LA GIUSTIZIA SPORTIVA

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1 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI ECONOMIA GIORGIO FUÀ Dottorato di ricerca in Diritto dell Economia XIII CICLO LA GIUSTIZIA SPORTIVA Relatore: Chiar.mo Prof. Daniele Mantucci Tesi di Dottorato di: Dott. Alessandro Calamita Anni solari

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3 RINGRAZIAMENTI Già tre anni sono passati e l ennesimo lavoro è stato realizzato. Il dottorato di ricerca ha affiancato, in quest ultimo periodo, il percorso della mia vita e mi ha regalato molte gioie e soddisfazioni. Voglio condividere senz altro questo momento con le persone che mi sono state vicino per la stesura del presente lavoro e a coloro che, pur non riuscendo a frequentare come avrei voluto, hanno continuato a donarmi il loro tempo e ad arricchire la mia persona. Il mio primo ringraziamento va al mio relatore, Prof. Daniele Mantucci, che mi ha suggerito un tema di ricerca affascinante e denso di spunti di riflessione. Il tema della giustizia sportiva sta attraversando, oggi, un momento di transizione, sia per la recente riforma che è entrata in vigore a partire dal primo Luglio 2014, sia perché lo sport, lungi dal rappresentare i valori educativi di decoubertiana memoria, sembra piegarsi sempre più alle logiche del guadagno e dei grandi interessi commerciali che lo riguardano. Grazie per la pazienza e la costante attenzione che mi ha riservato ma soprattutto per l appoggio e i numerosi consigli che hanno migliorato la suddetta ricerca. Un ringraziamento speciale al Prof. Filippo Fiordiponti, non solo per il tempo dedicatomi e per i numerosi suggerimenti dati, ma anche perché in lui ho trovato un prezioso compagno di viaggio, pronto a raccogliere e farmi superare qualsiasi difficoltà. Un ringraziamento particolare ai Proff. Erika Giorgini e Marco Angelone, per l eccezionale professionalità e disponibilità dimostratami; il loro esempio e la loro dedizione sono stati per me un punto di riferimento.

4 Un «grazie di cuore» ai Proff. Monica De Angelis e Luca Cerioni per la serietà e l appoggio che mi hanno sempre dimostrato, aiutandomi a districare con l inglese e l informatica. Un plauso a Maria Cristina Giuliodori e Francesco Felicioni, non solo perché insieme abbiamo condiviso e continuiamo a condividere la stessa stanza all Università, ma soprattutto perché, lavorando sempre insieme, abbiamo fatto squadra e iniziato un amicizia bellissima. Grazie a Raffaele De Chiara e Sabrina Di Bitonto, colleghi di questo triennio, per aver condiviso insieme il lungo percorso del dottorato e scambiato ogni sensazione ed emozione. Grazie a Maria Cristina Zarro e Sara Zuccarino, per avermi permesso di confrontarmi con loro e condividere le loro esperienze pregresse; a Michele Guerrieri e Matteo Marasca, per i consigli e le lunghe chiacchierate trascorse in Facoltà. Un ultimo ringraziamento alla mia grande famiglia: a mia moglie Erika, che mi sostiene incondizionatamente nelle scelte e non mi fa mai mancare il suo appoggio e le sue attenzioni; ai miei genitori Alberto e Alba che continuano con affetto ad essere sempre presenti e pronti nei miei confronti; a mia sorella Claudia e a mio cognato Stefano per la sintonia e il rapporto profondo che ci lega. Grazie a tutti per avermi sostenuto in questi anni; anche se questa fase della mia vita si è conclusa, non si esaurirà mai l affetto che provo per voi. Alessandro Calamita

5 INDICE INTRODUZIONE 5 CAPITOLO I SPORT E ORDINAMENTO GIURIDICO 1. Il problema della giustizia nello sport I rapporti tra l ordinamento giuridico e il diritto sportivo I soggetti giuridici dello sport La riforma del C.O.N.I.: dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 al c.d. «Decreto Pescante» L attività sportiva: definizione e caratteristiche 26 CAPITOLO II LA GIUSTIZIA SPORTIVA 6. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di giustizia sportiva prima del

6 7. Il vincolo di giustizia Le controversie sportive La legge 17 ottobre 2003, n. 280: aspetti formali e contenutistici La pregiudiziale sportiva e l onere di agire dinanzi alla giurisdizione statale Profili di costituzionalità della legge n. 280 del 2003 e l art. 24 della Costituzione La giurisdizione esclusiva del Tar Lazio e gli orientamenti della Corte Costituzionale dopo il L art. 111 Cost. e l applicabilità del principio del «giusto processo» ai procedimenti di giustizia sportiva Il sistema di giustizia all interno delle federazioni sportive e la riforma del CAPITOLO III L ARBITRATO SPORTIVO 14. Il ruolo dell arbitrato nel diritto sportivo e la natura delle clausole compromissorie degli statuti delle federazioni sportive 69 2

7 15. Lo statuto del C.O.N.I. del 2013 e i nuovi organi di giustizia e arbitrato per lo sport Il sistema previgente di giustizia e arbitrato per lo sport: la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e il dibattito giurisprudenziale sulla sua esperienza decennale L Alta Corte di Giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport Il ruolo e le principali funzioni del TNAS e le significative differenze con la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport La natura delle decisioni rese dal TNAS e la loro impugnazione L arbitrato sportivo internazionale. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna: ruolo, funzioni, caratteristiche del procedimento e natura delle decisioni rese. Il TAS e il TNAS: affinità e differenze 93 CAPITOLO IV CONCLUSIONI 21. La pretesa autonomia del diritto sportivo e i difficili rapporti con l ordinamento giuridico dello Stato 103 3

