Detassazione della retribuzione di produttività Amedeo Tea - Consulente del lavoro

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1 Valutazione di convenienza Paghe Detassazione della retribuzione di produttività Amedeo Tea - Consulente del lavoro Con l approvazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2013) vengono fissati i criteri operativi della cd. detassazione delle somme legate alla produttività per l anno Risorse disponibili Contrattazione collettiva per la produttività Inquadramento normativo L agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l anno 2013 e di 400 milioni di euro per l anno 2014 sbloccati dal predetto decreto e destinati a stimolare la produttività ampliando la platea dei beneficiari ed elevando il limite reddituale per l accesso all agevolazione. Il decreto si colloca nel contesto delineato dall art. 1, c. 481 e 482 della legge n. 228/2012 (cd. Legge di stabilità) e risponde in parte alle istanze sollevate dall accordo del 21 novembre 2012, «linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia» (cd. Accordo sulla produttività). Più precisamente il decreto in commento sulla base delle risorse disponibili fissate dalla legge di stabilità raccoglie le aspettative previste dall Accordo sulla produttività evidenziate in premessa: «Le parti, pertanto, chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un imposta, sostitutiva dell Irpef e delle addizionali, al 10%». Come si vedrà in seguito, infatti, il carattere innovativo delle fattispecie introdotte richiama l art. 7 dell Accordo sulla produttività e affronta chiaramente i seguenti punti: l affidamento alla contrattazione collettiva di una piena autonomia negoziale rispetto alle tematiche relative all equivalenza delle mansioni, alla integrazione delle competenze, presupposto necessario per consentire l introduzione di modelli organizzativi più adatti a cogliere e promuovere l innovazione tecnologica e la professionalità necessarie alla crescita della produttività e della competitività aziendale; la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione anche con modelli flessibili, in rapporto agli investimenti, all innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati al pieno utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti; l affidamento alla contrattazione collettiva delle modalità attraverso cui rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l attivazione di strumenti informatici ordinari, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative /2013

2 Paghe Valutazione di convenienza Imposta sostitutiva Limiti Analisi tecnico-normativa Prima di esaminare gli aspetti soggettivi e oggettivi del provvedimento approvato è bene sottolineare che il decreto in esame precisa che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette ad un imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. Il decreto interviene fissando la platea dei soggetti interessati nonché il limite per l applicazione dell imposta sostitutiva. Più chiaramente, l imposta agevolata trova applicazione esclusivamente al settore privato e interessa i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell anno 2012 a E al lordo delle somme assoggettate nell anno 2012 all imposta sostitutiva. Infine, viene fissato il limite per l applicazione dell imposta sostitutiva: la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell imposta agevolata non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell anno 2013, a E lordi. Anno Reddito Aliquota Limite 2012 E % E E % E Reddito e regole operative Condizioni soggettive Ciò che varia, pertanto, è l innalzamento della misura del reddito minimo di riferimento che passa da E a E Sotto il profilo più strettamente operativo non vi sono sostanziali novità e pertanto valgono le regole degli anni passati che qui vale la pena richiamare: la detassazione interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti e non anche i soggetti produttori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (si pensi ai co.co.pro.); i redditi interessati sono quelli ex art. 49 del Tuir e non quelli dell art. 50 del Tuir (si pensi ad un compenso da amministratore) che pertanto non vanno sommati ai primi e non partecipano, quindi, al limite introdotto (E ); devono essere considerati ai fini del limite di E anche i redditi già assoggettati nell anno 2012 all imposta sostitutiva del 10%. Esempi Casi pratici di applicazione consideri il caso di un lavoratore che nel corso dell anno 2012 ha prodotto un reddito di lavoro dipendente di E e un reddito (assimilato) di E consideri il caso di un lavoratore che nel corso dell anno 2012 sia stato titolare di un compenso co.co.pro. di E consideri il caso di un lavoratore che nel corso dell anno 2012 ha avuto 2 rapporti a termine. Con il primo ha prodotto un reddito di E e con il secondo un reddito di E consideri il caso di un lavoratore che nel corso dell anno 2012 ha avuto un compenso di stage di E e un reddito di lavoro dipendente di E Applicabilità detassazione SI NO SI NO 7/

