Comportamento in caso di incidente stradale (art. 189 c.d.s) a cura di Pietro Di Troia- Dirigente Comandante Polizia Locale

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1 Comportamento in caso di incidente stradale (art. 189 c.d.s) a cura di Pietro Di Troia- Dirigente Comandante Polizia Locale L art. 189 del codice della strada, per prevenire i danni ai quali determinati soggetti possono trovarsi esposti per la circolazione stradale, prevede a carico degli utenti una serie di obblighi alcuni dei quali sanzionati penalmente. Presupposto necessario per il sorgere della responsabilità penale è che l incidente stradale abbia causato danno alle persone. Se il sinistro ha invece causato solo danni materiali l inosservanza delle prescrizioni dell art. 189 sono punite con sanzioni amministrative che in tali ipotesi possono peraltro concorre con quelle penali. L obbligo fondamentale è contenuto nel comma 1 del citato articolo. Esso impone all utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. La norma si riferisce ad un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell utente e, quindi, anche nel caso in cui manchi l urto diretto. Per utente della strada s intende il guidatore di un veicolo, a motore e non, o il pedone il cui comportamento abbia contribuito al verificarsi dell evento. L obbligo di fermarsi impone al soggetto di stare sul luogo del sinistro per il tempo necessario, non solo per prestare soccorso alla vittima, ma anche per mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per i rilevamenti e per l identificazione. La norma mira da impedire che, verificatosi un incidente stradale, i responsabili possano eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche degli organi di polizia. L obbligo di fermarsi è personale e non appare adempiuto nel caso in cui il conducente si allontani lasciando sul posto una persona con l incarico di fornire tutte le informazioni o lasci alla vittima del sinistro dati parziali come il numero di targa del veicolo. L obbligo di prestare assistenza, incombente non solo sul conducente ma su tutti gli utenti della strada compresi i trasportati sull auto dell investitore, si sostanzia nel soccorso che appare necessario e adeguato in relazione alle particolari circostanze di tempo, di luogo e di persona. Esso presuppone l effettività del bisogno della vittima dell incidente: l obbligo di soccorso viene meno in caso di assenza di lesioni, in caso di morte o quando altri abbiano già provveduto al soccorso. Si noti come peraltro queste circostanze devono essere valutate dal responsabile secondo una obiettiva constatazione e non ex post. Così risponde del reato di omissione colui che si allontani dal luogo del sinistro e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l assistenza sia stata prestata da altri, se l investitore ignori la circostanza perché datosi alla fuga (Cass. 2 dicembre 1994, n. 8767). La giurisprudenza ha precisato che il reato di fuga e di omissione di soccorso integrano distinte ipotesi di reato lesive di distinti beni giuridici che possono concorrere tra loro. Circa l elemento soggettivo appare consolidato il filone giurisprudenziale secondo cui il reato di omissione di soccorso, previsto dall art. 189 del codice della strada è punibile solo a titolo di dolo, diversamente da quando accadeva sotto la vigenza del T.U. del 1959 ove la corrispondente figura criminosa aveva natura contravvenzionale ed era pertanto sufficiente, per la sua punibilità, la sussistenza quanto meno della colpa. Il dolo deve necessariamente comprendere tutti gli elementi del fatto tipico. Di conseguenza consiste nella volontarietà dell omissione del soccorso con la consapevolezza di aver con il proprio comportamento cagionato un incidente stradale con feriti e che l investito aveva bisogno di assistenza. Ogni inosservanza del precetto dell art. 189 diviene penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto da cui deriva l obbligo stesso del soccorso. Proprio negli elementi necessari a configurare il dolo che questa sentenza va a consolidare l orientamento più recente della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui anche il danno alle persone deve rientrare nella sfera di consapevolezza dell agente. Infatti, fino a non molto tempo fa, si riteneva che l elemento del danno alle persone costituisse una condizione obiettiva di punibilità, esterna al fatto tipico e imputabile all autore dell illecito a titolo di responsabilità oggettiva. L imputazione di tale elemento avveniva, dunque, per il solo fatto di esistere indipendentemente dal concorso di volontà del soggetto. Già, peraltro, la Corte Costituzionale nell interpretare le norme del codice penale alla luce della carta costituzionale ha praticamente bandito la responsabilità oggettiva dal sistema penale. Va, però, tenuto presente che la responsabilità a titolo di dolo può configurarsi anche nella forma del dolo eventuale ossia nel caso in cui l evento non è stato dall agente voluto come conseguenza diretta della sua condotta ma, avendolo 1