8 22. Il delicato tema della giustizia sportiva e i dubbi di legittimità costituzionale della l. n. 280 del Il rispetto del diritto alla difesa, quale diritto inviolabile garantito dall art. 24 Cost. e la sua problematica applicazione nello sport Il tramonto dell arbitrato nei sistemi di risoluzione delle controversie sportive e il nuovo assetto di giustizia offerto dalla riforma del C.O.N.I. del La realizzazione del «giusto processo» nel diritto sportivo. L art. 111 Cost. e la necessità di garantire l inviolabilità dei diritti processuali fondamentali nei procedimenti giurisdizionali resi dagli organi della giustizia sportiva 117 APPENDICE NORMATIVA 121 BIBLIOGRAFIA 157 4

9 INTRODUZIONE Il tema della giustizia sportiva ha assunto, nel corso del tempo, connotazioni e significati diversi in relazione al ruolo che lo sport ha rivestito e tuttora riveste nell odierna società attuale. Il fenomeno sportivo, inteso nella sua originaria formulazione come pratica di attività nelle quali alcuni soggetti competono sul piano fisico con altri soggetti, in gare pubbliche, per ottenere un successo sportivo, ha origini molto antiche. Nella società ellenica, lo sport era tradizionalmente considerato come una festa religiosa nella quale era possibile individuare un elevato numero di individui che, partecipando a competizioni agonistiche, si sentivano legati all osservanza di un corpo di norme ferree e minuziose 1. Lo sport nell antica Grecia, era legato, in particolare, alla diffusione dei Giochi olimpici che consistevano nello svolgimento di attività pubbliche ufficiali, controllate ed organizzate direttamente dallo Stato 2. In epoca post-coubertiana, lo sport ha conosciuto una rapida ed eloquente diffusione creando nuove prospettive, sia da un punto di vista sociale che giuridico. Dal primo punto di vista, la diffusione del fenomeno sportivo si rinviene nella crescente espansione delle attività ludico-ricreative che fanno dello sport un fenomeno di massa, praticato da un numero considerevole di persone. Dal secondo punto di vista, la giuridicità del sistema sportivo sembra emergere già dal momento di svolgimento di un attività sportiva che presuppone il rispetto di determinate norme e regole di condotta. 1 A. BONOMI, Giustizia sportiva e giustizia statale. Qualche riflessione sulla legittimità costituzionale della legge 17 ottobre 2003, n. 280, in Riv. dir. cost., 2004, p

10 Da queste premesse, lo sport ha rivendicato con forza la propria autonomia, intesa come libertà di governare il proprio settore, di stabilire al proprio interno le modalità di svolgimento delle pratiche sportive, di risolvere le controversie tra i soggetti che fanno parte del sistema sportivo. In Italia, lo sport inizia a diffondersi intorno alla prima metà del Novecento grazie alla costituzione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quale organo di coordinamento e controllo di tutta l attività sportiva nazionale nonché ente di diritto sportivo internazionale, espressione delle direttive e degli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico. Nel sistema italiano, lo sport è garantito, da un punto di vista giuridico, dalla stessa Costituzione. Certamente, nei 139 articoli che la compongono, possiamo trovare norme che legittimano l attività sportiva; è innegabile, tuttavia, che, ad eccezione dell art. 117 Cost. ove lo sport trova allocazione tra le materie ricomprese nella potestà legislativa delle Regioni, non vi è nel testo costituzionale nessun riferimento né tantomeno un esplicita definizione del fenomeno sportivo 3. Tale paradosso conferma l orientamento secondo cui nel nostro ordinamento giuridico convivono una serie di fenomeni associativi e culturali che, per la loro rilevanza sociale ed economica, sono stati accolti e disciplinati da diritto. In accoglimento del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici proposto da Santi Romano, nel sistema giuridico italiano convivono una serie di ordinamenti giuridici settoriali espressione di organizzazioni di soggetti ed associazioni che possiedono i caratteri della plurisoggettività e della normazione 4. 2 A. BONOMI, o.u.c., p. 172 s. 3 Emblematici sono, a tal proposito, l art. 2 in cui si statuisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e l art. 18 per il quale «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». 4 E. PICOZZA, I rapporti generali tra ordinamenti, in C. FRANCHINI (a cura di), Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, 2004, p. 1 s. 6

11 Il dibattito dottrinale tra ordinamento sportivo e statale ha trovato la sua massima espressione in tema di giustizia sportiva. Il tema dei rapporti tra decisioni dei giudici sportivi e giurisdizione ordinaria è particolarmente complesso. L ordinamento sportivo, nel rivendicare continuamente la propria autonomia dall ordinamento statale, realizza al proprio interno un sistema autoreferenziale di giustizia, tendenzialmente slegato dalle interferenze dei giudizi statali. Tale sistema si basa sul principio ormai consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, del c.d. vincolo di giustizia che impone ai tesserati e agli affiliati di ogni federazione sportiva l obbligo di risolvere le controversie che li coinvolgono rispettando le prescrizioni contenute negli statuti del C.O.N.I. e delle stesse federazioni sportive. Il principio del vincolo di giustizia è stato ribadito, di recente, dall art. 2 della l. 17 ottobre 2003, n. 280, il quale prevede espressamente l onere, per gli affiliati e i tesserati, di adire agli organi di giustizia sportiva per le materie che riguardano e sono disciplinate dall ordinamento sportivo 5. Quando si parla di giustizia, in ambito sportivo, si suole far riferimento alla «giustizia tecnica» o «disciplinare». Lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, da un punto di vista agonistico, presuppone il rispetto di determinate norme opportunamente disciplinate dai regolamenti delle federazioni sportive. È evidente che l attività di ogni federazione è regolamentata da Carte Federali che ne disciplinano il loro funzionamento e che devono essere osservate e rispettate da tutti i membri che ne fanno parte. Il compito della giustizia sportiva, infatti, è quello di far sì che le previsioni giuridiche contenute nei regolamenti delle varie federazioni sportive, nonché le disposizioni disciplinari ivi contenute, siano rispettate da tutti i soggetti del diritto sportivo. La giustizia sportiva 5 A. DI AMATO, Decisioni dei giudici sportivi e diritto civile, in C. FRANCHINI (a cura di), Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, 2004, p. 21 s. 7

