Il mondo dell informazione e il minore

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1 1 Il mondo dell informazione e il minore SOMMARIO 1. Centralità del minore nei rapporti familiari e sociali. 2. L interesse del minore soggetto attivo dell informazione e della comunicazione. 3. Il soggetto adolescente e i media: Tv, computer, Internet. 4. Il minore e il videogioco. 1. Centralità del minore nei rapporti familiari e sociali Il cucciolo d uomo 1 è da sempre oggetto di particolare attenzione da parte dell ordinamento che, recependo la lenta ma progressiva evoluzione lo ha visto trasformarsi da oggetto a soggetto di diritto e dunque meritevole di protezione ed oggi protagonista delle proprie scelte 2. Autorevole dottrina nell ultimo decennio segnala come il minore diviene in maniera sempre più significativa, un soggetto dotato di un potere di autodeterminazione, che ha diritto all ascolto, di cui l adulto valuti in mo- 1 L espressione è di P. VERCELLONE, La Filiazione, in Tratt. diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, Torino, 1987, 5. 2 Tra i contributi attenti confronta E. QUADRI, L interesse del minore nel sistema della legge civile, in Fam. e dir., 1, 1999, 80, 88; e in giurisprudenza la sentenza della Corte cost. 21 aprile 1993, n La legge sull affidamento condiviso n. 54/2006 ha da ultimo posto l ascolto e la scelta del minore, come elementi determinanti nelle modifiche al codice civile. Cfr. C. PADALINO-E. PASQUINI, Le questioni controverse: così la giurisprudenza si adegua alla nuova legge, in Fam. e minori, 2006, 31 ss.

2 2 Capitolo Primo do adeguato le dichiarazioni che vengono rese dallo stesso 3 ; un soggetto in cui cresce la dimensione del protagonismo nelle proprie scelte e nei comportamenti, che ne sono l espressione immediata. Naturalmente parlare di centralità del minore significa sopratutto considerarlo nel suo essere in formazione, e dunque richiede con riferimento alla dimensione dell ascolto, l assunzione di tecniche di tutela particolari: tecniche che, sulla base di una indubbia diversità da persona a persona, devono poter ipotizzare differenti modalità attuative della garanzia anche tra minore e minore 4, in un quadro ancor più generale che non prescinda da una valutazione legata nelle concrete ipotesi, delle circostanze e dell ambiente in cui le stesse si collocano. La Suprema Corte ha segnalato come: «Interesse del minore in conformità con i principi posti dall art. 30 Cost. è avere garantita un assistenza morale e materiale nell ambito della propria famiglia» Cass. civ., 2 aprile 2005, n. 6921, con nota di L.A. SCARANO, in Famiglia, Persone e Successioni, 3-4, 2005, 264. Espressione questa che amplia il concetto di assistenza inserendo anche quello di cura, che è da tempo ormai obiettivo di altri Paesi europei, da sempre attenti alla figura e alla crescita del minore nella frammentazione pluralità delle realtà familiari in senso lato. Si è passati così da semplici enunciazioni generali in tema di stabilità emotiva, sicurezza materiale e spirituale, nonché di affetto, individuate nell ampia dizione di tutela del minore, garantita costituzionalmente, a una normativa che tiene conto della minorità come situazione di debo- 3 Il diritto all ascolto del minore è stato da sempre oggetto di attenta valutazione da parte della dottrina ed è oggi valorizzato dalla legge sull affido condiviso n. 54/2006, che all art. 155 sexies sottolinea la necessità da parte del giudice di sentire il minore che abbia compiuto gli anni dodici, o un età inferiore purché dotato di capacità di discernimento. Tra gli ultimi contributi in dottrina si cfr. F. RUSCELLO, Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore, in Famiglia, 2002, 4, Così sarà diversa la posizione di un quattordicenne, per esempio, rispetto a quella di un neonato; come sarà diversa quella di un bambino di dieci anni o ancora di più con riferimento ad Internet, di un bambino di nove anni: diverso è il grado di maturità, diversa è la consapevolezza del proprio essere e dei propri comportamenti. Tra gli ultimi contributi interdisciplinari cfr. M. RIONDINO, L interesse supremo del fanciullo giuda la tutela concreta, in Famiglia e minori, 2009, 91.

