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1 Gazzetta ufficiale C 378 dell'unione europea 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 19 ottobre 2018 Sommario II Comunicazioni COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2018/C 378/01 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.9041 Hutchison/Wind Tre) ( 1 ) /C 378/02 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9037 Bain Capital/ Italmatch Chemicals) ( 1 )... 1 III Atti preparatori Banca centrale europea 2018/C 378/03 Parere della Banca centrale europea, del 16 agosto 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (il «programma Pericle IV») (CON/2018/35) /C 378/04 Parere della Banca centrale europea, del 22 agosto 2018, relativo alla revisione del trattamento prudenziale delle imprese di investimento (CON/2018/36)... 5 IT ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

2 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2018/C 378/05 Tassi di cambio dell'euro V Avvisi PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2018/C 378/06 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9144 Michael Kors/Gianni Versace) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

3 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 378/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.9041 Hutchison/Wind Tre) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 378/01) Il 31 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni ( Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex ( con il numero di riferimento 32018M9041. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1. Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9037 Bain Capital/Italmatch Chemicals) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 378/02) L'11 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni ( Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex ( con il numero di riferimento 32018M9037. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1.

4 C 378/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 agosto 2018 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (il «programma Pericle IV») (CON/2018/35) (2018/C 378/03) Introduzione e base giuridica Il 25 giugno 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria per il periodo (il «programma Pericle IV») ( 1 ) (di seguito la «proposta di regolamento»). La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell articolo 133 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, ai sensi del quale, fatte salve le attribuzioni della BCE, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure necessarie per l utilizzo dell euro come moneta unica, previa consultazione della Banca centrale europea In conformità al primo periodo dell articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere. 1. Osservazioni di carattere generale 1.1. La BCE osserva che la proposta di regolamento sostituirà la base giuridica dell attuale programma Pericles istituito con il regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) a far data dal 1 o gennaio 2021 al fine di proseguire il programma Pericles fino alla fine del La BCE ribadisce la propria posizione secondo cui il programma Pericles rappresenta un utile contributo alle attività intraprese dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro ( 3 ). La BCE confida che il programma Pericles IV continuerà a contribuire alla salvaguardia dell integrità delle banconote in euro La BCE sottolinea il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione. In particolare, la BCE elabora il disegno delle banconote e le caratteristiche di sicurezza per le banconote in euro che consentono al pubblico e agli esperti di distinguere le banconote autentiche da quelle falsificate e e costituiscono un deterrente per i falsari Dal 2013 sono state introdotte gradualmente le banconote della serie Europa. Per preparare il lancio di banconote con migliorate caratteristiche di sicurezza, la BCE e le banche centrali nazionali dell Eurosistema offrono un ampia gamma di informazioni ai produttori e ai fornitori di apparecchiature per le banconote, così come alle banche commerciali, ai dettaglianti e ad altri soggetti che utilizzano le attrezzature per le banconote o gestiscono contanti quotidianamente. Inoltre, la BCE offre programmi di formazione e materiale didattico per integrare la formazione delle categorie professionali che operano con il contante. Ancora, le informazioni sul disegno e sulle caratteristiche di sicurezza sono rese note al pubblico dopo il lancio di una nuova serie di banconote. ( 1 ) COM(2018) 369 final. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 marzo 2014 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103, del , pag. 1). ( 3 ) Cfr. il paragrafo 1 del parere CON/2006/35 della Banca centrale europea, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 163 del , pag. 7) e il paragrafo 1.1 del parere CON/2012/17 della Banca centrale europea, del 2 marzo 2012, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (GU C 137, del , pag. 7). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all indirizzo