12 comprende, dunque, tutti quegli istituti diversi e non espressamente disciplinati dalla legge statale bensì dai regolamenti federali previsti dalle stesse federazioni per dirimere le controversie insorte tra i soggetti che fanno parte del sistema sportivo 6. Con il passare del tempo, il verificarsi di una serie di nuovi fattori di natura giuridica ha consentito un progressivo allargamento dei settori di applicazione della giustizia sportiva. La tutela di nuovi interessi giuridici, di carattere prevalente economico, ha permesso che il verdetto del campo sia, oggi, meno accettato e messo quasi in secondo piano. Lo sport sembra essere diventato una sorta di industria gestita con criteri manageriali e per questo esso deve essere regolamentato secondo criteri di equità ed imparzialità. La giustizia sportiva è stata spogliata dei suoi originari compiti in favore di interessi personali e di parte, di motivazioni particolari, di interessi affaristici 7. Il compito del presente lavoro è, pertanto, quello di fornire un analisi dettagliata dei sistema di giustizia sportiva, provando a cogliere i recenti orientamenti della giurisprudenza, le riflessioni degli autori, i cambiamenti che hanno fatto dello sport un fenomeno di forte impatto socio-culturale nonché giuridico. Nel primo capitolo si cercherà di fornire un esaustivo quadro di riferimento dell intero diritto sportivo e del suo ruolo all interno dell ordinamento generale. Verranno analizzate, in particolare, le motivazioni storiche e culturali che hanno reso lo sport uno dei più importanti fenomeni della nostra società. 6 L. COLANTUONI, Diritto sportivo, Torino, 2009, p. 513 s. 7 Secondo E. AUDISIO, La giustizia sportiva, in Micromega, 2000, p. 229 s., oggi, nello sport, non ci si scontra più per portare a casa un risultato sportivo, un titolo o una coppa ma si cerca di conseguire un risultato economico, un profitto extrasportivo che nulla ha a che fare con i sani principi agonistici proposti da De Coubertin. Sempre secondo l autore, la differenza tra un risultato sportivo eccellente ed uno mediocre consiste in una perdita economica netta di diversi milioni. Per questo si guarda al verdetto del campo con più sospetto e in modo sempre più innaturale. 8

13 Nel secondo capitolo verrà esaminata più attentamente la legge n. 280 del 2003 cercando di mettere in luce le caratteristiche e i compiti dei principali organi della giustizia sportiva. Una parte consistente del capitolo sarà dedicata a verificare se il c.d. «vincolo di giustizia» rappresenti un assioma di rigidità ed autorevolezza per i soggetti che appartengono allo sport. Nel terzo capitolo sarà approfondito il ruolo dell arbitrato nello sport e di come tale istituto abbia trovato allocazione all interno dei regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali. La preoccupazione maggiore sarà quella di analizzare più da vicino le aree di maggior criticità dello sport e di come si muova la giustizia sportiva in un momento in cui tale fenomeno viene visto sempre meno come mezzo di diffusione di principi ludici ed educativi. Nel quarto capitolo, infine, si cercherà di raccogliere le fila del discorso provando, da un lato ad individuare i capisaldi del rapporto tra diritto sportivo e ordinamento giuridico dello Stato, dall altro a delineare, per quanto possibile, un quadro completo della giustizia sportiva. Su questo tema, occorre sottolineare come la riforma dello statuto del C.O.N.I., iniziata nel 2013 e resa effettiva solamente a partire dalla seconda metà del 2014, abbia contribuito a modificare non poco gli scenari dell intero sistema di giustizia. In particolare, ora, il nuovo statuto sembra agire secondo una duplice direzione: eliminare qualsiasi discrasia all interno del sistema di giustizia delle federazioni sportive attraverso l emanazione di un codice unico di giustizia valevole per tutte le federazioni, e in via generale, modificare il terzo grado di giustizia sportiva attraverso l introduzione di due nuovi organi, quali il Collegio di garanzia dello sport e la Procura generale dello sport, per permettere una maggiore responsabilizzazione degli organi di giustizia interni alle singole federazioni ed evitare che gli organi di giustizia di terzo grado possano stravolgere le decisioni assunte dagli organi di primo e secondo grado. 9

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15 CAPITOLO I SPORT E ORDINAMENTO GIURIDICO Sommario: 1. Il problema della giustizia nello sport I rapporti tra l ordinamento giuridico e il diritto sportivo I soggetti giuridici dello sport La riforma del C.O.N.I.: dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 al c.d. «Decreto Pescante» L attività sportiva: definizione e caratteristiche. 1. Solitamente, con la locuzione «giustizia sportiva» si intende quell insieme di istituti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali volti a dirimere le controversie che insorgono tra soggetti appartenenti al mondo sportivo. Il tema della giustizia sportiva ha origini molto antiche e può risultare di particolare complessità se prima non si è individuato il contesto storico ed organizzativo di riferimento entro cui essa debba essere ricondotta. Di giustizia sportiva si parla, spesso, con riferimento allo sport «istituzionalizzato» in quanto solo in questo contesto si realizza una produzione normativa atta a disciplinare i rapporti rilevanti tra i componenti del sistema sportivo. Si è creata, dunque, la necessità di conferire allo sport un sistema organizzativo stabile e, da un punto di vista giuridico, la necessità di conferire un assetto normativo autonomo che regolamentasse in toto l intero fenomeno 8. Storicamente, tale esigenza ha trovato positivi riscontri sul finire dell Ottocento col ravvivarsi della fiamma olimpica. A quel tempo, l avanzare dell agonismo programmatico, la ricerca del miglior risultato sportivo, la necessità di predisporre 8 A. MERONE, La giustizia sportiva nell aspetto giurisdizionale, in Giur. merito-sez. Juris Works, suppl. vol. 38, VI, 2006, p. 24 s. 11

