Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di Appello per la

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di Appello per la"

Transcript

1 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott. Pino Zingale dott. Valter Del Rosario dott. Licia Centro Presidente Consigliere relatore Consigliere Consigliere Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza n. 311/A/2013 nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n.4483 A/Resp del registro di segreteria, promosso dal procuratore regionale, per la riforma della sentenza n.1205/2012 del 16 aprile 2012 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana contro 1 cooperativa sociale...omissis... con sede in Omissis via Omissis in persona del legale rappresentante; 2 - signor V. D., rappresentato e difeso dall avv. Francesco Buscaglia e domiciliato presso il suo studio via Artemide 1 Agrigento; Visti gli atti e i documenti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2013, il relatore, consigliere Salvatore G.Cultrera, l avv.francesco Buscaglia ed il vice procuratore generale dott. ssa Maria Aronica. Fatto

2 2 Nella denuncia, presentata nel luglio 2002 alla Procura della Repubblica di Agrigento dal dirigente del settore Formazione professionale della Provincia di Agrigento, vennero segnalate irregolarità ed illeciti, che sarebbero stati commessi da funzionari provinciali, in concorso con legali rappresentanti di enti, associazioni private e società del settore della formazione professionale, nella gestione di finanziamenti pubblici assegnati dalla Provincia stessa per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel periodo Per tali fatti è stato instaurato procedimento penale nel quale, per ciò che interessa la presente vicenda, relativa al finanziamento del corso di formazione assistente per anziani gestito dalla cooperativa sociale...omissis..., sarebbero state accertate delle false dichiarazioni nei documenti presentati dal legale rappresentante della cooperativa medesima, signor V. D., il quale avrebbe posto in essere una condotta fraudolenta al fine di conseguire l indebito profitto pari all importo del finanziamento erogato dalla provincia di Agrigento per lo svolgimento del corso. Nella citazione in giudizio il PM riportava alcune dichiarazioni rese dalla signora P. F., funzionario della provincia di Agrigento preposto alla formazione professionale, in sede d'interrogatorio di persona sottoposta a indagini, nelle quali venivano evidenziate gravi irregolarità nella fase della programmazione e nella successiva realizzazione dei corsi di formazione nonché omissioni nella fase di verifica dell'attività formativa espletata. In modo specifico, riguardo all'attività formativa tenuta dalla cooperativa convenuta in questo procedimento, le indagini avrebbero evidenziato la falsità dei documenti presentati dal le-

3 3 gale rappresentante signor D. V. per ottenere il saldo del contributo ( si tratta di dichiarazioni di false assunzioni di allievi del corso da parte di cooperative quando gli stessi erano già dipendenti delle cooperative medesime). Il PM imputava la responsabilità per i fatti emersi all'esito dell'attività istruttoria alla dott.ssa F., funzionario della provincia di Agrigento preposto al settore, alla cooperativa...omissis... ed al suo legale rappresentante signor D. V., nei confronti dei quali era stata ipotizzata nel procedimento penale la truffa aggravata in danno dell'amministrazione. Con sentenza n. 301 del 13 marzo 2009 il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato V. D. colpevole dei reati contestati (art.640, commi 1 e 2, codice penale ) condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed risarcimento dei danni a favore della provincia di Agrigento costituita parte civile da liquidarsi in separata sede civile; con sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1205/2012 veniva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del V. per prescrizione dei reati ascritti confermando le statuizioni di carattere civile adottate dal primo giudice. In sostanza, il PM contestava nell atto di citazione al V., legale rappresentante della cooperativa...omissis..., di avere posto in essere una condotta artificiosa al fine di conseguire l indebito profitto pari al finanziamento erogato dalla provincia di Agrigento mediante presentazione di documentazione non veritiera costituita da quattro lettere di assunzione al lavoro di alcuni corsisti dei quali, uno era già dipendente della cooperativa...omissis... e gli altri tre erano dipendenti della cooperativa Omissis, volendo così attestare falsamente il raggiungimento del

