Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego

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1 Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego Le schede di approfondimento della Federazione Confsal-Unsa A cura dell Avv. Pasquale Lattari n. 4 I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO. La legge Monti ha introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni per tutti i lavoratori. Va sottolineato come il sistema contributivo ormai era applicato a tutti i dipendenti, ad eccezione dei lavoratori come visto - che al avevano maturato almeno 18 anni di contribuzione che mantenevano sino alla pensione il sistema retributivo e dei lavoratori cui si applica il sistema cd misto che al

2 possedevano 15 anni di contribuzione - ed ai quali il retributivo si applicava per il servizio precedente tale data. Per tali lavoratori il sistema di calcolo retributivo continuerà ad essere applicato solo ai fini del calcolo di tali specifici periodi: per il futuro tutti i versamenti contributivi verranno conteggiati in capo a tutti i lavoratori con il sistema contributivo. Il sistema contributivo. Il lavoratore percepisce una pensione fondata esclusivamente sui contributi versati durante l intera vita lavorativa. Con il sistema contributivo in sostanza il lavoratore paga il proprio trattamento pensionistico: alla spesa pensionistica ed erariale si fa fronte solo con i contributi versati ed accantonati durante la vita lavorativa. Nel sistema retributivo invece le pensioni risultavano superiori e svincolate dai contributi versati in quanto calcolate sulla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro ed il surplus da pagare al dipendente era a carico dell ente pensionistico che vi faceva fronte con tutti i propri fondi. A parità di condizioni - nel tempo ed a regime - la pensione cd retributiva passava da un importo pari all 80% circa dell ultima retribuzione ad un importo di pensione pari a circa il 55-60% dell ultima retribuzione con il sistema contributivo. 2

3 Modalità di calcolo nel sistema contributivo. Il lavoratore durante tutta la vita lavorativa obbligatoriamente effettua i versamenti contributivi corrispondenti al 33% della retribuzione imponibile (come visto una quota parte a carico del lavoratore ed una quota a carico del datore di lavoro). L importo annuo della pensione diviso in 13 rate - viene calcolato effettuando la moltiplicazione tra il cd montante contributivo i contributi versati durante la vita lavorativa rivalutati - ed il cd coefficiente di trasformazione riferito all età anagrafica del lavoratore al momento dell accesso alla pensione. 1 - Il montante contributivo. E determinato sulla contribuzione versata per ciascun lavoratore relativa a ciascun anno da calcolare. La contribuzione è effettuata sulla retribuzione imponibile: ciò che il lavoratore riceve in ragione del rapporto di lavoro in denaro o natura al lordo delle ritenute con alcune e limitate esclusioni (vd art. 2 co.9 lex n.335 che richiama l art. 12 lex n.153 del 69). V è un'altra caratteristica peculiare del sistema contributivo: un tetto contributivo pensionabile oltre il quale non sono dovuti i contributi ed oltre il quale le somme sono irrilevanti ai fini del calcolo della pensione. (vd art. 2 comma 18 ex lege 335 del 1995 e nota INPDAP 15 del 2011) 3

4 Massimale contributivo (art. 2, c. 18, l. 335/95 rivalutato secondo indice istat (1,6%) Anno Importo Euro Anno Importo Euro , , , , , , , , , , , , , , , ,38 La somma così individuata per ciascun anno è rivaluta al tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. (vd nota 48 del 2010 INPDAP e tabella; art.1 co.8 e 9 legge 335 del 1995) Il valore di ciascun anno da calcolarsi per la pensione viene sommato agli altri e costituisce il cd montante individuale contributivo su cui calcolare la pensione. 4

5 La tabella è relativa al tasso di capitalizzazione riferita a ciascun anno. Tasso di capitalizzazione ed anno di riferimento per la rivalutazione del montante contributivo al Decorrenza pensione 1, (1997) 31 dicembre , (1998) 31 dicembre , (1999) 31 dicembre , (2000) 31 dicembre , (2001) 31 dicembre ,043698* - (2002) 31 dicembre , (2003) 31 dicembre , (2004) 31 dicembre , (2005) 31 dicembre , (2006) 31 dicembre , (2007) 31 dicembre , (2008) 31 dicembre , (2009) 31 dicembre , (2010) 31 dicembre

6 2 - I coefficienti di trasformazione sono determinati in rapporto all età anagrafica del lavoratore al momento dell accesso alla pensione. La legge 247 del 2007 ha fissato dal 2010 i nuovi coefficienti - tabella A allegato 2 della legge da adeguarsi ogni tre anni. (vd nota inpdap 9 del 2010) Età Valori 57 4,419% 58 4,538% 59 4,664% 60 4,798% 61 4,940% 62 5,093% 63 5,257% 64 5,432% 65 5,620% La riforma Monti ha previsto che la cd aspettativa di vita da adeguarsi biennalmente si applichi anche ai coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo. Inoltre tali coefficienti per il calcolo della pensione nel 2012 previsti fino all età di 65 anni, sono estesi dal 1 gennaio 2013 per età fino a 70 anni. 6

