN (DE Parte 2: Edifici); UNI CEI EN (DE- Parte 3: Processi); UNI CEI EN (DE Parte 4: Trasporti); UNI CEI EN (DE Parte 5: Competenze degli Energy Auditor applicabile dalla sua pubblicazione) UNI CEI/TR (Requisiti generali del servizio di DE); UNI CEI (Requisiti EGE); L OdC dovrà predisporre un tariffario e renderlo accessibile al pubblico. Esso dovrà specificare i singoli importi relativi a: - prima certificazione (compreso l esame documentale e l istruzione della pratica); - sorveglianze intermedie; - rinnovo della certificazione (compreso il riesame documentale). Il Tariffario deve prevedere i costi per l emissione dei nuovi certificati a seguito del trasferimento (vedi successivo). La certificazione ha la durata di tre anni e segue il seguente schema. Anno Fase Certificazione Sorveglianza Sorveglianza Rinnovo Sorveglianza Sorveglianza Per la durata dei tempi di verifica si applica la tabella 1 (Quality Management System - QMS) del IAF MD05 (Duration of QMS and EMS Audits), con la riduzione del 30 %. Si individua la fascia considerando il solo personale coinvolto nelle attività relative alla norma UNI CEI 11352:2014 (compreso personale di staff segreteria / manutenzioni.. - o che svolge attività in subappalto). Il tempo risultante deve essere trascorso per un minimo dell'80% on site ed il rimanente 20% può essere trascorso off site. Deve essere però condotta ogni anno almeno una verifica della durata minima di 1 giorniuomo. Qualora l organizzazione svolgesse altre attività o proponesse altri servizi non inerenti i requisiti della Norma UNI CEI 11352:2014, per calcolare i giorni uomo (gg/uu) necessari occorre considerare solo il personale che svolge le attività relative ai servizi di efficienza energetica richiamati nella Norma. Alla tabella di cui sopra occorre aggiungere, durante ogni sorveglianza, il tempo in considerazione del numero dei contratti a garanzia di risultato EPC -, come da Appendice B pag.: 3/6

6 della UNI CEI 11352:2014 attivi e non EPC, (ad esempio, un semplice contratto di manutenzione caldaia) gestiti presso i clienti dalla ESCO. Tempi da integrare nella verifica, in funzione del numero dei contratti con il cliente. Numero di contratti gestiti Numero di contratti Incremento di gg/uu per a garanzia di risultato campionati ogni verifica da 1 a da 4 a da 7 a 9 3 0,5 da 10 a da 17 a ,5 da 26 a da 37 a ,5 da 50 a ,0 continuare la progressione continuare la progressione continuare la progressione Inoltre: 1) prima del rilascio della certificazione deve essere verificato almeno un contratto a garanzia di risultato (finalizzato al miglioramento dell efficienza energetica): - presso il cliente, deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento presso il cliente stesso (es.: realizzazione e/o conduzione di un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica); - presso la ESCO deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica. Con ciclo di miglioramento è da intendersi il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell efficienza energetica definito dal contratto a garanzia di risultato purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell utilizzo dell oggetto dell intervento. La durata del ciclo di miglioramento deve comunque essere definita contrattualmente ed essere connessa alle modalità di verifica concordate così come alle obbligazioni contrattuali di miglioramento dell efficienza energetica. Per esempio nel caso di intervento nel settore civile per il miglioramento dell efficienza energetica di un impianto di riscaldamento, il ciclo di riferimento non potrà essere inferiore alla durata della stagione termica. Nel caso di intervento in un settore industriale, invece, il ciclo potrebbe essere anche sensibilmente più corto purché nella durata individuata contrattualmente si realizzino tutte le condizioni operative che diano conto di condizioni di uso massimo e minimo di energia nell ambito di un profilo di utilizzo che rispecchi adeguatamente il normale ciclo produttivo. Per contro, nel caso ove la prestazione energetica dell oggetto dell intervento possa essere influenzata da eventuali stagionalità dello specifico ciclo produttivo e/o dalle condizioni climatiche e solo ove tali influenze siano misurabili nell ambito di un modello predittivo in grado di determinarne la dimensione, la durata dovrà venire adeguatamente estesa (anche attraverso singoli set di misurazioni) al fine di tenerne adeguatamente conto. In merito alla verifica attraverso il contratto a garanzia di risultato, si evidenzia che la ESCO che non è in grado di saper svolgere una