16 regole vincolanti che consentissero una corretta e più obiettiva valutazione dei risultati, portarono alla costituzione delle federazioni sportive nazionali e di un Comitato Olimpico Internazionale 9. Tali enti sono nati, da principio, con l incarico di organizzare i primi giochi olimpici dell era moderna; successivamente, tali enti si sono proposti di coordinare i comitati olimpici nazionali secondo un procedimento di armonizzazione dello sport a livello internazionale. Nel corso del tempo, parallelamente alla creazione di un organizzazione sportiva a livello mondiale, si sono sviluppati i vari ordinamenti sportivi nazionali, costituiti da un Comitato Olimpico Nazionale del quale fanno parte le rispettive federazioni sportive. Anche in Italia, a partire dal Novecento, lo sport inizia a diffondersi progressivamente: in quegli anni venne costituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 10, divenuto nel tempo un organizzazione a carattere permanente con funzioni di coordinamento e controllo di tutta l attività sportiva nazionale. La nascita del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, unitamente a quella delle varie federazioni sportive, ha contribuito a far sì che la scienza giuridica si 9 Il CIO, insieme alle federazioni sportive internazionali e con l ausilio di federazioni e comitati nazionali, organizza e gestisce il fenomeno sportivo a livello internazionale, dando vita a quello che molti autori riconoscono come l «ordinamento sportivo internazionale». 10 Per G. PASTORE, Statuti e regolamenti federali e del C.O.N.I., in L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO E G. SCIANCALEPORE (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, p. 87: «Istituito su iniziativa dei rappresentanti delle preesistenti Federazioni ed organizzazioni sportive nazionali col compito di curare la partecipazione della rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Londra (1908) e di Stoccolma (1912), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) venne costituito nel 1914 con carattere permanente e funzioni estese alla più generale attività di controllo e di coordinamento non solo nelle discipline sportive comprese nel programma olimpico, ma di tutta l attività sportiva italiana, ed altresì con funzioni di promozione e tutela dell ideale olimpico in qualità di soggetto dell ordinamento sportivo internazionale riconosciuto dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.)». Secondo l autore, esso venne in principio costituito come ente di natura privata e precisamente come «associazione di fatto»; esso acquisterà solo nel 1934 la personalità giuridica di diritto privato e con la l. n. 426 del 1942 sarà convertito in ente pubblico preposto all organizzazione, vigilanza e promozione dello sport nazionale. 12

17 interessasse allo sport, quale sistema giuridico settoriale dotato di autonomia normativa e regolamentare 11. È indubbio, infatti, che lo sport tenda a svilupparsi in maniera autonoma rispetto alla giurisdizione statale, il più delle volte ignorando, in alcuni casi rifuggendo, la presenza dello Stato. Sulla base di questo orientamento, in accoglimento della c.d. «teoria istituzionalista» del Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici 12, il fenomeno sportivo è considerato dalla dottrina prevalente come un ordinamento giuridico settoriale che si fonda sugli elementi della plurisoggettività, della normazione e dell organizzazione. La «plurisoggettività» è data dall esistenza di un congruo numero di soggetti, siano essi persone fisiche che giuridiche, i quali si riconoscono in un determinato corpus normativo comune al quale essi attribuiscono un valore vincolante. La «normazione» rappresenta il complesso di norme che disciplinano tale settore giuridico. Queste formano un sistema ordinato in modo gerarchico che veicola i suoi principi fondamentali. L «organizzazione», infine, è un complesso collegato di persone e di servizi avente carattere permanente e duraturo, capace di esercitare sui soggetti appartenenti all ordinamento un potere che limita la libertà di ciascuno di essi in nome dell interesse di gruppo. 11 In realtà la nascita e l evoluzione del fenomeno sportivo in Italia coincide con un atteggiamento prudente e quasi di indifferenza da parte del legislatore. Sebbene il C.O.N.I. sia nato già nel 1907, esso acquista grande rilevanza solo a partire dagli anni 40 quando il legislatore lo considera un ente pubblico non economico che assume funzioni di coordinamento e controllo di tutto lo sport nazionale italiano. 12 Cfr. E. LUBRANO, I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, in L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO E G. SCIANCALEPORE (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, p. 3 s. Secondo l autore, «si prende atto, pertanto, anche dal punto di vista della teoria generale del diritto, del fatto che, nell ambito e all interno dell ordinamento statale, vi sono tutta una serie di sotto-sistemi qualificabili come ordinamenti settoriali, i quali perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un determinato settore». Come sottolinea ancora l autore, la teoria «istituzionalista», accentrata sul concetto di pluralismo 13

18 Questi elementi sono caratteristici di ogni singola federazione sportiva nazionale, affiliata, in Italia, al C.O.N.I., nonché di ogni federazione sportiva internazionale e del CIO, tutte organizzazioni dotate di una loro autonomia che si manifesta attraverso la costituzione di organi interni, di propri sistemi normativi e strumenti di tutela differenziati. Nel nostro sistema giuridico, tali ordinamenti settoriali sono riconosciuti e trovano ampia tutela anche: - dal fatto che, nella maggior parte dei casi, in ragione della riconosciuta meritevolezza dei fini collettivi o pubblici dagli stessi perseguiti, lo Stato «finanzia» tali ordinamenti; - dal fatto che i soggetti dei vari ordinamenti settoriali sono anche soggetti dell ordinamento statale, che svolgono la propria attività professionale proprio all interno dell ordinamento settoriale 13. L unitarietà di tale organizzazione, come vedremo meglio più avanti, è garantita da una gerarchia delle istituzioni, al vertice della quale si colloca lo Stato. Il fenomeno sportivo, in definitiva, costituisce un ordinamento giuridico proteso al perseguimento di un fine particolare, non espressamente statuito dall ordinamento generale dello Stato, ma da un gruppo sociale che si è evoluto e si è dato una propria organizzazione normativa. Il sistema delle fonti del diritto sportivo italiano è assai complesso e articolato. Sul piano internazionale, esso è composto dalla Carta Olimpica e dalle direttive e raccomandazioni del CIO nonché dagli statuti delle federazioni sportive internazionali. giuridico, trova ulteriore conferma nella stessa Costituzione, attraverso il riconoscimento del valore positivo delle «formazioni sociali» previsto dall art E. LUBRANO, I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, cit., p

