REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria. Dott.ssa Maria Cristina Razzano

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria. Dott.ssa Maria Cristina Razzano"

Transcript

1 Sentenza N. 36/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Acheropita Mondera Dott. Francesco Belsanti Dott.ssa Maria Cristina Razzano Presidente f.f. rel. 1 Referendario 1 Referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dalla locale Procura regionale nei confronti della Sig.ra BIGIO Cristina, nata a Perugia il 4 aprile 1969 e ivi residente in Via Cesare Pavese, n. 81, C.F. BGI CST 69D 44G 478N, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Mezzasoma e Nicola Marcinnò, presso il cui studio, in Perugia, Viale Roma n. 11, ha eletto domicilio. Visto l atto introduttivo del giudizio, iscritto al n del registro di Segreteria, e tutti gli altri atti e documenti della causa. Uditi, alla pubblica udienza del 13 aprile 2016, con l assistenza del Segretario, dott.ssa Cristina Fittipaldi; il relatore, nella persona del Cons. Acheropita Mondera; il P.M., nella persona del Procuratore regionale, dott. Antonio

2 Giuseppone e l Avv.to Cesare Manini quale difensore della Sig.ra Bigio, su delega degli Avv.ti Nicola Marcinnò e Maria Mezzasoma. Svolgimento del processo 1) - Con atto di citazione del 9 novembre 2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra Bigio Cristina, Cancelliere addetto all Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Perugia, per ivi sentirla condannare alla somma di ,00, di cui ,00 per danno all immagine ed ,00 per danno da sottrazione di corpi di reato, depositati presso il Tribunale di Perugia. 1.2) Dall atto introduttivo del giudizio, si evince che i fatti per i quali la Sig.ra Bigio è stata convenuta sono i seguenti. In conseguenza della scoperta della sottrazione di vari beni, costituenti corpi di reato, a carico della Sig.ra Bigio Cristina, Cancelliere addetto all Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Perugia, si è svolto un procedimento penale a seguito del quale è stata adottata la sentenza n. 359 del 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Perugia, che ha accertato la colpevolezza della Sig.ra Bigio, relativamente alla predetta sottrazioni di beni, condannandola per il reato di peculato alla pena di anni sei di reclusione ed ,00 di multa, oltre ad una provvisionale di ,00 a favore dell Amministrazione della Giustizia, costituitasi parte civile, a fronte della 2

3 sottrazione di beni dal valore sommariamente stimato in ,00 (pag. 8 della sentenza n. 359 del 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Perugia). La citata sentenza è stata confermata (con la sola riduzione della multa ad ,00) dalla Corte d Appello di Perugia, con la sentenza n. 923 del 2012 e dalla Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n del Ritenendo che, in conseguenza della commissione del predetto reato, sia derivato un danno erariale all Amministrazione della Giustizia, la Procura regionale, con atto di citazione del 19 dicembre 2014, ha convenuto in giudizio la Sig.ra Bigio per il danno all immagine subito della pubblica Amministrazione, nonché per il danno patrimoniale derivante dalle spese processuali sostenute dall Erario per i giudizi a carico della convenuta, dal mancato pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, riconosciuta dal giudice e della multa, così come ridotta in appello. Il giudizio introdotto dal predetto atto di citazione si è concluso con la sentenza n. 78 del 17 luglio 2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l Umbria, che ha condannato la Sig.ra Bigio solo limitatamente alla somma di 4.045,43, corrispondente alle spese legali sostenute dal Ministero della Giustizia, per la costituzione di parte civile nel processo penale ed ha dichiarato inammissibile la citazione per 3

4 tutte le altre voci di danno. In particolare, la sentenza n. 78 del 2015 ha dichiarato: l inammissibilità del danno da mancato pagamento della multa in quanto la stessa costituisce una sanzione penale, soggetta allo specifico regime previsto dallo stesso sistema penale, il cui mancato pagamento non configura danno erariale; l inammissibilità del danno all immagine in quanto la Procura ha contestato lo stesso direttamente con l atto di citazione, senza far precedere la contestazione con l emissione di un invito a dedurre, ex articolo 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994; l inammissibilità del mancato pagamento della provvisionale in quanto per la stessa esiste già un titolo esecutivo, costituito dalla cartella di pagamento n , oltre alla rilevata carenza di interesse poiché, per tale voce di danno, la Procura ha agito per un credito di consistenza minore di quello liquidato dal Giudice penale. Preso atto della citata sentenza n. 78 del 2015, con atto di citazione del 9 novembre 2015, oggetto del presente giudizio, la Procura regionale ha inteso agire per il danno all immagine, cagionato all Amministrazione pubblica, dalla condotta delittuosa della Sig.ra Bigio, quantificato in ,00, nonché per il danno patrimoniale derivante dalla sottrazione dei beni, costituenti corpi di reato, equitativamente determinato in ,00, per un totale di , ) La citazione dà atto dell emissione dell invito a 4

