Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana"

Transcript

1 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.salvatore G.Cultrera dott. Pino Zingale dott. Valter Del Rosario Presidente Consigliere Consigliere rel. Consigliere Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza n. 82/A/2012 nel giudizio di appello iscritto al n. 3965/A.Resp. del registro di segreteria, proposto da A. N., elettivamente domiciliato a Palermo viale Villa Heloise 21 presso lo studio dell avv. Giuseppe Cozzo che lo rappresenta e difende contro il Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana avverso la sentenza n. 2062/2011 dell 8 luglio 2011 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana. Visti gli atti e i documenti di causa. Uditi nella pubblica udienza del 9 febbraio 2012 il relatore, cons. Salvatore G.Cultrera, l avv. Giuseppe Cozzo ed il P.M. nella persona del vice procuratore generale dott. ssa Maria Aronica.

2 Fatto Nelle premesse dell atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il procuratore regionale ha riferito che la Corte di cassazione con sentenza del 28 gennaio 2008 n.6558 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A. N., ex dipendente della Corte dei conti con qualifica di direttore amministrativo contabile, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.477/2006 con cui il medesimo era stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di concussione (artt. 110 e 317 c.p.). La condanna penale dell A. era, quindi, divenuta definitiva Secondo la prospettazione del PM la condotta illecita, penalmente rilevante, del convenuto, accertata con sentenza divenuta irrevocabile, sarebbe altamente lesiva dell immagine dell amministrazione di appartenenza, ossia della Corte dei conti, tenuto conto della gravità, sia in astratto che in concreto, della fattispecie di reato contestata ( la concussione è da considerare il più grave reato che il pubblico ufficiale può commettere contro la PA), della qualifica rivestita dall A., dell alta posizione di garanzia della legalità costituzionalmente riconosciuta all istituzione pubblica di appartenenza, della diffusione mediatica della condotta illecita. Per quanto riguarda la quantificazione del danno all immagine il Pm ha stimato equa una condanna ad prendendo a riferimento gli indicatori di lesività dell immagine della PA già precisati in ordine alla condotta causativa di tale danno. Con sentenza n.2062 dell 8 luglio 2011 la Sezione giurisdizionale, che ha preliminarmente respinto l eccezione di prescrizione sollevata dal 2

3 convenuto, lo ha condannato al pagamento della somma di in favore della Corte dei conti. Avverso tale sentenza l A., rappresentato e difeso dall avv. Giuseppe Cozzo, ha proposto appello in cui ha esposto specifiche censure. La difesa ritiene, anzitutto, erronea la sentenza nella parte in cui ha respinto l eccezione preliminare di prescrizione. A tal fine rileva che, in base all art.1 della legge n.20/1994 e s.m.i., secondo l orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, la prescrizione, nel caso di danno all immagine derivante da reato, decorre dal momento nel quale la condotta illecita del dipendente ha visibilità pubblica come effetto del clamor fori. Dalle allegazioni del PM risulta che la condotta causativa del danno all immagine contestata all A. si è verificata nel 1990 e che la diffusione nell ambiente sociale delle notizie relative al procedimento penale e all applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dello stesso A. per concussione è avvenuta nel 1992 ( v. in atti copia del giornale di Sicilia del 17 gennaio 1992) e che nello stesso periodo è avvenuto il rinvio a giudizio, onde l azione di responsabilità dovrebbe essere dichiarata prescritta per decorso del quinquennio. La difesa ritiene censurabile la sentenza per motivazione contraddittoria nella parte in cui afferma che, per principio unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, il fatto costitutivo del danno all immagine si perfeziona soltanto al passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale. L affermazione nei suindicati termini, che il giudice di primo grado ritiene abbia trovato rispondenza nell art.17, comma 30 ter, del D.L. 3

4 78/2009, sarebbe contrastante, ad avviso della difesa dell appellante, con il principio di autonomia dei processi penali e di responsabilità amministrativa. D altra parte, ammesso che l art.17, comma 30 ter, del DL 78/09, ai fini della tutela risarcitoria del danno all immagine, richieda, ai sensi dell art.7 della legge n.97 del 2001, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per i delitti contro la PA, e, contestualmente, dispone la sospensione del decorso del termine di prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale, non altro può significare se non che la decorrenza del termine della prescrizione sia del tutto indipendente dall accertamento penale. Nella specie non sarebbe stata applicabile ratione temporis alcuna sospensione in quanto si era verificata una situazione esaurita ( ai fini della prescrizione) prima dell entrata in vigore del citato art.17, comma 30 ter, del DL 78/09. In subordine la difesa chiede che l entità del danno sia determinata in misura minore rispetto al quantum fissato nella sentenza appellata; l A. è stato condannato per concussione semplice per un solo episodio accertato dal giudice penale; chiede che il danno all immagine da addebitare all appellante sia determinato, come di norma statuito dai giudici contabili in casi simili, in misura non superiore al doppio del frutto del reato; chiede, comunque, l applicazione del potere riduttivo. Avverso la stessa sentenza n.2602/2011 ha depositato in data 23 novembre 2011 appello incidentale la Procura generale presso questa 4