5 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 378/ Inoltre, la BCE analizza le nuove tipologie di contraffazione presso il proprio Centro di analisi della contraffazione (CAC) ed impiega le conoscenze acquisite per prestare consulenza in maniera più adeguata alle autorità di contrasto. Il CAC coordina la diffusione a tutte le parti interessate di tutti i dati tecnici e statistici conosciuti in merito agli euro contraffatti Hardware e software per l elaborazione di immagini digitali sono utilizzati in misura crescente a scopo di falsificazione. In risposta, il Central Bank Counterfeit Deterrence Group (Gruppo di banche centrali per la lotta alla contraffazione), di cui la BCE fa parte, supporta e utilizza tecnologie quali i sistemi di deterrenza alla contraffazione (counterfeit deterrence system), che impediscono di acquisire riprodurre immagini di banconote protette. 2. Osservazioni specifiche 2.1. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2 della proposta di regolamento, la Commissione europea tiene conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol nell attuazione del programma Pericles IV in collaborazione con gli Stati membri. La BCE incoraggia la Commissione a profittare appieno dell esperienza della BCE nella formazione e nella divulgazione di informazioni sulle banconote in euro e la invita a prevedere il pieno coinvolgimento della BCE al riguardo Inoltre, con riferimento all efficiente cooperazione tra le parti interessate dal programma Pericles IV, la BCE ribadisce la propria opinione secondo cui sarebbe utile che la Commissione si tenesse in contatto e coinvolgesse la BCE ed Europol nella stesura dei programmi di lavoro da finanziare nell ambito di tale programma, in particolare per effettuare l esame congiunto delle iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni tra questo programma, altri programmi pertinenti e le iniziative di formazione della BCE ( 1 ). Tale cooperazione faciliterebbe altresì l applicazione di una strategia comune contro la contraffazione dell euro e la frode. Pertanto, l articolo 10 della proposta di regolamento dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere la consultazione preventiva delle principali parti coinvolte, inclusa la BCE e Europol, da parte della Commissione in relazione ai programmi di lavoro. È opportuno che la Commissione conceda alla BCE il tempo sufficiente per familiarizzare con la documentazione riguardante i programmi di lavoro stabiliti in base all articolo 10 ( 2 ) L articolo 12 della proposta di regolamento impone alla Commissione di presentare una relazione annuale in merito ai risultati del programma Pericles IV. L articolo 13 prevede una valutazione intermedia durante l attuazione del programma e una valutazione finale dopo l attuazione programma. Mentre le conclusioni delle valutazioni, corredate delle osservazioni della Commissione, devono essere comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE, le informazioni annuali devono essere comunicate esclusivamente al Parlamento europeo e al Consiglio. La BCE rileva inoltre che la comunicazione sulla valutazione intermedia del programma Pericles 2020 è stata presentata esclusivamente al Parlamento europeo e al Consiglio ( 3 ). La BCE sottolinea la necessità 1) di essere coinvolta regolarmente nella preparazione delle relazioni di valutazione durante il programma, per riflettere le misure da questa intraprese e il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione; 2) che la reazione dei soggetti che partecipano attivamente nelle relative misure al fianco della Commissione sia adeguatamente inclusa nelle relazioni di valutazione e nelle comunicazioni; e 3) di essere tenuta costantemente informata in futuro in merito al programma. Di conseguenza, la BCE raccomanda la modifica degli articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 3 della proposta di regolamento al fine di assicurare che alla BCE siano fornite sia l informazione annuale sui risultati del programma sia le valutazioni intermedie del programma L articolo 11 della proposta di regolamento prevede il conferimento di una delega alla Commissione, alla quale, in particolare, compete il potere di emanare atti delegati per elaborare le disposizioni di un quadro di sorveglianza e di valutazione in conformità all articolo 12, paragrafo 2. La BCE rileva che tale potere è già previsto all articolo 14 del regolamento (UE) 331/2014. Tuttavia, la BCE rileva altresì che l articolo 133 del trattato richiede che la BCE sia consultata preventivamente all adozione di misure necessarie per l utilizzo dell euro come moneta unica. Tale obbligo non è limitato alla proposta di regolamento, ma si applica anche agli atti delegati che intervengono nelle aree di competenza definite nell atto legislativo di base. La BCE è consultata in merito alla proposta di regolamento conformemente all articolo 133 del trattato e, di conseguenza, deve essere consultata prima dell adozione di ogni atto delegato di cui all articolo 12, paragrafo 2, della proposta di regolamento giacché si tratta di misure di attuazione ai fini della salvaguardia dell euro contro la contraffazione e, come tali, sono necessarie per l utilizzo dell euro come moneta unica. Nell ambito dell articolo 11, paragrafo 4, che impone alla Commissione di consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro prima di adottare un atto delegato, la BCE raccomanda alla Commissione di consultare formalmente anche la BCE. ( 1 ) Cfr. il paragrafo 8 del parere CON/2005/22 della Banca centrale europea, del 21 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 161 dell , pag. 11), il paragrafo 2.2 del parere CON/2006/35 e il paragrafo 2.4 del parere CON/2012/17. ( 2 ) Cfr. il paragrafo 2.5 del parere CON/2012/17. ( 3 ) Cfr. considerando 6 della proposta di regolamento.

