TUTELA DELLA SALUTE E RESPONSABILITA DEGLI ORGANIZZATORI DI COMPETIZIONI SPORTIVE

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1 Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n TUTELA DELLA SALUTE E RESPONSABILITA DEGLI ORGANIZZATORI DI COMPETIZIONI SPORTIVE L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art c.c., per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito. SOMMARIO: 1. La vicenda La legittimazione passiva della Direzione Nazionale dell Associazione L attività sportiva agonistica e la responsabilità ex art c.c Breve commento. 1. La vicenda. La fattispecie decisa dalla Suprema Corte riguarda il caso di un giocatore morto per infarto nell ambito di un torneo amatoriale di calcio, organizzato dall Associazione Centri Sportivi Italiani (A.c.s.i.). A seguito di un malore, l atleta decedeva negli spogliatoi: si sarebbe accertato successivamente che egli, come i suoi compagni, non si era previamente sottoposto a visita medica con accertamento elettrocardiografico sotto sforzo e, ciononostante, era stato ammesso a partecipare al torneo. 1

2 Il responsabile dell A.c.s.i. per le province di Asti e Alessandria e il presidente della società sportiva venivano condannati in sede penale per omicidio colposo 1, nonché a risarcire i danni. La moglie del calciatore evocava in giudizio la Direzione Nazionale della predetta Associazione avanti il Tribunale di Alessandria, sostenendo che l A.c.s.i. era responsabile ex art c.c. per quanto avvenuto, in quanto il regolamento del torneo non prevedeva l obbligo di visita medica; chiedeva quindi la condanna dell Associazione al risarcimento del danno morale, biologico e patrimoniale per la perdita del contributo al mantenimento. La Direzione Nazionale dell A.c.s.i., nel costituirsi, contestava la propria legittimazione passiva, asserendo che il Comitato provinciale era completamente autonomo dalla Direzione Nazionale e il presidente del Comitato non era un suo subordinato. Il Tribunale di Alessandria dichiarava inammissibile la domanda, osservando che secondo i due statuti prodotti dalle parti i Comitati provinciali erano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche, soggetti quindi dotati di autonoma legittimazione processuale e negoziale. I Giudici di secondo grado (Corte d Appello di Torino) ribaltavano la decisione assunta dal Tribunale alessandrino, evidenziando che l A.c.s.i., sovraordinata al Comitato provinciale, esercitava una piena funzione di controllo, in quanto, se pur gli statuti prevedevano un autonomia patrimoniale e finanziaria degli organismi locali, questi ultimi non avevano un patrimonio di riferimento su cui proiettare la responsabilità patrimoniale. Pertanto, in accoglimento del gravame, dichiaravano l A.c.s.i. legittimata passiva e obbligata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali 2, a favore dell appellante. 1 Per un approfondimento dei profili penalistici connessi allo svolgimento di attività sportive, si vedano, ex multis, A. ALBANESI, Tutela sanitaria delle attività sportive, in Riv. Dir. Sport, 1971; CAPILLI-PUTTI, La responsabilita' penale nello sport, Milano, 2002; R. GUARINIELLO, Per la legge la salute è un vizio, in MicroMega, 2000, n. 1; A. VALLINI, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping, in Leg. Pen., 2000, fasc. 3-4; F. SANTI-F. TRIMAGLIO, Politiche di contrasto del doping e di tutela della salute degli sportivi, in Ragiusan, 2006, Sulla responsabilità di chi agisce in nome e per conto di associazioni non riconosciute, v. Cass., 14 maggio 2009, n , la quale evidenzia che La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38, comma 2, c.c., a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza del gruppo parlamentare, 2

3 L A.c.s.i. proponeva quindi ricorso per cassazione. 2. La legittimazione passiva della Direzione Nazionale dell Associazione. La Corte di Cassazione, nell affrontare preliminarmente la doglianza relativa alla legittimazione passiva del ricorrente, non si discosta da quanto deciso dalla Corte d appello, ritenendo ambigua la disciplina statutaria dell A.c.s.i. in ordine alla presenza o meno di una reale autonomia patrimoniale degli organismi locali dell Associazione. D altronde, si sostiene, l ambiguità interpretativa deve essere risolta in senso protettivo del legittimo affidamento del terzo, il quale ha diritto di pretendere trasparenza, inequivocità e chiarezza nelle norme statutarie: ricadono sull Associazione le conseguenze della mancata redazione di norme chiare ed univoche. I Giudici di legittimità respingono pertanto le censure mosse, evidenziando in particolare che le articolazioni territoriali dell Associazione, struttura complessa, vanno considerate solo quali diramazioni locali della entità nazionale sovraordinata; del resto, la stessa denominazione di A.c.s.i. Associazione Centri Sportivi Italiani militerebbe a favore del riconoscimento di un unica soggettività giuridica e della legittimazione passiva in capo all ente centrale 3. bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di esso e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questo e i terzi. Ne consegue che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione (gruppo parlamentare), non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. 3 In senso difforme, Cass., 23 giugno 2008, n , ove si afferma che Le associazioni locali facenti capo ad un'associazione nazionale (nella specie, la federazione provinciale di un partito politico) non sono articolazioni organiche di quest'ultima, con mera rilevanza interna, ma soggetti autonomi dotati di legittimazione negoziale e processuale, onde la legittimazione a resistere nella controversia riguardante la nomina e la revoca dei relativi organi spetta non già all'associazione nazionale, ma a quella locale, cui è astrattamente riferibile la titolarità della situazione soggettiva controversa. In realtà, stabilire se una struttura organizzativa locale che fa capo ad una associazione avente carattere nazionale costituisca un organo di quest'ultima ovvero sia a sua volta una associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, costituisce una questione di merito, cfr. Cass., 15 novembre 2002, n , in Giust. civ. Mass., 2002,