delle attività elencate al punto 4.2, lettere da a) a k) non è certificabile in quanto non risponde ai requisiti di conformità alla Norma 11352:2014. Nel caso però una o più attività non rientrino in un unico contratto EPC e pertanto debbano risultare verificate in altri contratti, potranno essere considerati altri contratti EPC o, momentaneamente, contratti non EPC purché tali documenti identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCO nell ambito della/delle attività fornita/e così come ad informare e tutelare adeguatamente il committente. Quindi, fermo restando: - che la norma chiarisce sia il requisito che le relative modalità di verifica; - la necessità di permettere un adeguato periodo di messa a regime del mercato ESCO anche alla luce delle prossime scadenze; si ritiene possibile la certificazione di una ESCO in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k) e nell ambito di un primo ciclo che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della pag.: 4/6

7 Muti-Site pertinenti all attività di ESCO Certificato ESCO nell ambito dell attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l oggetto contrattuale così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente. Nel caso di attività svolte dal cliente, la ESCO deve aver provveduto ad individuare e regolamentare contrattualmente le procedure (per esempio di manutenzione) che il cliente dovrà realizzare così come le modalità di controllo delle medesime da parte della ESCO al fine di poter fornire le garanzie contrattuali comunque richieste; Nel contratto non EPC inoltre la ESCO deve aver provveduto a definire procedure e proprie responsabilità nell ambito dell attività fornita così come dare evidenza di adeguata informazione e tutela al committente. In pratica, tali condizioni dovranno essere annotate in fase di certificazione come rilievi e pertanto l organizzazione certificata sarà comunque tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all interno di un contratto a garanzia di risultato in occasione della effettuazione della prima sorveglianza annuale da parte dell ODC. 2) fermo restando quanto riportato al punto 1 per il contratto EPC, da verificare in sede di verifica iniziale, devono essere verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso il cliente in ogni ciclo di certificazione (il ciclo inizia dopo il rilascio del certificato/rinnovo e termina dopo ogni verifica di rinnovo). Si raccomanda di coprire differenti tipologie di attività con il sopralluogo presso il cliente al fine di verificare l attuazione dei punti da a) a k) indicati nel punto 4.2 della Norma 11352:2014. A tale proposito, deve essere prevista contrattualmente la verifica presso il cliente, anche con accesso in situ, da parte dell OdC al fine di consentire il rilascio del certificato e/o il suo mantenimento attraverso le verifiche di sorveglianza o rinnovo. Per gli audit integrati si applica lo IAF MD 11:2013 (Mandatory Document for the Application of ISO/IEC for Audits of lntegrated Management Systems, rispettando sempre il minimo di almeno 1 giornata ogni anno per il presente schema di certificazione. Si applica quanto previsto dal documento IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling. Deve riportare i seguenti riferimenti: - la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11352:2015); - lo scopo della certificazione - le date (prima emissione, emissione corrente, scadenza) - la seguente dicitura: Schema di certificazione elaborato secondo l art 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che si basa sul presente documento; Per quanto riguarda lo scopo della certificazione, occorre riportare una descrizione univoca, così formulata: "Erogazione di servizi energetici". La motivazione della formulazione univoca deriva dalla prescrizione espressa al punto 4.2 dello standard UNI CEI 11352:2014, dove viene dichiarato che le attività che una ESCO deve essere in grado di svolgere sono tutte quelle elencate dalla a) alla k) ed eventualmente la l). Tale formulazione può essere completata con l elenco delle sole attività di cui alle lettere m), n), o), p) sempre del punto 4.2) dello standard (che le ESCO possono offrire in modo facoltativo), nel caso in cui la ESCO sia in grado di dimostrare all'atto della verifica di conformità che effettivamente ha svolto o ha in svolgimento queste attività. In questo caso la formulazione del campo di applicazione dovrebbe essere come nell esempio seguente: "Erogazione di servizi energetici, incluse l'attività di finanziamento dell'intervento di miglioramento e l'attività di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica. pag.: 5/6