6 C 378/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE. Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 agosto 2018 Il presidente della BCE Mario DRAGHI

7 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 378/5 PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 agosto 2018 relativo alla revisione del trattamento prudenziale delle imprese di investimento (CON/2018/36) (2018/C 378/04) Introduzione e base giuridica Il 26 e il 29 gennaio 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell Unione europea richieste di parere, rispettivamente, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010 e su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE ( 1 ) (di seguito denominate «proposta di regolamento» e «proposta di direttiva», collettivamente «atti proposti»). La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell Unione europea, in quanto gli atti proposti contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell articolo 127, paragrafo 6, del trattato e dell articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 2 ), nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali a una buona conduzione delle politiche perseguite dalla autorità competenti concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere. Osservazioni di carattere generale La BCE valuta positivamente l obiettivo degli atti proposti di creare un quadro prudenziale che si adatti maggiormente ai rischi e ai modelli imprenditoriali di differenti tipologie di imprese di investimento. Mentre la BCE appoggia in generale l obiettivo di sottoporre le imprese di investimento a rilevanza sistemica alle medesime norme prudenziali degli enti creditizi, gli atti proposti dovrebbero essere oggetto di attenta valutazione al fine di evitare conseguenze indesiderate per altri atti giuridici dell Unione a causa della modifica della definizione di enti creditizi. Il presente parere evidenzia in particolare alcune implicazioni per il regime delle statistiche. Peraltro, tali effetti non sono limitati al quadro di riferimento per le statistiche. Attualmente, solo gli enti creditizi possono essere controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell Eurosistema ( 3 ). Le possibili conseguenze dell inclusione delle imprese di classe 1 nella definizione di «enti creditizi» dovrà essere attentamente valutata dalla BCE. 1. Classificazione delle imprese di investimento come enti creditizi La Commissione propone tre classi di imprese di investimento: (i) imprese di investimento che operano nella negoziazione per conto proprio e/o nella sottoscrizione e/o nel collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile ( 4 ) e le cui attività totali superano 30 miliardi di EUR, oppure imprese di investimento che fanno parte di un gruppo di imprese che svolgono tali funzioni con attività totali superiori a 30 miliardi di EUR ( 5 ) (imprese di classe 1); (ii) imprese di investimento che raggiungono specifiche soglie ( 6 ) (imprese di classe 2); (iii) tutte le restanti imprese ( 1 ) COM(2017)790 final e COM(2017)791 final. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del , pag. 63). ( 3 ) Cfr. articolo 55 dell indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del , pag. 3). ( 4 ) Servizi ai sensi dell allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del , pag. 349). ( 5 ) Quando il valore totale delle attività dell impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR a livello individuale, ma l impresa fa parte di un gruppo il cui valore totale combinato delle attività è superiore a 30 miliardi di EUR (ossia il valore totale combinato delle attività di soggetti del gruppo che forniscono i servizi pertinenti e il cui valore totale delle attività a livello individuale è inferiore a 30 miliardi di EUR), ciascuna impresa del gruppo che fornisce i servizi pertinenti sarà considerata un ente creditizio; oppure quando il valore totale delle attività di tutte le imprese di un gruppo che nel loro insieme svolgono i servizi pertinenti è superiore a 30 miliardi di EUR (ossia l impresa madre e le filiazioni), l autorità di vigilanza su base consolidata, in consultazione con il collegio, può decidere di classificare come ente creditizio una o più imprese in quel gruppo con un valore totale delle attività inferiore a 30 miliardi di EUR a livello individuale al fine di fare fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell Unione. ( 6 ) Cfr. articolo 12 della proposta di regolamento.