3 Il mondo dell informazione e il minore 3 lezza che va però accompagnata, sino a un naturale superamento, legato anche al raggiungimento della maggiore età e dunque all acquisto in capo al minore della titolarità delle proprie situazioni giuridiche soggettive. In questo senso espresse conferme si rinvengono nell intera legislazione e nella produzione giurisprudenziale oltre che negli studi interdisciplinari sull argomento. È così che l interesse del minore diviene promozione delle potenzialità dei figli Dottrina «che li rende partecipi di una cultura e di un esperienza che, assurte a proposta di vita, siano tali da suscitare gradualmente una capacità critica» P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, 498. Si conferma comunque l importanza della crescita del minore nell ambito della famiglia legittima, si comincia a parlare di famiglia sostitutiva 5, con l obiettivo di indicare migliori strumenti di tutela che riconoscano i diritti effettivi dei bambini e dei ragazzi, creando o valorizzando ove esistono, opportune sinergie fra pubblico e privato sociale 6. La Consulta a far tempo dal 1980, aveva già avuto modo di affermare che: «Per il combinato disposto degli artt. 2 e 30 Cost., primo e secondo comma, emerge, quale valore primario, la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo, che è in primissima istanza la famiglia di origine, e solo in caso di incapacità di questa una famiglia sostitutiva, poiché il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali. Il diritto dei genitori di sangue sta e viene meno in relazione alla capacità funzionale di assolvere i compiti previsti dall art. 30, comma 1, Cost., con carattere di effettività (e quindi con impegno personale e diretto, senza possibilità di delegare ad altri detti compiti), mentre nella ricerca della famiglia sostitutiva va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l interesse del minore, quella cioè che più garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona» Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 11, in Giur. it., 1981, I, 1, Corte cost. 11 dicembre 1989, n. 536, in Giur. it., 1990, I, 1, 681; Corte cost. 2 marzo 1990, n. 106, in Giur. cost., 1990, In tal senso si è pronunciato a Napoli nel 2001, in occasione del Convegno Minori in Internet: Doni e danni della rete, il Consiglio Nazionale degli Utenti, istituito presso l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come espressione e portavoce della cittadinanza.

4 4 Capitolo Primo L attuale disgregazione del contesto familiare, unita alla naturale evoluzione delle convivenze, ha richiesto una lettura diversificata anche della posizione del minore e ha visto la Suprema Corte esprimere recentemente, anche mutuando dal panorama europeo, alcune indicazioni, solo apparentemente contraddittorie. Così: «In materia di affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo» Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2006, n , in Foro it., 1, 138. Ed in effetti anche la recente legge sull affidamento condiviso sposta l accento sul valore della bigenitorialità, definito come presenza di entrambi i genitori accanto al figlio prevedendo Normativa «la necessità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, per ricevere dagli stessi cura, educazione e istruzione» art. 155, comma 1, c.c. novellato art. 1, comma 1, legge n. 54/2006. Queste norme indicano nell ascolto del minore capace di discernimento, la nuova chiave interpretativa e di tutela, per avviare la predisposizione di un circuito da monitorare e modificare 7, tenendo conto della costante crescita del minore e delle sue reali esigenze. L art. 155 sexies c.c. ha infatti reso obbligatorio l ascolto del minore che la Con- 7 La legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull affido condiviso è stata accompagnata sin dalla sua introduzione da una produzione dottrinale e giurisprudenziale in costante evoluzione, attenta nel consolidare prassi esistenti e indicare possibili e ragionevoli soluzioni. Tra i principali e più interessanti commenti cfr. F. TOMMASEO, L ambito di applicazione della legge sull affidamento condiviso, in Minori Giustizia, 2006, 3, 104 ss., C. PADALI- NO, L affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006, 15 ss. Cfr. da ultimo F. PANUCCIO DATTOLA, L affidamento condiviso (L. n. 54/2006): prime applicazioni giurisprudenziali dell area dello Stretto, in Iure Praesentia, 2007, 201.

5 Il mondo dell informazione e il minore 5 venzione ONU sui diritti dell infanzia del 2 novembre 1989 all art. 12, e la Convenzione europea di Strasburgo sull esercizio dei diritti del fanciullo del 5 gennaio 1996 all art. 3, avevano previsto come un opportunità/possibilità ed indicato come linea da seguire 8. È evidente che l educazione dei figli ai sensi dell art. 147 c.c. è norma che va riletta proprio alla luce dell informazione, visto che strumenti educativi (o diseducativi) con cui occorre confrontarsi, sono all interno del nucleo familiare, anche gli strumenti informatici e audiovisivi in generale. Il concetto di cura, dunque, ha finito col prevalere sempre di più rispetto al richiamo all autoritè parentale (del legislatore francese del ), alla parental responsability (3 Children Act 1989) e alla Elterliche Sorge ( 1626BGB), intendendo che i genitori tengano conto della crescente capacità ed esigenza del figlio di agire in modo indipendente, consapevolmente responsabile, e pertanto discutano in modo appropriato al suo stadio di sviluppo le sue scelte. In senso ampio: «Ed invero in capo ai genitori, in base ai principi costituzionali, sussiste un diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare la prole art. 30 Cost., che trova riscontro nell art. 147 c.c., laddove si precisa che tale diritto-dovere dev essere esercitato tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (Cass. civ., 2 dicembre 1986, n. 7427, in Nuovo dir., 1988, 306)» Trib. min. Catania, 5 agosto «Tale concetto è stato precisato tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle normative internazionali, quale interesse superiore del minore ad un normale sviluppo della sua personalità che si realizza non solo e non tanto per mero effetto del benessere economico, ma attraverso assistenza personale ed aiuto psico-affettivo (Cass. civ., 1 febbraio 2005, n. 1996; Cass. civ., 10 agosto 2006, n )» Trib. min. Catania, 5 agosto 2008, cit. 8 La proposta di modifica dell art 155 sexies, ad un anno dalla introduzione della legge, presentata alla Commissione giustizia del 9 maggio 2007, prevede in maniera migliorativa che: «l ascolto del minore avvenga in locali diversi dalle aule di udienza, ove non sia possibile in orari diversi da quelli delle udienze. All audizione hanno diritto a presenziare i consulenti di parte ove la stessa non possa essere registrata su supporto videofonico». 9 Non modificato dalla legge 8 gennaio 1993, nn finalizzata al miglioramento della tutela dei diritti del minore.

