A.S AFFIDO CONDIVISO BOZZA EMENDAMENTI IDV

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1 SENATO DELLA REPUBBLICA GRUPPO ITALIA DEI VALORI UFFICIO LEGISLATIVO A.S AFFIDO CONDIVISO BOZZA EMENDAMENTI IDV (ILLUSTRAZIONE GENERALE) Con gli emendamenti predisposti, si intende modificare il testo di riferimento (A.S. 957, Sen. Valentino) nel senso contenutistico del disegno di legge della Sen. Bugnano (A.S. 2800). In sintesi, si riafferma il principio per il quale l affidamento condiviso, ove deciso, comporta l esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, tenuti per legge a provvedere in misura paritetica alla cura, educazione ed istruzione dei figli, senza alcuna irragionevole divisione del tempo dei figli in misura quantitativamente paritetica presso ciascun genitore, cosa che non terrebbe in considerazione le specificità di ciascun figlio e nuocerebbe allo sviluppo psicofisico dei minori. Viene sempre consentita al giudice la facoltà di valutare quale sia la migliore soluzione per il minore : non si preclude, in altre parole, l affidamento esclusivo. Il riconoscimento agli ascendenti della facoltà di chiedere al giudice che sia valutata e, solo se riconosciuta dal giudice, disciplinata una propria possibilità di contatto con i minori, viene reso possibile nei limiti del preminente interesse del minore e non tale da costituire una legittimazione attiva che possa accrescere la conflittualità: esso viene infatti rimesso alla valutazione del giudice e declinato in termini di modalità di esercizio di un diritto che è, e resta, proprio del solo minore. Il riferimento al principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli viene integrato con la valutazione anche del tenore di vita goduto precedentemente alla separazione, oltre che delle esigenze attuali, in modo tale da coprire eventuali rischi connessi al regime patrimoniale di separazione dei beni, poiché viene anche mantenuta la possibilità per il giudice di esperire accertamenti su redditi o beni oggetto di eventuale contestazione. Viene conseguentemente mantenuto l impianto dell attuale articolo 155-bis del codice civile; Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, copre anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l interesse dei figli). Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto; resta peraltro ferma la giurisprudenza della Corte di cassazione. Sulla questione del «comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale» (c.d. PAS) non sono stati proposti emendamenti. La formulazione de testo in esame prevede infatti che debba esservi un "comprovato" condizionamento, rimettendo quindi ogni valutazione al giudice il quale "può" ( e non "deve") escludere l'affidamento in atto. E' in ogni caso da intendersi rimessa al previo accertamento tecnico la questione dell'effettivo insorgere della patologia, lasciando quindi al dibattito scientifico ogni decisione in merito ( sarebbe d'altra parte incongruo sancire in modo eccessivamente rigido le conseguenze giuridiche della predetta sindrome o, per converso, arrivare ad escluderla ope legis ) sulla evoluzione del quale si innesta poi il libero convincimento del giudice. Sostanzialmente si sancisce il mantenimento della situazione attuale sulla PAS. 1

2 Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «salvi i casi di impossibilità materiale» con le seguenti: «ove possibile». In luogo della mera impossibilità materiale, il presente emendamento conferisce maggiore discrezionalità al giudice nell'ambito delle opportunità non solo di tipo materiale. Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole «Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell altro». Viene espunto tale periodo, in forza della eccessiva forza prescrittiva, in capo al giudice, con particolare riferimento alla possibilità di domicilio presso entrambi i genitori. Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «Agli ascendenti», inserire le seguenti: «di cui sia provato un rapporto affettivo con i minori, tenuto conto del preminente interesse morale di questi ultimi,»; b) sostituire la parola «riconosciuta», con la seguente: «valutata». Si intende connotare maggiormente l'aspetto soggettivo degli ascendenti affidatari, connesso al rapporto affettivo con i minori ed in considerazione del loro interesse morale. 2

