LA COMUNICAZIONE BLACK LIST E IL NUOVO MODELLO POLIVALENTE
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1 Periodico quindicinale FE n ottobre 2013 LA COMUNICAZIONE BLACK LIST E IL NUOVO MODELLO POLIVALENTE ABSTRACT Con Provvedimento l Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative del nuovo spesometro, ossia la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Tra le principali novità si segnala l integrazione del modello con altre comunicazioni obbligatorie, tra cui la c.d. black list. Le operazioni effettuate con operatori localizzati in Stati o territori black list entro il prossimo potranno essere segnalate utilizzando il precedente modello di comunicazione o, in alternativa, ricorrendo al nuovo modello polivalente. EVOLUZIONE NORMATIVA Il DL 40/2010 ha introdotto l obbligo di comunicare i dati delle transazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In attuazione di tale norma, il DM ha disciplinato le modalità e i termini di comunicazione dei dati, prevedendone l obbligo per le operazioni effettuate dal Con Provvedimento , l Agenzia delle Entrate ha approvato il relativo modello di comunicazione e le istruzioni per la compilazione dello stesso. Con Provvedimento , l Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione. Il DM ha quindi recepito l esclusione dalle black list di Malta, Cipro e della Corea del Sud. Con CM n. 53/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti circa l applicazione della nuova disciplina; con CM n. 54/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha escluso l applicazione di sanzioni per le violazioni commesse in sede di prima applicazione dell obbligo comunicativo. Con RM n. 121/E/2010 l Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni realizzate dalla stabile organizzazione di un operatore nazionale, localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata, ed i soggetti economici ivi operanti, devono essere riepilogate nella comunicazione Con CM n. 2/E/2011, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti su particolari temi di natura operativa. Con la successiva CM n. 28/E/2011, l Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i chiarimenti resi nel corso dei consueti incontri con la stampa specializzata in materia di operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata. Con RM n. 71/E/2011, l Agenzia delle Entrate ha infine precisato che l obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni realizzate con un operatore black list identificato in un Paese a fiscalità ordinaria. Con il Provvedimento , prot. n , l Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di comunicazione polivalente, utilizzabile per la segnalazione telematica delle c.d. comunicazioni antievasione. Il modello è tra l altro utilizzabile proprio per la comunicazione delle operazioni black list, effettuate a decorrere dal RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 10
2 Il provvedimento ha anche disposto l abrogazione del Provvedimento (di approvazione del precedente modello di comunicazione) e del Provvedimento (di approvazione delle previgenti specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione). In seguito, la scheda informativa dell adempimento presente nel sito istituzionale dell Agenzia delle Entrate, ha precisato che per le operazioni effettuate entro il prossimo , è possibile continuare a utilizzare il precedente modello di comunicazione. Pertanto, allo stato attuale, le operazioni con operatori black list possono essere segnalate sia con il precedente modello di comunicazione, sia con il nuovo modello polivalente. Le operazioni effettuate dal dovranno invece essere segnalate ricorrendo esclusivamente al nuovo modello polivalente. AMBITO SOGGETTIVO L obbligo di comunicazione riguarda i soggetti passivi IVA ossia, come precisato dall Agenzia delle Entrate, chiunque agisca nell esercizio di imprese, arti e professioni ai sensi degli artt. 4 e 5, DPR 633/1972. Tra i soggetti tenuti all adempimento, rientrano anche i soggetti non residenti, pur limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a regime fiscale privilegiato. STABILI ORGANIZZAZIONI Secondo la RM n. 121/E/2010 l adempimento riguarda anche le stabili organizzazioni che le imprese italiane istituiscono in Stati a fiscalità privilegiata al fine di intrattenere rapporti con operatori ivi localizzati. Nel caso esaminato dalla risoluzione, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto obbligatoria la presentazione della comunicazione da parte della stabile organizzazione di una società italiana costituita negli Emirati Arabi, relativamente alle operazioni effettuate tra la branch estera e gli operatori localizzati negli Emirati Arabi medesimi. La motivazione del presunto obbligo risiederebbe nel fatto che: la stabile organizzazione costituisce un articolazione della casa madre e non un soggetto distinto dalla medesima. In seguito, con la CM n. 2/E/2011 l Agenzia delle Entrate ha precisato che sono tenute all obbligo di comunicazione anche le stabili organizzazioni di imprese italiane che sono istituite in Stati a fiscalità ordinaria ed effettuano transazioni con operatori economici localizzati in Stati a fiscalità privilegiata. È quindi tenuta a presentare la comunicazione, non solo la branch dell impresa italiana istituita negli Emirati Arabi che effettua transazioni con operatori ivi localizzati, ma anche la branch istituita in Arabia Saudita (Stato a fiscalità ordinaria ) che effettua le stesse transazioni con operatori localizzati negli Emirati Arabi Uniti. OPERAZIONI STRAORDINARIE Secondo la CM n. 2/E/2011, nel caso in cui nel corso dell anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un operazione straordinaria, il soggetto risultante dall operazione è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 10
