Federico Russo La «semplificazione» del processo civile (d.lgs. 150/2011, pubblicato nella g.u. del 21 settembre 2011 in vigore dal 6 ottobre 2011)
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3 Federico Russo La «semplificazione» del processo civile (d.lgs. 150/2011, pubblicato nella g.u. del 21 settembre 2011 in vigore dal 6 ottobre 2011)
4 Copyright MMXI ARACNE editrice S.r.l. via Raffaele Garofalo, 133/A B Roma (06) ISBN I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell Editore. I edizione: novembre 2011
5 INDICE Capitolo I... 9 Il miraggio della «buona novella» (la riforma, in comode rate, del processo civile) Capitolo II La legge di delega di cui all art. 54 legge 18 giugno 2009 n. 69 Capitolo III Il decreto delegato: l idea del codice dei riti speciali Capitolo IV Il mutamento del rito (art.4) Capitolo V La sospensione dell efficacia esecutiva del provvedimento (art.5) Capitolo VI Il rito «semplificato» del lavoro: a) le norme comuni (i.e. il rito speciale di primo livello) (art.2) Capitolo VII Il rito «semplificato» del lavoro: b) i singoli «sottoriti» VII.1) L opposizione ad ordinanza ingiunzione (art.6) VII.2) L opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art.7) VII.3) L opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art.8) VII.4) L opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art.9) 50 VII.5) Le controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 10) VII.6) Le controversie agrarie (art.11) VII.7) L impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art.12)
6 6 Indice VII.8) L opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 13) Capitolo VIII Il rito sommario «speciale» di cognizione a) caratteri generali e norme comuni (il procedimento speciale di primo livello) (art.3) Capitolo IX Il rito sommario «speciale» di cognizione b) i singoli «sottoriti» IX.1) Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art.14) IX.2) L opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia (art. 15) IX.3) Controversie in materie di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini UE e dei loro familiari (art. 16) IX.4) Controversie in materia di allontanamento dei cittadini UE e dei loro familiari (art.17) IX.5) Controversie in materia di espulsione dei cittadini non UE e dei loro familiari (art.18) IX.6) Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 19) IX.7) Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell autorità amministrativa in materia di diritto all unità familiare (art. 20) IX.8) Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21) IX.9) Controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22) IX.10) Controversie in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il parlamento europeo (art. 23) IX.11) Impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art. 24) IX.12) Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25) IX.13) Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26) IX.14) Impugnazione dei deliberazioni del del Consiglio nazionale dell Ordine dei giornalisti (art. 27) vi
7 Indice 7 IX.15) Controversie in materia di discriminazione (art. 28) IX.16) Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art. 29) IX.17) Controversie in materia di attuazione delle sentenze e dei provvedimenti di giurisdizione volontaria stranieri e contestazione del riconoscimento (art.30) Capitolo X Il rito ordinario «speciale» di cognizione X.1) Le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31) X.2) L opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (art. 32) X.3) Le controversie in materia di liquidazione di usi civici (art. 33) Capitolo XI Le ulteriori disposizioni del d.lgs. 150/ considerazioni conclusive Bibliografia vii
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9 Capitolo I Il miraggio della «buona novella» (la riforma, in comode rate, del processo civile) La microriforma dei riti speciali, introdotta con il d.lgs. 150/2011 1, entrata in vigore il 6 ottobre 2011, costituisce l ultima - temiamo nel senso di «la più recente» - appendice della riforma del processo civile, disegnata con legge 18 giugno 2009, n La legge n. 69/2009, a sua volta, non era che un ultimo - ma assai presto degradato a capitolo intermedio -giro di boa di una frenetica attività riformistica, iniziata negli anni 70 con la riforma del processo del lavoro (legge 11 agosto 1973 n. 533). È un dato di fatto, che dalla sua approvazione con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, il codice di rito civile è stato sottoposto a periodici, quasi mai coordinati tra di loro, interventi di restauro o di restyling. Si ricordano, purtroppo senza pretesa di completezza 3 : -la legge 14 luglio 1950 n. 581, Ratifica del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile; -la sua appendice, i.e. il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della L. 14 luglio 1950, n. 581, 1 Cfr. G. BUFFONE, Semplificazione del processo civile, 2011, Milano, p. 7 ss.; P.G. DE- MARCHI ALBENGO, Il processo civile semplificato, Milano, 2011, p. 1 ss.; N.S. DI PAOLA - F. TABASCO, I riti attuali nella riforma del processo civile, Sant Arcangelo di Romagna (SN), 2011, p. 7 ss.; L. VIOLA, La semplificazione dei riti civili, Padova, 2011, p. 5 ss. 2 La prima «appendice» è stata, come è noto, la mediazione civile e commerciale, introdotta con d.lgs. 28/ Si stanno tralasciando, tra l altro, molte delle modifiche «minori», i.e. tutti quegli interventi normativi che hanno inciso solo su specifiche disposizioni, come la legge 24 dicembre 2007 n. 244 o la legge 28 dicembre 2005 n. 262, che novellarono, e.g., l art. 50 bis c.p.c. 9
10 10 Capitolo I che ratifica il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile, e disposizioni transitorie; -la legge 20 maggio 1970 n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; -la legge 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; -la legge 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie; -il d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 ss.mm., disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, che aveva disciplinato la c.d. esecuzione fiscale (artt. 49 ss.); -la legge 28 luglio 1978 n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili urbani (con le modifiche introdotte: a) con il d.l. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989 n. 61; b) con la legge 26 novembre 1990 n. 353); -la legge 26 novembre 1990, n. 353, Provvedimenti urgenti per il processo civile; -la legge 21 novembre 1991, n. 374, Istituzione del giudice di pace; -la legge 20 gennaio 1992 n.55 Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione; -la legge 31 maggio 1995 n. 218, riforma del diritto internazionale privato (abolì artt. 2-4 c.p.c.); -la legge 22 luglio 1997 n. 276 Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari; -il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado; -la legge 24 marzo 2001 n.89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell articolo 375 del codice di procedura civile (c.d. legge Pinto);
