Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego

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1 Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego Le schede di approfondimento della Federazione Confsal-Unsa A cura dell Avv. Pasquale Lattari n. 3 Introduzione Come noto, la c.d. Manovra Salva Italia ha modificato in modo incisivo la disciplina del settore previdenziale, già oggetto di non lontani e ripetuti interventi legislativi. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario fare una breve sospensione, in queste settimane, nelle uscite già programmate di queste Schede di approfondimento ed evitare così di comunicare, agli iscritti e agli interessati, informazioni di fatto già superate dalle recentissime innovazioni normative. Per lo stesso motivo, comunichiamo che -ove necessario- saranno presentati successivamente gli aggiornamenti alle due schede già pubblicate, al fine di dar conto delle novità introdotte dalla L. n. 214/2011.

2 2 LA PENSIONE DI VECCHIAIA E LA PENSIONE ANTICIPATA. Excursus storico sino alla Legge n. 214/11. La riforma Monti è intervenuta sul sistema pensionistico oggetto di precedenti e ripetute riforme. La legge cd Monti ha conservato l impianto sistemico esistente con innesti di novità e modifiche: alcuni istituti sono stati anticipati nella vigenza, altri sono stati modificati ed altri ancora abrogati. Un breve excursus aiuterà a comprendere l intero sistema vigente e gli istituti riformati. La legge n. 379 del 1955 prevedeva l accesso alla pensione: - con 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) e 60 anni di età (59 anni, 6 mesi ed un giorno); tuttavia l accesso alla pensione era consentito con un età anagrafica inferiore dalla normativa regolamentare di ogni P.A. - con 20 anni di servizio utile (19 anni, 6 mesi ed 1 giorno) indipendentemente dall età in caso di cessazione dal lavoro per soppressione posto o riduzione di organico, inabilità al servizio, 2

3 3 dimissioni volontarie della lavoratrice coniugata o con prole (25 anni di servizio utile se non coniugata o con prole a carico) (vd art. 18 Legge n. 965 del 1965). Il calcolo della pensione era effettuato sulla cd base retributiva pensionabile rapportata ad un coefficiente di rendimento correlato al servizio utile (tabella allegata alla Legge n. 965/65). -La legge n. 547 del 1993 ha previsto una elevazione dei requisiti - contributivo ed anagrafico- per l accesso alla pensione con penalizzazioni per i prepensionamenti inferiori a 35 anni di anzianità contributiva (art. 11) nel tempo gradualmente sospesi. (vd Legge n. 553 e n. 654 del 1994). -La legge n. 335 del 1995: 1 - ha introdotto il calcolo della pensione con il cd sistema contributivo ( sulla contribuzione versata durante la vita lavorativa) prevedendo un passaggio graduale dall esistente sistema di calcolo cd retributivo (sulla retribuzione percepita negli ultimi anni di servizio). Fondamentale spartiacque ai fini dell applicazione dei due sistemi è la data del : -I lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione a tale data - conservano i requisiti di accesso e calcolo della pensione con il sistema retributivo per tutta l intera vita lavorativa. -I lavoratori con meno di 18 anni di contributi a tale data - vedono applicarsi il cd sistema misto di calcolo 3

4 4 della pensione - retributivo per il servizio precedente al 95 e contributivo per il servizio successivo - (salvo opzione per il sistema contributivo integrale). -I lavoratori iscritti dopo il sono soggetti all applicazione integrale - accesso e calcolo del sistema contributivo. 2 - ha fissato i requisiti di accesso alla pensione a: Età anagrafica contribuzione - 57 anni almeno 5 anni di contribuzione ( purché la pensione non risulti inferiore a 1,2 l assegno sociale) - 65 anni almeno 5 anni di contribuzione - Età variabile almeno 40 anni di contribuzione (non sono conteggiabili riscatti per studio e di prosecuzione volontaria, ed lavoro ante 18 anni di età viene maggiorato) L Anzianità contributiva comprende il servizio utile: il servizio effettivo aggiunto dei periodi di contribuzione figurativa riscattati o ricongiunti e di contribuzione volontaria. -La legge n. 243 del 2004 ha modificato i requisiti di accesso alla pensione prevedendo: - il requisito anagrafico a 60 per le donne e 65 per gli uomini (restano invariati gli altri requisiti); 4

