SLIDES Edizione II pubblicato il 23 aprile 2013 Gianluca Spolverato Paolo Tormen

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1 SLIDES Edizione II pubblicato il 23 aprile 2013 Gianluca Spolverato Paolo Tormen CONTRATTO DI PRODUTTIVITÀ E FLESSIBILITÀ le nuove regole sulla detassazione e decontribuzione

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3 DI COSA PARLIAMO 1. LE NUOVE REGOLE DELLA DETASSAZIONE COSA CAMBIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA PRECEDENTE. 3. QUALE IL RUOLO DEI CONTRATTI COLLETTIVI. E NECESSARIO STIPULARE NUOVI ACCORDI? 4. LA NOZIONE DI RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA. 5. COME IDENTIFICARE GLI INDICI DI PRODUTTIVITA, EFFICIENZA, REDDITIVITA, INNOVAZIONE E QUALITA. 6. COME COSTRUIRE UN PREMIO DI RISULTATO. 7. QUALI LE MISURE ORGANIZZATIVE CHE POSSONO COMPORTARE IL RICONOSCIMENTO DI EMOLUMENTI DETASSABILI. 8. DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE: RAGIONAMENTI SUL COSTO DEL LAVORO. 9. VIGILANZA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA. QUALI GLI ORGANI ISPETTIVI PREPOSTI? pagina 3

4 LA NORMATIVA NEL TEMPO (1) MISURE SPERIMENTALI PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA DEL LAVORO (ART. 2, COMMA 1, D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93) 1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, le somme erogate a livello aziendale: a. per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo suddetto; b. per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; c. in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. DETASSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITA (ART. 5 D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185) Per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro, previste dall art. 2, comma 1, lett. c), d.l. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2008. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2008, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all imposta sostitutiva di cui all art. 2 d.l. 93/2008. Se il sostituto d imposta tenuto ad applicare l imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno pagina 4

5 LA NORMATIVA NEL TEMPO (2) CONTRATTO DI PRODUTTIVITA (ART. 53, COMMA 1, L. 78/2010) 1. Nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro. ART. 1, COMMA 47, L. 220/ Per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.l. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2008. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del citato decreto legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno pagina 5

6 LA NORMATIVA NEL TEMPO (3) CONTRATTAZIONE AZIENDALE (ART. 26 L.98/2011) Per l anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate a una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA (ART. 2 D.P.C.M. 22 GENNAIO 2013) Ai fini dell applicazione del regime fiscale agevolato, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; adozione di misure volte a rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie; attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. pagina 6

7 LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (1) LAVORO FESTIVO E LAVORO NOTTURNO (CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 59E/2008) Compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 93/2008 o siano comunque riconducibili alla ipotesi di cui al comma 1, lett. c). Possono pertanto rientrare nello speciale regime di tassazione, là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa: le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all interno dell orario contrattuale di lavoro (per esempio part time di 30 ore settimanali che include anche la domenica); l indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa. pagina 7

8 LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (2) LAVORO NOTTURNO E LAVORO A TURNI (RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE 83E/2010) In relazione al lavoro organizzato in base a un orario su turni, nell ipotesi di lavoro notturno: il beneficio del regime speciale di detassazione è applicabile all intero compenso percepito (composto dalla retribuzione ordinaria più la maggiorazione) o solo alla maggiorazione? l agevolazione è applicabile solo nell ipotesi in cui l organizzazione del lavoro a turni è adottata per la prima volta dall impresa, oppure anche nel caso in cui l impresa adotti un nuovo schema di turnazione che incrementi il numero dei dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo? L Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario su turni, stante il fatto che l organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa. Inoltre, la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall impresa ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che dia luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, atteso che gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato. pagina 8

9 LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (3) LAVORO STRAORDINARIO (CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 47E/2010) Con risoluzione 83E/2010 l Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime agevolativo consistente nell applicazione dell imposta sostitutiva del 10%, prevista dall art. 2 d.l. 93/2008, deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione e efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. L Agenzia delle Entrate, con risoluzione 47E/2010, ha chiarito che la recente risoluzione non ha inteso ricondurre nell ambito dell agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro straordinario in quanto correlato a parametri di produttività. Lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello per il quale sussiste un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il vincolo può sussistere sia nell ipotesi di straordinario c.d. forfetizzato, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. In merito alla prova della correlazione tra straordinario e parametri di produttività, essa deve essere documentata dall impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta. pagina 9