5 dedurre e della presentazione di deduzioni scritte, da parte dell interessata (pag. 5 dell atto di citazione). 2) Costituitisi nell interesse della Sig.ra Bigio Cristina, con memoria depositata il 23 marzo 2016, gli Avv.ti Nicola Marcinnò e Maria Mezzasoma hanno avversato la pretesa attrice eccependo: a) inammissibilità della citazione per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto sugli stessi fatti si è formato il giudicato con la sentenza n. 78 del 2015; b) prescrizione dell azione per il danno all immagine, il cui dies a quo va individuato, secondo la difesa, nella data della scoperta del fatto illecito o, per lo meno, nella data dell arresto della Sig.ra Bigio (30 marzo 2010) e, quindi, la citazione depositata il 9 novembre 2015, è intempestiva; c) mancato scorporo delle somme già versate dalla Sig.ra Bigio, nelle more del procedimento penale, pari ad ,00; d) errata quantificazione del danno patrimoniale, operata sulla base di quanto la Bigio ha ottenuto dalla vendita dei corpi di reato, dalla stessa sottratti, e mancanza di attualità del danno, in quanto non risulta che l Amministrazione abbia dovuto far fronte a richieste di restituzione dei beni custoditi, quale corpo di reato, da parte dei soggetti interessati; e) eccessiva quantificazione del danno all immagine, considerato che la convenuta ha tenuto una condotta molto collaborativa e che non è alla stessa imputabile la diffusione 5

6 della notizia a mezzo stampa, anzi la Sig.ra Bigio ha rinunciato anche al suo legittimo diritto alla presenza in aula, proprio per non dare adito ai giornali di diffondere ulteriormente la notizia del processo (pag. 9 delle memorie difensive). 3) All udienza del 13 aprile 2016, il P.M. ed il difensore della convenuta hanno ribadito le loro posizioni, concludendo in conformità. Motivi della decisione 4) In via preliminare, il Collegio ritiene di esaminare la questione della rilevata inammissibilità dell azione per violazione del principio del ne bis in idem. Nel caso di specie non si ravvisa la violazione del predetto principio in quanto: 1) la posta di danno relativa al danno patrimoniale da sottrazione di corpi di reato non ha costituito oggetto del petitum, su cui si è pronunciata la Sezione con la sentenza n. 78 del 2015; 2) relativamente al danno all immagine, pure richiesto dalla Procura attrice, non vi è stato alcun pronunciamento da parte del Collegio, avendo il Giudice dichiarato l inammissibilità dell azione per mancata contestazione di tale voce di danno nell invito a dedurre. 5) Nel merito, la pretesa attorea è fondata, seppur per un importo minore di danno, rispetto a quello richiesto in citazione. 5.1) - In primis si osserva che incontestato è il rapporto di servizio che legava la convenuta all Amministrazione 6

7 danneggiata, all epoca dei fatti, ed altrettanto certa è l antigiuridicità della condotta, costituente non solo un illecito amministrativo ma anche un fatto delittuoso, accertato in via definitiva. A riguardo si ricorda che la definitività della condanna in sede penale fa stato nel giudizio contabile, costituendo un invalicabile limite che si dispiega nei confronti del condannato, in ordine all accertamento della sussistenza del fatto ed all affermazione che sia stato l imputato a commetterlo, in applicazione dell art. 651 del c.p.p. (cfr., ex plurimis, Corte conti Sez. I Giurisd. Centr. 10 febbraio 2016 n. 73). 5.2) Premesso quanto sopra, occorre verificare se, nel caso in esame, si sia verificato un danno erariale, nella specie danno all immagine e danno patrimoniale da sottrazione di corpi di reato, e se lo stesso sia attribuibile alla condotta della convenuta, a titolo di dolo o colpa grave. 5.3) Per quanto attiene il danno all immagine, il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare la eccepita prescrizione dell azione, sollevata dalla convenuta ) - L azione è tempestiva, considerando che il decorso del termine prescrizionale (il cui dies a quo è stato individuato dalla difesa il 30 marzo 2010, data di arresto della Sig.ra Bigio) risulta interrotto dalla citazione in giudizio, depositata dalla Procura regionale il 19 dicembre 2014 e dichiarata inammissibile con la sentenza n. 78 del 2015 della 7

