SCOPO E OBIETTIVI DELLA LEGGE

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1 SCHEDA SINTETICA LEGGE N. 269/1998 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù SCOPO E OBIETTIVI DELLA LEGGE Con la legge del 3 agosto 1998 n. 269 sono stati identificati nuovi illeciti in materia sessuale. In tal modo si è inteso affrontare un nuovo problema culturale, rappresentato dallo sfruttamento dei minori in tre diversi modi: - l induzione alla prostituzione; - la produzione, diffusione, detenzione di materiale pornografico; - il turismo sessuale all estero. Lo scopo e l obiettivo della legge è quello di individuare nuove fattispecie di reato, nell intento di punire l attività di coloro che si servono dei minori per trarne benefici economici e di assicurare alle vittime di questa forma di sfruttamento sessuale una protezione forte a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, colmando un indubbio vuoto normativo. Non a caso la sua collocazione nella sezione I del capo III del titolo XII del codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale e specificatamente tra quelli contro la personalità individuale le nuove figure di reato incriminano, infatti, lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile, e costituiscono una grave lesione alla personalità individuale di soggetti che, a causa dell'età, non sono completamente in grado di autodeterminare la propria condotta. SOGGETTI DESTINATARI La legge 269/98 è diretta a tutti i bambini, intendendo, in tal senso, ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni, come stabilito dall Art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell Infanzia. La prostituzione minorile coinvolge sia minori italiani che stranieri, questi ultimi spesso vittime della tratta, un crimine che si fonda sulla compravendita e lo sfruttamento di esseri 1

2 umani sottratti con violenza o inganno dai luoghi di origine, portati nei Paesi occidentali e venduti come schiavi. Ci sono, infatti, gruppi di bambini particolarmente esposti al rischio di subire violenze, abusi e sfruttamento, come per esempio: le bambine, i bambini rifugiati o deportati dalla guerra, quelli che non hanno protezione, portatori di handicap, appartenenti a minoranze etniche, quelli che vivono in situazioni di estrema povertà. Sono, altresì altrettanto vulnerabili, e quindi facili prede dei turisti sessuali, i bambini di strada, quelli senza un sostegno familiare o perché orfani o perché cresciuti in ambienti malsani e malfamati. Gli abusi a danno dei minori possono pregiudicare lo sviluppo fisico, psicologico, morale e sociale, compreso il rischio di gravidanze precoci, di mortalità materna, di lesioni, di sviluppo ritardato, di handicap fisico e di malattie sessualmente trasmissibili. PENE APPLICABILI Con l introduzione della legge in oggetto sono perseguibili condotte quali l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione del minore di 18 anni, anche quando il fine è quello di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, la distribuzione o la divulgazione (anche per via telematica) di tale materiale o di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento di minori ed inoltre la prostituzione minorile a scopo di turismo sessuale. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le relative pene applicabili: Riferimenti giuridici Legge 269/1998 Procedibilità Pene applicabili Prostituzione minorile (Art.600-bis c.p.) a) commette reato chiunque induca, favorisca o sfrutti a fini di prostituzione persona minore di anni 18; b) è punito chi compie atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica con minore tra 14 e 16 anni (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne di cui all Art quarter). D ufficio N.B. obbligo per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione di darne immediata notizia alla Procura della Repubblica. a) reclusione da sei a dodici anni e multa da A ; b) reclusione da sei a tre anni o con la multa non inferiore a La pena è ridotta di un terzo se colui che commette reato è persona minore degli anni 18. 2

3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.) a) commette il reato chi sfrutta un minore di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre o commerciare materiale pornografico; b) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente, distribuisce, divulga o pubblicizza, anche per via telematica (Internet), materiale pornografico riguardante minori oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all adescamento o allo sfruttamento sessuale di essi; c) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste nei punti precedenti, consapevolmente cede ad altri (anche a titolo gratuito) materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori. D ufficio c) reclusione da sei a dodici anni e multa da a Stessa pena per chi fa commercio del materiale pornografico d) reclusione da uno a cinque anni e multa da a e) Reclusione fino a tre anni o con la multa da a Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quarter c.p.) Commette reato chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico riguardante minori. D ufficio Reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600-quinquies c.p.) Commette reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danni di minori o comunque comprendenti tali attività. D ufficio Reclusione da sei a 12 anni e multa da a Tratta di minori (Art.601, comma 2,c.p.) É punibile chi commette tratta o comunque fa commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione. La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di D ufficio Reclusione da sei a 20 anni. 3