7 A CHI SI APPLICA il sistema contributivo. Dall la legge Monti prevede l applicazione del sistema contributivo per tutti in particolare si applica: -ai lavoratori con più di 18 anni di contribuzione al Tali lavoratori che mantenuto il sistema retributivo sino al vedono applicarsi l introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata per le contribuzioni maturate dal 1 gennaio I lavoratori che hanno iniziato attività lavorativa dopo il o che non possiedono i requisiti contributivi previsti per l accesso al sistema retributivo o misto - obbligatoriamente vedono applicarsi il sistema contributivo al momento del pensionamento; - I lavoratori che al avevano già maturata anzianità di - almeno 15 anni di contributi - di cui almeno 5 dopo il hanno facoltà di optare per il sistema contributivo. Con l opzione il regime contributivo si applica all intero servizio del lavoratore. (vd facilitazione per pensione anticipata) La richiesta può esser presentata dai lavoratori ancora in servizio ed anche da coloro che hanno risolto il contratto di lavoro.la domanda di opzione è irrevocabile ed ai fini di una corretta valutazione l Ente previdenziale è obbligata a rilasciare a richiesta 7

8 del lavoratore i calcoli delle pensioni che il lavoratore percepirebbe per i due regimi (retributivo e contributivo). La legge n. 158 del 2000 per evitare che l opzione possa determinare importi maggiori di pensione rispetto al sistema retributivo ha introdotto un elemento di correzione il cd ponderale medio degli ultimi 10 anni di contribuzione. Servizi utili a tale computo sono tutti quelli a contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto o da ricongiunzione. Il sistema retributivo. La legge n. 214/2011 ha abrogato il sistema retributivo dal Tuttavia tale sistema di calcolo continuerà ad essere applicato per i periodi di contribuzione per i lavoratori cui si applicava in ragione della propria posizione lavorativa e contributiva. In particolare per i lavoratori con 18 anni di servizio al si utilizzerà per il calcolo della pensione sino al e per i lavoratori cui si applicava il cd sistema misto relativamente ai periodi cui si applicava il sistema retributivo. 8

9 Con sistema retributivo il lavoratore percepisce una pensione calcolata sulla media delle retribuzioni percepite (cd retribuzione contributiva o pensionabile) - con adeguamenti e coefficienti - in relazione agli anni di servizio ( cd anzianità contributiva). Ciò al fine di garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante il servizio lavorativo. Come si calcola. La pensione corrisponde al 2% della retribuzione contributiva o pensionabile per ogni anno di contribuzione. La base di calcolo cd base pensionabile è costituita da una media degli ultimi 10 anni di attività lavorativa ( ciò dal 2001 fino al 92 si calcolavano gli ultimi 5 anni di lavoro). Le retribuzioni percepite sono rivalutate con il tasso di inflazione. In concreto secondo il calcolo retributivo Pensione = retribuzione(cd. pensionabile) X anzianità contributiva X coefficienti di rendimento. 9

10 I singoli elementi: 1 - La retribuzione cd contributiva o pensionabile è la retribuzione costituita delle voci calcolate ai fini pensionistici. Per i dipendenti dello Stato tali voci sono maggiorate del 18% salvo la 13 mensilità (vd circolare inpdap 22 del 2005). La retribuzione a base del calcolo si computa in due quote - stabilite dal d. leg.vo 503 del 92 - : - La quota A è calcolata sulla retribuzione annuale aggiornata con il coefficiente di rendimento secondo le aliquote previste. (lex 965/65 per i dipendenti enti locali e DPR 1092/73 per i dipendenti dello Stato). In tale quota viene computata la parte fondamentale della retribuzione. - La quota B è calcolata sulla retribuzione media calcolata sull ultimo periodo del servizio - e la differenza dei coefficienti di rendimento maturato alla cessazione dal servizio e quello maturato al In tale quota sono computati anche i cd compensi accessori e/o non fondamentali della retribuzione. (vd art. 2 co.9 legge 335 del 1995). La diversa retribuzione considerata in quota A- la retribuzione contributiva ed in quota B - la retribuzione media - ha determinato un cospicuo contenzioso giudiziario circa le voci retributive da includere nelle due quote. Va detto che le voci fondamentali della retribuzione sono state anche determinate e regolate dalla normativa pattizia successiva alla legge n. 335, in ragione della cd delegificazione della prima legge 165/2001. Nonostante ciò la giurisprudenza più restrittiva nega validità a tali 10