8 Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l Umbria. L effetto interruttivo sulla prescrizione, da parte di atti processuali, rientra tra i c.d. effetti sostanziali della domanda, che conservano tale efficacia interruttiva anche in caso di invalidità dell atto sul piano processuale. Sulla valenza interruttiva di un atto di citazione inammissibile, si richiama la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n del 27 gennaio 2016), che ha ribadito che anche la domanda inammissibile abbisogna di una pronuncia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale, essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell attore di esercitare il diritto di credito. In ogni caso, nel processo instaurato a carico della Sig.ra Bigio, l Amministrazione danneggiata si è costituita parte civile è ciò esplica effetti interruttivi sulla prescrizione, con carattere permanente, in base all articolo 2945, comma 2, del codice civile, sino alla definizione del medesimo giudizio, avvenuta nel ) - Per ciò che attiene alla fondatezza della richiesta attorea, relativamente a tale voce di danno, il Collegio ritiene che la commissione del reato di peculato, da parte di un pubblico dipendente, oltretutto addetto ad un Ufficio giudiziario, posto in essere durante ed in ragione dell espletamento del proprio servizio, determini una lesione 8

9 dell immagine dell Amministrazione Pubblica, danneggiata da tale censurabile condotta. La vicenda della Cancelliera che sottrare corpi di reato, custoditi dal Tribunale, genera sfiducia nelle istituzioni e discredito nei confronti dell Amministrazione Pubblica. Nel caso di specie, la notizia ha avuto ampio risalto sui giornali (come documentato dalla Procura attraverso i numerosi articoli di stampa allegati all atto di citazione) e ciò ha costituito una indubbia diffusione della vicenda, anche se, per integrare l esistenza dell an del danno all immagine, sarebbe stato sufficiente la diffusione della notizia all interno della stessa Amministrazione danneggiata. Infatti, per quanto attiene all esistenza del clamor fori, la giurisprudenza contabile ritiene che il clamor dipende dalla intrinseca gravità ed offensività della condotta tenuta dal convenuto, piuttosto che dalla diffusione che della condotta medesima ne dà la stampa, la quale esprime semmai solo il grado di interesse e di controllo democratico da parte dell opinione pubblica sulla vicenda. Da questo punto di vista, non è possibile escludere il clamor sia nella sua dimensione interna, propria all ambiente dell Amministrazione di appartenenza del convenuto, che nella sua dimensione esterna, tra i consociati, e segnatamente tra gli operatori di settore, interessati alle ispezioni del convenuto, oltre che negli ambienti giudiziari, dove è stato celebrato il processo penale 9

10 (sentenza n. 37 del 2014 della Sezione giurisdizionale della Corte die conti per l Umbria). Ravvisata l esistenza delle circostanze previste dall articolo 17, comma 30 ter del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009 e tenuto conto della diffusione della notizia, della condotta delittuosa posta in essere e della qualifica della convenuta, il Collegio ritiene congrua la quantificazione del danno, equitativamente operata dalla Procura, nella somma di , ) Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dalla condotta, consistente nella sottrazione di oggetti costituenti corpi di reato, qualificata dal Giudice penale come fattispecie integrante il reato di peculato, la stessa costituisce per l Erario un danno, concreto ed attuale. A riguardo, infatti, si osserva che, in base all articolo 151 del T.U. 115 del 2002, i corpi di reato o vengono restituiti agli aventi diritto o vengono venduti e le somme ricavate sono devolute alla cassa delle ammende. Nel caso in questione non risulta che gli aventi diritto abbiano richiesto la restituzione dei beni-corpi di reato (e, del resto, se ciò fosse accaduto, l Amministrazione della Giustizia, non avendo più la disponibilità dei beni, perché sottratti e venduti dalla Sig.ra Bigio, avrebbe dovuto risarcire gli aventi diritto) e, quindi, si è verificato un danno, concreto ed attuale, consistente nella impossibilità per l Erario di incamerare le 10

11 somme derivanti dalla vendita dei corpi di reato, essendo gli stessi illegittimamente alienati dalla Cancelliera. 6) Relativamente all elemento psicologico, da quanto sopra esposto, discende che la Sig.ra Bigio Cristina deve essere condannata a risarcire il danno cagionato all Erario, consistente nel danno all immagine e nella sottrazione di beni costituenti corpi di reato, a titolo di dolo, stante la coscienza e volontà dell azione delittuosa. 7) - Così affermata la responsabilità della convenuta e l esistenza del danno, il Collegio ritiene di quantificare lo stesso in misura ridotta, rispetto alla pretesa della Procura attrice, tenuto conto delle seguenti circostanze: a) la somma, pari a ,00, versata dalla convenuta nel corso del giudizio penale, deve essere detratta dall ammontare del danno, in quanto, a prescindere dalle motivazioni personali che hanno indotto l interessata a procedere ad un parziale risarcimento del danno, conseguente alla propria condotta delittuosa (per es. riconoscimento dell attenuante di cui all articolo 62, n. 6, del codice penale), tale importo è stato realmente incamerato dall Amministrazione della Giustizia e, quindi, se non si tenesse conto di tale versamento, si ravviserebbe l esistenza di un indebito arricchimento in capo alla pubblica Amministrazione; b) la provvisionale, pari ad ,00, disposta dal Giudice penale, sebbene ad oggi non versata dall interessata, 11