4 individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato; ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi (Art.1 n 2 Convenzione di Ginevra, 1926) Fatto commesso all estero ( Art. 604 c.p.) Le disposizioni degli articoli 609 bis al 609 quinquies si applicano anche quando il fatto è commesso all estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. Articolo 600 sexies Circostanze Aggravanti Lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale sono puniti in modo più grave se: 1. il fatto è compiuto in danno di minore di 14 anni 2. il fatto è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica; 3. il fatto è commesso con violenza o minaccia. Inoltre lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia sono puniti in modo più grave se: il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal loro coniuge o convivente, o affine entro il 2 grado, da parenti entro il 4 grado, da tutore, o persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, custodia, vigilanza o lavoro Sono previste inoltre delle pene c.d. accessorie, nel caso in cui ci sia una condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori. E sempre ordinata, infatti la confisca di cui all art. 240 c.p. ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività sia finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d esercizio o della concessione o dell autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. Al fine di tutelare l immagine e le generalità del minore o di persona offesa da atti di violenza sessuale è previsto, altresì l arresto da tre a sei (art. 734 bis c.p ) chiunque ne faccia una divulgazione attraverso mezzi di comunicazione di massa. Anche la Legge 269/1998, sul filone della legge 66/1996, riconosce al minore il diritto al rispetto dell'integrità psicofisica nel corso del giudizio che lo vede coinvolto nella sua qualità di vittima-testimone. Ne conseguono : 4

5 1) la possibilità, per il minore, di essere sentito - se del caso, in audizione protetta, con l'ausilio di esperti e strumenti tecnici - mediante incidente probatorio nella fase dell'istruttoria preliminare, evitandogli, così, ove possibile, la ripetizione della testimonianza nella fase dibattimentale; 2) l'obbligatorietà di svolgere il dibattimento a porte chiuse laddove parte offesa del procedimento sia un minore; 3) l'obbligo di tutelare la privacy del minore, mantenendone segrete le generalità e l'immagine. CONDIZIONI DI APPLICABILITA DELLA LEGGE I reati presenti nella legge in esame sono perseguibili d ufficio, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio, pertanto, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione o sia vittima di reati a carattere sessuale, né da notizia immediata alla Procura della Repubblica per i Minorenni. E previsto, inoltre, l arresto immediato, disposto dall art. 380 c.p.p., in caso di persona colta nell atto di commettere il reato di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione. Il Pubblico Ministero, ai fini dell indagine, può farsi autorizzare dal Giudice delle Indagini Preliminari a disporre delle intercettazioni telefoniche, l art. 12 della legge in oggetto ha, infatti, apportato una modifica all art. 266 del c.p.p. disciplinante le condizioni di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, ambientali e delle comunicazioni informatiche e telematiche. Nell ambito delle varie operazioni disposte dal questore gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori possono, in base a quanto previsto dall art. 14 della legge in esame, previa autorizzazione dell autorità giudiziaria e per acquisire elementi di prova esercitare le c.d. attività di contrasto, oltre, infatti, alle intercettazioni telefoniche possono procedere all acquisto simulato di materiale pornografico, possono utilizzare agenti infiltrati nei charter dei sextour e creare siti trappola su internet, possono altresì ritardare l esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori. Sono da attribuire, inoltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla 5