19 Sul piano nazionale, esso è composto dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali nonché dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva. 2. Come abbiamo visto, la storia dell ordinamento sportivo è quella di un organizzazione privata che è stata, nel corso del tempo, resa pubblica, nella misura in cui lo Stato ha riconosciuto che la promozione e l organizzazione dell attività sportiva corrispondesse ad un interesse generale dell intera collettività e, dunque, fosse un bene pubblico. La teoria «istituzionalista» ha, definitivamente, inquadrato il fenomeno sportivo come un ordinamento giuridico settoriale che è stato formalmente codificato prima attraverso la l. 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del C.O.N.I., e, successivamente, con la l. 17 ottobre 2003, n In realtà, come da molti sostenuto, sembra più appropriato parlare di «pluralità di ordinamenti sportivi», nel senso che deve riconoscersi un «ordinamento sportivo» per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. La peculiarità dell ordinamento sportivo è costituita dal fatto che ogni ordinamento sportivo nazionale è affiliato al relativo ordinamento sportivo internazionale alle cui direttive deve pertanto conformare la sua attività. Ne consegue che ogni ordinamento sportivo nazionale deve conformarsi sia ai regolamenti dell ordinamento sportivo internazionale al quale è affiliato, sia alle norme, di rango superiore, dell ordinamento statale nell ambito del quale svolge la propria attività C. ALVISI, Le fonti statali dell autonomia dell ordinamento sportivo, in C. VACCÀ (a cura di), Giustizia sportiva e arbitrato, Milano, 2006, p. 3 s. 15 E. LUBRANO, Ordinamento sportivo e giustizia statale, in M. COLUCCI (a cura di), Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Napoli, 2004, p

20 La Costituzione ha accolto e consacrato il principio pluralistico, non limitandosi a definire la libertà, per gli individui, di associarsi, ma a garantire i diritti inviolabili dell uomo anche nelle formazioni sociali in cui ogni soggetto esplichi la propria personalità. La stessa Costituzione, pur non fornendo una specifica definizione del termine «sport», ha riconosciuto il fenomeno sportivo attraverso una serie di principi presenti agli artt. 2,3,5,18 e 32 della stessa Carta fondamentale 16. Il sistema sportivo ha rivendicato progressivamente la propria autonomia dal sistema statale. Tale esigenza ha trovato impulso con la l. n. 426 del 1942 che ha, di fatto, riconosciuto il C.O.N.I. come un ente pubblico dotato di personalità giuridica per la regolamentazione e la diffusione dell ordinamento sportivo. La pretesa autonomia, da parte dell ordinamento sportivo, è stata definitivamente rafforzata con una legge di riordino, il D.lg. 23 luglio 1999, n. 242, che ha attribuito allo stesso C.O.N.I., l autonomia «statutaria» ovvero la possibilità di emettere regolamenti e, più in generale, norme che disciplinassero il sistema sportivo 17. Tale previsione evidenzia un rafforzamento dei poteri del C.O.N.I. sulla regolamentazione giuridica dello sport ovvero un rafforzamento dei poteri di controllo sulle organizzazioni e sulle attività poste in essere dai soggetti dell ordinamento sportivo. La legge istitutiva del C.O.N.I. ha finito, dunque, per affermare, implicitamente, la natura di pubblica autorità di tale ente: i regolamenti e gli statuti federali sono stati considerati fonti normative al pari di quelle giurisdizionali. Gli stessi riflessi si sono avuti in tema di giustizia sportiva. L ordinamento sportivo ha inteso istituire al proprio interno un sistema di giustizia strutturato in 16 S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASELGRANDI E M. DI MARCO, Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi, Milano, 2004, p

21 maniera analoga a quello statale, per risolvere le controversie nascenti tra i componenti del sistema sportivo. Tale orientamento sembrerebbe confermato dalla stessa giurisprudenza che considera il fenomeno sportivo, da un lato, come ordinamento giuridico dotato di una propria capacità normativa e amministrativa; dall altro come un fenomeno sociale di eccezionale rilevanza, riconosciuto dall ordinamento statale e come tale ammesso ad agire nell esercizio delle sue facoltà per il raggiungimento di scopi generali di pubblica utilità 18. Non solo, la giurisprudenza maggioritaria riconosce che vi è una totale coincidenza tra la funzione amministrativa dell ordinamento giuridico sportivo e quella dell ordinamento statale nel settore sportivo tanto da riconoscere all ordinamento sportivo la sua funzione amministrativa. Ora, accertato il riconoscimento giuridico del fenomeno sportivo, occorre ribadire la centralità dello Stato e la sua egemonia rispetto ai vari ordinamenti settoriali. Il problema, se di problema si tratta, riguarda la tutela delle situazioni giuridiche rilevanti per l ordinamento giuridico statale. Esso è diventato il punto cruciale del rapporto tra i due ordinamenti nonché a livello comunitario. La centralità dello Stato e il suo intervento è garantito dalla difesa dei principi sanciti dalla Costituzione ovvero dalla difesa dei diritti soggettivi che sono in essa contenuti. L autonomia del diritto sportivo e l efficacia dei suoi atti si fermano dinanzi alle prescrizioni giuridiche che tutelano i diritti e gli status soggettivi, 17 A maggior chiarimento è intervenuta la Riforma Pescante, D.lg. n. 15 del 2004, dove si precisa che «i provvedimenti adottati dagli organi del C.O.N.I. diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti». 18 Emblematica in tal senso la sentenza Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., 1978, I, p