3 Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni : a) nel quarto comma ivi richiamato, al primo periodo sostituire le parole «provvede in forma diretta e per capitoli di spesa», con le seguenti: «provvede, ove possibile in forma diretta e per capitoli di spesa,» b) nel quarto comma ivi richiamato, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenendo conto delle esigenze dei figli e del tenore di vita precedente alla separazione». Conseguentemente, sopprimere le parole da "Il costo dei figli" fino a "assunti da ciascun genitore". Pur essendo dichiaratamente preferibile il risarcimento in forma diretta e per capitoli di spesa, è disposta una clausola che consente la valutazione del giudice in capo al giudice. In luogo delle «attuali esigenze del figlio e delle risorse economiche complessive dei genitori», si introducono parametri più efficaci di riferimento per il mantenimento economico: esigenze dei figli e tenore di vita precedente alla separazione. ART. 2 ART. 3 ART. 4 Bugnano. Li Gotti Con I 3 emendamenti in questione vengono lasciati immutati gli articoli del codice civile non modificati dal ddl 2800 Bugnano ed altri, sopprimendo le relative parti del ddl 957, peraltro oggetto di osservazioni critiche da parte della magistratura e dall'avvocatura minorile 3

4 ART. 6 Sostituirlo con il seguente: «Art. 6 «L articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 317-bis. (Esercizio della potestà). Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155- quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo». Le modifiche sono finalizzate a realizzare una totale parità di trattamento tra figli nati da persone unite o meno in matrimonio anche con riferimento all esercizio della potestà. Tuttavia appare opportuno valutare se non sia il caso di sopprimere direttamente l'articolo 6, in quanto la medesima materia è già stata oggetto di votazione del Senato (in Commissione ed in Aula) in sede di esame dei ddl 1211 e 2905 già approvati dal Senato e trasmessi alla Camera ART. 8 Si intende sopprimere l'istituto della mediazione familiare in un ambito materiale tanto delicato quanto particolarmente conflittuale. 4

5 ART. 9 Sostituirlo con il seguente: Art All articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo comma, l alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell affidamento, il giudice, valutato il preminente interesse del minore, dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:». Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, dovrebbe coprire anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l interesse dei figli). Questo l'intendimento del presente emendamento. Si intende inoltre lasciare al giudice la possibilità di ammonire il genitore inadempiente, TROPPO POCO! come previsto dal codice vigente, laddove egli ritenga opportuno modificare i provvedimenti assunti in caso di comportamenti che arrechino pregiudizio al minore. Contestualmente si espunge il riferimento al condizionamento della volontà del minore in forma di attivazione della sindrome PAS, lasciando in tal modo alla giurisprudenza di merito e al dibattito scientifico ogni determinazione in materia e rispetto agli effetti delle inadempienze che possono sempre comportare l'esclusione dall'affidamento. ART. 9 Al comma 1, lettera a), dopo le parole «corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento», inserire le seguenti: «, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta,». Il riferimento al caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, 5

6 con conseguente emissione di provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione da parte del giudice, dovrebbe coprire anche i casi di mancato rispetto del mantenimento in forma diretta (qualora tale modalità di contribuzione si sia rilevata possibile e non pregiudizievole per l interesse dei figli). Questo l'intendimento del presente emendamento. ART. 9 Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «attivando» a «genitoriale». Con l'emendamento in esame si conferisce la possibilità al giudice di valutare se il comprovato condizionamento della volontà del minore mirato a ingenerare un rifiuto dell'altro genitore possa costituire inadempienza, eliminando il riferimento esplicito alla Sindrome di Alienazione Genitoriale, sulla quale la letteratura scientifica non risulta concorde. Sopprimerlo, Li Gotti 0 Bugnano Opportuna disposizione volta a trasferire nella sede propria, i disegni di legge in materia di sezioni specializzate su persone e famiglia (AS 3323) le questioni in ordine alla competenza a decidere. 6

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