3 presentazione non sia ancora scaduto al momento in cui l operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo a operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE L obbligo di comunicazione insorge solo se la controparte è un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in uno Stato o territorio black list. Secondo l Agenzia delle Entrate, nella definizione di operatore economico rientrano i soggetti di cui all art. 9, Direttiva 2006/112/CE, ossia chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo un attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Per verificare lo status di operatore economico della controparte estera si possono utilizzare: 1) l eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciato dalle autorità fiscali competenti, attestanti lo svolgimento di un attività economica; 2) una dichiarazione resa dalla controparte, attestante lo svolgimento di un attività economica. GLI STATI E I TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA Affinché sussista l obbligo di comunicazione, le controparti estere devono avere sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi individuati dal DM e dal DM Con CM n. 53/E/2010 l Agenzia delle Entrate ha precisato che le liste contenute nei decreti devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell operatore economico. È quindi sufficiente che un Paese sia indicato in una delle due liste affinché scatti l obbligo di comunicazione. Di seguito l elenco dei territori e degli Stati considerati paradisi fiscali. Alderney (Isole del Canale) Andorra Angola Anguilla Antigua Antille olandesi Aruba Bahamas Barhein Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Costarica Dominica Ecuador Emirati Arabi Uniti Filippine Gibilterra Giamaica Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kenia Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo Macao Maldive Malesia Mauritius Monaco Montserrat Nauru RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 10
4 Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia francese Portorico Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Salomone Samoa San Marino Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera Taiwan Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu RAPPRESENTANTI FISCALI E STABILI ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI BLACK LIST L obbligo di comunicazione sussiste anche per le transazioni effettuate con operatori che hanno una posizione IVA in uno Stato a fiscalità ordinaria, la cui casa madre è però localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata. Ad esempio, le operazioni realizzate con il rappresentante fiscale tedesco di una società svizzera devono essere segnalate. Le operazioni intercorse con il rappresentante fiscale localizzato in uno Stato black list, la cui casa madre è localizzata in uno Stato a fiscalità ordinaria non devono invece essere segnalate (in buona sostanza è necessario far riferimento al Paese di localizzazione della casa madre e non a quello del rappresentante). Ad esempio, le operazioni realizzate con il rappresentante fiscale svizzero di un impresa tedesca non devono essere segnalate. Con CM n. 53/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha affermato che la stabile organizzazione costituisce un articolazione della casa madre e non un soggetto distinto dalla medesima. Di conseguenza la transazione realizzata con la stabile organizzazione tedesca (o financo italiana) di una società svizzera deve essere segnalata, mentre la transazione con la stabile organizzazione svizzera di un impresa tedesca non deve essere monitorata. LE OPERAZIONI DA COMUNICARE Sono soggette all obbligo di comunicazione: le cessioni e gli acquisti di beni; le prestazioni di servizi effettuate e ricevute; registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina IVA. Il DM ha esteso l obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi (rese e ricevute) escluse da IVA per mancanza del requisito della territorialità, effettuate dal (si tratta essenzialmente delle prestazioni fuori campo IVA ai sensi degli artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies, DPR 633/1972). L estensione dell obbligo di fatturazione alle cessioni di beni che si considerano effettuate al di fuori del territorio comunitario, parrebbe comportare l obbligo di comunicazione delle operazioni extraterritoriali, non soggette a IVA ai sensi dell art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972, per le quali l obbligo di fatturazione e di registrazione era previsto esclusivamente con RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 10