6 prevenzione, assistenza, anche in sede legale, a tutela del minori dello sfruttamento sessuale e dell abuso sessuale. ORGANI GIUDIZIARI COMPETENTI L autorità giudiziaria competente è il Tribunale che opera in regime monocratico o collegiale a seconda del reato commesso, ai sensi dell art. 33 c.p. Per il reato previsto dall art. 601 è competente la Corte D Assise ai sensi dell art. 5 c.p.p. L art.2, comma 2 della legge contro la pedofilia ha introdotto nella normativa che regola il funzionamento del Tribunale per i Minori, l organo competente a decidere le questioni più importanti che riguardano i minorenni, l art.25-bis che prevede particolari procedure in caso di minore italiano che esercita la prostituzione in Italia e minore straniero privo di assistenza in Italia che sia stato vittima di determinati reati sessuali: in entrambe le ipotesi è attribuito al Tribunale per i Minorenni il potere di adottare in via urgente provvedimenti diretti all assistenza ed al recupero, anche psicologico del minore. La principale novità è rappresentata, soprattutto nel caso di minore italiano, dal fatto che detta iniziativa ora può essere adottata subito, in pratica senza passare attraverso il controllo di non adeguatezza dei genitori all esercizio dei propri compiti o all esistenza di una situazione di abbandono, e ciò in funzione della priorità di salvaguardare il minore. Tale procedura, in ogni caso, non esclude che detti accertamenti siano fatti successivamente. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA INFORMAZIONI UTILI - Strettamente connesso alla disposizione che punisce il turismo sessuale è l art. 16 della legge 269/98, la quale stabilisce che gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l obbligo d inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, o in mancanza dei primi nei documenti di viaggio consegnati agli utenti nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell art. 16 della legge n. 269/98 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all estero». In caso di violazione di tale obbligo gli operatori turistici sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a dieci milioni. 6

7 COMMENTO ALLA LEGGE La collocazione delle nuove forme di schiavitù nella sezione del codice penale dedicata ai reati contro la libertà individuale, lascia trasparire quale sia il bene giuridico che in via primaria il legislatore intende tutelare e proteggere. La legge 269/98 emanata, in adempimento a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, introduce nel codice penale nuove figure di reato incriminatici: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale e tratta di persone. Passando ad esaminare le singole ipotesi di reato e partendo da quella disciplinata dall art. 600 bis c.p. relativa alla prostituzione minorile è opportuno rilevare come la legge precedente n. 75/1958 c.d Legge Merlin,(Abolizione della regolazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) puniva tale fattispecie di reato unicamente come una circostanza aggravante ove posta in essere ai danni di un soggetto minore degli anni ventuno. Il legislatore attuale ha trasformato, invece, il reato di prostituzione minorile da circostanza aggravante in reato autonomo, punendo la induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della stessa dei soggetti minore degli anni diciotto. Rimane, invece, disciplinato dall art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, (Abolizione della regolazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge Merlin), il reato commesso a danno di chi abbia un età intercorrente tra i diciotto e i ventuno anni. In base a quanto affermato dalla Giurisprudenza per prostituzione s intende il commercio retribuito di prestazioni e rapporti sessuali anche tra persone dello stesso sesso, il delitto di induzione alla prostituzione consiste, invece, nell attività diretta a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono il soggetto passivo dal prostituirsi, mentre per quello di sfruttamento è indispensabile che lo sfruttatore tragga una qualche utilità, anche se non necessariamente economica, dall attività sessuale svolta dalla vittima. Comporta, infine, favoreggiamento della prostituzione ogni condotta che la agevola: dall accompagnare chi si prostituisce sul luogo dove svolge tale attività al ricondurre la persona a casa al termine di essa, allo svolgere il ruolo d intermediario. Tale è stato ritenuto anche quello dell albergatore che più volte al giorno ospita la stessa persona in compagnia di persone diverse. 7