8 C 378/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea di investimento (imprese di classe 3). Le imprese di classe 1 sono classificate come enti creditizi e come tali dovrebbero essere soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Di conseguenza, le imprese di classe 1, divenendo enti creditizi ai sensi dell articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013, sarebbero soggette a vigilanza da parte della BCE nell ambito del Meccanismo di vigilanza unico ( 3 ). Poiché il Regolamento (UE) n. 1024/2013 afferma specificatamente di non attribuire alla BCE compiti di vigilanza di altro tipo, da un punto di vista giuridico, esso riconosce che un modo alternativo di assicurare che la BCE eserciti la vigilanza sulle imprese di classe 1 avrebbe potuto essere la modifica del regolamento (UE) n. 1024/2013 al fine di attribuire alla BCE compiti specifici relativi alla vigilanza prudenziale delle imprese di classe 1. Per quanto riguarda l impatto sulle competenze della BCE in materia di vigilanza, vale la pena ricordare che il numero delle imprese di classe 1 è limitato e che sussiste una sovrapposizione nei servizi forniti dagli enti creditizi e dalle imprese di classe 1. Pertanto, l impatto della proposta di regolamento sulla BCE appare marginale ( 4 ). In base alla proposta di regolamento i criteri secondo cui un impresa di investimento deve essere considerata un ente creditizio ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 5 ) sono volti a includere le imprese di investimento a rilevanza sistemica con attività totali superiori a determinate soglie. La BCE accoglie favorevolmente questa proposta, considerato che le imprese che soddisfano tali criteri possono determinare maggiori rischi per la stabilità finanziaria, nonché un maggiore rischio di propagazione ad altri enti creditizi, date le loro dimensioni e interconnessioni e alla luce della loro esposizione a rilevanti rischi di controparte e di mercato in relazione alle posizioni assunte per conto proprio. Nel complesso, la distinzione proposta assicura l applicazione di standard di vigilanza prudenti e coerenti, così da garantire condizioni di parità per soggetti analoghi agli enti creditizi. Tuttavia, fatta salva l attuale responsabilità delle autorità nazionali competenti per la vigilanza di succursali di enti creditizi di paesi terzi, la proposta di regolamento dovrebbe chiarire come devono essere calcolate le attività, ossia comprendendo le attività delle succursali nell Unione di gruppi di paesi terzi e delle filiazioni di paesi terzi di imprese nell Unione risultanti dal loro bilancio consolidato. Inoltre, dato che le attività totali non sono l unico parametro per individuare l importanza sistemica delle imprese di investimento, si suggerisce di integrare la soglia delle attività totali con altri criteri, ivi inclusi ad esempio un criterio relativo alle entrate, la significatività delle attività inter-giurisdizionali o i rapporti di interconnessione. Sarebbe auspicabile allineare tali criteri il più possibile con i criteri di significatività stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, anche tenendo conto della raccomandazione dell ABE ( 6 ). In quest ottica, una volta che si sia acquisita maggiore esperienza con il regime proposto, potrebbe essere vantaggioso un ulteriore affinamento di tali criteri sulla base di una sottostante metodologia di valutazione del rischio sistemico posto dalle imprese di investimento, al fine di garantire che il regime raggiunga i propri obiettivi e non determini eccessive conseguenze indesiderate, ad esempio attraverso l arbitraggio regolamentare. Ai sensi della direttiva 2013/36/UE gli Stati membri assicurano che l autorità competente per l autorizzazione di un ente creditizio consulti l autorità competente per la vigilanza delle imprese di investimento se l impresa d investimento è controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano l ente creditizio ( 7 ). La proposta di direttiva dovrebbe pertanto chiarire che una tale consultazione è altresì richiesta quando un impresa di investimento è riclassificata come ente creditizio ( 8 ). ( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull accesso all attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del , pag. 1). ( 3 ) Cfr. considerando 33 della proposta di regolamento e pagina 26 del documento di lavoro dei servizi della Commissione «Review of the prudential framework for investment firms» (riesame del quadro prudenziale per le imprese di investimento) (SWD(2017)481 final), che accompagna gli atti proposti. ( 4 ) Cfr. terzo paragrafo della pagina 2 della relazione esplicativa della proposta di regolamento. ( 5 ) Cfr. articolo 60 della proposta di regolamento. ( 6 ) Cfr. parere dell Autorità bancaria europea in risposta alla richiesta di parere sulle imprese di investimento da parte della Commissione europea (EBA/Op/2017/11) del 29 settembre La raccomandazione 4 indica che al fine di identificare le imprese di classe 1 l ABE dovrebbe sviluppare specifiche norme tecniche di regolamentazione di Livello 2 per effettuare tale identificazione, tenendo conto delle specificità delle imprese di investimento. ( 7 ) Cfr. articolo 2 della direttiva 2013/36/UE. ( 8 ) Cfr. la proposta di modifica dell articolo 57, paragrafo 6, lettera a) (nuovo), della proposta di direttiva.