22 «inalienabili e indisponibili» 19. In questo, il diritto sportivo soggiace alla normativa statale e comunitaria Il sistema sportivo appare strutturato su molteplici livelli come un modello organizzativo complesso a base piramidale 21. Nel mondo dello sport, si muovono moltissime figure giuridiche: si possono individuare tanto persone fisiche quanto enti associativi in senso lato. Al vertice del sistema vi è un organismo centrale rappresentato dal «CIO» che costituisce il punto di riferimento mondiale nei confronti e al di fuori dei vari ordinamenti sportivi nazionali, con il compito di coordinare e definire le linee guida dei diversi soggetti dello sport nonché regolare le attività delle federazioni sportive internazionali. 19 Cfr. G. MANFREDI, Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale, in Dir. Amm., 2012, p. 299 s.: «Certo, le tesi romaniane hanno consentito per la prima volta di avvedersi che tutti i gruppi sociali sono anch'essi produttori di norme giuridiche al pari dello Stato, il quale, in definitiva, è null'altro che l'istituzione di un gruppo che storicamente ha avuto particolare successo: e, quindi, che tra l'uno e l'altro fenomeno anche dal punto di vista giuridico non esiste nessuna incommensurabilità. Il che può senz'altro preludere al riconoscimento dell'autonomia (o, magari, dell'indipendenza) dei gruppi, etc. (in concreto, il pluralismo giuridico rientrava senz'altro nel bagaglio culturale dei costituenti, e, quindi, ha rappresentato una delle fonti di ispirazione del principio pluralistico ex art. 2 Cost.). Ma da qui non si può certo passare tout court ad affermare che i gruppi sociali devono potersi dare norme che prevalgano su quelle statali, o che i gruppi devono avere una sorta di riserva di competenza normativa in questo o in quel settore: esemplificando, è come se dalla considerazione che il diritto soggettivo è figura di teoria generale si volesse inferire che Tizio o Caio devono essere titolari di un determinato diritto soggettivo». 20 S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASELGRANDI E M. DI MARCO, Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi, cit., p. 124 s. 21 Cfr. P. LOMBARDI E O. ONGARO, I soggetti della controversia sportiva, in M. COLUCCI (a cura di), Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Napoli, 2004, p. 223: «Alla base di questo fenomeno riposa il cosiddetto Ein Platz Prinzip, generalmente vigente nel sistema degli ordinamenti sportivi internazionali. Questo principio implica che per ogni disciplina sportiva vi sia un unico organismo mondiale dotato di potere normativo. Lo stesso principio si applica a ritroso, ai successivi livelli continentale e nazionale». 18

23 Il CIO è un ente internazionale non governativo, senza scopo di lucro e di durata illimitata. Tale organismo detta norme, non di per sé vincolanti, atte a determinare il comportamento dei soggetti che fanno parte del movimento olimpico. Esso rappresenta la massima autorità del movimento olimpico e il suo principale obiettivo è quello di contribuire alla creazione di un mondo socialmente migliore attraverso l educazione dei giovani alla pratica sportiva 22. Le federazioni sportive internazionali sono quelle organizzazioni riconosciute dal CIO che hanno il compito di coordinare e monitorare l attività internazionale, non olimpica, delle discipline sportive di competenza. Il loro compito è quello di garantire lo svolgimento delle manifestazioni e il rispetto delle regole tecniche di competenza di quella specifica disciplina. Come il CIO, anche le federazioni sportive internazionali sono organizzazioni non governative le quali presentano una struttura reticolare composta da altri enti federali 23. Il CIO e le federazioni sportive internazionali rappresentano l ordinamento sportivo internazionale e hanno il compito di curare il vincolo di comunanza e di solidarietà tra coloro che praticano l attività sportiva nei vari Paesi. 22 Si veda, a tal proposito, M. SANINO E F. VERDE, Il diritto sportivo, 3ª ed., Padova, 2011, p. 88. Per M. TORTORA E G. GUARINO, I soggetti dell ordinamento sportivo, in C. G. IZZO, A. MERONE E M. TORTORA (diretto da), Il diritto dello sport, Torino, 2007, p. 2: «Il CIO ha il compito di coordinare, condurre e servire il Movimento Olimpico nel perseguimento della sua missione di sviluppo dell Olimpismo in tutto il mondo e di regolare la celebrazione dei Giochi Olimpici». Secondo l autore, le specifiche funzioni correlate all obiettivo di cui sopra sono quelle di contribuire allo sviluppo della società attraverso lo sviluppo dello sport stesso, di coordinare i Giochi Olimpici, di promuovere iniziative volte a reperire le risorse finanziarie. 23 Secondo M. SIGNORINI, Le organizzazioni sportive, in M. COLUCCI (a cura di), Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Napoli, 2004, p. 3, le federazioni sportive internazionali hanno un ruolo fondamentale nel sistema sportivo, essendo tali enti gli unici rappresentanti a livello internazionale dei vari sport. Esse hanno poteri di controllo e gestione della pratica sportiva delle varie discipline nel mondo. Le decisioni assunte da tali federazioni devono essere recepite sia a livello continentale sia a livello nazionale. Questo significa che i vari ordinamenti sportivi nazionali, o meglio, le federazioni sportive che regolano le medesime discipline a livello nazionale, devono conformare i propri comportamenti e le proprie decisioni nel rispetto di quelle prese dalle federazioni sportive internazionali di riferimento. 19