11 Il miraggio della «buona novella» (la riforma in comode rate ) 11 - il d.p.r. 30 maggio 2002 n.115, Testo Unico sulle Spese di giustizia (tra le altre disposizioni ha abrogato l art. 90 c.p.c.) - il d.lgs. 17 maggio 2003 n.5, che aveva introdotto il c.d. processo societario; -la legge 9 gennaio 2004, n. 6, sull amministrazione di sostegno; -il d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273; -il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, e ss.mm. (rito 1 marzo 2006); - il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 262, Codice di consumo -il d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5, riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80 (preceduta dal d.l. 14 marzo 2005 n.35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n.80, che aveva riformato le revocatorie fallimentari e del concordato preventivo); -la legge 21 febbraio 2006, n. 102, Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali., che aveva introdotto il rito lavoro per sinistri stradali; -la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che aveva modificato la legge Pinto; -il regolamento comunitario 11 luglio 2007, n. 861, sul procedimento uniforme per le controversie di modesta entità; -il d.lgs. settembre 2007, n. 169, Disposizioni integrative e correttive al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della L. 14 maggio 2005, n. 80;
12 12 Capitolo I - la legge 18 giugno 2009 n. 69, che oltre a modificare nuovamente il codice di rito aveva anche abolito il rito societario (eccettuate le norme sulla conciliazione, sopravvissute per circa un anno ancora) ed il rito del lavoro per i sinistri stradali; - il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (la legge, tra l altro, aboliva la conciliazione societaria) 4 ; -il d.l. 13 agosto , convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011 n. 148, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, che ha modificato, tra l altro, gli artt. 125, 136 e 81 bis c.p.c., relativi al contenuto degli atti introduttivi, alle comunicazioni e al calendario del processo; -il d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69; -il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n Non è, probabilmente, errato parlare di una vera e propria iperprolificità legislativa, che ha caratterizzato gli ultimi venti anni di storia repubblicana; con una tendenza che - poi - pare essersi addirittura accentuata nell ultimo decennio. Se negli anni novanta non trascorse, 4 Sebbene, infatti, la mediazione non costituisca - secondo l interpretazione preferibile - un procedimento giurisdizionale, è certo che il d.lgs. 28/2010 ha introdotto regole che incidono sul processo civile (e.g., la dichiarazione di improcedibilità della domanda, l obbligo di informativa da parte del difensore), nonché il nuovo procedimento per l omologazione del verbale di conciliazione. Per una disamina v. AA.VV., Il diritto della mediazione, Palermo, 2011, p. 5 ss.; per le specifiche tematiche connesse all efficacia esecutiva del verbale di mediazione v anche LIGUORI, Il verbale di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: nuovo titolo esecutivo, in Vita notarile, 2001, p.831 ss.; RUSSO, L efficacia esecutiva del verbale di conciliazione, in AA.VV., Il diritto della mediazione, Palermo, 2011, p. 147 ss.
13 Il miraggio della «buona novella» (la riforma in comode rate ) 13 praticamente, anno, senza che venisse introdotta una piccola o grande riforma processuale, dal 2000 in poi il legislatore ha, addirittura, fatto di meglio, partorendo anche più di una riforma nell arco dei canonici, da secoli immutati, dodici mesi. Alla proliferazione di norme processuali, poi, è corrisposta una proliferazione dei riti, molto spesso introdotti come norme di appendice alle leggi regolatrici di norme sostanziali. Riti, talvolta, residuali e di scarsa importanza, ma di incidenza statistica sufficiente a generare incertezze e caos interpretativi. È utile richiamare la relazione al decreto legislativo: L'evoluzione normativa degli ultimi decenni si caratterizza per la estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta spesso in assenza di un disegno organico, avvenuta all'insegna della ricerca di formule procedimentali che potessero assicurare una maggiore celerità dei giudizi. Il fenomeno si è rivelato, nel tempo, come un fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, che viene unanimemente individuato come una delle cause delle lungaggini dei giudizi civili, oltre ad aver determinato rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto 5. Almeno nelle intenzioni 6, dunque, vi è stata una presa d atto da parte del legislatore, di quello che - a onore del vero - l avvocatura italiana 7 va ripetendo da anni: la proliferazione dei riti, lungi dal determinare un accelerazione dei processi od una sperimentazione di strade alternative - è di per se stessa causa di lungaggini processuali. Un processo farraginoso e complesso, infatti, determina errori delle parti, oscillazioni interpretative della giurisprudenza e, dunque, il proliferare di cause e impugnazioni su questioni meramente di rito. 5 Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo Osservazioni generali. 6 Non può, tuttavia, non evidenziarsi come l attuale Legislatura sia stata - almeno sotto un profilo statistico - una delle più prolifiche di norme processuali, con addirittura quattro interventi - se si considerano le modifiche al d.l. 138/2011 introdotte con la legge di conversione n. 148/ nella sola estate V. intervento dell Unione Camere Civili in occasione dell Apertura dell anno giudiziario 2007 presso la Corte d'appello Milano.
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