10 LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (4) INCREMENTI DI PRODUTTIVITA (RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE 130/2010) Lo speciale regime di tassazione comprende anche, ove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e che gli incrementi di produttività non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purchè comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l impresa. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato a incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti. In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD. pagina 10

11 ACCORDO 21 NOVEMBRE 2012 Il 21 novembre 2012 è stato sottoscritto l accordo riguardante la contrattazione di secondo livello e gli sgravi salariali strettamente correlati alla produttività. L accordo, che non è stato sottoscritto dalla Cgil, è stato firmato da Confindustria, Abi, Ania, Alleanza delle cooperative, Rete imprese Italia, Cisl, Uil e Ugl. Le parti chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a euro lordi annui, la DETASSAZIONE del salario di produttività attraverso la determinazione di un imposta, sostitutiva dell Irpef e delle addizionali, al 10%. Le parti, con riferimento alla DECONTRIBUZIONE del salario di produttività, chiedono che venga data compiuta applicazione ai contenuti della l. 247/2007 che prevede lo sgravio contributivo per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello fino al limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita. I contenuti dell accordo possono così sintetizzarsi: il c.c.n.l. dovrà garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni. Gli aumenti devono essere in linea con l indicatore Ipca e coerenti con le tendenze dell economia e con l andamento del settore; il contratto di secondo livello avrà come obiettivo quello di disciplinare le materie finalizzate all incremento della produttività come l orario di lavoro, l organizzazione del lavoro e il mansionario, secondo la delega contenuta nel contratto nazionale; entro il 31 dicembre 2012 verranno fissate le regole sulla rappresentanza, finalizzate a misurare il peso di ciascuna organizzazione sindacale; una quota degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali può essere destinata ad accordi finalizzati a incrementi di redditività e produttività definiti dalla contrattazione di secondo livello, con conseguente applicazione delle disposizioni relative alla detassazione e alla decontribuzione. pagina 11

12 PRODUTTIVITA : PUBBLICATO IL DECRETO (1) L INCENTIVO DPCM 22 GENNAIO 2013 Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE. I CHIARIMENTI DELLA CIRC. MIN. LAV. 15/2013 L erogazione delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. I contratti collettivi devono, pertanto, essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale. Sia a livello territoriale che a livello aziendale, i contratti dovranno essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto. Non potranno essere tenuti in considerazione, ai fini dell applicabilità dell agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria. pagina 12

13 PRODUTTIVITA : PUBBLICATO IL DECRETO (2) I SOGGETTI IL TETTO DPCM 22 GENNAIO 2013 L imposta sostitutiva del 10% sui salari di produttività trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2012, a euro La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso del 2013, a euro lordi MISURA DELL AGEVOLAZIONE. I CHIARIMENTI DELLA CIRC. MIN. LAV. 15/2013 L imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato in relazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell anno 2012 a euro, al lordo delle somme assoggettate, sempre nel 2012, alla analoga agevolazione prevista dall art. 2 d.l. 93/2008. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso del 2013, a euro lordi. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di formazione del reddito ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente, alla applicabilità della imposta sostitutiva da parte del sostituto d imposta, all accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso. pagina 13

14 PRODUTTIVITA : PUBBLICATO IL DECRETO (3) LE MISURE DPCM 22 GENNAIO 2013 Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento: a. ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione; b. introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; c. adozione di misure volte a rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie; d. attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ. I CHIARIMENTI DELLA CIRC. MIN. LAV. 15/2013 Per retribuzione di produttività si intendono, anzitutto, le voci retributive separatamente valorizzate all interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all andamento dell impresa. Tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi, e possono far riferimento alternativamente a indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione a uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l applicabilità della agevolazione. A titolo esemplificativo, tali voci posso essere collegate: all andamento del fatturato, a una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro, ai minori costi di produzione a seguito dell utilizzo di nuove tecnologie, alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia, a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria, a premi di rendimento o produttività. pagina 14