2 previsto come probabile, ne ha accettato il rischio: abbia agito, cioè, a costo di determinarlo. Per l ipotesi delittuosa in esame il dolo eventuale può verificarsi nell ipotesi in cui il conducente rifiuti volontariamente di accertare la sussistenza dei elementi del fatto tipico accettando il rischio della loro esistenza (così Cass. 10 gennaio 2003, n. 8103). Il secondo comma prescrive alle persone coinvolte in un incidente di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, di adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l accertamento delle responsabilità. Ove dall incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salvo soltanto l esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell incidente (art. 189, comma 3). Il quarto comma impone in ogni caso ai conducenti di fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, di comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. Circa l apparato sanzionatorio, la norma in esame prevede: 1. Chiunque, in caso di sinistro stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 279,00 a euro 1.114,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l applicazione della revisione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi (art. 189 comma 5); 2. Chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (ex decr.legge n.92 del 2008). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure cautelari previste dagli articoli 281 (divieto di espatrio), 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 (divieto e obbligo di dimora) e 284 (arresti domiciliari) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all arresto, ai sensi dell articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (art. 189 comma 6- reato di fuga dopo l incidente). Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (art. 189 comma 8). Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le misure restrittive della libertà personale (art. 189 comma 8 bis); 3. Chiunque, in caso d incidente con danno alle persone, non ottempera all obbligo di prestare l assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da uno a tre anni (ex dect.legge n.92 del 2008). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni (art. 189 comma 7- reato di omissione di soccorso); 4. Le persone coinvolte in un incidente che non pongono in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, non si adoperano affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l accertamento delle responsabilità sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 (art. 189 comma 9); 5. Ove dall incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto che non pongono in atto misure atte a evitare intralcio alla circolazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 (art. 189 comma 9); 6. I conducenti che non forniscono le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, non comunicano loro nei modi 2

3 possibili gli elementi sopraindicati sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 (art. 189 comma 9). La recente modifica del CDS (legge n.120/2010) ha previsto obblighi di soccorso nei confronti di animali coinvolti in incidenti stradali differenziando dal punto di vista sanzionatorio il conducente a cui è ricollegabile il sinistro dalla persona semplicemente coinvolta. Infatti il nuovo comma 9 bis dell art 189 prevede che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. In mancanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. In mancanza sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Massime giurisprudenziali in tema di omissione di soccorso 1. Concorso tra l'ipotesi di mancata assistenza e quella di omissione dell'obbligo di fornire le proprie generalità In tema di circolazione stradale, la condotta di colui il quale - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento - effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza neppure attendere l'arrivo della polizia, integra sia il reato di cui all'art. 189 comma primo (mancata assistenza alla vittima del sinistro che abbia riportato danni alla persona) che quello di cui all'art. 189 comma quarto, (violazione dell'obbligo di fornire le proprie generalità), essendo le due ipotesi criminose distinte e concorrenti. Sez. IV, sent. n del (ud. del ), Campisi (rv ). Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza, sicchè le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere. Non sussiste, quindi, violazione del divieto di un secondo giudizio qualora, giudicato taluno per il reato di fuga ed assolto per la ritenuta assenza dell'elemento psicologico, il medesimo soggetto venga poi sottoposto a nuovo procedimento per il reato di mancata assistenza, con riguardo alla condotta da lui posta in essere successivamente alla fuga, una volta messo a conoscenza dell'avvenuto investimento con possibile danno alle persone, di cui in precedenza non si era reso conto. (Annulla con rinvio, App. Milano, 8 Marzo 2007) Sez. IV, Sent. n del (ud. del ), G.C. (rv ) 2. Elemento oggettivo Poiché per l'art. 189 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la violazione dell'obbligo di fermarsi è sanzionata diversamente secondo che si sia trattato di incidente con danno alle sole cose o di incidente con danno alle persone, qualora il fatto sia stato commesso sotto l'impero del codice della strada abrogato (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), è indispensabile stabilire se l'incidente abbia prodotto danno alle sole cose ovvero alle persone giacché, nella prima ipotesi, la non ottemperanza all'obbligo di fermarsi costituisce un comportamento per il quale ormai è applicata una semplice sanzione amministrativa, il che comporta, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., l'assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non è previsto come reato". Sez. IV, sent. n del (cc. del ), Bargellini (rv ). 3. Obbligo di fermarsi 3