24 In Italia, l ente centrale di riferimento per lo sport è costituito dal «C.O.N.I.». Esso è stato fondato nel 1914 ed è stato istituito attraverso la l. n. 426 del Tale ente, come abbiamo visto, è un ente pubblico non economico che ha la funzione di disciplina, gestione e regolazione dello sport nel territorio nazionale. Il C.O.N.I. ha conservato le proprie caratteristiche anche in seguito all emanazione del d.lg. n. 242 del 1999 che ha riformato l intero ordinamento sportivo. La legge, in sostanza, sancisce per la prima volta la personalità giuridica del C.O.N.I., che viene dotato di ampia potestà statutaria e viene inserito nell ordinamento sportivo internazionale 24. Oltre che dal C.O.N.I., il sistema sportivo italiano è rappresentato dalle federazioni sportive nazionali. Tali federazioni sono, de iure condito 25, associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato e sono costituite dalle società e dalle associazioni sportive ad esse affiliate M. SANINO E F. VERDE, Il diritto sportivo, cit., p. 12 s. 25 Si vedano, a tal proposito, le seguenti pronunce giurisprudenziali: Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n , in Foro amm. C.d.S. (II), 2012, 9, p s.; Cass., 3 agosto 2007, n , in Mass. Giust. Civ., 2007, p. 7 s.; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n , in Giust. Civ., 2007, 11, I, p s.; Cass. pen., 19 aprile 2000, n. 8727, in Cass. pen., 2003, p. 530 s.; Cons. Stato, 5 marzo 2012, n. 1230, in Foro amm. C.d.S. (II), 2012, 3, p. 672 s.; Cons. Stato, 10 settembre 2007, n. 4743, in Foro amm. C.d.S. (II), 2007, 9, p s.;; Cons. Stato, 3 dicembre 1998, n. 1662, in Giur.it, 1999, p s.; Tar Lazio, Roma, 01 aprile 2010, n. 5414, in Foro amm-t.a.r. (II), 2010, 4, p. 1307; Corte conti, 17 novembre 2003, n. 396, in Riv. Corte conti, 2003, 6, p. 64 s. 26 La natura giuridica delle federazioni sportive è stata oggetto di discussioni e contrasti tra dottrina e giurisprudenza. Una parte della dottrina sostiene la natura «pubblicistica» di tali federazioni. In primo luogo, tale tesi si basa sulla considerazione che le federazioni sportive sono considerate dall art. 5 del l. n. 426 del 1942 organi del Comitato Olimpico Nazionale e sottoposte a controlli dal C.O.N.I. Le federazioni, inoltre, perseguono i medesimi obiettivi del C.O.N.I. stesso e si avvalgono del suo personale per l espletamento delle proprie attività. In secondo luogo, la tesi è confermata anche dal fatto che la l. n. 91 del 1981 riconosce alle federazioni sportive una potestà regolamentare sull organizzazione degli eventi sportivi. Altra parte della dottrina, al contrario, sostiene la natura «privatistica» delle federazioni sportive in considerazione del fatto che tali federazioni si avvalgono del personale del C.O.N.I. solo per le attività relative agli uffici centrali; per le attività di natura tecnica stipulano contratti di diritto privato. Le federazioni sportive, infine, sono delle organizzazioni che preesistono rispetto alla nascita del C.O.N.I. e alcune di esse, come la Federcaccia, sono state trasformate in ente privato. 20

25 Le federazioni sportive nazionali hanno il compito di definire e regolamentare le discipline sportive che rappresentano, per promuovere lo sviluppo dell agonismo programmatico e il miglioramento dei risultati sportivi conseguiti. Esse, in particolare: - devono curare l addestramento e la preparazione degli atleti e dei tecnici nonché definire le politiche sportive nazionali e gli standard di idoneità per la partecipazione alle competizioni internazionali; - devono controllare l idoneità degli impianti sportivi rispetto ai requisiti tecnici imposti, sia a livello nazionale che internazionale; - hanno la responsabilità dell organizzazione, nel proprio paese, di competizioni internazionali, mondiali o continentali del rispettivo sport; - assicurano il collegamento delle attività delle organizzazioni sportive nazionali (associazioni, società) con quelle internazionali. Per raggiungere questi obiettivi, tali associazioni si vincolano al rispetto delle regole di gioco fissate a livello internazionale; la loro affiliazione alle federazioni sportive internazionali comporta il loro riconoscimento come uniche rappresentanti delle varie discipline sportive in Italia. Nell ambito dello svolgimento della propria attività, le federazioni sportive si avvalgono di organizzazioni interne dette «leghe». Le leghe hanno il compito di organizzare l attività agonistica delle proprie associate e predisporre il calendario delle relative manifestazioni. Vi sono poi gli «enti di promozione sportiva», riconosciuti ufficialmente a partire dal 1986, sorti con lo scopo di offrire ai giovani un occasione di sviluppo della propria personalità, sia fisica, che morale e politica; «le società e le associazioni sportive», enti a base associativa che hanno ad oggetto lo svolgimento della pratica sportiva attraverso i propri associati o tesserati. 21

26 Il soggetto centrale, infine, su cui verte tutto il sistema sportivo è sicuramente «l atleta 27». Tale soggetto è colui che pratica l attività sportiva nelle varie competizioni per misurarsi con altri atleti e raggiungere il miglior risultato possibile all interno di una graduatoria di valori atletici 28. Gli atleti sono individui, quindi persone fisiche, che operano all interno di società e associazioni sportive riconosciute attraverso un vero e proprio atto formale di adesione 29. Attraverso il tesseramento, il singolo atleta diviene membro di una società sportiva. L atleta è inserito così in un sistema unitario che lo porta ad essere indirettamente parte anche di una federazione sportiva nazionale la quale, a sua volta, dipende dalla corrispondente federazione sportiva internazionale riconosciuta dal CIO. A fronte di questo quadro complessivo, in tema di giustizia sportiva, risulta non sempre agevole decifrare i rapporti tra i rappresentanti dello sport, sia nazionale che internazionale. 27 La figura dell atleta è normativamente prevista dallo statuto del C.O.N.I. che all art. 31 così si esprime: «Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle federazioni sportive nazionali Gli atleti sono soggetti dell ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I. e della federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente federazione internazionale purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI». 28 Questa significativa definizione è confermata da L. COLANTUONI, Diritto sportivo, cit., p. 75: «Per atleta si intende colui il quale, nel praticare una certa specialità sportiva, ha quale finalità quella di misurarsi con altri praticanti in un contesto disciplinato (le gare) al fine di vincere tali competizioni e rientrare nell interno di una graduatoria di valori atletici». 29 Lo status di atleta si acquisisce attraverso il suo tesseramento ad una società o associazione riconosciuta dal C.O.N.I. Con tale tesseramento, si perfeziona anche l iscrizione dell atleta direttamente nella federazione sportiva di riferimento. Il tesseramento avviene attraverso un procedimento disciplinato dalle varie federazioni e il soggetto diviene, in questo modo, titolare di diritti e obblighi nei confronti degli altri atleti con cui compete e più in generale nei confronti dell ordinamento sportivo. 22