5 5 -alla pensione di vecchiaia contributiva si accede con 40 anni di contribuzione a prescindere dall età o con 35 anni e requisiti variabili di età. - il cd sistema delle quote sommatoria tra il requisito anagrafico e contributivo - al fine dell accesso alla pensione. (specificato nella Tabella B della legge). -La legge n. 247 del 2007 ha: 1 - modificato il sistema delle quote Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi pubblici e privati iscritti all'inps (1) Età anagrafica (2) Età anagrafica Somma di età minima per la Somma di età minima per la anagrafica e maturazione del anagrafica e maturazione del anzianità requisito anzianità requisito contributiva indicato in contributiva indicato in colonna 1 colonna dal 01/07/2009 al 31/12/ dal

6 6 2 - introdotto il cd sistema delle finestre: i lavoratori che maturano la pensione hanno accesso al pensionamento con decorrenza temporale spostata: maturazione pensione decorrenza dell accesso - Entro il 31 marzo dal 1 luglio dello stesso anno - Entro il 30 giugno dal 1 ottobre dello stesso anno - Entro il 30 settembre dal 1 gennaio anno successivo - Entro il 31 dicembre dal 1 aprile anno successivo -La Legge n. 122 del 2010 A - ha previsto dal 2015 adeguamenti di tutti i requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della cd speranza di vita; in particolare per: - I requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di anzianità - Il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione nel sistema contributivo (art.1 co.20 lex 335/1995) - le cd quote di cui alla tabella B legge 243/ Il requisito anagrafico previsto per il conseguimento della pensione sociale. In sede di prima applicazione l aumento dei requisiti non può essere superiore a 3 mesi considerato l incremento di vita previsto dall Istat 6

7 7 B - ha introdotto - a decorrere dal 2011 una cd finestra mobile: l accesso al pensionamento di vecchiaia decorre 12 mesi dopo l acquisizione dei requisiti (art. 12 co.1). La legge n. 214 del 2011 (cd Monti ). Il primo provvedimento del governo Monti - decreto legge n. 201 del cd decreto salva Italia - emanato per la riduzione drastica della spesa pubblica ha il maggior impatto, proprio sul sistema pensionistico. Nella relazione al decreto legge in merito alla materia dei trattamenti pensionistici si afferma che: La disposizione in esame è diretta a prevedere una complessiva revisione del sistema pensionistico, comunque nell ambito della predetta impostazione sistemica già presente nell assetto vigente prima dell entrata in vigore della disposizione stessa La stessa relazione enuclea i principi fondanti la riforma: - accelerare l entrata a regime di alcuni istituti già previsti dall ordinamento - estendere l adeguamento agli incrementi della speranza di vita anche al requisito contributivo per l accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall età anagrafica; - razionalizzare e semplificare le possibilità di accesso al pensionamento prevedendo l eliminazione delle c.d. quote ed il regime delle decorrenze (c.d. finestra ) l incremento requisito contributivo per l accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall età anagrafica 7

8 8 - uniformare i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti - estendere la totalizzazione dei periodi assicurativi, eliminando il limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione; - estendere i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo per età fino a 70 anni; - derogare alla normativa per l accesso alla pensione e prevedere esenzioni dal nuovo regime per situazioni peculiari - una deindicizzazione totale per il biennio per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici è stato convertito in legge n. 214/11 con modificazioni e pubblicato in G.U. n. 300 del 27 dicembre Suppl. Ord. n Anche se norme relative al sistema pensionistico si trovano in diversi articoli della legge, l art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici è specifico sulle pensioni ed è inserito quale primo articolo del Capo IV della legge, intitolato Riduzioni di spesa. Pensioni. Per i dipendenti pubblici i principali PUNTI toccati dalla riforma sono: 1 la pensione di vecchiaia 2 la pensione di anzianità sostituta dalla pensione anticipata 3 il sistema di calcolo della pensione: il cd sistema contributivo per tutti, e cd pro-rata anche per chi aveva conservato il cd sistema retributivo 4 parificazione graduale età pensionabile tra uomini e donne 8