9 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 378/7 Il 23 novembre 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva di modifica della direttiva 2013/36/UE ( 1 ), su cui la BCE è stata consultata. In base a tale proposta gli enti creditizi e le imprese di investimento di paesi terzi sarebbero obbligati a costituire, laddove siano soddisfatte alcune condizioni, un impresa madre nell UE che consolidi tutte le loro attività nell Unione ( 2 ). La BCE ribadisce il forte sostegno per la proposta di un impresa madre intermedia nell UE introdotta dalla Commissione nell ambito delle revisioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 3 ). Per fugare ogni dubbio, la proposta modifica della definizione di «enti» nella proposta di regolamento non dovrebbe escludere le imprese di investimento dall obbligo di costituire un impresa madre intermedia nell UE. 2. Autorizzazione di alcune imprese di investimento come enti creditizi In base alla proposta di direttiva la competenza per l autorizzazione di un impresa di investimento che ricade nella definizione di ente creditizio è attribuita all autorità competente per l autorizzazione degli enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE ( 4 ). Le autorità competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento dovrebbero essere tenute a cooperare, soprattutto al fine di assicurare che, qualora le soglie di cui alla proposta di regolamento siano raggiunte, le imprese di investimento presentino tempestivamente domanda di autorizzazione quali enti creditizi e la vigilanza sia assunta agevolmente dall autorità di vigilanza bancaria ( 5 ). Mentre la proposta di direttiva stabilisce che le imprese di investimento che possono essere classificate come enti creditizi debbano ottenere l autorizzazione come ente creditizio, occorre chiarire cosa accade una volta che l autorizzazione come ente creditizio sia stata concessa ( 6 ). La proposta di direttiva dovrebbe altresì chiarire quali siano le conseguenze per un impresa di investimento che abbia raggiunto la soglia prevista, ma operi senza la relativa autorizzazione per un prolungato periodo di tempo e la cui domanda di autorizzazione sia successivamente respinta dall autorità competente. In tal caso, può sorgere un dubbio in merito a quale sia l autorità competente a sanzionare l impresa di investimento che abbia operato come ente creditizio senza autorizzazione, ossia se si tratti dell autorità competente per la vigilanza delle imprese di investimento oppure dell autorità competente per la vigilanza degli enti creditizi. Inoltre, la proposta di direttiva dovrebbe precisare ulteriormente che le imprese di investimento che soddisfano la definizione di enti creditizi, a prescindere da quale sia la parte della definizione in cui ricadono le loro attività, sono autorizzate a svolgere le attività bancarie tradizionali (ad esempio, raccogliere depositi dal pubblico o concedere prestiti) solo dopo avere ottenuto l autorizzazione a svolgere tutte le attività bancarie ( 7 ). Di conseguenza, finché tale autorizzazione non è concessa, detti soggetti dovrebbero svolgere solo le attività per cui sono stati autorizzati come imprese di investimento. 3. Implicazioni statistiche La BCE rileva l importanza di assicurare un elevato livello di coerenza e metodologie armonizzate per i concetti e le definizioni statistiche nella legislazione dell Unione e tra la legislazione dell Unione in materia statistica e gli standard statistici internazionali, in particolare con il sistema di conti nazionali adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite ( 8 ). Per questo motivo, in precedenza la BCE ha accolto favorevolmente che la definizione del settore «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) nel SEC 2010 ( 9 ) segua la definizione della BCE ( 10 ), a cui fa espressamente riferimento ( 11 ). ( 1 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (COM(2016) 854 final). ( 2 ) Si fa riferimento al proposto articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE. Si veda altresì il paragrafo 1.6 del parere della Banca centrale europea, dell 8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CON/2017/46) (GU C 34 del , pag. 5). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all indirizzo ( 3 ) Cfr. anche il paragrafo 1.6 del parere CON/2017/46. ( 4 ) Si osserva al riguardo che ai sensi dell articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, prima di concedere un autorizzazione ad un ente creditizio, in certe circostanze l autorità competente per la vigilanza degli enti creditizi deve consultare l autorità competente per la vigilanza sulle imprese di investimento. ( 5 ) Cfr. la proposta di modifica dell articolo 5, paragrafo 2, della proposta di direttiva. ( 6 ) Cfr. al riguardo anche il considerando 38 della direttiva 2014/65/UE, che indica: «La presente direttiva non dovrebbe prevedere la necessità di un ulteriore autorizzazione a svolgere servizi o attività di investimento per gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE. Se un ente creditizio decide di prestare servizi o effettuare attività di investimento le autorità competenti dovrebbero verificare, prima di concedere un autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, che detto ente rispetti le pertinenti disposizioni della presente direttiva». ( 7 ) Cfr. la proposta di modifica dell articolo 57, paragrafo 6, della proposta di direttiva. ( 8 ) Cfr. Commissione europea, Fondo monetario internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Nazioni Unite, Banca mondiale, Sistema di conti nazionali 2008 (New York, 2009), disponibile all indirizzo nationalaccount/docs/sna2008.pdf. ( 9 ) Il SEC 2010 è il Sistema europeo dei conti istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell Unione europea (GU L 174 del , pag. 1). ( 10 ) Cfr. articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del , pag. 1). ( 11 ) Cfr. paragrafo 6 del parere della Banca centrale europea, del 19 maggio 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell Unione europea (CON/2011/44) (GU C 203 del , pag. 3).

10 C 378/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Inoltre, alcuni regolamenti statistici della BCE definiscono gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione facendo diretto riferimento alla definizione di IFM di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 ( 1 ) o basandosi sul sotto-settore «istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali» (sotto-settore SEC S.122) o riferendosi agli «enti creditizi» come definiti all articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 2 ). La proposta di regolamento includerebbe nella definizione di «enti creditizi» imprese che, nella misura in cui sono principalmente impegnate nell intermediazione finanziaria piuttosto che nella raccolta di depositi (o prossimi sostituti dei depositi), ricadono nel sotto-settore SEC «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (S.125). Tuttavia, tale sotto-settore non ricade nell ambito della definizione di IFM della legislazione dell Unione. Pertanto, la classificazione delle imprese di classe 1 come enti creditizi implicherebbe delle incoerenze nelle comuni norme, definizioni e classificazioni di rilievo per il trattamento statistico delle società finanziarie stabilite dalla legislazione dell Unione a cui sarebbe necessario porre rimedio. 4. Dimensione macroprudenziale delle imprese di investimento Gli atti proposti non recepiscono le raccomandazioni dell ABE sulla necessità di una dimensione macroprudenziale delle imprese di investimento ( 3 ). Una possibile futura revisione dei criteri per individuare le imprese di investimento a rilevanza sistemica potrebbe anche considerare se determinati strumenti macroprudenziali possano essere sviluppati per far fronte ai rischi specifici che le imprese di investimento di minori dimensioni possono porre per la stabilità finanziaria. Ad esempio, le imprese di investimento di minori dimensioni che sono partecipanti al mercato significativi, che intraprendono attività transfrontaliere o che sono collegate a enti creditizi potrebbero fungere da amplificatori degli shock. 