8 Trasferimento dei certificati Transitorio 2) Processo di Accreditamento Attività degli enti di accreditamento Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una ESCO, può essere perfezionato in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentando all'odc subentrante una richiesta allegando il certificato in corso di validità, e sostenendo la verifica di sorveglianza o di rinnovo. Il certificato emesso non si deve considerare come un nuovo certificato, rimanendo invariate le date di prima emissione e di scadenza. Nel momento in cui un OdC dovesse ottenere l accreditamento a fronte di questo schema, potrà far ricadere tale certificato sotto accreditamento (e quindi riportare il logo dell Ente di Accreditamento sul relativo certificato) solo dopo aver svolto presso la ESCO una attività di verifica, con esito positivo, applicando le regole previste in questo schema, sia che si tratti di una verifica di sorveglianza che rinnovo o supplementare. Ai fini del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, le certificazioni emesse senza accreditamento perderanno la loro validità a partire dal 18 luglio A far inizio da questa data le certificazioni ESCO richiamate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 s intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008. Gli Organismi di accreditamento rilasciano certificati di accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 che devono riportare in maniera esplicita: - la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11352:2014); - il riferimento alla presente circolare; - il riferimento al D. Lgs. 4 luglio 2014, n Gli Organismi di accreditamento esteri, riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg. EU 765/2008, e firmatari degli accordi di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) per lo specifico schema di accreditamento, in base al documento EA-2/13 M: 2012 EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation beetween EA Members 2, dovranno svolgere attività di accreditamento in questi ambiti con la collaborazione di ACCREDIA, come già stabilito dalle regole di accreditamento cross frontiers. Saranno ritenute valide, ai fini del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, solo certificazioni accreditate in base al Reg. EU 765/2008 che riportino nel certificato le diciture di cui sopra Furthermore, when a national accreditation body accredits a conformity assessment body in its own country for a foreign national regulation, the accrediting national accreditation body shall ask for assessment support from the national accreditation body of the country issuing the regulation in order to make sure that it has full information on the implementation of that regulation. pag.: 6/6

9 Oggetto: Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell Energia (EGE) redatto ai sensi dell art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n Introduzione Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva UE 2012/27/UE sull efficienza energetica, definisce gli obblighi relativi alla figura di EGE (Esperto in Gestione dell Energia) con esplicita definizione agli art. 8 comma 2, art. 12 commi 1 e 6 lett. b). Si precisa che le certificazioni richiamate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 s intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008. Nota: le norme di seguito richiamate, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell edizione vigente. Contesto Normativo La figura professionale di Tecnico responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia (di seguito Responsabile (1)) è stata introdotta per la prima volta dall art. 22 della Legge 308/1982, successivamante abrogato dalla Legge 10/91 che ha reintrodotto tale figura nell art. 19. Tale articolo obbliga le organizzazioni operanti nei settori industriale, civile, terziario e trasporti, con consumi di energia primaria superiori a TEP per il settore industriale e TEP per gli altri settori, a comunicare al Ministero dell Industria del commercio e dell artigianato (MICA) il nominativo del suddetto tecnico. Il Responsabile ha il compito di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per promuovere l uso razionale dell energia, di predisporre i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, di comunicare i dati energetici richiesti dal MICA. In seguito, il D. Lgs. 115/08 ha introdotto la figura dell EGE come un Soggetto che ha le conoscenze, l esperienza e la capacità necessarie per gestire l uso dell energia