12 non può formare oggetto di una ulteriore decisione di condanna, essendo la stessa già garantita da titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza penale e, quindi, l Amministrazione, è già posta in condizione di richiedere il risarcimento di tale quota di danno. 8) - In considerazione di quanto sopra esposto, il danno addebitabile alla Sig.ra Bigio Cristina è fissato complessivamente in ,00, a titolo di danno all immagine e di danno da sottrazione di corpi di reato. Considerato che, sia la provvisionale disposta dal Giudice penale che le somme restituite dalla convenuta, sono relative alle diverse voci di danno in modo indifferenziato, è necessario tenere conto di tali importi, calcolando percentualmente la quota da detrarre dalle singole voci di danno. Il danno all immagine è il 28,57% del danno totale ( ,00/ ,00), mentre il danno patrimoniale è il 71,43% del danno totale ( / ,00). L importo della provvisionale, pari ad ,00, risulta, dunque, così ripartito: il 28,57% (pari ad 9.999,50 ed arrotondato ad ,00), deve essere detratto dal danno all immagine, mentre il 71,43% (pari ad ,50, arrotondato ad ,00), deve essere detratto dal danno patrimoniale. Analogamente la somma di ,00, versata dalla 12

13 Sig.ra Bigio all Amministrazione della Giustizia, quale riparazione spontanea, deve essere così ripartita: il 28,57% (pari ad 5.714,00) deve essere detratto dal danno all immagine, mentre il 71,43% (pari ad ,00) deve essere scomputato dal danno patrimoniale. Il residuo danno all immagine è, quindi, pari a ,00 ( , , ,00) ed il residuo danno patrimoniale è, invece, pari ad ,00 ( , , ,00), per un totale complessivo di ,00. 9) - Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria CONDANNA la Sig.ra BIGIO Cristina al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di ,00, (euro cinquantamila) comprensiva degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice, ripartita tra danno all immagine e danno da sottrazione di corpi di reato, secondo la misura sopra indicata. Condanna altresì la predetta alle spese di giudizio, nei termini di cui in parte motiva, che liquida, alla data della presente sentenza in 324,25 (euro trecentoventiquattro/25). Sulle somme dovute per effetto della presente decisione andranno calcolati gli interessi legali, dalla data della sentenza 13

14 stessa, al soddisfo. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 13 aprile Il Presidente f.f. Estensore f.to Acheropita Mondera Depositata in Segreteria 6 maggio 2016 Il Direttore di Segreteria f.to Elvira Fucci 14

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sentenza N.72/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott.ssa Acheropita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sentenza N. 65/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Fulvio Maria Longavita Dott.ssa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria. composta dai seguenti Magistrati :

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria. composta dai seguenti Magistrati : Sent. n.78/2015 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Fulvio Maria Longavita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana SENTENZA SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA 135 2014 RESPONSABILITA' 31/07/2014 N 135/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: Dott.ssa Luciana SAVAGNONE Dott. Giuseppe COLAVECCHIO Dott.ssa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sent. n. 21/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente. Dott.

Dettagli

15/3/2016 Corte dei conti

15/3/2016 Corte dei conti https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?id=11035012&mod=stampa&cods=11&materia=responsabilita%27&sezione=umbria 1/7 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE UMBRIA SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA Dec.n. 108/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA composta dei seguenti magistrati: Marino Benussi Antonio Contu Antonio

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.salvatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA S E N T E N Z A SENT. N. 34/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA composta dai seguenti Magistrati : Dott. Fulvio Maria Longavita Presidente f.f.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sentenza N.62/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott. Fulvio Maria

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2531 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BUEMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2016 Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario TIPOGRAFIA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n. 16705 Rifiuti demolizioni stradali In nome del popolo italiano - La Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione penale Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente N. 04059/2015 REG.PROV.COLL. N. 01698/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA S E N T E N Z A SENT. N. 37/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA composta dai seguenti Magistrati: Dott. Fulvio Maria Longavita Presidente f.f. Dott.ssa