8 La Cassazione esclude sia la necessità che l attività di prostituzione debba essere abituale, sia la necessità che il minore sfruttato vi sia dedito, affinché si possa configurare il delitto in esame. Tale interpretazione è confortata anche dall art. 600 bis, comma 2, cp che punisce il compimento di atti sessuali con un minorenne di età tra i quattordici e i sedici anni in cambio di danaro o altra utilità economica: la sanzione va applicata, quindi, quando ciò si verifichi anche solo per una volta. A proposito di quest ultima disposizione va ribadita la notazione delle Sezioni unite della Cassazione diretta a sottolineare la novità assoluta dell introduzione della punibilità del cliente. Il reato della pornografia minorile è previsto dall art.600ter del codice penale e punisce diverse condotte: quella di chi sfrutta minori di età inferiore ai 18 anni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, quella di chi fa commercio del suddetto materiale pornografico, quello di chi diffonde materiale pornografico, in particolare chi distribuisce, divulga o pubblicizza con ogni mezzo, telematico compreso, materiale pornografico realizzato con l impiego di minori e quello di chi distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18. Si tratta della Pedofilia via Internet. Commette tale reato, altresì chi cede, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto sfruttando sessualmente minori di 18 anni. La dottrina ha definito il concetto di pornografia, individuandolo nelle situazioni in cui siano compiuti atti sessuali da parte del minore o sul minore, condotta che pone in pericolo il sano sviluppo della sua personalità. Si tende anche a distinguere, poi, il concetto di pornografia minorile da quello che coinvolge i maggiorenni e che richiede una rappresentazione particolarmente esplicita, mentre nella pornografia minorile è sufficiente ogni atto che abbia riferibilità sessuale in equivoca. La Cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità del reato di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico con qualsiasi mezzo, anche per via telematica non è sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l uso di una c.d. chat line 1.( Cassazione penale, sezione III, 27 settembre 2000, n. 2842). L ultimo comma dell art. 600 ter cp disciplina, poi, la più lieve delle ipotesi del delitto di pornografia minorile: quella di chi, al di fuori dei casi considerati dai commi precedenti, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. La giurisprudenza ( Cassazione, sezione III, 24 agosto 2000, n. 2421) definisce questo reato «l occasionale cessione, singolarmente effettuata, del 1 Per chat line s intende un sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale suddiviso in tante stanze in cui i diversi soggetti possono dialogare. 8

9 materiale (pornografico)». Questa disposizione punisce qualunque tipo di cessione e quindi non solo quella effettuata a titolo oneroso, ma anche quella gratuita. Nuova ipotesi di reato è quella prevista dall art. 600 quater cp sotto la rubrica detenzione di materiale pornografico, al fine di configurare tale reato è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto.anche per questo delitto deve, infine, ritenersi necessaria l acquisizione della prova che il detentore avesse consapevolezza della natura pornografica del materiale detenuto e della minore età dei soggetti il cui sfruttamento sessuale è stato necessario per produrlo. Sotto la rubrica «Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile», con l art. 600 quinquies cp il legislatore, ha punito chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività. Ciò che viene punito è, quindi, sia l organizzazione, cioè l iniziativa e la programmazione, che la mera propaganda di viaggi, non è necessario inoltre che la propaganda venga palesata apertamente, è sufficiente che lo scopo del viaggio sia esplicitato ai clienti. La punibilità della condotta sussiste anche quando lo sfruttamento della prostituzione minorile non è la scopo principale del viaggio, ma una opportunità accessoria. Perché sussista il delitto, non è necessario, inoltre, che i minori si trovino nel luogo di destinazione; è ben possibile che questi accompagnino i turisti nel viaggio organizzato ed infine, affinché il reato si consumi non è necessario che la finalità di fruizione della prostituzione minorile sia raggiunta essendo invece sufficiente la coscienza e volontà di organizzare e propagandare un viaggio con quella finalità. All art. 601 cp ( sostituito dall art. 2 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone ) che punisce la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù, l art. 9 della legge 269/98 ha aggiunto un secondo comma, in base al quale chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di ridurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni. Secondo la Convenzione di Ginevra del 1926 la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuno di essi. Con riferimento alla disposizione dell art. 601 c.p. in esame, si intende, altresì, per tratta l azione compiuta da chi svolge una vasta azione di reclutamento, anche coattivo, trasporto e compravendita di minori. Con l espressione fare commercio s intende la stessa attività, limitata tuttavia a reclutamenti di dimensione modesta. La legge in esame ha senz'altro fornito agli operatori della giustizia strumenti più idonei a contrastare i reati che offendono la libertà personale e sessuale dei cittadini italiani e stranieri e soprattutto la libertà psico-fisica dei minori e ne ha reso più adeguate le pene. Occorre sottolineare, in tale contesto, l introduzione della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia 9