15 PRODUTTIVITA : PUBBLICATO IL DECRETO (4) In alternativa, il decreto introduce una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento: a. ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finanziari a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b. introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c. adozione di misure volte a rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori per facilitare l attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; d. attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. Tali interventi migliorativi possono consistere, a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale. pagina 15

16 PRODUTTIVITA : PUBBLICATO IL DECRETO (5) MONITORAGGIO DPCM 22 GENNAIO 2013 I datori di lavoro devono depositare i contratti presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando una dichiarazione di conformità PROCEDIMENTO E MONITORAGGIO. I CHIARIMENTI DELLA CIRC. MIN. LAV. 15/2013 Per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del d.p.c.m., il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data. L agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione. Ciò non vale in relazione alla corresponsione di voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale. Quanto alla autodichiarazione di conformità da allegare ai contratti depositati, anche al fine di una maggior semplificazione delle procedure, si ritiene che la stessa possa essere ricompresa all interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto. Per i contratti già depositati presso le DTL a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito. L autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell invio sarà equiparata al deposito. Nel caso di accordi territoriali, l invio nonché il deposito potrà essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non necessariamente anche dalle imprese che applicano l accordo. pagina 16

17 IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE (1) 1) L attuazione dell accordo collettivo è un elemento fondamentale per la corretta applicazione dell agevolazione fiscale. La norma prevede che l erogazione della retribuzione premiale sia diretta conseguenza della stipula di un contratto di secondo livello, sia questo territoriale o aziendale, da parte di sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2) Quali sono i soggetti legittimati a negoziare? RSA, RSU, OO.SS. di categoria? 3) Sono validi accordi collettivi c.d. separati? Il Ministero del Lavoro, con interpello 8/2013, ha chiarito che gli accordi, ai fini della applicabilità del regime agevolativo, devono essere sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale. In sostanza, in relazione agli accordi territoriali, entrambe le parti devono essere in possesso di tale requisito di rappresentatività. La problematica appare invece più complessa nell ipotesi di accordi aziendali, in quanto solo uno dei firmatari dell accordo può considerarsi una associazione in rappresentanza di una collettività di soggetti (i lavoratori). Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi di accordo aziendale, non potrà che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività 4) L azienda si dovrà assumere la responsabilità di provare la produttività, efficienza ed organizzazione con riferimento a specifici indici. In sostanza oggi viene chiesto all azienda di identificare gli indici di produttività che nella normativa precedente, fino al 2011, erano rimessi genericamente alla valutazione del datore di lavoro. pagina 17

18 IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE (2) 5) Se l azienda non è rappresentata da un organizzazione firmataria dell accordo territoriale potrà farvi riferimento o dovrà associarsi? Non è prevista l obbligatorietà di iscrizione all associazione firmataria del contratto di secondo livello da parte dell azienda per poter applicare la detassazione in quanto il contratto si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente o esplicitamente abbiano prestato adesione allo stesso. 6) E se rappresentata potrà NON applicare quell accordo in quanto ritiene non sussistenti le condizioni stabilite? 7) Attenzione agli elementi previsti nella contrattazione «di categoria»: non sempre possono essere confacenti alle esigenze del datore di lavoro (provvigioni? premi individuali?). 8) E necessario stipulare nuovi accordi collettivi aziendali e/o territoriali o si possono utilizzare anche quelli già in essere? Per quanto attiene alla forma della contrattazione collettiva, considerata la necessità di depositare l accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro, dovrà obbligatoriamente essere scritta superando il principio generale di libertà della forma (Cass. 15 febbraio 1998, n Cass. 13 dicembre 1995, n ) sostenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate: «non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzarti in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all art. 39 della Costituzione». pagina 18

