SOGGETTI OBBLIGATI OPERAZIONI IVA CON PAESI BLACK LIST

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1 Sistema di Gestione per la Qualità per i servizi libri paga, assistenza fiscale, adempimenti sicurezza e ambiente, pratiche amministrative e progetti di formazione, certificato a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2008 certificato n. O003 Area Fiscale INFORMATIVA Vicenza, 29 ottobre 2010 OPERAZIONI IVA CON PAESI BLACK LIST La legge n. 73 del 22 maggio 2010 introduce l'obbligo per i soggetti passivi Iva che effettuano scambi di beni o di servizi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, specificatamente individuati, di inviare un'apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate per comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate o ricevute a decorrere dal 1 luglio L'obbligo di comunicazione riguarda "tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione" nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti "black list" di cui al DM 4 maggio 1999 e al DM 21 novembre Con Decreto Ministeriale 5 agosto 2010, l'obbligo di comunicazione è stato esteso alle prestazioni fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale rese o ricevute con Paesi "black list", effettuate a partire dal 1 settembre SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata i titolari di partita IVA (imprese individuali, società di persone e di capitali, professionisti, enti commerciali e enti non commerciali) che effettuano: 3 cessione di beni; 3 prestazioni di servizio rese; 3 acquisti di beni; 3 prestazioni di servizio ricevute con imprese e professionisti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata specificatamente individuati. Sono, quindi, escluse dalla comunicazione le rilevazioni di cessioni e prestazioni verso privati. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione, oltre ai privati, gli imprenditori individuali o professionisti che: 3 hanno aderito al regime dei Minimi di cui alla L. 244/2007, essendo esonerati dagli adempimenti in materia di IVA; 3 hanno optato per il regime fiscale delle nuove iniziative produttive di cui alla legge 388/2000 e conseguentemente sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Iva. CNA VICENZA srl Servizi per la gestione e lo sviluppo d impresa Sede legale: Via G. Zampieri, Vicenza Tel. 0444/ Fax 0444/ cna@cnavicenza.it P.IVA Capitale Sociale ,00 euro i.v. C.F. e n iscrizione Registro Imprese REA n Unità Locali: Bassano del Grappa Castegnero Cornedo Vic.no Molvena Montecchio Maggiore Schio Thiene Vicenza Iscritto al n. 44 dell albo dei CAF IMPRESE Centro di Assistenza Fiscale alle Imprese

2 OPERAZIONI DA COMUNICARE Dovranno essere evidenziate, per ciascun operatore estero, le operazioni registrate o soggette a registrazione a fini IVA nel periodo di riferimento (mese o trimestre) in relazione a: 3 cessione di beni; 3 prestazioni di servizio rese; 3 acquisti di beni; 3 prestazioni di servizio ricevute. Queste operazioni sono, inoltre, distinte tra quelle imponibili, non imponibili (comprese le cessioni all'esportazione e le importazioni), esenti (art. 10 D.P.R. 633/72) e non soggette. Sono da includere anche le prestazioni di servizi che risultano escluse da IVA per mancanza del requisito di territorialità. Queste operazioni, non essendo soggette a registrazione ai fini IVA, non avrebbero dovute essere oggetto di comunicazione, ma il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2010 le ha esplicitamente incluse nel nuovo obbligo. Si tratta in particolare dei servizi resi art. 7 - ter DPR 633/72 (es: trasporti di beni, consulenze tecniche e legali, provvigioni, prestazioni pubblicitarie) e dei servizi resi e ricevuti art. 7 - quater (servizi relativi a beni immobili quali consulenze, perizie e simili, servizi alberghieri o di ristorazione resi all'estero, trasporto passeggeri) e 7 - quinquies DPR 633/72 (prestazioni di servizi, effettuati all'estero, culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, partecipazioni a fiere tenute all'estero e servizi accessori). Pertanto, un'impresa italiana che riceve una fattura per un servizio alberghiero reso in Svizzera dovrà riportare questa operazione nella comunicazione; analogamente in caso di partecipazione ad una fiera ad Hong Kong. L'estensione delle comunicazioni ai servizi fuori campo IVA per mancanza della territorialità si applica solo alle operazioni effettuate a partire dal 1 settembre I Paesi da "monitorare" sono quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.107 del 10 maggio 1999) e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.273 del 23 novembre 2001) con esplicita esclusione, disposta dal DM 5 agosto 2010, di Cipro, Malta e Corea del Sud. I Paesi a fiscalità privilegiata individuati sono i seguenti: Alderney (Isole del Canale); Andorra; Angola; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille olandesi; Aruba; Bahrein; Bahamas; Barbados; Barbuda; Belize; Bermuda; Brunei; Costarica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Giamaica; Gibiliterra; Gibuti (ex Afar e Issas); Grenada; Guatemala; Guernsey (Isole del Canale); Herm (Isole del Canale); Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini britanniche; Isole Vergini statunitensi; Jersey (Isole del Canale); Kenia; Kiribati (ex Isole Gilbert); Libano; Liberia; Liechtenstein; Lussemburgo; Macao; Maldive; Malaysia; Mauritius; Monaco; Monteserrat; Nauru; Niue; Nuova Caledonia; Oman; Panama; Polinesia francese; Portorico; Saint Kitts e Nevis; Salomone; Samoa; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; San Marino; Sant'Elena; Sark (Isole del Canale); Seychelles; Singapore; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu (ex Isole Ellice); Uruguay; Vanatu.