4 Nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale il dolo deve investire il solo evento dell'incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente e non anche il danno alle persone, un avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dall'evento tipico, che costituisce la condizione obiettiva di punibilità. Sez. IV, sent. n. 327 del (ud. del ), Martino (rv ). Nella vigenza del nuovo codice della strada il reato di fuga, in caso di sinistro, è punibile solo a titolo di dolo, con la conseguenza che ogni inosservanza del precetto descritto nei commi 1 e 6 dell'art. 189 del D.Lgs. n. 285 del 1992 deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo stesso. Sez. IV, sent. n del (ud. del ), White (rv ). Perchè possa affermarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 6, del codice della strada, per inosservanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone, è necessario che venga accertata una lesione effettiva, più o meno grave, ma comunque pregiudizievole, dell'integrità psicofisica della persona. (Fattispecie in cui è stata escluso il reato essendosi l'infortunato rialzato subito senza farsi identificare e mancando ogni certificato medico attestante le eventuali lesioni subite). Sez. VI, sent. n del (ud. del ), Minutilla (rv ). Il reato di fuga previsto dall'art. 186, comma 6, del codice della strada è reato omissivo di pericolo che impone all'utente della strada di fermarsi in presenza di un incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno effettivo alle persone, ivi compresa la morte, sempre che si sia reso conto sia dell'incidente che del danno. Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7 dello stesso articolo, è invece necessaria l'effettività del bisogno dell'investito, che viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato, circostanze che non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione. Sez. IV, sent. n del (ud. del ), Sitia (rv ). Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (la Corte ha precisato come una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte). Sez. IV, sent. n del (ud. del ), Mancini (rv ). Nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.), punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. Sez. IV, sent. n del (ud. del ), Mancini (rv ). Nel reato di fuga, previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.), il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di 4

5 accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza. Sez. IV, sent. n del (ud. del ), Fariello (rv ). 4. Elemento soggettivo In tema di circolazione stradale, l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma sesto, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittime. (La Corte ha peraltro ritenuto, con riferimento alla fattispecie, che non sussiste contraddizione tra l'accertamento della colpevolezza dell'agente in ordine al reato sopra menzionato, e il suo proscioglimento dal reato di cui al successivo comma settimo dell'art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, attesa la diversità di tale ultima previsione finalizzata a garantire la identificazione del soggetto agente). Sez. IV, sent. n del (ud. del ), Verginella (rv ) Nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza. (Rigetta, App. L'Aquila, 26 Gennaio 2007) Sez. IV, Sent. n del (ud. del ), (rv ) Poiché l'art. 189 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, prevede come delitto, e non più come contravvenzione, l'omissione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo. Sez. IV, sent. n del (cc. del ), Bellini (rv ). 5

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