Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la"

Transcript

1 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott. Salvatore G.Cultrera dott. Pino Zingale dott. Valter Del Rosario Presidente Consigliere Consigliere rel. Consigliere Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza n. 173/A/2012 nel giudizio d appello, iscritto al n.4007/a/resp del registro di segreteria, promosso ad istanza dei signori L. R. G., S. F. e S. R. S., elettivamente domiciliati in Palermo alla via Notarbartolo 5 presso lo studio dell avv. Lucia Di Salvo, rappresentati e difesi dall avv. Salvatore Giacalone per l annullamento e la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n del 20 luglio 2011, contro 1) la Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana; 2) la Procura regionale presso la locale Sezione giurisdizionale. Visti gli atti e i documenti di causa. Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2012 il relatore, consigliere dott. Salvatore G.Cultrera, l avv. Salvatore Giacalone e il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale dott.ssa Maria

2 2 Aronica. Fatto Il procuratore regionale con atto di citazione, depositato in data 25 ottobre 2010, citava in giudizio i signori L. R. G., S. F. e S. R. S., nella qualità di eredi del signor S. G. deceduto il 28 agosto 2007, chiedendo la loro condanna al risarcimento in favore dell AGEA ( Agenzia per le erogazioni in agricoltura ) della somma di ,90 pari all'indebita percezione da parte del signor S. G. di contributi comunitari a carico del FEOGA - settore zootecnia, relativamente alle campagne produttive degli anni compresi tra il 1997 ed il Dagli atti risulta che lo S. G. era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di anni tre, irrogata con decreto n.263/93 R.M. del 20 luglio 1995 divenuto definitivo il 5 dicembre 1996; non si era avvalso della facoltà di chiedere la riabilitazione ai sensi dell art. 14 della legge n.55 del 1990 trascorsi cinque anni dalla cessazione del provvedimento di prevenzione. Lo S., omettendo di dare comunicazione all ente finanziatore della sua condizione di sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e di non essere stato riabilitato, ha chiesto ed ottenuto l erogazione dei contributi comunitari per le campagne di allevamento nella sua azienda zootecnica degli anni Il PM ha ritenuto che i contributi in questione siano stati illecitamente percepiti per cui avrebbero dovuto essere restituiti all ente erogatore. Essendo risultato che lo S. era deceduto il 28 agosto 2007 senza lasciare testamento il PM ha chiamato in giudizio per la restituzione della somma di ,90 gli eredi legittimi dello S., signori L. R. G., S. F. e S. R. S., ad esclusione

3 3 dell erede S. G., che aveva rinunciato all eredità del genitore con atto rep.65 in notaio Viviana Esposito in data 28 novembre Il PM ha evidenziato che l art.10, comma 1 lett.f), della legge n.575 del 1965 e s.m.i. vieta alle persone, alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione, di ottenere, fra l altro, contributi, finanziamenti. ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Secondo la prospettazione contenuta nell atto di citazione risultava evidente nella fattispecie che la richiesta infedele, o comunque senza titolo, per una specifica causa prevista dalla legge, impeditiva della richiesta stessa e dell ottenimento del contributo, integrasse gli estremi a carico dello S. Giuseppe della violazione dolosa degli obblighi di servizio (recte: obblighi funzionali), a cui egli era tenuto, con conseguente danno erariale corrispondente ai contributi percepiti senza titolo. Sono stati, quindi, ritenuti sussistenti i presupposti per l attribuzione di responsabilità amministrativa di natura dolosa allo S. G.. In presenza di illecito arricchimento dello S. e di conseguente indebito arricchimento dei suoi eredi sopra menzionati gli stessi sono stati chiamati in giudizio per rispondere al risarcimento della somma di , 90, in favore dell AGEA, corrispondente all ammontare dei contributi illecitamente percepiti. Con la sentenza n.2753/2011 la Sezione di primo grado ha accolto la domanda del pubblico ministero e, per l effetto, ha condannato gli eredi di S. G., signori L. R. G., S. F. e S. R. S., al pagamento della

