dott. Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. Milano Torino Verona

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1 LA COMUNICAZIONE IVA BLACK LIST dott. Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. Milano Torino Verona 1

2 Riferimenti normativi D.L. 25 marzo 2010, n.40 (c.d. decreto incentivi ): l articolo 1 introduce l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list ; D.M. 30 marzo 2010: stabilisce le modalità e i termini per l effettuazione della comunicazione; D.M. 5 agosto 2010: specifica l ambito soggettivo e oggettivo dell obbligo di comunicazione in relazione a specifici settori di attività ovvero a particolari tipologie di soggetti; Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n del 28 maggio 2010: approva il modello per la comunicazione; Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n del 5 agosto 2010: approva le specifiche tecniche per la comunicazione. 2

3 D.L. 25 marzo 2010, n.40 (c.d. decreto incentivi ) Art. 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere» 3

4 D.L. 25 marzo 2010, n.40 (c.d. decreto incentivi ) 1. Per contrastare l evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze [D.M. 30 marzo 2010, n.d.r.], da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre

5 D.L. 25 marzo 2010, n.40 (c.d. decreto incentivi ) 2. Il Ministro dell economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare [D.M. 5 agosto 2010, n.d.r.], l obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti. 5

6 D.L. 25 marzo 2010, n.40 (c.d. decreto incentivi ) 3. Per l omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Nella stessa logica non si applica l articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 6

7 Soggetti obbligati alla comunicazione D.M. 30 marzo 2010 Articolo 1 comma 1 1. I soggetti passivi dell imposta sul valore aggiunto comunicano all agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute. 7

8 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Soggetti passivi dell IVA: In linea generale, si considera soggetto passivo, ai fini IVA, chiunque agisca nell esercizio di impresa - ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ovvero nell esercizio di arti o professioni - ai sensi del successivo articolo 5. 8

9 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Enti non commerciali: [...] in base all art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti non commerciali (pubblici e privati) si considerano effettuate nell esercizio di impresa soltanto se realizzate nell esercizio di attività commerciali o agricole. Pertanto, fermo restando il dettato letterale dell art. 1 del decreto-legge, che non prevede un esonero di carattere soggettivo per gli organismi che non hanno come oggetto principale o esclusivo un attività commerciale, devono considerarsi escluse dalla comunicazione in commento le operazioni effettuate da tali organismi nell ambito della propria sfera istituzionale. 9

10 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Enti non commerciali: [...] in base all art. 7-ter, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972, tali enti si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese anche quando gli stessi agiscono nell esercizio della propria attività istituzionale. Per espressa previsione normativa, detta regola rileva soltanto ai fini dell applicazione delle disposizioni relative alla determinazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi. Conseguentemente, le prestazioni di servizi commesse dagli enti non commerciali ancorché, come sopra precisato, gli stessi debbano essere considerati soggetti passivi ai fini del requisito della territorialità dell IVA non sono soggette all obbligo di segnalazione quando l acquisto di dette prestazioni sia riferibile all attività istituzionale dell ente. 10

11 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Contribuenti minimi: Pur in assenza di una specifica disposizione normativa, si ritiene che l esonero dall obbligo di comunicazione si estenda ai soggetti che si avvalgono del regime dei c.d. contribuenti minimi, in quanto l adesione al regime semplificato di cui all art. 1, commi , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l esonero dalla registrazione delle fatture emesse, nonché dalla registrazione dei corrispettivi e degli acquisti. 11

12 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive: [...] per il periodo di efficacia dell opzione, sono esclusi dall obbligo di comunicazione anche i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, posto che gli stessi ai sensi dell art. 13, comma 6 sono esonerati, tra l altro, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IVA. 12

13 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Soggetti non residenti: L articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n.40 nell individuare l ambito soggettivo di applicazione dell obbligo di comunicazione non distingue tra soggetti passivi IVA stabiliti o non stabiliti nel territorio dello Stato. In base al tenore letterale del citato articolo 1 del decreto-legge e coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei Paesi a regime fiscale privilegiato, in un ottica di contrasto della frode e dell evasione fiscale in materia di IVA, sono compresi tra i soggetti passivi IVA tenuti a compilare il modello di comunicazione in commento anche i soggetti non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato. 13

14 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Affinché ricorra l obbligo di comunicazione, la controparte con la quale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deve essere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi black list. 14

15 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Concetto di operatore economico: Per quanto riguarda il concetto di operatore economico vale a dire della controparte delle operazioni effettuate ovvero ricevute dal soggetto passivo IVA si ritiene che possa essere definito tale chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività ai sensi dell art. 9, comma 1, della direttiva 2006/112/CE [...]. 15

