REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria S E N T E N Z A

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1 Sentenza N. 65/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Fulvio Maria Longavita Dott.ssa Acheropita Mondera Dott. Antonio Di Stazio Presidente f.f. Consigliere relatore Primo referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dalla locale Procura regionale nei confronti del Sig. ROSSI Gaetano, nato a Spoleto (PG) il 28 settembre 1946 e ivi residente in Via G. Elladio n. 5, C.F. RSS GTN 46P28 I921L. Visto l atto introduttivo del giudizio, iscritto al n del registro di Segreteria, e tutti gli altri atti e documenti della causa. Uditi, nella pubblica udienza del 15 giugno 2016, con l assistenza del Segretario, dott.ssa Catia De Angelis, il relatore, nella persona del Cons. Acheropita Mondera; il P.M., nella persona del Procuratore regionale, dott. Antonio Giuseppone, non costituito il convenuto. Svolgimento del processo 1) - Con atto di citazione del 28 gennaio 2016, la Procura

2 Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. ROSSI Gaetano, in qualità di amministratore e rappresentante legale della società Oxigen Bar Multiservizi s.r.l., per ivi sentirlo condannare alla somma di ,39, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, relativamente alla percezione, ritenuta indebita, di un contributo pubblico. 1.1) Dall atto introduttivo del giudizio, si evince che i fatti per i quali il Sig. Rossi è stato convenuto sono i seguenti. In data 19 marzo 2014, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, ha inviato alla Procura regionale il rapporto prot. n /14, ravvisando un ipotesi di danno erariale conseguente alla erogazione di un contributo pubblico alla società Oxigen Bar Multiservizi s.r.l., nell ambito delle misure riguardanti le agevolazioni a favore della imprenditoria giovanile. Detto contributo è stato concesso e liquidato dalla società SviluppUmbria S.p.A., in data 29 marzo 2011, dietro domanda di agevolazione presentata il 31 marzo Successivamente alla riscossione, a seguito di un sopraluogo effettuato in data 6 novembre 2012 da personale della Provincia di Perugia, è emerso che la società Oxigen Bar Multiservizi s.r.l., aveva cessato la propria attività imprenditoriale. Avendo cessato l attività, dopo circa un anno dalla percezione del contributo, la società non ha rispettato le 2

3 condizioni previste dal Capitolo 9 dei Criteri ed Indirizzi per la Gestione della delega di cui alla legge regionale n. 12 del 1995, che prevede, tra gli altri obblighi, che i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a presentare le garanzie richieste dal Nucleo di valutazione a garanzia dei benefici accordati (fidejussione bancaria); realizzare il progetto nei termini stabiliti (entro e non oltre un anno dalla data di accoglimento della domanda 27 dicembre 2010); impegnarsi a non alienare i beni acquisiti con le agevolazioni, salvo preventiva autorizzazione da parte della Provincia e previo assenso del nucleo di valutazione; a presentare, annualmente per i primi tre anni, una relazione sulla destinazione ed utilizzo delle somme erogate a valere sulla legge regionale n. 12 del 1995 ed a conservare tutta la documentazione contabile per almeno cinque anni presso la sede dell azienda. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, la citata legge della regione Umbria prevede la revoca del contributo. Nel caso di specie si sono realizzate le condizioni per la revoca, in quanto, come accertato dall attività investigativa di polizia giudiziaria svolta dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, e denunciato alla Procura regionale della Corte dei conti di Perugia, con nota prot. n del 19 marzo 2014, la società Oxigen Bar 3

4 Multiservizi s.r.l., ha presentato a garanzia del finanziamento una fidejussione rivelatasi falsa della Banca Victoria Bank Ldt (soggetto non autorizzato all esercizio dell attività bancaria e non rientrante tra le succursali italiane di banche estere autorizzate a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell art. 16 del TB); non ha realizzato nei termini (entro il 28 ottobre 2011) il progetto; non ha rendicontato l intero investimento ammesso a finanziamento; ha cessato l attività pochi mesi dopo l erogazione del contributo pubblico ed ha alienato i beni acquisti con le agevolazioni, in assenza di autorizzazione da parte della Provincia di Perugia e non ha provveduto al pagamento neanche della prima rata delle somme anticipate, di cui era prevista la restituzione in sei anni. Con nota prot. n. U del 28 novembre 2012, la Provincia di Perugia ha comunicato al Sig. Rossi Gaetano, in qualità di legale rappresentante della Oxigen Bar Multiservizi s.r.l., la revoca dell intero importo delle agevolazioni ammesse e liquidate, pari ad ,39, oltre interessi. A seguito di tali inadempienze, nonché della mancata restituzione del contributo, la Regione Umbria ha esercitato l azione di recupero, attraverso l escussione della polizza fidejussoria, ma infruttuosamente. La Procura regionale ha ravvisato nei fatti sopra descritti un danno per l Erario, quantificato nella misura di , ) La citazione dà atto dell emissione dell invito a 4

