CONDIFESA VERCELLI BIELLA Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive delle Province di Vercelli e Biella 0108
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- Corrado Tucci
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1 Definizione AVVERSITA ATMOSFERICHE: Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Gelo/brina: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall abbattimento dell impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Venti sciroccali: movimento più o meno regolare o violento di masse d aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
2 Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Definizione GARANZIE: Garanzie monorischio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da uno solo degli eventi ammessi all assicurazione agevolata. Garanzie pluririschio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno due eventi tra quelli ammessi all assicurazione agevolata. Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono registrate avversità presenti tra quelle assicurate, moltiplicata per il prezzo medio dell ultimo triennio, calcolato ai sensi dell art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08. Qualora in uno o più anni del triennio si sono verificate avversità, si considerano l anno o gli anni immediatamente precedenti. DANNI ANTERISCHIO I prodotti già colpiti dagli eventi assicurati non possono essere oggetto di copertura. A. Danni anterischio dichiarati Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società può autorizzare la copertura sempreché l assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: L assicurato dichiara che le partite n. sono state oggetto di lievi danni anterischio in data. L assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.
3 Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante ed il premio è dovuto per intero. B. Danni anterischio non dichiarati L esistenza di danni imputabili agli eventi assicurati avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, accertata dal perito, comporta l inserimento nel bollettino di campagna di formale riserva a favore della Società evidenziando che trattasi di danni anterischio non dichiarati. Nel caso fossero accertati anche danni avvenuti nel periodo di validità dell assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo, sia per quello di eventi assicurati anterischio in deduzione. Il risarcimento conseguente a eventi verificatisi nel periodo di validità della garanzia verrà decurtato del 50%, fermo l incasso del premio. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'assicurato deve: a) darne avviso all Agenzia della Società, presso cui ha sottoscritto il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a); c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le partite assicurate. L inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o del diritto alla riduzione del premio. L Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla data dell evento. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.
4 RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Consorzio a mezzo telegramma o telefax. Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all indennizzo - pari almeno al tre percento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - Quantificazione del danno -. L Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - ed al Consorzio a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE La perizia deve essere preceduta dalle consuete operazioni preliminari tendenti a: identificare l appezzamento assicurato secondo i confini, la superficie e le varietà dichiarate nel certificato; controllare la quantità di prodotto ottenibile; verificare che non siano in atto malattie od anomalie, le quali possano influire sulla produzione, siano state eseguite le normali pratiche colturali, sia esatta la data di grandine dichiarata dall Assicurato, non sussistano danni anterischio. Eventuali deduzioni dovranno essere espresse nello spazio all uopo destinato nel bollettino di campagna, con le clausole, indicando poi il valore residuo.
5 Esse possono essere dovute a: eccesso di assicurazione, quando la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile; perdita di prodotto, causata da avversità diverse dalla grandine, mancati trattamenti e pratiche colturali errate; prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile. Il frazionamento di una partita non è ammesso se attuato nell intendimento di eludere anche solo parzialmente la franchigia. I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino le osservazioni e riserve appositamente predisposte. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E prevista l opzione per ogni singolo Socio, sempreché a ciò autorizzato dal Consorzio, limitatamente alle specie actinidia, di due diverse tabelle convenzionali (A e B) per la valutazione dei danni. Ciò purché la scelta riguardi tutte le varietà della specie assicurata. Per l actinidia è previsto, oltre al danno convenzionale, anche il riconoscimento del danno di defogliazione, la cui valutazione avverrà secondo quanto previsto nell apposita tabella convenzionale; la percentuale di defogliazione riscontrata in campo andrà arrotondata alla decina PERIZIA D APPELLO L Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d appello, facendone richiesta alla Direzione della Società, - Ramo Grandine - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall Assicurato e da due periti scelti dall Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza - Convenzione. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza - Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.
6 Norme particolari della perizia d appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni Qualora l'assicurato abbia richiesto l appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest ultimo può assistere alla perizia d appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura Modalità della perizia d appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. UVA DA VINO D.O.C. e D.O.C.G.: Allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all Albo Vigneti D.O.C. D.O.C.G. a norma degli articoli 4.4 del decreto del Ministero delle politiche agricole n del 17/03/2005, le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limi produttivi stabiliti dai disciplinari stessi RISO DA SEME Allegare contratto di coltivazione con ditta sementiera a norma del D.M. n del 07/02/2012, art PRODUZIONI BIOLOGICHE Il prezzo può essere maggiorato fino al 20%. Allegare attestato organismo di controllo come da disposizioni D.M. n del 07/02/2012, art. 1.4.
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