16 Soggetti obbligati alla comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Concetto di operatore economico: [...] Ai fini della verifica dello status di operatore economico, [...] si possono utilizzare come elementi probatori: - l eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa, - la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un attività imprenditoriale, professionale o artistica. 16

17 I Paesi c.d. black list Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Individuazione dei Paesi black list: Per quanto riguarda l individuazione dei tali Paesi black list, l articolo 1 del decreto legge fa espresso rinvio al D.M. 4 maggio 1999 recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di all art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito, Tuir) e al D.M. 21 novembre 2001 recante la lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir in materia di imprese estere controllate e collegate. 17

18 I Paesi c.d. black list D.M. 4 maggio 1999 Articolo 1: si considerano fiscalmente privilegiati i seguenti Stati e territori: 1. Alderney 16. Emirati Arabi Uniti 31. Liberia 46. Sark 2. Andorra 17. Ecuador 32. Liechtenstein 47. Seicelle 3. Anguilla; 18. Filippine 33. Macao 48. Singapore 4. Antigua e Barbuda 19. Gibilterra 34. Malaysia 49. Saint Kitts e Nevis 5. Antille Olandesi 20. Gibuti 35. Maldive 50. Saint Lucia 6. Aruba 21. Grenada 36. Malta [esclusa dal 51.Saint Vincent e Grenadine D.M. 27/7/2010, n.d.r.] 7. Bahama 22. Guernsey 37. Mauritius 52. Svizzera 8. Bahrein 23. Hong Kong 38. Monserrat 53. Taiwan 9. Barbados 24. Isola di Man 39. Nauru 54. Tonga 10. Belize 25. Isole Cayman 40. Niue 55. Turks e Caicos 11.Bermuda 26. Isole Cook 41. Oman 56. Tuvalu 12. Brunei 27. Isole Marshall 42. Panama 57. Uruguay 13. Cipro [esclusa dal 28. Isole Vergini 43. Polinesia Francese 58. Vanuatu D.M. 27/7/2010, n.d.r.] Britanniche 14. Costa Rica 29. Jersey 44. Monaco 59. Samoa 15. Domenica 30. Libano 45. San Marino 18

19 I Paesi c.d. black list D.M. 21 novembre 2001 Articolo 1: Stati o territori a regime fiscale privilegiato 1. Andorra 2. Anguilla 3. Aruba 4. The Bahamas 5. Barbados 6. Barbuda 7. Belize 8. Bermuda 9. The British Virgin Islands 10. Brunei 11. The Cayman Islands 12. The Channel Islands (Alderney, Guernsey, Herm, Jersey and Sark) 13. Cyprus 14. The Cook Islands 15. Djibouti 16. French Polynesia 17. Gibraltar Guatemala 20. Hong Kong 21. The Isle of Man 22. Kiribati 23. Lebanon 24. Liberia 25. Liechtenstein 26. Macao 27. Maldives 28. Malaysia 29. The Marshall Islands 30. Montserrat 31. Nauru 32. The Netherlands Antilles 33. Nevis 34. New Caledonia 35. Niue 36. Philippines 37. Oman 38. Solomon Islands 39. Saint Helena. Kitts 41. Saint Lucia 42. Saint Vincent and 43. Seychelles 44. Singapore the Grenadines 45. Tonga 46. The Turks and 47. Tuvalu 48. The US Virgin Islands Caicos Islands 49. Vanuatu 50. Samoa 19

20 I Paesi c.d. black list D.M. 21 novembre 2001 Articolo 2 Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all articolo 1: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) (Numero abrogato); 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. 20

21 I Paesi c.d. black list D.M. 21 novembre 2001 Articolo 3 1. Le disposizioni indicate nell art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l esenzione dall Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all International Business Corporation Act, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. 18/1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law [esclusa dal D.M. 27/7/2010, n.d.r.]; 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l attività all estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 21

22 I Paesi c.d. black list D.M. 21 novembre 2001 Articolo 3 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale L. 31/07/1929; 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act [esclusa dal D.M. 27/07/2010, n.d.r.]; 11) Mauritius, con riferimento alle società certificate che si occupano di servizi all export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio ; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. 22

23 I Paesi c.d. black list Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Individuazione dei Paesi black list: [...] in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell operatore economico. In altri termini, affinché ricorra l obbligo di comunicazione, è sufficiente che l operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall attività svolta da tale operatore. Pertanto, ad esempio, è tenuto all obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico persona fisica stabilito in un Paese non incluso nell elenco di cui al D.M. 4 maggio 1999, ma previsto in quello del D.M. 21 novembre

