Giudizio dinanzi alla commissione provinciale

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1 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO 423 CAPITOLO 1 Giudizio dinanzi alla commissione provinciale SOMMARIO Il processo in breve Sez. 1 - Introduzione del giudizio I. Attività del ricorrente A. Ricorso Predisposizione Termine Notifica B. Costituzione in giudizio C. Integrazione dei motivi di ricorso II. Attività della parte resistente Sez. 2 - Assegnazione ed esame preliminare del ricorso Sez. 3 - Richiesta di sospensione cautelare Sez. 4 - Trattazione della controversia Trattazione in camera di consiglio Trattazione in pubblica udienza Sez. 5 - Sentenza Sez. 6 - Sospensione, interruzione ed estinzione Il processo in breve L esigenza del contribuente di tutelare in via giudiziaria i propri interessi può verificarsi in seguito alla notifica di un provvedimento fiscale emesso da un ente impositore o, viceversa, ad un comportamento omissivo dell ente stesso a fronte di una istanza di rimborso per imposte ritenute non dovute. Pertanto, per chiamare in giudizio l ufficio che ha (o non ha) emesso l atto ed introdurre il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale, si dovrà procedere alla formulazione di un apposito atto: il ricorso. Il ricorso è dunque l atto che consente l avvio del procedimento tributario (art. 18 c. 1 D.Lgs. 546/92); concretamente il giudizio tributario è introdotto dal ricorrente mediante la notifica del ricorso stesso alla controparte e la sua costituzione in giudizio presso la commissione tributaria adita, depositando il ricorso stesso e gli eventuali documenti di cui si ritiene utile l allegazione. L ente cui il ricorso è notificato può costituirsi in giudizio per contrastare la domanda del contribuente. Entrambe le parti possono poi depositare ulteriori documenti e memorie, prima che la controversia venga discussa dalla Commissione, in camera di consiglio (e quindi senza la presenza delle parti) oppure, a seguito di apposita istanza, in pubblica udienza alla quale partecipano le parti in causa che sono ammesse a discutere la controversia avanti alla Commissione che poi emetterà la sentenza. A queste attività se ne possono aggiungere delle ulteriori derivanti dalla possibilità per il ricorrente di richiedere, nell ambito del ricorso introduttivo o con separato atto, la sospensione dell atto impugnato oppure dalla necessità di integrare il ricorso con dei motivi aggiunti di impugnazione, quando la legge lo consente. L iter del processo avanti alla Provinciale, è schematicamente riassunto nella tabella seguente, dove sono indicati i paragrafi in cui è esaminato il singolo adempimento. Non è oggetto d esame la particolare procedura già prevista per i ricorsi avverso i ruoli formati dai Centri di Servizio, le cui cartelle di pagamento dovevano essere notificate entro il 31 dicembre

2 (segue) INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre N.B. Di seguito si esamina dettagliatamente il ricorso innanzi alle commissioni tributarie provinciali, la cui disciplina si applica, per quanto compatibile, anche alle impugnazioni (v. n e s.).

3 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO 425 SEZIONE 1 Introduzione del giudizio Il giudizio avanti la Commissione tributaria è introdotto con il ricorso che il contribuente deve prima notificare all ente che ha emesso l atto impugnato o non ha provveduto al rimborso richiesto e poi depositarlo presso la Commissione adita. Successivamente, l ente che ha ricevuto la notifica può costituirsi in giudizio al fine di parteciparvi ed opporsi alla pretesa del ricorrente. Instaurata così la controversia, entrambe le parti possono poi depositare i documenti che ritengono utili ai fini della decisione e presentare memorie illustrative delle proprie posizioni. Di seguito si esamineranno, separatamente, le attività e gli incombenti del ricorrente e della parte resistente I. Attività del ricorrente Il ricorrente deve, nella prima fase, introdurre la controversia e dunque: predisporre il ricorso introduttivo (v. n. 4310) e, entro il termine di legge (v. n. 4335), notificarlo (v. n. 4360) all ente che ha emesso l atto impugnato; costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria (v. n. 4370). Successivamente, se necessario, e quando ne ricorrono i presupposti, integrare i motivi di ricorso (v. n. 4390) 4308 A. Ricorso In merito alla presentazione di ricorso si esamineranno le problematiche inerenti alla predisposizione dell atto, ai termini entro cui deve essere presentato ed alle modalità di notifica. 1. Predisposizione (art. 18 D. Lgs. 546/92) Il ricorso è un atto che la dottrina definisce processuale, unilaterale, dichiarativo e recettizio (N. Giudiceandrea, in Citazione - diritto processuale civile - Encicl. dir., VII, p. 106). Con la notifica del ricorso la parte chiama in giudizio l ufficio che ha emesso l atto impugnato e domanda tutela giurisdizionale alla Commissione adita. Il contenuto del ricorso è predeterminato dalla legge processuale essendo previsto che deve contenere tutti gli elementi indicati all art. 18 D. Lgs. 546/92 e di seguito esaminati. Con esso il ricorrente impugna uno specifico provvedimento, rappresentato da un atto emesso dall ente impositore o dal silenzio rifiuto su un istanza di rimborso. Un fac-simile di ricorso è riportato al n