5 Sezione d Appello; l appello incidentale è stato notificato alla controparte in data 15 novembre L appellante Procura generale rileva che l entità del danno all immagine determinata dal giudice di primo grado in ,00 non sia da considerare congrua in quanto non adeguata agli indicatori lesivi dell immagine della PA presenti nella fattispecie e non rispondente ai criteri specificati nell atto di citazione. Chiede, quindi, che l ammontare di tale danno sia fissato in ,00 come indicato nell atto di citazione, avuto riguardo alle circostanze messe in evidenze dal PM tenuto conto nel caso concreto delle funzioni esercitate dall A. all interno della Corte dei conti, della gravità in sé del reato di concussione commesso e dell allarme sociale nella generalità dei consociati per l eco, anche giornalistica, della vicenda. La Procura appellante ritiene errata la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto una minore rilevanza della condotta dell A. rispetto a quella del correo L., funzionario in servizio presso la Corte dei conti, non citato in giudizio perché deceduto; a tal fine osserva che nell ipotesi di responsabilità per dolo e con illecito arricchimento la normativa in materia prevede espressamente la responsabilità solidale che comporta la condanna per l intero. Chiede, quindi, alla Corte il rigetto dell appello principale e l accoglimento dell appello incidentale con conseguente riforma della sentenza statuendo la condanna dell A. al pagamento di ,00 oltre accessori. Diritto 5

6 Con sentenza n.2062 dell 8 luglio 2011 la Sezione giurisdizionale, che ha preliminarmente respinto l eccezione di prescrizione, ha condannato il convenuto A. N., ex dipendente della Corte dei conti con qualifica di direttore amministratore contabile, odierno appellante, al pagamento della somma di a titolo di danno all immagine cagionato all amministrazione di appartenenza. Nell appello avverso la suddetta sentenza la difesa dell appellante ha osservato mediante specifica censura che, dalle allegazioni del PM, risulterebbe accertato che la condotta causativa del danno all immagine contestata all A. si è verificata nel 1990, che la diffusione nell ambiente sociale delle notizie relative al procedimento penale e all applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dello stesso A. per concussione è avvenuta nel 1992 e che nello stesso periodo è avvenuto il rinvio a giudizio, onde l azione di responsabilità per il risarcimento del danno all immagine, che si perfeziona sin dal momento nel quale la condotta illecita del dipendente ha visibilità pubblica come effetto del clamor fori, dovrebbe essere dichiarata prescritta per decorso del quinquennio. Tale motivo di censura non si ritiene fondato. Orbene, nelle premesse dell atto di citazione, emesso l 11 ottobre 2010, che ha introdotto il giudizio di primo grado, il procuratore regionale ha riferito che la Corte di cassazione, con sentenza del 28 gennaio 2008, n.6558, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A. N. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n.477/2006, con cui il medesimo era stato condannato alla pena di 6

7 anni tre e mesi due di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di concussione (artt. 110 e 317 c.p.). Secondo la prospettazione accusatoria, fatta palese nell atto di citazione, la condotta illecita del convenuto in quanto penalmente rilevante, accertata con sentenza in via definitiva, sarebbe altamente lesiva dell immagine dell amministrazione di appartenenza ( Corte dei conti), tenuto conto della gravità, sia in astratto che in concreto, della fattispecie di reato contestata, per cui il PM ha dedotto che il danno all immagine si era nel caso concreto perfezionato nei suoi elementi costitutivi in seguito della pubblicazione della sentenza definitiva di condanna con irrogazione della pena per il reato di concussione commesso dall odierno appellato. Risulta, pertanto, accertato in modo incontestabile che l azione di responsabilità, come da esplicita ed articolata formulazione contenuta nell atto di citazione ( pagg.1 e 2 dell atto di citazione), è stata promossa in conseguenza del passaggio in giudicato della pronuncia di condanna del convenuto in sede penale, divenuta come tale irrevocabile, che è stata ritenuta elemento costitutivo della fattispecie di danno all immagine. Tanto premesso, il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito nella sentenza appellata, che il deposito della pronuncia della Cassazione, che ha sancito definitivamente la sussistenza della responsabilità penale dell appellante, costituisce circostanza dirimente per la individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno all immagine azionato dal PM. 7

