Misure sperimentali per l incremento del lavoro DETASSAZIONE 2013
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1 Misure sperimentali per l incremento del lavoro DETASSAZIONE 2013 DPCM 22 gennaio 2013 e circolare del Ministero del lavoro n. 15 del 3 Martedì 23 Aprile 2013 Relatore: Gabriele Badi Consulente del Lavoro 29/10/2012 1
2 Riferimenti normativi D.L. 27 maggio 2008 n. 93 art. 2 D.L. 29 novembre 2008, n.185 art. 5 L. 23 dicembre 2009 n. 191 art. 2 commi 156 e 157 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 53 comma 1 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 art.26 L. 24 dicembre 2012 n.228 art.1 co.481 e 482 DPCM 22 gennaio 2013 G.U. 29 marzo 2013 Ministero del lavoro circolare n. 15 del 3 aprile 2013
3 L Iter che ha portato alla detassazione 2013 Il 21 novembre del 2012 a seguito della firma del documento sulle Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia Le parti sociali avevano raggiunto l accordo per il rilancio della produttività nel paese italiano e nell accordo le parti stipulanti chiedevano al Governo e al Parlamento di rende stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a euro lordi annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un imposta, sostitutiva dell Irpef e delle addizionali, al 10%.
4 L Iter che ha portato alla detassazione 2013 Il Governo ha ascoltato le volontà delle parti sociali e, prima con la legge di stabilità 2013 e poi con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ha rilanciato la detassazione per il 2013.
5 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA La normativa si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore, nel periodo d imposta 2012, a ,00 euro, comprensivo di eventuali somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel In relazione al limite reddituale di ,00 euro per l anno 2012, va precisato che in tale limite, oltre a ricomprendere le somme eventualmente detassate in corso 2012, andranno:
6 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA inclusi anche redditi da pensione eventualmente percepiti, in quanto equiparati a quelli da lavoro dipendente ed anch essi ricompresi dall articolo 49 del TUIR esclusi i redditi da lavoro dipendente percepiti in corso 2012 ma assoggettati a tassazione separata (ad esempio importi una tantum relativi ad ann precedenti, erogati ai sensi di rinnovi contrattuali, TFR ecc..), nonché esclusi i compensi erogati nell ambito d collaborazioni a progetto o meno, in quanto reddit assimilati a lavoro dipendente ma non ricompresi all articolo 49 del TUIR bensì all articolo 50 TUIR.
7 MISURA DELL AGEVOLAZIONE Il vantaggio fiscale, totalmente a favore del lavoratore riguarda la tassazione di una parte di retribuzione, denominata retribuzione di produttività con l aliquota fissa del 10%, a titolo di imposta sostitutiva all Irpef e alle addizionali regionali e comunali all Irpef. Tale beneficio fiscale è applicabile su di una misura massima di retribuzione di produttività lorda individualmente riconosciuta e complessivamente di euro 2.500,00(art.1, co.3 DPCM).
8 MISURA DELL AGEVOLAZIONE Ai sensi dell art.2 commi da 2 a 4 del D.L.98/08 come richiamato dall art. 1 c. 4 del DPCM tale importo non concorre, alla determinazione della situazione economica equivalente, alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 2.500,00 euro, resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
9 Stando alla lettera della norma, ribadito dalla circolare del Ministero, riferito all importo massimo detassabile nella misura di euro lordi, porta indubbiamente a problemi interpretativi. Si ricorderà, difatti, che, nelle versioni precedenti della norma, le somme erano considerate detassabili nel limite massimo determinato dal valore imponibile fiscale della sommatoria delle voci retributive detassabili; ossia al netto dei contributi obbligatori e al lordo dell imposta
10 Ora, invece, il Ministero sembra rimettere in gioco l interpretazione dell Agenzia delle Entrate, anche se è del tutto ragionevole ritenere che l esempio citato nella circolare sia valido solo a livello concettuale (possibilità del doppio canale) e non tanto a livello di gestione dell importo.