4 426 INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 4312 Contenuto essenziale (art. 18 c. 2 e 3 D.Lgs. 546/92) Il ricorso è diretto alla Commissione tributaria e deve contenere gli elementi riportati nella seguente tabella. Deve essere redatto, come tutti gli atti del processo, in lingua italiana (salvi i casi in cui è ammesso il bilinguismo, art. 122 c.p.c.). Si applicano dunque le disposizioni: sul processo bilingue o monolingue italiano - tedesco presso le Commissioni tributarie situate nella provincia di Bolzano (art. 21 DPR 574/88); sulla tutela delle minoranze francofone in Val d Aosta (art. 17 D. Lgt. 545/45); sull uso dello sloveno nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine (L. 38/2001). Requisiti Denominazione di ricorso Commissione tributaria cui è diretto Descrizione Per il caso di utilizzo di una forma differente (ad esempio quella della citazione), v. n Il ricorso è indirizzato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente sulla base del luogo ove ha sede l ente impositore (v. n e s.). Per tale identificazione generalmente non sorgono problemi in quanto gli atti impugnabili devono contenere l indicazione della commissione tributaria competente, nonché l indicazione del termine per ricorrere e delle modalità per proporre ricorso (art. 19 c. 2 D.Lgs. 546/92; art. 7 L. 212/2000). Generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale (se società)o del domicilio eventualmente eletto in Italia. In pratica devono indicarsi i dati di chi risulta legittimato a stare in giudizio In caso di persona fisica, le generalità del ricorrente devono essere distinte da quelle del rappresentante legale (in caso, ad esempio, di tutela, curatela, ecc.) o del procuratore (generale o speciale); in tale ultimo caso, si devono riportare anche gli estremi della procura; In caso di persona giuridica o ente collettivo, deve indicarsi la denominazione o ragione sociale, la sede, nonché gli elementi identificativi e la carica sociale del legale rappresentante (artt. 36 e s. c.c. e 75 u.c. c.p.c.). Per le società ed enti non aventi sede nel territorio dello Stato devono indicarsi i dati del rappresentante legale. Nell ipotesi di fallimento devono essere indicati i dati del curatore fallimentare e gli estremi dell autorizzazione del giudice delegato alla proposizione del ricorso. Per il concordato preventivo occorrono i dati dell imprenditore o dell amministratore autorizzato Codice fiscale del ricorrente Deve essere riportato anche per le persone giuridiche Ufficio dell ente impositore che ha emanato (o omesso) l atto avverso il quale si propone il ricorso Si tratta della parte resistente contro cui si ricorre (v. n e s.) Atto impugnato (o mancato atto) Provvedimento che si chiede di adottare Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori non dovuti da parte dell ente impositore, non essendoci un atto espresso, si deve far riferimento agli estremi dell istanza di rimborso Il riferimento all oggetto della domanda (es. annullamento integrale o parziale dell atto impugnato) risulta particolarmente rilevante in quanto è applicabile il principio generale della corrispondenza tra il chiesto