4 4 livello occupazionale minimo dei propri allievi. Con sentenza n.1205/2012 la Sezione giurisdizionale, rigettava la domanda del pubblico ministero ed assolveva i soggetti convenuti con l atto di citazione; per quanto specificamente riguarda il signor D. V. il primo giudice ha preso a riferimento le sole contestazioni di presentazione di false dichiarazioni di assunzione di allievi al termine del corso, mosse allo stesso, nella qualità di legale rappresentante della cooperativa...omissis..., nel procedimento penale deciso in prima istanza con la sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento n.301 del 13 marzo 2009, che hanno costituito l unica fonte dell ipotesi di responsabilità formulata nell atto di citazione introduttivo del presente giudizio contabile. La Sezione giurisdizionale sulla base delle risultanze di tale procedimento penale, definito con la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1205/2012 dichiarativa di non doversi procedere nei confronti del V. per prescrizione del reato ascritto, ha messo in evidenza che il corso di formazione assistenti per anziani era stato effettivamente svolto e che fossero da considerarsi non rilevanti le dichiarazioni di false assunzioni di allievi prodotte dal V. onde poteva affermarsi l insussistenza di alcuna ipotesi di distrazione del finanziamento pubblico dalle finalità per le quali era stato erogato e, quindi, del danno erariale. Ha proposto appello la Procura regionale che ha chiesto, in riforma della stessa sentenza, la condanna della cooperativa...omissis... e del suo rappresentante legale D. V. già richiesta nell atto di citazione ; la Procura appellante ha prestato acquiescenza alla statuizione di assoluzione del funzionario della provincia signora F. P. sancita dal

5 5 giudice di primo grado. Nell atto di gravame la Procura regionale parte dalla premessa che la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1205/2012 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del V. per intervenuta prescrizione dei reati di truffa a lui ascritti ed ha confermato le statuizioni civili della sentenza del Tribunale di Agrigento a favore della parte civile costituita provincia di Agrigento; da ciò deduce che sia rimasta confermata l assoluta gravità delle condotte poste in essere dal V., quale legale rappresentante della cooperativa...omissis..., avendo la Corte di Appello affermato che non sussisteva alcun elemento che escludesse nel merito la responsabilità penale dell imputato. Non sarebbe da condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, secondo cui sarebbe carente l ipotesi di responsabilità amministrativa per mancanza di danno. Il PM sostiene che, invece, sarebbe indubbio che la presentazione di documentazione non veritiera integri un comportamento connotato da dolo con la conseguenza che la percezione del finanziamento sarebbe avvenuta in forza di atti illeciti di rilevanza penale posti in essere dallo stesso percipiente. Conclusivamente, l appellante ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità amministrativa nei confronti della cooperativa...omissis... beneficiaria del finanziamento e del suo legale rappresentante V. D., che ha agito in nome e per conto della stessa, per cui insiste per la condanna degli stessi al pagamento in favore della provincia di Agrigento della somma di , 50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Si sono costituiti in giudizio il signor V. D. nonché la cooperativa so-

6 6 ciale...omissis... in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi difesi e rappresentati dall avv. Francesco Buscaglia che ha depositato memoria in data 7 ottobre Nella memoria il difensore sostiene in primis l inammissibilità e l infondatezza dell appello precisando che, come risulta dalla sentenza penale della Corte di Appello di Palermo, non ricorrerebbe alcuna ipotesi di distrazione o di appropriazione indebita dei finanziamenti pubblici; conseguentemente l ammontare del contributo percepito dalla cooperativa...omissis... non costituirebbe danno erariale dato che il contributo medesimo sarebbe stato destinato all adempimento di ogni obbligazione assunta ai fini dell organizzazione del corso di formazione così come confermato dal contenuto degli allegati prospetti contabili depositati (prospetto delle indennità allievi, compensi per docenze, fornitori vari). La difesa ritiene di sottolineare che la presentazione di documentazione non veritiera, a cui fa riferimento il PM appellante, non attiene alla rendicontazione offerta dalla cooperativa...omissis... dell avvenuta esecuzione del corso di formazione, ma rimane esclusivamente riferita agli asseriti obblighi di assunzione dei discenti; inoltre, osserva il difensore che l appello, per quanto riguarda la cooperativa sociale...omissis..., è stato notificato presso la sede legale della stessa e non già come prescritto presso il domicilio eletto nel giudizio in primo grado presso il difensore nominato, che risulta lo stesso difensore della cooperativa nell odierno giudizio di appello; per tale parte l appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile o irricevibile con conseguente inoppugnabilità della sentenza appellata nelle more definitivamente passata in giudicato; conclusivamente, la difesa