3 Si segnala che alcuni paesi come Lussemburgo, Isola di Man, Principato di Monaco sono Paesi sia dell'unione Europea che presenti nella "black list", pertanto le operazioni poste in essere con operatori di questi paesi rientrano sia nei modelli Intrastat che nel nuovo obbligo di comunicazione. Poiché devono essere indicate nella comunicazione le operazioni registrate o soggette a registrazione, si ritiene che per l'individuazione del periodo di riferimento della comunicazione (mese o trimestre) sia necessario considerare i termini di registrazione e quindi: 3 per le cessioni di beni: la registrazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura ma se questa è differita, in quanto riguarda più consegne nel corso del mese, la registrazione deve essere effettuata entro il mese di consegna; 3 per gli acquisti di beni: la registrazione è prevista entro il mese di ricevimento della fattura; 3 per le prestazioni di servizi rese: la fattura deve essere registrata entro 15 giorni dalla data di emissione; 3 per le prestazioni di servizi ricevute: rileva la data di pagamento per le prestazioni art.7 quater e art.7 quinquies e la data dell'autofattura per le operazioni art. 7 ter. PERIODICITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello di comunicazione può essere presentato con periodicità mensile o trimestrale. La presentazione trimestrale è concessa ai soggetti che, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizio rese, prestazioni di servizio ricevute), hanno realizzato un ammontare trimestrale di operazioni con i Paesi individuati non superiore a euro. La presentazione trimestrale è concessa anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri e che, ovviamente, nei trimestri già trascorsi non hanno superato per ciascuna tipologia di attività la soglia di euro. I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono scegliere di presentare la stessa comunicazione con periodicità mensile. In questo caso la periodicità mensile deve essere rispettata per l'intero anno solare. I soggetti che in uno dei quattro trimestri precedenti hanno superato la soglia di euro , anche solo per una delle categorie di operazioni, sono obbligati alla presentazione mensile della comunicazione. Inoltre, i contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale e che nel corso del trimestre superano la soglia di euro sono tenuti a presentare la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. Il modello deve essere presentato all'agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. A seguito della proroga, per i contribuenti mensili il primo invio dovrà essere effettuato entro il 2 novembre 2010 (perché il 31 ottobre cade in domenica ed è seguito da un giorno festivo) e riguarderà le operazioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 2010 da dichiarare comunque in distinte comunicazioni. I soggetti con obbligo trimestrale comunicheranno entro il prossimo 2 novembre le operazioni rilevanti del terzo trimestre La presentazione in via telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente (tramite il sistema Entratel o Fisconline in relazione all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei

4 sostituti d'imposta per un numero di soggetti superiore a venti) o tramite un intermediario o una società del gruppo. L'intermediario abilitato è tenuto a rilasciare in forma libera, ma con data e sottoscrizione, l'impegno a presentare la comunicazione. La data di tale impegno, insieme alla sottoscrizione ed all'indicazione del codice fiscale dell'intermediario, va riportato nel frontespizio della comunicazione. L'intermediario deve rilasciare entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione telematica, l'originale della comunicazione unitamente alla copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Il tutto dovrà essere conservato dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo. COMUNICAZIONE Il modello di comunicazione è stato approvato con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 maggio Il modello si compone di un frontespizio (in cui devono essere indicati i dati del contribuente italiano obbligato alla presentazione della comunicazione) e di un quadro A (in cui devono essere indicati i dati del cliente/fornitore e delle operazioni con questo poste in essere). Deve essere compilato un quadro A per ciascun cliente o fornitore avente sede, residenza o domicilio in Paesi "black list". Se, quindi, il soggetto passivo Iva italiano ha rapporti con più operatori "black list" nello stesso periodo di riferimento (mese/trimestre), dovrà inviare una comunicazione composta dal frontespizio e tanti quadri A quanti sono i soggetti esteri "black list" con cui ha avuto rapporti commerciali. Le informazioni da indicare nel quadro A riguardano i dati anagrafici del cliente/fornitore e le operazioni attive e/o passive con lo stesso effettuate. I dati anagrafici degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata da indicare nella comunicazione sono: 3 per gli operatori persone fisiche: 2 il cognome e il nome; 2 la data di nascita; 2 lo Stato di nascita; 2 il domicilio fiscale; 2 il codice Iva e il codice fiscale (può essere compilato solo uno di questi codici); 3 per gli operatori persone giuridiche: 2 la denominazione o ragione sociale; 2 la sede legale; 2 il codice Iva e il codice fiscale (può essere compilato solo uno di questi codici). Nella seconda sezione del quadro A devono essere indicate le operazioni attive mentre la terza è destinata a quelle passive. Per ogni operatore economico localizzato nei paesi a fiscalità privilegiata devono essere comunicati: 3 l'importo complessivo delle operazioni attive e passive distinte tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad Iva, al netto delle relative note di variazione emesse o

5 ricevute nel periodo; 3 relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo dell'imposta; 3 per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta. Per gli importi in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro determinato in base al cambio delle valute estere pubblicato dalla Banca d'italia alla data in cui l'operazione è effettuata. SANZIONI In caso di omissione della comunicazione o di presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da un minimo di 516 euro ad un massimo di 4130 euro. È, inoltre, previsto che la sanzione in argomento non potrà fruire delle riduzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.471/97 relativo al concorso e alla continuazione. Tale norma consente, nei casi di continua e ripetuta violazione della norma fiscale, la riduzione delle sanzioni cumulativamente applicabili (cosiddetto "cumulo giuridico"). Per il mancato od irregolare adempimento dell'obbligo di comunicazione, il contribuente sarà, dunque, punito con l'applicazione della sanzione per ogni violazione commessa.

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