in modo efficiente. Nel 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339:2009, che definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale di EGE che deve avere la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione. La figura dell Esperto in Gestione dell Energia (EGE) è richiamata in più punti, sia della norma UNI CEI 11352:2010 (Società che forniscono servizi energetici [ESCO]), sia della norma UNI CEI 11352:2014 che l ha sostituita, quale soggetto qualificato che, ove presente nell organizzazione, è in grado di assicurare la la conformità alla norma relativamente ad alcuni requisiti obbligatori nell ambito del processo di certificazione delle ESCO. Parallelamente, la figura del Responsabile (art.19 della legge 10/91), ha visto ampliare progressivamente compiti e competenze con: la redazione dell attestazione di verifica dell applicazione: - dell art. 28 legge 10/91 per la P.A. (allegato I, comma 15 del D.Lgs.192/05); - del comma 25, art. 4 del DPR 59/2009, per gli enti soggetti di cui al comma 1, art. 19 della legge 10/91; l assuzione del ruolo di tecnico di controparte nei Contratti Servizio Energia degli Enti Pubblici sottoposti ad obbligo di nomina dell Energy Manager (allegato II, punto 4, comma p) del D.Lgs. 115/08); la possibilità di accedere autonomamente al meccanismo dei certificati Bianchi da parte dei soggetti obbligati (art. 7 decreto 21/12 del 2007) o non (Art 7, comma 1, lettera e) del decreto ) che nominano un Energy Manager. (1) Vedi Comma 1 circolare MISE 18/12/2014 pag.: 1/8

10 Inoltre, per il Responsabile nominato, si è aggiunto l obbligo di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI entro due anni dall entratta in vigore del D.Lgs. 102/14 (art. 12 comma 5) ai fini della partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi. Il D.Lgs. 102/2014 (art. 8, comma 2) ha previsto che, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da soggetti (EGE, ESCO, Auditor Energetici) certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento comunitario 765/2008. Il ruolo dell EGE e della ESCO, con riferimento alle rispettive norme (11339 e 11352), sono richiamati anche: - nel DECRETO 7 marzo Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento ; - nel Decreto Ministeriale 28 dicembre Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. Lo schema di certificazione e accreditamento sotto riportato, predisposto da Accredia sentito il CTI, viene approvato dal MISE e dal MATTM (art. 12, comma 1, D.Lgs. 102/2014). Norma e regole di Certificazione Norma di accreditamento Norma di certificazione Settori di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 UNI CEI 11339: EGE Civile (che comprende anche il settore terziario e della PA); - EGE Industriale (che comprende anche il settore trasporti). EGE settore civile Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare l esigenza di confort individuale nei settori civile, terziario e della Pubblica Amministrazione, secondo la norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della UNI- CEI EN 16247, parte 2 (edifici); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da: - condizioni climatiche locali; - caratteristiche dell'involucro edilizio; - condizioni ambientali interne di progetto; - caratteristiche ed impostazioni dei Sistemi Tecnici di Edificio; - attività e processi svolti all'interno dell'edificio; - comportamento degli occupanti e gestione operativa; 4. nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili; 5. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (cosi come definiti nella UNI CEI EN ) quando ricadono nel campo di applicazione di cui al punto 2 e/o 3. EGE settore industriale Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare le esigenze di processo nei settori industriali e produttivi di cui alla norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 3 (processi) e parte 4 (trasporti); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente ad organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi con finalità di produzione di beni e/o servizi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente: - dall utilizzo diretto ed indiretto da parte di processi produttivi; - dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi compresi gli impianti di produzione di energia; - da altri processi produttivi, inseriti anche all'interno di strutture civili purché prevalenti, per significatività relativa all uso e consumo dell energia; - dalla gestione di mezzi di trasporto e flotte (norma UNI CEI EN 16247, parte 4). pag.: 2/8