19 COSA DOBBIAMO RICORDARE? Non possono essere assoggettate a tassazione sostitutiva i valori in natura (ad esempio beni materiali eccedenti l importo di 258,23, fringe benefit, ecc.). In tal senso l erogazione non può che intendersi relativa al denaro e non anche alle attribuzioni in natura. In linea potenziale è possibile sostenere la possibilità che un istituto sia detassabile se erogato a specifici lavoratori o categorie di essi non dovendo per forza applicarsi a tutta la forza lavoro (ad esempio l indennità di turno liquidata unicamente ad una categoria di lavoratori, il lavoro notturno reso saltuariamente da un dipendente e non anche da colleghi in turni avvicendati, ecc.). Sebbene per l azienda l imposta sostitutiva sia ininfluente per il costo del lavoro, la previsione specifica di elementi detassati possono permettere il raggiungimento di netti concordati con il lavoratore (al fine di ridurre i costi delle retribuzioni). In merito agli indici di produttività la norma non specifica ne quali siano gli indicatori ne quale sia il livello di raggiungimento minimo necessario per poter considerare «produttiva» la retribuzione erogata. Il contenuto degli accordi non dovrà necessariamente essere nuovo e innovativo rispetto al passato, ma dovrà chiarire gli indicatori di produttività utilizzati e la loro connessione alla retribuzione detassata. Gli accordi dovranno necessariamente essere depositati presso la DTL competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. pagina 19

20 DETASSAZIONE 2013: GLI INDICATORI INDICI DI PRODUTTIVITA, QUALITA, INNOVAZIONE, EFFICIENZA, REDDITIVITA Il d.p.c.m. prevede un legame tra retribuzione di produttività erogata al lavoratore e specifici indicatori. INDICATORI DI PRODUTTIVITA - EFFICIENZA Volumi prodotti vs ore di lavoro; quantità di lavoro stimata per la realizzazione di un determinato prodotto vs quantità di lavoro effettiva; fatturato a budget vs fatturato effettivo; colli movimentati per unità di tempo stimata / standard vs colli movimentati per unità di tempo a consuntivo; durata intervento stimata vs durata intervento effettiva INDICATORI DI REDDITTIVITA Indici di bilancio (R.O.E.; R.O.I.); margine operativo lordo; reddito operativo; reddito netto INDICATORI DI INNOVAZIONE INDICATORE DI QUALITA Spese in ricerca e sviluppo vs fatturato annuo; indice di innovazione (rapporto fra i ricavi generati dai progetti di innovazione e i ricavi totali) Resi per unità vendute; reclami su prodotti venduti; scarti su produzione del periodo; specifici indicatori utilizzati per la certificazione della qualità quali numero di Non conformità o loro valore rapportato a un parametro di produzione / vendite pagina 20

21 COSA PREMIARE E PERCHE OBIETTIVI Individuali Di gruppo Di impresa INDICATORI Fatturato Margine sul venduto Fatturato nuovi clienti Risparmio su costo del lavoro h lavorate / fatturato h assenteismo / fatturato Profitto Rol... MBO = premi di produttività = premi di risultato PREMIARE LA PRESENZA PREMIARE L ANZIANITA PREMIARE I RISULTATI per ridurre le assenze (malattie) per premiare la fedeltà all azienda per incentivare comportamenti virtuosi che possano incidere: sul FATTURATO o sui MARGINI; sulla QUALITA del lavoro; sulla PRODUTTIVITA Le CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA: cosa succede se il fatturato o il lavoro calano a causa delle condizioni di mercato e l azienda è costretta a ricorrere a riduzioni del personale o ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, contratti di solidarietà)? pagina 21

22 PREMI COLLETTIVI I PREMI COLLETTIVI hanno sostanzialmente due finalità: favorire l adozione di comportamenti da parte del personale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi aziendali (di produttività, di qualità, di fatturato); sensibilizzare i lavoratori sull andamento della gestione aziendale. Il maggiore limite dei premi collettivi è dovuto al fatto che, per loro natura, essi premiano allo stesso modo sia i dipendenti che hanno effettivamente contribuito al raggiungimento dell obiettivo aziendale sia coloro che, invece, hanno fornito un contribuito modesto. È peraltro vero che, soprattutto nel caso di piccole aziende o di premi definiti per singola unità organizzativa o squadra di lavoro, l esistenza di un premio collettivo può favorire una forma di pressione «sociale» dei più bravi nei confronti dei meno bravi. D altra parte, non sempre le aziende sono in grado di premiare le prestazioni individuali perché manca la possibilità di misurarle, essendo disponibile solo indicatori di tipo collettivo. pagina 22