7 7 chiede l accoglimento delle domande contenute nella memoria con conseguente rigetto dell appello. Diritto Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l eccezione di inammissibilità o irricevibilità dell appello nei confronti della cooperativa Sociale...Omissis..., formulata a chiusura della memoria depositata il 7 ottobre 2013 dal difensore avv. Buscaglia, il quale ha rappresentato che l appello sarebbe stato notificato presso la sede legale della cooperativa e non già, come prescritto, presso il domicilio eletto nel giudizio in primo grado ( art.330 c.p.c.). A tale riguardo si ritiene di precisare che l irregolarità denunciata sia da ritenersi ininfluente alla luce dell art.156 c.p.c. ai sensi del quale la nullità non può mai essere pronunciata se l atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, il che è avvenuto nella specie avendo la predetta cooperativa depositato in giudizio a mezzo del difensore memoria in cui ha esposto pienamente le sue difese e formulato le correlative domande in controdeduzione a quelle contenute nell appello del PM. Passando al merito si rileva, innanzitutto, siccome risulta dagli atti acquisiti al fascicolo di causa, che le contestazioni fatte in sede penale al signor D. V. - legale rappresentante della cooperativa...omissis..., ente gestore del corso di formazione assistenti per anziani di presentazione alla provincia di Agrigento di false dichiarazioni di assunzione di allievi all esito del corso di formazione, sono state poste a fondamento dell addebito di responsabilità amministrativa formulato nell atto di citazione introduttivo del giudizio all odierno esame a carico del V. e della cooperativa...omissis...,di cui lo stesso

8 8 era legale rappresentante all epoca dei fatti. Le ipotesi di falso ideologico contestate sarebbero connesse, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Agrigento n.301 del 2009 citata nelle premesse in fatto, alle dichiarazioni di assunzione di allievi, prodotte dal V. in allegato alla richiesta di liquidazione del saldo finale del finanziamento concesso per lo svolgimento del corso di formazione de quo; le dichiarazioni consistono in n. 4 lettere di assunzione, di cui una proveniente dalla cooperativa Omissis di assunzione di C. G. sedicente partecipante al corso, e tre provenienti dalla cooperativa Omissis di assunzione di M. S., S. A. e L. F. anch essi sedicenti partecipanti al corso di formazione assistente per anziani per il quale è stato erogato il finanziamento. Dalle dichiarazioni testimoniali rese nel dibattimento penale ( testi M. e L. ) sarebbe risultato, conformemente alla documentazione versata nel giudizio penale, che i suddetti partecipanti al corso lavoravano alle dipendenze delle cooperative...omissis... ed Omissis già prima della data di inizio del corso di formazione assistente per anziani ; tale dato temporale secondo il Tribunale di Agrigento avrebbe reso ideologicamente false le dichiarazioni di assunzione allegate alla richiesta presentata dal V. di liquidazione del saldo del contributo al fine di conseguire un indebito profitto in quanto con esse si dava ad intendere che le assunzioni fossero avvenute dopo il conseguimento del titolo di assistente per anziani dei partecipanti suddetti come esito finale del corso; con la sentenza n.1254 del 2011 la Corte di Appello di Palermo, prendendo atto delle chiare, precise ed inequivocabili risultanze circa il raggiungimento della prova della commissione del