11 Criteri di competenza dei Commissari di esame Criteri di competenza del Decision Maker Nella Commissione d esame (1) deve essere presente almeno una persona con competenza tecnica specifica nel settore energia (civile e/o industriale). Il parere di questa/e persona/e è vincolante ai fini del superamento o meno dell esame. L OdC dovrà motivare il loro numero in relazione al numero dei candidati. La competenza tecnica di questa persona o gruppo di persone può essere dimostrata tramite: possesso della certificazione accreditata (dal proprio ente o da altri, anche precedentemente all emissione del presente schema) da almeno due anni come EGE, in conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 (civile e/o industriale), con esperienza professionale complessiva nel campo della gestione energetica (energy management) di almeno 5 anni, ovvero possesso della qualifica di Grandparent 1. I Commissari nel loro complesso devono inoltre garantire la conoscenza, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa e/o a gruppi di lavoro specifici e/o a progettazione/erogazione di corsi, delle Norme pertinenti lo schema: UNI CEI 11339; UNI CEI 11352; UNI CEI EN ISO Devono inoltre dimostrare di conoscere la legislazione e la normativa cogente applicabile. In ogni caso l Organismo di Certificazione (OdC) deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione della Commissione d esame tali da assicurare che la stessa sia composta da commissari che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l esame previsto dallo schema di certificazione. (1) La commissione di esame può essere sia interna o esterna all OdC, in accordo alla Norma ISO/IEC 17024:2012. L OdC deve dotarsi di criteri di qualifica del Decision Maker per assicurarsi che possieda adeguate competenze. I criteri dovranno considerare i seguenti elementi minimi: conoscenza dei processi di delibera dell OdC; conoscenza del settore energia (civile e/o industriale); conoscenza della Norma UNI CEI Per i primi tre anni di operatività, l OdC può servirsi di un Grandparent (GP). La figura del GP dovrà essere in grado di comprovare il possesso dei requisiti riportati in almeno uno dei punti seguenti: 1. aver operato con funzioni di Responsabile per un periodo non inferiore a 8 anni (es.: nomina art. 19 legge 10/91); 2. aver operato con funzioni di Responsabile per un periodo non inferiore ad anni 5 ed aver acquisito altre esperienze professionali nel campo del Responsabile (anche in qualità di docente universitario per un periodo di almeno 3 anni, o come auditor tecnico/esperto nei sistemi di gestione dell'energia (SGE). Gli anni di esperienza complessiva devono comunque essere almeno 8; 3. aver svolto attività di docenza universitaria in materie fondamentali per la qualificazione formativa del Responsabile per un periodo non inferiore ad anni 8; 4. aver operato quale responsabile di Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia) per un periodo non inferiore ad anni 5 ed aver effettuato attività di Responsabile, in accordo al punto 3 dell art 19 della legge n 10/1991, per un periodo non inferiore ad anni 5. Gli anni di esperienza complessiva devono comunque essere almeno 8; 5. aver ricoperto ruoli e funzioni significative in istituzioni pubbliche o di tipo associativo operanti in campo energetico per un periodo non inferiore a 8 anni, o aver partecipato con funzioni rilevanti a importanti programmi e progetti in campo energetico, ad attività scientifica, normativa, pubblicistica tecnica e simili, sempre per un periodo non inferiore a 8 anni. I GP, nel periodo transitorio, potranno ricoprire esclusivamente il ruolo di commissari d esame, non essendo in possesso di certificazione formale. pag.: 3/8

12 Tariffario verifiche Durata della certificazione e modalità di verifica Prerequisiti di ammissione all esame (esame titoli) L OdC dovrà predisporre un tariffario e renderlo accessibile al pubblico. Esso dovrà specificare i singoli importi relativi a: - prima certificazione (esame titoli + esame scritto e orale); - sorveglianze intermedie (esame documentale); - rinnovo della certificazione (esame documentale + eventuale esame orale). Il Tariffario deve prevedere i costi per l emissione dei nuovi certificati a seguito del trasferimento (vedi successivo) La certificazione ha una durata di cinque anni secondo il seguente schema: Anno Fase Modalità di esame Certificazione Esame Titoli, scritto e orale Sorveglianza Sorveglianza Sorveglianza Sorveglianza Documentale Documentale Documentale Documentale Rinnovo Documentale e orale per casi specifici (civile e/o industriale) Titoli di studio Si riporta di seguito una tabella che dettaglia i requisiti minimi (titolo di studio e anni di esperienza) per poter accedere agli esami. Gli anni di esperienza minima fanno riferimento alle due differenti classi di specializzazione: EGE settore industriale ed EGE settore civile. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti od equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I titoli di studio sono classificati come segue: Corso di laurea Anni di esperienza minimi EGE Civile EGE Industriale LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE- 3 4 ARCHITETTURA LM-17 FISICA 3 4 LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA 3 3 LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA 4 4 LM-22 INGEGNERIA CHIMICA 3 3 LM-23 INGEGNERIA CIVILE 3 3 LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 3 3 LM-25 INGEGNERIA DELL AUTOMAZIONE 4 3 LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 3 3 LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 4 4 LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA 3 3 LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 3 3 LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE 3 3 LM-32 INGENERIA INFORMATICA 4 4 LM-33 INGEGNERIA MECCANICA 3 3 LM-34 INGEGNERIA NAVALE 3 3 LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 3 4 LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L INGEGNERIA 4 4 LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE 3 4 LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 3 4 LM-54 SCIENZE CHIMICHE 3 4 LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 4 4 LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE 4 3 LM-71 SCIENZE E TECONOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE 4 4 LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO 4 4 L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 4 4 L-8 INGEGNERIA DELL INFORMAZIONE 4 4 L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE 4 4 L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 4 4 L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA 4 4 pag.: 4/8

13 L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 4 4 L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 4 4 ALTRE LAUREE 5 5 DIPLOMA TECNICO 5 5 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE NON TECNICO Fonte DM 270/04 Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree magistrali suddette le lauree quinquennali in ingegneria ed architettura e le lauree quadriennali in fisica e chimica, così come sono equiparate alle lauree triennali suddette i diplomi di laurea triennali in ingegneria, architettura, fisica e chimica. Per casi di dubbia interpretazione, o anche per titoli stranieri, è compito del candidato presentare idonea documentazione al fine di permettere all OdC di prendere atto delle relative equipollenze. Esperienza lavorativa Il candidato deve poter dimostrare esperienza lavorativa, avendo svolto mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell energia (energy management). In particolare, si considerano esperienze nel settore dell energia: - ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza; - consulenze come libero professionista; - redazione di studi di fattibilità; - progettazione ed erogazione di docenze; - gestione dei progetti; - analisi dei rischi di progetto; - diagnosi energetiche/audit energetico (1) /analisi energetica; - audit (2) per sistemi di gestione dell energia; - analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici; - conduzione e manutenzione impianti; - supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia; - sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell energia. Tali esperienze devono essere riferite al settore richiesto (civile e/o industriale). Nell ambito di tali competenze, il candidato dovrà dimostrare di aver svolto almeno 7 sui 17 dei compiti previsti al punto 4 della norma 11339:2009, con obbligatori quelli nei punti 1, 4, 6 e 7. Le suddette competenze dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti. In particolare, s intende per esperienza lavorativa: - nel settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili); - nel settore Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell edilizia pubblica e privata. Per essere ammessi all esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso: la presentazione di idonea documentazione; richiamo della stessa documentazione in una autodichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte dell OdC (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy). (1) Per il D.Lgs. 102/2014, in questo ambito i due termini sono sinonimi. (2) Si intende per audit quello previsto nella ISO 19011:2012. pag.: 5/8