27 4. Il sistema sportivo italiano, come abbiamo visto è governato dal C.O.N.I. Tale ente è stato riformato, nel corso degli anni, per effetto di numerosi interventi legislativi 30. Il processo di riordino del C.O.N.I., in particolare, si è consolidato, recentemente, attraverso il d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in l. 8 agosto 2002, n. 178, e il d.lg. 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. «Decreto Pescante») 31. Il primo intervento ha provveduto alla creazione della società C.O.N.I. Servizi S.p.A. 32, una società privata nella quale sono confluite le risorse provenienti dall ente pubblico e che ha sostituito il C.O.N.I. nella titolarità dei beni posseduti, nei rapporti con le banche e gli altri istituti di finanziamento e nella gestione dei rapporti attivi e passivi 33. La nuova società è di proprietà del Ministero dell Economia e gestisce tutte le attività economiche dell ente olimpico. La creazione di una società privata che affiancasse il C.O.N.I. nello svolgimento delle sue funzioni, non è stata accolta con successo tra gli addetti ai lavori, sostanzialmente per due motivi. In primo luogo, la C.O.N.I. Servizi S.p.A. rischia di generare un effetto di svuotamento d importanza dell ente pubblico. A sostegno di tale tesi molti sostengono che la legge in questione non abbia ben definito le linee di demarcazione dei due istituti e soprattutto non abbia precisato quali siano i nuovi compiti dell ente pubblico C.O.N.I. Spa. 30 Sulle vicende che hanno portato alla riforma del C.O.N.I. e in relazione ai diversi interventi legislativi che hanno riguardato tale ente si veda, in particolare, G.. NAPOLITANO, Il riassetto del Coni in S. CHERUBINI E C. FRANCHINI (a cura di), La riforma del Coni. Aspetti giuridici e gestionali, Milano, 2004, p. 11 s. 31 L. COLANTUONI, Diritto sportivo, cit., p. 31 s. 32 C. FRANCHINI, La natura giuridica della Coni Servizi S.P.A. in S. CHERUBINI E C. FRANCHINI (a cura di), La riforma del Coni. Aspetti giuridici e gestionali, Milano, 2004, p. 21 s. 33 Come osserva giustamente L. COLANTUONI, Diritto sportivo, Torino, cit., p. 42: «Per quanto concerne la natura giuridica si osserva che la l. n. 178 del 2002 stabilisce l oggetto della società, il capitale, individua i soci, indica le modalità di designazione degli amministratori, stabilisce la sottoposizione al controllo della Corte dei Conti ed infine regola i rapporti con il C.O.N.I.». 23

28 In secondo luogo, se le norme della l. n. 178 del 2002 di riordino del C.O.N.I., hanno ribadito la competenza dell ente pubblico C.O.N.I. Spa nei rapporti con le federazioni sportive, non si capisce come questo possa avvenire se vengono trasferite alla società privata quasi tutte le funzioni dell ente pubblico, compreso il personale e le risorse finanziarie. Il secondo intervento legislativo si è avuto nel 2004 e ha ridisegnato i confini, i compiti e la struttura dei principali organi di vertice dello sport italiano. Il «Decreto Pescante» ha provveduto ad adeguare il regime giuridico del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali a seguito dei problemi gestionali e organizzativi emersi dopo la riforma del La ratio legis del decreto è stata quella di eliminare tutte le disfunzioni all interno del C.O.N.I. che si erano create con il «decreto Melandri» ovvero di realizzare un nuovo statuto per il C.O.N.I. che fosse in totale sintonia con le nuove norme in materia di doping stabilite a livello comunitario. Il nuovo dettato normativo, infine, ha riconosciuto il C.O.N.I. quale ente pubblico non economico che ha la funzione di disciplinare, regolare e gestire lo sport nel territorio nazionale 34. La riforma, oltre a ribadire la natura di ente pubblico del C.O.N.I. ha riaffermato il ruolo centrale dell ente nel sistema sportivo italiano e il rafforzamento dei poteri di controllo e vigilanza sulle organizzazioni sportive. All ente viene restituito il potere di deliberare sul commissariamento delle federazioni sportive nazionali nonché quello di poter predisporre i criteri di esercizio e controllo delle stesse sulle società e sulle associazioni sportive. 34 Cfr. F. MITE, La riforma del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali. I nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA, in G. DI GIANDOMENICO (a cura di), Le federazioni sportive nazionali tra sport e mercato, Napoli, 2006, p. 59 s. Come osserva l autore, nel corso del 2004, lo sport ha conosciuto una completa revisione del C.O.N.I. e degli statuti delle federazioni sportive nazionali. 24

29 La novità più significativa del decreto in esame è stata quella di riaffermare che il C.O.N.I. torna ad essere la «Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate» 35. Tale orientamento contribuisce così a superare le incertezze che si erano create con il decreto Melandri, sui rapporti tra C.O.N.I. e federazioni sportive, norme che avevano sancito la natura privatistica delle federazioni sportive, non considerate più come organi interni del C.O.N.I. ma come associazioni esterne. Così la riforma del 2004 ribadisce il ruolo dominante di tale ente, rappresentato ora anche dalla nuova composizione degli organi centrali, sicuramente più rappresentativi di tutte le istituzioni e gli organismi sportivi nazionali. Il provvedimento, in definitiva, si propone, da un lato, come una conferma delle varie scelte effettuate con il «Decreto Melandri», dall altro introduce essenziali elementi di novità rispetto al passato. Viene sancito, nella fattispecie, l inquadramento del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali nell ambito del sistema sportivo internazionale, il riconoscimento della natura privata delle federazioni sportive nazionali, la centralità del C.O.N.I. nell ordinamento sportivo italiano L art. 2 d.lg. 23 luglio 1999, n. 242 così dispone: «Il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali». 36 Cfr. M. SIGNORINI, Le organizzazioni sportive, cit., p. 7 s. Come sostiene l autore, la centralità del C.O.N.I. è rafforzata anche dall ampiezza dei poteri di vigilanza e controllo che tale ente ha nei confronti delle federazioni sportive. In tal senso, gli scopi e gli obiettivi principali delle federazioni sportive si riassumono nella promozione, nello sviluppo e nella gestione dello sport, in maniera autonoma ma comunque sotto la vigilanza del C.O.N.I. stesso. 25

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