10 anche a mezzo Internet) che apporta significative modifiche alle disposizioni di cui alla precedente legge 269/98. ALTRE OSSERVAZIONI Una delle novità introdotte dalla Legge 269/98 è il principio di extraterritorialità che comporta la punibilità del cittadino italiano per i suddetti reati sia qualora vengano commessi in Italia, sia qualora vengano commessi in altre nazioni. Il nostro codice penale prevede, infatti, una serie di reati che sono, in linea generale, soggetti al principio di territorialità, cioè al principio secondo il quale le pene si applicano a chiunque, italiano o straniero, commette un reato sul territorio italiano. Per evitare che un soggetto potesse sottrarsi a tali pesantissime pene commettendo il reato all estero, la nuova legge sulla pedofilia stabilisce che tutte le disposizioni che prevedono i reati di sfruttamento sessuale dei minori si applicano anche nel caso in cui i fatti da essi contemplati siano commessi in territorio estero, a condizione che l autore o la vittima sia un italiano. Ne consegue che verrà punito non solo chi organizza viaggi all estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, ma anche chi vi partecipa e chi, anche da solo, si reca all estero per consumare queste condotte o sfrutta sessualmente all estero un minore. GIURISPRUDENZA Tizio organizzatore di un sito internet consentiva agli utenti - mediante un collegamento in videoconferenza - di comunicare con delle intrattenitrici e di ottenere dietro pagamento «il compimento da parte loro di atti sessuali». In seguito ad indagini della polizia giudiziaria si evinceva in relazione alle modalità di funzionamento del sito internet, che 1) all interno vi era un area denominata calda; 2) tale arca era riservata agli adulti e vietata ai minori; 3) all interno di essa si poteva accedere a materiale pornografico immesso in rete in diretta o registrato da parte dei cosiddetti intrattenitori; 4) l utente, mediante un collegamento diretto, poteva comunicare con gli intrattenitori e stimolare direttamente il compimento da parte loro di comportamenti osceni o di atti sessuali; 10

11 5) gli intrattenitori, previa stipulazione on line del relativo contratto, venivano retribuiti dalla società che gestiva il sito mediante la corresponsione di una percentuale delle somme ricavate grazie alla loro attività; 6) tutte le intrattenitrici dimostravano uno sviluppo fisico che ne attestava la maturità sessuale, intesa quale raggiungimento della pubertà. La Corte di Cassazione di Milano nelle sentenze 25464/04 e 25465/04, ha affermato che anche vendere sesso virtuale è sfruttamento della prostituzione. Gestire, quindi, un sito internet che permette di farlo in videoconferenza non mette al riparo dalla relativa imputazione, essa scatta, infatti, semplicemente per il fatto che il cliente abbia interagito con la prostituta, chiedendole atti sessuali dietro pagamento di un corrispettivo. Senza necessità di un vero e proprio contatto fisico. DOMANDE FREQUENTI 1. E reato anche chi detiene semplicemente materiale pornografico? Sì: è infatti prevista la pena da 15 giorni a tre anni o la multa di almeno tre milioni per chi, pur estraneo alle altre attività illustrate dalla legge in oggetto, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni Chi organizza viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori è punibile solo in caso di congiunzione con minore? No. Il reato previsto dall art.600-quinquies del codice penale prevede la pena della reclusione da sei a 12 anni e la multa da 30 a 300 milioni e sussiste per il solo fatto di aver organizzato o pubblicizzato il viaggio, a prescindere dal fatto che il viaggiatore abbia raggiunto il suo scopo. 11

12 RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI COLLEGAMENTO Legge 20 febbraio 1958, n 75 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. La legge in esame contiene una pluralità di norme di vario genere. Tra di esse ci sono quelle previste dagli articoli 3 e 4 che sono espressamente chiamate a sostituire gli articoli 531 all art. 536 del codice penale che puniscono l istigazione, lo sfruttamento, la costrizione alla prostituzione anche nei confronti di un discendente, della moglie e della sorella, oltre alla tratta di donne e di minori mediante violenza e minaccia. L art. 5 sanziona con pena notevolmente più mite l invito al libertinaggio e adescamento e l art. 6 prevede pene accessorie.ultime, ma non per questo meno importanti, ci sono le disposizioni che aboliscono le case chiuse e favoriscono la creazione di istituti di patronato e rieducazione nonché di un corpo di polizia femminile. La regolamentazione delle "case chiuse" fu introdotta in Italia sul modello napoleonico, con i decreti di Cavour del 1860, con lo scopo di tutelare la salute dei soldati. Nonostante qualche modifica successiva introdotta nel periodo liberale, il sistema di coercizione e di reclusione fu mantenuto sostanzialmente immutato fino al 1958, quando ormai tutti gli altri Stati europei l'avevano da tempo abolito. La legge Merlin ha segnato la fine della prostituzione "regolamentata", con la chiusura delle cosiddette "case di tolleranza", espressione con la quale venivano indicati i luoghi destinati all'organizzazione e allo sfruttamento della prostituzione su licenza dell'autorità di pubblica sicurezza; case che, pertanto, non erano soltanto tollerate, ma erette a sedi di prostituzione dallo Stato e dalla legge.la legge Merlin rappresentò quindi, per tale aspetto, un atto di notevole rilievo nella nostra legislazione, oltre che nel costume del Paese. Convenzione internazionale sui diritti dell infanzia approvata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 ratificata dall Italia con L. 27/5/1991 n. 176: Con la legge 176 del 27 maggio 1991 l Italia ha ratificato e introdotto integralmente nel nostro ordinamento la Convezione sui diritti dell infanzia del Si tratta di un passo molto importante nell'evoluzione della tutela dei diritti dell'infanzia a livello nazionale: l'introduzione vincola lo Stato al rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione. Questo sotto due punti di vista. Prima di tutto gli organi istituzionalmente preposti alla produzione normativa e quelli amministrativi, dovranno tenere costantemente presenti, 12