5. Fornitura di servizi da parte di imprese di paesi terzi Per quanto riguarda la proposta della Commissione di rafforzare e armonizzare maggiormente la legislazione dell Unione applicabile alle succursali di imprese di investimento di paesi terzi ( 4 ), il legislatore dell Unione potrebbe voler valutare ulteriormente la possibilità di applicare le regole armonizzate a tutte le succursali, comprese quelle che forniscono servizi ai clienti professionali e alle controparti idonee, al fine di assicurare che i rischi rilevanti siano fronteggiati in maniera coerente in tutta l Unione e di evitare l arbitraggio regolamentare. In proposito, gli atti proposti riconoscono che gli enti creditizi e le imprese di investimento sono soggetti diversi sotto il profilo qualitativo che operano con modelli imprenditoriali primari diversi, ma che possono erogare servizi in alcuni casi sovrapponibili ( 5 ). In quest ottica, un ulteriore riflessione su possibili strade per l arbitraggio regolamentare potrebbe essere presa in considerazione, ad esempio, per quanto riguarda il trattamento di succursali di enti creditizi di paesi terzi, che presumibilmente dovrebbe essere coerente con il trattamento proposto per le succursali di imprese di investimento di paesi terzi e quindi essere ulteriormente armonizzato a livello di Unione. La proposta di regolamento rafforza il regime definito nel regolamento (UE) n. 600/2014 ( 6 ) per quanto riguarda la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività da parte di imprese di investimento di paesi terzi dopo che sia stata adottata una decisione di equivalenza. L equivalenza dei quadri normativi di paesi terzi è utilizzata in diversi settori del pertinente diritto dell Unione e la coerenza e l ulteriore intensificazione di questi approcci potrebbero essere prese in ulteriore in considerazione. Al contempo, il legislatore dell Unione potrebbe valutare ulteriormente se sia opportuno limitare il regime di equivalenza del regolamento (UE) n. 600/2014 (ad esempio circoscrivendo tale regime alla prestazione di consulenza in materia di investimenti e al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti di clienti professionali e controparti idonee). Inoltre, si potrebbe valutare se l attuale regime per le imprese ( 1 ) Cfr. ad esempio, regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell , pag. 6); regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del , pag. 51); regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del , pag. 97). ( 2 ) Cfr. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell , pag. 44). ( 3 ) Cfr. parere dell Autorità bancaria europea in risposta alla richiesta di parere sulle imprese di investimento da parte della Commissione europea (EBA/Op/2017/11) del 29 settembre Secondo la raccomandazione 60 di tale parere il nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento dovrebbe comprendere una dimensione macro-prudenziale. A questo riguardo, l importanza di mitigare la creazione e la concretizzazione di rischi sistemici dovrebbe essere enfatizzata nella prospettiva di stabilire se debbano essere sviluppati adeguati strumenti macroprudenziali per far fronte a tali rischi. Nella raccomandazione 61 si afferma che è necessaria un analisi dettagliata che valuti il potenziale impatto sistemico delle 3 classi di imprese di investimento. Al riguardo, si dovrebbe considerare se la dimensione macroprudenziale dovrebbe essere calibrata secondo le specificità dei modelli imprenditoriali delle imprese di investimento. Cfr. anche il documento di discussione dell ABE «Designing a new prudential regime for investment firms» (Elaborare un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento) (EBA/DP/2016/02) del 4 novembre ( 4 ) Cfr. articolo 58, paragrafo 3, della proposta di direttiva volta a modificare l articolo 41 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del , pag. 349). ( 5 ) Cfr. pagina 2 della relazione esplicativa della proposta di direttiva e pagina 2 della relazione esplicativa della proposta di regolamento. ( 6 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del , pag. 84).

