Art. 1. AGRUMI (Arance-Mandarance-Tangeli-Bergamotti-Chinotti-Mandarini-Pompelmi- Kumquat-Satsuma-Limoni)

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1 CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE LINEA INVERNALE (CS-GR-ST 2009/2010-COLL) Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (Modello CG-2009/2010-COLL) e valgono per i prodotti e per gli eventi atmosferici garantiti indicati nel Certificato di Assicurazione. Art. 1. AGRUMI (Arance-Mandarance-Tangeli-Bergamotti-Chinotti-Mandarini-Pompelmi- Kumquat-Satsuma-Limoni) 1.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia A parziale deroga dell art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia ha inizio dopo 1 giorno dall emissione del certificato, a cascola naturale ultimata e comunque non prima del: - 1 giugno: limoni (primo fiore); - 1 luglio: arance e mandaranci, tangeli, bergamott i, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma; - 15 settembre limoni estivi (verdelli) La garanzia, fermo restando quanto disposto dall articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione cessa alle ore delle date sotto indicate dell anno successivo a quelle di stipulazione dei contratti e precisamente: - 28 febbraio per mandarance, tangeli, kumquat, satsuma e mandarini (esclusa la varietà ciaculli); - 31 marzo le varietà di clementine Rubino, Ernandina, Fortune - 31 Marzo per limoni primo fiore; - 30 aprile per limoni,arance (escluse varietà Ovale e Valencia), mandarini (varietà ciaculli), pompelmi, bergamotti, chinotti; - 31 maggio per arance varietà Ovale e Valencia, - 31 luglio per limoni estivi (verdelli). Per le clementine simili (Tangelo Mapo, Satsuma Miyagawa e Satsuma Okitsu), la garanzia termina alle ore 12,00 del 30 ottobre relativo al medesimo anno di stipulazione del contratto. 1.2 Prodotto assicurato La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo alla trasformazione industriale per Bergamotti e Chinotti e al consumo fresco per tutti gli altri Agrumi. Per i limoni, l assicurazione riguarda il prodotto conseguente alle fioriture verificatesi nell anno in cui è stato stipulato il contratto; può essere convenuta per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambi, dovendosi in quest ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi e i valori corrispondenti. 1.3 Danni assicurati Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato direttamente dalle percosse della grandine al Prodotto. 1.4 Limiti assuntivi Il limite massimo assicurabile è pari alla quantità normalmente ottenibile per unità di superficie, salvo che non sia diversamente indicato nella Polizza Convenzione. 1.5 Franchigia deducibile La franchigia espressa in percento deducibile dal danno, è indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non potrà mai essere inferiore al 10%. Condizioni Speciali Grandine Linea STANDARD (CS-GR-ST-2009/2010-COLL) ANNESSE alle Condizioni Generali di Assicurazione 2009/2010 1

2 1.6 Calcolo del danno In relazione al disposto dell art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) causato dalla grandine, è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella 1. Tabella 1. % danno a. Illesi.. 0 b. Segni di percossa, qualche incisione all epicarpo (flavedo) 10 c. Più incisioni all epicarpo (flavedo), qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi 30 Numerose incisioni all epicarpo (flavedo), incisioni al mesocarpo d. (albedo), deformazioni medie 60 e. Incisioni all endocarpo (polpa), deformazioni gravi.. 80 f. Profonde e diffuse lacerazioni all endocarpo (polpa), frutti distrutti Condizioni Speciali Grandine Linea STANDARD (CS-GR-ST-2009/2010-COLL) ANNESSE alle Condizioni Generali di Assicurazione 2009/2010 2