11 Il datore di lavoro applicherà automaticamente l agevolazione fiscale ove a conoscenza del reddito di lavoro dipendente per tutto l anno Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2012, il beneficiario attesterà per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2012 (co.3).
12 Nel caso si volesse applicare alla retribuzione detassata la cosiddetta clausola di salvaguardia come prevista dalla circolare dell Agenzia dalle Entrate 49/E/08 consigliabile anche ove si volesse applicare tale clausola di miglior favore richiedere apposita comunicazione di non applicazione della detassazione al dipendente.
13 STIPULA ACCORDI PARTI E CONDIZIONI Secondo la normativa verrà operata la detassazione con le modalità ed i limiti suesposti, sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritt a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda.
14 STIPULA ACCORDI PARTI E CONDIZIONI Il Dicastero afferma che le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale potranno sottoscrivere i contratti con una o più associazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale.
15 ELEMENTI DETASSABILI E CONDIZIONI DI DETASSABILITÀ 1 Sono agevolabili per espressa disposizione normativa le voci erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione o 2 in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento definite dalla norma.
16 le due nozioni di "retribuzione di produttività" possono coesistere all'interno del medesimo contratto collettivo; appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto in ordine alla applicabilità della agevolazione.
17 nalizzando le singole definizioni di retribuzioni di roduttività si deve subito evidenziare che per onsentire il beneficio fiscale, nella prima casistica, i ontratti non potranno semplicisticamente indicare l collegamento alle finalità di produttività, eddittività, qualità, efficienza e innovazione, come vvenuto per gli anni successivi al 2008, ma ovranno esplicitare gli indicatori quantitativi (una orta di misurazione) degli elementi sopra videnziati. La norma prevede l incertezza nell an vvero nel quantum della prestazione economica etassabile, ma la misurazione questa volta dovrà ssere esplicitata
18 Tale interpretazione sembra pienamente condivisa dal Ministero del Lavoro (Circ. n.15/13) ove è precisato che deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare. In linea generale qualsiasi voce retributiva potrà essere detassata purchè erogata con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività redditività qualità efficienza innovazione
19 Gli elementi caratterizzanti del beneficio in questo contesto sono: 1 le voci devono essere erogate in esecuzione di contratti 2 l indicazione nel contratto collettivo deve avere un puntuale e espresso riferimento ad indicatori di quantità 3 gli indicatori quantitativi devono essere espliciti
20 Gli elementi di produttività redditività qualità efficienzainnovazione sono tra loro autonomi fermo restando la possibilità di una previsione congiunta, pertanto è possibile che gli indici quantitativi siano riferiti anche ad uno solo di questi elementi. Secondo quando espressamente indicato dal Ministero del Lavoro, trattasi di voci retributive separatamente valorizzate all'interno della contrattazione suscettibili di variazione in relazione all'andamento dell'impresa. Dette voci retributive possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una "efficientazione" aziendale.
21 A titolo puramente esemplificativo, gli indici a cui collegare le voci di retribuzione potrebbero essere: andamento del fatturato maggior soddisfazione della clientela a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie. Si sottolinea come la circolare, facendo riferimento ad indicatori quantitativi, porta a concludere che non tutti tali indicatori debbano essere effettivamente misurati e/o verificati o debbano portare a risultati utili per l azienda. Poiché sia il DPCM che il Ministero definiscono come quantitativi gli indici menzionati, si ritiene che ciò stia a significare che tali indicatori dovranno essere previsti in quanto identificati nel contratto.
22 Diversamente, le retribuzioni di produttività, cioè le somme collegate agli indici, non dovranno necessariamente essere incerte nel loro ammontare o nella loro corresponsione. Tale passaggio risulta essere fondamentale in quanto permette di detassare anche somme retributive fisse nel loro ammontare, come ad esempio il lavoro straordinario, fermo restando che detta voce sia indicata come detassabile e collegata ad un aumento della produttività, nell accordo collettivo di secondo livello.