11 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 378/9 di investimento di paesi terzi debba continuare a lasciare agli Stati membri la disciplina dei servizi di investimento da parte di imprese di investimento di paesi terzi non equivalenti, in quanto gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza non possono dissolvere in maniera unilaterale i rischi sistemici posti, ad esempio, da alcune imprese di investimento di grandi dimensioni che operano su base transfrontaliera oltre l ambito delle giurisdizioni nazionali. Per garantire condizioni di parità si potrebbe far sì che nel corso del tempo tali imprese di paesi terzi non equivalenti debbano stabilire una succursale (o una filiazione) nell Unione per prestare qualsiasi servizio di investimento nell Unione. 6. Allineamento 6.1. L interazione tra gli atti proposti e la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere valutata attentamente al fine di evitare conseguenze indesiderate a causa della modifica della definizione di enti creditizi. La proposta non incide sull ambito di consolidamento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, né sulla disposizione per cui le imprese di investimento che sono proprietarie di un ente all interno di un gruppo bancario o che sono filiazioni all interno di un gruppo bancario devono essere incluse nell ambito di tale consolidamento. Ulteriori modifiche agli atti proposti dovrebbero essere oggetto di attenta revisione al fine di salvaguardare l ambito del consolidamento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. Analogamente, si dovrebbe garantire la coerenza tra gli atti proposti e alcune modifiche della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui si prevede l entrata in vigore nei prossimi mesi La proposta di direttiva prevede che le autorità competenti e tutte le persone associate a tali autorità siano soggette all obbligo del segreto professionale ( 1 ). La formulazione della pertinente disposizione della proposta di direttiva differisce rispetto alle disposizioni sul segreto professionale nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Le proposte dovrebbero essere volte a uniformare la formulazione linguistica nei diversi atti settoriali del diritto dell Unione in modo da armonizzare, se del caso, l ambito degli obblighi di segreto professionale Si suggerisce di evitare la replica di definizioni esistenti. Ad esempio, il termine «organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» è definito sia nella direttiva 2013/36/UE sia nella proposta di direttiva. Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 agosto 2018 Il presidente della BCE Mario DRAGHI ( 1 ) Cfr. articolo 13 della proposta di regolamento. ( 2 ) Cfr. articolo 53 della direttiva 2013/36/CE e articolo 76 della direttiva 2014/65/CE.

12 C 378/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 18 ottobre 2018 (2018/C 378/05) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1505 JPY yen giapponesi 129,44 DKK corone danesi 7,4606 GBP sterline inglesi 0,87843 SEK corone svedesi 10,3330 CHF franchi svizzeri 1,1451 ISK corone islandesi 136,80 NOK corone norvegesi 9,4598 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 25,863 HUF fiorini ungheresi 322,42 PLN zloty polacchi 4,2989 RON leu rumeni 4,6683 TRY lire turche 6,4190 AUD dollari australiani 1,6119 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,5009 HKD dollari di Hong Kong 9,0192 NZD dollari neozelandesi 1,7522 SGD dollari di Singapore 1,5863 KRW won sudcoreani 1 306,55 ZAR rand sudafricani 16,4104 CNY renminbi Yuan cinese 7,9835 HRK kuna croata 7,4210 IDR rupia indonesiana ,12 MYR ringgit malese 4,7821 PHP peso filippino 62,137 RUB rublo russo 75,5050 THB baht thailandese 37,512 BRL real brasiliano 4,2453 MXN peso messicano 21,8143 INR rupia indiana 84,6850 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

13 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 378/11 V (Avvisi) PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9144 Michael Kors/Gianni Versace) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 378/06) 1. In data 11 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Michael Kors Holdings Limited («MKH», Stati Uniti), Gianni Versace SpA («Versace», Italia). MKHL acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell insieme di Versace. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: MKHL: concezione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, vendita all ingrosso e al dettaglio e rilascio di licenze per prodotti di lusso di marca Michael Kors e Jimmy Choo, come accessori, calzature e capi di abbigliamento, su scala mondiale; Versace: concezione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, vendita all ingrosso e al dettaglio e rilascio di licenze per prodotti di lusso di marca Versace, come accessori, calzature e capi di abbigliamento, su scala mondiale. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.9144 Michael Kors/Gianni Versace ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del , pag. 5.

14 C 378/12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per , per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax: Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

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