24 I Paesi c.d. black list Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Individuazione dei Paesi black list: [...] non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001; ad esempio, è tenuto all obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti di una società insediata nelle Export Processing Zones di cui all art. 3, n. 8), del D.M. 21 novembre

25 I Paesi c.d. black list D.M. 5 agosto 2010 Articolo 1 1. Sono escluse dall obbligo di comunicazione di cui all art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le operazioni realizzate, dal 1 luglio 2010 al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, prima delle modifiche operate dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180: 1) Cipro; 2) Malta; 3) Corea del Sud. 25

26 Operazioni oggetto di comunicazione Ai sensi dell articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n.40 e del D.M. 30 marzo 2010, le operazioni da segnalare sono: le cessioni di beni; le prestazioni di servizi rese; gli acquisti di beni; le prestazioni di servizi ricevute. Le operazioni devono essere distinte in imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell IVA. 26

27 Operazioni oggetto di comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Importazioni e esportazioni: Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, il riferimento all acquisto e alla cessione di beni contenuto nella normativa in commento deve intendersi comprensivo anche delle operazioni di acquisto e di cessione effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi posti al di fuori del territorio della Comunità Europea e, dunque, anche alle importazioni e alle esportazioni. 27

28 Operazioni oggetto di comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Importazioni e esportazioni: L obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui l esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un deposito IVA ai sensi dell art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ovvero nel caso in cui l importazione dei beni sia seguita dall introduzione degli stessi in un deposito IVA. 28

29 Operazioni oggetto di comunicazione D.M. 5 agosto 2010 articolo 2 1. Sono escluse dall obbligo di comunicazione di cui all art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n Resta fermo l obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell ambito di dette attività. 29

30 Operazioni oggetto di comunicazione D.M. 5 agosto 2010 articolo 2 [...] in base al tenore letterale della norma che fa riferimento alle operazioni effettuate - l obbligo di comunicazione sussiste per le sole operazioni imponibili attive; sono, quindi, escluse dal predetto obbligo di segnalazione le operazioni imponibili passive, anche in considerazione del fatto che per i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 è precluso il diritto alla detrazione dell imposta. 30

31 Operazioni oggetto di comunicazione D.M. 5 agosto 2010 articolo 3 1. L obbligo di comunicazione di cui all art. 1, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, diversi da quelli esclusi ai sensi dell art

32 Operazioni oggetto di comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti: L articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010 estende l obbligo di comunicazione anche alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell imposta sul valore aggiunto, effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevute dai soggetti medesimi. Tali operazioni devono essere oggetto di comunicazione, a prescindere dalla circostanza che per esse non sorgano obblighi di registrazione ai fini dell imposta sul valore aggiunto. 32

33 Operazioni oggetto di comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti: Si tratta delle seguenti operazioni: - prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un territorio extra-ue che, ai sensi degli articoli 7-ter, 7-quater, 7- quinquies e 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972, non assumono rilevanza nel territorio dello Stato. Tali operazioni non rientrano fra quelle che, a norma del successivo art. 21, sesto comma, soggiacciono all obbligo di fatturazione; - prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list, prive del requisito della territorialità. 33

34 Operazioni oggetto di comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Operazioni nei confronti di rappresentanti fiscali: Pur in assenza di una specifica disposizione normativa, si ritiene che siano soggette all obbligo di comunicazione anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list. 34

35 Operazioni oggetto di comunicazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Operazioni nei confronti di stabili organizzazioni: Allo stesso modo, devono ritenersi soggette all obbligo di comunicazione anche gli scambi di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto passivo IVA stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato. Il predetto obbligo sussiste anche se il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione dell operatore economico black list si trovi nel territorio dello Stato. 35

36 Periodicità e termini di presentazione D.M. 30 marzo 2010 articolo 2 1. Il modello di comunicazione [approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n del 28 maggio 2010, n.d.r.] è presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro; b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). 2. I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi. 36

37 Periodicità e termini di presentazione D.M. 30 marzo 2010 articolo 2 3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l intero anno solare. 4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi. 5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l anno solare. 37

38 Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione: [...] al fine di stabilire la periodicità mensile o trimestrale della presentazione del modello, si deve tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (se precedente, rileva la annotazione nelle scritture contabili obbligatorie). 38

39 Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione: [...] il superamento della soglia deve essere accertato distintamente con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevute dai medesimi soggetti, indicate nell articolo 1 del D.M. 30 marzo 2010, vale a dire: - cessioni di beni (comprese le esportazioni); - prestazioni di servizi rese (anche a soggetti extracomunitari); - acquisti di beni (comprese le importazioni); - prestazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari). Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni determina l obbligo di presentazione mensile per l intero elenco di operazioni. 39