5 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO 427 Requisiti Descrizione ed il pronunciato, con la conseguenza che la Commissione non può decidere su questioni che le parti non hanno devoluto alla sua cognizione (art. 112 c.p.c.) Motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda Sottoscrizione del ricorso da apporre sia sull originale che sulle copie destinate alle altre parti Elenco documenti allegati È necessario, in fase di proposizione del ricorso, fornire al giudice, nel modo più circostanziato possibile, ogni motivazione utile a sostenere il proprio reclamo. Inoltre, i motivi servono a delimitare la materia del contendere, anche se, in realtà, sono già configurabili dalla motivazione dell atto impositivo con la quale l ente impositore deve spiegare le ragioni della sua pretesa Bisogna distinguere: per le controversie in cui è obbligatoria l assistenza tecnica (v. n. 3400) in quanto di valore superiore a E 2.582,28, occorre la firma del difensore del ricorrente, unitamente all indicazione dell incarico; per le controversie in cui non sussiste tale obbligo (v. n. 3428), la firma può essere apposta dalla parte stessa. Per l esame delle questioni relative al caso in cui il contribuente, ritenendo erroneamente che il valore della controversia sia inferiore a E 2.582,28, non si munisca dell assistenza tecnica v. n Per quanto non è contenuto essenziale dell atto è importante evidenziare che il ricorrente che intende depositare dei documenti, deve elencarli nell atto cui sono allegati e, pertanto, se intende produrli subito ed inserirli nel proprio fascicolo, deve elencarli nel ricorso (art. 24 c. 1 D. Lgs. 546/92) Assenza dei requisiti (art. 18 c. 4 D.Lgs. 546/92) Fatta esclusione dell indicazione del codice fiscale e della commissione provinciale adita, tutti gli elementi sopra prescritti non possono essere omessi o risultare assolutamente incerti, pena l inammissibilità del ricorso. La tabella seguente delinea le diverse conseguenze derivanti dalla incompletezza del ricorso Ipotesi Denominazione di ricorso Mancata indicazione del codice fiscale Omessa o incompleta indicazione della commissione provinciale Conseguenze L introduzione del processo effettuato con atto processuale diverso dal ricorso (ad esempio tramite atto di citazione) potrebbe essere sanato (ai sensi dell art. 156 c. 3 c.p.c.) qualora abbia raggiunto lo scopo prefissato, contenendo tutti gli elementi previsti dalla legge a pena di inammissibilità (in proposito, si vedano Cass. 14 maggio 1983 n. 3319; Cass. 5 giugno 1981 n. 3640; Cass. 12 marzo 1977 n. 1001; Cass. 9 novembre 1977 n. 4816). L omessa o errata trascrizione del codice fiscale rappresenta mera irregolarità Non determina la nullità del ricorso, costituendo una semplice irregolarità (Cass. 1º luglio 2004 n ) (1)

6 428 INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Ipotesi Conseguenze Omissione o assoluta incertezza dei restanti elementi. Molti dei prescritti elementi obbligatori sono tuttavia tra loro concettualmente ricollegabili (ad esempio, l oggetto della domanda all atto cui la controversia si riferisce ed ai motivi di impugnazione e viceversa) e quindi la mancanza o assoluta incertezza delle richieste indicazioni non può che essere valutata in relazione al contenuto complessivo del ricorso (Circ. Min. 23 aprile 1996 n. 98/E) (2) Inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che determina una invalidità anche degli atti successivi, in quanto ne fa venir meno il presupposto (3). Ne consegue che la suddetta sanzione stabilisce una causa di invalidità assoluta per il ricorso proposto, risultando lo stesso insanabile anche alla luce di una eventuale costituzione della parte resistente (4). (1) In caso di instaurazione del procedimento dinanzi ad una commissione tributaria territorialmente incompetente, il ricorso non sarà inammissibile, bensì incorrerà nella eccezione di incompetenza territoriale, rilevabile anche d ufficio soltanto nel grado di giudizio al quale si riferisce. Per gli effetti della pronuncia di incompetenza v. n (2) Per la giurisprudenza la sanzione dell inammissibilità deve essere interpretata in senso restrittivo, riservandole cioè un limitato campo di operatività, comprensivo di quei soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato. In sostanza, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità (Cass. 31 ottobre 2005 n ). (3) Sui motivi v. n (4) Pertanto, non trova applicazione quanto previsto per il procedimento civile (art. 164 c. 3 c.p.c.), ossia la sanabilità di ogni vizio inficiante la citazione attraverso la costituzione in giudizio del convenuto Motivi del ricorso È causa di inammissibilità del ricorso la mancanza o assoluta incertezza dei motivi di ricorso o dell oggetto della domanda. È evidentemente inammissibile perché mancante dei motivi, il ricorso proposto con valore interruttivo dei termini scadenzali e prescrizionali (CTR Toscana 2 marzo 2009 n. 66). Sono assolutamente incerti oggetto della domanda e motivi, quando nel ricorso il contribuente si limiti a lamentare l asserita erronea interpretazione della documentazione compiuta da parte della Guardia di Finanza in sede di accertamento (Cass. 27 febbraio 1995 n. 2221). Al di là dei profili di ammissibilità, il ricorso rappresenta momento fondamentale per la delimitazione della materia del contendere, non potendo la Commissione accogliere il ricorso se non per i motivi dedotti nel ricorso introduttivo, essendo inammissibile introdurre nuovi motivi successivamente alla proposizione del ricorso. Solo in particolari condizioni è ammessa l integrazione dei motivi (deposito di documenti non conosciuti, v. n. 4390), essendo altrimenti precluso ogni successivo ampliamento della materia del contendere. Al di fuori di questo caso, nei successivi atti il ricorrente può solo meglio illustrare i motivi già espressi nel ricorso. Pertanto, se il contribuente impugna l atto adducendo motivi formali o che comunque escludono il potere di accertamento (es. decadenza dal potere impositivo dell amministrazione finanziaria), la Commissione deve limitarsi ad esaminare tale aspetto, annullando l atto impugnato nel caso di accoglimento del ricorso o confermandolo in caso di rigetto. Se il contribuente impugna l atto per motivi di merito della pretesa avanzata dal-