14 Modalità d esame per la prima certificazione (esame scritto e orale) Sorveglianza (esame documentale) Esame scritto e orale (settori civile e/o industriale) - primo esame scritto: n 20 domande chiuse di carattere generale (valide per entrambi i settori [civile e industriale] + 10 domande chiuse per lo specifico settore di certificazione nel tempo massimo di 60 minuti se l esame è relativo a un solo settore, e ulteriori 20 minuti per il secondo settore, se richiesto. - secondo esame scritto: n 1 caso di studio nel tempo massimo di 60 minuti per un settore più n 1 ulteriore caso di studio e ulteriori 60 minuti per l eventuale secondo settore; - esame orale: n 5 domande aperte per ogni settore (coprendo a campione gli elementi del punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009) con tempo a disposizione minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per ogni settore (civile e/o industriale). Uniformità, valutazione e contenuti delle domande - Devono essere previste griglie di correzione, sia per lo scritto che per l orale. - Per le prime prove scritte la commissione di esame deve preparare un numero di domande (chiuse ed aperte) almeno doppio rispetto a quelle presentate all esame. Successivamente al primo esame di certificazione, il numero delle domande (chiuse ed aperte) deve essere ulteriormente incrementato al fine di ottenere una adeguata rotazione tale da non rischiare di riproporre le stesse domande negli esami successivi. Analoga impostazione dovrà essere attuata per il caso di studio da sottoporre al candidato nelle due prove (scritta e orale). Le domande scritte, il caso di studio e le domande orali che costituiscono l intero esame, relativo al/ai settori interessati (Civile e/o Industriale), devono riguardare tutte le competenze riportate al punto 5 della norma UNI CEI 11339:2009 che, al loro interno, comprendono i compiti che vanno dal n 1 al n 17 del punto 4 della Norma. Esame multisettoriale (civile e industriale) L OdC deve predisporre un regolamento sia per coloro che chiedono la certificazione in uno o entrambi i settori (civile e/o industriale), sia per coloro che, già certificati in un settore, desiderano estendere la certificazione al secondo settore. Processo di certificazione L OdC deve predisporre un documento (procedura/istruzione) ad uso interno nel quale descrive il processo di certificazione. Tale documento, in particolare, deve contenere parametri di valutazione oggettivi e codificati, da utilizzare sia per le prove (scritte e/o orali) sia per la valutazione dei prerequisiti di ammissione all esame. Modalità di valutazione per l ammissibilità agli esami Solo i candidati che hanno superato l esame documentale dei prerequisiti possono accedere agli esami. Superamento dell esame Per superare l esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 60% in ognuna delle 3 prove per ogni settore (domande chiuse, caso di studio e orale), rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato entrambe le prove scritte. Se il candidato ha superato una sola delle due prove scritte, non è ammesso all orale però la prova superata rimane valida per un anno, trascorso il quale dovrà ripetere l esame per intero. Se il candidato ha superato la prova scritta (domande + caso di studio) ma non quella orale, potrà ripetere la prova orale entro un tempo massimo di un anno. Superato tale termine dovrà ripetere l esame per intero. La verifica documentale può essere effettuata nella sede dell OdC e riguarderà i seguenti documenti: 1) almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato nell ambito dei compiti richiamati dalla Norma UNI CEI 11339:2009 con rapporto finale/parziale firmato dal cliente/committente; a tal fine potrà essere considerata la somma di più incarichi/attività/contratti ciascuno relativo ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati. Il tutto a conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell esperienza di lavoro; 2) la dimostrazione tramite titoli (attestati/contratti/registri partecipazione e similari) di partecipazione ad attività di formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro normativo o tecnico, durante l anno, finalizzate al mantenimento delle competenze. 3) un autodichiarazione contenente: 3.1. le attività svolte, di cui al punto 1, specifiche nel campo della gestione energetica (energy management) durante l anno; pag.: 6/8

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