5 riguardo alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Nel caso di cessioni gratuite restano escluse dall adempimento: 1) le cessioni di beni la cui produzione o commercio non rientra nell attività propria dell impresa, se di costo unitario non superiore a 25,82; 2) le cessioni di beni per i quali non è stata effettuata la detrazione dell imposta all atto dell acquisto; 3) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente consegnati. Le altre ipotesi di cessioni gratuite di beni, in linea generale, vanno segnalate poiché soggette a imposta. Sono invece escluse dal monitoraggio le attività con le quali si realizzano operazioni esenti da parte dei soggetti che hanno esercitato l opzione per la dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis, DPR 633/1972 (esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni esenti da imposta). Per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni intracomunitarie, considerata l esclusione di Cipro e Malta dalla lista degli Stati da monitorare, le uniche operazioni intracomunitarie da rilevare nella comunicazione sono quelle effettuate nei confronti di operatori localizzati in Lussemburgo, nel Principato di Monaco e nell Isola di Man. LE OPERAZIONI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 500 Per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012, sono state escluse dall obbligo di comunicazione tutte le operazioni di importo non superiore a 500. IL MOMENTO RILEVANTE Il criterio generale da osservare per l inclusione delle operazioni nella comunicazione è rappresentato dalla data di registrazione della fattura. Tuttavia, quando la registrazione dell operazione nelle scritture contabili è precedente o alternativa a quella nei registri IVA, l operazione deve essere inclusa nel mese o trimestre in cui è annotata in contabilità generale. Per gli acquisti da San Marino, rileva il momento di registrazione dell autofattura o della fattura del fornitore sanmarinese integrata con l imposta. Le prestazioni di servizio ricevute senza addebito d imposta, soggette al meccanismo del reverse charge, vanno incluse nella comunicazione con riguardo al momento di annotazione dell autofattura nei registri IVA o, se anteriore, a quello di annotazione in contabilità generale. Le importazioni devono essere segnalate utilizzando i dati presenti nella bolletta doganale (pertanto, anche in questa ipotesi il momento rilevante è la data di annotazione della bolletta doganale sul registro IVA acquisti). Tuttavia, se la registrazione dell importazione in contabilità generale è antecedente rispetto all annotazione nel registro IVA della bolletta doganale, l importatore deve compilare la comunicazione utilizzando i dati presenti nella contabilità generale, per poi integrare i dati eventualmente mancanti nel momento in cui riceve la bolletta doganale. Secondo la CM n. 2/E/2011, nel caso di acconti su esportazioni occorre segnalare ciascuno degli acconti nel mese o trimestre in cui è annotata la fattura di acconto nei registri IVA (o, se anteriore, nel mese in cui avviene la registrazione in contabilità generale). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 10
6 PERIODICITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello di comunicazione deve essere presentato, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Periodicità mensile Soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni con soggetti black list hanno superato il limite trimestrale di Periodicità trimestrale Soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni con soggetti black list non hanno superato il limite trimestrale di Le categorie di operazioni da monitorare sono: le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute. È possibile scegliere la periodicità mensile, tuttavia, la scelta è vincolante per l intero anno solare. I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione su base trimestrale sempre che la soglia di non sia superata nel trimestre in corso o in quelli precedenti. I contribuenti che presentano la comunicazione con cadenza trimestrale e che nel corso di un trimestre superano la soglia di , devono passare alla periodicità mensile dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. Il modello di comunicazione deve essere trasmesso in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. MESE DI RIFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE TRIMESTRE DI RIFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE Gennaio 28.2 Febbraio 31.3 Marzo 30.4 Aprile 31.5 Maggio 30.6 Giugno 31.7 Luglio 31.8 Agosto 30.9 Settembre Ottobre Novembre Dicembre trimestre ( ) 2 trimestre ( ) 3 trimestre ( ) 4 trimestre ( ) RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 10
7 Per le operazioni effettuate dal la comunicazione va fatta con il modello dello spesometro. Tuttavia, l Agenzia delle Entrate ha precisato che per le operazioni effettuate fino al , è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, il precedente modello di comunicazione. La facoltà di utilizzare la precedente modalità di comunicazione interessa anche la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino. Pertanto sino al tali acquisti potranno continuare a essere comunicati con la consueta comunicazione cartacea. La prima scadenza in cui sarà obbligatorio usare il nuovo modello è quindi quella del per gli operatori mensili (tenuti a comunicare le operazioni di gennaio 2014) e del per gli operatori trimestrali (operazioni del primo trimestre 2014). L ACCORPAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Con Provvedimento , prot. n , l Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro ). Uno degli elementi di maggior novità che caratterizza il nuovo modello è costituito dalla sua struttura polivalente. Lo stesso, infatti, non deve accogliere solo i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA ma può o deve (in taluni casi la scelta del nuovo modello è facoltativa, in altri casi va a sostituire la precedente modalità di trasmissione) essere utilizzato per assolvere ad altri obblighi di comunicazione. MODELLO POLIVALENTE Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21, DL 78/2010 (c.d. spesometro ). Comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo ex art. 3, c. 2-bis, DL 16/2012. Comunicazione da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing, locazione e noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili (in alternativa è possibile continuare a utilizzare il modello approvato con Provvedimento ). Comunicazione degli acquisti di beni da San Marino ex art. 16, lett. c), DM (relativamente alle operazioni annotate dal ). Comunicazione delle operazioni con operatori black list (relativamente alle operazioni effettuate dal ). IL MODELLO POLIVALENTE La sezione del modello destinata alla comunicazione in esame (quadro BL), è denominata Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata. Nonostante la nuova veste grafica e l inclusione all interno della comunicazione polivalente (nel quadro BL), restano invariati i criteri per determinare la periodicità della comunicazione, mensile o trimestrale, e le relative scadenze. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Nel Frontespizio, oltre ai consueti dati anagrafici del contribuente e all impegno all invio telematico, sono richieste specifiche informazioni circa il tipo di comunicazione che s intende inviare e le modalità di compilazione della stessa. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 7 di 10
8 Nella casella Anno di riferimento deve essere riportato l anno di riferimento dei dati contenuti nella comunicazione; nella casella Mese o trimestre di riferimento occorre indicare il mese o il trimestre cui si riferisce la comunicazione, utilizzando i codici sotto riportati. MESE TRIMESTRE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre T1 T2 T3 T4 Nella sezione TIPO DI COMUNICAZIONE sono presenti tre caselle, tra loro alternative. La casella Ordinaria va barrata per le comunicazioni inviate nei termini ordinari, la casella Sostitutiva va barrata in caso di sostituzione di un file inviato in precedenza (entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario) e la casella Annullamento va barrata nel caso di annullamento di un file inviato in precedenza (entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario). In caso di comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione già inviata in precedenza, devono essere indicati anche il protocollo della comunicazione o del documento che si intende sostituire o annullare. Nel campo FORMATO COMUNICAZIONE occorre barrare la casella Dati Aggregati. Occorre poi evidenziare i QUADRI COMPILATI, barrando la casella Operaz. con paesi Black- List - Operazioni con soggetti non residenti - Acquisti servizi da non residenti. LA COMPILAZIONE DEL QUADRO BL Nel quadro BL devono essere innanzitutto evidenziati i dati dell operatore economico black list, distinguendo tra persone fisiche e giuridiche. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 8 di 10
9 PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE Cognome (campo 1) Nome (campo 2) Data di nascita (campo 3) Comune / Stato estero di nascita (campo 4) Sigla della provincia (campo 5) Codice Stato estero del domicilio (campo 6) La provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla EE. Denominazione / Ragione sociale (campo 7) Città estera della sede legale (campo 8) Codice Stato estero della sede legale (campo 9) Indirizzo estero della sede legale (campo 10) Il Codice identificativo IVA della controparte non costituisce un dato obbligatorio. Il precedente modello di comunicazione richiede l indicazione del codice IVA o del codice fiscale della controparte (rigo A1, campi 10 o 11). Quando l operatore economico è stabilito in un Paese nel quale non esistono né il codice IVA, né il codice fiscale, occorre inserire nel campo 11 del rigo A1 (rubricato Codice fiscale ) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese o un codice equipollente (la mancata indicazione di un qualche codice può essere sanzionata a discrezione degli organi verificatori). Il nuovo modello polivalente richiede invece l indicazione, tra l altro facoltativa del solo codice identificativo IVA della controparte. Dopo aver barrato la casella Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata, occorre indicare, distinguendo tra operazioni attive e passive, i seguenti dati: l importo e l imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 9 di 10
10 l importo complessivo delle operazioni non soggette a IVA distinguendo tra Cessione di beni e Prestazione di servizi ; l importo e l imposta complessivi delle note di variazione. Rispetto al precedente modello di comunicazione, i dati delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti sono accorpati in due soli righi (BL003 e BL006). Per le operazioni attive non soggette a imposta è richiesto il solo dettaglio delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi; per quelle passive, invece, il dato è cumulato nel rigo BL007. La semplificazione delle informazioni da comunicare riguarda anche le note di debito e di credito per le quali è richiesta l indicazione del solo ammontare rettificato e della relativa imposta. COORDINAMENTO CON LE ALTRE COMUNICAZIONI Le istruzioni per la compilazione del modello polivalente precisano che le operazioni realizzate con operatori black list devono essere unicamente evidenziate nel quadro BL, mentre gli acquisti da San Marino (Paese a fiscalità privilegiata) vanno esclusivamente comunicati nel quadro SE. Si ritiene pertanto che gli acquisti da San Marino, oggetto di segnalazione nel quadro SE, non debbano essere evidenziati nel quadro BL (relativo alle operazioni realizzate con operatori black list ) e neppure nella sezione dello spesometro. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 10 di 10
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