7 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO 429 l ufficio, la Commissione ha il dovere, nei limiti dei fatti posti dall accertamento e dei motivi di ricorso, di disciplinare il merito del rapporto tributario, anche dando qualificazione giuridica differente agli elementi portati in giudizio, sostituendo l atto impositivo nei limiti da questo posti (Cass. 16 maggio 2007 n ). Esempio 1 Tizio impugna l avviso di mora emesso dal competente ufficio per il pagamento dell imposta proporzionale di registro in merito ad una sentenza del Tribunale, eccependone l illegittimità per essere la detta sentenza non ancora definitiva. Successivamente (in sede di appello) eccepisce l infondatezza della pretesa impositiva per essere, la sentenza registrata, sottoposta a condizione sospensiva. Tale motivo è inammissibile in quanto prospetta situazioni giuridiche differenti da quelle avanzate con il ricorso introduttivo (Cass. 30 luglio 2007 n ). Esempio 2 La società Alfa impugna l avviso di accertamento fondato sull applicazione degli studi di settore emesso nei suoi confronti, eccependone l infondatezza nel merito per essere basato esclusivamente sugli studi di settore. Con successiva memoria illustrativa il contribuente eccepisce la decadenza dell Amministrazione per essere decorso il termine previsto dall art. 43 DPR 600/73. Tale motivo è inammissibile in quanto nuovo. Sottoscrizione Il ricorso privo della firma della parte che sta in giudizio personalmente o di chi la rappresenta, è inesistente e, quindi, assolutamente inidoneo a costituire un giudizio (Cass. 20 settembre 1996 n. 8385). Il ricorso privo della firma del difensore cui è conferito incarico è parimenti inesistente. Tuttavia, se nel ricorso è presente la firma apposta in calce dallo stesso difensore per l autenticazione della sottoscrizione con cui la parte ha effettuato il conferimento della procura alle liti (al difensore stesso), esso è valido. Infatti, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere l atto stesso e di certificare l autografia della procura alle liti (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4236, Cass. 27 marzo 2002 n. 4399, Cass. 16 marzo 2001 n. 3862). In caso di nullità della procura, la sottoscrizione della parte apposta in calce ad essa, è sufficiente per considerare il ricorso non inammissibile ma proposto dalla parte in proprio con la conseguenza che la Commissione, rilevato tale difetto, deve ordinare alla parte di munirsi di difensore, regolarizzando la procura (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2281, Cass. 8 febbraio 2008 n. 3051, Cass. 9 maggio 2008 n ). Sugli effetti in generale dell assenza o nullità della procura alle liti, v. n Se la sottoscrizione è assente solamente nella copia del ricorso e non anche all originale, l ammissibilità deve essere valutata in relazione alla modalità con sui l atto è stato notificato: ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario: in questo caso l originale è depositato presso la Commissione e la copia consegnata al destinatario della notifica; il ricorso è ammissibile se reca la sottoscrizione in copia fotostatica, la cui conformità a quella originale non sia stata contestata. Ciò in quanto la copia del ricorso, notificata all altra parte, che risulti essere una fotocopia dell originale, regolarmente sottoscritto dal difensore e depositato nella cancelleria del giudice, non è considerata del tutto priva di sottoscrizione (Cass. 15 marzo 2004 n. 5257, Cass. 31 ottobre 2005 n ); ricorso notificato tramite consegna diretta o spedizione postale: in questo caso l originale del ricorso rimane presso il destinatario mentre la copia è l unico documento sul quale la Commissione può effettuare il controllo sull esistenza e la validità dell atto con la conseguente inammissibilità in caso di omessa sottoscrizione, a nulla rilevando che la controparte non contesti la sottoscrizione dell originale in suo possesso (Cass. 5 marzo 2010 n e Cass. 18 giugno 2009 n )