9 9 5 indicizzazione delle pensioni rispetto all inflazione solo ai trattamenti non superiore a tre volte il trattamento pensionistico minimo 6 abolizione dei privilegi pensionistici di particolari fondi speciali di lavoratori anche attraverso contributo di solidarietà temporaneo (elettrici telefonici, piloti ed hostess..) 7 abolizione dell INPDAP con le funzioni trasferite all INPS e, per i lavoratori del Pubblico Impiego 8- l abolizione delle pensioni privilegiate e dell equo indennizzo. La pensione di vecchiaia. E la prestazione di natura economica riconosciuta al lavoratore per il raggiungimento di prefissati limiti di contribuzione -cd anzianità contributiva- congiunti con età anagrafica cd età pensionabile- I requisiti per l accesso: età pensionabile ed anzianità contributiva. La legge Monti ha modificato i requisiti previsti per l accesso alla pensione di vecchiaia sia anagrafico che di anzianità contributiva. Circa l età anagrafica. L età fissata per l accesso alla pensione è fissato a 66 anni per tutti i lavoratori ed a prescindere dal sesso, dallo status di dipendenti privati o pubblici o autonomi, e dall appartenenza ai vari regimi previdenziali. 9

10 10 A tale soglia si arriverà gradualmente. Il requisito dell età è: - 62 anni nel 2012 (63 anni e 6 mesi per le autonome) - 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome) - 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome) - 66 anni a partire dal 2018 (66 anni per le lavoratrici autonome) In particolare va ricordato che nel pubblico impiego le donne, sino ad ora, hanno avuto un trattamento migliore rispetto alle dipendenti private riguardo il requisito anagrafico accedendo alla pensione con 20 anni di servizio (15 in caso di donne coniugate con figli). Ma a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del (c-46/07), la legge n. 102 del 2009 ha disposto la graduale equiparazione delle dipendenti pubbliche a quelle private elevando gradualmente l età pensionabile. La tendenza all equiparazione per tutti, uomini e donne, eccetto i casi suindicati, era già prevista nell ultima legislazione e la legge n. 214 l ha solamente anticipata (dal 2026 al 2018) Eccezioni sono previste per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, che potranno andare in pensione a 64 anni. 10

11 11 Circa l anzianità contributiva. Il minimo contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia resta invariato a 20 anni. Chi non raggiunge 20 anni di contribuzione non ha diritto ad alcun emolumento - tranne il diritto alla pensione sociale - ed i contributi versati non possono essere recuperati; l unica soluzione per non perderli definitivamente è arrivare a tale soglia di 20 anni con la contribuzione volontaria. Tuttavia sono previste e/o conservate delle deroghe per coloro che alla data del avevano maturato il requisito di 15 anni di contribuzione (comprensiva di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto e da ricongiunzione) o che erano autorizzati alla prosecuzione volontaria. La speranza di vita La Legge n. 122/2010 aveva introdotto nel nostro ordinamento l'aggancio automatico del solo requisito anagrafico per l accesso alla pensione alla cd speranza di vita. La ratio è fondata sul principio che aumentando la vita media anche la permanenza al lavoro deve essere elevata; ciò anche per evitare che la maggiore durata della vita media 11

12 12 significhi un maggior costo per il sistema previdenziale. L'aumento era previsto in maniera automatica in ragione della speranza di vita rilevata con periodicità triennale dall'istat. Il principio si applicava a tutti i tipi di pensione: riguardava l'età anagrafica necessaria per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, l'età minima e la quota richiesta per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, l'età anagrafica prevista per maturare l'assegno sociale. Era prevista la prima applicazione dal 2015, anticipato dalle ultime manovre estive al 1 gennaio del A dicembre era stato pubblicato il dm che adeguava da tale data - di tre mesi la speranza di vita stanti i dati forniti dall Istat. Il dato certo sull incremento della speranza di vita è elaborato dall Istat al 31 dicembre dell'anno di riferimento ogni anno. La Legge n. 214 ha previsto il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale dell adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita. La legge garantendo la c.d. certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011 riconosce i diritti quesiti ed i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa. Pertanto, a tali lavoratori non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e rimangono in 12