23 Così come menzionato a titolo non esaustivo nella circolare in esame, si riportano di seguito le ipotetiche retribuzioni di produttività contenute in un accordo collettivo di secondo livello, evidenziando quale corrispondente quota della retribuzione si ritiene possa beneficiare dell agevolazione fiscale.
24 Lavorazione in luogo della fruizione di permessi ROL (Intera quota oraria/giornaliera più eventuale maggiorazione prevista) Lavoro straordinario in aggiunta alla previsione del CCNL o determinati nell accordo (Intera quota oraria più maggiorazione prevista) Turni a ciclo continuo ( l eventuale maggiorazione) Sistemi di banca ore ( la sola maggiorazione) Premi anche oggetto di sgravio contributivo (L. 247/07 importo intero)
25 Indennità di turno ( intero importo) Indennità di reperibilità( intero importo) Indennità di presenza ( intero importo) Ristorno ai soci/dipendenti di cooperative ( intero importo) Clausole flessibili (Importo della maggiorazione) Clausole elastiche (quota oraria più maggiorazione dell orario eccedente quello originariamente pattuito) Modifiche all articolazione dell orario di lavoro ( quota oraria + magg)
26 La seconda possibilità di inserire voci soggette a detassazione, indicata dal DPCM, in alternativa al legame con gli indicatori quantitativi, prevede la realizzazione di misure in 3 aree di intervento su 4, come elencate dalla norma all art.2 punto a),b)c),d), riprendendo quanto previsto espressamente e sottolineandone così l importanza, nell accordo del 21 novembre 2012 sulle linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia.
27 Le aree di intervento sono di seguito elencate: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
28 b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali de lavoratori, nel rispetto dell'art.4 della L. n.300/70, pe facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabil per lo svolgimento delle attività lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'art.13 della L. n.300/70.
29 Sostanzialmente questo secondo canale prevede a flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro olta a migliorare l'utilizzo degli impianti e, più, in enerale la flessibilità della produzione; la istribuzione flessibile dei periodi feriali per la parte ccedente le due settimane strettamente vincolate, er il godimento, dalle norme vigenti; il maggior icorso e diffusione di tecnologie informatiche compatibili con i diritti dei lavoratori); la fungibilità elle mansioni (polivalenza e policompetenza) in unzione della miglior produttività anche funzionali processi di innovazione.
30 La possibilità di usufruire della detassazione tramite questo ulteriore canale sembra assai complesso anche in virtù del tessuto imprenditoriale italiano. Tuttavia, tale modalità potrebbe essere considerata un ottimo strumento per consentire la detassazione anche alle micro imprese non sindacalizzate tramite la stipula di accordi Territoriali.
31 Inoltre le aree di intervento replicano, come sopra evidenziato, le misure che l accordo interconfederale del 21 novembre 2012 prevede all art.7. Tuttavia l accordo interconfederale prevedeva che tali misure fossero gestite su base nazionale, pertanto, si ritiene, prima di accedere a tali misure agevolative tramite accordo sindacale di II livello si dovrà attendere prima la disciplina nazionale (CCNL). I tempi non sembrano rapidi.
32 Tempi di applicazione L'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione (per un contratto sottoscritto pertanto il 1 febbraio sarà possibile applicare l'agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far "retroagire" l'efficacia delle previsioni collettive).
33 Tempi di applicazione Per i contratti collettivi già sottoscritti in anni precedenti e con ultrattività (e quindi ancora in vigore) che prevedano retribuzioni di produttività alla luce del DPCM 22 gennaio 2013 la detassazione sarà, invece, possibile per le somme erogate dal 1 gennaio Come precisato dal Ministero del Lavoro sarà, pertanto, possibile detassare voci, come il premio di produttività, che generalmente è corrisposto considerando il raggiungimento di obiettivi dell anno precedente. Sarà in sostanza detassabile il premio erogato nel 2013 ancorché esso sia riferito al 2012.