4 3. L attività sportiva agonistica e la responsabilità ex art c.c. La pronuncia della Corte d Appello qualificava come negligente la condotta del responsabile del Comitato provinciale, non essendo stato verificato il possesso da parte del giocatore del certificato medico. Il D.M. 18 febbraio 1982, in tema di tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica, prevede infatti all art. 1 che ai fini della tutela della salute coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono 4. Nel ricorso per cassazione l A.c.s.i. afferma che erroneamente l attività sportiva in questione è stata ritenuta agonistica 5. Tuttavia, la Corte di Cassazione ribadisce la correttezza dell interpretazione seguita dalla Corte territoriale, in quanto non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo calcistico in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del prevalere di una squadra sull altra. Altra questione attiene alla responsabilità ex art c.c. 6 di un associazione sportiva organizzatrice di un torneo di gioco. In merito la Suprema Corte richiama Cassazione, 8 gennaio 2003, n. 85, la quale aveva chiarito che anche le società sportive (o la Federazione ove si tratti di sinistri accaduti nello svolgimento delle competizioni di squadre nazionali) possono essere chiamate a rispondere alla stregua di tale articolo quali soggetti responsabili degli eventi lesivi subiti dall atleta, per carenza dei necessari 4 L art. 3 del medesimo Decreto prevede che ai fini del riconoscimento dell idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. Gli sport non contemplati nelle sopraccitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall interessato. 5 In merito alla distinzione tra attività agonistica e non agonistica, W. BIGIAVI, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 2010, ove si specifica che occorre collegare la figura dell atleta in senso proprio attraverso il collegamento necessario al concetto di agonismo programmatico secondo il quale può definirsi atleta solo colui il quale non solo pratica un certo esercizio fisico ma intende misurarsi con gli altri praticanti di quell esercizio per tentare di riuscire vincitore [ ]. A contrario dovrà identificarsi come sport non agonistico tutto l altro sport [ ]. 6 In base al quale i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. 4

5 accertamenti sanitari 7. La sentenza in commento integra siffatta statuizione segnalando che è compito degli enti sportivi tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica, pena la responsabilità in base al disposto dell art c.c. e dell art. 32 Cost., in relazione all operato dei propri medici e del personale. Al principio esposto fa seguito la conclusione che, poiché l A.c.s.i. non aveva predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell obbligo di visita medica, né sottoposto a visita medica il calciatore o quantomeno chiesto di acquisire idonea certificazione medica a fini della partecipazione a detto torneo (accorgimenti che avrebbero probabilmente evitato la morte del partecipante), detta Associazione debba rispondere ex art c.c. e risarcire quindi i danni, secondo quanto stabilito in secondo grado Breve commento. In primo luogo, può osservarsi come la Sentenza n del 13 luglio 2011 sia chiara nel dare la priorità, tra i vari interessi contrapposti, a quello di coloro che vengano in contatto con un Associazione, i quali, secondo l art. 38 c.c., devono esser tutelati anche sotto il profilo patrimoniale in riferimento alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l associazione : ebbene, l affidamento dei terzi nei confronti di tali enti non può essere, secondo la Corte, ostacolato da norme statutarie di non facile interpretazione. Secondariamente, la pronuncia in esame ha il pregio di porre l accento sulla tutela che deve essere garantita a chi svolga attività sportiva. In particolare, l obbligo di visita medica richiesto dal D.M. 18 febbraio 1982 per l attività sportiva agonistica è collegato dalla Suprema Corte a quelle attività che siano intrinsecamente agonistiche, indipendentemente dal formale carattere amatoriale delle competizioni. 7 La pronuncia citata precisava inoltre che le suddette società nella sfera contrattuale possono essere assoggettate anche al disposto dell'art c.c., in base al quale il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. 8 Tra i precedenti più significativi in argomento, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3528, in Guida al diritto, 2009, 12, 30, con nota di SACCHETTINI, Resp. civ. e prev., 2009, 7-8, 1551 con nota di SESTI; Cass., 28 settembre 2009, n , in Giust. civ. Mass., 2009, 9,

6 Tale interpretazione non è che da condividere, in un ottica di rispetto del principio costituzionale sancito nell art. 32 Cost. 9, ossia quello del diritto alla salute, da rispettarsi in ogni attività di esplicazione della personalità, compresa quella ludica o sportiva. Torino, 6 marzo 2012 (Alessio Malavenda) 9 Il quale, come noto, recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 6

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