4 4 somma di , 90 in favore dell AGEA a titolo di danno erariale oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con atto di appello, depositato in segreteria il 2 febbraio 2012, l avv. Giacalone Salvatore, difensore degli eredi S., ha articolato specifici motivi di censura avverso la suddetta sentenza. Con il primo motivo il difensore ha esposto che l impianto zootecnico con riferimento alla conduzione del quale sono stati erogati i contributi comunitari in parola è stato ceduto in vita dal signor S. ( che ha cessato l attività il 31 maggio 2003 ) al figlio S. F. con atto tra vivi del 24 gennaio 2003 ; tale atto è stato inviato all AGEA con lettera raccomandata,. ricevuta dalla stessa Agenzia l 11 febbraio 2003; da ciò si dovrebbe dedurre che il bene in questione non sia mai entrato a far parte dell asse ereditario per cui gli eredi chiamati in giudizio dal PM sarebbero da considerare carenti di legittimazione passiva mancando l indebito arricchimento che sia conseguenza della trasmissione iure successionis del bene patrimoniale che sarebbe stato illecitamente introitato dal de cuius; per tale circostanza sarebbe da ritenersi, contrariamente a quanto erroneamente statuito nella sentenza appellata, che gli eredi non si siano potuti arricchire in conseguenza dei fatti addebitati al loro dante causa. Osserva la difesa che sussisterebbe, inoltre, l ipotesi di intrasmissibilità dell obbligazione risarcitoria agli eredi e di inammissibilità dell azione erariale per difetto in capo al de cuius dell elemento soggettivo del dolo ai sensi dell art.1 della legge n.20 del 1994 e s.m.i. ; non risulterebbe, infatti, provato che lo S. abbia intenzionalmente presentato richieste di contributi pur avendo consapevolezza di non

5 5 essere in possesso dei necessari requisiti di legge. Con ulteriore motivo di appello la difesa osserva che, come già rappresentato nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado, il presunto danno configurato nell atto di citazione dovrebbe essere considerato prescritto in quanto l azione di responsabilità è stata esercitata oltre il quinquiennio successivo al pagamento dei premi per le campagne relative agli anni considerati ; esclude, inoltre, che nella fattispecie sia riscontrabile un occultamento doloso del danno come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata; anche a voler ammettere l ipotesi dell occultamento doloso il momento della scoperta non potrebbe che coincidere con la ricezione da parte della Procura regionale in data 15 novembre 2006 della segnalazione del presunto danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza con nota prot.n.5929 del 3 novembre Conclusivamente la difesa chiede l accoglimento del gravame con ogni statuizione favorevole agli appellanti. In data 6 aprile 2012 la Procura Generale ha depositato in segreteria un atto conclusionale, articolato in relazione ai singoli motivi di censura prospettati dall appellante, nel quale chiede il rigetto dell appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado; in particolare ha rilevato l inammissibilità del primo motivo di appello in cui è stato affermato che l azienda del defunto S. G. non sia mai entrata nell asse ereditario in quanto con atto tra vivi del 24 gennaio 2003 l azienda era stata ceduta al figlio F. S. per cui è stato allegato che nessun indebito arricchimento si sarebbe verificato per gli eredi; ad avviso della Procura generale tale deduzione difensiva, su

6 6 cui si fonda il motivo di appello, non sarebbe stata sollevata nel giudizio di primo grado per cui non può essere introdotta nel giudizio di appello per la prima volta ostando il divieto di cui all art.345 del c.p.c.. Diritto Dagli atti al fascicolo emerge, come riferito nella narrativa del fatto, che al signor S. G. vennero erogati dall AGEA ( Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ) per le campagne di allevamento nel settore della zootecnia, relative agli anni , contributi comunitari dell ammontare di ,90 a carico del FEOGA - settore zootecnia. Secondo la prospettazione accusatoria tali contributi sarebbero stati illecitamente percepiti dall allevatore S. che aveva omesso dolosamente di dare comunicazione all ente finanziatore della sua condizione soggettiva di sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e di non essere stato riabilitato. Il PM riteneva che i contributi in questione, illecitamente percepiti in violazione dell art.10, comma 1 lett.f), della legge n.575 del 1965 e s.m.i, avrebbero dovuto essere restituiti all ente erogatore. Essendo, frattanto, lo S. deceduto il PM ha considerato che si fosse realizzato nei fatti il presupposto dell indebito arricchimento degli eredi previsto dal citato art.1 della legge 20 del 1994, che disciplina la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, per cui li ha chiamati in giudizio ed ha chiesto la loro condanna alla restituzione della somma di ,90 percepita illecitamente dal de cuius. La richiesta di condanna è stata accolta integralmente con la sentenza n.2753 del 20 luglio 2011 della