3 Art. 2 PATATE INVERNALI 2.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia A parziale deroga dell art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall emergenza della parte aerea, decorre non prima della data del 1 ottobre 2009 e comunque dopo 7 giorni dalla data di emissione del certificato di assicurazione. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, entro la data del 31 maggio Prodotto assicurato La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. 2.3 Danni assicurati Società risarcisce il danno di quantità causato dalle percosse della grandine al Prodotto. 2.4 Limiti assuntivi Il limite massimo assicurabile è pari alla quantità normalmente ottenibile per unità di superficie e non può superare i 350 q.li /ha salvo diversi accordi con la Compagnia. 2.5 Franchigia deducibile La franchigia espressa in percento deducibile dal danno è indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non potrà mai essere inferiore al 30%. 2.6 Limiti d indennizzo Il limite di indennizzo al verificarsi, al netto della franchigia, è pari al 70% della Somma Assicurata. 2.7 Calcolo del danno In relazione al disposto dell art. 2 delle Condizioni Generali, si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dalle percosse della grandine. 2.8 Adempimenti in caso di danno In deroga all art. 11 Obblighi dell assicurato in caso di danno delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società entro 24 ore dall evento. Condizioni Speciali Grandine Linea STANDARD (CS-GR-ST-2009/2010-COLL) ANNESSE alle Condizioni Generali di Assicurazione 2009/2010 3

4 Art. 3 CARCIOFI 3.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia A parziale deroga dell art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia ha inizio non prima della data del 1 ottobre 2009 e comunque dopo 7 giorni dalla data di emissione del certificato di assicurazione. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta dei capolini e cessa, comunque, entro la data del 31 marzo Prodotto assicurato La garanzia riguarda soltanto i primi SEI capolini ottenibili da ciascuna pianta, immuni da ogni malattia o difetto e idonei al consumo fresco, secondo le norme I.C.E. In deroga all art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della determinazione del danno ogni scaglione di capolini costituisce partita a sé stante, intendendosi per scaglione tutti i primi, tutti i secondi, tutti i terzi, ecc., capolini di ogni partita. A ciascun capolino viene convenzionalmente attribuito il medesimo valore unitario indipendentemente dalla scalarità di formazione degli stessi. Per ogni partita deve essere tassativamente specificato, oltre ai confini, alla superficie in ettari, alla descrizione del prodotto, anche il numero delle piante e dei capolini assicurati. 3.3 Danni assicurati società risarcisce la perdita di quantità e il danno di qualità causato dalle percosse della grandine al Prodotto. 3.4 Limiti assuntivi Il limite massimo assicurabile è pari alla quantità normalmente ottenibile per unità di superficie, salvo che non sia diversamente indicato nella Polizza Convenzione. 3.5 Franchigia deducibile La franchigia espressa in percento deducibile dal danno è indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non potrà mai essere inferiore al 30%. 3.6 Calcolo del danno In relazione al disposto dell art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) causato dalla grandine al prodotto assicurato è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e coefficienti riportati nelle tabelle 2 e 3: Tabella 2: Valutazione dei danni su Carciofi. a) Capolini illesi; 0% b) Lesioni lievi delle brattee esterne; 10% c) Lesioni medie delle brattee esterne; deformazioni medie; 30% d) Lesioni gravi alle brattee esterne; lesioni medie interessanti anche le brattee interne; deformazioni gravi; lesioni notevoli allo scapo fiorale; 60% e) Capolini distrutti; piante distrutte; 100% Il danno determinato in base alla tabella 1) viene convenzionalmente maggiorato per gli eventuali danni da grandine riscontrabili a carico dell apparato fogliare, secondo quanto previsto dalla seguente tabella: Condizioni Speciali Grandine Linea STANDARD (CS-GR-ST-2009/2010-COLL) ANNESSE alle Condizioni Generali di Assicurazione 2009/2010 4

5 Tabella 3: Valutazione dei danni all apparato fogliare. Coeff. di Defogliazione % Coeff. di Danno % 0% 25% 26% - 40% 41% - 50% 51% - 65% 66% - 100% 0% 10% 24% 32% 40% I valori intermedi devono essere calcolati per interpolazione. La maggiorazione del danno deve essere determinata applicando il relativo coefficiente al prodotto residuo. Art. 4 Caratteristiche e ubicazione dei campioni I campioni previsti dall art. 14 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle Condizioni Generali, fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della quantità assicurata, per i seguenti prodotti devono avere le seguenti caratteristiche minimali: - AGRUMI: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata Per i prodotti a raccolta scalare l Assicurato è obbligato a lasciare i campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l intera partita assicurata al momento dell evento. Condizioni Speciali Grandine Linea STANDARD (CS-GR-ST-2009/2010-COLL) ANNESSE alle Condizioni Generali di Assicurazione 2009/2010 5

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