13 13 vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall ordinamento prima dell entrata in vigore della legge. VEDERE L ALLEGATA TABELLA N. 1 A FINE SCHEDA. La pensione di vecchiaia si ottiene a seguito della cessazione dal servizio lavorativo. Il primo adempimento del lavoratore per l accesso è la domanda di risoluzione del contratto individuale di lavoro da presentare alla propria amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti. La legge Monti ha previsto per la pensione di vecchiaia: - l abolizione del sistema delle quote, legate alla somma di età anagrafica e contributiva - l abolizione delle finestre di uscita: la pensione potrà percepirsi il mese successivo alla domanda e/o maturazione del requisito. - una clausola di salvaguardia: l'età della pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni dal 2021, anche in caso tale requisito fosse raggiunto con gli adeguamenti previsti legati alla speranza di vita. - i lavoratori assunti in servizio dopo il 1 gennaio 1996, possono accedere alla pensione a 63 anni, con un'anzianità contributiva 13

14 14 minima di 20 anni uniformandolo al regime misto e l introduzione del limite di importo minimo di prestazione maturata per aver accesso al pensionamento (a 1,5 volte l assegno sociale) - con 70 anni di età il lavoratore può far valere anche solo cinque anni di contribuzione per accedere alla pensione che sarà comunque calcolata con il sistema contributivo. La pensione anticipata. L accesso alla pensione alternativo alla vecchiaia ante riforma lex n. 214/11 - era costituito dalla cd pensione di anzianità. La pensione di anzianità era la prestazione di natura economica riconosciuta al lavoratore prioritariamente per il raggiungimento di prefissati limiti di età anagrafica cd età pensionabile previsti ed uniti, secondariamente, ad una determinata anzianità contributiva. La pensione di anzianità, da ultimo, poteva essere richiesta dal lavoratore al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge 247/2007 e la cui sommatoria dava luogo alle cd quote. La pensione di anzianità continuava ad esistere per i lavoratori cui si applicava il sistema di calcolo retributivo e misto; per i lavoratori 14

15 15 con il sistema contributivo integrale la pensione di anzianità già non esisteva più. La legge n. 214 ha introdotto la pensione anticipata, in luogo della pensione di anzianità. La pensione anticipata è letteralmente la pensione che si percepisce prima della maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. E precisamente con: -un anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese (uomini) o 41 anni e 1 mese (donne); i requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il un età anagrafica di 62 anni. E possibile l accesso prima dei 62 anni ma con penalità: l'assegno pensionistico viene tagliato dell'1% per ciascun anno di anticipo e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni. La legge estende dal 2013 l adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall ordinamento per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per l accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall età anagrafica. Il primo aumento di 3 mesi si attua già in prima applicazione essendo stato pubblicato nel dicembre il decreto ministeriale che alza tale speranza di vita di pari durata. Dal 2013 l adeguamento sarà triennale e poi dal 2019 con cadenza biennale. VEDERE L ALLEGATA TABELLA N. 2 A FINE SCHEDA. 15

16 16 Sono aboliti tutti i requisiti precedenti per l accesso anticipato alla pensione: - le cd quote per l accesso alla pensione - le cd finestre per la decorrenza della pensione. Il lavoratore che raggiunge i requisiti avrà immediatamente accesso al trattamento pensionistico dal mese successivo a quello della domanda. (per il personale della scuola resta il 1 settembre successivo a quello della domanda.) - l istituto dell esonero (introdotto dall art. 72 del D.L n. 112/2008, che riconosceva la possibilità di uscire dal lavoro nel quinquennio antecedente al raggiungimento dei 40 anni di contributi). L attuale normativa fa salvi, in ogni caso, quegli istituti dell esonero concessi con provvedimenti emanati prima del 4 dicembre Sono previste deroghe: 1- Le nuove norme tuttavia non si applicano a coloro che alla data del hanno maturato con le quote o con i 40 anni di contribuzione i requisiti previsti. Tali lavoratori potranno accedere alla pensione con applicazione del sistema delle finestre e quindi per i pubblici dipendenti dopo 12 mesi dal maturare dei requisiti. 16

17 17 2- i lavoratori addetti ai lavori c.d. usuranti sono esclusi dall applicazione della nuova disciplina e si applicano le cd quote e le cd finestre. 3- i lavoratori iscritti al sistema pensionistico successivamente all 1/01/96 cui si applica integralmente il sistema contributivo e quindi subiscono disparità rispetto agli altri lavoratori, hanno possibilità di accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico inferiore fino a 3 anni rispetto a quello di vecchiaia sempre aggiornato con la cd speranza di vita, con l aggiunta di ulteriori condizioni; quindi in particolare: - un anzianità contributiva di almeno 20 anni - una età anagrafica di 63 anni (+ aumento della speranza di vita accertata) ossia 1 gennaio anni 1 gennaio anni e 3 mesi 1 gennaio anni e 3 mesi 1 gennaio anni e 6 mesi 1 gennaio anni e 7 mesi 1 gennaio anni e 7 mesi 1 gennaio anni e 7 mesi - cessazione dal servizio (è possibile tuttavia che il lavoratore una volta maturato il requisito con un datore di lavoro assuma servizio presso altro datore di lavoro) - la pensione non inferiore di 2,8 volte all ammontare dell assegno sociale indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale. 17