7 7 Sezione giurisdizionale avverso la quale è stato proposto dagli eredi del signor S. G. l appello che è oggetto dell odierna discussione. Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello in cui viene censurata la statuizione di condanna pronunciata dal giudice di prime cure che avrebbe valutato erroneamente sussistenti i presupposti di ammissibilità dell azione di responsabilità promossa dal pubblico ministero nei confronti degli odierni appellanti chiamati in causa quali eredi del signor S. G. per indebito arricchimento ai sensi dell art. 1, comma 1, della legge n.20 del Tale norma dispone testualmente che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave..il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, dalle risultanze documentali in atti non emerge alcuna prova dell asserito indebito arricchimento degli eredi per effetto della successione legittima al dante causa S. G. deceduto il 28 agosto Invero, non può essere condivisa l affermazione contenuta nella sentenza appellata secondo cui l indebito arricchimento degli eredi non debba essere provato dal pubblico ministero contabile a causa di obiettive difficoltà di ricerca di tale prova ( probatio diabolica), dovendosi, invece, ritenere che sia onere degli eredi stessi dimostrare che dall illecito commesso dal dante causa non sia derivato alcun loro vantaggio patrimoniale. Secondo i principi generali in materia di prova

8 8 nel processo chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (v. art.2697 codice civile ) per cui, nella presente controversia, spetta al pubblico ministero attore fornire la dimostrazione, con qualunque mezzo consentito, dell indebito arricchimento degli eredi come conseguenza dell illecito arricchimento del de cuius, al quale è stato imputato l illecito amministrativo-contabile per indebita percezione dei contributi. Non è sufficiente invocare la generica presunzione, a cui si fa richiamo nella sentenza appellata, che quanto illecitamente introitato, confuso e confluito nei beni del responsabile, sia divenuto, secondo l id quod plerumque accidit, bene patrimoniale trasmissibile ( ed effettivamente trasmesso agli eredi) ; né, d altra parte, la chiara ed univoca formulazione dell art. 1, comma 1, della legge n.20 del 1994 non fa ritenere possibile un inversione dell onere della prova, come ipotizzato dal pubblico ministero, in deroga alla regola generale espressa dall art del codice civile, per quanto riguarda la prova della sussistenza del nesso causale tra illecito arricchimento del dante causa e indebito arricchimento degli eredi. Ferme restando le suesposte argomentazioni, deve osservarsi che nell atto di appello sono state messe in evidenza talune circostanze obiettive che, comunque, escludono nei fatti che tale indebito arricchimento degli eredi sussista. Dagli atti acquisiti al fascicolo risulta che l impianto zootecnico, per il quale sono stati chiesti ed ottenuti i contributi comunitari da parte del de cuius, venne da questi ceduto al figlio S. F. con atto tra vivi del 24 gennaio 2003 e tale atto venne comunicato all AGEA e da questa ac-

9 9 quisito in data 11 febbraio Sotto tale profilo non si ritiene condivisibile il richiamo, contenuto nella memoria del procuratore generale del 6 aprile 2012, all art. 345 c.p.c. teso ad avvalorare l ipotesi di inammissibilità di tale deduzione difensiva, incentrata sugli effetti della cessione per atto tra vivi dell azienda dello S., che sarebbe stata introdotta per la prima volta in appello. La circostanza fattuale della cessione dell azienda, a cui fa riferimento la difesa degli appellanti, risulta in modo oggettivo dagli atti acquisiti nel giudizio di primo grado essendo contenuta nel rapporto della Guardia di Finanza del 3 novembre 2006 n Sulla base delle considerazioni che precedono deve dedursi che l impianto zootecnico dello S., per il cui ciclo produttivo furono erogati i contributi comunitari in seguito alla presentazione da parte dell interessato, della prescritta documentazione giustificativa, non sia mai entrato a far parte dell asse ereditario. Appare evidente, allora, la carenza di legittimazione passiva sotto il profilo processuale degli eredi, odierni appellanti, che sono stati chiamati in giudizio ai sensi del citato art. 1, comma 1, della legge n.20 del 1994 in difetto dei presupposti richiesti dalla norma stessa. L accoglimento dell esposto motivo di censura della sentenza appellata comporta l assorbimento degli altri motivi di appello e di ogni altra questione formulata dalle parti. Non avendo il Collegio pronunciato un proscioglimento nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.