6 6 Capitolo Primo L orientamento puerocentrico porta allora gli studiosi e gli operatori del diritto non solo ad interpretare e applicare la norma, ma anche a tenere conto di una serie di casistiche silenziose che emergono dagli studi interdisciplinari sociologici, psicologici e pedagogici che valutano in maniera più completa l armonico sviluppo psicofisico, valore preminente, su qualsiasi altro interesse, pur meritevole in sé di tutela, e che diviene anche l obiettivo da conseguire anzitutto all interno della famiglia. In tal senso si era pronunciata infatti la giurisprudenza di merito in epoca risalente, suggerendo alla Corte costituzionale la pronuncia che qualche anno più tardi veniva a sancire un passaggio importante nella evoluzione complessiva della famiglia: «Il minore ha diritto alla prestazione di cure idonee a garantirgli uno sviluppo ottimale, vale a dire armonioso ed equilibrato sotto ogni punto di vista, a vivere non in una famiglia qualsiasi, ma in un ambiente familiare moralmente sano e materialmente confortevole, che lo sottragga a influenze deleterie, che possano incidere negativamente sul suo processo di maturazione» Trib. min. Roma, 6 febbraio 1984, in Dir. famiglia,1984, 637; conf. Trib. min. Roma, 11 febbraio 1983, in Dir. e giur., 1983, 639. «Il diritto dei genitori del sangue sta e viene meno in relazione alla capacità funzionale di assolvere i compiti previsti dall art. 30, comma 1, con carattere di effettività (e quindi di impegno personale e diretto, senza possibilità di delegare ad altri detti compiti), mentre nella ricerca della famiglia sostitutiva va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l interesse del minore,quella cioè che più garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona» Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 11, in Giur. it., 1981, I, 1, 632. La rilettura delle norme presenti nelle Costituzioni e nella Convenzione di New York (1989) ha evidenziato come l accesso alle informazioni da parte dei bambini si scontra spesso con i principi della libertà di espressione e di informazione. I diritti costituzionali in rete del minore, richiedono di rileggere e interpretare la libertà di espressione che comprende il diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni ed idee, anche mediante l uso di strumenti informatici e di Internet e in cui al fanciullo deve essere assicurato l uso dei mezzi di comunicazione idonei a sostenere il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità. La disponibilità e l uso dei mezzi di comunicazione devono corrispondere al livello di maturità del fanciullo.

7 Il mondo dell informazione e il minore 7 La Carta dei diritti dei minori in rete, approvata il 3 febbraio 2004 dal Consiglio nazionale degli utenti dell Autorità per le garanzie delle comunicazioni, ha evidenziato: Normativa «Le potenzialità di Internet per la crescita e lo sviluppo del minore ed ha sottolineato la necessità di assunzione di responsabilità da parte di tutti gli interlocutori dalla famiglia alla scuola, alle istituzioni, ai fornitori dei servizi in rete». Libertà di espressione, eguaglianza, salute educazione e formazione socializzazione e gioco, ascolto, dignità e riservatezza, sicurezza, sono diritti del minore che si conformano in modo specifico, per l uso e nell uso della rete. Più in generale il microcosmo sui minori nel contesto della protezione dei diritti dell uomo rappresenta il maggior esempio di specializzazione. L indifferenza dei microsistemi dedicati all espansione e al consolidamento delle garanzie previste a livello generale, ha dato vita a strumenti di specialità tra i singoli stati internazionali che adottano il principio della complementarietà aggiuntiva, che conferma l operatività delle norme, accanto alla valenza specifica del microsistema. Il sistema dei diritti del fanciullo ha così potuto mantenere anche con il mondo di Internet, un effettiva rete di tutela, che diversamente avrebbe incontrato difficoltà ad elaborare standard di tutela suscettibili di adattarsi in maniera costante ed uniforme a diversi bacini culturali 10. I principali quesiti, allo stato solo parzialmente risolti, in termini di garanzia, riguardano: la tutela della privacy in relazione alle nuove tecnologie che permettono di modificare e diffondere in rete fotografie; la pubblicità ingannevole in rete che alletta o inganna il piccolo con messaggi fuorvianti; l utilizzo di modalità, per concludere contratti di acquisto che non garantiscono né il minore, né l economia della famiglia. 10 A. SACCUCCI, Riflessioni sulla tutela internazionale dei diritti del minore, in Giur. it., IV, 1, 2000, 222.

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