8 430 INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Se però quella depositata presso la Commissione è, dell originale, una fotocopia da cui risulta la presenza della sottoscrizione attraverso il rinvio implicito all originale, il ricorso è ammissibile se: la conformità all originale non sia stata contestata o tale contestazione sia infondata (Cass. 31 ottobre 2005 n ) Imposta di bollo Il ricorso deve essere assoggettato ad imposta di bollo tramite applicazione sull atto del relativo contrassegno da acquistare presso gli intermediari autorizzati (rivenditori di valori bollati) che li emettono con modalità telematiche (art. 3 DPR 642/72). L applicazione del contrassegno (che reca la data di emissione) deve precedere la sottoscrizione dell atto. L imposta può essere assolta anche in modo virtuale per il quale è però necessario richiedere apposita autorizzazione (in merito vedi Memento fiscale 2010 n. 6873). L imposta è dovuta nella misura di euro 14,62 ogni 4 pagine di cui è composto l atto. Infatti la norma prevede tale importo per ogni foglio di cui è composto l atto ed il foglio si intende formato da quattro facciate; ogni facciata corrisponde ad una pagina. Per ogni foglio (4 facciate) le linee effettivamente utilizzate non possono essere superiori a 100 e dunque ogni facciata non deve avere più di 25 linee di testo (Ris. Min. 21 dicembre 2000 n. 196/E). Se il ricorso è notificato tramite ufficiale giudiziario sia l originale che la copia del ricorso devono assolvere l imposta di bollo. In caso di più destinatari, ogni copia ulteriore consegnata all ufficiale giudiziario per la notifica è soggetta ad imposta. In caso di notifica tramite consegna diretta o per posta solo l originale consegnato o spedito alla controparte è soggetto all imposta. Nel caso di più originali del ricorso (per più destinatari della notifica) l imposta deve essere assolta su tutti gli originali consegnati o spediti. L imposta è dovuta una sola volta - nella misura di 14,62 ogni 4 facciate - anche quando l atto contenga più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti (art. 13 DPR 642/72). Di conseguenza si ritiene soggetto ad imposta una sola volta il ricorso che contiene al suo interno: l impugnazione di più atti impositivi (c.d. ricorso cumulativo, nei limiti in cui è ritenuto ammissibile, v. n. 4330); l impugnazione dello stesso atto ad opera di più parti (c.d. ricorso congiunto, nei limiti in cui è ritenuto ammissibile, v. n. 4332); la contestuale istanza di pubblica udienza; la contestuale istanza di sospensione (v. n. 4483). Al contrario, la procura alle liti rilasciata in calce od a margine del ricorso introduttivo, è solitamente considerata atto autonomo soggetto quindi ad autonoma imposta di bollo (sempre nella misura di euro 14,62). Precisazioni 1) In senso difforme si è espressa CTR Sicilia 16 aprile 2008 n. 42 secondo la quale la procura speciale è atto strettamente connesso al ricorso e allorquando viene conferita in calce o a margine del ricorso o dell appello, e contestualmente ad esso, non sconta una ulteriore imposta di bollo, sì come disposto dall art. 13, comma 3, punto 15 DPR 642/72. 2) Non è più ammesso l utilizzo di carta bollata odimarche da bollo cartacee. Istanza di sospensione dell atto impugnato Oltre al contenuto essenziale esaminato nei paragrafi precedenti, il ricorrente può inserire nel ricorso anche un istanza motivata per la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato. La presentazione del ricorso, infatti, non sospende automaticamente l esecuzione dell atto impugnato, per cui le imposte, le sanzioni ed i relativi interessi possono

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