10 10 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte dell Amministrazione. P.Q.M. definitivamente pronunziando accoglie l appello in epigrafe e, per l effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile l azione proposta dal procuratore regionale, ai sensi dell art.1, comma 1, della legge n.20 del 1994, nei confronti degli appellanti. Nulla per le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio L estensore F.TO ( Salvatore G.Cultrera) Il presidente F.TO ( Salvatore Cilia) Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, 06/06/2012 Il direttore di cancelleria F.TO(dott. Nicola Daidone)

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

S E N T E N Z A N.63/A/2013. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4219

S E N T E N Z A N.63/A/2013. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4219 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa

Dettagli

S E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986

S E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.salvatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: Dott.ssa Luciana SAVAGNONE Dott. Giuseppe COLAVECCHIO Dott.ssa

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.

L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede. Impossibile considerarlo errore scusabile: resta indiscussa l esistenza di una discrasia fra i dati forniti dall appellante, in sede di gara e l effettiva realtà relativamente alla regolarità contributiva

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. GIOVANNI COPPOLA Presidente dott. VINCENZO LO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

S E N T E N Z A N.1/A/2014. nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N.1/A/2014. nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Salvatore

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale

Dettagli

Limiti al rimedio dell ottemperanza

Limiti al rimedio dell ottemperanza Limiti al rimedio dell ottemperanza Autore: sentenza In: Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Presidente f.f. dott. SALVATORE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Page 1 of 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Sergio Maria Pisana dott. Mario Pischedda

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente Tar Palermo, II sez., Pres. Monteleone, est. Aprile: sentenza in materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego e translatio iudicii dopo Corte Cost. n 77/2007. Autore: sentenza In: Magistratura

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana SENTENZA 576/2017

La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana SENTENZA 576/2017 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00 Diritti di cancelleria 40,44 Totale

Dettagli

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato Differenza fra un appalto di servizi e contratto d'opera, che riguarda una prestazione intellettuale: l attività,, prevista e descritta dal d.lgs n. 626 del 1994, posta in es-sere dalla Studio Associato

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7560/04 REG.DE N. 357 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Page 1 of 8 REPUBBLICA ITALIANA 750/2010 In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza giurisdizionale centrale d appello composta dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Capone dott. Luciano

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 4107/06 Reg.Dec. N.5740 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

L'assoggettabilità Irap del consulente informatico

L'assoggettabilità Irap del consulente informatico L'assoggettabilità Irap del consulente informatico di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 5 dicembre 2014 la Cassazione analizza il caso dell assoggettabilità ad Irap del professionista

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA N. 05428/2015REG.PROV.COLL. N. 00885/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Sent. n. 56/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati dott. Angelo Canale, Presidente dott.ssa

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di Appello per la

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di Appello per la Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera

Dettagli

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati Deliberazione n. FVG/ 95 /2015/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia Sezione plenaria composta dai seguenti

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA Page 1 of 8 N. 09254/2013 REG.PROV.COLL. N. 07551/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

Stranieri e permesso di soggiorno

Stranieri e permesso di soggiorno Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 05028/2014REG.PROV.COLL. N. 03228/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00927/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. N. 00009/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,

Dettagli

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la

Dettagli

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00390/2015 REG.PROV.COLL. N. 01105/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Medico dirigente di primo livello di un Usl che coltiva in un terreno di sua proprietà piante canapa indiana:: la Corte dei Conti non riconosce il danno all immagine subito dall Amministrazione di appartenenza

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott.

Dettagli

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata. Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017 Pagina 1 di 7 Numero 02420/2017 e data 20/11/2017 Spedizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017 NUMERO AFFARE 00935/2015 OGGETTO:

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La differenza fra giurisdizione del giudice amministrativo rispetto al giudice civile, può dipendere della qualificazione della posizione soggettiva degli interessati dinanzi al potere di annullamento

Dettagli