3 Valutazione di convenienza Paghe Retribuzione di produttività Chiarimenti ministeriali Condizione oggettive Senza dubbio le novità che attengono all applicazione dell agevolazione fiscale sono da rinvenire nell ambito oggettivo e in particolar modo all introduzione del concetto di retribuzione di produttività. Il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, infatti, coerentemente con la ratio dell agevolazione che vuole introdurre criteri più selettivi e sostenere chi realmente si impegna ad incrementare la produttività, stabilisce che per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti (aziendali e territoriali) con espresso riferimento a indicatori quantitativi di: produttività; redditività; qualità; efficienza; innovazione. In un ottica chiarificatrice, la circolare del Ministero del lavoro n. 15/2013 è intervenuta esemplificando tali voci che possono essere collegate: all andamento del fatturato; ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro; a minori costi di produzione a seguito dell utilizzo di nuove tecnologie; alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. Rol); a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria; a premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell art. 1, c. 67, legge n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall azienda come: a ciclo continuo, sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche; ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato. Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare: modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda; modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell utilizzo degli impianti e dell organizzazione del lavoro; tali modifiche potranno comportare l applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività. In alternativa, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedono l attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: flessibilità negli orari di lavoro: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; programmazione flessibile delle ferie: introduzione di una distribuzione flessibile delle 378 7/2013

4 Paghe Valutazione di convenienza ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; impiego di nuove tecnologie: adozione di misure volte a rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; interventi in materia di fungibilità delle mansioni: attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. Anche l Agenzia delle entrate, con la circ. n. 11/2013, è intervenuta fornendo le proprie indicazioni amministrative, integrative di quelle già emanate dal Ministero del lavoro con la propria circ. n. 15/2013. In particolare l Agenzia delle entrate precisa che: per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l erogazione di una «retribuzione di produttività» coincidente con una o entrambe le nozioni contenute nel D.P.C.M., la tassazione agevolata può essere applicata sin dal 1º gennaio Il datore di lavoro, infatti, potrebbe aver già assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni erogate nel 2013 prima dell entrata in vigore del decreto e comunque nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla nuova normativa. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata, scegliendo di attendere il decreto, può applicare l imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare, attraverso compensazione, le maggiori ritenute versate. Se nel frattempo il rapporto di lavoro è cessato, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad effettuare le registrazioni sul Cud in modo tale che il lavoratore possa recuperare in via del tutto autonoma la tassazione più favorevole; l erronea applicazione della tassazione agevolata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal D.P.C.M. comporta l obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto a titolo di Irpef ordinaria, con l applicazione delle sanzioni e degli interessi. Convenienza sull applicabilità della detassazione Vale la pena evidenziare che non sempre detassare è conveniente. In pratica, quindi, è bene sapere che l applicabilità della detassazione deve essere preceduta da un attenta analisi della situazione del lavoratore in quanto, come si vedrà dagli esempi successivi, non sempre risulta conveniente applicare, tout court, l istituto agevolato. Esempio consideri un lavoratore con un reddito di E ,80 senza carichi di famiglia che ha effettuato delle ore di lavoro straordinario pari a E 1.850,35. Verifichiamo a quanto ammonta il suo beneficio fiscale. 7/

5 Valutazione di convenienza Paghe Voci Retribuzione lorda E ,80 + straordinari lordi E 1.850,35 Contributi previdenziali a carico dipendente (9,19%) Senza detassazione E ,15 E 1.792,15 Voci Retribuzione lorda E ,80 + straordinari lordi E 1.850,35 Contributi previdenziali a carico dipendente (9,19%) Imponibile fiscale E ,00 Imponibile fiscale senza straordinari (17.650, %) Imposta lorda E 4.181,00 Imposta lorda sulla retribuzione senza straordinari Detrazioni per coniuge a carico Detrazioni per figlio a carico Detrazioni per reddito di lavoro dipendente - Detrazioni per coniuge a carico - Detrazioni per figlio a carico - E 1.247,38 Detrazioni per reddito di lavoro dipendente Con detassazione E ,15 E 1.792,15 E ,69 E 3.727,75 - E 1.303,59 Totale detrazioni E 1.247,38 Totale detrazioni E 1.303,38 Imposta netta E 2.933,62 Imposta netta E 2.424,16 Addizionale regionale Lazio (1,73% su reddito di E ,00) Addizionale comunale Roma (0,90% su reddito di E ,00) E 306,36 E 159,38 Addizionale regionale Lazio (1,73% su reddito di E ,69) Addizionale comunale Roma (0,90% su reddito di E ,69) Importo netto E ,64 Imp. fiscale straordinario (E 1.850, %) Imposta sostitutiva 10% su straordinario Importo netto Il vantaggio fiscale complessivo è pari a: E 277,30 E 144,26 E 1.680,30 E 168,03 E ,25 + E 385,61 Vantaggi Valutazione del lavoratore I vantaggi (diretti e indiretti) derivanti dalla detassazione sono i seguenti: 1) i compensi variabili beneficeranno di una minore tassazione pari alla differenza fra le attuali aliquote progressive a scaglioni (23%, 27%, 38%) e quella secca del 10%. Quindi da un sistema di tassazione basato sulla progressività delle aliquote fiscali all aumentare del reddito si passa ad un sistema ad imposta secca ; 2) un altro vantaggio deriva dall aumento delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia che, come noto, diminuiscono all aumentare del reddito; conseguentemente, la neutralità ai fini del reddito complessivo del lavoratore degli importi variabili sempre nei limiti di E comporta un aumento delle detrazioni e, per differenza, un minore carico fiscale in capo al dipendente. Come precisato dall Agenzia delle entrate, il lavoratore può rinunciare al regime agevolato (ad esempio, quando l imposta sostitutiva si presenta meno conveniente rispetto a quella ordinaria), facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro; in questo caso, l intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Pur in assenza di una rinuncia espressa da parte del lavoratore, il datore di lavoro «ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente» applica la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente stesso /2013