5 dedurre e della presentazione di deduzioni scritte da parte dell interessato (pag. 3 dell atto di citazione). 2) All udienza del 15 giugno 2016, non costituitosi il convenuto, il P.M. ha ribadito la propria posizione. Motivi della decisione 3) In primis si rileva l esistenza di un danno per l erario, conseguente alla percezione di contributi pubblici non utilizzati con le modalità e per le finalità per cui sono stati corrisposti. In caso di contributo pubblico, secondo un consolidato principio della Suprema Corte di Cassazione, si ravvisa un danno erariale nel disporre della somma in modo diverso da quello programmato, vanificando lo scopo perseguito dall ente pubblico (ex multis, Cass. Sez. Unite, n del 2010; n del 2011; nn. 295, 1774 del 2001 e n del 2013). Del resto, la circostanza di non aver utilizzato il contributo con le modalità e per le finalità per cui lo stesso era stato erogato, non è stata contestata dal convenuto che, nelle deduzioni presentate a seguito della notifica dell invito a dedurre, ha ammesso la mancata restituzione del contributo ed ha confermato la cessazione dell attività. Altrettanto certa è l antigiuridicità della condotta, costituente non solo un illecito amministrativo ma anche un fatto delittuoso, attualmente al vaglio del giudice penale. Per quanto attiene al rapporto di servizio che legava il Sig. Rossi Gaetano, in qualità di rappresentante legale della società 5

6 Oxigen Bar Multiservizi s.r.l., all Amministrazione danneggiata, all epoca dei fatti, si ricorda che la Corte di Cassazione, in ipotesi di indebita percezione di contributi pubblici, ha ravvisato la responsabilità degli Amministratori, quando il soggetto percettore è una persona giuridica, precisamente una società, come nel caso di specie. A riguardo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n del 23 settembre 2009, ha condiviso un indirizzo giurisprudenziale del giudice contabile per il quale l inserimento in via di fatto degli amministratori di una persona giuridica privata nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche ne determina l assoggettamento alla giurisdizione contabile, unitamente alla persona giuridica beneficiaria formale del finanziamento. Tale estensione della giurisdizione contabile, anche agli amministratori e rappresentanti legali degli enti privati destinatari di risorse pubbliche, affermata in numerose pronunce del Giudice contabile, in linea con le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, consente un sostanziale superamento del velo societario che invece si oppone alle azioni di recupero operate dalla pubblica amministrazione erogatrice, che vedono convenibile il solo ente o società beneficiari del contributo, con le connesse possibilità di vanificazione dell azione in relazione ad eventi fallimentari o di sostanziale incapienza di tali soggetti, il cui capitale sociale è normalmente di limitata entità 6

7 (trattandosi di norma di società di persone o al più di srl), ed in presenza di una finora inefficiente escussione degli strumenti di garanzia pur previsti, valorizzando la Corte di Cassazione il rilievo assunto dal rapporto di servizio, comunque instauratosi con l ente pubblico danneggiato, ed il correlativo profilo di funzionalizzazione delle risorse pubbliche indebitamente percepite o non correttamente utilizzate. Nel corso del 2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, ha confermato tale indirizzo, emettendo sentenze contenenti importanti puntualizzazioni in ordine alla giurisdizione di responsabilità amministrativa intestata alla Corte dei conti, con le quali è stata, in sostanza, confermata la giurisdizione contabile anche sui beneficiari dei fondi pubblici indebitamente percepiti, con precisazioni relative alla posizione degli amministratori, di fatto o di diritto delle società o enti destinatari dei fondi, ovvero con riguardo al ruolo di soggetti intermediari a vario titolo coinvolti nei procedimenti, con affermazione, per tutti, della giurisdizione contabile (Cass. Sez. Un. Civ. n del 3 marzo 2010, ordinanze nn. 9963, 9966 e 9967 del 27 aprile 2010) e con riferimento a qualsiasi tipologia di fondo, sia nazionale che di derivazione comunitaria. Il predetto orientamento, che afferma la giurisdizione della Corte dei conti direttamente anche nei confronti di amministratori di società (pubbliche o private), che abbiano concorso nella realizzazione di indebite percezioni o scorrette utilizzazioni di contributi pubblici percepiti, è stato 7

8 ribadito, nel 2011 con l ordinanza n del 9 maggio e 28 novembre 2013 e con l ordinanza n. 70 del 7 gennaio 2014 (sentenza n. 156 del 2016 della Sezione giurisdizionale per la Toscana). Relativamente all elemento psicologico, nel caso di specie, si ravvisa nella condotta dell Amministratore Rossi Gaetano almeno una gravissima negligenza, che si configura nella violazione consapevole delle condizioni previste dalla normativa disciplinante il diritto a richiedere ed ottenere il contributo pubblico di cui si discute. 4) - In considerazione di quanto sopra esposto, è addebitabile alla responsabilità del Sig. Rossi Gaetano il danno erariale pari ad ,39, consistente nella percezione di contributi pubblici non utilizzati secondo le modalità e le finalità pubbliche previste. 5) - Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria CONDANNA il Sig. ROSSI Gaetano al pagamento, in favore della Regione Umbria, della somma di ,39, oltre agli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice. Condanna altresì il predetto alle spese di giudizio, nei termini di cui in parte motiva, che liquida, alla data della 8

9 presente sentenza in 224,94 (duecentoventiquattro/94). Sulle somme dovute per effetto della presente decisione andranno calcolati gli interessi legali, dalla data della sentenza stessa, al soddisfo. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 15 giugno L Estensore f.to Acheropita Mondera Il Presidente f.f. f.to Fulvio Maria Longavita Depositata in Segreteria il 02 settembre 2016 Il Direttore di Segreteria f.to Elvira Fucci 9

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