18 18 La soglia di 2,8 l assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame, il requisito minimo di contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l accesso al pensionamento anticipato. Tale requisito è determinato per evitare, in media, un abbassamento dell età di accesso alla pensione in via anticipata rispetto all età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall ordinamento vigente. Norme comuni alle pensioni di vecchiaia e anticipata. La riforma previdenziale entra in vigore, per tutti, dal 2012 con alcune eccezioni. - ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti di accesso al pensionamento sono quelli precedenti quesiti secondo la vigente normativa. - i lavoratori dipendenti nati nel 1952 vedono riconosciuta in ragione della particolare posizione pregiudicata dall applicazione immediata delle nuove norme - la possibilità di uscire a 64 anni di età, se nel 2012 avrebbero maturato il diritto quota 96 con almeno 35 anni di contributi; inoltre, per le donne è consentito il pensionamento di vecchiaia con 64 anni, ma a condizione che nel 2012 abbiano almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi versati. 18

19 19 - Altre esenzioni dall applicazione della legge Monti potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un limite massimo di risorse: - i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre le persone collocate in mobilità all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, - i lavoratori collocati in mobilità lunga, sempre per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, e i lavoratori che in tale data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, - i dipendenti del settore pubblico destinatari dell'istituto dell'esonero dal servizio. L adeguamento al costo della vita. Tutti i trattamenti pensionistici sono adeguati al costo della vita (indici Istat) cd perequazione. In considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica la Legge n. 214/11 prevede una deindicizzazione totale ossia non si applica la cd perequazione - per il biennio per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. 19

20 20 L integrazione al minimo. Quando l importo pensionistico calcolato risulta inferiore al minimo riconosciuto per legge si applica l integrazione a carico dello Stato sino a raggiungere il minimo previsto ex lege. Le condizioni previste per l applicazione dell integrazione sono: - Il lavoratore richiedente non deve possedere altri redditi Irpef di importo superiore al doppio del minimo (per il 2012 = 480,50 mensili) - Il reddito complessivo del lavoratore e del coniuge non deve superare di 4 volte il minimo Sono esclusi i redditi della casa di abitazione, il TFR, le pensioni di guerra, di invalidità, le rendite Inail Per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo non spetterà più l integrazione al minimo quindi lo Stato non aiuterà più e quindi si percepirà la pensione in ragione esclusivamente di quanto versato. 20

21 21 La legge Monti prevede anche altre novità che qui sinteticamente si elencano salvo specifico approfondimento nelle schede specifiche. Certificazione del diritto alla pensione La certificazione del diritto alla pensione previsto dalla Legge n. 243/2004 stanti le deroghe per chi matura i requisiti entro il può essere chiesta all ente di previdenza per i requisiti di età ed anzianità contributiva per l accesso alla pensione. Abolizione delle pensioni privilegiate e dell equo indennizzo. Tali istituti vengono soppressi in ragione della specificità limitata solo al pubblico impiego. Modifiche alla totalizzazione. Viene estesa la possibilità di totalizzazione di tutti i periodi assicurativi in capo al lavoratore ed aperti su varie gestioni previdenziali, eliminando l attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione. La soppressione dell INPDAP La riforma Monti ha unificato gli enti previdenziali accorpandone le competenze in un ente previdenziale unico: nell'inps confluiranno Enpals e Inpdap a seguito della soppressione. 21

22 22 Adeguamenti imposti per fondi speciali e casse di previdenza autonome I lavoratori aderenti ai fondi speciali Inps - piloti, dirigenti d'azienda, elettrici e via dicendo - dal 1 gennaio 2012 verseranno un contributo di solidarietà (dallo 0,3% all'1% a seconda degli anni di contribuzione) con armonizzazione alla nuova normativa delle pensioni. Le Casse di previdenza autonome, dovranno regolamentare i propri ordinamenti per equilibrare entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Lavori usuranti I lavoratori addetti ai cd lavori usuranti hanno possibilità di accedere alla pensione con requisiti meno rigorosi: i lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi 10 anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa): lavori in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici, lavori notturni per almeno 64 notti 22