11 determinazioni pattizie stante le previsioni inderogabili della n. 335 e della normativa primaria; altra giurisprudenza, invece, le considera valide. Ci si riferisce in particolare alla cd indennità di amministrazione dichiarata dalla contrattazione collettiva elemento fisso e ricorrente della retribuzione dei pubblici dipendenti - e costituisce elemento cospicuo del trattamento retributivo - non computata in quota A ma solamente in quota B. Anche il calcolo dell indennità integrativa speciale ha subito vari andamenti; inizialmente non veniva computata e recentemente viene calcolata ex art. 15 co.3 lex n in quanto assoggettata a contribuzione. 2 - L anzianità contributiva è data dal numero delle settimane lavorative coperte da contribuzione con un massimo di 2080 (pari a 40 anni) corrispondenti al cd servizio utile ossia il servizio effettivo con aggiunta dei periodi di contribuzione figurativa, i periodi riscattati o ricongiunti ed i periodi di contribuzione volontaria. 3 - I coefficienti di rendimento si applicano alla retribuzione pensionabile per calcolare l importo della pensione. Le specifiche aliquote sono predeterminate e contenute nella lex 965/65 per i dipendenti enti locali e DPR 1092/73 per i dipendenti dello Stato. 11

12 Con legge n. 724 del 1994 le aliquota sono state sostituite a partire dal con un rendimento fisso del 2% annuo. Tuttavia - poiché la legge n. 335 prevede che l applicazione del rendimento del 2% non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello che sarebbe spettato applicando le tabelle le stesse restano comunque valide sotto tale profilo comparativo - per le pensioni da determinare. A tale calcolo si è aggiunto un correttivo: il cd tetto pensionabile determinato annualmente dall ente previdenziale- oltre il quale si applicano alle fasce di retribuzione annue pensionabili riduzioni progressive delle aliquote di rendimento. Quando la retribuzione annua pensionabile è pari al tetto in vigore nell anno di decorrenza non si avrà alcuna abbattimento che, al contrario, si applicherà nelle seguenti misure: % della fascia eccedente il 33% del tetto pensionabile; - 1,35% della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il tetto pensionabile - 1,10% della fascia eccedente dal 66% al 90% del tetto pensionabile. - 0,90% oltre il 90% del tetto pensionabile. 12

13 Il sistema misto. Il lavoratore percepisce la pensione calcolata applicando per un periodo di servizio il sistema retributivo ed per un altro periodo lavorativo il sistema contributivo. Si applica a coloro che non hanno acquisito alla data del i requisiti dei 18 anni per accedere al sistema retributivo per tutto il servizio utile di pensione ma hanno almeno 15 anni di contribuzione. Al periodo di servizio fino al si applica il sistema retributivo e per il servizio successivo si applica il sistema contributivo. L importo della pensione è dato dalla somma di due quote: quota a): anzianità acquisita ante calcolata con il sistema retributivo; quota b): anzianità successiva al calcolata secondo il sistema contributivo. Opzione per il sistema contributivo Il lavoratore cui si applica il sistema misto non quelli cui si applica il sistema retributivo - potevano optare per l applicazione integrale del sistema contributivo a tutto il proprio rapporto lavorativo. L opzione era legata ad una flessibilità nell età di uscita dal lavoro: la ratio era costituita dalla possibilità di percepire una pensione più bassa ma già a 57 anni ed indipendentemente dai contribuitivi versati. 13

14 Tale istituto ha perso di utilità e di significato in ragione dell innalzamento dell età pensionabile; vantaggi permangono per le donne che con 35 anni di contributi e 57 anni di età possono avere la pensione di anzianità con i precedenti requisiti. Inoltre, potranno continuare ad andare in pensione a 57 anni le lavoratrici dipendenti (o a 58 le autonome) che hanno optato per il contributivo, a condizione che abbiano accumulato almeno 35 anni di contributi, secondo il meccanismo sperimentale introdotto dalla legge 243/2004. L art. 2.co.2 dl 335 del 2001 prevede che il lavoratore che ha optato per il sistema contributivo può ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico con contribuzione inferiore a 18 anni al o almeno 18 anni - di cui 5 anni successivi a tale data - con il sistema contributivo. Possono optare sia coloro che hanno cessato il servizio che coloro che ancora lavorano (art. 1 co.1 lex 335). Possono sommarsi a tal fine tutti i servizi utili maturati (contr. obbligatoria, figurativa, volontaria, da totalizzazione e ricongiunzione). Per il calcolo e la liquidazione della pensione il lavoratore vede trasformata in toto la propria posizione contributiva nel cd montante contributivo individuale di cui al sistema contributivo (art. 1 co.6 lex n. 335) con sistema diverso in ragione dei due periodi: precedenti e successivi al

15 BIBLIOGRAFIA M.Persiani Diritto e Previdenza Sociale - Padova M.Persiani G.Proia Diritto del Lavoro Padova A.Di Stasi Diritto del lavoro e della previdenza Sociale Milano S. Merz G.Martorana Manuale pratico della Previdenza e Assicurazione Sociale Padova G.S.Passatelli - diritto del lavoro e della previdenza Sociale Roma T.Bussino - Previdenza - Milano 15

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