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

In nome del popolo italiano. la Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Puglia

In nome del popolo italiano. la Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Puglia composta dai Magistrati: REPUBBLICA ITALIANA Sent.n.681/2009 In nome del popolo italiano la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia dott. Francesco Paolo Romanelli dott. Antongiulio Martina

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza - Datore di Lavoro - Macchina ed Attrezzatura di Lavoro - Lavoratore Responsabilità della amministratrice

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 24/03/2017

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 24/03/2017 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA 114 2017 RESPONSABILITA' 24/03/2017 Sentenza n. 114/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014 N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale Se paga le ritenute previdenziali dei lavoratori, il datore è libero dalla condanna. Il versamento deve avvenire entro 3 mesi

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi. Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n. 112- Pres. Grossi. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Procedimento per il delitto di omesso versamento dell'iva - Questione di legittimità

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1513/09 REG.DEC. N. 7131 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Penale Ord. Sez. 3 Num. 30042 Anno 2018 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 21/06/2018 ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHETTINO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA Claudio Galtieri Presidente Eugenio Musumeci componente Giuseppina Veccia

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pubblicato il 02/05/2017 N. 00912/2017 REG.PROV.COLL. N. 00076/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. N. 00009/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: «Provvedimenti dell Ufficio centrale per il referendum e inammissibilità del ricorso promosso dal comitato dei promotori innanzi al TAR per difetto assoluto di giurisdizione» (T.A.R. Lazio (Roma), sez.

Dettagli

CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009

CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009 SENTENZE IN SANITÀ - CORTE DEI CONTI CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009 Responsabilità di dirigente medico per danno erariale cagionato ad una Asl derivante

Dettagli

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Page 1 of 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Sergio Maria Pisana dott. Mario Pischedda

Dettagli

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA Sent. 375/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore GRECO dott. Tommaso SALAMONE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00620/2013 REG.PROV.COLL. N. 02798/1996 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

In tema di silenzio amministrativo, fra silenzio rigetto e silenzio inadempimento

In tema di silenzio amministrativo, fra silenzio rigetto e silenzio inadempimento In tema di silenzio amministrativo, fra silenzio rigetto e silenzio inadempimento Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative In tema di silenzio amministrativo, questa stessa Sezione ha già avuto

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti, N. 13098/2015 REG.PROV.COLL. N. 01764/2014 REG.RIC. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05890/2010 REG.DEC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE Sul ricorso numero di registro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria Sent. n. 11/2016 composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Presidente-Relatore

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA Pubblicato il 21/05/2018 N. 00630/2018 REG.PROV.COLL. N. 01379/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Sent. n. 390/2013 REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio S E N T E N Z A

Sent. n. 390/2013 REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio S E N T E N Z A Sent. n. 390/2013 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio composta dai seguenti Magistrati : Dott. Ivan DE MUSSO Dott. Andrea LUPI

Dettagli

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi  Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA SENTENZA N. 1 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA composta dai seguenti magistrati: Amedeo Federici Angelo Bax Nicola Ruggiero

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - SENTENZA 1 8 1 6 4 I 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente -

Dettagli

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano

che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano La difesa dell imputato, rilevato: che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del, come risulta dai relativi verbali che, come risulta

Dettagli

Svolgimento del processo

Svolgimento del processo Cassazione penale, sentenza n. 36836 del 22 settembre 2009, in materia di gestione dei rifiuti e responsabilità del proprietario dell area data in uso a terzi. Nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887. In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie in violazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Medico dirigente di primo livello di un Usl che coltiva in un terreno di sua proprietà piante canapa indiana:: la Corte dei Conti non riconosce il danno all immagine subito dall Amministrazione di appartenenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 00488/2016 REG.PROV.COLL. N. 02031/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

COMUNE DI PALERMO. Foro Umberto I, PALERMO Sito internet

COMUNE DI PALERMO. Foro Umberto I, PALERMO Sito internet Ai Sigg.ri Dirigenti dell Area Amministrativa della R.U.I. Ai Sigg.ri Dirigenti dell Area Tecnica della R.U.I. E, p. c. Al Sig. Vicesindaco Prot. n. 1680673 del 26.09.2016 Al Sig. Segretario Generale Oggetto:

Dettagli

Delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale

Delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale Delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di Antonino Pernice Pubblicato il 13 agosto 2018 E valida l accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per il titolare, apparentemente

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 04274/2012 REG.PROV.COLL. N. 03475/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 07860/2015 REG.PROV.COLL. N. 02389/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte La normativa sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sanziona la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte di

Dettagli

L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 96 dello stesso codice afferma che Se risulta che

Dettagli