23 23 l'anno. Tali lavoratori ex decreto legislativo 67/2011 potevano accedere al pensionamento con anticipo di tre anni rispetto all'età anagrafica necessaria per la pensione di anzianità (58 anni invece che 61), a condizione che si fosse raggiunta una quota di 94. La legge 214 ha previsto la conservazione delle quote ed il sistema di decorrenza delle cd finestre per tali lavoratori con restrizione graduale dei requisiti ed ha innalzato anche la quota necessaria per chi svolge l'attività in turni e di notte. Aumento contributi autonomi La riforma incrementa i contributi previdenziali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), fino al raggiungimento del 24% secondo un meccanismo graduale che si conclude nel E previsto, anche l'aumento di un punto delle aliquote contributive per i co.co.co. Casse di previdenza private La riforma impone alle casse di previdenza private misure necessarie per assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro il 30 giugno

24 24 BIBLIOGRAFIA M.Persiani Diritto e Previdenza Sociale - Padova M.Persiani G.Proia Diritto del Lavoro Padova A.Di Stasi Diritto del lavoro e della previdenza Sociale Milano S. Merz G.Martorana Manuale pratico della Previdenza e Assicurazione Sociale Padova G.S.Passatelli - diritto del lavoro e della previdenza Sociale Roma T.Bussino - Previdenza - Milano 24

25 REQUISITO ANAGRAFICO PER L ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI) (dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat centrale base 2007) Lavoratori e Lavoratrici pubblico impiego Anni età (*) e 3 mesi e 3 mesi e 3 mesi e 7 mesi e 7 mesi e 7 mesi e 11 mesi e 11 mesi e 2 mesi e 2 mesi e 5 mesi e 5 mesi e 8 mesi e 8 mesi e 11 mesi e 11 mesi e 1 mese e 1 mese e 3 mesi e 3 mesi e 5 mesi e 5 mesi e 7 mesi e 7 mesi e 9 mesi e 9 mesi e 11 mesi e 11 mesi e 1 mese e 1 mese e 3 mesi e 3 mesi e 5 mesi e 5 mesi e 7 mesi e 7 mesi e 9 mesi e 9 mesi (*) E comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l assegno sociale, rivalutato sulla base dell andamento del pil. I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell aumento della speranza di vita anche successivamente al In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall Istat.

26 REQUISITI PER L ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO (dal 2016 i requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat centrale base 2007) Anni Lavoratori dipendenti pubblici Anzianità contributiva indipendente dall età anagrafica Lavoratrici dipendenti pubbliche Anzianità contributiva indipendente dall età anagrafica Lavoratori e lavoratrici dipendenti pubblici: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 2006 Età anagrafica minima se in possesso di un anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell andamento del pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 2006) anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 63 anni anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 63 anni e 3 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 3 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 7 mesi anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 11 mesi anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 63 anni e 11 mesi anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 64 anni e 2 mesi anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 64 anni e 2 mesi anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 64 anni e 5 mesi anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64 anni e 5 mesi anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64 anni e 8 mesi anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 8 mesi anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 11 mesi anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65 anni e 1 mese anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65 anni e 1 mese anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65 anni e 3 mesi anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65 anni e 3 mesi anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65 anni e 5 mesi anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65 anni e 5 mesi anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65 anni e 7 mesi anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65 anni e 7 mesi anni 44 anni 65 anni e 9 mesi anni 44 anni 65 anni e 9 mesi anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi 65 anni e 11 mesi anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi 65 anni e 11 mesi anni e 4 mesi 44 anni e 4 mesi 66 anni e 1 mese anni e 4 mesi 44 anni e 4 mesi 66 anni e 1 mese anni e 6 mesi 44 anni e 6 mesi 66 anni e 3 mesi anni e 6 mesi 44 anni e 6 mesi 66 anni e 3 mesi anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi 66 anni e 5 mesi anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi 66 anni e 5 mesi anni e 10 mesi 44 anni e 10 mesi 66 anni e 7 mesi

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

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