9 9 reato di truffa ha, comunque dichiarato di non doversi procedere nei confronti del V. per prescrizione del reato ascritto ed ha confermato le statuizioni di carattere civilistico adottate nella sentenza del Tribunale di Agrigento. Per regola giurisprudenziale consolidata, in forza del principio dell unità della giurisdizione, il giudice civile o il giudice contabile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi ( come nella specie) con sentenza di non doversi procedere per causa estintiva del reato (per intervenuta prescrizione) e può porre a base dell indicato convincimento gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandole dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da valutare esattamente i fatti accertati, al fine poi di sottoporli al proprio vaglio critico ( cfr. Corte di cassazione Sez.I Civile, n.5009 del 2009). Tanto premesso il Collegio ritiene che l appello del procuratore regionale sia fondato in base al percorso ragionativo di seguito esposto. Deve essere evidenziato che la giunta provinciale di Agrigento con deliberazione n.535 del 21 dicembre 2000 ha fissato specifiche direttive per l utilizzazione delle risorse assegnate ad enti, associazioni e società per lo svolgimento dei corsi formativi per soggetti inoccupati o disoccupati, in cui è compreso il corso di formazione assistenti per anziani che riguarda la presente vicenda di responsabilità amministrativa. In particolare, in tali direttive è stato sottolineato l adempimento posto

10 10 a carico degli enti gestori dei corsi formativi, in base al quale ai progetti formativi dovevano essere allegati i protocolli d intesa con imprese ed aziende, che si impegnavano ad assumere con contratto a tempo indeterminato o determinato almeno il 50% dei partecipanti di ogni intervento formativo; l adempimento di tale impegno avrebbe dovuto essere dimostrato in sede di rendicontazione del progetto formativo eseguito. Nel caso di specie, come risulta dal rendiconto presentato dalla cooperativa...omissis..., acquisito agli atti, gli allievi partecipanti al corso sono stati in numero di dieci e per nessuno di essi è stato dimostrato il conseguimento dell occupazione lavorativa al termine del corso di formazione ; da ciò si evince il mancato rispetto da parte della cooperativa...omissis..., ente gestore del corso, dell adempimento a suo carico previsto nella citata delibera della giunta della provinciale n. 535 del 21 dicembre 2000 di assunzione, da parte di imprese ed aziende, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di almeno il 50% dei partecipanti al corso. Le dichiarazioni, prodotte dal V. in allegato all istanza di liquidazione del saldo del contributo, di false assunzioni a cura della cooperativa...omissis..., gestore del corso, di quattro soggetti ( non partecipanti regolarmente al corso essendo fuori dal numero dei dieci allievi ammessi ) che erano già occupati prima dell inizio del corso, costituiscono prova evidente come ritenuto nella sentenza del Tribunale di Agrigento n.1254/ 2011 ( pag. 7) degli artifici e raggiri del legale rappresentante della predetta cooperativa per conseguire l ingiusto profitto della liquidazione del saldo del contributo, che nella specie costituisce

11 11 il danno erariale patito dalla provincia di Agrigento per distrazione del contributo erogato dalle finalità cui era destinato; come già detto, nessuna documentazione è stata prodotta relativa al conseguimento dell occupazione di alcuno dei dieci allievi ammessi che hanno frequentato il corso assistente per anziani avendone titolo. In base alle suesposte argomentazioni sussistono pienamente i presupposti per l affermazione a titolo di dolo della responsabilità amministrativa a carico degli appellati per cui, in integrale riforma della sentenza n.1205/2012 della Sezione giurisdizionale, si dispone la loro condanna al pagamento in solido della somma di ,50 in favore della provincia regionale di Agrigento oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Le spese seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, Accoglie l appello de procuratore regionale e, in riforma integrale della sentenza impugnata, Condanna la Cooperativa sociale...omissis... in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e il signor V. D. al pagamento in solido della somma di ,50 in favore della Provincia regionale di Agrigento oltre rivalutazione monetaria; dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali. Condanna i predetti appellati al pagamento delle spese di giudizio