23 LA PERSONALIZZAZIONE L eccesso di egualitarismo del premio può essere equilibrato introducendo delle forme di personalizzazione del premio, per effetto delle quali il valore del premio definito sulla base di un indicatore collettivo viene parametrato alla prestazione individuale. Il modo più semplice, e più diffuso, di personalizzazione dei premi è l indice di presenza (o, analogamente, l indice di assenteismo). A riguardo vanno definite le regole per calcolare le ore di presenza, quelle di assenza, e quelle lavorabili (le malattie sono ore di assenza? E gli infortuni? E le ore di sospensione in cassa integrazione?). In alcuni casi sono previste delle franchigie, per cui al di sotto di un certo numero di assenze si considera la presenza al 100%. Va poi stabilito, in fase di calcolo, se applicare la % di presenza in modo puntuale al premio collettivo risultante oppure per fascia di % di presenza (da a.). Si può anche stabilire di ridurre o addirittura annullare il valore del premio da erogare nel caso di presenza di sanzioni disciplinari (tenendo eventualmente conto della loro gravità). pagina 23

24 DETASSAZIONE 2013: FLESSIBILITA (1) RIDEFINIZIONE DI ORARIO DI LAVORO Il d.p.c.m. prevede in alternativa all utilizzo degli indicatori di produttività la possibilità di detassare la retribuzione erogata in esecuzione di contratti di secondo livello che prevedano l attivazione di almeno una misura in 3 delle seguenti aree: 1. RIDEFINIZIONE DI SISTEMI DI ORARIO Introduzione di sistemi di orari e loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione. ESEMPIO: turni di lavoro flessibili, orari di lavoro spezzati, sviluppo dell orario di lavoro su 6 giorni anzichè 5; articolazione dell orario di lavoro su un nastro lavorativo di 24 ore. 2. FERIE FLESSIBILI Introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane. ESEMPIO: assorbimento settimanale delle ore di ferie riducendo il normale orario settimanale; possibilità di concordare una fruizione frazionata del periodo di ferie. pagina 24

25 DETASSAZIONE 2013: FLESSIBILITA (2) 3. COMPATIBILITA CON LE NUOVE TECNOLOGIE Adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative. ESEMPIO: introduzione di specifiche indennità per lo svolgimento di particolari mansioni. 4. FUNGIBILITA DELLE MANSIONI Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. ESEMPIO: riconoscimento di indennità a lavoratori che accettano una maggiore fungibilità delle mansioni; indennità erogate a lavoratori inquadrati in profili professionali nuovi non disciplinati dal c.c.n.l. DA RICORDARE: la norma prevede l applicazione di una misura contenuta in almeno 3 delle aree di intervento. Sarà pertanto possibile che un solo processo (es. innovazione tecnologica) abbia conseguenze anche su altre aree (es. fungibilità mansioni; nuova distribuzione di orari) permettendo di applicare la tassazione agevolata su emolumenti scaturenti in modo diretto solamente da un area di intervento (es. maggiorazione di turno determinata da una nuova turnazione). pagina 25

26 IL CONTENUTO DELL ART. 8 D.L. 138/2011 Il d.l. 138/2011 (c.d. Manovra straordinaria) (l. 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in GU il 16 settembre), individua uno dei principali fattori di crescita e sviluppo nella contrattazione collettiva di livello aziendale, definita dal decreto come CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ. MATERIE CHE POSSONO ESSERE REGOLATE DAGLI ACCORDI AZIENDALI LA FINALITA DEGLI ACCORDI AZIENDALI organizzazione del lavoro e della produzione; impianti audiovisivi e introduzione di nuove di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine; contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; regime della solidarietà negli appalti; casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; disciplina dell orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro; collaborazioni coordinate e continuative a progetto; partite Iva maggiore occupazione; qualità dei contratti di lavoro; adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività pagina 26

27 LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE (1) Sono diverse le materie in cui, anche prima dell art. 8, la contrattazione collettiva aziendale poteva intervenire con la possibilità di introdurre deroghe rispetto alla legge e alla contrattazione nazionale. CONTRATTO A TERMINE CONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO DI INSERIMENTO ORARIO DI LAVORO RIPOSI LAVORO NOTTURNO PAUSE FERIE CONTRATTO DI LAVORO A PART TIME Oltre che nelle materie richiamate da specifiche disposizioni di legge, l art. 8 D.L. 138/2011 consente alla contrattazione collettiva di stabilire SPECIFICHE INTESE in altre materie finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. VALLEBONA. Sono previste anche le finalità della deroga, ma con formulazioni così ampie e generali che difficilmente se ne potrà affermare l insussistenza con la conseguente nullità dell accordo. LIMITI COSTITUZIONALI. Le specifiche intese devono rispettare la COSTITUZIONE e i vincoli derivanti dalle NORMATIVE COMUNITARIE E DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUL LAVORO (OIL). pagina 27