34 Procedura e monitoraggio Come noto il DPCM, per poter detassare, prevede che l azienda depositi presso la DTL entro 30 giorni dalla sottoscrizione sia accordo in esame, sia un autocertificazione di conformità di detto accordo al DPCM se stipulato precedentemente a tale data. A tale riguardo il Ministero ha fornito importanti precisazioni evidenziando in primo luogo che per i contratti già sottoscritti in precedenza al Provvedimento, l onere del deposito presso al DTL competente dovrà avvenire entro il 30 giorno dall entrata in vigore del DPCM e cioè entro lunedì 13 maggio 2013.
35 Procedura e monitoraggio Inoltre, il Ministero precisa che l autocertificazione non deve essere necessariamente un atto separato che prevede un deposito a parte, bensì possa essere già contenuto nell accordo stilato ai sensi del DPCM.
36 Per i contratti già sottoscritti e depositati prima del DPCM con presenza di indicatori di redditività conformi al decreto, l autocertificazione potrà essere depositata indicando i soli estremi dell accordo già consegnato alla DTL. Nel caso di accordi territoriali, l'invio nonché il deposito (da effettuarsi, in caso di accordi regionali, presso la DTL capoluogo di regione) potrà essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non necessariamente anche dalle imprese che applicano l'accordo.
37 CONCLUSIONI Sin dalle prime interpretazioni del DPCM si è ritenuto necessario soffermarsi sulla ricerca delle voci detassabili. Si sono evidenziate subito due interpretazioni della norma; la prima che pur con le precauzioni del caso ritiene che di fatto possa essere detassato solo il premio di produttività oggetto di sgravio contributivo (la vecchia decontribuzione); la seconda che ritiene detassabile tutti gli Istituti contrattuali già previsti nelle precedenti normative sulla detassazione delle retribuzioni di produttività con l unica accortezza di individuare la correlazione quantitativa degli indici richiesti. Ritengo importante sottolineare che il senso della norma, debba insistere su altre modalità interpretative volte ad un tentativo costruttivo finalizzato alla ripresa economica.
38 Nella norma licenziata si evidenziano due dati fondamentali; 1 l agevolazione fiscale è rivolta a beneficio dei dipendenti 2 il datore di lavoro opera, in questi momenti particolarmente difficili, un analisi complessive della sua azienda e progetta istituisce e contrattualizza degli indicatori che utilizzerà per migliorare le performance aziendali, rilasciando inoltre una autodichiarazione di conformità, al fine di operare la detassazione a proprio rischio e pericolo.
39 La norma, a questo punto apre una nuova prospettiva: le voci da detassare sono il mezzo per raggiungere il fine della maggiore produttività ed efficienza, ricercando, con spirito imprenditoriale, quelle voci detassabili funzionali ad un miglioramento del processo produttivo, con tali modalità potrebbe essere raggiungibile l applicabilità dell agevolazione fiscale in misura allargata producendo forti potenzialità a vantaggio anche del datore di lavoro.
40 ESEMPI DI INDICI ECONOMICI RILEVANTI Aumento del fatturato del 10% (o anche stabilizzazione del fatturato considerando il periodo di crisi); Miglioramento della qualità del servizio o del prodotto (tramite valorizzazione della soddisfazione del cliente ovvero della diminuzione dei resi); Riduzione del costo e Maggiore redditività; Efficientamento dei processi con riduzione dei tempi di esecuzione. Questi indici potrebbero essere costruiti anche parallelamente o incrociati tra loro. l importante è capire cosa si vuole fare
41 MEZZI PER RAGGIUNGERE IL RISULTATO Aumento dello straordinario (misura percentuale limite); Lavoro festivo e festivo domenicale; Lavori a turni; Reperibilità; Orari flessibili; Clausole flessibili ed elastiche nel part time; Banca delle Ore; Gestione Rol e Ferie. Il come sarà correlato al risultato e quindi in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi. Il mezzo è correlato ad un risultato che non necessariamente arriverà ma che è comune obiettivo raggiungere.
42 Grazie per l attenzione
per maggiori info vai su:
Il DPCM firmato ieri precisa che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale sono soggette
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