8 Nel presente caso non si è maturata alcuna prescrizione prendendo a riferimento la data del 28 gennaio 2008, di pubblicazione della sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall A. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n.477/2006, e la data del 10 giugno 2010, di notifica all A. dell invito a dedurre. La reiezione del motivo di appello motivata nei termini sopra esposti rispecchia l orientamento costante di questa Sezione, già manifestato in epoca di molto precedente all entrata in vigore dell art.17, comma 30 ter del D.L. n.78/2009, al quale l avv. Cozzo ha fatto riferimento con diversa prospettiva nell atto di appello. Invero, nella fattispecie del danno all immagine, gli elementi necessari per poter esperire l azione risarcitoria sono molteplici e non si limitano al discredito subito dall amministrazione in conseguenza della conoscenza da parte dell opinione pubblica della notizia della commissione di un reato da un pubblico dipendente contro la pubblica amministrazione, dato che il danno può porsi a carico del dipendente medesimo solo se la notizia sia fondata, vale a dire se il fatto di reato attribuito sia vero. Pertanto il pubblico ministero contabile non può iniziare l azione risarcitoria se non è accertata in sede penale la colpevolezza del dipendente. L adesione a tale prospettazione, in ordine ai presupposti necessari perché sia configurabile il danno all immagine della PA, non pone alcun problema di interferenza con il principio di autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa dal giudizio penale e viceversa. 8

9 Nel caso che qui interessa, la mancata definizione del processo penale non viene considerata come un ostacolo di natura processuale all esercizio dell azione risarcitoria pubblica; nel processo contabile instaurato per l accertamento del danno all immagine della PA la condanna in sede penale definitiva del dipendente ( a legislazione vigente solo per i reati contro la pubblica amministrazione ai sensi dell art.17, comma 30 ter del D.L. n.78/2009 che rinvia all art.7 della legge n.97 del 2001) viene, infatti, in evidenza come elemento di fatto costitutivo del danno all immagine, il cui verificarsi è condizione necessaria per l esercizio della stessa azione risarcitoria (cfr ex multis di questa Sezione n.61/2005; n.253 del 2009). In relazione all ulteriore motivo di appello in cui l A. richiede che l entità del danno sia determinata in misura minore rispetto al quantum fissato nella sentenza appellata, il Collegio ritiene che l ammontare del danno all immagine statuito in ,00 nella sentenza appellata, non rispecchi esattamente la caratterizzazione nel concreto della fattispecie di danno addebitata all A.. Come sottolineato nel ricorso di appello, siccome risulta dalle sentenze penali in atti, l A. è stato condannato per concussione semplice per un solo episodio accertato dal giudice penale in cui si faceva corrispondere lire per la sollecita evasione delle liquidazioni dei crediti vantati verso la Regione siciliana da una clinica privata che operava in regime di convenzionamento. Sulla base degli esposti elementi il Collegio determina in via equitativa in euro ,00 l ammontare del risarcimento del danno all immagine a carico dell A.. 9

10 Conseguentemente si rigetta l appello incidentale proposto dalla Procura generale presso questa Sezione. Per quanto riguarda il parametro di riferimento indicato nell appello incidentale, ai fini della determinazione della misura del danno all immagine da porre a carico dell appellante A., desunto dalla sentenza n.333/2006 della Sezione giurisdizionale siciliana pronunciata in un caso di danno all immagine di particolare gravità sanzionato con una condanna di ,00, deve precisarsi che il riferimento alla suddetta sentenza n.333/2006 si rivela manifestamente improprio trattandosi nella specie di sentenza riguardante un ipotesi di danno all immagine del tutto diversa e, peraltro, non definitiva avverso la quale è stato proposto appello dal convenuto che è stato condannato a risarcire il danno all immagine; in atto il giudizio d appello risulta sospeso ai sensi dell art. 295 c.p.c. con ordinanza di questa Sezione 117/2007 in attesa della definizione del ricorso per revisione della condanna penale chiesta dall interessato dinanzi al giudice penale. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l appello e in riforma in parte qua della sentenza appellata n. 2062/2011, condanna A. N. al pagamento in favore della Corte dei conti della somma di ,00. Rigetta l appello incidentale proposto dalla Procura generale Condanna l appellante A. alle spese del giudizio che si liquidano in euro 410,64 (quattrocentodieci/64). 10

11 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 9 febbraio L estensore f.to ( Salvatore G.Cultrera) Il presidente f.to ( Salvatore Cilia) Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, 27/02/2012 Il direttore di cancelleria f.to (dott. Nicola Daidone) 11

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Giurisprudenza. Corte di Cassazione Sezione II Civile - sentenza 20 maggio 2019, n Pres Felice

Giurisprudenza. Corte di Cassazione Sezione II Civile - sentenza 20 maggio 2019, n Pres Felice Giurisprudenza Corte di Cassazione Sezione II Civile - sentenza 20 maggio 2019, n. 13508 Pres Felice Guida in stato d ebbrezza revoca patente di guida conseguimento nuova patente di guida - decorrenza

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

S E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986

S E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 14/07/2017

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 14/07/2017 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 446 2017 RESPONSABILITA' 14/07/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 14/07/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 14/07/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 446 2017 RESPONSABILITA' 14/07/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta

Dettagli

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi. Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 2832/2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 2832/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. VALTER DEL ROSARIO Presidente f.f. e relatore dott. GUIDO

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Presidente f.f. dott. SALVATORE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

Limiti al rimedio dell ottemperanza

Limiti al rimedio dell ottemperanza Limiti al rimedio dell ottemperanza Autore: sentenza In: Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Medico dirigente di primo livello di un Usl che coltiva in un terreno di sua proprietà piante canapa indiana:: la Corte dei Conti non riconosce il danno all immagine subito dall Amministrazione di appartenenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: Dott.ssa Luciana SAVAGNONE Dott. Giuseppe COLAVECCHIO Dott.ssa

Dettagli

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sentenza N.72/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott.ssa Acheropita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

N. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

N. 05535/2014REG.PROV.COLL. N. 04080/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Page 1 of 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Sergio Maria Pisana dott. Mario Pischedda

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 06/09/2017. Repubblica Italiana

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 06/09/2017. Repubblica Italiana SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 108 2017 RESPONSABILITA' 06/09/2017 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti

Dettagli

~: s :~~~ tt~l )5D1p 6 IIlvmto Il... u: - Proc.Gen. - Proc. Rcp. Tri b.

~: s :~~~ tt~l )5D1p 6 IIlvmto Il... u: - Proc.Gen. - Proc. Rcp. Tri b. ~.~ Reg.Gell. 03342/2015 C! -A" '. },.. I ~: s :~~~ tt~l )5D1p 6 IIlvmto Il... u: - Proc.Gen. - Proc. Rcp. Tri b. così composta REPUBBLICA ITALIANA In /lome (lei Popolo Italiano Il giorno 12 dci mese di

Dettagli

Revoca della patente: da quando decorre il triennio per il conseguimento della nuova?

Revoca della patente: da quando decorre il triennio per il conseguimento della nuova? Revoca della patente: da quando decorre il triennio per il conseguimento della nuova? Suprema Corte di Cassazione Sezione II Civile Sentenza 6 febbraio - 20 maggio 2019, n. 13508 REPUBBLICA ITALIANA IN

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott.ssa LUCIANA

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione V Sezione Penale - n. 19527 del 11 maggio 2016 Patente a punti - falsa comunicazione dei dati del conducente - reato di falsa attestazione - art 495 cp - dichiarazione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01777/2013REG.PROV.COLL. N. 06079/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05890/2010 REG.DEC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE Sul ricorso numero di registro

Dettagli

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01423/2016REG.PROV.COLL. N. 05688/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 03/03/2014 8.01 N. 00636/2014REG.PROV.COLL. N. 05090/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 31/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8253-2016 proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1513/09 REG.DEC. N. 7131 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso

Dettagli

S E N T E N Z A N.63/A/2013. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4219

S E N T E N Z A N.63/A/2013. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4219 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. GIOVANNI COPPOLA Presidente dott. VINCENZO LO

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. GIOVANNI COPPOLA Presidente dott. TOMMASO BRANCATO

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 07860/2015 REG.PROV.COLL. N. 02389/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC. N. 04769/2011REG.PROV.COLL. N. 04006/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica. «Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 482/2010/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA 482/2010/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO Composta dai Signori: REPUBBLICA ITALIANA 482/2010/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO Dott. Vito MINERVA Dott. Rocco DI PASSIO Dott.ssa Piera MAGGI Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05624/2014 REG.PROV.COLL. N. 05186/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n. 16705 Rifiuti demolizioni stradali In nome del popolo italiano - La Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione penale Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Actio iudicati e condanna penale: la Cassazione fa il punto

Actio iudicati e condanna penale: la Cassazione fa il punto Actio iudicati e condanna penale: la Cassazione fa il punto La questione giuridica affrontata dai giudici della III Sezione Civile della Cassazione riguarda l operatività dell art. 2953 c.c. in materia

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. Dott. Giuseppe ROTONDO PRIMO REFERENDARIO REL. O R D I N A N Z A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. Dott. Giuseppe ROTONDO PRIMO REFERENDARIO REL. O R D I N A N Z A REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 688/2006 Reg. Ord. N.777/2006 Reg. Ric. Sezione Staccata di Latina composta dai Signori Magistrati: Dott. Franco BIANCHI PRESIDENTE Dott.

Dettagli

MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 14 maggio 2009, n. 20 Commercialisti di Milano;. Misura di custodia cautelare in carcere Procedimento disciplinare Sanzione della sospensione dall esercizio

Dettagli