28 LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE (2) MANSIONI E INQUADRAMENTO - classificazione del personale - mansioni promiscue - mansioni superiori SOLIDARIETA NEGLI APPALTI - retributiva - contributiva (?) CONTRATTI A ORARIO RIDOTTO MODULATO O FLESSIBILE - part time - job sharing - Chiamata (?) COLLABORAZIONI AUTONOME MODALITA DI ASSUNZIONE - periodo prova - obblighi informazione preassuntivi CONTRATTI A TERMINE - causali - limiti di durata - limiti contingentamento - conseguenze del recesso ORARIO DI LAVORO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (P.IVA) CONTROLLI - videosorveglianza - utilizzo di strumenti aziendali SOMMINISTRAZIONE - causali - limiti di durata - limiti contingentamento - conseguenze del recesso DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CONSEGUENZE DI UN LICENZIAMENTO pagina 28

29 DECONTRIBUZIONE: LE REGOLE DOPO LA RIFORMA È necessaria la sottoscrizione di un accordo territoriale o aziendale di secondo livello È necessario che l accordo di secondo livello venga depositato a cura del datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro entro i 30 giorni successivi alla stipula (probabilmente tale requisito non si sostanzia in un mero evento pubblicistico ma dovrebbe permettere una verifica e controllo da parte della DPL stessa) Le erogazioni finalizzate agli aumenti di efficienza, produttività è qualità debbono essere incerti sia nella corresponsione che nell ammontare. Tale disposizione segno uno spaccato profondo rispetto a molte voci detassabili L agevolazione contributiva non spetta ai d.d.l. che non abbiano rispettato i minimi retributivi del contratto collettivo di riferimento Il datore di lavoro deve essere in possesso delle condizioni per il rilascio del DURC interno (art. 1, comma 1175, l. 296/2006) La misura dell agevolazione è pari al 25% sulla contribuzione a carico azienda e al 100% della contribuzione a carico lavoratore (che dovrà essere tassata) Il beneficio è riconosciuto su domanda del datore di lavoro una volta che l Inps ha emanato il decreto attuativo nel quale consegna le istruzioni per formulare le istanze. Qualora l ammontare dell imponibile contributivo accertato sia inferiore al minimale e non sussista una delle cause che determinano l esclusione del minimale, i contributi devono essere calcolati sul valore minimale corrispondente (messaggio Inps 29 gennaio 2008, n. 2085) pagina 29

30 DECONTRIBUZIONE 2012: PUBBLICATO IL DECRETO (1) Il decreto 27 dicembre 2012 pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, ha determinato, con riferimento all'anno 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo. Con effetto dal 1 gennaio, sulla retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato: entro il limite massimo di 25 punti dell aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; totale sulla quota del lavoratore. ESEMPIO In un impresa industriale con oltre 50 dipendenti, a un impiegato con una retribuzione per l anno 2012 pari a ,00, è stato corrisposto, nel corso del medesimo anno, un premio di risultato di 1.000,00. Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue: retribuzione annua del lavoratore (comprensivi del premio); tetto dell erogazione per cui è possibile richiedere lo sgravio = ,00 x 2,25% = 900,00; sgravio a favore dell azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico ( 900,00 x 25% = 225,00. Tale importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall attuale legislazione); sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all intera quota a suo carico ( 900,00 x 9,49% = 85,00); sgravio complessivo richiesto = 310,00 ( 225,00 azienda e 85,00 lavoratore) pagina 30

31 DECONTRIBUZIONE 2012: PUBBLICATO IL DECRETO (2) FRUIZIONE DELLO SGRAVIO Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la DPL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. Per le imprese di somministrazione del lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. pagina 31

32 DECONTRIBUZIONE 2012: PUBBLICATO IL DECRETO (3) PROCEDURA Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. La domanda deve contenere: i dati identificativi dell azienda; la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente DTL; l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'istituto di Previdenza. MODALITA DI AMMISSIONE L'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l Inps attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l Inps, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. pagina 32

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