40 Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione: [...] In sede di prima applicazione dell adempimento in esame, per stabilire la periodicità della comunicazione occorre distinguere tra: - cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia di con riferimento ai quattro trimestri precedenti il 1 luglio 2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate le operazioni), quindi, già a partire dal 1 luglio 2009; - prestazioni di servizi, per le quali - atteso che le regole relative alla territorialità dei servizi sono state modificate con effetto dal 1 gennaio 2010 e tenuto conto della conseguente difficoltà ad individuare con esattezza l ammontare dei servizi resi a operatori non stabiliti e di quelli ricevuti dagli stessi fino al 31 dicembre il superamento o meno della predetta soglia dovrà essere verificato con riferimento ai due trimestri precedenti il 1 luglio 2010, vale a dire a partire dal 1 gennaio

41 Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Momento rilevante ai fini della comunicazione: [...] il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. 41

42 Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Momento rilevante ai fini della comunicazione: Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità che, come si è detto, sono incluse tra quelle oggetto di comunicazione a norma dell art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 e che non rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria l emissione della fattura il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell operatore economico. 42

43 Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/e del 21 ottobre 2010 Momento rilevante ai fini della comunicazione: Anche nel caso di acquisti di beni da San Marino senza addebito dell imposta l operazione rileva, ai fini della comunicazione in esame, [nel momento della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, in quello del pagamento da parte dell operatore economico, n.d.r.] in base ai criteri sopra indicati, da riferire all autofattura ovvero al documento ricevuto dall operatore sammarinese integrato con l indicazione dell imposta. 43

44 Periodicità e termini di presentazione D.M. 30 marzo 2010 articolo 3 1. Il modello di comunicazione è presentato all Agenzia delle entrate per via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento [con riguardo alle operazioni realizzate a partire dal 1 luglio 2010, n.d.r.]. 44

45 Presentazione della comunicazione D.M. 5 agosto 2010 articolo 4 comma 3 3. In deroga a quanto disposto dall articolo 3 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 30 marzo 2010, i modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 sono presentati entro il 2 novembre

46 Presentazione della comunicazione Il modello è presentato all Agenzia delle Entrate per via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Pertanto, le prime comunicazioni mensili dovevano essere inviate entro il 31 agosto 2010, ma tale termine è stato spostato al 2 novembre 2010 dal D.M. 5 agosto 2010 per le dichiarazioni mensili di luglio ed agosto Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 46

47 Presentazione della comunicazione La comunicazione può essere presentata in via telematica: direttamente dal contribuente; tramite intermediari abilitati. L Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore prot. n del 5 luglio 2010, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. 47

48 Presentazione della comunicazione Direttamente dal contribuente I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi: del servizio telematico Entratel, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (Modello 770 semplificato o ordinario), in relazione a un numero di soggetti superiore a 20; del servizio telematico Internet (Fiscoline), qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione a un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero, pur avendo l obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n.322/1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta. 48

49 Presentazione della comunicazione Tramite intermediari abilitati Gli intermediari indicati nell articolo 3, comma 3 del D.P.R. n.322/1998, sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione per via telematica. Nell ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. 49

50 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni 50

51 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni 51

52 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni 52

53 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni Il modello si compone di frontespizio e quadro A, di tipo modulare. Ogni modulo corrisponde a un diverso operatore economico nei confronti del quale sono state effettuate operazioni oggetto della comunicazione. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi: codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l operazione dello Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo; in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata; 53

54 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata; periodo di riferimento della comunicazione; per ciascuna controparte: l importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell IVA, al netto delle relative note di variazione; per ciascuna controparte: relativamente alle operazioni imponibili, l importo complessivo della relativa imposta; per ciascuna controparte: per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta. 54

55 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni Alcuni elementi informativi, inclusi nel modello, non sono sempre immediatamente reperibili dalla usuale documentazione commerciale. Sarà, pertanto, necessario che il contribuente nazionale si attivi per richiedere tali informazioni alla controparte. 55

56 Efficacia le disposizioni si applicano, in via generale, alle operazioni effettuate dall 1/7/2010; non concorrono già a partire dall 1/7/2010 quelle realizzate con soggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud; non concorrono già a partire dall 1/7/2010 le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972; l estensione dell obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia ai fini IVA trova applicazione con riferimento alle operazioni effettuate dall 1/9/2010. Si ritiene che al fine di verificare se sussiste o meno l obbligo di comunicazione, occorre far riferimento alla data di registrazione dell operazione nei registri IVA. 56

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