13 nell'espletamento delle loro funzioni, i principi e le linee guida dettati dalla Convenzione. Ma, cosa ancora più importante, lo Stato italiano si è impegnato ad adottare una serie di misure per rendere effettivi i diritti dell'infanzia, così come definiti nella convenzione. L articolo 3 stabilisce, infatti, che gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, L articolo 12 dispone che gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa...a tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne. Legge 11 agosto 2003, n. 228 Misure contro la tratta di persone Questa legge ha modificato radicalmente la definizione di riduzione in schiavitù, specificando anche un comportamento ad essa analogo ovvero la riduzione in servitù. Vedi scheda sintetica di riferimento. Legge 6 febbraio 2006, n. 38 Nuove norme contro la pedopornografia La legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) apporta significative modifiche alle disposizioni di cui alla precedente legge 269/98 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù). Innanzi tutto, la legge estende la protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età ed amplia la nozione di pornografia infantile, introducendo anche il concetto di pornografia virtuale. Intendendo, in particolare, per immagini virtuali quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Modifica, inoltre, l art. 600 bis del codice penale, sanzionando con pene più severe chi commette reati di abuso sessuale e sfruttamento di minori. Viene costituito, presso il Ministero dell Interno, il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente 13

14 lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando la rete Internet e altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. La nuova legge prevede, poi, al fine di evitare la commercializzazione del materiale pedopornografico, una serie di obblighi di comunicazione fra il Centro nazionale costituito presso il Ministero dell Interno e l Ufficio italiano dei cambi, nonché comunicazioni con banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa ed intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In base a dette comunicazioni, diviene più facile l individuazione dei soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori sulla rete Internet e sulle altre reti di comunicazione, nonché l individuazione di soggetti titolari di carte di pagamento utilizzate per l acquisto di materiale pedopornografico. Il provvedimento prevede, altresì, come pena accessoria l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale, nonché iniziative volte ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet. Art. 240 c.p. -Confisca. - Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l uso, il porto, la detenzione e l alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e del numero 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l uso, il porto, la detenzione o l alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Art. 380 c.p.p - Arresto obbligatorio in flagranza.- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall articolo 419 del codice penale; 14

15 c) delitti contro l incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall articolo 600bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall articolo 600ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall articolo 600quinquies del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) dei delitti di furto previsti dall articolo 624bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall articolo 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell articolo 73 comma 4 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della associazione di tipo mafioso prevista dall articolo 416bis comma 2 del codice penale,] delle associazioni di carattere militare previste dall articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall articolo 416bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all ufficiale o all agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l avente diritto dichiara di rimettere la querela, l arrestato è posto immediatamente in libertà. 15

16 Art. 266 c.p.p. - Limiti di ammissibilità L intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell articolo 4 ; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell articolo 4 ; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope ; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono ; f-bis) delitti previsti dall articolo 600ter, terzo comma, del codice penale. 2. Negli stessi casi è consentita l intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall articolo 614 del codice penale, l intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l attività criminosa. Art. 33 c.p.p - Capacità del giudice Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. 3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l organo giudicante le disposizioni sull attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. Art Competenza della corte di assise La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall articolo 630 primo comma del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale); d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. 16

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