6 Paghe Valutazione di convenienza Esempi Busta paga senza detassazione 1) consideri un operaio qualificato del Ccnl Metalmeccanici industria (oltre 50 dipendenti), con 3 figli di cui 1 inferiore a 3 anni e coniuge a carico, che nel periodo di marzo 2013 ha percepito una paga mensile di E 1.348,71 e un premio di produttività di E 200,00, ha effettuato 2 ore di straordinario con maggiorazione del 25% e 10 ore con maggiorazione del 30%. Busta paga con detassazione La detassazione non è conveniente per E /

7 Valutazione di convenienza Paghe Busta paga senza detassazione 2) consideri un operaio qualificato del Ccnl Metalmeccanici industria (oltre 50 dipendenti), con 4 figli di cui 1 inferiore a 3 anni e coniuge a carico, che nel periodo di marzo 2013 ha percepito una paga mensile di E 1.348,71 e un premio di produttività di E 200,00, ha effettuato 2 ore di straordinario con maggiorazione del 25% e 10 ore con maggiorazione del 30%. Busta paga con detassazione La detassazione non è conveniente per E /2013

8 Paghe Valutazione di convenienza Conclusioni Alla luce delle esemplificazioni proposte si può concludere affermando che sulla base dei calcoli effettuati, in linea di massima, la detassazione non risulta essere conveniente per coloro che possiedono un reddito mensile pari a E 1.700,00 circa e che hanno 3opiùfigli a carico di cui 1 inferiore ai 3 anni di età e coniuge a carico. In tal caso, infatti, il lavoratore ha convenienza ad optare per la tassazione ordinaria. Procedimento e monitoraggio Procedura Al fine di una maggiore incisività degli obiettivi prefissati dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 è stata introdotta una procedura che ha come obiettivo il monitoraggio dello sviluppo delle misure di detassazione e una verifica di conformità degli accordi con le disposizioni del suddetto decreto. I datori di lavoro, infatti, dovranno provvedere a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione con allegata autodichiarazione di conformità dell accordo depositato alle disposizioni del D.P.C.M. Tale autodichiarazione potrà essere ricompresa all interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto. L invio tramite posta certificata alla Dtl sarà equiparata al deposito. La citata circolare n. 15/2013 sottolinea che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data. L agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione. In pratica, quindi, per un contratto sottoscritto il 1º febbraio sarà possibile applicare l agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far retroagire l efficacia delle previsioni collettive. Il Ministero del lavoro provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede, anche sulla scorta di elementi risultanti dal monitoraggio, a un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all applicazione dei contratti e all effettiva idoneità delle previsioni di cui all art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 a conseguire gli obiettivi di incremento della produttività, anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia. Alcuni suggerimenti fornisce, nella tavola sottostante, un utile quadro operativo con alcuni suggerimenti pratici ai fine della corretta applicazione della detassazione. Esiste un contratto di secondo livello? Le voci retributive sono generiche o fanno espresso riferimento ad indicatori quantitativi previsti dal decreto? Verificare il limite reddituale per il soggetto interessato Verificare il limite massimale Verificare l aliquota dell imposta sostitutiva No No No No In questo caso bisogna adottare un contratto di secondo livello e procedere al suo deposito entro 30 giorni Attenzione: gli indicatori da considerare sono quelli di: produttività; redditività; qualità; efficienza; innovazione Attenzione: l imposta sostitutiva si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell anno 2012 a E (al lordo delle somme assoggettate nell anno 2012 all imposta sostitutiva) Attenzione: la retribuzione di produttività che può beneficiare dell imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell anno 2013, a E lordi No Attenzione: l aliquota da applicare è del 10% 7/

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