12 12 che si liquidano in euro 806,20 suddivise in due quote eguali. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre L'estensore F.TO (Salvatore G.Cultrera) Il presidente F.TO ( Salvatore Cilia) Depositata in segreteria nei modi di legge. Palermo 05/11/2013 Il direttore della Segreteria F.TO dott. Nicola Daidone

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.salvatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina

Dettagli

S E N T E N Z A N.1/A/2014. nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N.1/A/2014. nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Salvatore

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Presidente f.f. dott. SALVATORE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

S E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986

S E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. S E N T E N Z A n.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. S E N T E N Z A n. Page 1 of 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Magistrati: dott. Luciano PAGLIARO dott. Vincenzo LO PRESTI

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 441 2015 RESPONSABILITA' 20/07/2015 Sentenza 441/2015/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA RESPONSABILITA 20/07/2015

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA RESPONSABILITA 20/07/2015 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 441 2015 RESPONSABILITA 20/07/2015 441/2015/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05110/2015REG.PROV.COLL. N. 07937/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 5 N. 00917/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Page 1 of 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Sergio Maria Pisana dott. Mario Pischedda

Dettagli

Stranieri e permesso di soggiorno

Stranieri e permesso di soggiorno Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: Dott.ssa Luciana SAVAGNONE Dott. Giuseppe COLAVECCHIO Dott.ssa

Dettagli

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 2832/2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 2832/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. VALTER DEL ROSARIO Presidente f.f. e relatore dott. GUIDO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Medico dirigente di primo livello di un Usl che coltiva in un terreno di sua proprietà piante canapa indiana:: la Corte dei Conti non riconosce il danno all immagine subito dall Amministrazione di appartenenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A Ciò considerato, e tenuto conto che in nessun caso la società odierna appellata avrebbe potuto trasferire a terzi un diritto di proprietà sugli immobili di cui non era titolare, è evidente che le clausole

Dettagli

In nome del popolo italiano. la Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Puglia

In nome del popolo italiano. la Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Puglia composta dai Magistrati: REPUBBLICA ITALIANA Sent.n.681/2009 In nome del popolo italiano la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia dott. Francesco Paolo Romanelli dott. Antongiulio Martina

Dettagli

S E N T E N Z A N.63/A/2013. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4219

S E N T E N Z A N.63/A/2013. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4219 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 03961/2015 REG.PROV.COLL. N. 00832/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti, N. 13098/2015 REG.PROV.COLL. N. 01764/2014 REG.RIC. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 02718/2015REG.PROV.COLL. N. 05950/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00569/2011 REG.PROV.COLL. N. 00606/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 05028/2014REG.PROV.COLL. N. 03228/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

S E N T E N Z A n. 178/A/2012. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 3821

S E N T E N Z A n. 178/A/2012. nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 3821 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

N. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da

Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Lorenzo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA Dec.n. 108/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA composta dei seguenti magistrati: Marino Benussi Antonio Contu Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

avverso e per l annullamento e/o riforma

avverso e per l annullamento e/o riforma N. 03798/2011REG.PROV.COLL. N. 08168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00927/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

Dettagli

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero REPUBBLICA ITALIANA N.605/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: dott. Davide Morgante Presidente dott. Patrizia Ferrari

Dettagli

2. L appello è fondato.

2. L appello è fondato. Non si può prima partecipare, aggiudicarsi l appalto e dopo la mancata verifica del reale possesso dei requisiti speciali, appena fare appello al bando di gara per presupposte irragionevoli richieste Sussiste

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n. 16705 Rifiuti demolizioni stradali In nome del popolo italiano - La Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione penale Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01219/2012 REG.PROV.COLL. N. 00852/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00022/2014 REG.PROV.COLL. N. 00278/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott. SALVATORE CULTRERA

Dettagli

Svolgimento del processo

Svolgimento del processo Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. GIOVANNI COPPOLA Presidente dott. VINCENZO LO

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli