D) ATTI DIRIGENZIALI. Giunta regionale. 2 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Lunedì 28 ottobre 2013

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "D) ATTI DIRIGENZIALI. Giunta regionale. 2 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Lunedì 28 ottobre 2013"

Transcript

1 2 Bollettino Ufficiale D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale Presidenza D.d.u.o. 24 ottobre n Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Organismo Pagatore Regionale - Approvazione del manuale operativo dei controlli di condizionalità 2013 e contestuale annullamento del decreto 9550 del 22 ottobre 2013 di pari oggetto DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRETTORE O.P.R. Visti: Il regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune; Il regolamento (CE) 885/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 e abroga il regolamento (CE) 1782/2003; Il regolamento (CE) 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Il regolamento (CE) 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo Regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); regolamento (UE) 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2011, L 25 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione ; Vista la seguente normativa specifica, che definisce le modalità e le condizioni per il controllo condizionalità per l anno 2013: Normativa nazionale: decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto n del 13 maggio 2011 e dal Decreto n del 22 dicembre 2011, relativo a «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.» circolare AGEA Coordinamento n. ACIU del 22 ottobre 2013 avente come oggetto «Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2013.» Disposizioni Regionali: d.g.r. 24 aprile 2013 n. X/67, pubblicata sul BURL n. 18 del 2 maggio 2013 avente come oggetto «Determinazione in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del reg. (CE) 73/ Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 4196/2007.» Protocollo d intesa tra Organismo Pagatore Regionale della Lombardia e Direzione Generale della Salute della Regione Lombardia, firmato in data 1 agosto 2013, per l esecuzione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico - ai sensi del reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dal programma di sviluppo rurale di cui al reg. (CE) 1698/2005 e ai programmi di cui al reg. (CE) 1234/2007. Considerato che: a) l Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi art. 48, paragrafo 2 del reg. CE 1122/2009, è responsabile dei controlli di condizionalità; b) è stata approvata e pubblicata la circolare di AGEA Coordinamento n. 997/2013 relativa ai controlli di condizionalità per la campagna 2013; c) a seguito all approvazione di tale circolare di Coordinamento, al fine di avviare i controlli, è necessario definire ed approvare le regole relative ai controlli, la relazione di controllo e le check-list da utilizzare nell ambito dei controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché della Norma 4 Standard 4.6, Norma 5 Standard 5.1 e 5.2; d) taluni controlli e attività, nel rispetto dell allegato I al reg. (CE) 885/2006 e sulla base di specifiche convenzioni, sono delegati a: Amministrazioni Provinciali per quanto concerne l attività di controllo condizionalità, limitatamente ad alcune CGO, alla Norma 2 Standard 2.2, alla Norma 4 - Standard 4.6 e alla Norma 5 - Standard 5.1 e 5.2; ASL per quanto concerne l attività di controllo condizionalità, limitatamente alle CGO di loro competenza, così come specificato nella convenzione tra Organismo Pagatore Regionale e Direzione Generale Salute sopra richiamata; Richiamato il proprio decreto del 22 ottobre 2013 n «Approvazione del manuale operativo dei controlli di condizionalità 2013»; Considerato che, per mero errore materiale, la check-list relativa allo Standard 2.2, contenuta nel Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2013, approvato con il soprarichiamato d.d.u.o. n. 9550/2013, non è allineata con gli impegni previsti nella sezione «Specifiche tecniche» del Manuale stesso; Ritenuto pertanto, per semplicità procedurale, di annullare il decreto del 22 ottobre 2013 n e di sostituirlo integralmente con il presente atto; Ritenuto pertanto di approvare nuovamente il Manuale Operativo nonché le relative check-list di controllo (allegato A) con le correzioni necessarie, quale strumento di controllo per la verifica del rispetto degli Atti, della Norma 2 - Standard 2.2, della Norma 4 - Standard 4.6 e della Norma 5 - Standard 5.1 e 5.2, relativi alla condizionalità, cui le Amministrazioni Provinciali e le ASL sono tenute ad attenersi; Richiamato la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «II Provvedimento organizzativo 2013»; le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008; il decreto del Segretario Generale n del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell Organismo Pagatore Regionale»;

2 Bollettino Ufficiale 3 Recepite le premesse: DECRETA 1. di annullare il proprio decreto n del 22 ottobre 2013 di pari oggetto; 2. di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2013 e le relative check-list di controllo, di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell Organismo Pagatore Regionale (link: Il direttore o.p.r. Antonietta DeCostanzo

3 4 Bollettino Ufficiale ALLEGATO A MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA 2013 REG. CE 73/2009, REG. CE 1122/2009 INDICE INDICE PREMESSA 1. GLOSSARIO 2. SOGGETTI COINVOLTI 3. MODALITA GENERALI DEL CONTROLLO 3.1 Controlli di competenza delle Amministrazioni Provinciali 3.2 Controlli di competenza delle ASL 4. MODALITA OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO 4.1 Verifica degli impegni 4.2 Esito del controllo 4.3 Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni Calcolo della riduzione per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Requisiti Minimi (RM) Calcolo delle riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) Determinazione della percentuale di riduzione per infrazioni commesse per negligenza ai CGO, ai RM ed alle BCAA 4.4 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione per le infrazioni ai CGO, ai RM ed alle BCAA 4.5 Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità per i CGO, ai RM ed alle BCAA 4.6 Riduzioni per infrazioni relative ai Requisiti Minimi relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari 4.7 Calcolo dell esito in presenza un infrazione di natura minore/impegno di ripristino 4.8 Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali, nello stesso anno Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute 5. PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEGLI AIUTI A SEGUITO DI CONTROLLI DA PARTE DI ALTRI ENTI 6. IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ 6.1 PSR 6.2. Esclusioni per violazioni intenzionali nell ambito della PAC 7. CONTROLLI E MONITORAGGIO 8. SPECIFICHE TECNICHE ATTO A1 - Conservazione degli uccelli selvatici ATTO A2 - Protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ATTO A3 - Protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ATTO A4/A4 RM - Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ATTO A5 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna selvatica ATTO A6 - Identificazione e registrazione dei suini ATTO A7 - Identificazione e registrazione dei bovini, bufalini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ATTO A8 - Identificazione e registrazione degli ovicaprini ATTO B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ATTO B9RM - Requisiti Minimi relativi all uso dei prodotti fitosanitari ATTO B10 - divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali ATTO B11 - Sicurezza alimentare ATTO B12 - Prevenzione e controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ATTO B13 - Misure di lotta contro l afta epizootica ATTO B14 - Misure di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ATTO B15 - Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ATTO C16 - Benessere dei vitelli ATTO C17 - Benessere dei suini

4 Bollettino Ufficiale 5 ATTO C18 - Benessere degli animali STANDARD 2.2 Avvicendamento delle colture STANDARD Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati STANDARD Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione STANDARD Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua 9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Allegato A Allegato B Allegato C CHECK LIST PREMESSA Il Regolamento (CE) n. 73/2009, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Detto regolamento conferma, tra l altro, che il rispetto dell insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri Obbligatori di Gestione (CGO), nonché dell insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelle non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole. Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell attività agricola e zootecnica ed alla superficie agricola dell azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009). Il Reg. (CE) 1698/2005, così come modificato dal Reg. (CE) 74/2009, afferma che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette ad i medesimi obblighi di condizionalità. Lo stesso Regolamento, all art. 39, paragrafo 3, e all art. 51, paragrafo 1, introduce il vincolo relativo ai cosiddetti Requisiti Minimi, concernenti l uso dei fertilizzanti (Atto A4RM) e prodotti fitosanitari (Atto B9RM), che comportano impegni aggiuntivi, rispetto ai normali obblighi di condizionalità, per le aziende che presentano domande di pagamenti ai sensi dell articolo 36, lettera a), punto IV) nell ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro-ambientali). Il Reg. (CE) 1234/2007, estende gli obblighi di condizionalità anche agli agricoltori che percepiscano aiuti nell ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, l estirpazione volontaria dei vigneti o la vendemmia verde. Tale obbligo si estende per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti ed è invece limitato al solo anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde. Gli obblighi di rispetto della condizionalità sono regolati dagli stessi articoli del Reg. (CE) 73/2009 citati per le aziende richiedenti aiuti diretti e sono estesi all intera azienda agricola. Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l esclusione dai pagamenti degli aiuti dell agricoltore inadempiente, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009. Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha stabilito le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità e AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento sull attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 1122/2009. L elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n /2009 e s.m.i. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità. Il DM 30125/2009 e s.m.i., contiene i seguenti allegati: a) Allegato 1, recante l elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (art. 5 Reg. (CE) 73/2009 e allegato II) e gli impegni aziendali corrispondenti; b) Allegato 2, recante l elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 6 Reg. (CE) 73/2009 e allegato III) e gli impegni aziendali corrispondenti; c) Allegato 3, recante i casi di esclusione per violazioni intenzionali di un impegno pertinente di condizionalità che si riferisce ad un particolare regime di aiuto diretto della PAC (art. 72 (2) Reg. (CE) 1122/2009); d) Allegato 4, recante modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità (artt. 23 e 24 Reg. CE 73/2009 e artt. 70, 71 e 72. Reg. CE 1122/09); e) Allegato 5, tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni pertinenti di condizionalità per determinate misure degli assi 2 e 4 connesse alla superficie e agli animali (articolo 14 del decreto); f) Allegato 8, recante l elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (art. 39 (3) Reg. (CE) 1698/2005). I Regolamenti comunitari stabiliscono che i requisiti di condizionalità, elencati negli Allegati II e III del Reg. CE 73/2009 e descritti negli Allegati 1 e 2 al DM 30125/2009 e s.m.i., sono vigenti per l intera durata dell anno solare cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole. La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR n. X/67 del 24/04/2013, pubblicata sul BURL S.O. n. 18 del 02/05/2013. Gli agricoltori, per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella nor-

5 6 Bollettino Ufficiale mativa comunitaria, nazionale e regionale sopra richiamata. Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. Pertanto, nel presente Manuale, nella definizione degli obblighi ed impegni previsti per ogni singolo Atto, si è tenuto conto delle indicazioni della Commissione. Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/08, art. 23 e Reg. CE 1122/2009, art. 76 e seguenti e dal citato Decreto MiPAAF n e s.m.i., del 22 dicembre Il presente Manuale definisce per ogni Atto: - gli elementi di verifica; - le modalità operative per l esecuzione dei controlli; - gli indici di verifica (portata, gravità, durata); - le inadempienze minori e le annesse azioni correttive; - gli impegni di ripristino; - le tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni correttive e degli impegni di ripristino; - il meccanismo di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni dai pagamenti. L esito del controllo della condizionalità può essere: - POSITIVO, in assenza di infrazioni, - NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità. In caso di esito negativo, la riduzione degli aiuti sarà graduata in funzione dei criteri, previsti dall art. 47 del citato Reg. (CE) n. 1122/2009. Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, è coerente con quanto disciplinato dal Decreto MiPAAF n. n , del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare AGEA ACIU del 21/10/2013 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal Reg. CE 1122/2009 (Titolo III, Capo III). La normativa, comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta i vari atti è riportata nella DGR X/67 del 24/04/2013 e consultabile sui siti web: alla sezione: Condizionalità; alla sezione: Normativa. 1. GLOSSARIO Atto: Impegno aziendale relativo ai Criteri di gestione obbligatori di condizionalità descritti nell Allegato II del Reg CE 73/2009 compresi i Requisiti Minimi relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Standard: impegno aziendale di Buona Condizioni Agronomica e Ambientale, descritto nell Allegato III del Reg. CE 73/2009. Norma: insieme di standard di condizionalità che fa riferimento ad un Obiettivo delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, identificato nell Allegato III del Reg. CE 73/2009. Campi di condizionalità: Insieme di Atti o Norme per cui viene calcolata la riduzione in caso di infrazioni agli impegni di condizionalità. I campi sono: 1. CGOA: Criteri di Gestione Obbligatori Ambiente; 2. CGOS: Criteri di Gestione Obbligatori Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; 3. CGOB: Criteri di Gestione Obbligatori Igiene e benessere degli animali; 4. BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l azienda stessa il rispetto di un impegno di condizionalità. Infrazione: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità. Violazione: vedi infrazione. Indici di verifica: - portata dell infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell impatto dell infrazione stessa, che può essere limitato all azienda oppure più ampio (1) ; - gravità dell infrazione: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione; - durata di una infrazione: dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l effetto e dalla possibilità di eliminarne l effetto con mezzi ragionevoli. Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un azione correttiva, eseguita dall agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Per ogni Atto sono definite da OPR le inadempienze di importanza minore nonché le prescrizioni per il ripristino del disposto normativo, e sono altresì fissati i termini relativi per la regolarizzazione delle azioni correttive, compresi tempi e modalità. Azione correttiva: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni anteinfrazione oppure l eliminazione degli effetti negativi dell infrazione stessa, eseguita dall agricoltore a correzione di un inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all infrazione. (1) La portata è determinata sulla base dei seguenti parametri: - superficie oggetto di violazione (espressa in valore assoluto = ettari) o numero di capi anomali, - % di superficie oggetto di violazione rapportata alla SAU aziendale o % di capi anomali. - inadempienze amministrative Pertanto il livello di portata viene valutato su più parametri e assumerà il livello del parametro più negativo. Inoltre nel caso in cui più infrazioni riguardano uno stesso capo/stessa superficie, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

6 Bollettino Ufficiale 7 La realizzazione delle azioni correttive potrà essere verificata, coerentemente con la natura dell intervento prescritto, tramite controlli oggettivi o verifiche documentali. Nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva e l azienda non la realizzi nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Negligenza: tutte le infrazioni cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come causate da negligenza. Impegni di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall agricoltore a correzione di un infrazione. L intervento agronomico, strutturale o amministrativo ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l eliminazione degli effetti negativi dell infrazione stessa. L intervento, se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, ma non annulla la riduzione precedentemente calcolata. Nel caso in cui sia prescritta all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. La realizzazione degli impegni di ripristino potrà essere verificata, coerentemente con la natura degli impegni prescritti, tramite controlli oggettivi o verifiche documentali. Reiterazione: nel caso in cui, per una norma o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 1122/2009. La reiterazione è riscontrata solo nel caso in cui la prima infrazione sia stata effettivamente contestata all azienda. Il livello delle riduzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore tre. Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: 1. siano rilevate, per un determinato Standard o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l agricoltore abbia già ricevuto un ammonizione ai sensi di quanto disposto dall art. 71, punto 5, terzo comma del Reg. (CE) 1122/2009; 2. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni Standard ed Atti; 3. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori. Impegni pertinenti di condizionalità: nell ambito dello Sviluppo Rurale sono impegni di condizionalità chiaramente ricollegabili al vincolo o all obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all art. 36, lettera a), punto iv) e v) del Reg. (CE) 1698/05 o in applicazione di un particolare regime di aiuto diretto (cfr. Art. 72(2) del Reg. (CE) 1122/2009). Requisito Minimo: impegno aggiuntivo (Atto) di condizionalità previsti per le aziende che presentano domanda di adesione alla misura 214 (impegni agro-ambientali). Capi conformi: in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (Atti A6, A7, A8) il n di Capi conformi è uguale al n di Capi Totali meno il n di Capi non conformi. 2. SOGGETTI COINVOLTI L Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità. OPR svolge le seguenti attività: - attività di coordinamento con gli enti delegati al controllo (AGEA, DG Salute, Amministrazioni provinciali) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (MiPAAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Salute della Regione Lombardia); - predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo; - attività di formazione e di accompagnamento dei controllori; - acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle ASL nell ambito dell attuazione del Piano Nazionale residui (PNR) e all attività di farmacosorveglianza, relativamente agli atti B10 e B11; - acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti; - predisposizione informatizzata (SIARL) della relazione di controllo finale con il calcolo dell esito; - applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti. OPR ha altresì delegato ad altri soggetti, nel rispetto dell allegato I al Reg. CE 885/06, attività relative alla gestione di taluni controlli degli impegni di condizionalità: AGEA che svolge le seguenti attività: - definizione della circolare di Coordinamento nazionale sull applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità; - definizione, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità; - estrazione del campione di condizionalità con l esclusione degli Atti di competenza veterinaria; - esecuzione dei controlli per il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione degli Standards Amministrazioni Provinciali che eseguono i controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria così come specificati in tabella e degli Standards DG Salute, che svolge le seguenti attività: - estrazione del campione di condizionalità, relativo agli Atti competenza veterinaria; - controlli, eseguiti per il tramite delle AA.SS.LL., relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria, così come specificati in tabella. Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi gli atti e le norme divisi nei quattro campi di condizionalità e i soggetti a cui è stata delegata l attività di controllo.

7 8 Bollettino Ufficiale SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA ELENCO ATTI E NORME OPR PROVINCIA ASL AGEA CAMPO CGO AMBIENTE Atto A1 Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Atto A2 Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Atto A3 Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche CAMPO CGO SANITA PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI X X X X X X X Atto A6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all identificazione e alla registrazione dei suini Atto A7 Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97 Atto A8 Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/ CEE (gu L 5 del , pagina 8), articoli 3, 4 e 5 Atto B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Atto B10 Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Betaagoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE Atto B11 Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Atto B12 Reg. (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Atto B13 Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l afta epizootica Atto B14 Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini CAMPO CGO IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI Atto C16 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli Atto C17 Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Atto C18 Direttiva 98/58/CE del Consiglio che riguarda la protezione degli animali negli allevamenti CAMPO BCAA X X X X X X X X X X X X X X Norma 1: Misure per la protezione del suolo Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Standard 1.2: Copertura minima del suolo Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo Standard 2.1: Gestione delle stoppie Standard 2.2: Avvicendamento delle colture X Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine X X X X X X

8 Bollettino Ufficiale 9 SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA ELENCO ATTI E NORME OPR PROVINCIA ASL AGEA Norma 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati X X X X X X Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua X X 3. MODALITA GENERALI DEL CONTROLLO Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale (Criteri di gestione Obbligatori (Atti) e Standards ) mentre rimanda alla Circolare AGEA le specifiche tecniche relative ai controlli degli Standard controllati da AGEA, ente delegato da OPR per questa tipologia di controlli. I controlli degli Atti e degli Standards , prevedono sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) sia verifiche di carattere oggettivo mediante sopralluogo in azienda con riferimento all anno solare corrente. Ai sensi del Reg. CE 1122/2009, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso Regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. L eventuale preavviso non può eccedere le 48 ore e deve essere documentato. Tuttavia, qualora la normativa applicabile agli atti in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità (Art. 27 Reg. CE 1122/09). Il controllo in azienda per la verifica degli atti deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2013 da: 1. funzionari provinciali per gli Atti di loro competenza (A1, A2, A3,A4, A4 RM, A5, B9, B9 RM, B11, Standards 2.2, 4.6, 5.1, 5.2); 2. veterinari delle ASL per gli Atti di loro competenza (A6, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18); 3.1 Controlli di competenza delle Amministrazioni Provinciali Il controllore in azienda è tenuto a compilare la Relazione di controllo/parte I (allegato A): In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni: a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale), b) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell anno in corso, c) dati dei funzionari controllori, d) dati relativi al preavviso, e) dati delle persone presenti al controllo, f) elenco di tutti gli Atti e Standards, g) eventuali infrazioni riscontrate, h) eventuali azioni correttive/ impegni di ripristini assegnati; i) eventuali altre annotazioni degli incaricati del controllo, j) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato, k) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei funzionari controllori e del beneficiario/rappresentante legale. Per ogni atto e standard controllato, il funzionario provinciale durante il controllo in loco, compila un apposita check-list (Check-list Atto/Standard XX). In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del funzionario che ha effettuato il sopralluogo. Le check-list per ogni atto si compone di due parti: - Check-list Atto/Standard XX- Verifica degli impegni (da compilare in ogni caso); - Check-list Atto/Standard XX Esito del controllo (da compilare solo nel caso in cui siano state rilevate infrazioni). La Relazione di controllo/parte I nonché le Check-list Atto/Standard XX sono redatte in singola copia che viene conservata dal funzionario provinciale nel dossier del procedimento. Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, tutta la documentazione (Relazione di controllo, check-list con esito non conforme), sono redatte in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), è rilasciata una copia al beneficiario solo sulla base di una sua esplicita richiesta.

9 10 Bollettino Ufficiale Il funzionario provinciale, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella Relazione di controllo condizionalità 2013/PARTE II, presente a SIARL, gli esiti delle singole check-list relative agli atti controllati. Il funzionario provinciale predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e funzionari incaricati del controllo. All interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all azienda, in particolare: - Relazione di controllo parte I e parte II; - copia cartacea della domanda unica e/o della domanda PSR (misura 214, 211 e 221) e/o della domanda OCM vino (PRRV, estirpazione volontaria e vendemmia verde); - check-list di ogni Atto o Standard controllato; - eventuale documentazione in caso di preavviso del controllo; - eventuale documentazione fotografica (2) ; - eventuali fogli o brogliacci di lavoro compilati durante il controllo; - eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo. Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall esecuzione del controllo. Durante il controllo è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate. Nel caso di infrazioni che riguardano le superfici, la misurazione deve essere effettuata tramite l applicativo GPS-SIARL. Qualora la tempistica del controllo di condizionalità rendesse impossibile la verifica diretta del rispetto di un atto, il controllore, in assenza di elementi che ne dimostrino il mancato rispetto, è tenuto a considerare l impegno rispettato. I casi particolari, possono essere segnalati nel campo note della check-list. Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ASL, sede legale aziendale, fatture c/o CAA, etc.), il funzionario provinciale, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall agricoltore entro 48 ore. In questo particolare caso, la check-list di controllo dovrà essere compilata solo a seguito dell acquisizione della documentazione mancante, evidenziando tale evenienza sulla relazione di controllo parte I. Il controllo condizionalità, oltre le aziende che hanno presentato Domanda unica (DU), coinvolge anche le aziende che aderiscono alle misure a superficie del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e dell OCM vitivinicolo. Per le misure PSR: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane Imboschimento di terreni agricoli (esclusivamente per le domande di conferma) Pagamenti Agroambientali Per questa misura, oltre agli impegni base di condizionalità, si controllano anche i requisiti minimi di condizionalità previsti negli atti A4 RM e B9 RM. Per le misure dell OCM vitivinicolo: - PRRV Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti ; - Estirpazione volontaria; - Vendemmia verde. 3.2 Controlli di competenza delle ASL OPR e la DG Salute, il 1 agosto 2013, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d intesa, rinnovato ed aggiornato sulla base dell accordo nazionale del 2012, relativo all effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo salute, sanità e benessere degli animali e alla trasmissione delle informazioni. La DG Salute della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare la DG Salute della Regione Lombardia è responsabile dell individuazione del campione di aziende da sottoporre a controllo ai fini della condizionalità, del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL, della standardizzazione delle metodiche di controllo e della documentazione relativa ai controlli e rappresenta l interfaccia di OPR. OPR condivide sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell analisi del rischio utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ASL. Il controllo del rispetto dei criteri di gestione obbligatori specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti zootecnici è affidato ai Dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL, che dispongono delle specifiche competenze professionali. Durante il controllo in loco, per ogni atto controllato: viene redatto il verbale di sopralluogo e/o la specifica check-list, viene data informazione all allevatore che tale controllo avrà valenza anche per la condizionalità. I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nel sistema informativo veterinario integrato (SIVI) e successivamente acquisiti da OPR, che carica tali dati sul proprio Sistema Informatico (SIARL), secondo le modalità previste dal sopracitato Protocollo d Intesa. Sulla base di tali dati OPR definisce l esito finale del controllo. 4. MODALITA OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO 4.1 Verifica degli impegni In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di: (2) Nel caso in cui sia stata rilevata un infrazione con azione correttiva/impegno di ripristino per cui il controllo è in loco e non esclusivamente documentale, occorre documentare la situazione con foto prima e dopo l intervento.

10 Bollettino Ufficiale 11 - verifica che dà luogo al rispetto dell impegno controllato (flag SI); - verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all impegno controllato (flag NO) - verifica del rispetto di un impegno al quale l azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo (flag NV = Non Verificabile). In tal caso può essere prevista l esecuzione di un ulteriore verifica; - verifica del rispetto di un impegno al quale l azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (flag NN= Non Necessario o flag NP = Non Pertinente). In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza /assenza di infrazione e la sua verificabilità. 4.2 Esito del controllo Ai fini del calcolo dell esito del controllo di condizionalità, è stata predisposta, nella relativa check-list una sezione denominata Esito del controllo. Il controllore (il funzionario OPR limitatamente agli atti di competenza dei SSVV - A6, A7, A8, B11, C16, C17 e C18) è tenuto a compilare la parte di Check-list Atto/Standard XX Esito del controllo solo nel caso in cui dalla compilazione della parte di Check-list Atto/ Standard XX alla voce Verifica degli impegni siano state riscontrate delle infrazioni. La parte di Check-list Atto/Standard XX Esito del controllo prevede: - la pesatura degli indici di verifica (portata, gravità e durata), - l individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore, - l individuazione delle azioni correttive relative di importanza minore, - l individuazione di eventuali impegni di ripristino, - le condizioni per le quali si prefigura l intenzionalità dell infrazione rilevata, - la verifica dell effettuazione delle azioni correttive e/o degli impegni di ripristino e i relativi esiti, - la data in cui è stato effettuato il controllo dell effettuazione delle azioni correttive e/o degli impegni di ripristino, - la tabella di riepilogo esito finale (valore degli indici di verifica, azioni correttive e/o impegni di ripristino, intenzionalità). Scadute le tempistiche assegnate per la realizzazione delle le singole azioni correttive e/o degli impegni di ripristino, il funzionario controllore deve verificare l effettiva realizzazione delle prescrizioni assegnate con le seguenti modalità: - tramite controllo documentale, ove previsto, - tramite un secondo controllo in azienda. Inoltre deve compilare: 1 le sezioni relative alla verifica delle azioni correttive e degli impegni di ripristino e la tabella di riepilogo esito finale presenti nella check-list relativa all esito del controllo; 2 la Relazione di controllo condizionalità 2013 VERIFICA AZIONI CORRETTIVE E IMPEGNI DI RIPRISTINO (vedi allegato B). Tale relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all agricoltore e l altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda. Si ricorda che tutti gli esiti, siano essi negativi o positivi, relativi agli atti controllati devono essere registrati nella Relazione di controllo condizionalità 2013/PARTE II, presente a SIARL Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli atti ed agli standard della condizionalità è determinato in funzione di quanto previsto dai Reg. CE 73/2009, artt. 23 e 24 e Reg. CE 1122/2009, artt. 70, 71 e 72. La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. CE 1122/2009), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. CE 1122/2009). Di conseguenza, coerentemente con questa impostazione, nei paragrafi a seguire, sarà definito il meccanismo di calcolo ed applicazione delle riduzioni. La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l importo complessivo dei pagamenti degli aiuti ai settori a cui si applica la condizionalità, in base a quanto stabilito dall art. 71(1) Reg. (CE) 1122/ Calcolo della riduzione per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Requisiti Minimi (RM) Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente: 1. per ogni Atto di un dato campo di condizionalità o Requisito Minimo in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sulla relazione di controllo il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) dell infrazione in termini di portata, gravità e durata; 2. una volta quantificati i tre indici di verifica per ogni atto o standard violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell intervallo tra 1 e 5); 3. per ciascun campo di condizionalità, in base a quanto stabilito dall art. 70 (6) Reg. (CE) 1122/2009, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità. Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori: Classe Punteggio Riduzione % I Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00 1% II Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00 3% III Uguale o superiore a 5,00 5% Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall art. 71 del Reg. 1122/2009, paragrafi 1, 2, 3 e 4, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell importo complessivo dei pagamenti vincolati al rispetto della condizionalità. Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall art. 23, del Reg. CE 73/2009, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell anno civile in cui è stata commessa l infrazione rilevata, secondo quanto disposto dagli artt. 70(8) e 77 del Reg. 1122/2009 e dall art.19 del Reg.65/2011.

11 12 Bollettino Ufficiale N.B.: Eventuali infrazioni ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti saranno quantificate nel campo di condizionalità Ambiente (rif. A4 RM ), mentre per i requisiti minimi in materia di prodotti fitosanitari saranno quantificate nel campo di condizionalità Sanità pubblica; salute delle piante e degli animali (rif. B9 RM ) Calcolo delle riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) In relazione alle definizioni regolamentari dei parametri di condizionalità, la graduazione delle infrazioni relative alle BCAA è calcolata a livello di Norma ed è determinata dalla violazione di almeno un impegno relativo agli Standard previsti per la Norma. L infrazione è quantificata in base ai seguenti indici: - portata: estensione degli effetti dell infrazione ed eventuali conseguenze extra aziendali (bassa = 1; media =3; alta =5); - gravità: è determinata in base al numero di impegni violati all interno di ciascuna Norma o alla serietà dell infrazione commessa anche nell ambito di un unico Standard. - In tal senso i casi di violazioni di singoli impegni che assumano particolare rilevanza nei confronti degli obiettivi di condizionalità, saranno evidenziati dalle autorità competenti per la definizione di parametri alti di gravità. - durata: persistenza degli effetti dell infrazione in relazione al tempo occorrente per il ripristino delle condizioni ante violazione (bassa = 1; media =3; alta =5). Le infrazioni, quantificate dai tre indici, sono considerate nel loro complesso a livello di Norma. Pertanto, nel caso di presenza di infrazioni, afferenti a Standard diversi, ma appartenenti alla medesima Norma, con diversi livelli dei parametri di condizionalità, ove non vi fossero indicazioni specifiche, si prende in esame il livello più alto assunto da ogni singolo parametro. Sulla base del procedimento preliminare sopraindicato, la modalità di calcolo della riduzione applicabile per le BCAA è la seguente: una volta quantificati i tre indici per ogni Norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell intervallo tra 1 e 5); in base a quanto stabilito dall art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata per ciascuna Norma, pervenendo così ad un punteggio totale riferito al campo di condizionalità BCAA. Il punteggio ottenuto si confronta con la seguente griglia di valori: Classe Punteggio Riduzione % I Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00 1% II Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00 3% III Uguale o superiore a 5,00 5% Determinazione della percentuale di riduzione per infrazioni commesse per negligenza ai CGO, ai RM ed alle BCAA Per quanto attiene al valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, i parametri assumono un valore pari a 3, che comporta una riduzione pari al 3%, come previsto dall art. 70 (1) del Regolamento CE 1122/2009 e smi. Definita, quindi, la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall art. 71 del Reg.(CE) 1122/09, paragrafi da 1 a 4, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell importo complessivo dei pagamenti soggetti alla condizionalità. Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell anno civile in cui è stata commessa l infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall art. 23 del Reg. 73/2009, dagli artt. 71 e 77 del Reg. (CE) 1122/09 e dall art. 19 del Reg. (UE) 65/ Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione per le infrazioni ai CGO, ai RM ed alle BCAA Si ha reiterazione dell infrazione quando il medesimo atto, requisito minimo o standard viene violato due o più volte nel corso dell anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/2009, art. 71, paragrafo 5) oppure nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva o un impegno di ripristino e l azienda non la realizzi nei termini previsti (cfr precedente punto 4). Prima reiterazione A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile a seguito della moltiplicazione della riduzione applicata nell anno per un fattore 3. N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la percentuale di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a: - percentuale calcolata per l ultima infrazione riscontrata a seguito di infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi; - percentuale applicabile all infrazione che ha generato la necessità dell intervento correttivo a seguito di infrazione ripetuta dovuta a mancata esecuzione degli interventi correttivi (azioni correttive o impegni di ripristino). Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15%, ma l agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, le stesse saranno considerate intenzionali. Seconda reiterazione La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell anno precedente per un ulteriore fattore 3. Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, nel caso in cui questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l ammonizione descritta al punto precedente Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità per i CGO, ai RM ed alle BCAA In applicazione di quanto stabilito dall art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/2009, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita al 20%. Tuttavia, OPR può decidere, sulla scorta della valutazione fornita dall autorità di controllo competente nell apposita parte della relazione di controllo, di aumentare tale percentuale fino al 100% dell importo complessivo. Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/2009, l azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l infrazione, per l anno in questione, secondo quanto previsto dal DM del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

12 Bollettino Ufficiale 13 Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall art. 72 (2), del Reg. (CE) 1122/2009. L azienda sarà in questo caso esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l infrazione intenzionale ripetuta sia per l anno in corso che per l anno successivo Riduzioni per infrazioni relative ai Requisiti Minimi relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari Secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e 21 del Reg. (UE) 65/2011, le riduzioni per i beneficiari della Misura 214, calcolate a seguito della rilevazione di non conformità ai Requisiti Minimi, relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, sono applicate esclusivamente all importo complessivo degli aiuti delle Misure 211, 214 e 221 del Programma di Sviluppo Rurale , mentre tali riduzioni non interessano gli aiuti diretti (DU) e quelli inerenti l OCM vino Calcolo dell esito in presenza un infrazione di natura minore/impegno di ripristino Nel caso in cui l azienda abbia commesso un infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l azione correttiva corrispondente, l infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall art. 71 (3), comma 4 del Regolamento (CE) 1122/2009. Nel caso in cui siano prescritti all azienda un azione correttiva oppure un impegno di ripristino e l azienda non li realizzi nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Si evidenzia che nei casi in cui siano rilevate, nello stesso Atto/Norma, sia inadempienze di importanza minore sia infrazioni di altro tipo, esse saranno valutate nel loro insieme come infrazioni, di conseguenza l intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza (senza e con reiterazione) e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute. L impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI del 24/10/ Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali, nello stesso anno Infrazioni rilevate 1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza L effetto delle infrazioni si somma Effetto delle infrazioni 1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale 1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale L effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l applicazione del tetto del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle percentuali di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall art. 70 (6) del Reg. CE 1122/ Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta Infrazioni rilevate 2.a Presenza di due infrazioni in campi diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione 2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo campo di condizionalità Effetto delle infrazioni Per effetto di quanto stabilito all art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell infrazione non ripetuta, fatta salva l applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell articolo citato. Per effetto di quanto stabilito all art. 71 (5) del Reg. (CE) n.1122/09, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell articolo citato Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali Infrazioni rilevate 3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità 3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute Infrazioni rilevate Effetto delle infrazioni In questo caso le infrazioni sono considerate come un unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall art. 70 (6), del Reg. CE 1122/09, Per cui si applica la riduzione del 20% Sommatoria delle percentuali derivante dalla applicazione delle riduzioni previste Effetto delle infrazioni 4. Infrazioni intenzionali ripetute L azienda sarà esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l infrazione intenzionale ripetuta sia per l anno in corso che per l anno successivo ai sensi di quanto disposto dall art. 72(2) del Reg. 1122/ PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEGLI AIUTI A SEGUITO DI CONTROLLI DA PARTE DI ALTRI ENTI Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di controllo anche delle Autorità istituzionalmente competenti, al di fuori del campione annuale delle aziende estratte per i controlli di Condizionalità.

13 14 Bollettino Ufficiale Nel caso in cui tali Autorità riscontrino una non conformità a detti impegni, OPR acquisisce la documentazione, ne valuta i contenuti, procede alla pesatura dell infrazione riscontrata e compila la relazione di controllo, determinando la riduzione di condizionalità. Successivamente OPR, in osservanza dei tempi stabiliti dai regolamenti comunitari e al fine di garantire e tutelare i fondi europei, provvede al recupero delle somme, anche in pendenza di ricorso presentato dal beneficiario avverso provvedimenti sfavorevoli. Nel caso di soluzione favorevole al ricorrente, OPR provvede a restituire l importo recuperato. 6. IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ 6.1 Esclusioni per violazioni intenzionali nell ambito del PSR La Regione Lombardia con DDUO. 605 del 31 gennaio 2012 ha aggiornato il manuale operativo dei controlli in loco PSR per le misure connesse a superficie e animali. Tale manuale definisce, per la misura 214, gli impegni pertinenti di condizionalità così come previsto dal Reg. (UE) 65/2011 e dal DM 22 dicembre 2009, n e s.m.i. Qualora il controllore, durante il controllo di condizionalità, rilevasse, in un azienda - che ha presentato domanda di aiuto o di pagamento di misura 214, un infrazione relativamente agli impegni pertinenti di condizionalità (vedi relative check-list allegate al DDUO sopra citato) è tenuto ad informare: - i referenti Provinciali della misura 214 sopra richiamata che provvederanno a emanare il provvedimento di decadenza della stessa, - OPR per conoscenza. Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla DDUO 7107 del 16 luglio 2010 e s.m.i Esclusioni per violazioni intenzionali nell ambito della PAC In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell articolo 72 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1122/09, il beneficiario è escluso da detto regime di aiuto per l anno civile in cui è stata riscontrata l infrazione. Gli impegni pertinenti di condizionalità ed i corrispondenti regimi di aiuto previsti dall allegato 3 del DM 30125/2009 sono riportati nella seguente Tabella: Impegno pertinente di condizionalità Elenco dei particolari regimi di aiuto ai quali si riferiscono impegni pertinenti di condizionalità in base all art. 68 del Reg. (CE) n. 73/09 BCAA - Standard 2.1 (Gestione delle stoppie) BCAA - Standard 2.2 (Avvicendamento delle colture) BCAA - Standard 4.1 (Protezione del pascolo permanente) BCAA - Standard 4.3 (Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative) CGO Atti: A7 e A8 (Anagrafe zootecnica) B10 (divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche) B11 (sicurezza alimentare) Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell olio d oliva Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine e ovicaprine Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte L Organismo Pagatore, a seguito dei suddetti casi di infrazione, provvederà ad escludere dai premi le aziende beneficiarie di detti aiuti o al recupero delle somme erogate. 7. CONTROLLI E MONITORAGGIO ll lavoro degli Organismi Delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetto a monitoraggio e verifica da parte di OPR. Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo in loco, con acquisizione delle risultanze ispettive e attività di feedback da parte di OPR in merito alle problematiche rilevate. In attuazione del Piano Annuale dei Controlli (di cui al decreto 2025 del 07/03/2013) OPR effettuerà i controlli sugli Organismi Delegati (O.D.) in merito alle attività di competenza, così come definite dai rispettivi Protocolli di Intesa/Convenzioni. al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto disposto con il presente Manuale. Il controllo sugli O.D. potrà essere svolto tramite: - l analisi dei dati caricati a SIARL, al fine di verificare l esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list, - la verifica dei fascicoli, predisposti per ciascuna azienda dagli OD, per accertare la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti; - affiancamento ai controllori degli Organismi Delegati.

14 Bollettino Ufficiale SPECIFICHE TECNICHE ATTO A1- Conservazione degli uccelli selvatici SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA ED AGEA CAMPO DI APPLICAZIONE L atto si applica alle aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 2009/147/CE. Le ZPS sono attualmente 67, come elencate nell All.3 della DGR X/67 del 24 aprile Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS. OBBLIGHI Il rispetto degli impegni relativi all atto A1 prevede che per i terreni ricadenti in ZPS: 1. i progetti di interventi che possono avere incidenze significative sulle ZPS siano sottoposti a valutazione di incidenza secondo la procedura di cui alla DGR 14106/03; 2. siano rispettate le misure di conservazione approvate con DGR 8/9275/09 e le eventuali misure di conservazione/piani di gestione di ogni singola ZPS approvate/i dal relativo ente gestore; 3. siano rispettati i seguenti impegni di natura agronomica: A. divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati; B. divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente; C.1. C.2. D.1. D.2. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno; attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale da evitare nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi; divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti. L agricoltore deve verificare con l Ente Gestore della ZPS se un determinato intervento (es. costruzione di una stalla, taglio di piante, recinzioni, etc.) necessita dell attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza. Pertanto nel caso in cui ci fosse tale necessità, l agricoltore deve presentare all Ente Gestore lo Studio di Incidenza. Valutazione di Incidenza Ai sensi della Dir. 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in Regione Lombardia, a partire dal 3 aprile 2000, qualsiasi progetto di intervento che possa avere un incidenza significativa su una ZPS e che non sia previsto e regolamentato dall eventuale piano di gestione esistente, deve essere oggetto di un opportuna valutazione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima. Con DGR 14106/03 la Regione Lombardia ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza. Tale procedura prevede che la Valutazione di Incidenza sia effettuata dall ente gestore del sito, sulla base di uno specifico Studio di Incidenza presentato dal proponente dell intervento. Le modalità relative alla redazione dello studio di incidenza e alla richiesta di valutazione sono contenute nella DGR 14106/03. Nei casi dubbi, è l ente gestore del sito a determinare se un intervento sia da assoggettare o meno alla procedura di valutazione di incidenza. Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione (es. autorizzazione paesaggistica), il rilascio della stessa è subordinato all esito positivo della procedura di valutazione di incidenza, salvo i casi previsti nella DGR 14106/03. La DGR 14106/03 (All. C - art. 6, comma 6) prevede anche i casi di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, a condizione, però, che il proponente dichiari che gli interventi proposti non abbiano incidenze significative sul sito Natura Tale esclusione riguarda gli interventi che contengono solo previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma. MODALITÀ OPERATIVE Prima della visita in azienda, il funzionario controllore: - verifica il codice e la denominazione della ZPS e calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS SIARL) e nell allegato 3 della DGR X/67 del 24 aprile 2013; - consulta l ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi: sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore, sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all attività agricola, che presuppongono una conoscenza storica del territorio, se per gli interventi effettuati o da effettuarsi all interno dell azienda oggetto del controllo sono stati richiesti pareri sulla necessità di attivare la procedura per la valutazione di incidenza, circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell anno corrente; - associa il sito controllato a una delle seguenti tipologia (ZPS in ambienti aperti alpini, ZPS in ambienti forestali alpini, ZPS in zone umide, ZPS in ambienti fluviali, ZPS in ambienti agricoli e ZPS in risaie) individuate ai sensi della DGR 8/7884/08; - compila parte della check-list - Verifica degli impegni con le informazioni acquisite dall ente gestore e dal SIARL. Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in ZPS. In caso di rilevazione di violazione, il controllore è tenuto a misurare la superficie compresa nel sito con mancato rispetto degli impegni

15 16 Bollettino Ufficiale indicati in check-list e la relativa percentuale di superficie oggetto di infrazione. Per il calcolo della superficie oggetto di infrazione, la misurazione deve essere effettuata tramite l applicativo GPS-SIARL. Inoltre dal sopralluogo in campo, nel caso sia evidente la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dal 1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione, il tecnico incaricato dovrà indicare nella check-list A1 verifica degli impegni la tipologia (es.: impianti di trasformazione, fabbricati zootecnici, altri fabbricati, recinzioni salvo quelle a carattere provvisorio, strade, miglioramenti fondiari quali drenaggi, livellamenti, etc.) e, con l ausilio dell ente gestore, appurare se l intervento rientra tra quelli da assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza. Dal momento che il controllo degli impegni agronomici non è di competenza dell Amministrazione Provinciale, il funzionario è tenuto a: - compilare la parte della check-list Atto A1 Verifica degli impegni ed eventualmente la parte Esito del controllo, per le verifiche di propria competenza, ottenendo così un esito parziale; - riportare a SIARL l esito parziale dell Atto A1 nella relazione di controllo/parte II. Un infrazione agli impegni agronomici, comporta un esito negativo per l atto A1 solo se il mancato rispetto di tali impegni riguarda superfici comprese nell area della ZPS. N.B.: si considerano violazioni con effetti extra aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all esterno dei terreni detenuti dall azienda stessa. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di checklist verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. Il funzionario provinciale effettua la pesatura di portata, gravità e durata solo per gli impegni di propria competenza. Quindi l esito di questo atto risulta parziale fino all acquisizione del controllo dei seguenti impegni agronomici controllati da AGEA. Impegno agronomico A VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS (Competenza AGEA) Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi e foraggere Impegno agronomico B SI NO NP Rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente SI NO NP Impegno agronomico C Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno SI NO NP Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno Impegno agronomico D SI NO NP Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti SI NO NP Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti SI NO NP Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici applicati all azienda a controllo non risultassero rispettati. PORTATA La portata viene calcolata: - sia in relazione al mancato rispetto degli impegni agronomici, - sia in relazione alle inadempienze amministrative. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: PORTATA Bassa Media Alta Superficie interessata dall infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha Superficie interessata dall infrazione per gli impegni agronomici A, C e D > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 3 ha OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato OPPURE infrazione all impegno agronomico B per una superficie <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 1 ha OPPURE infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore Superficie interessata dall infrazione per gli impegni agronomici A, C e D > 30% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 3 ha OPPURE infrazione all impegno agronomico B per una superficie > 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 1 ha OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato in azienda e contestuale infrazione ad almeno uno degli impegni agronomici previsti e/o a presenza di infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali

16 Bollettino Ufficiale 17 GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: GRAVITÀ Bassa Media Alta mancato rispetto di 1 divieto diverso da quelli agronomici E/O mancato rispetto di 1 divieto agronomico diverso da B mancato rispetto di 2 divieti diversi da quelli agronomici E/O infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore E/O mancato rispetto di 2 divieti agronomici diversi da B OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda mancato rispetto di 3 o più divieti diversi da quelli agronomici E/O mancato rispetto di tutti e 3 i divieti agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda e contestuale mancato rispetto di almeno uno tra i divieti agronomici OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori: DURATA Alta Media Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non sono previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi: 1. rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica, riguardanti il 100% della superficie soggetta a vincolo; 2. rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica, riguardanti almeno il 50% della superficie soggetta a vincolo e contemporanea presenza di realizzazione di interventi aziendali privi di valutazione di incidenza; 3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

17 18 Bollettino Ufficiale ATTO A2 - Protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA CAMPO DI APPLICAZIONE L Atto A2 si applica a tutte le aziende agricole in quanto detengono sostanze pericolose di cui agli elenchi I e II dell allegato alla Dir 80/68/CEE, quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose). Inoltre l atto si applica alle aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente sull attività agricola e/o trasformano materia prima proveniente dall esterno che supera il limite di complementarietà e producono acque reflue non assimilabili alle acque reflue domestiche. OBIETTIVI Prevenire l inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell inquinamento già in atto. OBBLIGHI Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, per quanto attiene alle attività di tipo agricolo regolate dal presente Atto, è vietato lo scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Definizioni: Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), g). Acque provenienti da aziende agricole o zootecniche assimilate alle acque reflue domestiche, in base a quanto stabilito dall art. 101, comma 7, punti a, b e c, che qui si riportano in sintesi, acque provenienti da imprese dedite: a) esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) all allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale e che dispongono di una sufficiente superficie agricola; c) alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), ff). Le aziende che devono avere un autorizzazione allo scarico diretto, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art Obblighi validi per tutte le aziende agricole L azienda agricola deve provvedere ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo. A tal fine: 1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta; La normativa prevede che il contenitore-distributore del combustibile fuori-terra debba essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra. 2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato; 3. i depositi, occasionali o permanenti, o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati; 4. le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati; 5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina devono essere omologati. Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici L azienda agricola che svolge attività agroindustriale prevalente sull attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall esterno che supera il limite di complementarietà è tenuta ad acquisire l autorizzazione i sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D. Lgs. 152/2006 per lo scarico di sostanze pericolose e a rispettare le condizione di scarico contenute nell autorizzazione. MODALITÀ OPERATIVE Il controllore si accerta che l azienda utilizzi o meno prodotti contenenti sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE, intervistando il rappresentante dell azienda. Nel caso in cui l azienda dichiari di non utilizzare sostanze pericolose, si procede, al fine di confermare l attendibilità della suddetta

18 Bollettino Ufficiale 19 dichiarazione, alle seguenti verifiche: - l assenza di domanda UMA per l anno corrente (nel caso di presenza di tale domanda e assenza di cisterna aziendale, va compilata la check-list evidenziando nelle note la modalità di gestione del carburante, es. rifornimento alla pompa); - che l azienda si avvalga esclusivamente di contoterzista per le lavorazioni agricole; - che l azienda non utilizzi prodotti fitosanitari (vedi check list Atto B9); - che l azienda non utilizzi prodotti veterinari (vedi check list Atto B11); - assenza di evidenze dell uso/dispersione di sostanze pericolose su suolo. Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l effettivo utilizzo di sostanze pericolose, il funzionario procede alla verifica degli impegni, e qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo paragrafo relativo all intenzionalità, procede in tal senso. Nel caso in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose, il controllore è tenuto a verificare: - lo stoccaggio, occasionale o permanente,del carburante, degli oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari; - la presenza di perdite di sostanze pericolose su suolo dovute a sistemi di spillaggio difettosi, alla non perfetta tenuta stagna dei depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose e al non corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi; - la presenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d acqua naturali o artificiali (genera EFFETTI EXTRAZIENDALI); - se i depositi o accumuli, occasionali o permanenti, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, hanno una adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono posti su pavimenti impermeabilizzati; - se le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore\cambio ecc.) sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e sono su pavimenti impermeabilizzati; - se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina sono omologati. Il controllore, oltre alla verifica dei punti di cui al sopraddetto elenco all interno del centro aziendale, accerta anche l eventuale presenza di residui di sostanze pericolose o depositi di tali sostanze, su terrreni, scoline, fossi, posti in prossimità del centro aziendale o sulle strade di accesso al medesimo. Inoltre, se la visita viene effettuata in aziende che svolgono prevalentemente attività agroindustriali, oltre ai suddetti controlli, il funzionario provinciale deve verificare preventivamente presso gli uffici competenti dell Amministrazione Provinciale se l azienda: a) possiede l autorizzazione allo scarico e ne rispetta le condizioni di scarico; b) è stata sottoposta, nel corso dell anno solare 2012, al controllo dell autorità competente in materia. Il funzionario, prima di assegnare l esito, dovrà tenere conto se dalle verifiche effettuate dall autorità competente siano emerse inosservanze alle prescrizioni contenute nell autorizzazione che abbiano dato luogo a: 1. prescrizioni e diffide, che comportano la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 2. revoca dell autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni. Il funzionario durante la visita in azienda è tenuto a verificare l esistenza dell autorizzazione allo scarico e la sua validità e, se scaduta, a verificare la presenza della domanda di rinnovo (da presentarsi un anno prima della scadenza). In presenza della domanda di rinnovo, l autorizzazione si ritiene valida. Pertanto un autorizzazione scaduta non accompagnata da una richiesta di rinnovo è da ritenersi non valida. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di checklist verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. PORTATA A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in assenza di dispersione delle stesse su suolo Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in presenza di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide Presenza di accumuli, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate alla perdita su suolo NB Si ha stoccaggio non adeguato in presenza di un ambiente non protetto dagli agenti atmosferici e con riscontro di una superficie non impermeabilizzata OPPURE in presenza di serbatoio privo di bacino di contenimento e di tettoia OPPURE se le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) non sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e/o sono prive di pavimenti impermeabilizzati OPPURE se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto di carburante con una capacità superiore a lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina non sono omologati.

19 20 Bollettino Ufficiale GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Assenza di ambienti, strutture, locali o contenitori adeguati ad evitare la dispersione Rilevazione di dispersione di sostanze pericolose, anche contemporaneamente all assenza di ambienti, strutture, locali o contenitori adeguati ad evitare la dispersione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide Se la portata è alta DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori: Bassa Alta Media Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in assenza di dispersione delle stesse su suolo Se la portata è alta In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE In caso di infrazione con livelli bassi di portata e gravità si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso: Inadempienza di importanza minore Azione correttiva corrispondente GG Caratteristiche del locale o del luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo in assenza di perdita di sostanze Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo 30 IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni: Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l assenza di dispersione, in presenza di perdite di sostanze pericolose Depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati Autorizzazione scaduta o assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue (aziende agro-industriali) Creazione delle condizioni idonee per un corretto stoccaggio dei materiali pericolosi tramite l adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo o oggettivo Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo Richiesta di rinnovo dell autorizzazione scaduta o rilascio della stessa, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi: 1. quando il produttore dichiari di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno; 2. in caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

20 Bollettino Ufficiale 21 ATTO A3 - Protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA CAMPO DI APPLICAZIONE La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione sia nel caso di utilizzazione da parte dell agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi. Gli impegni del presente atto non si controllano nel caso in cui l azienda agricola che, pur concedendo terreni per lo spandimento, dal 1 gennaio 2012 al momento del controllo non abbia ancora ricevuto fanghi. OBIETTIVI Disciplinare l utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull uomo, incoraggiandone il corretto utilizzo. I fanghi derivano da processi di depurazione biologica delle acque reflue che provengono da insediamenti civili e industriali. Affinché i fanghi possano essere utilizzati in agricoltura è necessario che: - siano adeguatamente trattati ossia sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni; - possiedano effetto concimante, ammendante e/o correttivo; - siano esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l uomo e l ambiente. OBBLIGHI Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli: I. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi); II. utilizzatore (3) dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli); III. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione). Nell ambito del controllo di condizionalità, l agricoltore può rivestire uno dei seguenti ruoli: A. agricoltore che non è né produttore né utilizzatore di fanghi, in quanto mette solo a disposizione di terzi i propri terreni per lo spandimento dei fanghi; B. agricoltore che è anche utilizzatore ma non produttore, in quanto distribuisce personalmente i fanghi sui terreni agricoli; C. agricoltore che è sia produttore sia utilizzatore, in quanto oltre a distribuire fanghi sui terreni li produce ossia rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione. Nella casistica rappresentata, i soggetti tenuti a richiedere l autorizzazione sono soltanto gli agricoltori di cui al punto 2 e 3 in quanto utilizzano fanghi di depurazione sui suoli agricoli propri o di terzi. Tali soggetti, in qualità di titolari dell autorizzazione, sono responsabili del corretto spandimento, anche dal punto di vista delle responsabilità penali. Tuttavia, ai fini della condizionalità, anche l agricoltore di cui al punto 1) è responsabile del corretto spandimento sui suoi terreni. In merito alla documentazione oggetto di verifica si precisa quanto segue: L autorizzazione all utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia e ha validità massima di 5 anni, la validità è comunque quella indicata nell autorizzazione. Il soggetto autorizzato comunica tramite notifica, con almeno 10 gg di anticipo alla Provincia, al Dipartimento ARPA provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni: - gli estremi dell impianto di provenienza dei fanghi; - le colture in atto e quelle previste; - le date previste per l utilizzazione dei fanghi; - l identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende spandere i fanghi; - i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati nell allegato IB del Dgls 99/92; - i dati analitici dei terreni per i parametri indicati nell allegato IIA del Dgls 99/92; - il consenso allo spandimento da parte del conduttore del terreno interessato. Il registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall autorità competente, deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall ultima annotazione. I fanghi nelle fasi di trasporto e utilizzazione devono essere corredati da formulario di identificazione del fango (contiene nome ed indirizzo del produttore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso, nome ed indirizzo del destinatario). Tali informazioni possono essere anche contenute nella scheda di accompagnamento che può quindi sostituire il formulario di identificazione. A. Obblighi per l agricoltore né produttore né utilizzatore: Acquisire e conservare copia dei seguenti documenti: 1. formulario di identificazione dei fanghi; 2. autorizzazione allo spandimento dell utilizzatore; 3. registro di utilizzazione dei terreni con le annotazioni sulle operazioni di spandimento relative ai soli terreni di competenza dell azienda agricola controllata; (3) Il termine Utilizzatore è usato convenzionalmente per indicare il titolare dell autorizzazione relativa alla sola operazione di spandimento su suolo a beneficio dell agricoltura (rif. tipologia autorizzazione R10 di cui alla delibera 7/15994 del 30/12/2003)

21 22 Bollettino Ufficiale 4. notifica agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; 5. convenzione stipulata con l azienda utilizzatrice di fanghi. Rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti; B. Obblighi per l agricoltore utilizzatore ma non produttore: Acquisire e conservare i seguenti documenti, verificandone la corretta compilazione: 1. formulario di identificazione dei fanghi; 2. autorizzazione allo spandimento rilasciata dall Amministrazione Provinciale competente all agricoltore in quanto distribuisce direttamente i fanghi; 3. registro di utilizzazione dei terreni con le relative annotazioni sulle operazioni di spandimento; 4. notifica agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; 5. iscrizione all Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda. Rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti. C. Obblighi per l agricoltore sia produttore sia utilizzatore: Oltre gli adempimenti di cui al precedente punto 2, l agricoltore deve: 1. curare la tenuta del registro di carico/scarico. In particolare, l agricoltore produttore di fanghi deve annotare sul registro di carico e scarico i quantitativi di fanghi prodotti e quelli forniti; il tipo di trattamento impiegato; nomi ed indirizzi dei destinatari e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai mappali) 2. conservare le analisi effettuate sui terreni e sui fanghi. MODALITÀ OPERATIVE Il tecnico incaricato dei controlli, effettuerà verifiche documentali riferite all anno corrente. I controlli documentali interesseranno: - sia la verifica della presenza della documentazione prevista dagli obblighi a seconda del ruolo che l agricoltore riveste per il presente Atto; - sia la corrispondenza tra le particelle identificate in notifica e quelle presenti sul registro di utilizzazione. Il controllore sulle particelle individuate nella notifica dovrà verificare il rispetto delle condizioni di utilizzo e dei divieti previsti. E vietato utilizzare fanghi nei seguenti casi: - in terreni allagati, soggetti ad esondazioni, acquitrinosi, con falda affiorante, con frane in atto; - in terreni con pendii maggiori del 15%; - in terreni con ph inferiore a 5; - in terreni a pascolo o foraggere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta; - in terreni dove sono coltivati prodotti a contatto con il terreno e da consumarsi crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; - in terreni con colture in atto escluse le piante arboree; - dal 1/12 a fine febbraio in zona non ZVN ovvero 1/11 a fine febbraio in zona ZVN; - su terreni che ricevono e.a. La verifica del possesso dell autorizzazione da parte degli utilizzatori di fanghi deve essere effettuata preventivamente contattando il competente ufficio della Provincia. Nel caso in cui l agricoltore metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi, il controllore deve individuare il soggetto che effettua lo spandimento e verificare per tale soggetto la presenza e la validità dell autorizzazione. In questo caso, l assenza dell autorizzazione è considerata un infrazione a carico dell agricoltore. La superficie oggetto di infrazione sarà calcolata in relazione al mancato rispetto delle condizioni tecniche di utilizzo e dei divieti previsti. Per il calcolo della superficie oggetto di infrazione, la misurazione deve essere effettuata tramite l applicativo GPS-SIARL. N.B.: la violazione agli Obblighi agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione dei fanghi ha effetti extra - aziendali quando l inquinamento risultante interessi corsi d acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.). DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. PORTATA A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Superficie interessata dall infrazione <= 20% della SAU aziendale purché non superiore a 2 ha OPPURE per le sole aziende tipo A: - assenza del consenso allo spandimento (convenzione stipulata tra conduttore del terreno e utilizzatore di fanghi)

22 Bollettino Ufficiale 23 Media Alta Superficie interessata dall infrazione > 20% e <=30% della SAU aziendale purché non superiore a 3 ha anche abbinata a dati identificativi non corretti e/o mancanti nella notifica di spandimento agli Enti competenti superficie interessata OPPURE Superficie interessata dall infrazione > 20% e <=30% della SAU aziendale purché non superiore a 3 ha anche abbinata a assenza/mancato aggiornamento del registro di utilizzazione fanghi OPPURE Assenza dati identificativi nella notifica di spandimento o invio della stessa alle Autorità competenti oltre il termine previsto Per tutte le aziende: - superficie interessata dall infrazione >30% della SAU aziendale o superiore a 3 ha - assenza del formulario di identificazione dei fanghi (anche in copia) - utilizzatore dei fanghi non è un soggetto autorizzato (rif. DGR 7/15994/03) - contestuale mancanza di due o più impegni amministrativi - effetti extra aziendali Per le aziende tipo B e C: - assenza dell iscrizione all albo delle imprese Per le aziende tipo C: - assenza del registro di carico-scarico e/o mancato aggiornamento - non corretta conservazione delle analisi effettuate sui terreni e sui fanghi GRAVITÀ La gravità assume i valori della portata. DURATA La durata assume i valori della portata. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non sono previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi: - utilizzazione di fanghi privi del formulario di identificazione, vale a dire non sottoposti alle verifiche obbligatorie; - rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

23 24 Bollettino Ufficiale ATTO A4/A4 RM - Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole SOGGETTO CONTROLLORE: FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA CAMPO DI APPLICAZIONE L atto si applica a: a) tutte le aziende agricole con o senza allevamenti i cui terreni ricadono anche solo parzialmente nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) identificate ai sensi della DGR 8/3297 del 11 ottobre 2006; b) tutte le aziende agricole con o senza allevamenti che aderiscono alla misura 214. OBIETTIVI Garantire la protezione di tutte le acque dall inquinamento da nitrati, riducendo l impatto ambientale dell attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell azoto. L atto disciplina la distribuzione al suolo e lo stoccaggio dei liquami e dei letami (effluenti di allevamento) provenienti da insediamenti zootecnici e regolamenta anche l utilizzo di altre fonti azotate. OBBLIGHI Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d azione in vigore in particolare: a) gli adempimenti amministrativi; b) gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti dall allevamento (e.a.); c) i divieti spaziali e temporali relativi all utilizzazione dei fertilizzanti azotati; d) il rispetto dell utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste. a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DGR 5868/2007 e DGR 2208/2011 Per individuare se un azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 2208/2011 (aziende che ricadono in ZVN) o dall allegato 2 della DGR 5868/2007 e s.m.i. (aziende che non ricadono in ZVN), si fa presente che l impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli (SAU) siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di utilizzazione agricola dei terreni (SAU), l impresa è considerata in zona vulnerabile qualora la prevalenza delle strutture di allevamento sia localizzata in zona vulnerabile. Le imprese agricole rientranti nelle classi dimensionali previste dalla DGR 2208/2011 e dalla DGR 5868/2007 devono aver predisposto entro le scadenze fissate annualmente dalla DG Agricoltura, che definisce anche le rispettive modalità per la sua presentazione, la Comunicazione Nitrati (POA/POAS ed eventuale PUA/PUAS) (4) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Questa comunicazione deve essere conservata presso l azienda su supporto cartaceo. E obbligo del gestore dell azienda provvedere ad aggiornare informaticamente e conservare in azienda la documentazione qualora subentrino modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni utilizzati agronomicamente. Il POA/POAS ha validità 5 anni, fatte salve eventuali modifiche, che, se sostanziali (5), comportano l aggiornamento informatico dello stesso. Il POA/POAS deve essere presentato dal legale rappresentante dell azienda. Il PUA/PUAS, limitatamente al primo anno di presentazione, deve essere redatto da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali e sottoscritto dal legale rappresentante dell azienda. La redazione del PUA/PUAS negli anni successivi al primo può prescindere dall apporto di un professionista in caso di sostanziale invarianza delle situazioni aziendali. Il PUA/PUAS deve essere annualmente aggiornato, tramite il sistema informativo regionale, da parte del legale rappresentante dell azienda e deve esserne conservata copia in azienda a disposizione per eventuali controlli. Aziende localizzate in ZVN Le aziende localizzate in ZVN devono rispettare i seguenti obblighi amministrativi in funzione della classe dimensionale correlata al quantitativo di azoto da effluenti di allevamento prodotto e/o utilizzato: Classi dimensionali Tipologia di comunicazione nitrati Azoto al campo da e.a. prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) 1. <= a 1000 Esonero 2. da >1000 a <= 3000 Presentazione POAS 3. da > 3000 a <= 6000 Presentazione POA e PUAS 4. > 6000 Presentazione POA e PUA 5. Allevamenti con più di 500 UBA Presentazione POA e PUA 6. Aziende soggette all AIA (D. lgs. 152/06 e s.m.i.) Integrazione tra domanda AIA e POA - PUA Qualora non si producano e/o non si utilizzino effluenti di allevamento, gli adempimenti amministrativi ai quali l azienda è soggetta dipendono dalla classe dimensionale riferita al al quantitativo d uso di azoto di provenienza diversa dagli effluenti di allevamento: (4) POA = programma operativo aziendale POAS = programma operativo aziendale semplificato PUA = piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti PUAS = piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti semplificato (5) Modifica sostanziale: si intendono modifiche quelle riguardanti le caratteristiche, quantità e tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. La modifica riferita alle caratteristiche e alla quantità va considerata sostanziale solo qualora comporti il passaggio in classe dimensionale diversa. Per quanto riguarda la tipologia, la modifica è considerata sostanziale quando la specie prevalente allevata cambia rispetto a quanto dichiarato.

24 Bollettino Ufficiale 25 Classi dimensionali Tipologia di comunicazione nitrati Azoto al campo utilizzato (Kg/anno) 1. < =3000 Esonero 2. da > 3000 a <= 6000 Presentazione POA e PUAS 3. > 6000 Presentazione POA e PUA Aziende NON localizzate in ZVN Le aziende non localizzate in ZVN devono rispettare i seguenti obblighi in funzione della classe dimensionale correlata al quantitativo di azoto da effluenti di allevamento prodotto e/o utilizzato: Classi dimensionali Azoto al campo da e.a. prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) 1. < =3000 Esonero Tipologia di comunicazione nitrati 2. da > 3000 a <= 6000 Presentazione POAS 3. > 6000 Presentazione POA e PUAS 4. Allevamenti con più di 500 UBA Presentazione POA e PUA 5. Aziende soggette all AIA (D. lgs. 152/06 e s.m.i.) Integrazione tra domanda AIA e POA - PUA Qualora non si producano e/o non si utilizzino effluenti di allevamento, gli adempimenti amministrativi ai quali l azienda è soggetta dipendono dalla classe dimensionale riferita al quantitativo d uso di azoto di provenienza diversa dagli effluenti di allevamento: Classi dimensionali Azoto al campo utilizzato (Kg/anno) Tipologia di comunicazione nitrati > 6000 Presentazione POA e PUAS Infine, se una azienda preveda nel proprio programma di fertilizzazione sia l utilizzo di effluenti di allevamento che quello di fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai fini dell identificazione degli adempimenti amministrativi ai quali soggiacere, si fa riferimento alla tipologia di fertilizzante utilizzato in quantitativo prevalente. b) OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DALL ALLEVAMENTO (e.a.) Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono: rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della capacità produttiva dell allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale; garantire l impermeabilità dell impianto e l assenza di perdite e/o percolazioni. c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti come di seguito elencati. Divieto di utilizzazione agronomica dei letami e/o dei fertilizzanti azotati diversi dall e.a. - a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d acqua superficiali; - a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d acqua superficiali significativi (tale divieto si applica anche nelle zone non ZVN, in accordo con la nota di cui all allegato 3 del Reg. (CE) 73/2009); - a meno di 25 m dall inizio dell arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (tale divieto si applica anche nelle zone non ZVN, in accordo con la nota di cui all allegato 3 del Reg. (CE) 73/2009). I suddetti divieti non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; - nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre a fine febbraio per le ZVN e dal primo dicembre a fine febbraio per le zone non ZVN, salvo termini diversi stabiliti dalla Direzione Generale Agricoltura. Nelle ZVN il periodo minimo di divieto prevede: 90 giorni per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20% (letame cumulabile), ed assenza di percolati (per il quale, se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati, il divieto vige dal 15 dicembre al 15 gennaio) e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010 (salvo le eccezioni previste dalla DGR 2208/ ); 120 giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%; (6) - nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi; - in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente. Divieto di utilizzazione dei liquami: - a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d acqua superficiali; - a meno di 30 m dall inizio dell arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (tale divieto si applica anche nelle zone non ZVN, in accordo con la nota di cui all allegato 3 del Reg. (CE) 73/2009). I suddetti divieti non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici (6) Eccezioni: ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenore di azoto totali inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale

25 26 Bollettino Ufficiale naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea. - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; - nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni) nelle zone ZVN e dal 1 dicembre a fine febbraio (90 giorni) nelle zone non ZVN, salvo termini diversi stabiliti dalla Direzione Generale Agricoltura.; il divieto invernale in ZVN è di 90 giorni per terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata; - nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi; - in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti - alla alimentazione umana; - su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; - in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato; - in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati; - utilizzo delle seguenti tecniche (solo per le aree in ZVN): a) irrigatori a lunga gittata; b) distribuzione da strada a bordo campo; c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera. Divieto di accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli: - a meno di 5 m dalle scoline; - a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d acqua superficiali; - a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie. d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L UTILIZZO DI FERTILIZZANTI 1) in ZVN La quantità di azoto derivante da e.a. non deve superare i 170 Kg/ha/anno di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla superficie ricadente in zona vulnerabile. Il limite d uso di 170 Kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e dalle acque reflue. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture. L apporto massimo di azoto utilizzabile per le singole colture non può comunque superare le quantità previste dall Allegato II MAS 7 della DGR 2208/2011. (7) 2) non in ZVN La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare i 340 Kg/ha/anno di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale. Il limite d uso di 340 Kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture. e) Aziende che aderiscono alla DEROGA NITRATI (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011) Le aziende ricadenti in ZVN che aderiscono alla Deroga Nitrati devono rispettare gli impegni previsti dalla Decisione di Esecuzione della Commissione, per quanto riguarda il trattamento e la gestione degli effluenti di origine bovina e suina. MODALITÀ OPERATIVE Per le aziende non beneficiarie della misura 214 Il funzionario è tenuto al controllo dell atto A4 solo se l azienda ricade, anche parzialmente, in ZVN. Per le aziende beneficiarie della misura 214 Ai fini del controllo è stata predisposta un unica check-list sulla quale viene apposto il flag su: - Atto A4 nel caso di controllo relativo ad aziende con terreni che ricadono anche parzialmente in Zona ZVN (vale per tutte le domande soggette a condizionalità); - Atto A4 RM nel caso di controllo relativo ad aziende che aderiscono alla Misura 214 del PSR indipendentemente dall ubicazione dei terreni aziendali. ATTENZIONE Nel caso di esito negativo dell Atto A4, le riduzioni verranno effettuate su tutte le domande presentate nell anno di riferimento (DU, PSR OCM vitivinicolo), mentre nel caso di esito negativo dell Atto A4 RM le eventuali riduzioni verranno effettuate esclusivamente sulle domande di misura 211, 214, 221 del Piano di Sviluppo Rurale. Nel caso in cui vi fosse la presenza contemporanea di infrazione per A4 e A4 RM, le infrazioni si sommano. (7) MAS: Apporti massimi standard di Azoto efficiente alle colture. Tabella consultabile sul sito dell OPR.

26 Bollettino Ufficiale 27 Nel caso in cui l azienda sia sottoposta al controllo dell Applicazione Direttiva Nitrati contestualmente al controllo di Condizionalità, occorre apporre il flag anche alla voce Controllo Applicazione Direttiva Nitrati. Il funzionario è tenuto a inquadrare l azienda compilando il box CARATTERISTICHE AZIENDALI della check-list. Per ogni tipologia di impegno si riportano di seguito gli specifici controlli da effettuare. 1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo. Si ha infrazione se: (9) - mancano i documenti richiesti dalle DGR 2208/2011 e DGR 5868/07 e s.m.i.: copia della Comunicazione Nitrati e/o dell aggiornamento annuale della Comunicazione; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1: o altro idoneo documento cartografico recante l individuazione degli appezzamenti); registro delle fertilizzazioni azotate; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità; - non è stata presentata la Comunicazioni Nitrati o il suo aggiornamento, e/o è stata presentata oltre i termini previsti (8) ; - il registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato. - per le aziende soggette ad AIA: non è presente l autorizzazione AIA in corso di validità; Incoerenza tra la consistenza media dei capi (suini ed avicoli) dichiarata nella comunicazione nitrati e quella desumibile dalla BDR; in caso di discordanza superiore al 20% il controllore ricalcola la quantità di reflui/azoto per le verifiche richieste sugli adempimenti su stoccaggi ed utilizzo azoto. Infatti trattandosi di allevamenti che prevedono più cicli produttivi l anno, l informazione presente nella comunicazione nitrati anche se verificata con la consistenza animali presenti in BDN/BDR al momento della presentazione, sconta il carattere preventivo della comunicazione che pertanto deve trovare conferma con un dato BDN/BDR aggiornato prima del controllo in azienda; - per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011): NB 1) non è presente in azienda copia della domanda di deroga. Le aziende che sono esonerate dagli obblighi amministrativi, ai sensi delle DGR 2208/11 e 5868/07 e s.m.i. così come specificato in tabella, dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli/divieti e dosi previste) 7 ; 2) In caso di concessione d uso dei terreni per lo spandimento di e.a., un azienda non può essere esonerata totalmente dagli obblighi amministrativi in quanto deve possedere una concessione d uso dei terreni o contratto per la valorizzazione degli effluenti. In tal caso, il controllore deve verificare la presenza e la validità della suddetta documentazione. 2 - VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2208/2011 e DGR 5868/07 e s.m.i.), deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare. La normativa vigente richieda la seguente capacità minima di stoccaggio: - 90 giorni per letame e assimilati; giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione di terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o erbai e cereali autunno-vernini; giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende di cui al punto precedenti, in assenza delle condizioni sopra specificate e per tutti gli altri allevamenti. NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni. Il funzionario controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni. La congruenza è accertata con le seguenti modalità: - in caso di Comunicazione Nitrati e presenza della planimetria delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; - in caso di Comunicazione Nitrati e assenza della planimetria delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo. - in caso di esonero della Comunicazione Nitrati, il funzionario controllore procede alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda. Inoltre, il funzionario controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità dell impianto di stoccaggio ovvero l impermeabilità delle strutture e l assenza di perdite e/o percolazioni di e.a. Si ha infrazione nel caso: le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale; sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione (8) Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazioni Nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell ultima Comunicazione Nitrati obbligatoria ai termini di Legge. (9) Allo scopo di agevolare i funzionari provinciali nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella verifica del rispetto delle dosi di Azoto, OPR renderà disponibile, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo specifico per le aziende esonerate.

27 28 Bollettino Ufficiale Nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale; lo stato di funzionalità dell impianto di stoccaggio non sia adeguato. 3 - VERIFICA DEI DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo. Si ha infrazione se il funzionario, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell azoto. In tal caso, deve essere misurata, tramite l applicativo GPS-SIARL, solo la superficie oggetto d infrazione. Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per concimi azotati e ammendanti organici può anche essere rilevato tramite la verifica delle registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazione azotate (organiche e minerali), previsto per le aziende non esonerate dalla presentazione della Comunicazione Nitrati; in questo caso, la superficie oggetto d infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella dedotta dalla documentazione presente in azienda. N.B.: La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti si considera abbia effetti extra - aziendali quando l inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche (fossi, scoline, pozzi, etc.). 4 VERIFICA DEL RISPETTO DELL UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE Si ha infrazione: nel caso di superamento delle dosi di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale, (170 kg/ha/anno nelle ZVN e 340 kg/ha/anno nelle zone non ZVN, nel caso di controllo dell Atto A4RM); qualora la quantità di azoto totale apportato superi le esigenze delle colture, calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio dell azoto. L apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, in ZVN i limiti relativi agli Apporti Massimi di azoto alle colture (MAS). 5 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PER LEAZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA NITRATI Si ha infrazione nel caso di: mancato utilizzo di effluenti di allevamento bovini, o di effluenti di allevamento suini, o di effluenti misti bovini/suini, tal quali o sottoposti a trattamento; nel caso di effluenti misti bovini/suini (senza prevalenza al 70% di uno o dell altro effluente (10) ) assenza delle analisi che attestino l assimilazione dell effluente a una delle due specie (in base al rapporto N/P2O5); presenza di specie allevate diverse da bovini e suini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (gestione mista); assenza di SAU aziendale (almeno il 70%) destinata a colture a elevato assorbimento di N e lungo ciclo di crescita; assenza di documentazione di autorizzazione al prelievo idrico o di fornitura e uso dell acqua irrigua per la SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga o di mappa indicante l esistenza di falde ipodermiche; nel caso di successione colturale nello stesso anno, mancato rispetto del vincolo di copertura vegetale, come specificato nei seguenti casi: - l erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo; - l erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini; - nel caso di prato temporaneo arato in primavera, una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall aratura della superficie prativa. mais a maturazione tardiva: evidenza dell interramento di stocchi e di altri residui colturali; aratura del prato temporaneo in periodo diverso da quello primaverile; presenza di fertilizzazione nell anno di aratura dei prati permanenti; assenza e mancato aggiornamento del Registro di tutte le fertilizzazioni, comprese quelle azotate e fosfatiche (organiche e minerali), ivi comprese le registrazioni delle cessioni effettuate a terzi; assenza della documentazione di trasporto nel caso di azienda che cede gli effluenti di allevamento a terzi; presenza di concimazioni con Fosforo mediante fertilizzanti chimici; apporto di Fosforo superiore alle esigenze delle colture; mancato rispetto del divieto di distribuzione dal 1/01 al 29/02 e dal 1/11 all 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura; mancata distribuzione dei 2/3 degli effluenti di allevamento aziendali entro il 30/06; (10) Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga Nitrati, approvate con Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 386 del 24/01/2012, prevedono che se un impresa agricola alleva suini e bovini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (ovverosia mista) l effluente complessivamente prodotto viene equiparato all una o all altra tipologia in funzione dell ottenimento o meno del rapporto N/P2O5 a valori non inferiori a 2.5. In caso di netta prevalenza (almeno 70%) di una tipologia di effluente rispetto all altra, l effluente è complessivamente ricondotto alla tipologia prevalente. Negli altri casi con composizione più equilibrata dell effluente complessivamente prodotto, dovrà essere effettuata un analisi una tantum che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto N/P2O5 >2.5. Nel caso in cui tale rapporto non sia raggiunto, l effluente è assimilato a quello suino; nel caso il rapporto sia raggiunto l effluente è assimilato a quello bovino. Nel caso invece di impresa agricola con allevamenti di suini e/o bovini e altri tipologie di animali (polli, galline, conigli, ecc.) e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovverossia mista, l effluente complessivamente prodotto non è ammissibile alla deroga.

28 Bollettino Ufficiale 29 assenza di macchine per lo spandimento a bassa emissione di azoto (11). Nel caso si utilizzino effluenti suini (o prevalentemente suini), si ha infrazione nel caso di: assenza di un trattamento di separazione solido/liquido ammesso dalla deroga (sono esclusi dalla deroga: vagli rotanti, vibranti o a gravità; sono inclusi dalla deroga: separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse); assenza nella Comunicazione Nitrati dell informazione sul trattamento degli e.a. e sugli impianti utilizzati; assenza di contratti di cessione a terzi del solido separato conformi a quanto richiesto per l ammissibilità alla deroga e in corso di validità; assenza della documentazione di trasporto nel caso di azienda che cede gli effluenti di allevamento a terzi, accompagnata da certificato di analisi, eseguito da un laboratorio riconosciuto, che riporti il contenuto di azoto e fosforo; assenza della documentazione analitica della frazione chiarificata con corrispondente rapporto N/P2O5. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA La portata viene calcolata a seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia aziendale assumendo i seguenti valori: TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*) 1 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Mancata presentazione e/o aggiornamento annuale della comunicazione Nitrati ALTA Presentazione della comunicazione oltre i termini previsti BASSA Assenza in azienda di copia della comunicazione Nitrati e/o degli allegati cartografici BASSA Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati ALTA Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato MEDIA Assenza di autorizzazione AIA in corso di validità ALTA Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. in corso di validità ALTA Assenza in azienda della domanda di deroga ALTA 2 STRUTTURE DI STOCCAGGIO Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale MEDIA Impermeabilità dell impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso MEDIA Impermeabilità dell impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni ALTA Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione E stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale MEDIA Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari ALTA 3 DIVIETI DI UTILIZZO Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate - sotto la soglia definita(*) Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate sopra la soglia definita(*) BASSA MEDIA Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame MEDIA 4 RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO Per qualsiasi infrazione rilevata ALTA 5 AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA NITRATI Per qualsiasi infrazione rilevata ALTA EFFETTI EXTRA AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d acqua o altre risorse idriche) ALTA (11) Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga Nitrati, approvate con Decreto 386 del 24/01/2012, prevedono le seguenti indicazioni per le tecniche di spandimento a bassa emissione di Azoto per liquami e per letami: Le tecniche da adottare sono quelle già classificate come BAT nei documenti comunitari (BREF, 2003) e dell UNECE e che si sono dimostrate applicabili nella realtà del bacino padano-veneto: - per i letami e le frazioni solide separate: spandimento superficiale e interramento entro le 24 ore (ad eccezione del letame sparso sui prati); - per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate: I. applicazione di miscele di liquami con acque irrigue (fertirrigazione) da attuarsi con dispositivi di aspersione (barre, pivot), con tecniche di microirrigazione a goccia o mediante immissione controllata nelle acque di irrigazione; II. spandimento a raso per bande; III. spandimento superficiale a bassa pressione seguito da aratura (entro le 24 ore); IV. iniezione profonda (max 25 cm) o per scarificatura a solco aperto o iniezione superficiale con chiusura del solco o erpicatura in concomitanza.

29 30 Bollettino Ufficiale TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU INFRAZIONI (*) Tipologia di infrazioni rilevate: A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia(*) E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*) F - Impermeabilità dell impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*) G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + violazione al divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate sotto soglia(*) H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media L - Rilevazione di almeno un infrazione con portata alta Valore Infrazione BASSA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA (*) NOTA BENE: La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende sotto soglia se la superficie oggetto di infrazione risulta: Superfici in ZVN: superficie < 10% della superficie ricadente in ZVN purché non superiore a 2 ha Superfici non in ZVN: superficie < 20% della superficie NON ricadente in ZVN purché non superiore a 4 ha GRAVITÀ CLASSE DESCRIZIONE Aziende zootecniche che producono <= 1000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano fino a 3000 kg N/anno Aziende zootecniche che producono > 1000 e <= 3000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno Aziende zootecniche che producono > 3000 e <= 6000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 6000 kg N/anno 4 Aziende zootecniche che producono > 6000 kg N/anno 5 Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA In base alla classe di appartenenza sopra riportata la gravità assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Aziende di classe 1 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio e/o mancata presentazione della Comunicazione Nitrati per le aziende localizzate in ZVN) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE per le aziende di classe 2 localizzate in ZVN: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati OPPURE per le aziende che hanno aderito alla Deroga Nitrati : rilevazione di una o più infrazioni indipendentemente dalla classe di appartenenza DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori: Alta Media Effetti extra aziendali (inquinamento diretto di corsi d acqua o altre risorse idriche) OPPURE: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE mancata presentazione della Comunicazione Nitrati ad eccezione delle aziende di classe 1 localizzate in ZVN e di classe 1 e 2 localizzate non in ZVN OPPURE per le aziende che hanno aderito alla Deroga Nitrati : rilevazione di una o più infrazioni In tutti gli altri casi

30 Bollettino Ufficiale 31 INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni: Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario) Accumulo temporaneo di letame in prossimità di scoline, corsi d acqua superficiali, etc Mancata impermeabilità dell impianto e/o presenza di perdite. Assenza del/degli impianti necessari Non corretto dimensionamento delle strutture (strutture di stoccaggio non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire) Mancato rispetto dei massimali di azoto al campo Presentazione della documentazione richiesta (Comunicazione Nitrati; aggiornamento annuale della Comunicazione; AIA) da verificare tramite controllo documentale Rimozione, dell accumulo temporaneo, da verificare tramite controllo oggettivo Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite da verificare tramite controllo oggettivo Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari da verificare tramite controllo oggettivo Ampliamento della capacità degli impianti da verificare tramite controllo oggettivo Ripristino delle condizioni di utilizzo dei fertilizzanti azotati nelle dosi previste dalla D.G.R. 2208/2011 e dalla D.G.R 5868/07 da verificare tramite controllo documentale di norma 30 30/11/14 30/11/14 30/11/14 INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi: 1. quando il controllore rileva contemporaneamente inadempienze amministrative, stoccaggi assenti/non adeguati, condizioni di utilizzo dei liquami e/o letami e/o concimi azotati e ammendanti organici non rispettate e mancato rispetto dei massimali di azoto al campo; 2. nel caso in cui siano totalmente assenti strutture di stoccaggio liquame e letame per le aziende zootecniche appartenenti alle seguenti classi dimensionali: - aziende zootecniche localizzate in ZVN che producono più di 6000 kg N/anno - allevamenti con più di 500 UBA, - aziende soggette ad AIA. 3. nei casi in cui venga riscontrata l assenza della Comunicazione Nitrati o di istanza AIA, ove prevista, per le aziende appartenenti alle classi dimensionali di cui al precedente punto; 4. rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d acqua o nella rete scolante dei terreni; 5. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

31 32 Bollettino Ufficiale ATTO A5 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna selvatica SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA ED AGEA CAMPO DI APPLICAZIONE L atto si applica alle aziende agricole i cui terreni ricadono nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Dir. 92/43/CEE. Nel 2013 i SIC in Lombardia risultano 193 (Allegato 4 della DGR X/67 del 24 aprile 2013) e per ciascuno è individuato un Ente Gestore del Sito. OBBLIGHI Gli impegni che un azienda ricadente in un SIC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici della pianificazione di settore prevista dal piano. Invece, per le aziende ricadenti in un SIC non normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione), gli impegni da rispettare sono sia di natura agronomica (previsti anche per l atto A1) sia di tipo amministrativo così come previsto dalla DGR X/67 del 24 aprile In ogni caso, l agricoltore deve verificare con l Ente Gestore dell area SIC, se un determinato intervento necessita dell attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza (es. costruzione di una stalla, taglio di piante, recinzioni, etc.). Pertanto nel caso in cui ci fosse tale necessità, l agricoltore deve presentare all Ente Gestore lo Studio di Incidenza. Valutazione di Incidenza Ai sensi della Dir. 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in Regione Lombardia, a partire dal 3 aprile 2000, qualsiasi progetto di intervento che possa avere un incidenza significativa su un SIC, e che non sia previsto e regolamentato dall eventuale piano di gestione esistente, deve essere oggetto di un opportuna valutazione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima. Con DGR 14106/03 la Regione Lombardia ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza. Tale procedura prevede che la Valutazione di Incidenza sia effettuata dall ente gestore del sito, sulla base di uno specifico Studio di Incidenza presentato dal proponente dell intervento. Le modalità relative alla redazione dello studio di incidenza e alla richiesta di valutazione sono contenute nella DGR 14106/03. Nei casi dubbi, è l ente gestore del sito a determinare se un intervento sia da assoggettare o meno alla procedura di valutazione di incidenza. Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione (es. autorizzazione paesaggistica), il rilascio della stessa è subordinato all esito positivo della procedura di valutazione di incidenza, salvo i casi previsti nella DGR 14106/03. La DGR 14106/03 (All. C - art. 6, comma 6) prevede anche i casi di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, a condizione che il proponente dichiari che gli interventi proposti non abbiano incidenze significative sul sito Natura Tale esclusione riguarda gli interventi che contengono solo previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma. MODALITÀ OPERATIVE Prima della visita in azienda, il funzionario controllore: - verifica il codice, la denominazione del SIC e calcola la superficie aziendale compresa nel SIC tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS SIARL) e nell allegato 4 della DGR X/67 del 24 aprile 2013; - individua, attraverso l allegato 4 della DGR 8/10949/09, se esiste un piano di gestione approvato, validato e pubblicato; - consulta l ente gestore del/i SIC interessato/i, al fine di informarsi: sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore; sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all attività agricola, che presuppongono una conoscenza storica del territorio; se per gli interventi effettuati o da effettuarsi all interno dell azienda oggetto del controllo sono stati richiesti pareri sulla necessità di attivare la procedura per la valutazione di incidenza; circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell anno corrente. In funzione delle informazioni acquisite, il controllore individua la tipologia di SIC e predispone la relativa check-list da compilare: - check-list A5 SIC con piano territoriale o di gestione; - check-list A5 SIC senza piano territoriale o di gestione. Il completamento della compilazione delle suddette check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in SIC. In caso di rilevazione di violazione, il controllore è tenuto a misurare la superficie compresa nel sito con mancato rispetto degli impegni indicati in check-list e la relativa percentuale di superficie oggetto di infrazione. Per il calcolo della superficie oggetto di infrazione, la misurazione deve essere effettuata tramite l applicativo GPS-SIARL. Controllo in azienda ricadente in un SIC normato da un piano territoriale o di gestione Il controllore verifica gli impegni specifici che l agricoltore deve rispettare secondo quanto previsto dal piano di gestione o territoriale. Inoltre dal sopralluogo in campo, nel caso sia evidente la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dal 1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione, il tecnico incaricato dovrà indicare nella check-list la tipologia (es.: impianti di trasformazione, fabbricati zootecnici, altri fabbricati, recinzioni salvo quelle a carattere provvisorio, strade, miglioramenti fondiari quali drenaggi, livellamenti, etc.) e, con l ausilio dell ente gestore, appurare se l intervento rientra tra quelli da assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza. Controllo in azienda ricadente in un SIC non normato da un piano territoriale o di gestione Il funzionario provinciale verifica: A. la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dal 1 gennaio 2005, così come sopra appena descritto; B. il rispetto degli stessi impegni di natura agronomica previsti per l atto A1;

32 Bollettino Ufficiale 33 C. la presenza di una informativa all ente gestore per i seguenti interventi: 1. eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate; 2. eliminazione o compromissioni di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive); 3. modifica di aree e/o modalità di conduzione agroforestale caratteristiche del territorio (es. marcite e risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali; 4. eliminazione degli elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con asportazione di materiale; 5. utilizzazione di fanghi di depurazione. Dal momento che il controllo degli impegni agronomici non è di competenza dell Amministrazione Provinciale, il funzionario è tenuto a: - compilare la parte della check-list Atto A5 SIC senza piano territoriale o di gestione - Verifica degli impegni ed eventualmente la parte Esito del controllo, relativa alle verifiche di propria competenza ottenendo così un esito parziale; - riportare a SIARL l esito parziale dell Atto A5 nella relazione di controllo/parte II. Un infrazione agli impegni agronomici, comporta un esito negativo per l atto A5 solo se il mancato rispetto di tali impegni riguarda superfici comprese nell area della SIC senza piano territoriale o di gestione. N.B.: si considerano violazioni con effetti extra aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all esterno dei terreni detenuti dall azienda stessa. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di checklist verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. Il funzionario provinciale effettua la pesatura di portata, gravità e durata solo per gli impegni di propria competenza. Quindi l esito di questo atto risulta parziale fino all acquisizione del controllo dei seguenti impegni agronomici controllati da AGEA. Verifica impegni agronomici (Competenza AGEA) Impegno agronomico A Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi e foraggere Impegno agronomico B SI NO NP Rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente SI NO NP Impegno agronomico C Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno SI NO NP Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno Impegno agronomico D SI NO NP Divieto eliminazione dei terrazzamenti esistenti SI NO NP Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti SI NO NP Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici applicati all azienda a controllo non risultassero rispettati. Calcolo infrazioni A5 senza piano di gestione: Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva una delle seguenti infrazioni: - assenza di valutazione di incidenza, nei casi previsti; - non conformità della valutazione di incidenza alla realtà oggettiva; - assenza di informativa all ente gestore, nei casi previsti al precedente punto C relativo al Controllo in azienda ; - presenza di infrazioni rilevate dall ente gestore; - infrazione agli impegni agronomici, controllati da AGEA. PORTATA La portata viene calcolata: - sia in relazione al mancato rispetto degli impegni agronomici, - sia in relazione alle inadempienze amministrative. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Media Superficie interessata dall infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha E/O assenza dell informativa all Ente Gestore Superficie interessata dall infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 3 ha OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda OPPURE infrazione all impegno agronomico B per una superficie <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 1 ha OPPURE infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore

33 34 Bollettino Ufficiale Superficie interessata dall infrazione, per gli impegni A, C e D > 30% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 3 ha Alta OPPURE infrazione all impegno B per una superficie > 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 1 ha OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato contestuale a infrazione ad almeno uno degli impegni agronomici previsti e/o a presenza di infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore OPPURE siano riscontrati effetti extra aziendali GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Bassa Media Alta assenza dell informativa all Ente Gestore E/O mancato rispetto di 1 divieto agronomico A o C o D mancato rispetto di 2 divieti agronomici compresi tra A, C e D OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda E/O infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore mancato rispetto di tutti e 3 i divieti agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto del solo divieto agronomico B OPPURE assenza della valutazione di incidenza oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda e contestuale mancato rispetto di almeno uno tra i divieti agronomici OPPURE siano riscontrati effetti extra aziendali DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori: Alta Media Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non sono previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi: 1. rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all azienda riguardanti il 100% della superficie soggetta a vincolo; 2. rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all azienda riguardanti il 50% della superficie soggetta a vincolo e contemporanea presenza di realizzazione di interventi aziendali privi di valutazione di incidenza; 3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Calcolo infrazioni A5 con piano di gestione Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. PORTATA La portata viene calcolata: - sia in relazione al mancato rispetto degli impegni previsti dai rispettivi piani, - sia in relazione alle inadempienze amministrative. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Mancato rispetto degli impegni su una superficie <= 10% della superficie aziendale compresa nel sito Mancato rispetto degli impegni su una superficie >10% e <= 20% della superficie aziendale compresa nel sito OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato OPPURE Infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore OPPURE Assenza dell autorizzazione da parte dell ente gestore per interventi di mutamento della destinazione del pascolo Mancato rispetto degli impegni su una superficie > 20% della superficie aziendale compresa nel sito OPPURE rilevazione di più parametri di livello medio OPPURE siano riscontrati effetti extra - aziendali

34 Bollettino Ufficiale 35 GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano Mancato rispetto di oltre 2 impegni specifici previsti dal Piano OPPURE Infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore anche abbinato al mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano OPPURE assenza della valutazione di incidenza oppure incongruenza con quanto rilevato anche abbinato al mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano OPPURE assenza dell autorizzazione da parte dell Ente Gestore per interventi di mutamento della destinazione del pascolo anche abbinato al mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano rilevazione contestuale di più parametri di livello medio OPPURE siano riscontrati effetti extra - aziendali DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori: Alta Media Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non sono previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui siano state rilevate: 1. infrazioni riguardanti almeno il 50% della superficie soggetta a vincolo e siano presenti contemporaneamente interventi aziendali privi di valutazione di incidenza, 2. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

35 36 Bollettino Ufficiale SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL ATTO A6 - Identificazione e registrazione dei suini CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suini. OBIETTIVI Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali. OBBLIGHI Le aziende zootecniche che allevano suini sono tenute a: 1. Dichiarare l inizio dell attività di allevamento all ASL territorialmente competente che provvederà a registrare l azienda nella BDR/BDN. Il responsabile legale dell azienda entro 20 giorni dall inizio dell attività, richiede l attribuzione del codice di identificazione dell allevamento al Servizio veterinario competente per territorio. Gli allevamenti continuano ad essere presenti nella BDR/BDN finché non comunichino la cessazione o non siano trascorsi 3 anni consecutivi dall uscita o dalla morte dell ultimo animale detenuto; 2. Tenere un registro di carico e scarico (registro di stalla) Nel registro di stalla deve essere riportato il numero degli animali presenti in azienda alla data del 31 marzo di ogni anno, le movimentazioni in ingresso ed uscita entro 3 gg dall evento ed il numero di animali nati/ morti entro 30 giorni dall evento. La consistenza dell allevamento, rilevata alla sopradetta data, va comunicata in Banca Dati Regionale/Nazionale (BDR/BDN); Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano già interamente contenute nella BDR/BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato) e che la compilazione del registro in BDR/BDN avvenga nel rispetto della tempistica sopra richiamata; 3. Compilare la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello IV) Il modello deve riportare i dati identificativi dell allevamento, la data e ora di partenza degli animali, nonché la durata del viaggio, il numero degli animali della partita, il tatuaggio degli animali. Copia del modello IV deve essere inviata al servizio veterinario competente e all ente delegato (CAA, APA, ASL) entro 7 giorni dalla movimentazione stessa qualora abbia delegato tale ente alla registrazione degli eventi di competenza. Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate dal titolare dell allevamento. 4. Assicurare che gli animali siano contrassegnati nell azienda di origine attraverso un tatuaggio, prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita. Il tatuaggio riporta il codice allevamento e non è individuale. L identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, con l esecuzione di un tatuaggio all orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d origine dei prosciutti. È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell azienda di nascita (o dell azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territori nazionale) L altezza minima dei caratteri del codice identificativo e di almeno 8 mm. È consentita l utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d origine dei prosciutti. DEROGHE: In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono soggette solo ai seguenti obblighi: - che il suino sia correttamente identificato tramite tatuaggio riportante il codice dell azienda di nascita o dell azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa; - comunicare all autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell unico capo suino ed il suo destino finale. Inoltre, in base all Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l allevamento presso l ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare (in proprio o tramite l ente delegato i soli ingressi (mediante il mod. IV) MODALITÀ OPERATIVE Per il presente Atto i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Sanità della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check-list e le modalità di controllo approvate a livello Nazionale dal Ministero della Salute. Attività di controllo prevista: - verifica dell iscrizione dell azienda presso l ASL e in BDN entro 20 giorni dall inizio dell attività;

36 Bollettino Ufficiale 37 - presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati: aggiornamento del registro di stalla e della sua corretta compilazione nei termini; documentazione relativa alla movimentazione dei capi (modelli IV); congruenza tra capi presenti sul registro di stalla, capi presenti in stalla e capi movimentati in BDN; - verifica della corretta marcatura degli animali (presenza dei tatuaggi); - presenza di eventuali deroghe. I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo. Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N del 29 ottobre 2007, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento. Nel caso di esito del controllo non conforme la ASL è tenuta ad inviare a OPR, tramite la DG Salute copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta. Al termine del controllo, i dati riportati nell apposita check-list sono caricati, a cura delle ASL sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell esito finale del controllo. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il veterinario rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list. Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all azienda, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione. Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario. OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi Non conformità superiori al 5% e inferiori o uguali al 10% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 20 capi Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta. GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato correttamente E/O mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/ fiscali dell azienda E/O mancata comunicazione consistenza aziendale entro 31 marzo (BDR/BDN) E/O mancata notifica della movimentazione capi b) presenza di capi con marcatura non conforme (es. tatuaggio non leggibile) Presenza contemporanea di uno dei punti a) e del punto b) di cui sopra OPPURE presenza di capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi Assenza della documentazione relativa alla movimentazione capi E/O assenza del registro di stalla OPPURE azienda non registrata presso l ASL E/O in BDR/BDN nei casi previsti DURATA Bassa Alta Media Per valori di portata e gravità a livello basso Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguenti casi: Inadempienza di importanza minore Azione correttiva corrispondente GG Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte Mancato aggiornamento della consistenza dell allevamento in BDR al 31/03 o mancato aggiornamento della BDR Capi non identificati correttamente Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale Aggiornamento della BDR 15 Regolarizzazione dell identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo 15 15

37 38 Bollettino Ufficiale N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore. Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009). IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. L impegno di ripristino se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, pur non avendo effetto sulla riduzione da applicare. Nel caso in cui sia prescritto all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei tempi e/o nei modi previsti, l infrazione contestata sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale 15 Mancato aggiornamento della consistenza dell allevamento in BDR al 31/03 o mancato aggiornamento della BDR Capi non identificati oppure non identificati correttamente Aggiornamento della BDR 15 Regolarizzazione dell identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo di norma 15 INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale: 1. in assenza del registro di stalla; 2. nel caso di azienda non registrata presso l ASL o in BDN; 3. nei casi di sanzioni amministrative e contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo; 4. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

38 Bollettino Ufficiale 39 ATTO A7 - Identificazione e registrazione dei bovini, bufalini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini. OBIETTIVI Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un etichettatura chiara ed adeguata delle carni, attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali. OBBLIGHI Registrazione dell azienda presso l ASL e in BDN L azienda zootecnica deve essere identificata e registrata attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall inizio dell attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) entro 7 giorni. Identificazione degli animali L allevatore deve identificare i propri capi con una doppia marca auricolare. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l azienda. Nel caso in cui il capo venga introdotto in un allevamento da un Paese comunitario, esso mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine; devono essere soltanto registrati i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale. Nel caso, invece, il capo provenga da Paesi terzi, il capo deve essere re-identificato e registrato conformemente alla normativa vigente entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. L allevatore è responsabile della corretta marcatura degli animali. Le marche auricolari devono essere richieste alla a ASL, anche tramite ente delegato. Il fornitore di marche autorizzato, previa autorizzazione della ASL rispetto alla congruità della richiesta, rilascia le marche unitamente alla cedola identificativa. Contestualmente alla marcatura, l allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e la trasmissione alla ASL o all ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto. L allevatore ha 20 giorni a disposizione per apporre le marche e 7 giorni dalla marcatura per darne comunicazione all ASL per il rilascio del passaporto. L Autorità competente ha 14 giorni lavorativi dalla comunicazione per il rilascio. In caso di smarrimenti delle marche auricolari, l allevatore è tenuto a darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Servizio Veterinario competente per territorio per il rilascio di marche sostitutive. Registro di stalla e aggiornamento della BDN L allevatore è tenuto: - a possedere un registro di stalla (anche informatizzato) composto da pagine progressivamente numerate, vidimate dal Servizio veterinario competente. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni; - a riportare la nascita sul registro entro 3 giorni dall avvenuta marcatura; - ad aggiornare tale registro con le movimentazioni (anche le morti) entro 3 giorni dall evento; - comunicare le movimentazioni entro 7 giorni dall evento all ente delegato o, in caso di registro informatizzato, entro 3 giorni dall evento. In caso di decesso dell animale, l allevatore è tenuto a: - informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell evento; - aggiornare il registro di stalla entro 3 giorni; - inviare entro 7 giorni all ente delegato (CAA, APA, ASL) copia del modello 4 e del passaporto. L aggiornamento del dato in BDR/BDN da parte dell ente delegato avverrà nei successivi 5 giorni lavorativi. In caso di furto o smarrimento dell animale, l allevatore è tenuto a: - informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell evento; - aggiornare il registro di stalla entro 3 giorni; - aggiornare la BDR/BDN entro 2 giorni dalla denuncia di furto/smarrimento; - consegnare all ASL entro 2 giorni il relativo passaporto. Tenuta dei passaporti Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario, o per il tramite dell Ente Delegato, e deve sempre accompagnare l animale in ogni spostamento in quanto documento di identificazione individuale. Se un bovino viene introdotto in allevamento, l allevatore deve annotare il passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla. In caso di smarrimenti di passaporti, l allevatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio per il rilascio di nuovi passaporti. MODALITÀ OPERATIVE Per il presente Atto i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Sanità della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check list e le modalità di controllo approvate a livello Nazionale / Ministero della Salute. Attività di controllo prevista: - verifica dell iscrizione dell azienda presso l ASL e in BDR/BDN; - verifica della presenza in azienda di: registro di stalla correttamente compilato ed aggiornato, marche auricolari e corretta applicazione; documenti identificativi (cedole, passaporti) correttamente compilati ed aggiornati.

39 40 Bollettino Ufficiale documentazione relativa alla movimentazione dei capi (modelli 4), - verifica della corretta registrazione delle movimentazioni in BDR/BDN - verifica della corrispondenza tra capi presenti sul registro di stalla, capi presenti in stalla e capi presenti in BDR/BDN; Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato una sola volta. I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo. Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N del 1 dicembre 2010, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento. Nel caso di esito del controllo non conforme la ASL è tenuta ad inviare a OPR, tramite la DG Salute copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta. Al termine del controllo, i dati riportati nell apposita check-list sono caricati, a cura delle ASL sulla BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell esito finale del controllo. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il veterinario rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list. Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all azienda, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione. Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario. OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi. Il numero di capi anomali è calcolato sulla base: - della non corretta tenuta del registro di stalla, - della non corretta identificazione dei capi, - della non corretta tenuta dei passaporti/cedola identificativa, - del mancato rispetto dei tempi di notifica in BDN/BDR. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 5 capi Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 10 capi Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi O relative ad oltre 10 capi GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Bassa Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato in ogni sua parte e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell azienda b) capi identificati, ma non correttamente(es. una sola marca auricolare) o documenti identificativi incompleti (es. cedola identificativa, passaporto) c) mancato aggiornamento BDR/BDN Media Presenza contemporanea di due tra i suddetti punti a), b) e c) OPPURE presenza di capi privi di marcatura ma con documentazione che ne consenta l identificazione (es. documenti identificativi e dichiarazione di provenienza) Alta Presenza contemporanea di tutti i suddetti punti a), b) e c) OPPURE assenza del registro di stalla E/O azienda non registrata presso l ASL E/O in BDR/BDN OPPURE capi privi di marche E privi di qualsiasi documento che ne attesti la provenienza OPPURE capi privi di passaporto E/O cedola identificativa DURATA Bassa Alta Media Per valori di portata e gravità a livello basso Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi In tutti gli altri casi

40 Bollettino Ufficiale 41 INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nel seguenti casi: Inadempienza di importanza minore Azione correttiva corrispondente GG Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte BDN/BDR non aggiornata Capi non identificati correttamente Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale Regolarizzazione dell identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore. Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009). IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. L impegno di ripristino se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, pur non avendo effetto sulla riduzione da applicare. Nel caso in cui sia prescritto all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei tempi e/o nei modi previsti, l infrazione contestata sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte BDN/BDR non aggiornata Capi non identificati oppure non identificati correttamente Passaporti assenti o riportanti informazioni errate o incomplete Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale Regolarizzazione dell identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale: 1. in assenza del registro di stalla, 2. nel caso di azienda non registrata presso l ASL o in BDN; 3. nei casi di sanzioni amministrative e contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo; 4. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

41 42 Bollettino Ufficiale SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL ATTO A8 - Identificazione e registrazione degli ovicaprini CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. OBIETTIVI Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali. OBBLIGHI L azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall inizio dell attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 30 giorni. L allevatore deve richiedere le marche auricolari ed effettuare la marcatura, nei tempi e secondo le modalità previste qui di seguito. Identificazione degli animali Capi nati prima del 9 luglio 2005 Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale). Capi nati dopo il 9 luglio 2005 Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della loro movimentazione mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1 giugno 2006 IT + 12 numeri). Capi nati dopo il 31 dicembre 2009 Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della movimentazione mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l altra di tipo convenzionale. E consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo. Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12 mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell azienda di nascita dell animale (es. IT 001BG001). N.B. - In caso di smarrimento/illeggibilità, il detentore degli animali richiede il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile. Gli animali importati da un altro Stato Membro conservano l identificativo originario. Gli animali importati da un paese terzo, qualora non siano destinati direttamente alla macellazione entro i 5 giorni successivi, devono essere re-identificati, conformemente alla normativa nazionale vigente, nell azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l azienda. L identificativo originario applicato nel Paese terzo e il nuovo codice di identificazione assegnato devono essere riportati nel registro d azienda. Registrazione sul registro di stalla o registro aziendale I detentori tengono un registro di stalla aggiornato manualmente o informatizzato, che deve essere disponibile in forma cartacea in qualsiasi momento presso l azienda e accessibile almeno per 3 anni dall ultima registrazione effettuata. E prevista la possibilità di tenere il registro in sola modalità informatizzata ai sensi del Reg CE 21/2004 nel rispetto della presenza in banca dati delle informazioni riportate nell allegato sez. B e C. La consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codice univoco ed individuale sono obbligatoriamente riportati nel registro aziendale nelle rispettive sezioni e in BDR/BDN. Per i capi con identificazione semplificata è obbligatorio registrare il solo numero di animali appartenenti alla partita sull apposito registro per partite. E previsto obbligo di registrazione in BDN della consistenza dell allevamento al 31 marzo. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell 8/3/2012). A decorrere dal 9 luglio 2005 ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto (modello 4). Ogni spostamento degli animali deve essere comunicato al CAA o APA o ASL entro 7 giorni dall evento al fine della registrazione in BDN nei successivi 5 giorni lavorativi. Le registrazioni sul registro di stalla vengono effettuate entro 3 giorni dal verificarsi dell evento individualmente e non per partita. MODALITÀ OPERATIVE Attività di controllo prevista: verifica dell iscrizione dell azienda presso l ASL e in BDN; verifica della presenza e dell aggiornamento del registro di stalla e della sua corretta compilazione; verifica della corretta marcatura degli animali a seconda della loro data di nascita e delle sopra richiamate deroghe previste dalla Regione Lombardia;

42 Bollettino Ufficiale 43 presenza dei documenti identificativi previsti (es. documento di destinazione/ provenienza Mod. 4); verifica dei tempi di notifica delle movimentazione dei capi da registrare in BDN; verifica della corretta marcatura degli animali. Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda, ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato una sola volta. I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, documentazione attestante avvenuta comunicazione all azienda effettuata non oltre le 48 ore precedenti il controllo. Come disposto dalla nota MdS DGVA VIII prot. N.6097 del 14 febbraio 2007, in accordo all art. 5 del Reg CE 1505/2006, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento. Nel caso di esito del controllo non conforme la ASL è tenuta ad inviare a OPR, tramite la DG Salute copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta. Al termine del controllo, i dati riportati nell apposita check-list sono caricati, a cura delle ASL sulla BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell esito finale del controllo. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il veterinario rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list. Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all azienda, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione. Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario. OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 20 capi Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 40 capi Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi O relative ad oltre 40 capi GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Bassa Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato in ogni sua parte e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell azienda e/o mancata comunicazione consistenza aziendale entro 31 marzo (BDR/BDN) ove previsto b) capi identificati, ma non correttamente (es. una sola marca auricolare) c) mancato aggiornamento BDR/BDN Media Presenza contemporanea di due tra i suddetti punti a), b) e c) Alta OPPURE presenza di capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi Presenza di capi privi di marche E di qualsiasi documento che ne attesti la provenienza (mod.4) OPPURE assenza del registro di stalla e/o azienda non registrata presso l ASL e/o in BDN/BDR DURATA Bassa Alta Media Per valori di portata e gravità a livello basso Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nel seguenti casi: Inadempienza di importanza minore Azione correttiva corrispondente GG Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte BDN/BDR non aggiornata Capi non identificati correttamente Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale Regolarizzazione dell identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo

43 44 Bollettino Ufficiale N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore. Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009). IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. L impegno di ripristino se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, pur non avendo effetto sulla riduzione da applicare. Nel caso in cui sia prescritto all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei tempi e/o nei modi previsti, l infrazione contestata sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale 15 BDN/BDR non aggiornata Capi non identificati oppure non identificati correttamente Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale Regolarizzazione dell identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale: 1. in assenza del registro di stalla, 2. nel caso di azienda non registrata presso l ASL o in BDN, 3. nei casi di sanzioni amministrative e contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo; 4. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

44 Bollettino Ufficiale 45 SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA ATTO B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari CAMPO DI APPLICAZIONE L atto si applica alle aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari in proprio o avvalendosi di contoterzisti per l esecuzione dei trattamenti. OBIETTIVI Garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la qualità dei prodotti agricoli e la salvaguardia dell ambiente. OBBLIGHI Per le aziende nelle quali si utilizzano prodotti fitosanitari valgono gli obblighi previsti dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i. e dalla circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell art. 42 dello stesso decreto e qui di seguito precisati. Tutte le aziende agricole devono: A. tenere un registro dei trattamenti eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all anno di compilazione; B. dotarsi di dispositivi di protezione individuale; C. avere un sito a norma per immagazzinare in modo corretto i prodotti fitosanitari; D. possedere il patentino in corso di validità, o aver già presentato una domanda di rinnovo entro i termini di legge; E. disporre e conservare i moduli di acquisto di tali prodotti. F. usare prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati; G. rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell etichetta del prodotto impiegato, in particolare: - in dosi corrette; - su colture ammesse; - sui terreni indicati (ove previsto); - in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate; - contro le avversità previste; - nel rispetto dei tempi di carenza; H. conservare la documentazione d acquisto (fatture o documenti equivalenti) intestata all azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è sufficiente); I. nel caso di ricorso a contoterzista, conservare la scheda trattamento contoterzisti. In caso di utilizzazione di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi (T+,T, Xn), l utilizzatore (titolare, dipendente, contoterzista) oltre a quanto sopra riportato deve: A. Registro dei trattamenti Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Il titolare ha l obbligo della sottoscrizione del registro dei trattamenti al termine dell anno solare salvo i casi particolari di seguito precisati. Ogni registrazione relativa all utilizzo dovrà avvenire preferibilmente entro 48 ore dal trattamento e comunque non oltre i 30 gg. Insieme al registro devono essere conservate le fatture di acquisto, nonché i moduli di acquisto e i documenti di trasporto (DdT) dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi. Il registro contiene l indicazione dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari per ogni diversa coltura presente in azienda o UPA (Unità di Paesaggio Aziendale). Oltre alla data e al nome commerciale del prodotto vanno indicate: - la quantità di prodotto impiegata; - la superficie trattata; - l avversità che rende necessario il trattamento; - le informazioni colturali ed agronomiche principali necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (es. data di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta); - la data del trattamento; - l indicazione di chi effettua il trattamento; - la firma dell utilizzatore. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate, per il trattamento delle sementi e per le aree extra agricole, con esclusione dei trattamenti effettuati su orti e giardini per consumo in proprio. A.1 Registro dei trattamenti: deleghe a terzi Nel caso in cui l utilizzatore e/o l acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell azienda, il registro potrà essere compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui l azienda si avvalga di contoterzisti per l effettuazione del trattamento, il registro deve essere compilato dal titolare dell azienda sulla base della scheda di trattamento rilasciata dal contoterzista e comprensiva della dichiarazione di avvenuto trat-

45 46 Bollettino Ufficiale tamento; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso in cui l azienda appartenga ad una cooperativa di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale della cooperativa e dovrà essere compilato e sottoscritto dal suo legale rappresentante se l azienda delega alla cooperativa sia l acquisto che l utilizzo dei prodotti fitosanitari. In questo caso dovrà essere presente in azienda la relativa delega scritta da parte del titolare dell azienda a controllo. B. Dispositivi di protezione individuali (DPI) L utilizzatore di prodotti fitosanitari deve munirsi dei DPI previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.) che devono essere utilizzati dalla fase di preparazione sino all impiego. I DPI devono essere presenti in azienda solo se l utilizzatore di tali prodotti è il titolare dell azienda o un dipendente. C. Sito di stoccaggio dei prodotti I prodotti fitosanitari devono essere conservati osservando le seguenti norme: - in azienda occorre disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino; - la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave e deve essere correttamente segnalata; - il sito di stoccaggio deve essere arieggiato, asciutto, con pavimento lavabile. Qualora non si disponga di un locale con tali caratteristiche, i prodotti fitosanitari si possono conservare nei seguenti modi, purché chiaramente segnalati: - entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all interno del magazzino, ove però non devono essere conservati alimenti, bevande, mangimi; - chiusi a chiave dentro un armadio in metallo dotato di idonee feritoie. D. Patentino I prodotti fitosanitari classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) possono essere impiegati solo dall operatore in possesso dell autorizzazione all acquisto (c.d. patentino), che è anche responsabile della corretta custodia, del trasporto e dell impiego. Il patentino, rilasciato dalla Provincia, è valido 5 anni ed è necessario per l acquisto, il trasporto e l utilizzo di prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn). E. Modulo per l acquisto di prodotti classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) All atto dell acquisto di tali prodotti viene compilato, in duplice copia un modulo per l acquisto che deve essere sottoscritto e conservato sia dall acquirente sia dal venditore. Tale modulo deve riportare almeno i seguenti dati: - estremi della ditta commerciale che vende i prodotti; - elenco dei prodotti T+, T, Xn acquistati; - generalità dell acquirente e estremi dell autorizzazione all acquisto e all utilizzo (patentino); - numero progressivo del modulo per l acquisto, da riportare nel registro di carico-scarico; - firma della persona che acquista e si assume la responsabilità per l idoneo trasporto, conservazione e il corretto impiego. MODALITÀ OPERATIVE Il controllore si accerta che l azienda utilizzi o meno prodotti fitosanitari, intervistando il rappresentante dell azienda. Nel caso in cui l azienda dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari, si procede, al fine di confermare l attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche: - coerenza con il piano colturale; - assenza di fatture di acquisto di fitosanitari. Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari, il funzionario procede alla verifica degli impegni, e, qualora ricorrano le circostanze, di cui al successivo paragrafo relativo all intenzionalità, procede in tal senso. Per la verifica degli impegni del presente Atto il funzionario verifica i seguenti elementi: registro dei trattamenti (quaderno di campagna); eventuali giacenze in magazzino di prodotti non utilizzati; dispositivi di sicurezza (maschere, tuta, guanti etc); conformità del magazzino alle norme di legge (cartelli di pericolo, magazzino chiuso a chiave, etc); corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle colture. Per le suddette verifiche il funzionario si può avvalere : dell ausilio di un prontuario predisposto, sulla base delle tipologie aziendali più comuni, con le specifiche minime dei principali prodotti fitosanitari, grazie al quale è possibile verificare se i prodotti utilizzati siano o meno in classe; della banca dati prodotti fitosanitari presente sul portale SIAN all indirizzo uno schema di foglio di calcolo per il rispetto delle dosi di utilizzo. Allo scopo di agevolare i funzionari provinciali nella verifica del rispetto degli impegni del presente Atto, OPR ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo per la verifica delle dosi, la cui stampa potrà essere allegata al fascicolo predisposto per il controllo, a riprova di quanto sottoposto a verifica. Inoltre, nel caso si rendano necessari approfondimenti, il funzionario acquisirà il registro aziendale e tutta la documentazione disponi-

46 Bollettino Ufficiale 47 bile per le ulteriori verifiche da svolgersi presso il proprio ufficio. Al termine di dette verifiche, sarà apposta data e firma del controllore accanto all ultima informazione controllata. Azienda che non si avvale di contoterzista L operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del registro dei trattamenti, ed il suo aggiornamento. Il registro deve essere controllato per la parte relativa all anno di riferimento del controllo. Il controllore, incrociando le informazioni presenti in etichetta con le informazioni ricavate dal registro dei trattamenti, è tenuto a verificare che: - non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su una coltura non prevista in etichetta; - non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta. Inoltre il controllore deve verificare che il prodotto utilizzato non sia stato revocato, quindi non più commercializzabile. In etichetta la voce Dosi e Modalità di impiego indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dose di impiego. Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che tale tempo non è previsto per colture floricole ed ornamentali. Inoltre sempre in etichetta si riscontrano indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, che indicano il pericolo per l uomo derivante dall uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento. N.B.: nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc. Nel caso si constati un utilizzo di prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), il controllore deve verificare che l utilizzatore sia in possesso di regolare patentino (indicare in check-list numero e data di rilascio), ovvero che il patentino sia in corso di validità e, in caso contrario, che abbia presentato regolare domanda di rinnovo entro i termini di legge. Inoltre, in caso di utilizzo di questa particolare tipologia di prodotti, il controllore verifica la presenza dei seguenti documenti rilasciati dal venditore: - moduli per l acquisto; - fatture d acquisto. Invece per i prodotti non rientranti nella precedente classificazione, il funzionario controlla la sola presenza delle fatture e/o dei documenti di trasporto (DdT). Il controllore è tenuto, limitatamente all anno solare in corso, a verificare la corrispondenza tra prodotti utilizzati, riportati sul registro dei trattamenti e i quantitativi indicati nella documentazione fiscale. Se la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse inferiore a quella acquistata, il controllore deve verificare anche la presenza di scorte. In questo caso, in assenza di scorte e/o di eventuale documentazione attestante il reso del prodotto non utilizzato, ai fini della verifica del rispetto delle dosi, si considera utilizzato tutto il prodotto acquistato sulla coltura indicata sul registro. Se invece la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse maggiore di quella acquistata nell anno in corso (in quanto ad es. l agricoltore ha utilizzato le scorte di prodotti fitosanitari relative ad acquisti precedenti all anno in corso), il controllore deve visionare anche le fatture d acquisto di tali prodotti o in alternativa il relativo registro di carico-scarico, ove presente. Inoltre, il controllore verifica la presenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e la presenza di un sito di stoccaggio idoneo. Azienda che si avvale di contoterzista Si precisa che se l azienda si avvale di contoterzisti, il funzionario è tenuto a controllare: 1. la presenza del registro dei trattamenti e il suo aggiornamento con le modalità sopra descritte; 2. la verifica, attraverso il competente Ufficio provinciale, del possesso da parte del contoterzista del patentino e della sua validità in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) (nella check-list è obbligatorio riportare il nominativo del contoterzista, l identificativo del suo patentino e la data di rilascio); 3. i moduli per l acquisto e le fatture dei prodotti classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn); 4. oppure in alternativa al terzo punto le sole fatture emesse dal contoterzista, solo se contenenti tutti i riferimenti per procedere al controllo del rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati. N.B. I siti di stoccaggio dei prodotti fitosanitari sono obbligatori, in caso di trattamento effettuato dal contoterzista, solo se in azienda fossero presenti scorte di prodotto non utilizzati dal contoterzista e depositati anche momentaneamente presso l azienda. Il funzionario non procede invece al controllo dei dispositivi di protezione individuali la cui mancanza non dà luogo ad infrazione. inoltre, genera infrazione a carico dell azienda, benché essa si avvalga di contoterzista, le seguenti situazioni: - contoterzista privo di patentino in corso di validità; - assenza di un sito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in presenza di scorte di prodotto non utilizzati completamente dal contoterzista. Specifiche per il calcolo delle superfici oggetto d infrazione In caso di violazione relativa all utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata. N.B. Tale porzione di superficie oggetto di infrazione non deve essere contigua a quella dichiarata non trattata coltivata con la medesima coltura.

47 48 Bollettino Ufficiale ESEMPIO SAU da fascicolo aziendale composta da 2 ha prato; 1 ha di frumento; 7 ha mais = 10 ha Prodotto e quantitativo acquistato (da fattura) = 38 Kg di LUMAX registrato sul mais Prodotto utilizzato e dosi previste in etichetta = LUMAX - Dosi in etichetta 4,5 kg/ha Ettari di coltura trattata riportata sul registro = 7 ha Quantità di prodotto riportata sul registro = 31 Kg Scorte = presenti 5 Kg di LUMAX Anomalia = mancanza ingiustificata di 2 Kg di LUMAX Si considera utilizzato 31 Kg + 2 Kg LUMAX su 7 ha di mais Verifica del rispetto della dose = 33 Kg/7 ha di mais = 4,71 Kg/ha (dose non rispettata) Superficie interessata da infrazione = intera superficie a mais ossia 7 ha. Nel caso in cui l agricoltore dichiari sulla relazione di controllo di aver impiegato i 2 kg di LUMAX mancanti su prato: SAU da fascicolo aziendale composta da 2 ha prato; 1 ha di frumento; 7 ha mais = 10 ha Verifica del rispetto della dose = 33 Kg/9 ha (7 mais + 2 prato) = 3,6 Kg/ha (dose rispettata) Superficie interessata da infrazione = intera superficie a prato ossia 2 ha perché il LUMAX non è registrato su prato. Si precisa che, nell impossibilità di effettuare le necessarie verifiche a causa della totale assenza del registro dei trattamenti oppure in caso di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti contestuale all assenza di ogni altra documentazione equivalente, l esito del controllo sarà considerato negativo. Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari che interessino corsi d acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.). Azienda che dichiara di NON utilizzare i prodotti fitosanitari Nel caso in cui, pur in presenza di colture di norma sottoposte a trattamenti, venga prodotta l autodichiarazione relativo al non utilizzo del prodotti fitosanitari, il controllore è tenuto ad informare il produttore che verranno effettuati controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio. Interazioni con altri impegni di Condizionalità La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per l Atto B11; pertanto, l inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l Atto B11. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Atto. Le eventuali infrazioni all obbligo di presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione: a) per il presente Atto, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti tossici per l uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati; b) per l Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell ambiente di sostanze pericolose; c) per l Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. N.B. - Nel caso in cui un azienda utilizzi impropriamente sia prodotti classificati come T+, T, Xn sia prodotti non classificati come tali, la portata, la gravità e la durata saranno definite dall infrazione con livello di portata e gravità più elevato. PORTATA La portata viene calcolata: - sia in relazione alla superficie interessata da un uso improprio di prodotto fitosanitario, - sia in relazione alle inadempienze amministrative. A seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia di prodotti fitosanitari impiegati, la portata assume i seguenti valori: PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+, T, Xn Bassa Media Superficie interessata dall infrazione <=20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha E/O assenza dei dispositivi di protezione previsti E/O assenza della delega alla tenuta del registro E/O assenza di fatture d acquisto e/o DdT e/o fatture contoterzista OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) Superficie interessata dall infrazione > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo oppure <= a 3 ha OPPURE assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente OPPURE sito di stoccaggio non a norma (se unica infrazione rilevata) OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione

48 Bollettino Ufficiale 49 Alta Superficie interessata dall infrazione > 30% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 3 ha OPPURE assenza dei dispositivi di protezione previsti e infrazione per superficie soggetta a vincolo > 20% oppure superiore a 2 ha Uso di un prodotto revocato e non più commercializzabile Effetti extra - aziendali PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+, T, Xn Bassa Media Alta Assenza dei dispositivi di protezione previsti O assenza della delega alla tenuta del registro Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo nei termini Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo nei termini e assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) Infrazione di utilizzo per qualsiasi superficie interessata dall infrazione OPPURE assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento per la sola parte relativa a prodotti classificati in assenza di ogni altra documentazione equivalente E/O assenza di fatture d acquisto e/o fatture contoterzista E/O assenza di moduli d acquisto riferito a prodotti classificati OPPURE uso di un prodotto revocato e non più commercializzabile OPPURE sito di stoccaggio non a norma OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione OPPURE effetti extra - aziendali GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia di prodotti fitosanitari impiegati, la gravità assume i seguenti valori: PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+, T, Xn Bassa Media Alta Assenza dei dispositivi di protezione previsti (se unica infrazione rilevata) E/O assenza della delega alla tenuta del registro OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente OPPURE mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (se unica infrazione rilevata) OPPURE sito di stoccaggio non a norma (se unica infrazione rilevata) OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione Assenza della documentazione d acquisto/ fattura del contoterzista abbinato all assenza dei dispositivi di protezione previsti o abbinato mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta OPPURE mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta abbinato all assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE uso di prodotto revocato o non più commercializzabile OPPURE effetti extra aziendali PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+, T, Xn Bassa Media Alta Patentino scaduto, in assenza di richiesta di rinnovo entro i termini E/O assenza della delega alla tenuta del registro Assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) Infrazioni di livello medio abbinate a patentino scaduto, in assenza di richiesta di rinnovo entro i termini OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni: - assenza del patentino - assenza della documentazione d acquisto per i prodotti classificati come T+, T, Xn (fatture e/o modulo d acquisto) o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista - assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente - uso di prodotto revocato o non più commercializzabile OPPURE sito di stoccaggio non a norma OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione OPPURE effetti extra - aziendali DURATA A seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia di prodotti fitosanitari impiegati, la durata assume i seguenti valori: PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+, T, Xn Bassa Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata)

49 50 Bollettino Ufficiale Alta Media Rilevazione di infrazioni a TUTTI gli elementi di verifica OPPURE effetti extra - aziendali In tutti gli altri casi PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+, T, Xn Alta Media Assenza del registro o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente OPPURE assenza di un sito di stoccaggio a norma OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione OPPURE effetti extra aziendali In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni: Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Presenza di patentino scaduto, senza richiesta di rinnovo nei termini Assenza della delega alla tenuta del registro a terzi di cui al punto A.1 Assenza o non conformità del sito di stoccaggio Richiesta di rinnovo del patentino scaduto, da verificare tramite controllo documentale Acquisizione della delega alla tenuta del registro, da verificare tramite controllo documentale Realizzazione/ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71(5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale: 1. quando sia rilevata l utilizzazione di prodotti classificati T, T+, e Xn e contemporanea assenza di: - dispositivi di protezione individuale, - autorizzazione all acquisto e all utilizzo, - documentazione di acquisto (fatture e moduli); 2. quando sia rilevata l utilizzazione di prodotti classificati T, T+, e Xn e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma; 3. quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda, oppure dichiari di utilizzare solo prodotti non classificati come molto tossici, tossici o nocivi e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno; 4. vi sia rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

50 Bollettino Ufficiale 51 SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA ATTO B9RM - Requisiti Minimi relativi all uso dei prodotti fitosanitari CAMPO DI APPLICAZIONE L atto si applica alle aziende agricole che aderiscono alla Misura 214 (Misure agroambientali del PSR) OBBLIGHI Il beneficiario che aderisce ai pagamenti agroambientali (Misura 214), oltre agli impegni previsti dall atto B9, deve rispettare: le disposizioni sull uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale; l obbligo di verifica statica della funzionalità dell attrezzatura aziendale utilizzata per la distribuzione di prodotti fitosanitari, con cadenza almeno quinquennale. La sopracitata verifica, eseguita da un tecnico, deve essere svolta nel rispetto della seguente tempistica: - entro il 30 giugno 2011 se l impegno relativo alla misura 214 è stato attivato negli anni 2007, 2008 e 2009; - entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui si assume l obbligo, se l impegno relativo alla misura 214 è stato o sarà attivato negli anni successivi al Il beneficiario in possesso di una certificazione funzionale (12) dell attrezzatura aziendale per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, è esonerato dall obbligo di verifica statica della stessa, in quanto tale certificazione va oltre il requisito minimo di condizionalità. MODALITÀ OPERATIVE Attività di controllo prevista: 1. Corretta funzionalità delle macchine irroratrici aziendali Per tutte le Azioni, laddove non fosse presente la certificazione funzionale dell attrezzatura aziendale per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (o questa fosse scaduta), il controllore è tenuto a: a) verificare la presenza dell attestazione della verifica statica della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (vedi fac-simile allegato) b) effettuare contestualmente la verifica empirica della funzionalità della macchina irroratrice. Tale verifica empirica consiste nel controllare che: - il manometro sia presente e integro (ad esempio il vetro non deve essere sfondato; la lancetta, a motore fermo, deve essere posizionata sullo zero, etc.); - le tubazioni e i raccordi non riportino segni di tagli e/o riparazioni di fortuna (provvisori), e i raccordi non presentino perdite evidenti; - gli ugelli a motore acceso nebulizzino senza sgocciolature. Si ha infrazione sia in caso di esito negativo della verifica empirica sia in caso di assenza dell attestazione di cui al precedente punto a), ove i tempi di acquisizione siano scaduti. 2. Divieto di diserbo chimico lungo le rive di corsi d acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei o di altri luoghi sensibili Si ha infrazione se il funzionario, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni all uso di diserbanti chimici le rive di corsi d acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei o di altri luoghi sensibili di pertinenza aziendale e gestiti dall azienda. In tal caso, deve essere misurata, tramite l applicativo GPS-SIARL, solo la superficie oggetto d infrazione. ATTENZIONE Nel caso di esito negativo dell Atto B9 le riduzioni verranno effettuate su tutte le domande presentate nell anno corrente (sia DU che PSR), mentre nel caso di esito negativo dell Atto B9 RM le eventuali riduzioni verranno effettuate esclusivamente sulla domanda relativa allo Sviluppo Rurale (Misure 211, 214 e 221) DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA GRAVITÀ DURATA Media Alta Non corretta funzionalità delle macchine irroratrici Presenza di diserbo chimico lungo le rive di corsi d acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei o di altri luoghi sensibili INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. (12) Impegno di Misura per le Azioni A e B :La Certificazione funzionale delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari attesta la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali.

51 52 Bollettino Ufficiale IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni: Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Non corretta funzionalità delle macchine irroratrici Assenza della certificazione funzionale della macchina irroratrice Ripristino della corretta funzionalità delle macchine irroratrici da verificare tramite controllo in loco Rilascio della certificazione funzionale della macchina irroratrice da verificare tramite un controllo documentale INTENZIONALITÀ Oltre a quanto già stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, saranno tenuti in considerazione i casi in cui sia identificata un infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

52 Bollettino Ufficiale 53 VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Requisito minimo di condizionalità per la misura 214 PSR ) Il sottoscritto, in qualità di tecnico (1) viste le attrezzature per la distribuzione dei presidi fitosanitari, atomizzatore portato atomizzatore semovente irroratrici portate irroratrici semoventi altro (specificare) di proprietà dell azienda CUAA DICHIARA che in data ha effettuato una verifica statica della funzionalità delle attrezzature sopracitate verificando la presenza dei seguenti elementi: integrità del manometro (2) tubazioni e raccordi privi di tagli e/o riparazioni di fortuna ugelli nebulizzano senza sgocciolature integrità del serbatoio e che l esito della verifica è risultato POSITIVO Il tecnico Il titolare/rappresentate legale dell azienda (1) Per tecnico si intende un soggetto che ad es. sia in possesso di un diploma di perito agrario, un diploma di agrotecnico, di una laurea in scienze agrarie, etc. (2) Elementi di integrità del manometro: vetro del manometro non sfondato; lancetta, a motore fermo, posizionata sullo zero, etc.

53 54 Bollettino Ufficiale ATTO B10 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ASL CAMPO DI APPLICAZIONE Aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d allevamento e d acquacoltura, produttori di latte vaccino, uova, miele. OBIETTIVI Impedire la somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste, e non consentire la commercializzazione degli animali trattati impropriamente con tali sostanze o sottoposti a trattamenti illeciti e dei prodotti derivati in quanto il loro utilizzo può rappresentare un grave pericolo per la salute umana. OBBLIGHI L allevatore è tenuto a rispettare i seguenti divieti: 1. Divieto di somministrare ad animali d azienda e d acquacoltura tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze β-agoniste, sostanze ad azione estrogena (diverse dall estradiolo-17β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena (eccetto se somministrati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006); 2. Divieto di detenere in azienda, eccetto se sotto controllo ufficiale, di animali cui sono stati somministrati sostanze di cui al punto 1; 3. Divieto di immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d azienda, che contengono sostanze di cui al punto 1, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006; 4. Divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali; 5. Divieto di immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d azienda o d acquacoltura che siano stati oggetto di utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti. MODALITÀ OPERATIVE Al fine di stabilire il rispetto degli impegni di condizionalità, il controllo riferito a questo atto si effettua, data la natura estremamente specializzata dei controlli, attraverso l acquisizione degli esiti dell attività di campionamento condotta nell ambito del Piano Nazionale Residui, ed altre tipologie di controllo programmato o non programmato. Nella Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione. La DG Salute pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l attività delle ASL, responsabili del prelievo dei campioni. Tramite scarico dei dati dei controlli, dalla relativa banca dati, OPR acquisisce gli esiti di conformità e li carica sul proprio Sistema Informatico (SIARL). Gli esiti di non conformità a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti, sono valutati dalla DG Salute mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto dell Atto. In particolare, a seguito del rapporto di prova e degli accertamenti condotti dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari, saranno valutate evidenze relative alla commercializzazione di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della categoria A o della cat. B1 o B2 non consentite di cui all allegato I del D.lgs. 158/2006) ovvero oggetto di trattamento illecito e prodotti provenienti da tali animali nonché evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della categoria A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite). DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA La compilazione della check-list viene eseguita dalla DG Salute a seguito dell acquisizione degli esiti dell attività di controllo effettuata dai servizi veterinari nell ambito del PNR (PNR/sospetto) e di altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Si ha violazione del presente Atto quando il veterinario rileva: 1. evidenze inerenti la somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ed effetto anabolizzante (rif. D.Lgs 158/2006 art. 3, comma 1, lettera a) 2. evidenze inerenti la detenzione in azienda o l immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d azienda e di acquacoltura che contengono o in cui è stata constatata la presenza di sostanze di cui art. 3 D.Lgs 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b) 3. evidenze inerenti l immissione sul mercato per il consumo umano di animali d acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui art. 3 D.Lgs 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera c) 4. evidenze inerenti la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 2) 5. evidenze inerenti la commercializzazione di: a)animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della categoria A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (rif. D.lgs. 158/2006 art. 14, comma 3, lettera a) b)animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (rif. D.lgs. 158/2006 art. 14, comma 3, lettera b) c)prodotti provenienti da animali di cui alle lettere a e b (rif. D.lgs. 158/2006 art. 14, comma 3, lettera c)

54 Bollettino Ufficiale evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della categoria A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) 7. evidenze inerenti irregolarità a carico dell allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti Sulla base di tali dati OPR definisce l esito finale del controllo. PORTATA, GRAVITA E DURATA Gli indici di verifica per questo atto assumono sempre valore alto. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non sono previsti. INTENZIONALITÀ Le infrazioni al presente Atto sono considerate sempre intenzionali.

55 56 Bollettino Ufficiale ATTO B11 - Sicurezza alimentare SOGGETTI CONTROLLORI: FUNZIONARIO PROVINCIALE E VETERINARIO DELLA ASL CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda tutte le aziende agricole che producono alimenti e/o mangimi. OBIETTIVI 1. Adempimento dell obbligo di rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare. 2. Rispetto delle norme igienico sanitarie (c.d. pacchetto igiene) al fine di evitare contaminazioni degli alimenti da parte delle sostanze pericolose e dei rifiuti e di prevenire le malattie trasmissibili all uomo. OBBLIGHI Tutte le aziende agricole ai fini della rintracciabilità devono essere in grado di: documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime; individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti; mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. L azienda deve dimostrare di avere un proprio sistema ordinato e/o strutturato, in grado di consentirle di fornire le informazioni richieste dalla rintracciabilità. Il sistema è libero e definito dall operatore in funzione della complessità della sua azienda. Ai fini del rispetto del pacchetto igiene, le aziende agricole sono tenute a: stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi; stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi; tenere un registro dei trattamenti fitosanitari; attivare e documentare gli interventi correttivi, in caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ASL); conservare almeno la documentazione inerente gli esiti dei controlli diagnostici e/o analitici con esito non conforme che abbiano una rilevanza per la salute umana. Inoltre, le aziende zootecniche devono: immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati. I mangimi medicati devono essere ben distinguibili ed etichettati; accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. CE 183/2005. L agricoltore può acquisire tali informazioni tramite la consultazione degli elenchi regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore; N.B.: Secondo quanto previsto dall art 2 del Reg CE 183/2005 il Regolamento non si applica alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco Per fornitura di piccole quantità di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l azienda e nel territorio delle province confinanti. Pertanto tali attività sono escluse dall obbligo di registrazione e/o riconoscimento. acquisire, se necessario, la certificazione sanitaria degli animali introdotti in allevamento; possedere il registro dei trattamenti veterinari, negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari; aggiornare il registro dei trattamenti veterinari. Tale registro deve essere vidimato dalle ASL e la registrazione dei trattamenti deve essere effettuata dall allevatore entro 24 h dall inizio e 24h dal termine del trattamento; gestire correttamente l utilizzo dei medicinali veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate; commercializzare soltanto: a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto; c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b). Approfondimento su D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 e Reg. (CE) 852/2004 Gli allevatori devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dal Reg. (CE) 852/2004 e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 di cui si riportano alcuni passaggi fondamentali: Reg. (CE) 852/2004 Allegato I Parte A Punto 3 Gli operatori del settore della produzione primaria e associate devono rispettare le pertinenti disposizioni relative al controllo dei rischi comprese: le misure di controllo della contaminazione derivante, dai medicinali veterinari Punto 4 - Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per: usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente Punto 8 - Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti: i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione

56 Bollettino Ufficiale 57 D.L.gs. 158/2006 Divieto di somministrazione, salvo deroghe ed esclusioni, delle sostanze vietate stilbeni loro derivati e loro sali e esteri; agenti antitiroidei; sostanze Beta agoniste; estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri; sostanze ad azione estrogena - diverse dall estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena; steroidi. Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze non autorizzate: lattoni dell acido resorcilico (compreso lo zeranolo), sostanze incluse nell allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (aristolochia spp. e suoi preparati; cloramfenicolo; cloroformio; colchicina; dapsone; dimetridazolo; metronidazole; nitrofurani - comprese furazolidone -; ronidazolo). Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze se non consentite: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni; altri prodotti medicinali veterinari (antielmintici; coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; carbammati e piretroidi; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei AINS-; altre sostanze esercitanti un attività farmacologia). Inoltre, il responsabile delle aziende può commercializzare soltanto: a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto; c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b). L allevatore annota su uno specifico registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall inizio e dalla fine del trattamento. Il registro è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni. Se l azienda zootecnica produce latte, l allevatore è inoltre tenuto a: aggiornare il registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne del latte, ai sensi della L. 119/2003 e del D.M. 31/07/2003 (latte vaccino); identificare e isolare gli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico; garantire la presenza di spazi idonei per l isolamento degli animali malati; dimostrare che il proprio allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, oppure se non u.i., possedere l autorizzazione ASL per conferire il latte; tener in condizioni igienico - sanitarie adeguate i locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, e le attrezzature e gli impianti per lo stoccaggio del latte; pulire adeguatamente capezzoli, mammelle e parti adiacenti degli animali alla mungitura; conservare le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura; stoccare in azienda il latte appena munto a non più di +8 C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6 C, salvo deroghe dell autorità competente. E possibile infatti non rispettare le precedenti temperature se il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la tecnologia di trasformazione richiede il mantenimento del latte a temperature superiori a 8 C e l autorità competente lo consenta. Solo per coloro che producono latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco è obbligatoria la predisposizione del c.d. manuale aziendale di rintracciabilità del latte, secondo quanto dettagliato nell allegato A del DM MiPAAF del 14/01/2005. Il manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia. Il manuale e i documenti di registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti: - il manuale deve essere comunque realizzato; - il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all atto della prima emissione e di ogni successiva revisione; - la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste; - il manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda e deve contenere le seguenti informazioni: Parte Generale indice denominazione Azienda; data di emissione; data ultima revisione; firma del legale rappresentante; n di pagine complessive; definizioni; riferimenti normativi; modalità di gestione della documentazione; modalità di gestione delle non conformità. Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco) - denominazione Azienda; - data di emissione; - data ultima revisione; - firma del legale rappresentante; - n di pagine complessive; indice - finalità; - latte venduto e sua destinazione.

57 58 Bollettino Ufficiale Per la produzione di latte, il titolare dell attività è responsabile dell archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto. Se l azienda zootecnica produce uova, l agricoltore è tenuto: a stoccare le uova conservandole pulite, all asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all esposizione diretta dei raggi solari; a conservare la documentazione relativa alla produzione in uscita. MODALITÀ OPERATIVE Poiché le competenze relative all accertamento degli impegni connessi all Atto in oggetto sono in carico a soggetti delegati differenti, ciascuno di questi Enti controllerà le parti, sotto descritte e dettagliate, secondo le proprie competenze e in osservanza di quanto riportato nelle specifiche check-list. RINTRACCIABILITÀ Il controllore è tenuto a verificare che in azienda esista una procedura di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita). Sono esclusi dal controllo di rintracciabilità le sementi, i prodotti fitosanitari e i farmaci veterinari. Tale controllo può essere basato sulla presa visione della seguente documentazione, ad esempio: - fatture e/o bolle d acquisto (organizzate per data, per fornitore, per prodotto,..); - registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti; - manuale aziendale di autocontrollo su cui vengono descritte le procedure messe in atto in azienda per tracciare sia i prodotti aziendali acquistati che quelli venduti; - la presenza e l aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne del latte, ai sensi della L. 119/2003 e del D.M. 31/07/2003 (per le sole aziende che producono latte); - qualsiasi altra documentazione che garantisca la rintracciabilità dei prodotti acquistati e venduti. Inoltre, solo per coloro che producono latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco, va anche verificata la presenza del manuale aziendale di rintracciabilità del latte ed il suo aggiornamento. Per esemplificare quanto detto, si riportano alcuni esempi. Azienda zootecnica che produce latte o carne Attraverso l intervista all agricoltore e/o la visione di una razione alimentare, si risale agli alimenti che vengono somministrati agli animali. Si sceglie uno o più componenti della razione alimentare e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro provenienza. Per individuare i prodotti venduti dall azienda si controlla: - per il latte: il manuale aziendale di rintracciabilità, l aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte oppure l aggiornamento del registro delle consegne; - per la carne: i modelli 4 e/o il registro di stalla. Azienda cerealicola Attraverso l intervista all agricoltore e/o la consultazione del piano colturale del fascicolo aziendale SIARL, si sceglie uno o più prodotti aziendali (es. orzo, mais, riso, ) e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro destinazione. Si controllano quindi le fatture di vendita relative a quel determinato prodotto oppure se il prodotto non è stato ancora venduto il relativo stoccaggio in azienda. PACCHETTO IGIENE Il controllore è tenuto a verificare che sia garantita: 1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di sostanze pericolose e di rifiuti, ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica. In particolare: - nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari che deve essere predisposto secondo quanto descritto nell Atto B9. L assenza del sito origina sempre infrazione tranne nel caso in cui ad effettuare il trattamento sia il contoterzista. Nel caso in cui, il contoterzista depositasse in azienda, anche momentaneamente, scorte di prodotto non utilizzato, l agricoltore è tenuto a possedere un sito di stoccaggio: l assenza di tale sito, in questo specifico caso, comporta la rilevazione di un infrazione; - solo nel caso di utilizzo di prodotti veterinari da parte dell allevatore autorizzato dall ASL a detenere scorte, deve essere controllata la presenza di un locale, vano o armadio chiuso a chiave per detenere i medicinali veterinari oggetto di scorta; 2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi; 3. la separazione tra i mangimi medicati e non medicati. N.B. - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli dell Atto A2. Sostanze pericolose = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), farmaci veterinari, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detergenti, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.)

58 Bollettino Ufficiale 59 Rifiuti speciali non pericolosi = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole Rifiuti speciali pericolosi = oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili. Ai fini della verifica del rispetto del pacchetto igiene, il controllore è tenuto a verificare la presenza del registro dei trattamenti fitosanitari e il suo aggiornamento. N.B.- le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l Atto B9. Se il controllo dell atto B9 evidenziasse che l azienda non utilizza prodotti fitosanitari, deve essere compilata la voce della check list NN. Nelle aziende zootecniche, il veterinario accerta: - per gli animali introdotti in allevamento dal 1 gennaio dell anno in corso, la presenza di certificazione sanitaria attestante il loro status sanitario (certificati di indennità da TBC e BRC per gli animali lattiferi, Mod. 4 con attestazione veterinaria, laddove richiesta, per gli animali delle altre specie, ecc.); - se, a partire dal 1 gennaio dell anno in corso, all azienda siano state verbalizzate non conformità in ambito sanitario, che abbia- no richiesto l adozione di azioni correttive; e in caso affermativo, verifica se l intervento correttivo assegnato è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. - se l azienda è stata sottoposta a controlli a scopi diagnostici e/o analitici (es. controlli diagnostici per TBC e BRC, salmonellosi, micotossine, residui di farmaci ecc.) su animali, su piante e su prodotti derivati. In caso affermativo, verifica la disponibilità in azienda degli accertamenti con esito sfavorevole che hanno rilevanza negativa per la salute umana. Sono esclusi i controlli per parametri qualitativi senza ricadute per la salute umana (per es. cellule somatiche nel latte). - se l azienda produce prodotti destinati all alimentazione animale, il veterinario accerta che essa sia registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 e qualora mangimi e/o foraggi siano acquistati, che il fornitore di detti prodotti sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del medesimo Regolamento. Quest ultima verifica è possibile anche attraverso la consultazione degli elenchi regionali. Se al momento del controllo non fosse possibile verificare questo elemento in quanto il fornitore non ha sede in Lombardia, il controllore effettuerà questo controllo a posteriori, contattando direttamente l Amministrazione Regionale competente per territorio. - il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;inoltre constata la presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita. Inoltre, se sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari per i quali è obbligatoria la tenuta del registro dei trattamenti veterinari, il veterinario controlla il rispetto dei seguenti elementi di verifica: - presenza del registro dei trattamenti veterinari vidimato dall ASL competente; - aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari; - commercializzazione di animali nel rispetto dei tempi di sospensione; - commercializzazione di prodotti provenienti da animali sotto trattamento farmacologico nel rispetto dei tempi di sospensione; - assenza di detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate. Controllo dell aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari: Il veterinario controlla le registrazioni dei trattamenti condotti negli ultimi due mesi verificando: - la corrispondenza tra prescrizione veterinaria e prodotto acquistato; - il carico e lo scarico dei prodotti acquistati; - la registrazione dei trattamenti degli animali (date inizio e fine trattamento); - l identificazione degli animali trattati; - la corrispondenza delle eventuali giacenze. Si ha infrazione quando il registro non è opportunamente aggiornato o quando è stato utilizzato un farmaco con obbligo di prescrizione veterinaria e questa sia assente. In quest ultimo caso l assenza della prescrizione fa assumere alla violazione carattere intenzionale. Controlli inerenti la commercializzazione di animali senza il rispetto dei tempi di sospensione: Il veterinario controlla le dichiarazioni di trasporto (mod. 4) relative ad animali inviati alla macellazione negli ultimi due mesi: - individua gli identificativi degli animali; - verifica la presenza nel registro dei trattamenti di tali animali; - calcola la differenza tra la data di avvio al macello e la data di fine trattamento: il risultato deve essere maggiore del tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato. Si ha infrazione quando il risultato dell operazione è inferiore o uguale al tempo di sospensione. Controllo inerente la commercializzazione di prodotti provenienti da animali senza il rispetto dei tempi di sospensione) Nel caso di commercializzazione di animali d acquacoltura, uova, miele e latte, il veterinario accerta le modalità di gestione delle produzioni animali ottenute durante il trattamento e durante il periodo di sospensione. Si ha infrazione in assenza di tali modalità di gestione, e il controllo potrà essere eseguito, ad esempio, visionando la documentazione, relativa agli ultimi due mesi, presente presso l impianto (registrazioni aziendali, etc.). Controllo inerente la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate Il veterinario controlla se sono detenute e utilizzate sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite Allegato I D.Lgs. 158/2006). La detenzione e l utilizzo di sostanze vietate sono considerate violazioni intenzionali.

59 60 Bollettino Ufficiale NB: L esito del controllo in loco inerente la parte relativa ai trattamenti zootecnici potrebbe essere modificato a seguito degli esiti dei controlli ASL condotti mediante attività di campionamento. Controllo condotto mediante attività di campionamento Il controllo deve essere riferito all anno solare in corso a partire dal 1 gennaio. In Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione. Gli assessorati alla Salute delle Regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l attività delle ASL, responsabili del prelievo dei campioni. Rientrano nell attività di campionamento utile al fine della condizionalità ogni altra attività di campionamento, programmata o non programmata, inerente il presente Atto. Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, il controllo si effettuerà attraverso l acquisizione degli esiti non conformi dell attività di campionamento condotta nell ambito del PNR (PNR/Sospetto), ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Saranno anche acquisiti tutti i risultati degli accertamenti disposti dai D.P.V. a seguito dell esito del campione. La somministrazione e l utilizzo di sostanze vietate sono considerate violazioni intenzionali. La banca dati relativa agli esiti conformi sono acquisiti da OPR che carica i dati dei controllo sul proprio Sistema Informatico (SIARL). Gli esiti non conformi a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti sono valutati dalla DG Salute mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR, unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto dell Atto. Sulla base di tali dati OPR definisce l esito finale del controllo. Nelle aziende da latte, i veterinari devono visionare: - documentazione attestante indennità dell allevamento da brucellosi e tubercolosi oppure l autorizzazione ASL per conferire il latte in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi; - le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura. Il veterinario è tenuto infine ad esprimere un giudizio globale in merito al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie basandosi sull osservazione dello stato di pulizia delle vacche in mungitura e dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature impiegate per la mungitura e del luogo adibito allo stoccaggio del latte. Infine, il veterinario deve verificare: - la presenza di spazi idonei per l isolamento degli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico; - il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio del latte, tenendo conto delle eventuali deroghe. Nel caso in cui l allevatore si avvalga della deroga per quanto riguarda la temperatura di conservazione e consegna del latte, deve potere dimostrare di rientrare in una delle due casistiche previste (trasformazione entro 2 ore o ragioni tecnologiche). Si ha infrazione solo nel momento in cui non siano state rispettate le temperature di refrigerazione (non più di +8 C o non più di +6 C) e la deroga sia assente. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il funzionario provinciale/veterinario rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list verifica degli impegni. Se è stata rilevata infrazione agli impegni connessi al presente Atto: Il controllore della Provincia, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo, relativamente alle proprie verifiche; Il funzionario dell Organismo Pagatore, tenendo conto di quanto rilevato, accertato e concluso dal veterinario, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo, per la parte redatta dai SSVV; nel caso di controllo da parte di entrambi gli Organismi Delegati, ciascuno per le parti di propria competenza, un unico esito sarà determinato dall Organismo Pagatore. Inoltre, per quanto attiene all evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti. In particolare gli impegni: prevenire l introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali viene controllato nell ambito dell Atto B12; assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma viene controllato anche per l Atto B10; assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma viene controllato nell ambito dell Atto B9; assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali viene controllato nell ambito dell Atto B10. In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente Atto si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Atti. PORTATA A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: CONTROLLO SSVV Bassa Alta Media Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate In tutti gli altri casi

60 Bollettino Ufficiale 61 CONTROLLO PROVINCIA Bassa Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte Alta Assenza del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE effetti extra aziendali Media In tutti gli altri casi GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: CONTROLLO SSVV Bassa Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura Media Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione Incompleto o mancato aggiornamento delle registrazioni relative a risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali che abbia una rilevanza ai fini della salute umana I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e stoccaggio del latte non sono idonei a prevenirne la contaminazione Presenza di animali alla mungitura non adeguatamente puliti Mancato rispetto della temperatura di refrigerazione del latte, in assenza di deroghe Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l azienda Azienda che produce mangimi, soggetta all applicazione del Reg. (CE) 183/2005, non riconosciuta e/o non registrata Uova non stoccate in modo corretto Assenza della documentazione relativa alla produzione in uscita delle uova Alta Carenze strutturali dell azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati CONTROLLO PROVINCIA I mangimi medicati non sono identificati ai sensi della normativa vigente Assenza di documentazione relativa alla certificazione sanitaria, in caso di introduzione di nuovi animali in azienda Assenza dell autorizzazione ASL per il conferimento del latte, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate Bassa Media Alta Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte OPPURE assenza di aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari per i soli prodotti non classificati Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, non idonee ad evitare ogni contaminazione: separazione dei rifiuti non adeguata mancata separazione sostanze pericolose e/o delle sostanze chimiche dagli alimenti (spazi e locali per il magazzinaggio delle sostanze pericolose non sufficientemente chiusi ed isolati) OPPURE assenza di: esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l azienda un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e di prodotti acquistati/venduti aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari per i soli prodotti classificati OPPURE azienda che produce mangimi non riconosciuta e/o non registrata ai sensi del reg. CE 183/05 Carenze strutturali dell azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: mancata separazione dei rifiuti mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: mancato aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne (solo per il latte bovino) o assenza di tali registri assenza del registro dei prodotti fitosanitari assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti contemporanea assenza delle registrazioni di esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l azienda (analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali) e di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e di prodotti acquistati/venduti

61 62 Bollettino Ufficiale DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: CONTROLLO SSVV Bassa Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura Alta Carenze strutturali dell azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati Media CONTROLLO PROVINCIA Bassa Alta Media Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate In tutti gli altri casi Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte Carenze strutturali dell azienda OPPURE assenza del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE effetti extra - aziendali In tutti gli altri casi Effetti extra aziendali Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra - aziendali: - immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari; - contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all immissione in commercio. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi: Inadempienza di importanza minore Azione correttiva corrispondente GG Assenza / incompletezza del Manuale di tracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte) Assenza delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi effettuati presso l azienda Predisposizione e aggiornamento del Manuale di tracciabilità del latte Acquisizione delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura da verificare tramite controllo documentale; Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale 15 IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni: Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Assenza/mancato aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita (solo per aziende produttrici di latte) Assenza/mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari (solo per aziende zootecniche) Assenza o non aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari Strutture di stoccaggio inadeguate/ carenti con non consentono la separazione dei rifiuti e/o delle sostanze pericolose dagli alimenti e dai mangimi e/o mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati Non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi Istituzione/aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita, da verificare tramite controllo documentale Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale; Predisposizione e/o aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, da verificare tramite controllo documentale. Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici Non corretto stoccaggio delle uova Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui si riscontri una o più delle seguenti violazioni: 1. assenza della certificazione sanitaria nel caso di introduzioni di animali contestualmente all assenza del registro dei trattamenti veterinari; 2. evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite Allegato I D.Lgs. 158/2006) 3. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria; 4. nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell azienda agricola oggetto di controllo;

62 Bollettino Ufficiale 63 ATTO B12 - Prevenzione e controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda le aziende zootecniche con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini. OBIETTIVI Prevenire la diffusione di TSE tra gli animali e riconoscere i sospetti al fine di tutelare la salute pubblica. OBBLIGHI L allevatore deve rispettare il divieto di somministrazione di alimenti a base di: 1. proteine animali trasformate; 2. gelatina ricavata dai ruminanti; 3. prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate; 4. fosfato di calcico e fosfato tricalcico di origine animale; 5. mangimi contenenti le proteine di cui sopra. Inoltre, l allevatore ha l obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale e di decesso dei capi per consentire gli accertamenti diagnostici nei casi previsti. MODALITÀ OPERATIVE La D.G. Salute fornisce, per le aziende estratte a controllo condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma. Tali informazioni derivano: - dagli esiti dei controlli effettuati nell ambito del piano di controllo degli alimenti per animali (PNAA), per la verifica del rispetto del divieto di somministrazione di alimenti non consentiti; - dai controlli di tipo documentale, per quando riguarda: la verifica dell obbligo di notifica, in caso di sospetto di malattia; la mancata o ritardata comunicazione dell evento, che non ha consentito di eseguire gli accertamenti diagnostici, in caso di decesso dell animale. Si ha infrazione quando il Veterinario Ufficiale, con le modalità operative di cui sopra, verifichi un infrazione dell allevatore. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL, il funzionario OPR procederà alla compilazione della check-list e del relativo Esito del controllo. PORTATA A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Media Alta Mancata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE E/O mancata denuncia di decesso alle autorità competenti Somministrazione di alimenti base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate fosfato di calcico e fosfato tricalcico di origine animale mangimi contenenti le proteine di cui sopra GRAVITA E DURATA La gravità e la durata assumono lo stesso valore del livello di portata. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia stata riscontrata una infrazione considerata intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

63 64 Bollettino Ufficiale SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL ATTO B13 - Misure di lotta contro l afta epizootica CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, ovini caprini e suini. OBIETTIVI Prevenire l ingresso e la diffusione di malattie negli allevamenti zootecnici al fine della tutela della salute animale e prevenire e/o limitare danni all economia zootecnica. OBBLIGHI L allevatore ha l obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da afta epizootica in allevamento. MODALITÀ OPERATIVE La D.G. Salute fornisce, per le aziende estratte a controllo condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma. Tali informazioni derivano da: - controlli di tipo documentale, per quando riguarda la verifica dell obbligo di notifica in caso di sospetto di malattia; - sopralluoghi in azienda eseguiti dal veterinario ufficiale. Si ha infrazione: - nel caso in cui, all atto della visita in allevamento, il veterinario ufficiale accerti animali con evidenti sintomi riferiti a forme non recenti di malattia e non vi sia una corrispondente denuncia alla Autorità Competente; - nel caso in cui l allevatore sottragga al controllo animali ammalati o potenzialmente tali. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL, il funzionario OPR procederà alla compilazione della check-list e del relativo Esito del controllo. PORTATA, GRAVITÀ E DURATA Portata, gravità e durata assumono sempre valore medio. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia stata riscontrata una infrazione considerata intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

64 Bollettino Ufficiale 65 ATTO B14 - Misure di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda tutte le aziende zootecniche. OBIETTIVI Prevenire l ingresso e la diffusione di malattie negli allevamenti zootecnici al fine della tutela della salute animale e prevenire e/o limitare danni all economia zootecnica. OBBLIGHI L allevatore deve notificare alla Autorità Competente i casi, anche sospetti, di: peste bovina; peste dei piccoli ruminanti; malattia vescicolare dei suini; malattia emorragica epizootica dei cervi; vaiolo degli ovicaprini; stomatite vescicolare; peste suina africana; dermatite nodulare contagiosa; febbre della rift valley. MODALITÀ OPERATIVE La D.G. Salute fornisce, per le aziende estratte a controllo condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma. Tali informazioni derivano da: - controlli di tipo documentale, per quando riguarda la verifica dell obbligo di notifica in caso di sospetto di malattia; - sopralluoghi in azienda eseguiti dal veterinario ufficiale. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL, il funzionario OPR procederà alla compilazione della check-list e del relativo Esito del controllo. PORTATA, GRAVITÀ E DURATA Portata, gravità e durata assumono sempre valore medio. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia stata riscontrata una infrazione considerata intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

65 66 Bollettino Ufficiale SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL ATTO B15 - Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda le aziende zootecniche che allevano ovini. OBIETTIVI Prevenire l ingresso e la diffusione di malattie negli allevamenti zootecnici al fine della tutela della salute animale e prevenire e/o limitare danni all economia zootecnica. OBBLIGHI L allevatore ha l obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da febbre catarrale degli ovini. MODALITÀ OPERATIVE La D.G. Salute fornisce, per le aziende estratte a controllo condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma. Tali informazioni derivano da: - controlli di tipo documentale, per quando riguarda la verifica dell obbligo di notifica in caso di sospetto di malattia; - sopralluoghi in azienda eseguiti dal veterinario ufficiale. Si ha infrazione nel caso in cui: - all atto della visita in allevamento, il veterinario ufficiale accerti animali con evidenti sintomi riferiti a forme non recenti di malattia e non vi sia una corrispondente denuncia alla Autorità Competente; - l allevatore sottragga al controllo animali ammalati o potenzialmente tali. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL, il funzionario OPR procederà alla compilazione della check-list e del relativo Esito del controllo. PORTATA, GRAVITÀ E DURATA Portata, gravità e durata assumono sempre valore medio. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Non previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti. INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia stata riscontrata una infrazione considerata intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

66 Bollettino Ufficiale 67 ATTO C16 - Benessere dei vitelli SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali della specie bovina di età inferiore ai 6 mesi. OBIETTIVI Garantire le norme minime per la protezione dei vitelli. OBBLIGHI Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.Lgs. 7 luglio 2011 n Attuazione della direttiva 2008/119/ CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Ai sensi della vigente normativa, le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni: 1. nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all altezza al garrese del vitello, misurata quando l animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli. 2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi. 3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. 4. Fino all istituzione di regole comunitarie in materia, l installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica. 5. L isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell aria, la quantità di polvere, la temperatura, l umidità relativa dell aria e le concentrazioni di gas. 6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente. 7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore Dovrà inoltre essere disponibile un illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento. 8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. 9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà. 10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori. 12. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata. 13. Ai vitelli deve essere somministrata un alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola. 14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

67 68 Bollettino Ufficiale 15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento. 16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell acqua destinati ai vitelli. 17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita. N.B. Se al momento del controllo fossero presenti meno di 6 vitelli oppure vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell allattamento non si applicano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2. MODALITÀ OPERATIVE Il veterinario è tenuto a controllare le aree di stabulazione dei vitelli al fine di verificare il rispetto dei suddetti obblighi. Per il controllo sono a disposizione: 1. la check-list del controllo ufficiale dei SSVV in materia di benessere dei vitelli allevati ; 2. la scheda di rilevazione infrazioni Esito del controllo ; CHECK-LIST DEL CONTROLLO UFFICIALE IN MATERIA DI BENESSERE DEI VITELLI ALLEVATI La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei vitelli. Di seguito alcune precisazioni: Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box singoli I box singoli possono essere occupati da vitelli di età: - inferiore alle 8 settimane; - superiore alle 8 settimane per i quali il veterinario certifica l isolamento dal gruppo per trattamenti diagnostici e/o terapeutici. Il numero di vitelli aventi età inferiore alle 8 settimane è desunto dal registro di stalla e/o dai passaporti. Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box multipli I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita devono essere allevati in box multipli e ciascun vitello deve avere a disposizione uno spazio libero rapportato al suo peso vivo pari a: Spazio libero per vitello 1,5 mq. < 150 Kg. Peso vivo del vitello 1,7 mq. > 150 Kg. e < 220 Kg. 1,8 mq. > 220 Kg. La misurazione puntuale del box può non essere eseguita nel caso in cui lo spazio disponibile per gli animali è ampiamente sufficiente per consentire ad essi di coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà. Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali Temperatura Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali. Umidità Per verificare il valore dell umidità relativa dell aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. Comunque in sua assenza per effettuare il calcolo dell idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore al 60%. L umidità è considerata idonea se è compresa tra 65 e 75%. Luce In presenza di sola illuminazione artificiale occorre verificare il rispetto del rapporto luce/buio attraverso il corretto settaggio delle apparecchiature elettroniche. Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione Il rispetto dell obbligo relativo alla colostratura dei vitelli nelle prime sei ore di vita deve essere accertato negli allevamenti da latte o linea vacca vitello. La verifica della fornitura degli alimenti con un tenore di ferro sufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/ litro o 7,3 g% viene richiesta solo in caso di controllo effettuato negli allevamenti di vitelli a carne bianca. Il veterinario procederà alla verifica del rispetto di tale impegno attraverso la visione della documentazione relativa ai controlli eseguiti in regime di autocontrollo dall allevatore. Il veterinario deve verificare che siano forniti mangimi adeguati all età dell animale. La verifica della somministrazione giornaliera di alimento fibroso a vitelli di età superiore alle due settimane può essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi: - l alimento e/o il suo residuo presente nelle mangiatoie;

68 Bollettino Ufficiale 69 - i mangimi e/o foraggi stoccati in azienda; - le bolle di acquisto di mangimi e/o foraggi. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il veterinario rileva un infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list. Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all azienda, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione. Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario. Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità: A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata C Sanzione amministrativa o penale immediata Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito. Considerato che la check-list relativa al benessere dei vitelli, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri dell Atto C16, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri Atti, l eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell ambito dell Atto di competenza. Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione all Atto di competenza. Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente Atto e di quelli di altri atti, l esito sarà sommato. REQUISITI Check list benessere vitelli ATTO C16 Art. 3 e 4 Dir. 2008/119 ATTO C18 Art. 3 e 4 Dir. 1998/58 PERSONALE ISPEZIONE (Controllo degli animali) TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) LIBERTÀ DI MOVIMENTO Da a SPAZIO DISPONIBILE EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE da 5.3 a ILLUMINAZIONE MINIMA 6.1 ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE Da 7.1 a 7.6 TASSO DI EMOGLOBINA Da 9.1 a 9.2 MANGIMI CONTENENTI FIBRE 10.1 Da 8.3 a MUTILAZIONI 11.1 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO Da 12.1 a 12.4 ATTO A7 IDENTIFICAZIONE BOVINI ATTO B OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema: Bassa Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 1 Media Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 2 e 4 Alta Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C GRAVITA Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema: Bassa Media Alta Non conformità di tipo A o B per un solo tipo di requisito disatteso Non conformità di tipo A o B fino a tre tipi di requisiti disattesi Non conformità di tipo A o B per più di tre tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

69 70 Bollettino Ufficiale DURATA Bassa Alta Media Con parametri di portata e gravità a livello basso In presenza di non conformità di tipo C In tutti gli altri casi Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a livello alto. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore. Inoltre, nel rispetto del principio contenuto nell art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009, le infrazioni al presente Atto sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate: il numero di irregolarità è pari a 1; la categoria di non conformità è la A o la B. Se all azienda è stata contestata una inadempienza di importanza minore ed ha provveduto alla corretta applicazione della azione correttiva prescritta, l infrazione commessa si considera annullata e sanata e non genera riduzioni di condizionalità. Nel caso in cui l azienda: non provveda alla applicazione della azione correttiva prescritta nei termini previsti, o si contesti una sanzione amministrativa a seguito del mancato rispetto della prescrizione, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. L impegno di ripristino se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, pur non avendo effetto sulla riduzione da applicare. Nel caso in cui sia prescritto all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei tempi e/o nei modi previsti, l infrazione contestata sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. INTENZIONALITÀ Si ha infrazione intenzionale, nei casi previsti dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.: - nei casi di sanzioni amministrative e contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo; - quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

70 Bollettino Ufficiale 71 ATTO C17 - Benessere dei suini SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali appartenenti alla specie suina. OBIETTIVI Garantire norme minime per la protezione dei suini. OBBLIGHI Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.Lgs. 7 luglio 2011 n Attuazione della direttiva 2008/120/ CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini: 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno: Peso vivo kg m2 Fino a 10 0,15 Da 10 fino a 20 0,20 Da 20 fino a 30 0,30 Da 30 fino a 50 0,40 Da 50 fino a 85 0,55 Da 85 fino a 110 0,65 Oltre 110 1,00 b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m 2 e 2,25 m 2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%. 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti: a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m 2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m 2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico; b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: I) l ampiezza massima delle aperture deve essere di: - 11 mm per i lattonzoli, - 14 mm per i suinetti, - 18 mm per i suini all ingrasso, - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. II) l ampiezza minima dei travetti deve essere di: - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, - 80 mm per i suini all ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all attacco, nonché il relativo utilizzo. 4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. 5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato. 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività. 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico. 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari. 9) A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs 20 febbraio 2004 n. 53 (13), le disposizioni di cui ai punti sopraindicati ovvero al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite (13) Si fa riferimento ancora a questo D.Lgs., sebbene abrogato, in attesa della correzione del comma 9 dell art. 3 del D.Lgs. 122/2011.

71 72 Bollettino Ufficiale o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1 gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe. Condizioni generali In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti: 1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dba nonché i rumori costanti o improvvisi. 2. I suini devono essere tenuti alla luce di un intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno. 3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente, - riposare e alzarsi con movimenti normali, - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie. 4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere. 5. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile. 6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo. 7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente. 8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite: - la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; - la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza, - il mozzamento di una parte della coda, - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti, - l apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all aperto e nel rispetto della normativa nazionale. Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario. Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini A.VERRI I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m 2. Qualora i recinti siano utilizzati per l accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m 2 e il recinto deve essere libero da ostacoli. B. SCROFE E SCROFETTE 1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi. 2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite. 3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento. 4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. 5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli. C. LATTONZOLI 1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato. 2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

72 Bollettino Ufficiale Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli. D. SUINETTI E SUINI ALL INGRASSO 1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale. 2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini. 3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo. 4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario. MODALITÀ OPERATIVE Il veterinario è tenuto a controllare le aree di stabulazione dei vitelli al fine di verificare il rispetto dei suddetti obblighi. Per il controllo sono a disposizione: 1. la check-list del controllo ufficiale dei SSVV in materia di benessere dei vitelli allevati ; 2. la scheda di rilevazione infrazioni Esito del controllo ; La check-list del controllo: La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei suini, basandosi, in caso di non conformità, sulla scheda di rilevazione infrazioni. Di seguito vengono esplicitate in dettaglio le modalità di controllo dei principali elementi di verifica. Modalità di controllo per il calcolo delle dimensioni dei box Dalla visita in stalla, si può già accertare se gli animali stabulati in gruppo abbiano a disposizione lo spazio necessario per coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà. Nei casi dubbi, si deve procedere al conteggio degli animali presenti nel box, alla valutazione del loro peso ed alla misurazione delle dimensioni. Modalità di controllo per la verifica della pavimentazione Durante la visita in loco occorre che siano visionate le tipologie di pavimentazione e, se presente un pavimento fessurato in calcestruzzo, occorre misurare sia la distanza tra un travetto e l altro sia la larghezza del travetto. Per le restanti tipologie di pavimento fessurato occorre verificare che non causi lesioni agli unghielli dei suini presenti. Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione Durante la visita in loco occorre che sia verificato attraverso il sistema di alimentazione adottato in allevamento che ogni suino venga alimentato almeno una volta al giorno. Inoltre per verificare che alle scrofe e alle scrofette venga somministrato cibo riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico occorre visionare la razione alimentare e/o le fatture di acquisto dei mangimi. Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali Temperatura Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali. Umidità Per verificare con esattezza il valore dell umidità relativa dell aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. In sua assenza per effettuare il calcolo dell idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore a 60%. L umidità è considerata idonea se è compresa tra 65-75%. Circolazione dell aria Per verificare la corretta circolazione dell aria in stalla, il controllore può basarsi sugli aspetti clinici degli animali. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il veterinario rileva un infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list. Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell anno solare che, confrontate con i due anni

73 74 Bollettino Ufficiale precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all azienda, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione. Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario. Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità: A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata C Sanzione amministrativa o penale immediata Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito. Considerato che la check-list relativa al benessere dei suini, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri dell Atto C17, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri Atti, l eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell ambito dell Atto di competenza. Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione all Atto di competenza. Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente Atto e di quelli di altri atti, l esito sarà sommato. REQUISITI ATTO C17 Art. 3 e 4 Dir. 2008/120 PERSONALE ISPEZIONE (Controllo degli animali) TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) Check list benessere suini ATTO C18 Art. 3 e 4 Dir. 1998/ LIBERTÀ DI MOVIMENTO SPAZIO DISPONIBILE 5.1 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE ILLUMINAZIONE MINIMA 7.1 PAVIMENTAZIONI MATERIALE MANIPOLABILE ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE MANGIMI CONTENENTI FIBRE 11.1 MUTILAZIONI PROCEDURE DI ALLEVAMENTO ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE ATTO A6 IDENTIFICAZIONE SUINI ATTO B OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema: Bassa Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 1 Media Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 2 e 4 Alta Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C GRAVITA Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema: Bassa Media Alta Non conformità di tipo A o B per un solo tipo di requisito disatteso Non conformità di tipo A o B fino a tre tipi di requisiti disattesi Non conformità di tipo A o B per più di tre tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità DURATA Bassa Con parametri di portata e gravità a livello basso Alta In presenza di non conformità di tipo C Media In tutti gli altri casi Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a livello alto. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore.

74 Bollettino Ufficiale 75 Inoltre, nel rispetto del principio contenuto nell art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009, le infrazioni al presente Atto sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate: il numero di irregolarità è pari a 1; la categoria di non conformità è la A o la B. Se all azienda è stata contestata una inadempienza di importanza minore ed ha provveduto alla corretta applicazione della azione correttiva prescritta, l infrazione commessa si considera annullata e sanata e non genera riduzioni di condizionalità. Nel caso in cui l azienda: non provveda alla applicazione della azione correttiva prescritta nei termini previsti, o si contesti una sanzione amministrativa a seguito del mancato rispetto della prescrizione, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. L impegno di ripristino se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, pur non avendo effetto sulla riduzione da applicare. Nel caso in cui sia prescritto all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei tempi e/o nei modi previsti, l infrazione contestata sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. INTENZIONALITÀ Si ha infrazione intenzionale, nei casi previsti dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.: - nei casi di sanzioni amministrative e contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo; - quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

75 76 Bollettino Ufficiale ATTO C18 - Benessere degli animali SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO CAMPO DI APPLICAZIONE L atto riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali. OBIETTIVI Garantire norme minime per la protezione degli animali allevati. OBBLIGHI Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 146 del 26 marzo Tali obblighi vengono di seguito specificati e distinti per capitoli. PERSONALE 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti. CONTROLLO 2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un assistenza frequente dell uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. 3. Per consentire l ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un adeguata illuminazione fissa o mobile. 4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli. REGISTRAZIONE 5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/ CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta. LIBERTÀ DI MOVIMENTO 7. La libertà di movimento propria dell animale, in funzione della sua specie e secondo l esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. 10. La circolazione dell aria, la quantità di polvere, la temperatura, l umidità relativa dell aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. 11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un adeguata illuminazione artificiale. ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI 12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute. IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI 13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d allarme deve essere sottoposto a controlli regolari. MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE 14. Agli animali deve essere fornita un alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona

76 Bollettino Ufficiale 77 salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. 15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. 16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. 17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. 18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l innocuità per la sua salute e il suo benessere. MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE 19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l uso dell alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell azienda. PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO 20. Non devono essere praticati l allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. 21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. MODALITÀ OPERATIVE Il controllore è tenuto a visitare le strutture adibite all allevamento delle specie animali presenti in azienda.. Per il controllo sono a disposizione: 1. la check-list del controllo ufficiale dei SSVV in materia di benessere dei vitelli allevati ; 2. la scheda di rilevazione infrazioni Esito del controllo ; La check-list di controllo: La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere degli animali allevati, N.B. Nel caso di greggi vaganti, si controllano solo gli elementi di verifica applicabili a questo particolare tipo di allevamento. DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all azienda, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione. Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario. Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità: A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata C Sanzione amministrativa o penale immediata Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito. Considerato che la check-list relativa al benessere degli animali allevati, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri dell Atto C18, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri Atti, l eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell ambito dell Atto di competenza. Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione all Atto di competenza. Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente Atto e di quelli di altri atti, l esito sarà sommato. REQUISITI Check list benessere animali allevati ATTO C18 Art. 3 e 4 Dir. 1998/58 PERSONALE ISPEZIONE (Controllo degli animali) ATTO A7 Identificazione bovini ATTO A8 Identificazione ovi-caprini ATTO B11

77 78 Bollettino Ufficiale REQUISITI TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) LIBERTÀ DI MOVIMENTO Check list benessere animali allevati ATTO C18 Art. 3 e 4 Dir. 1998/ ATTO A7 Identificazione bovini ATTO A8 Identificazione ovi-caprini ATTO B EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE da 5.1 a 5.7, 5.9, 9.2 ILLUMINAZIONE 5.11 ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE da 6.1 a 6.6, MUTILAZIONI 8.1 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list Esito del controllo. PORTATA In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema: Bassa Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 1 Media Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 2 e 4 Alta Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C GRAVITA Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema: Bassa Media Alta Non conformità di tipo A o B per un solo tipo di requisito disatteso Non conformità di tipo A o B fino a tre tipi di requisiti disattesi Non conformità di tipo A o B per più di tre tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità DURATA Bassa Alta Media Con parametri di portata e gravità a livello basso In presenza di non conformità di tipo C In tutti gli altri casi Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a livello alto. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore. Inoltre, nel rispetto del principio contenuto nell art. 24 (2) del Regolamento CE 73/2009, le infrazioni al presente Atto sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate: il numero di irregolarità è pari a 1; la categoria di non conformità è la A o la B. Se all azienda è stata contestata una inadempienza di importanza minore ed ha provveduto alla corretta applicazione della azione correttiva prescritta, l infrazione commessa si considera annullata e sanata e non genera riduzioni di condizionalità. Nel caso in cui l azienda: non provveda alla applicazione della azione correttiva prescritta nei termini previsti, o si contesti una sanzione amministrativa a seguito del mancato rispetto della prescrizione, l infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. L impegno di ripristino se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, pur non avendo effetto sulla riduzione da applicare. Nel caso in cui sia prescritto all azienda un impegno di ripristino e l azienda non lo realizzi nei tempi e/o nei modi previsti, l infrazione contestata sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

78 Bollettino Ufficiale 79 INTENZIONALITÀ Si ha infrazione intenzionale, nei casi previsti dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.: - nei casi di sanzioni amministrative e contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo; - quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

79 80 Bollettino Ufficiale STANDARD 2.2 Avvicendamento delle colture SOGGETTO CONTROLLORE: FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA CAMPO DI APPLICAZIONE Si applica alle aziende che hanno superfici con seminativi (di cui alla lettera a dell articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i). OBIETTIVI Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche. OBBLIGHI Lo standard prevede il divieto di monosuccessione di durata superiore a cinque anni dei cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall anno Si considera monosuccessione la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi; tali monosuccessioni non possono avere una durata superiore a cinque anni. A tal proposito, si precisa che il frumento, così come gli altri cereali autunno-vernini elencati più sotto, interrompe la monosuccessione del mais o del sorgo e viceversa. Pertanto, se dopo 5 anni di frumento (indicato nel fascicolo aziendale come coltura di primo raccolto), un agricoltore decide di seminare il mais, interrompe la monosuccessione; analogamente, viene interrotta la monosuccessione se dopo 5 anni di coltivazione di mais, al sesto anno si procede con la semina di un cereale autunno-vernino. Se dopo il mais in primo raccolto per 5 anni, si procede con la semina di mais al 6 anno, deve essere dimostrato che il contenuto in sostanza organica del terreno non diminuisce. Nel caso di coltivazione del loietto (ad esempio), che non rientra nell elenco delle colture per le quali la monosuccessione massima è stabilita di 5 anni, la monosuccessione è possibile. In questo caso, l inserimento del mais in secondo raccolto, al pari di qualsiasi altra coltura in secondo raccolto, non ha alcuna influenza ai fini della valutazione della monosuccessione, perché le colture intercalari di secondo raccolto non interrompono la monosuccessione. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale. DEROGHE Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi: 1. monosuccessione di riso; 2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo in deroga. Per periodo in deroga si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. Per le aziende agricole che utilizzano effluente di allevamento, palabili e non palabili, quali quelli definiti dall art. 3 lett. i) della D.G.R. IX/2208/2011 (letami, liquami e prodotti assimilati) in alternativa all analisi del terreno è consentito adottare tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno. La tracciabilità dell uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici è assicurata qualora le superfici oggetto di monosuccessione risultino ricomprese fra quelle dichiarate nella comunicazione nitrati. L agricoltore che intende avvalersi della suddetta alternativa, è tenuto al rispetto di tutte le seguenti condizioni sui terreni interessati dalla monosuccessione: - avere presentato la comunicazione nitrati (PUA/PUAS) e aggiornato il relativo registro delle fertilizzazioni; - aver apportato un quantitativo di azoto organico di origine zootecnica pari ad almeno 165 kg per ettaro e per anno di azoto al campo per il mais e ad almeno 150 kg per ettaro e per anno di azoto al campo per altre colture (es. orzo, frumento, triticale,..) distribuito con le modalità e nei periodi consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2 (analisi del terreno) e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, l azienda deve effettuare, nel corso dell anno, interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. MODALITÀ OPERATIVE OPR provvede ad estrarre dal SIARL le aziende con il relativo elenco di particelle e ordinamento colturale (solo cereali soprarichiamati) per le annualità dal 2008 al 2013 e lo comunica alle Province. (14) Per le aziende, al sesto anno di monosuccessione, il funzionario controllore verifica tutti gli elementi relativi alle deroghe soprarichiamate: - Analisi terreni; - Eventuali interventi di ripristino del livello di sostanza organica nel caso in cui l analisi del terreno relativa al 2013 avesse accertato una diminuzione della sostanza organica rispetto all analisi precedente effettuata nel quinquennio precedente; - Comunicazione Nitrati valida per l anno 2013; - Registro delle fertilizzazioni azotate. Approfondimento relativamente all analisi del terreno - L analisi va eseguita secondo le metodologie ufficiali ovvero quelle descritte nel DM 13/09/1999. Per quanto concerne l analisi del terreno è necessario rivolgersi a laboratori che operano nel rispetto delle regole del DM 13/09/ Le indicazioni relative al prelievo del campione di terreno sono quelle previste dal DM 13/09/1999 e quindi il prelievo deve essere georeferenziato. - Il prelievo del terreno deve essere effettuato su ogni unità omogenea di gestione 14 interessata da monosuccessione. Ogni unità deve avere dimensioni non superiore a 5 ha. (14) Unità omogenee di gestione Si intende per unità omogenea di gestione la porzione di superficie aziendale che mostra le seguenti caratteristiche: omogeneità di caratteri pedologici; ovvero, essa è caratterizzata dallo stesso tipo di suolo o dalla presenza di più tipi di suolo con la medesima frequenza, qualora questi siano strettamente associati all interno dei singoli appezzamenti; appartenenza al medesimo tipo di monosuccessione di colturale uniformità delle pratiche agronomiche adottate o pregresse e degli avvicendamenti precedenti.

80 Bollettino Ufficiale 81 La ripartizione del territorio aziendale in unità omogenee di gestione consente dunque di individuare e delimitare quelle aree che sono caratterizzate al loro interno dalla medesima combinazione di fattori fisici e colturali, e che si differenziano tra di loro per gli stessi fattori. Le unità omogenee di gestione costituiscono inoltre tratti del territorio aziendale uniformi in quanto a comportamento agronomico e che richiedono l adozione di tecniche e modelli colturali uniformi. In particolare, per quanto riguarda le attività di assistenza alle fertilizzazioni, la individuazione delle unità omogenee di gestione consente di definire le aree che richiedono l adozione degli stessi principi guida nella gestione della fertilità del suolo, e di razionalizzare il campionamento dei suoli aziendali, in quanto i valori analitici ricavati in un appezzamento rappresentativo possono essere ragionevolmente estesi a tutta l unità omogenea entro cui ricade. N.B. Avvicendamento all interno della stessa particella Nel caso in cui fossero presenti nella medesima particella colture diverse, di cui almeno una soggetta ad obbligo di rotazione, il funzionario provinciale, al fine di verificare l effettivo avvicendamento, si avvale, ove possibile, dei documenti disponibili in azienda e delle foto aeree presenti a SIARL negli anni ricompresi tra il 2008 e il DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto nel caso in cui il sono rilevate le seguenti infrazioni: a. monosuccessione di cereali, come definita precedentemente, superiore ai cinque anni, eccetto per la coltura del riso, senza il ricorso a deroga; b. mancata dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel periodo in deroga (analisi dei terreni/ comunicazione nitrati); c. mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe; d. assenza/mancato aggiornamento del registro delle fertilizzazioni; e. autocertificazione relativa all avvicendamento all interno della medesima particella non veritiera. PORTATA Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l influenza delle infrazioni al di fuori dell ambito aziendale. La superficie presa in considerazione per il calcolo della portata (punto a e punto c) è quella relativa alla somma delle superfici interessate dalle infrazioni, al netto delle sovrapposizioni. Bassa Media Alta Superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale, purché non superiore a 2 ettari Superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della SAU aziendale, purché non superiore a 3 ettari Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, OPPURE superiore a 3 ettari, OPPURE siano riscontrati effetti extra aziendali OPPURE autodichiarazione mendace N.B: Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che generino perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti all azienda (ad es. bruciatura delle stoppie anche al di fuori dell azienda). GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Media Alta Riscontro di un elemento di infrazione Riscontro di più elementi di infrazione OPPURE autodichiarazione mendace DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata Riscontro di infrazione per livelli medi di portata Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, OPPURE di infrazioni con effetti extra aziendali OPPURE autodichiarazione mendace N.B. Nel caso di mancata dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel periodo in deroga (punto b), tutti gli indici assumeranno un valore alto. Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Azioni correttive Non sono previste azioni correttive. Impegni di ripristino Non sono previsti impegni di ripristino. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 71 (5) del Regolamento CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i: 1. nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della SAU aziendale o gli 8 ettari; 2. autodichiarazione mendace.

81 82 Bollettino Ufficiale SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA STANDARD Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati CAMPO DI APPLICAZIONE L atto si applica a tutte le aziende agricole che hanno la disponibilità dei seguenti tipi di terreni: DESCRIZIONE CODICE SIARL PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO PRATO PERMANENTE 360 PRATO PASCOLO 370 PASCOLO 380 PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO (TARA 20%) 381 PASCOLO ARBORATO (TARA 50%) 382 PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 50%) 383 PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 20%) 384 PASCOLO CONTRATTO ATI 385 PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 20%) 386 PASCOLO ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 50%) 387 PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 50%) 388 PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 20%) 389 OBIETTIVI Assicurare il rispetto della corretta densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. OBBLIGHI Ai sensi del D.M del 22 Dicembre 2009, le aziende agricole, cui si applica il presente Standard, devono rispettare il carico massimo di 4 UBA e il limite minimo di 0,2 UBA per ettaro di superficie pascolata. MODALITÀ OPERATIVE Il funzionario controllore acquisisce, a dimostrazione del carico animale e per la corretta valutazione del rapporto UBA/ha, i documenti necessari, tra quelli elencati di seguito: - la Domanda Unica/Indennità Compensativa; - il fascicolo aziendale; - registro di stalla/alpeggio stampandolo dalla BDN; - la documentazione relativa al trasporto dei capi al pascolo (certificato di monticazione, modelli 7/8); - libretto di pascolo vagante (ovicaprini). La verifica di questo standard può essere eseguita attraverso controlli di tipo amministrativo. NB. Poichè per le superfici a prato permanente (Cod. SIARL 360) o a prato pascolo (cod. SIARL 370), in alternativa al pascolamento, è considerato regime adeguato la pratica di almeno uno sfalcio l anno, il funzionario incaricato acquisisce, ove possibile, prova dell avvenuto sfalcio (es. fatture vendita fieno, registrazione su quaderno di campagna, documentazione fotografica, ecc.). DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto nel caso in cui il controllore rilevi un infrazione al rispetto del carico animale sulla base del rapporto UBA/ettaro. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. PORTATA Il livello della portata dell infrazione all impegno relativo al corretto carico di bestiame per le superfici a pascolo permanente è sempre alto. GRAVITÀ A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori: Media Carico di bestiame inferiore al minimo previsto (UBA/ha < 0,2), se in presenza di soli pascoli magri (con tara) Carico di bestiame superiore al massimo consentito (valore compreso tra 4 < UBA/ha <= 6) Non corretta gestione prato permanente/prato pascolo Alta Carico di bestiame inferiore al minimo previsto (UBA/ha < 0,2) Carico di bestiame superiore al massimo consentito (UBA/ha > 6)

82 Bollettino Ufficiale 83 DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori: Media Carico di bestiame inferiore al minimo previsto (UBA/ha < 0,2), se in presenza di soli pascoli magri (con tara) Carico di bestiame superiore al massimo consentito (valore compreso tra 4 < UBA/ha <= 6) Non corretta gestione prato permanente/prato pascolo Alta Carico di bestiame inferiore al minimo previsto (UBA/ha < 0,2) Carico di bestiame superiore al massimo consentito (UBA/ha > 6). Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Azioni correttive Non sono previste azioni correttive. Impegni di ripristino Non sono previsti impegni di ripristino. Intenzionalità Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

83 84 Bollettino Ufficiale STANDARD Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione SOGGETTO CONTROLLORE : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA CAMPO DI APPLICAZIONE L atto si applica a tutte le aziende agricole che utilizzano o che captano, attingono o dispongono in altro modo di acqua ad uso irriguo. OBIETTIVI Assicurare un minimo livello di protezione delle acque tramite il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso. OBBLIGHI Ai sensi dell articolo 5 comma 2 D.M. 5 agosto 2004 e del D.M e s.m.i. del 22 dicembre 2009, le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, devono: a) in caso di prelievo da acque superficiali: - o essere consorziate in consorzi irrigui o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) e utilizzare a scopi irrigui le acque consortili; - o aver presentato alla Provincia/Regione domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute. Il rilascio della concessione è di competenza: a) della Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha; b) della Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha. - o possedere Domanda per il rilascio o licenza di attingimento rilasciata dalla Provincia di durata non superiore all anno e rinnovabile massimo 5 volte, nel rispetto della portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s; nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai m 3 In base al D.lgs.152/06 Norme in materia ambientale, Art. 167 relativo agli usi agricoli delle acque il presente standard non si applica nel caso di: raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici. b) in caso di prelievo da acque sotterranee: - aver presentato all ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute. Il rilascio della concessione è di competenza: a) della Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha; b) della Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha. E esente, in quanto non pertinente l attività di gestione agronomica dei terreni, l uso domestico di acque sotterranee che peraltro non prevede il rilascio di concessione (il limite è 1 l/s o mc/a) che non è per fini irrigui e il cui uso non configuri un attività economico-produttiva o avente finalità di lucro. MODALITÀ OPERATIVE Prima della visita in azienda, il funzionario controllore: individua se l azienda è in zona irrigua/di bonifica e, nel caso, a quale consorzio irriguo/di bonifica appartiene, contatta, eventualmente, gli appositi uffici provinciali/regionali relativamente alle richieste/rilascio di concessioni. Il controllore, inoltre, si accerta che l azienda utilizzi o meno acqua ai fini irrigui, intervistando il rappresentante dell azienda. Nel caso in cui l azienda dichiari di non utilizzare acqua ai fini irrigui, si procede, per confermare l attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche: coerenza con il piano colturale; compatibilità con le caratteristiche territoriali; evidenze dell utilizzo di acqua ai fini irrigui. Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l utilizzo di acqua ai fini irrigui, il funzionario procede alla verifica degli impegni. Nel caso in cui le aziende utilizzino acqua ai fini irrigui, il controllore: 1. verifica se in azienda vi sono pozzi od altre fonti d acqua; 2. verifica gli adempimenti amministrativi: presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell acqua, rilasciata dall autorità competente; oppure corretto avvio dell iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione; oppure accerta l avvenuto pagamento del canone irriguo all ente competente; oppure che il canone sopraddetto sia a carico del proprietario del fondo in quanto già compreso nel canone di affitto. 3. verifica la congruità tra la documentazione presente in azienda e l effettiva situazione aziendale. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l iter procedurale necessario al rilascio dell autorizzazione.

84 Bollettino Ufficiale 85 DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di checklist verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. PORTATA A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori: Bassa Media Alta Azienda con SAU < 3 ha indipendentemente dall infrazione rilevata Azienda con SAU >= 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale Azienda con SAU >= 3 ha e assenza della documentazione prevista GRAVITÀ Gli indici di verifica di gravità assumono lo stesso valore della portata. DURATA Gli indici di verifica di durata assumono lo stesso valore della portata. INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE Si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi: Inadempienza di importanza minore Azione correttiva corrispondente GG Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU < di 3 ettari Avvio dell iter per la regolarizzazione della propria posizione di norma 60 IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevati le seguenti infrazioni: Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con superficie >= a 3 ettari Avvio dell iter per la regolarizzazione della propria posizione di norma 60 INTENZIONALITÀ Oltre a quanto stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/2009, si ha infrazione intenzionale, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009, nel caso di assenza di ogni documentazione di autorizzazione all uso di acqua irrigua ed una SAU aziendale, al netto delle superfici utilizzate a pascolo permanente, pari o superiore ai 50 ettari.

85 86 Bollettino Ufficiale STANDARD Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua SOGGETTO CONTROLLORE: FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA CAMPO DI APPLICAZIONE Riguarda: tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici per quel che riguarda il rispetto di determinate condizioni per l esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica (di cui al seguente impegno a); le sole aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell elaborato 5 del Piano di gestione delle acque dell Autorità di Bacino del Po e nell elaborato Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco del Piano di gestione delle acque dell Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per quel che riguarda la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia è definita fascia inerbita (di cui al seguente impegno b). Sono esclusi dagli impegni di cui alle successive lettera a) e lettera b): 1) scoline e fossi collettori, strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d acqua per l irrigazione; 2) strutture pensili; 3) corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l acqua. OBIETTIVI Tutelare le acque superficiali e sotterranee dall inquinamento derivante dalle attività agricole, prevedendo la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. OBBLIGHI Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza variabile (3-5 metri) a seconda dello stato complessivo attuale del corpo idrico. Lo stato del corpo idrico si classifica: scarso o cattivo : la fascia tampone dovrà presentare una larghezza di 5 metri; sufficiente o buono : l ampiezza della fascia tampone potrà ridursi fino a 3 metri. elevato : in assenza di una fascia tampone, l agricoltore non è tenuto alla sua costituzione. Ove la fascia fosse già presente, non è consentita la sua rimozione. Qualora, per un dato corpo idrico, non fosse presente la classificazione dello stato complessivo attuale, dovrà essere prevista l introduzione di una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri. L ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. DEFINIZIONI: Fascia inerbita: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri se non diversamente stabilito, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Alveo: Letto, fondo naturale o artificiale di acque correnti. Sponda: alveo di scorrimento non sommerso. Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti. Ciglio di sponda: il punto della sponda dell alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata; Argine: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi. IMPEGNI PREVISTI: a) Divieto di fertilizzazioni E vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d acqua. L utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall art. 22 del DM 7 aprile 2006; l uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall art. 23 del DM 7 aprile La eventuale inosservanza del divieto in questione, costituendo al contempo violazione dell atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all articolo 36, lettera a), punto iv), del Requisito Minimo dei Fertilizzanti, viene considerata un unica infrazione.

86 Bollettino Ufficiale 87 Si precisa che per impianti di frutteti e/o vigneti inerbiti di produzione integrata ai sensi della misura 214 (PSR ) o di produzione biologica, la distanza dai corpi idrici in cui è vietato utilizzare i fertilizzanti inorganici si riduce da 5 a 3 metri solo nel caso in cui essi siano adiacenti a corpi idrici il cui stato complessivo attuale sia classificato di grado buono o elevato. Inoltre quando alle condizioni di cui sopra viene abbinata la pratica della fertirrigazione, l impegno relativo al divieto di utilizzo dei fertilizzanti inorganici si considera rispettato. b) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; deve avere larghezza variabile da 3 a 5 metri a seconda dello stato complessivo attuale del corpo idrico: -in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come scarso o cattivo, la fascia tampone dovrà presentare una larghezza di 5 metri; -in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come sufficiente o buono, l ampiezza della fascia tampone potrà ridursi fino a 3 metri. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. N.B. IMPLICAZIONE RELATIVE AL FASCICOLO AZIENDALE La costituzione di una zona di fascia tampone, su una porzione marginale di una particella investita a seminativo o altra coltura a ridosso di un corso d acqua, non comporta automaticamente la modifica dei codici utilizzo della particella stessa. Deroghe Nel caso di risaie è ammessa la deroga agli impegni sopra descritti. E, inoltre, possibile derogare al divieto di lavorazioni (impegno b) in presenza di: particelle agricole ricadenti in aree montane come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; terreni stabilmente inerbiti terreni per l intero anno solare; oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative; pascolo permanente, come definito ai sensi dell art.2 lettera c. del Reg. CE 1120/09. MODALITÀ OPERATIVE Prima della visita in azienda, il funzionario controllore: 1. verifica, con gli strumenti informatici del GIS SIARL, se almeno una delle superfici aziendali, contenute nel fascicolo aziendale, classificate nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia come FT sia effettivamente interessata (lo shape utilizzato a SIARL copre una superficie di 50/100 mt dal centro del corpo idrico a seconda della tipologia del corso d acqua) all impegno della costituzione della fascia tampone; 2. verifica, per le particelle interessate alla costituzione della fascia tampone, la tipologia colturale presente a fascicolo, ai fini del rispetto degli impegni. Laddove non sia già certa la presenza di corpi idrici; individuati come al precedente punto 1, il funzionario effettua un sopralluogo aziendale per escludere la presenza di altri corpi idrici. Nel caso in cui le aziende siano tenute al rispetto degli impegni della fascia tampone, il funzionario verifica la presenza della fascia stessa e la relativa ampiezza, l eventuale presenza di deroga all obbligo di costituire/mantenere la fascia e il rispetto dei divieti di fertilizzazione. In particolare, per quanto riguarda il rispetto dell impegno di cui al punto a): a.1) Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica E vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d acqua. L impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di 3 metri, in presenza di: 1) stato complessivo attuale del corpo idrico superficiale interessato di grado buono o ottimo ; 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica. a.2) Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici L utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall art. 22 del DM 7 aprile 2006; l uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall art. 23 del DM 7 aprile L eventuale irregolarità riscontrata nel corso dei controlli, riguarda esclusivamente la superficie oggetto di infrazione del presente standard per la parte relativa alla fascia tampone e NON viene sommata a quella per l atto A4. Si ha infrazione se il funzionario, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell azoto. In caso di rilevazione di violazione, il controllore è tenuto a misurare la superficie compresa nel sito con mancato rispetto degli impegni indicati in check-list e la relativa percentuale di superficie oggetto di infrazione. Per il calcolo della superficie oggetto di infrazione, la misurazione deve essere effettuata tramite l applicativo GPS-SIARL. N.B.: si considerano violazioni con effetti extra aziendali, le infrazioni che generino fenomeni di inquinamento della risorsa acqua, che interessino anche terreni esterni all azienda.

87 88 Bollettino Ufficiale DETERMINAZIONE DELL INFRAZIONE CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA Si ha violazione del presente Atto quando il controllore rileva un infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list di verifica degli impegni. Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - Esito del controllo. PORTATA Bassa superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale, purché non superiore a 2 ettari Media Alta superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della SAU aziendale, purché non superiore a 3 ettari superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali GRAVITÀ Media Alta fascia tampone non conforme alle condizioni previste fascia tampone assente OPPURE presenza di segni di fertilizzazione o uso di e.a. sulla fascia tampone DURATA Media Alta fascia tampone non conforme alle condizioni previste OPPURE presenza di segni di fertilizzazione o uso di e.a. sulla fascia tampone per livelli di portata bassa o media fascia tampone assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto AZIONI CORRETTIVE E INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non sono previste. IMPEGNI DI RIPRISTINO Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevati le seguenti infrazioni: Infrazione commessa Impegno di ripristino corrispondente GG Fascia tampone non presente o non conforme alle condizioni previste dallo standard Realizzazione/adeguamento della fascia tampone Entro il 30/04/2014 INTENZIONALITÀ Assenza di fascia tampone per una superficie oggetto di infrazione superiore a 8 ettari o all 80% della superficie aziendale.

88 Bollettino Ufficiale NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA COMUNITARIA - Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 30/16 del 31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/ Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori - Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo - Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2011, n. L 25 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. - Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) NORMATIVA NAZIONALE - D.M. 22 dicembre 2009, n , così come modificato dai DM del 13 maggio 2011 e dal DM del 22 dicembre 2011, emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo a Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. - Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU del 21/10/2013 avente come oggetto Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno NORMATIVA REGIONALE - DGR 24/04/2013 n. X/67, pubblicata sul BURL S.O. n. 18 del 02/05/2013, avente come oggetto Determinazione in ordine ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizione agronomiche ed ambientali ai sensi del Reg. (CE) n. 73/ Modifiche ed integrazioni alla DGR 4196/2007.

89 90 Bollettino Ufficiale ALLEGATO A RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA 2013/PARTE I CUAA RAGIONE SOCIALE DOMANDE PRESENTATE MISURA PSR 214 OCM Vitivinicolo DU MISURA PSR 211 MISURA PSR 221 _ PRRV Est. Vol. Vend. verde N. Domanda N. Domanda N. Domanda N. Domanda N. Domanda CARATTERI DEL CONTROLLO Preavviso: Si No Tipo Data Controllo non effettuato: Cause di forza maggiore Irreperibilità del richiedente Irreperibilità dell azienda Altre cause imputabili all imprenditore Cognome e Nome INCARICATI DEL CONTROLLO Ente/Amministrazione provinciale DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE C.U.A.A. RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente) SEDE LEGALE O DOMICILIO Via Località Comune Prov. C.A.P. PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente) Cognome Nome Estremi documento di riconoscimento n. valida fino al Struttura di appartenenza Presenza della delega/mandato : SI NO DATA INIZIO DEL CONTROLLO / / DATA FINE DEL CONTROLLO / /

90 Bollettino Ufficiale 91 Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità degli Atti /Standard ATTO/STANDARD CARATTERISTICHE AZIENDALI SPAZIO RISERVATO AL FUNZIONARIO CONTROLLORE A1 Conservazione degli uccelli selvatici (DIR 79/409/CEE) Terreni aziendali in ZPS SI NO 1. Codice Sito - Denominazione Sito: 2. Codice Sito - Denominazione Sito: Presenza interventi strutturali realizzati a partire dal 1 gennaio 2005: SI NO Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No A2 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (DIR 80/68/CEE) A3 Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (DIR 86/278/CEE) A4 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (DIR 91/676/CEE) Tipologia intervento strutturale: NB il controllo di questo atto è da ritenersi parziale in quanto l esito finale si ottiene acquisendo anche l esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA Azienda che impiega carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose: Azienda che svolge attività agroindustriale SI Azienda dichiara di NON impiegare sostanze pericolose (vedi sopra) Azienda sui cui terreni si effettua spandimento di fanghi di depurazione: SI NO Lo spandimento fanghi di depurazione è già avvenuto al momento del controllo: SI NO Agricoltore è produttore di fanghi: SI NO Agricoltore è utilizzatore di fanghi SI NO Azienda dichiara che sui suoi terreni NON si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione SI NO NO Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No Firma del beneficiario o del delegato Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No Firma del beneficiario o del delegato Azienda ricadente in ZVN: SI NO Atto controllato Si No Azienda esonerata ai sensi della DGR 8/5868/07: SI NO Rilevata infrazione Azienda esonerata ma che concede terreni a terzi per lo spandimento Si No di e.a.: SI NO L Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 8/5868/07 A4 RM Requisiti minimi relativi all uso di fertilizzanti Azienda con superfici parzialmente o totalmente ricadente in zona NON ZVN: SI NO Azienda esonerata ai sensi della DGR 8/5868/07: SI Azienda che aderisce alla misura 214 SI NO NO Firma del beneficiario o del delegato Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No L Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 8/5868/07 Firma del beneficiario o del delegato

91 92 Bollettino Ufficiale A5 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE) B9 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (DIR 91/414/CEE) Azienda con terreni ricadenti in zona SIC: SI NO Codice Sito - Denominazione Sito: Esistenza del piano di gestione SI NO Codice Sito - Denominazione Sito: Esistenza del piano di gestione SI NO Presenza interventi strutturali a partire dal 1 gennaio 2005: SI Tipologia intervento strutturale: NB il controllo di questo atto si ritiene parziale in caso di terreni che ricadono in un SIC sprovvisto di piano di gestione in quanto l esito finale si ottiene solo acquisendo anche l esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari SI Azienda che utilizza prodotti tossici, molto tossici o nocivi SI L azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari NO NO NO NO Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No Firma del beneficiario o del delegato B9 RM requisiti minimi relativi all uso di prodotti fitosanitari Azienda che aderisce alla misura 214 SI NO Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No B11 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002) BCAA - NORMA 2: STANDARD 2.2 Misure per la protezione del suolo Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi SI NO NB: L esito di questo atto potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti da parte di OPR gli esiti non conformi derivanti dall attività di controllo dei SSVV Azienda con superfici coltivate a seminativi SI NO Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No BCAA - NORMA 4: STANDARD 4.6 Protezione del pascolo permanente Azienda con superfici destinate al pascolamento degli animali SI NO Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No BCAA - NORMA 5: STANDARD 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo: Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No Firma del beneficiario o del delegato

92 Bollettino Ufficiale 93 BCAA - NORMA 5: STANDARD 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici SI NO Atto controllato Si No Rilevata infrazione Si No RIEPILOGO N. A1 A2 A3 A4 A4 RM A5 B9 B9 RM B11 Standard 2.2 CHECK LIST COMPILATE E ALLEGATE Standard 4.6 Standard 5.1 Standard 5.2 RILEVAZIONE INFRAZIONI AZIONI CORRETTIVE ASSEGNATE // // // // // // // // // // IMPEGNI DI RIPRISTINO ASSEGNATI // // // // // A seguito della/e infrazioni rilevata/e durante il controllo di condizionalità concluso in data, è necessario procedere all effettuazione della/e seguente/i azioni correttive e/o impegno/i di ripristino (come da Check List allegate) entro i termini indicati: ATTO/ STANDARD INFRAZIONE DI IMPORTANZA MINORE RILEVATA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA TERMINE ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO ATTO/ STANDARD INFRAZIONE RILEVATA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO TERMINE ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO N.B.: le azioni correttive, individuate per le infrazioni ritenute di importanza minore, se effettuate nei tempi e nei modi indicati, comportano l annullamento della percentuale di riduzione del contributo richiesto con le domande a superficie (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure PSR ). N.B.: gli impegni di ripristino, individuati per le infrazioni ritenute più gravi, pur se effettuati nei tempi e nei modi previsti, non annullano la percentuale di riduzione del contributo richiesto con le domande a superficie (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure PSR ). N.B.: Se durante il controllo di condizionalità fossero state riscontrate altre infrazioni non sanabili o soggette a impegni di ripristino, OPR applicherà comunque una riduzione al contributo da percepire, indipendentemente dall azione correttiva assegnata e realizzata nei termini previsti. Si segnala che la non effettuazione di un azione

93 94 Bollettino Ufficiale correttiva o di un impegno di ripristino viene considerata reiterazione. In termini di condizionalità, ciò significa che l iniziale percentuale di riduzione del contributo, calcolata per la non conformità rilevata, viene moltiplicata per un fattore 3 (cfr. art. 71 par. 6 del Reg. 1122/09). Nel caso di azioni correttive o impegni di ripristino di tipo amministrativo, il beneficiario è tenuto ad inoltrare all Ente controllore documentazione probante l avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti. EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO Controllo da completarsi in ufficio per i seguenti motivi: Firma del controllore *Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi da eseguirsi in ufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti). EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO Firma del beneficiario o del delegato Ai sensi del Dlgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari. N.B.: I risultati della presente relazione di controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo dell esito aziendale ai fini della determinazione dell importo liquidabile. Il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, con l esclusione degli Standard 2.2, 4.6, 5.1 e 5.2 sarà infatti oggetto di controllo da parte del personale di AGEA: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell esito finale. Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori in materia veterinaria sarà invece oggetto di controllo da parte del personale delle ASL: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell esito finale. N.B.: Il mancato rispetto degli impegni base di condizionalità comporta la riduzione dei premi richiesti anche di eventuali altre domande presentate nell anno civile del controllo (rif. pag. 1 della presente relazione) non soggette direttamente al presente controllo di condizionalità. N.B.: Il solo mancato rispetto dei requisiti minimi aggiuntivi previsti per la misura 214 nell ambito del controllo di condizionalità comporta unicamente la riduzione di condizionalità per le domande PSR relative alle Misure 211, 214 e 221, ma non comporta la riduzione di eventuali altre domande presentate nell anno civile del controllo (rif. pag. 1 della presente relazione). N.B.: Il mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità (accertato nell ambito del controllo in loco relativo alla misura 214) e il contestuale non rispetto dell atto/norma di condizionalità corrispondente comporta la decadenza del premio di misura 214. Inoltre si applica la percentuale di decurtazione condizionalità, anche ad eventuali altre domande presentate nell anno civile del controllo.

94 Bollettino Ufficiale 95 In caso in cui venissero rilevate infrazioni il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata solo su richiesta dello stesso. Luogo Data fine controllo Firma del Beneficiario Funzionario Amministrazione Provinciale Funzionario Amministrazione Provinciale

95 96 Bollettino Ufficiale ALLLEGATO B VERIFICA AZIONI CORRETTIVE E IMPEGNI DI RIPRISTINO CUAA RAGIONE SOCIALE DOMANDE PRESENTATE MISURA PSR 214 OCM Vitivinicolo DU MISURA PSR 211 MISURA PSR 221 _ PRRV Est. Vol. Vend. verde N. Domanda N. Domanda N. Domanda N. Domanda N. Domanda DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE C.U.A.A. RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente) SEDE LEGALE O DOMICILIO Via Località Comune Prov. C.A.P. Cognome e Nome INCARICATI DEL CONTROLLO Ente/Amministrazione provinciale Comunicazione Azioni correttive e/o Impegni di ripristino avvenuta il: (data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2013 / Parte 1) DATA INIZIO DEL CONTROLLO / / DATA FINE DEL CONTROLLO / /

96 Bollettino Ufficiale 97 AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA TIPO DI CONTROLLO ESITO Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali A2 D O P N pericolosi (entro 30 giorni) VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA TIPO DI CONTROLLO ESITO B11 Predisposizione del manuale di tracciabilità del latte (entro 10 giorni) D O P N VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA TIPO DI CONTROLLO ESITO Standard 5.1 Avvio dell iter per la regolarizzazione della propria posizione (di norma entro 60 giorni) per aziende con SAU < di 3 ettari D O P N FIRMA CONTROLLORE/I Legenda: D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo IMPEGNI DI RIPRISTINO VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO TIPO DI CONTROLLO ESITO Creazione di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali D pericolosi (entro 30 giorni) O P N A2 Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali D pericolosi (entro 30 giorni) O P N Richiesta di rinnovo dell autorizzazione allo scarico di acque reflue (entro 30 D giorni) O P N VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO TIPO DI CONTROLLO ESITO Ripristino degli obblighi amministrativi (entro 30 giorni) D O P N Rimozione accumuli temporanei (entro 30 giorni) D O P N A4 Ripristino delle condizioni di impermeabilità delle strutture ed eliminazione delle D O P N perdite (entro 30 giorni) Realizzazione/ampliamento del/degli impianti di stoccaggio necessari D O P N Ripristino delle condizioni di utilizzo dei fertilizzanti azotati nelle dosi previste D O P N dalla D.G.R. 5868/07 Ripristino degli obblighi amministrativi (entro 30 giorni) D O P N A4 RM Rimozione accumuli temporanei (entro 30 giorni) D O P N Ripristino delle condizioni di impermeabilità delle strutture ed eliminazione delle D O P N perdite (entro 30 giorni) VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO TIPO DI CONTROLLO ESITO B9 Effettuazione richiesta di rinnovo del patentino qualora scaduto (entro 15 giorni) Predisposizione della delega a terzi per la tenuta / compilazione / aggiornamento del registro (entro 15 giorni) Realizzazione / ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio (entro 30 giorni) D O P N D O P N D O P N Adeguamento della funzionalità delle macchine irroratrici (entro 30 giorni) D O P N B9 RM Rilascio della certificazione funzionale della macchina irroratrice (entro 30 D O P N giorni) VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO TIPO DI CONTROLLO ESITO B11 Predisposizione/aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari (entro 15 giorni) D O P N

97 98 Bollettino Ufficiale Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi D O P N (entro 30 giorni) Aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne D (solo per il latte bovino) o predisposizione di tali registri O P N Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici D (entro 15 giorni) O P N VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO TIPO DI CONTROLLO ESITO Standard 5.1 Standard 5.2 Avvio dell iter per la regolarizzazione della propria posizione (di norma entro 60 giorni) per aziende con SAU > = a 3 ettari Realizzazione/adeguamento della fascia tampone (entro 30/04/2014) D O P N D O P N FIRMA CONTROLLORE/I Legenda D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo

98 Bollettino Ufficiale 99 ALLEGATO C Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza NUMEROSITA DELLA POPOLAZIONE NUMEROSITA DEL CAMPIONE fino a 20 tutti da 23 a da 26 a da 29 a da 31 a da 33 a da 35 a da 37 a da 39 a da 41 a da 44 a da 46 a da 49 a da 52 a da 56 a da 59 a da 63 a da 68 a da 73 a da 78 a da 84 a da 91 a da 99 a da 108 a da 118 a da 131 a da 145 a da 163 a da 185 a da 212 a da 248 a da 298 a da 370 a da 484 a da 692 a da 1195 in poi 58

99 100 Bollettino Ufficiale CHECK LIST

100 Bollettino Ufficiale 101 CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI APERTI ALPINI Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere SI NO NN NV Realizzazione di nuove strade agro silvo pastorali o delle piste forestali SI NO Rispetto del divieto di realizzazione SI NO NN NV Deroga al divieto di realizzazione per ragioni di sicurezza o incolumità SI pubblica ovvero di stabilità dei versanti NO NN NV Realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell ambiente fluviale e del regime idrico SI NO Rispetto del divieto di realizzazione SI NO NN NV Deroga al divieto di realizzazione per opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alla derivazioni di acqua superficiali destinate all approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale non superiore a 50 kw e potenza installata inferiore a 150 kw con presenza di Valutazione di Incidenza SI NO NN NV Presenza di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione successivi al 1 gennaio 2005 che necessitano di Valutazione di Incidenza SI NO Presenza Valutazione di Incidenza SI NO Rispetto delle condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato un controllo presso l azienda nell anno in corso SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO a) superficie aziendale compresa nel sito, ha b) superficie aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti, ha percentuale di infrazione (b/a) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall Ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO Note Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 152 di 256

101 102 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FORESTALI ALPINI Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e SI NO NN NV brughiere Rispetto del divieto di distruzione dei formicai SI NO NN NV Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali SI NO Rispetto del divieto di realizzazione SI NO NN NV Presenza di deroga al divieto di realizzazione per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti SI NO NN NV Realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica SI NO dell ambiente fluviale e del regime idrico Rispetto del divieto di realizzazione SI NO NN NV Presenza di deroga al divieto di realizzazione per opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alla derivazioni di acqua superficiali destinate all approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale non superiore a 50 kw e potenza installata inferiore a 150 kw con presenza di Valutazione di Incidenza SI NO NN NV Presenza di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione successivi al 1 gennaio 2005 che necessitano di Valutazione di Incidenza SI NO Presenza Valutazione di Incidenza SI NO Rispetto delle condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato un controllo presso l azienda nell anno in corso SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO a) superficie aziendale compresa nel sito ha b) superficie aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti ha percentuale di infrazione (b/a) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall Ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO Note Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 153 di 256

102 Bollettino Ufficiale 103 CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) Verifica degli impegni ZPS IN ZONE UMIDE Rispetto del divieto di bonifica idraulica nelle zone umide naturali SI NO NN NV Rispetto del divieto di irrorazione aerea SI NO NN NV Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente SI NO NN NV Presenza di garzaie SI NO Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione SI NO NN NV Presenza di zone umide /canneti SI NO Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto SI NO NN NV Captazione idrica nella stagione riproduttiva SI NO Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona SI NO NN NV Presenza di autorizzazione alla captazione dell ente gestore SI NO NN NV Presenza di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione successivi al 1 gennaio 2005 che necessitano di Valutazione di SI NO Incidenza Presenza Valutazione di Incidenza SI NO Rispetto delle condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato un controllo presso l azienda nell anno in corso SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO a) superficie aziendale compresa nel sito ha b) superficie aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti ha percentuale di infrazione (b/a) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall Ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO Note Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 154 di 256

103 104 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FLUVIALI Rispetto del divieto di immissione o ripopolamento con specie alloctone SI NO NN NV Rispetto del divieto di irrorazione aerea SI NO NN NV Rispetto del divieto di distruzione dei formicai SI NO NN NV Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente SI NO NN NV Presenza di zone umide/canneti SI NO Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto SI NO NN NV Captazione idrica nella stagione riproduttiva SI NO Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona SI NO NN NV Presenza di autorizzazione alla captazione dell ente gestore SI NO NN NV Realizzazione di nuove infrastrutture SI NO Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strutture SI NO NN NV Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove strutture in quanto opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo SI NO NN NV Presenza di garzaie SI NO Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione SI NO NN NV Impianto/reimpianto pioppeti nelle aeree di demanio del demanio idrico fluviale SI NO Autorizzazione del progetto di gestione per i pioppeti impianti/ reimpiantati a partire dal 23/4/2009 SI NO NN NV Presenza di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione successivi al 1 gennaio 2005 che necessitano di Valutazione di SI NO Incidenza Presenza Valutazione di Incidenza SI NO Rispetto delle condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato un controllo presso l azienda nell anno in corso SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO a) superficie aziendale compresa nel sito ha b) superficie aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti ha percentuale di infrazione (b/a) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall Ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO Note Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 155 di 256

104 Bollettino Ufficiale 105 CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) Verifica degli impegni ZPS IN AMBIENTI AGRICOLI Rispetto del divieto di irrorazione aerea SI NO NN NV Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente SI NO NN NV Presenza di garzaie SI NO Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione SI NO NN NV Presenza di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione successivi al 1 gennaio 2005 che necessitano di Valutazione di SI NO Incidenza Presenza Valutazione di Incidenza SI NO Rispetto delle condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato un controllo presso l azienda nell anno in corso SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO a) superficie aziendale compresa nel sito ha b) superficie aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti ha percentuale di infrazione (b/a) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall Ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO Note Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 156 di 256

105 106 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) Verifica degli impegni ZPS IN RISAIE Rispetto del divieto di irrorazione aerea SI NO NN NV Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente SI NO NN NV Presenza di garzaie SI NO Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione SI NO NN NV Impianto/reimpianto pioppeti nelle aeree di demanio del demanio idrico fluviale SI NO Autorizzazione del progetto di gestione per i pioppeti impianti/reimpiantati a partire dal 23/4/2009 SI NO NN NV Presenza di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione successivi al 1 gennaio 2005 che necessitano di Valutazione di SI NO Incidenza Presenza Valutazione di Incidenza SI NO Rispetto di eventuali condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato un controllo presso l azienda nell anno in corso SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO a) superficie aziendale compresa nel sito ha b) superficie aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti ha percentuale di infrazione (b/a) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall Ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO Note Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 157 di 256

106 Bollettino Ufficiale 107 CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) Impegno agronomico A VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi e foraggere SI NO NP Impegno agronomico B Rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente SI NO NP Impegno agronomico C Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno SI NO NP SI NO NP Impegno agronomico D Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti SI NO NP Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti SI NO NP N.B. Questo controllo è effettuato da AGEA Firma funzionari OPR Data / / Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 158 di 256

107 108 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA Bassa Media Alta Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 3 ha OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 1 ha OPPURE infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D > 30% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie > 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 1 ha OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato in azienda e contestuale infrazione ad almeno uno degli impegni agronomici previsti e/o a presenza di infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali GRAVITÀ Bassa Media Alta mancato rispetto di 1 divieto diverso da quelli agronomici E/O mancato rispetto di 1 divieto agronomico diverso da B mancato rispetto di 2 divieti diversi da quelli agronomici E/O infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore E/O mancato rispetto di 2 divieti agronomici diversi da B OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda mancato rispetto di 3 o più divieti diversi da quelli agronomici E/O mancato rispetto di tutti e 3 i divieti agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda e contestuale mancato rispetto di almeno uno tra i divieti agronomici DURATA Alta Media Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata In tutti gli altri casi INTENZIONALITÀ Rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica riguardanti il 100% della superficie soggetta a vincolo Rilevazione di infrazioni riguardanti almeno il 50% della superficie soggetta a vincolo e contemporanea presenza di realizzazione di interventi aziendali privi di valutazione di incidenza Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 159 di 256

108 Bollettino Ufficiale 109 CHECK LIST ATTO A1 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO Firma funzionari provinciali Data / / Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 160 di 256

109 110 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A2 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ATTO A.2 PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE Riguarda le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose elencate nell Allegato alla Dir 80/68/CEE Verifica se l azienda utilizza sostanze pericolose L azienda dichiara di utilizzare sostanze pericolose SI NO In caso negativo verifica che:(*) - l azienda non ha presentato domanda UMA nell anno corrente SI NO NN - l azienda si avvale esclusivamente di contoterzista SI NO NN - l azienda non utilizza prodotti fitosanitari (vedi check list Atto B9) SI NO NN - l azienda non utilizza prodotti veterinari (vedi check list Atto B11) SI NO NN - in azienda non vi siano evidenze dell uso/dispersione di sostanze pericolose SI NO NV (*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo di sostanze pericolose non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l esito del controllo è positivo. Verifica degli impegni per tutte le aziende Presenza di contenitori di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose I suddetti contenitori sono posizionati in un ambiente protetto dagli agenti atmosferici con superficie impermeabilizzata SI NO Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo SI NO NV Assenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d acqua naturali o artificiali (EFFETTI EXTRAZIENDALI) SI NO NV Assenza di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, senza adeguata protezione dagli agenti atmosferici e/o posti su SI NO pavimenti impermeabilizzati. Presenza di serbatoio di carburanti interrati SI NO Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo SI NO NV Presenza di contenitore-distributore di carburanti fuori-terra SI NO Presenza di un serbatoio provvisto di bacino di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici SI NO Assenza di perdite di evidenti sostanze pericolose su suolo SI NO Presenza di carcasse di trattori, o di altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) SI NO Se si le carcasse sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le SI proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati NO NV Presenza di contenitori di carburante posti su mezzi mobili SI NO Se si: presenza di omologazione per il trasporto di carburante oltre le seguenti soglie: per gasolio lt. / per benzina oltre 333 lt. SI NO NN SI NO Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 161 di 256

110 Bollettino Ufficiale 111 CHECK LIST ATTO A2 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale Aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente: SI NO Presenza dell autorizzazione per lo scarico di acque reflue SI NO Autorizzazione valida SI NO Presenza di verifiche effettuate nel periodo dall autorità competente SI NO Se Si: Assenza di diffide generate dall inosservanza delle prescrizioni contenute nell autorizzazione SI NO Se Si: Assenza di revoca o sospensione dell autorizzazione SI NO ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 162 di 256

111 112 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A2 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA Bassa Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in assenza di dispersione delle stesse su suolo Media Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in presenza di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide Alta In tutti gli altri casi (es. assenza totale di struttura di stoccaggio) e per tutti i casi in cui siano riscontrati effetti extra aziendali GRAVITÀ Bassa Media Alta Assenza di ambienti, strutture, locali o contenitori adeguati ad evitare la dispersione Rilevazione di dispersione di sostanze pericolose, anche contemporaneamente all assenza di ambienti, strutture, locali o contenitori adeguati ad evitare la dispersione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide Presenza di accumuli, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate alla perdita su suolo DURATA Alta Media Presenza di accumuli, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE nel caso in cui la dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose, causi direttamente l inquinamento di corpi d acqua superficiali o pozzi (effetti extra aziendali) OPPURE per le aziende agro-industriali, autorizzazione assente o scaduta OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate alla perdita su suolo In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l assenza di dispersione, in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi con portata e gravità bassa IMPEGNI DI RIPRISTINO Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi nel caso di livelli medi e alti di portata e/o gravità (entro 30 giorni) Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione (entro 30 giorni) Richiesta di rinnovo dell autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue (entro 30 giorni) Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 163 di 256

112 Bollettino Ufficiale 113 CHECK LIST ATTO A2 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale INTENZIONALITÀ NOTE Rilevazione di infrazione intenzionale in quanto il produttore ha dichiarato di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli Firma funzionari provinciali Data / / VERIFICA AZIONE CORRETTIVA Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni) TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Documentale Oggettivo DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo FIRMA CONTROLLORE VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni) Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione (entro 30 giorni) Richiesta di rinnovo dell autorizzazione allo scarico di acque reflue (entro 30 giorni) TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Documentale Oggettivo Oggettivo DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo Positivo Negativo Documentale Positivo Negativo FIRMA CONTROLLORE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D SI NO SI NO SI NO P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma funzionari provinciali Data / / Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 164 di 256

113 114 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A3 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ATTO A3 PROTEZIONE DELL AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA Riguarda le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione. Nominativo dell utilizzatore di fanghi: Autorizzazione allo spandimento N. Verifica degli impegni IMPEGNI AGRONOMICI PER TUTTE LE AZIENDE Rispetto del divieto di applicazione di fanghi nelle seguenti circostanze (norme tecniche): SI NO NN NV Terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, gelati o coperte da coltre nevosa Terreni con pendii maggiori del 15% Terreni con ph inferiore a 5 Terreni destinati a pascolo o a foraggere nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio e il pascolamento Terreni destinati all orticoltura e alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante lo stesso Terreni con colture in atto (escluse le colture arboree) dal 1/12 al 31/12 in zona non ZVN ovvero 1/11 al 31/12 in zona ZVN dal 1/01 a fine febbraio in tutte le zone su terreni che ricevono e.a. IMPEGNI AMMINISTRATIVI A) PER L AZIENDA NE PRODUTTRICE NE UTILIZZATRICE: SI NO Presenza della copia del formulario di identificazione dei fanghi 15 SI NO Presenza della copia del registro di utilizzazione relativamente ai soli terreni di competenza dell azienda agricola controllata SI NO Presenza della copia della notifica di spandimento agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi SI NO Utilizzatore dei fanghi è un soggetto autorizzato (rif. DGR 9953/09) SI NO Presenza del consenso allo spandimento (convenzione stipulata con utilizzatore di fanghi) SI NO B) PER L AZIENDE SOLO UTILIZZATRICE: SI NO Presenza della copia del formulario di identificazione dei fanghi SI NO Presenza del registro di utilizzazione dei terreni con le relative annotazioni sulle operazioni di spandimento SI NO Presenza della notifica di spandimento agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi SI NO Utilizzatore dei fanghi è un soggetto autorizzato (rif. DGR 9953/09) SI NO 15 Tali informazioni possono essere anche contenute nella scheda di accompagnamento che può quindi sostituire il formulario di identificazione Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 165 di 256

114 Bollettino Ufficiale 115 CHECK LIST ATTO A3 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale Presenza dell iscrizione albo imprese che effettuano gestione rifiuti, se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda SI NO C) PER L AZIENDA SIA PRODUTTRICE SIA UTILIZZATRICE: SI NO Presenza della copia del formulario di identificazione dei fanghi SI NO Presenza del registro di utilizzazione dei terreni con le relative annotazioni sulle operazioni di spandimento SI NO Presenza della notifica di spandimento agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi SI NO Utilizzatore dei fanghi è un soggetto autorizzato (rif. DGR 9953/09) SI NO Presenza dell iscrizione albo imprese che effettuano gestione rifiuti SI NO Presenza e aggiornamento del registro di carico/scarico SI NO Corretta conservazione delle analisi effettuate sui terreni e sui fanghi SI NO Superficie oggetto d infrazione, ha (Superficie oggetto di infrazione/sau aziendale)*100, % ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 166 di 256

115 116 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A3 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA Bassa Superficie interessata dall'infrazione <= 20% della SAU aziendale purché non superiore a 2 ha OPPURE per le sole aziende tipo A: - assenza del consenso allo spandimento (convenzione stipulata tra conduttore del terreno e utilizzatore di fanghi) Media Superficie interessata dall'infrazione > 20% e <=30% della SAU aziendale purché non superiore a 3 ha anche abbinata a dati identificativi non corretti e/o mancanti nella notifica di spandimento agli Enti competenti superficie interessata OPPURE Superficie interessata dall'infrazione > 20% e <=30% della SAU aziendale purché non superiore a 3 ha anche abbinata a assenza/mancato aggiornamento del registro di utilizzazione fanghi OPPURE Assenza dati identificativi nella notifica di spandimento o invio della stessa alle Autorità competenti oltre il termine previsto Alta Per tutte le aziende: - superficie interessata dall'infrazione >30% della SAU aziendale o superiore a 3 ha - assenza del formulario di identificazione dei fanghi (anche in copia) - utilizzatore dei fanghi non è un soggetto autorizzato (rif. DGR 7/15994/03) - contestuale mancanza di due o più impegni amministrativi - effetti extra aziendali Per le aziende tipo B e C: - assenza dell'iscrizione all'albo delle imprese Per le aziende tipo C: assenza del registro di carico-scarico e/o mancato aggiornamento non corretta conservazione delle analisi effettuate sui terreni e sui fanghi GRAVITÀ La gravità assume i valori della portata. DURATA La durata assume i valori della portata. INTENZIONALITÀ Utilizzazione di fanghi privi del formulario di identificazione NOTE Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO Firma funzionari provinciali Data / / Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 167 di 256

116 Bollettino Ufficiale 117 CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ATTO A4/A4 RM PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE Azienda con superfici che ricadono in ZVN: Atto A4 Azienda con Misura 214: Atto A4 RM Controllo Applicazione Direttiva Nitrati CARATTERISTICHE AZIENDALI a Azienda localizzata in ZVN: SI NO Per tutte le aziende, indicare: - SAU totale in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari are):, - SAU totale in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari are):, b Azienda zootecnica: SI NO Se SI : Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.b): SI NO c Azienda non zootecnica: SI NO 1. Az. non zootecnica che non utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati SI NO 2. Az. non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati SI NO d Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati SI NO VERIFICA DEGLI IMPEGNI 1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 1.a Se Azienda non esonerata: Presentazione della Comunicazione Nitrati SI NO SI NO NN NV Aggiornamento annuale della Comunicazione Presentazione della comunicazione entro i termini previsti SI NO NV Presenza in azienda di copia della comunicazione SI NO Presenza in azienda degli allegati cartografici SI NO Presenza in azienda del Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) SI NO Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) compilato e aggiornato SI NO 1.b Se Azienda soggetta ad AIA: Autorizzazione AIA in corso di validità SI NO Consistenza media dichiarata nella comunicazione nitrati coerente con quella desumibile dalla BDN/BDR SI NO 1.c Azienda che acquisisce effluenti di allevamento da aziende terze: SI NO Se SI: presenza di contratti di acquisizione di e.a. in corso di validità SI NO 1.d Azienda che cede effluenti di allevamento ad aziende terze: SI NO Se SI: presenza di contratti di cessione di e.a. in corso di validità SI NO 1.e Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011): SI NO Se SI: presenza in azienda di copia della domanda di deroga SI NO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI SI NO Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 168 di 256

117 118 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale 2 - VERIFICA STRUTTURE DI STOCCAGGIO LIQUAME LETAME Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio Giorni di stoccaggio presenti Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa SI NO SI NO Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale SI NO SI NO Stoccaggi non conformi o insufficienti a garantire il fermo invernale ma presenza di idonea documentazione attestante: SI NO NP SI NO NP cessione per lo stoccaggio dei reflui presso altra Azienda comodato per l utilizzo di vasche di stoccaggio di altra Azienda cessione a Ditta autorizzata per il trattamento cumulo di pollina palabile in campo, riferito esclusivamente ad allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni altro (specificare) Stato di funzionalità delle strutture idoneo a garantire l impermeabilità dell impianto e l assenza di dispersioni e/o percolazioni Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NV SI NO NV SI NO NP SI NO NP STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI SI NO SI NO 3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L UTILIZZO DI LIQUAME Rispetto del divieto di spandimento: a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; SI NO NP a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar (1) ; SI NO NP nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; SI NO NP sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; SI NO NV nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi; SI NO NV dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura; (3) SI NO NV dal 1/11 al 31/12 in zona ZVN e dal 1/12 al 31/12 in zona non ZVN, salvo termini SI NO NV diversi stabiliti dalla DG Agricoltura; in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente alla alimentazione umana, senza processi di trattamento dei prodotti; su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente; in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione; SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NV NP di utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada a bordo campo; tubazioni NO NV NP SI o manichette di irrigazione a bocca libera (solo per le aree in ZVN); A1 - Superficie in ZVN oggetto d infrazione, ha A2 Superficie NON in ZVN oggetto d infrazione (2), ha 1 In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all allegato 3 della DGR 7884/08. 2 Da compilare per le aziende con superfici in zona non ZVN solo in caso di Misura Per l individuazione del periodo utile di spandimento vedi DDG vigenti ( Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 169 di 256

118 Bollettino Ufficiale 119 CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L UTILIZZO DI: LETAME CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI Rispetto del divieto di spandimento: a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal PTUA approvato con DGR 2244 del ; SI NO NP a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come significativi ; SI NO NP a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar (1) SI ; NO NP nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; SI NO NP sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; SI NO NV nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi; SI NO NV IN TUTTE LE ZONE: dal 1/01 al 15/01 per il letame bovino, ovicaprino e di equidi cumulabile e con assenza di percolati, se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati( 3 ); SI NO NV IN TUTTE LE ZONE: dal 1/01 al 28/2, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione dei letami cumulabili indicati al punto precedente; e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs SI NO NV 75/2010 (salvo eccezioni); ( 3 ) NELLE ZVN: dal 15/12 al 31/12 per il letame bovino, ovicaprino e di equidi cumulabile e con assenza di percolati, se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati; SI NO NV NELLE ZVN: dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione dei letami cumulabili indicati al punto precedente; e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs SI NO NV 75/2010 (salvo eccezioni); NELLE ZONE NON ZVN: dal 1/12 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami e i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento; SI NO NV in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente; SI NO NP Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami e/o lettiere esauste maturi e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni: - a 5 m dalle scoline; SI NO NV NP - a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; SI NO NV NP - a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate dalla NO NV NP SI Convenzione di Ramsar. B1 - Superficie in ZVN oggetto d infrazione, ha B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d infrazione (2), ha VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI SI NO 4. RISPETTO DELL UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE Rispetto dei 170/kg/ha/anno (250 kg/ha/anno per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati) per le zone ZVN e dei 340/kg/ha/anno nelle zone non ZVN di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle SI NO NP deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento La quantità di azoto totale apportato non supera le esigenze delle colture calcolate a livello aziendale (come azoto efficiente) SI NO RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO SI NO Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 170 di 256

119 120 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale CONTROLLI AGGIUNTIVI DA VERIFICARE SOLO PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA NITRATI 5. AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA NITRATI (DDG 386 del 24/01/12) SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga in Regione Lombardia (ettari are):, SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga in altre Regioni (ettari are):, CARATTERISTICHE AZIENDA IN DEROGA a) Utilizzo di effluenti di allevamento bovini (o prevalentemente bovini almeno il 70%), tal quali o sottoposti a trattamento b) Utilizzo di effluenti di allevamento suini (o prevalentemente suini almeno il 70%), tal quali o sottoposti a trattamento c) Utilizzo di effluenti misti bovini/suini senza prevalenza al 70% di uno o dell altro effluente SI NO SI NO SI NO VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI Se azienda con e.a. di tipo c) presenza delle analisi che attestino l assimilazione dell effluente a una delle due specie (in base al rapporto N/P2O5) Assenza di specie allevate diverse da bovini e suini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (gestione mista) Trattamento\i presente\i ed effettuato\i: digestione anaerobica; separazione solido/liquido; abbattimento N (specificare il tipo di trattamento: ) Almeno il 70% della SAU aziendale è destinata a colture a elevato assorbimento di N e lungo ciclo di crescita Presenza di documentazione di autorizzazione al prelievo idrico o di fornitura e uso dell acqua irrigua per la SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga o presenza di mappa indicante l esistenza di falde ipodermiche Nel caso di successione colturale è rispettato il vincolo di copertura vegetale (cfr. casi specifici nel manuale) Nel caso di mais a maturazione tardiva, non vi è evidenza dell interramento di stocchi Nel caso di si proceda all aratura del prato temporaneo, aratura nel periodo primaverile Assenza di ogni fertilizzazione nell anno di aratura dei prati permanenti SI SI NO SI NO SI NO NP SI SI SI SI NO SI NO NO NP NV NO NP NV NO NP NV NO NP NV E presente e aggiornato un Registro di tutte le fertilizzazioni comprese quelle azotate e fosfatiche (organiche e minerali) completo anche della SI NO registrazione delle cessioni effettuate a terzi Assenza di concimazioni con Fosforo mediante fertilizzanti chimici SI NO NV L apporto di Fosforo non supera le esigenze delle colture SI NO NV E rispettato il divieto di distribuzione dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura; SI NO NV E rispettato il divieto di distribuzione dal 1/11 al 31/12 SI NO NV Almeno i 2/3 della distribuzione di e.a. aziendali risultano effettuate entro il 30/06/2012 SI NO NV Sono presenti macchine per lo spandimento a bassa emissione di azoto SI NO NV Sono presenti i certificati di analisi del terreno (da farsi ogni 4 anni e da inserire nel sistema informativo entro il 15 febbraio 2015) SI NO NN Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 171 di 256

120 Bollettino Ufficiale 121 CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale SOLO SE EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SUINI (O PREVALENTEMENTE SUINI): E presente un trattamento di separazione solido/liquido ammesso dalla deroga (esclusi: vagli rotanti, vibranti o gravità; inclusi: separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse) E presente nella Comunicazione Nitrati l informazione sul trattamento degli e.a. e sugli impianti utilizzati Sono presenti contratti di cessione a terzi del solido separato conformi a quanto richiesto per l ammissibilità alla deroga e in corso di validità E presente la documentazione analitica della frazione chiarificata con corrispondente rapporto N/P2O5 RISPETTO DEGLI IMPEGNI PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO C1 - Superficie in ZVN risultante da fascicolo aziendale SIARL, ha C 2- Superficie NON in ZVN risultante da fascicolo aziendale SIARL 2, ha D 1 - Superficie in ZVN in concessione, ha D 2 - Superficie NON in ZVN in concessione (2), ha Superficie totale (A1+B1) in ZVN oggetto d infrazione, ha Superficie totale (A2+B2) NON in ZVN oggetto d infrazione (2), ha % Superficie oggetto d infrazione in ZVN (A1+B1)/(C1+D1), % % Superficie oggetto d infrazione non in ZVN (A2+B2)/(C2+D2) (2), % Liquame giorni di stoccaggio mancanti gg Letame giorni di stoccaggio mancanti gg NOTE Legenda: NN Non Necessario NP Non Pertinente NV Non Verificabile Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 172 di 256

121 122 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale PORTATA ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*) 1 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Mancata presentazione e/o aggiornamento annuale della comunicazione Nitrati Presentazione della comunicazione oltre i termini previsti Assenza in azienda di copia della comunicazione Nitrati e/o degli allegati cartografici Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato Assenza di autorizzazione AIA in corso di validità Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. in corso di validità Assenza in azienda della domanda di deroga 2 STRUTTURE DI STOCCAGGIO Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale Impermeabilità dell impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso Impermeabilità dell impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione E stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari 3 DIVIETI DI UTILIZZO Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate - sotto la soglia definita(*) Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate SOPRA LA SOGLIA definita(*) Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame 4 RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO Per qualsiasi infrazione rilevata 5 AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA NITRATI Per qualsiasi infrazione rilevata EFFETTI EXTRA AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d acqua o altre risorse idriche) BASSA BASSA BASSA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 173 di 256

122 Bollettino Ufficiale 123 CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU INFRAZIONI (*) Tipologia di infrazioni rilevate: A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato + DIVIETO DI UTILIZZO SOTTO SOGLIA(*) E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + DIVIETO DI UTILIZZO SOTTO SOGLIA(*) F - Impermeabilità dell impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + DIVIETO DI UTILIZZO SOTTO SOGLIA(*) G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + DIVIETO DI UTILIZZO di liquame/letame e/o altre fonti azotate SOTTO SOGLIA(*) H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media L - Rilevazione di almeno un infrazione con portata alta Valore Infrazione BASSA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA (*) NOTA BENE: La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende sotto soglia se la superficie oggetto di infrazione risulta: Superfici in ZVN: superficie < 10% della superficie ricadente in ZVN purché non superiore a 2 ha Superfici non in ZVN: superficie < 20% della superficie NON ricadente in ZVN purché non superiore a 4 ha GRAVITÀ CLASSE DESCRIZIONE Aziende zootecniche che producono <= 1000 kg N/anno 1 OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano fino a 3000 kg N/anno Aziende zootecniche che producono > 1000 e <= 3000 kg N/anno 2 OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno Aziende zootecniche che producono > 3000 e <= 6000 kg N/anno 3 OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 6000 kg N/anno 4 Aziende zootecniche che > 6000 kg N/anno Aziende soggette ad AIA 5 OPPURE allevamenti con più di 500 UBA In base alla classe di appartenenza sopra riportata la gravità assume i seguenti valori: Bassa Media Aziende di classe 1 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio e/o mancata presentazione della Comunicazione Nitrati per le aziende localizzate in ZVN) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 174 di 256

123 124 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale Alta Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE per le aziende di classe 2 localizzate in ZVN: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati OPPURE per le aziende che hanno aderito alla Deroga Nitrati : rilevazione di una o più infrazioni indipendentemente dalla classe di appartenenza DURATA A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori: Alta Media Effetti extra aziendali (inquinamento diretto di corsi d acqua o altre risorse idriche) OPPURE: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE mancata presentazione della Comunicazione Nitrati ad eccezione delle aziende di classe 1 localizzate in ZVN e di classe 1 e 2 localizzate non in ZVN OPPURE per le aziende che hanno aderito alla Deroga Nitrati : rilevazione di una o più infrazioni In tutti gli altri casi IMPEGNI DI RIPRISTINO Inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario) Accumulo temporaneo di letame in prossimità di scoline, corsi d acqua superficiali, etc Mancata impermeabilità dell impianto e/o presenza di perdite. Assenza del/degli impianti necessari Non corretto dimensionamento delle strutture (strutture di stoccaggio non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire) Mancato rispetto dei massimali di azoto al campo INTENZIONALITÀ Riscontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all azienda ossia: inadempienze amministrative stoccaggi assenti e/o non adeguati a garantire il divieto di spandimento invernale non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici mancato rispetto dei massimali di azoto al campo Assenza totale delle strutture di stoccaggio per le sole aziende appartenenti alle seguenti classi dimensionali: aziende zootecniche localizzate in ZVN che producono più di 6000 kg N/anno allevamenti con più di 500 UBA aziende soggette ad AIA Assenza della Comunicazione Nitrati o dell AIA, ove previste, per le aziende appartenenti alle seguenti classi dimensionali: aziende zootecniche localizzate in ZVN che producono più di 6000 kg N/anno allevamenti con più di 500 UBA aziende soggette ad AIA Rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d acqua o nella rete scolante dei terreni Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 175 di 256

124 Bollettino Ufficiale 125 CHECK LIST ATTO A4/A4RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale NOTE Firma funzionari provinciali Data / / VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO Presentazione della documentazione richiesta: presentazione della Comunicazione Nitrati; aggiornamento annuale della Comunicazione; presentazione dell AIA (entro 30 giorni) Rimozione accumuli temporanei (entro 30 giorni) TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Documentale Oggettivo DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo Positivo Negativo FIRMA CONTROLLORE Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (di norma 30 giorni) Oggettivo Positivo Negativo Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/13) Oggettivo Positivo Negativo Ampliamento della capacità degli impianti da verificare tramite controllo oggettivo (entro il 30/11/13) Oggettivo Positivo Negativo Ripristino delle condizioni di utilizzo dei fertilizzanti azotati nelle dosi previste dalla D.G.R. 5868/07 (entro il 30/11/13) Documentale Positivo Negativo RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // SI NO SI NO P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma funzionari provinciali Data / / Atto A4/A4RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 176 di 256

125 126 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A5 CON PIANO DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A.5 CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC con piano di gestione PER AZIENDE CON TERRENI RICADENTI IN SIC CHE SONO RISERVE O MONUMENTI NATURALI Verifica degli impegni Rispetto del divieto di trasformazione d uso dei boschi naturali e dei terreni incolti e/o di alterazione di elementi morfologici del terreno, se SI NO NN NV non autorizzati dall ente gestore Rispetto del divieto di attuare interventi che modifichino il regime idrico, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione e quelli connessi con le normali rotazioni agricole, nonché le previsioni di piano (vedi carta sito, SI NO NN NV foto aeree, mappa azienda) Rispetto del divieto di costruire nuove strade o ampliare quelle esistenti, fatte salve le previsioni di piano SI NO NN NV Rispetto del divieto di realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico SI NO NN NV Rispetto del divieto di trasformazione di prati stabili in seminativo, salvo deroghe SI NO NN NV Rispetto del divieto di effettuare arature profonde e scassi con attrezzi meccanici, se non autorizzati dall ente gestore, salvo deroghe SI NO NN NV Rispetto del divieto di bruciature delle stoppie SI NO NN NV Presenza di filari e siepi arboree interpoderali SI NO Per il governo a ceduo, rispetto del turno minimo non inferiore a 3 anni, salvo deroghe SI NO NN NV Presenza di recinzioni (escluse quelle di pertinenza dei fabbricati residenziali dell imprenditore agricolo) SI NO Rispetto del divieto di realizzare recinzioni in muratura o che creino ostacolo al libero spostarsi della fauna selvatica SI NO NN NV Presenza di interventi autorizzati in deroga al regime della riserva (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) SI NO Presenza della Valutazione di Incidenza nel caso di esecuzione di interventi in deroga al regime della riserva SI NO Rispetto di eventuali condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di SI Incidenza NO NV Ente gestore ha effettuato controllo presso l azienda SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO Sup. aziendale compresa nel sito, ha Sup. aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti, ha PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A5 con piano Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 177 di 256

126 Bollettino Ufficiale 127 CHECK LIST ATTO A5 CON PIANO DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A.5 CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC con piano di gestione PER AZIENDE CON TERRENI RICADENTI IN SIC CONTINENTALI Verifica degli impegni Rispetto del divieto di alterazione di elementi morfologici del terreno, effettuando sbancamenti o spianamenti non autorizzati SI NO NN NV Presenza di zone umide e/o torbiere SI NO Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere SI NO NN NV Presenza di interventi di contenimento della vegetazione spontanea nei corpi d acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche SI NO sommersioni Presenza dell autorizzazione dell ente gestore SI NO Rispetto relative modalità di attuazione dell intervento SI NO NV Presenza di nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) SI NO Necessità di valutazione di incidenza (in base alle previsioni di piano) SI NO Presenza della Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture in base alle vigenti disposizioni regionali SI NO Rispetto di eventuali condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato controllo presso l azienda SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO Sup. aziendale compresa nel sito, ha Sup. aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti, ha PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A5 con piano Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 178 di 256

127 128 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A5 CON PIANO DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A.5 CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC con piano di gestione PER AZIENDE CON TERRENI RICADENTI IN SIC ALPINI Verifica degli impegni Presenza di zone umide e/o torbiere. SI NO Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere SI NO NN NV Presenza di interventi di mutamento della destinazione del pascolo. SI NO Autorizzazione dell ente gestore per interventi di mutamento della destinazione del pascolo (>1% della SAU nel sito). SI NO NN NV Presenza di interventi idraulico-forestali SI NO Presenza della Valutazione di Incidenza, se non già valutati in Piano di Indirizzo Forestale (PIF), Piano di Assestamento Forestale (PAF) o piano di settore forestale. SI NO NN NV Presenza di nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) SI NO Necessità di valutazione di incidenza (in base alle previsioni di piano) SI NO Presenza della Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture in base alle vigenti disposizioni regionali. SI NO Rispetto di eventuali condizioni/prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza SI NO NV Ente gestore ha effettuato controllo presso l azienda SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO Sup. aziendale compresa nel sito, ha Sup. aziendale compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti, ha PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A5 con piano Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 179 di 256

128 Bollettino Ufficiale 129 CHECK LIST ATTO A5 CON PIANO DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA Bassa Mancato rispetto degli impegni su una superficie <= 10% della superficie aziendale compresa nel sito Mancato rispetto degli impegni su una superficie >10% e <= 20% della superficie aziendale compresa nel sito OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato Media OPPURE Infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore OPPURE Assenza dell autorizzazione da parte dell ente gestore per interventi di mutamento della destinazione del pascolo Mancato rispetto degli impegni su una superficie > 20% della superficie aziendale compresa nel sito Alta OPPURE rilevazione di più parametri di livello medio OPPURE siano riscontrati effetti extra - aziendali GRAVITÀ Bassa Media Alta 3 DURATA Alta Media Mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano Mancato rispetto di oltre 2 impegni specifici previsti dal Piano OPPURE Infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore anche abbinato al mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano OPPURE assenza della valutazione di incidenza oppure incongruenza con quanto rilevato anche abbinato al mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano OPPURE assenza dell autorizzazione da parte dell Ente Gestore per interventi di mutamento della destinazione del pascolo anche abbinato al mancato rispetto di 1 o 2 impegni specifici previsti dal Piano rilevazione contestuale di più parametri di livello medio OPPURE siano riscontrati effetti extra - aziendali Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata In tutti gli altri casi INTENZIONALITA Rilevazione di infrazioni riguardanti almeno il 50% della superficie soggetta a vincolo E contemporanea presenza di realizzazione di interventi aziendali privi di valutazione di incidenza Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO Firma funzionari provinciali Data / / Atto A5 con piano Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 180 di 256

129 130 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A5 SENZA PIANO DI GESTIONE DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ATTO A.5 CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC senza piano di gestione Verifica degli impegni Presenza di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione a partire dal 1 gennaio 2005 che necessitano di Valutazione di Incidenza SI NO Presenza valutazione di incidenza SI NO Conformità della valutazione d incidenza alla realtà oggettiva SI NO NV Rilevati interventi che necessitano di informativa all Ente Gestore SI NO Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate SI NO NN NV Eliminazione o compromissioni di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive) SI NO NN NV Trasformazione del territorio (es. Marcite e risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali SI NO NN NV Eliminazione degli elementi naturali (terrazzamenti o dossi), sbancamento con asportazione di materiale SI NO NN NV Utilizzazione di fanghi di depurazione SI NO NN NV Presenza dell informativa SI NO NN NV Ente gestore ha effettuato un controllo presso l azienda nel corrente anno SI NO Assenza di infrazioni rilevate dall ente gestore SI NO A) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO, ha B) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO CON MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI, ha PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100 % Descrizione dell intervento strutturale Descrizione dell infrazione rilevata dall ente gestore ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A5 senza piano di gestione Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 181 di 256

130 Bollettino Ufficiale 131 CHECK LIST ATTO A5 SENZA PIANO DI GESTIONE DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale CONTROLLO DA PARTE DI AGEA Verifica degli impegni agronomici nei SIC senza piano di gestione Impegno agronomico A Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi e foraggere SI NO NP Impegno agronomico B Rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente SI NO NP Impegno agronomico C Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno SI NO NP SI NO NP Impegno agronomico D Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti SI NO NP Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti SI NO NP A) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO, ha B) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO CON MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI, ha PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100 % ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma funzionari OPR Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto A5 senza piano di gestione Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 182 di 256

131 132 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A5 SENZA PIANO DI GESTIONE DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA Bassa Media Alta Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha E/O assenza dell informativa all Ente Gestore Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 3 ha OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie <= 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 1 ha OPPURE infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni A, C e D > 30% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno B per una superficie > 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 1 ha OPPURE valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato contestuale a infrazione ad almeno uno degli impegni agronomici previsti e/o a presenza di infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore OPPURE siano riscontrati effetti extra aziendali GRAVITÀ Bassa Media Alta assenza dell informativa all Ente Gestore E/O mancato rispetto di 1 divieto agronomico A o C o D mancato rispetto di 2 divieti agronomici compresi tra A, C e D OPPURE assenza della sola valutazione di incidenza ove necessaria oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda E/O infrazioni rilevate direttamente dall Ente Gestore mancato rispetto di tutti e 3 i divieti agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto del solo divieto agronomico B OPPURE assenza della valutazione di incidenza oppure incongruenza della valutazione con quanto rilevato in azienda e contestuale mancato rispetto di almeno uno tra i divieti agronomici OPPURE siano riscontrati effetti extra aziendali DURATA Alta Media Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata In tutti gli altri casi INTENZIONALITÀ Rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all azienda riguardanti il 100% della superficie soggetta a vincolo Rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all azienda riguardanti almeno il 50% della superficie soggetta a vincolo e contemporanea presenza di realizzazione di interventi aziendali privi di valutazione di incidenza Rilevazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli Atto A5 senza piano di gestione Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 183 di 256

132 Bollettino Ufficiale 133 CHECK LIST ATTO A5 SENZA PIANO DI GESTIONE DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. CUAA Ragione Sociale NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO Firma funzionari provinciali Data / / Atto A5 senza piano di gestione Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 184 di 256

133 134 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A6 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO A6 CHECK-LIST PER L ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 185 di 256

134 Bollettino Ufficiale 135 CHECK LIST ATTO A6 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 186 di 256

135 136 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A6 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 187 di 256

136 Bollettino Ufficiale 137 CHECK LIST ATTO A6 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA A Numero di capi totali con infrazioni N B Numero totale capi presenti in stalla N C Numero totale capi conformi (B - A) N Percentuale capi non conformi (A/C)*100, % PORTATA Bassa Media Alta Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi Non conformità superiori al 5% e inferiori o uguali al 10% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 20 capi GRAVITÀ Bassa Media Alta Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: c) registro di stalla non compilato/aggiornato correttamente E/O mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell azienda E/O mancata comunicazione consistenza aziendale entro 31 marzo (BDR/BDN) E/O mancata notifica della movimentazione capi d) presenza di capi con marcatura non conforme (es. tatuaggio non leggibile) Presenza contemporanea di uno dei punti a) e del punto b) di cui sopra OPPURE presenza di capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi Assenza della documentazione relativa alla movimentazione capi E/O assenza del registro di stalla OPPURE azienda non registrata presso l ASL E/O in BDR/BDN nei casi previsti DURATA Bassa Alta Media Per valori di portata e gravità a livello basso Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta Mancato aggiornamento della consistenza dell allevamento in BDR al 31/03 o mancato aggiornamento della BDR per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni) Aggiornamento consistenza dell allevamento in BDR (entro 15 giorni) Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro 15 giorni) Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 188 di 256

137 138 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A6 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale IMPEGNI DI RIPRISTINO Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata e/o e infrazione non commessa per la 1a volta, da verificare tramite controllo documentale Aggiornamento BDN/BDR (di norma entro 15 giorni) in caso di BDR non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata e/o e infrazione non commessa per la 1a volta, da verificare tramite controllo documentale Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro 15 giorni) in caso di mancata o non corretta identificazione dei capi per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata e/o e infrazione non commessa per la 1a volta da verificare tramite controllo oggettivo Ripristino del registro di stalla, (entro 15 giorni) da verificare tramite controllo documentale Registrazione c/o ASL e BDN, (entro 15 giorni) da verificare tramite controllo documentale INTENZIONALITÀ Assenza del registro di stalla Azienda non registrata presso l ASL e/o in BDN Denuncia penale, da parte dei SSVV, associata o meno a sanzione amministrativa che identifichi responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. NOTE VERIFICA AZIONE CORRETTIVA TIPO CONTROLLO EFFETTUATO DATA CONTROLLO ESITO FIRMA CONTROLLORE Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Aggiornamento consistenza dell allevamento in BDR (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro 15 giorni) Oggettivo Positivo Negativo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 189 di 256

138 Bollettino Ufficiale 139 CHECK LIST ATTO A6 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO TIPO CONTROLLO DATA ESITO FIRMA EFFETTUATO CONTROLLO CONTROLLORE Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Aggiornamento BDN/BDR (entro 15 giorni) Documentale Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro 15 giorni) Oggettivo Positivo Negativo Positivo Negativo RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE ASSEGNAZIONE INTERVENTO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA CORRETTIVA RIPRISTINO PORTATA GRAVITÀ DURATA P G D SI NO SI NO SI NO P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma funzionario OPR Data / / Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 190 di 256

139 140 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A7 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO A7 CHECK-LIST PER L ESECUZIONE DEL CONTROLLO SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1082/03 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 191 di 256

140 Bollettino Ufficiale 141 CHECK LIST ATTO A7 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 192 di 256

141 142 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A7 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 193 di 256

142 Bollettino Ufficiale 143 CHECK LIST ATTO A7 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA A Numero di capi totali con infrazioni N B Numero totale capi presenti in stalla N C Numero totale capi conformi (B - A) N Percentuale capi non conformi (A/C)*100, % PORTATA Bassa Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 5 capi Media Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 10 capi Alta Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi O relative ad oltre 10 capi GRAVITÀ Bassa Media Alta Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato in ogni sua parte e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell azienda b) capi identificati, ma non correttamente(es. una sola marca auricolare) o documenti identificativi incompleti (es. cedola identificativa, passaporto) c) mancato aggiornamento BDR/BDN Presenza contemporanea di due tra i suddetti punti a), b) e c) OPPURE presenza di capi privi di marcatura ma con documentazione che ne consenta l identificazione (es. documenti identificativi e dichiarazione di provenienza) Presenza contemporanea di tutti i suddetti punti a), b) e c) OPPURE assenza del registro di stalla E/O azienda non registrata presso l ASL E/O in BDR/BDN OPPURE capi privi di marche E privi di qualsiasi documento che ne attesti la provenienza OPPURE capi privi di passaporto E/O cedola identificativa DURATA Bassa Alta Media Per valori di portata e gravità a livello basso Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta Mancato aggiornamento della consistenza dell allevamento in BDR entro il 31/03 o mancato aggiornamento della BDR per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni) Aggiornamento consistenza dell allevamento in BDR (entro 15 giorni) Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro 15 giorni) Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni) Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 194 di 256

143 144 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A7 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale IMPEGNI DI RIPRISTINO Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata e/o e infrazione non commessa per la 1a volta, da verificare tramite controllo documentale Aggiornamento BDN/BDR (di norma entro 15 giorni) in caso di BDR non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata e/o e infrazione non commessa per la 1a volta, da verificare tramite controllo documentale Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro 15 giorni) in caso di mancata o non corretta identificazione dei capi per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata e/o e infrazione non commessa per la 1a volta da verificare tramite controllo oggettivo Regolarizzazione passaporti (entro 15 giorni) in caso di passaporti con informazioni errate o incomplete per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata e/o e infrazione non commessa per la 1a volta da verificare tramite controllo oggettivo INTENZIONALITÀ Assenza del registro di stalla Azienda non registrata presso l ASL o in BDN Presenza di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. NOTE VERIFICA AZIONE CORRETTIVA TIPO CONTROLLO EFFETTUATO DATA CONTROLLO ESITO FIRMA CONTROLLORE Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Aggiornamento BDN/BDR (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Regolarizzazione deli identificazione dei capi (entro 15 giorni) Oggettivo Positivo Negativo Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 195 di 256

144 Bollettino Ufficiale 145 CHECK LIST ATTO A7 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO TIPO CONTROLLO EFFETTUATO DATA CONTROLLO ESITO FIRMA CONTROLLORE Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Aggiornamento BDN/BDR (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Regolarizzazione deli identificazione dei capi (entro 15 giorni) Oggettivo Positivo Negativo Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D SI NO SI NO SI NO P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma controllore OPR Data / / Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 196 di 256

145 146 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A8 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO A8 CHECK-LIST PER L ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2003 Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 197 di 256

146 Bollettino Ufficiale 147 CHECK LIST ATTO A8 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 198 di 256

147 148 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A8 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 199 di 256

148 Bollettino Ufficiale 149 CHECK LIST ATTO A8 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA A Numero di capi totali con infrazioni N B Numero totale capi presenti in stalla N C Numero totale capi conformi (B - A) N Percentuale capi non conformi (A/C)*100, % PORTATA Bassa Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 20 capi Media Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 40 capi Alta Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi O relative ad oltre 40 capi GRAVITÀ Bassa Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: d) registro di stalla non compilato/aggiornato in ogni sua parte e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell azienda e/o mancata comunicazione consistenza aziendale entro 31 marzo (BDR/BDN) ove previsto e) capi identificati, ma non correttamente (es. una sola marca auricolare) f) mancato aggiornamento BDR/BDN Media Presenza contemporanea di due tra i suddetti punti a), b) e c) OPPURE presenza di capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi Alta Presenza di capi privi di marche E privi di qualsiasi documento che ne attesti la provenienza (mod.4) OPPURE assenza del registro di stalla e/o azienda non registrata presso l ASL e/o in BDN/BDR DURATA Bassa Alta Media Per valori di portata e gravità a livello basso Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta Mancato aggiornamento della consistenza dell allevamento in BDR entro il 31/03 o mancato aggiornamento della BDR per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata e infrazione commessa per la 1a volta AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni) Aggiornamento consistenza dell allevamento in BDR (entro 15 giorni) Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro 15 giorni) Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 200 di 256

149 150 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO A8 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale IMPEGNI DI RIPRISTINO Aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/ non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità Aggiornare la BDN/BDR (entro 15 giorni) in caso di BDR non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità INTENZIONALITÀ Assenza del registro di stalla Azienda non registrata presso l ASL e/o in BDN Presenza di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli NOTE VERIFICA AZIONE CORRETTIVA TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Compilazione/aggiornamento Documentale registro di stalla (entro 15 giorni) Aggiornamento BDN/BDR (entro Documentale 15 giorni) Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro Oggettivo 15 giorni) DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo FIRMA CONTROLLORE VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Compilazione/aggiornamento Documentale registro di stalla (entro 15 giorni) Aggiornamento BDN/BDR (entro Documentale 15 giorni) Regolarizzazione dell identificazione dei capi (entro Documentale 15 giorni) DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo FIRMA CONTROLLORE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D SI NO SI NO SI NO P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma controllore OPR Data / / Atto A Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 201 di 256

150 Bollettino Ufficiale 151 CHECK LIST ATTO B9 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO B9 IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Riguarda le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari Verifica se l azienda utilizza i fitosanitari SI NO L azienda dichiara di utilizzare i fitosanitari In caso negativo (*): - verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei fitosanitari - verifica della assenza di fatture di acquisto di fitosanitari (*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei fitosanitari non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l esito del controllo è positivo. Utilizzatore Beneficiario Contoterzista Persone terze Nominativo Estremi del patentino Data rilascio Verifica degli impegni SI NO NN Azienda che utilizza solo prodotti non classificati Azienda che utilizza anche prodotti classificati (T+,T,Xn) Azienda che si avvale di contoterzista Presenza del registro dei trattamenti Registro trattamenti aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura prevista in etichetta Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta Rispetto dei tempi di carenza sulle colture Utilizzo di prodotto fitosanitario non ritirato dal commercio Fatture e moduli per l acquisto dei prodotti fitosanitari (T+,T, Xn) (1) Fatture d acquisto e/o DdT dei prodotti fitosanitari non classificati Se l azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza scheda trattamento o registro sottoscritto contoterzista Presenza documenti di delega, ove previsto (es. registro compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; azienda associata a cooperativa di produttori, ect.) Fatture emesse dal contoterzista con tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati Presenza del patentino in corso di validità (2) Presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma Presenza di un sito di stoccaggio a norma ATTO RISPETTATO SI NO Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 202 di 256

151 152 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B9 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale A) Superficie soggetta a vincolo, ha B)Superficie oggetto d infrazione per uso improprio di prodotti non classificati, ha come T, T+, Xn B1) % superficie oggetto di infrazione (B/A)*100, % C) Superficie oggetto d infrazione per uso improprio di prodotti T, T+, Xn, ha C1) % sup. oggetto di infrazione (C/A)*100, % Note Firma funzionari provinciali Data / / (1) Nel caso di fatture contenenti tutte le informazioni previste dai moduli per l acquisto, si considera soddisfatto l obbligo (2) Il patentino è necessario solo nel caso di utilizzo di prodotti T, T+, Xn; il patentino è conforme anche se scaduto, ma con richiesta di rinnovo presentata entro i termini. N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 203 di 256

152 Bollettino Ufficiale 153 CHECK LIST ATTO B9 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) Nel caso in cui un azienda utilizzi impropriamente sia prodotti classificati come T+, T, Xn sia prodotti non classificati come tali, la portata e la gravità saranno definite dall infrazione con livello di portata e gravità più elevato. INDICI DI VERIFICA A) PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+,T,Xn PORTATA Bassa Superficie interessata dall'infrazione <=20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha E/O assenza dei dispositivi di protezione previsti E/O assenza della delega alla tenuta del registro E/O assenza di fatture d acquisto e/o DdT e/o fatture contoterzista OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) Media Superficie interessata dall'infrazione > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo oppure <= a 3 ha OPPURE assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente OPPURE sito di stoccaggio non a norma (se unica infrazione rilevata) OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione Alta Superficie interessata dall'infrazione > 30% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 3 ha OPPURE assenza dei dispositivi di protezione previsti e infrazione per superficie soggetta a vincolo > 20% oppure superiore a 2 ha Uso di un prodotto revocato e non più commercializzabile Effetti extra - aziendali GRAVITÀ Bassa Media Alta DURATA Bassa Alta Media Assenza dei dispositivi di protezione previsti (se unica infrazione rilevata) E/O assenza della delega alla tenuta del registro OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente OPPURE mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (se unica infrazione rilevata) OPPURE sito di stoccaggio non a norma (se unica infrazione rilevata) OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione Assenza della documentazione d'acquisto/ fattura del contoterzista abbinato all assenza dei dispositivi di protezione previsti o abbinato mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta OPPURE mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta abbinato all assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE uso di prodotto revocato o non più commercializzabile OPPURE effetti extra aziendali Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) Rilevazione di infrazioni a TUTTI gli elementi di verifica OPPURE effetti extra - aziendali In tutti gli altri casi Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 204 di 256

153 154 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B9 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale B) PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+,T,Xn PORTATA Bassa Assenza dei dispositivi di protezione previsti O assenza della delega alla tenuta del registro Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo nei termini Media Alta GRAVITÀ Bassa Media Alta DURATA Alta Media Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo nei termini e assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) Infrazione di utilizzo per qualsiasi superficie interessata dall'infrazione OPPURE assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento per la sola parte relativa a prodotti classificati in assenza di ogni altra documentazione equivalente E/O assenza di fatture d acquisto e/o fatture contoterzista E/O assenza di moduli d acquisto riferito a prodotti classificati OPPURE uso di un prodotto revocato e non più commercializzabile OPPURE sito di stoccaggio non a norma OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione OPPURE effetti extra - aziendali Patentino scaduto, in assenza di richiesta di rinnovo entro i termini E/O assenza della delega alla tenuta del registro Assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) Infrazioni di livello medio abbinate a patentino scaduto, in assenza di richiesta di rinnovo entro i termini OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni: assenza del patentino assenza della documentazione d'acquisto per i prodotti classificati come T+, T, Xn (fatture e/o modulo d acquisto) o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente uso di prodotto revocato o non più commercializzabile OPPURE sito di stoccaggio non a norma OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione OPPURE effetti extra - aziendali Assenza del registro o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente OPPURE assenza di un sito di stoccaggio a norma OPPURE assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione OPPURE effetti extra aziendali In tutti gli altri casi IMPEGNI DI RIPRISTINO Effettuazione richiesta di rinnovo del patentino qualora scaduto (entro 15 giorni) Predisposizione della delega a terzi per la tenuta/compilazione/aggiornamento registro (entro 15 giorni) Predisposizione/ripristino del sito di stoccaggio (di norma entro 30 giorni) INTENZIONALITÀ Utilizzo di prodotti classificati come T+,T,XN e contemporanea assenza di: dispositivi di protezione individuale, documentazione d'acquisto dei prodotti e patentino Utilizzo di prodotti classificati come T+,T,XN e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma Azienda dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari oppure dichiari di utilizzare solo prodotti non classificati come molto tossici, tossici o nocivi e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno Rilevazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 205 di 256

154 Bollettino Ufficiale 155 NOTE CHECK LIST ATTO B9 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale Firma funzionari provinciali Data / / VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Effettuazione richiesta di rinnovo del patentino qualora scaduto Documentale (entro 15 giorni) Predisposizione della delega a terzi per la tenuta / compilazione / aggiornamento del registro Documentale (entro 15 giorni) Assenza o non conformità del sito di stoccaggio Oggettivo DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo FIRMA CONTROLLORE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // SI NO SI NO P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma funzionari provinciali Data / / Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 206 di 256

155 156 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B9 RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ATTO B9 RM REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI L azienda ha presentato domanda di MISURA 214 SI NO N.B. Se dal controllo dell Atto B9 non risulta l utilizzo di prodotti fitosanitari, non è necessario procedere con la compilazione della check list e l esito del controllo è positivo. REQUISITI MINIMI CONDIZIONALITA PER MISURA 214 PSR Corretta funzionalità delle macchine irroratrici aziendali Presenza della certificazione funzionale delle macchine irroratrici SI NO NN Se NO o NN al punto precedente compilare: Presenza della attestazione per la verifica statica della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari SI NO Verifica empirica della funzionalità della macchina irroratrice con esito positivo SI NO Rispetto delle disposizioni sull uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili Assenza di evidenze dell uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili SI NO NV ATTO RISPETTATO SI NO Note Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto B9 RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 207 di 256

156 Bollettino Ufficiale 157 CHECK LIST ATTO B9 RM DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA GRAVITÀ - DURATA Media Non corretta funzionalità delle macchine irroratrici aziendali Alta Presenza di diserbo chimico lungo le rive di corsi d acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei o di altri luoghi sensibili INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste IMPEGNI DI RIPRISTINO Ripristino della corretta funzionalità delle macchine irroratrici aziendali da verificare tramite controllo in loco (entro 30 giorni) Rilascio della certificazione funzionale/attestazione della verifica statica della funzionalità delle macchine irroratrici aziendali da verificare tramite un controllo documentale (entro 30 giorni) INTENZIONALITÀ Mancato ripristino della corretta funzionalità delle macchine irroratrici aziendali entro i tempi assegnati. NOTE Firma funzionari provinciali Data / / VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO Ripristino della corretta funzionalità delle macchine (entro 30 giorni) Rilascio della certificazione funzionale/ attestazione della verifica statica funzionale della macchina irroratrice (entro 30 giorni) TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Oggettivo Documentale DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo Positivo Negativo FIRMA CONTROLLORE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D SI NO SI NO SI NO P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma funzionari provinciali Data / / Atto B9 RM Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 208 di 256

157 158 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B10/B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ATTO B10 - DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI ATTO B11- SICUREZZA ALIMENTARE Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, ovicaprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d'allevamento e d acquacoltura, e/o i produttori di latte, uova, miele CODICE ALLEVAMENTO / CUAA DENOMINAZIONE AZIENDA: INDIRIZZO: N. CONFERIMENTO ANALISI N. PROCEDIMENTO NC PNR Campionamento nell ambito PNR (Piano, Extra Piano, Sospetto) SI NO Altra tipologia di campionamento SI NO A seguito dell esito di rapporto di prova e degli accertamenti condotti dal D.P.V. competente sono state accertate: 1 Evidenze inerenti la somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ed effetto anabolizzante NO SI 2 Evidenze inerenti la detenzione in azienda o l immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d azienda e di acquacoltura che contengono o in cui è stata constatata la presenza di NO SI sostanze di cui art. 3 D.Lgs 158/ Evidenze inerenti l immissione sul mercato per il consumo umano di animali d acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui art. 3 del D.Lgs 158/2006 NO SI 4 Evidenze inerenti la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs 158/2006 NO SI 5 Evidenze inerenti la commercializzazione di: a) animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della categoria NO SI A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito 6 Evidenze inerenti la commercializzazione di: b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato NO SI rispettato il periodo di sospensione prescritto 7 Evidenze inerenti la commercializzazione di: c) prodotti provenienti da animali di cui alle lettere a e b NO SI 8 Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della categoria A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) NO SI 9 Evidenze inerenti irregolarità a carico dell allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti NO SI Evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli 10 animali NO SI 11 Violazione Reg. (CE) 183/2005 Allegato I disposizioni in materia di mangimi e tenuta dei registri NO SI 12 Violazione Reg. (CE) 183/2005 Allegato III distribuzione NO SI 13 Violazione Reg.(CE) 852/ Allegato I parte A cap. II Requisiti in materia di igiene NO SI Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed 14 uso è obbligatoria NO SI NOTE I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto degli impegni alla base dell erogazione degli aiuti comunitari e nel caso di presenza di infrazione l esito del controllo sarà redatto a cura del funzionario dell Organismo Pagatore Firma del Veterinario Ufficiale Data Firma dell Allevatore (qualora la compilazione sia contestuale all accertamento) Atto B10/B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 209 di 256

158 Bollettino Ufficiale 159 CHECK LIST ATTO B10/B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) PORTATA, GRAVITÀ e DURATA Indici sempre considerati di livello alto ELENCO DELLE INADEMPIENZE CLASSIFICATE DA OPR COME INTENZIONALI Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite Allegato I D.Lgs. 158/2006) Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria Note RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO // // 5 // // 5 // // 5 // // // // Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma funzionario Organismo Pagatore Data / / Atto B10/B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 210 di 256

159 160 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ATTO B11 Sicurezza alimentare (SSVV) Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, ovicaprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d'allevamento e d acquacoltura, e/o i produttori di latte, uova, miele CODICE ALLEVAMENTO / CUAA DENOMINAZIONE AZIENDA: INDIRIZZO: CONTROLLI A SCOPI DIAGNOSTICI Nell anno in corso l azienda è stata oggetto di controlli a scopi diagnostici per problematiche di rilevanza per la salute umana Assenza di accertamenti non conformi L azienda ha disponibilità degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati L azienda ha disponibilità degli esiti degli accertamenti non conformi Assenza di non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ASL), tali da richiedere l adozione di azioni correttive I termini previsti per l adozione della misure correttive sono scaduti SI NO SI NO NN NV SI NO NN NV SI NO NN NV SI NO SI NO NN NV Sono state attivate misure correttive atte a risolvere il problema SI NO NN NV SANITA ANIMALE Nell anno in corso sono stati introdotti animali per i quali è prevista la certificazione sanitaria SI NO Presenza di certificazione sanitaria attestante lo status sanitario degli animali SI NO NN NV introdotti FARMACI E SOSTANZE VIETATE Vengono impiegati mangimi medicati SI NO I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente SI NO E presente in azienda la documentazione prevista per la detenzione ed uso dei SI NO mangimi medicati Necessità del registro dei trattamenti veterinari SI NO Presenza del registro dei trattamenti veterinari (in caso di obbligo di possesso) SI NO Sono state rilevate irregolarità a carico dell allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro) SI NO Sono state rilevate irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate SI NO Evidenze inerenti la commercializzazione di: a) animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della categoria A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero SI NO oggetto di trattamento illecito (rif. D.lgs. 158/2006 art. 14, comma 3, lettera a) Evidenze inerenti la commercializzazione di: b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (rif. D.lgs. SI NO 158/2006 art. 14, comma 3, lettera b) Evidenze inerenti la commercializzazione di: c) prodotti provenienti da animali di cui alle lettere a e b (rif. D.lgs. 158/2006 art. SI NO 14, comma 3, lettera c) Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non SI NO consentite) Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 211 di 256

160 Bollettino Ufficiale 161 CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale Evidenze inerenti irregolarità a carico dell allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti SI NO Evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali SI NO Violazione Reg. (CE) 183/2005 Allegato I disposizioni in materia di mangimi e tenuta dei registri SI NO Violazione Reg. (CE) 183/2005 Allegato III distribuzione SI NO Violazione Reg.(CE) 852/ Allegato I parte A cap II Requisiti in materia di igiene SI NO Le evidenze riscontrate comportano sanzioni amministrative e/o penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell azienda agricola oggetto di SI NO controllo Utilizzo di farmaci che necessitano di ricetta veterinaria SI NO Presenza della prescrizione veterinaria a fronte dell utilizzo di farmaci, per il cui SI NO acquisto ed uso è obbligatoria PRODUZIONE LATTE L azienda produce latte SI NO Esiste un sistema per l identificazione e separazione degli animali infetti, malati SI NO NN NV e/o sotto trattamento farmacologico Esistono spazi idonei per l isolamento degli animali infetti, malati e/o sotto SI NO NN NV trattamento farmacologico Sono rilevate non conformità circa l identificazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico o l isolamento degli animali SI NO NN NV Se SI specificare in note L azienda è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi oppure se non u.i., ha l autorizzazione ASL per conferire il latte SI NO NN NV I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per SI NO la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire la contaminazione NV Gli animali alla mungitura sono adeguatamente puliti (capezzoli, mammelle e parti SI NO adiacenti) NV Sono disponibili e aggiornate le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per SI NO NN NV la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura Il latte appena munto, stoccato in azienda, è refrigerato a non più di +8 C (in caso SI NO NN NV di raccolta giornaliera) o a non più di +6 C in caso di raccolta non giornaliera Se no, il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la tecnologia di trasformazione richiede il mantenimento del latte a temperature superiori a +8 C e SI NO NN NV l autorità competente lo consente ALIMENTAZIONE ANIMALE Sono stati acquistati prodotti destinati all alimentazione animale SI NO I fornitori di mangimi sono riconosciuti e/o registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005 SI NO NV Azienda che produce prodotti destinati all alimentazione animale SI NO L azienda è riconosciuta e/o registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 pur se SI NO NN NV soggetta all applicazione del Reg. (CE) 183/2005 Le modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti sono SI NO NN NV idonee al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi PRODUZIONE UOVA DA CONSUMO Azienda che produce uova SI NO Corretto stoccaggio delle uova SI NO NN NV Presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita SI NO NN NV ASPETTI GENERALI Vi sono evidenze che comportano sanzioni amministrative e/o penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell azienda agricola oggetto di SI NO controllo ATTO RISPETTATO SI NO Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 212 di 256

161 162 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale NOTE NV: NON VERIFICABILE - verifica del rispetto di un impegno al quale l azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo specificare il motivo nelle note NN: NON NECESSARIO - verifica del rispetto di un impegno al quale l azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto degli impegni alla base dell erogazione degli aiuti comunitari e nel caso di presenza di infrazione l esito del controllo sarà redatto a cura del funzionario dell Organismo Pagatore Firma del Veterinario Ufficiale Data Firma dell Allevatore VERIFICA AZIONE CORRETTIVA Acquisizione delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura (entro 15 giorni) VERIFICHE AZIONI CORRETTIVE TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Documentale DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo FIRMA VETERINARIO VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni) Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici (entro 15 giorni) TIPO CONTROLLO EFFETTUATO Oggettivo Documentale DATA CONTROLLO ESITO Positivo Negativo Positivo Negativo FIRMA VETERINARIO Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova (entro 15 giorni) Oggettivo Positivo Negativo I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto degli impegni alla base dell erogazione degli aiuti comunitari e nel caso di presenza di infrazione l esito del controllo sarà redatto a cura del funzionario dell Organismo Pagatore Firma del Veterinario Ufficiale Data Firma dell Allevatore Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 213 di 256

162 Bollettino Ufficiale 163 CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO SSVV (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) PORTATA Bassa Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura Alta Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate Media In tutti gli altri casi GRAVITÀ Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli Bassa impianti/attrezzature di mungitura Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione Incompleto o mancato aggiornamento delle registrazioni relative a risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali che abbia una rilevanza ai fini della salute umana I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e Media stoccaggio del latte non sono idonei a prevenirne la contaminazione Presenza di animali alla mungitura non adeguatamente puliti Mancato rispetto della temperatura di refrigerazione del latte, in assenza di deroghe Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l azienda Azienda che produce mangimi, soggetta all applicazione del Reg. (CE) 183/2005, non riconosciuta e/o non registrata Uova non stoccate in modo corretto Assenza della documentazione relativa alla produzione in uscita delle uova Carenze strutturali dell azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati I mangimi medicati non sono identificati ai sensi della normativa vigente Assenza di documentazione relativa alla certificazione sanitaria, in caso di introduzione di nuovi animali Alta in azienda Assenza dell autorizzazione ASL per il conferimento del latte, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate DURATA Bassa Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura Carenze strutturali dell azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano mancata Alta separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate Media In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Acquisizione delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura IMPEGNI DI RIPRISTINO Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni) Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 214 di 256

163 164 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale INTENZIONALITÀ Assenza della certificazione sanitaria nel caso di introduzioni di animali contestualmente all assenza del registro dei trattamenti veterinari Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite Allegato I D.Lgs. 158/2006) Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria Nei casi di sanzioni amministrative e/o penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell azienda agricola oggetto di controllo NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA PORTATA P GRAVITÀ G DURATA D P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO SI NO SI NO SI NO Firma funzionario Organismo Pagatore Data / / Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 215 di 256

164 Bollettino Ufficiale 165 CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ATTO B11 Sicurezza alimentare (PROVINCIA) VERIFICA DEGLI IMPEGNI PER L AZIENDA AGRICOLA Sono presenti in azienda sostanze pericolose SI NO Per il magazzinaggio delle sostanze pericolose, sono presenti e SI identificati locali chiusi e isolati, accessibili solo agli addetti, e/o spazi NO NN NV dedicati Sono presenti in azienda rifiuti speciali non pericolosi e/o rifiuti pericolosi SI NO I rifiuti sono separati dagli ambienti nei quali vengono stoccati le SI NO NN NV sostanze alimentari e/o i mangimi Effetti extra aziendali Rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari per l immissione in commercio di prodotti vegetali SI NO NN NV Assenza riscontro di effetti extra aziendali, derivati dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, causata da sostanze pericolose SI NO NN NV Presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari SI NO NN Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita) SI NO L azienda produce latte vaccino SI NO Presenza registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne del latte (solo bovini) ai sensi della L. 119/2003 e del D.M. 31/07/2003 SI NO Se sì, il registro è aggiornato SI NO Azienda che produce latte vaccino destinato alla filiera del latte alimentare fresco SI NO Presenza del manuale aziendale di tracciabilità del latte SI NO Assenza di non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti (ASL) in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi* SI NO I termini previsti per l adozione della misure correttive sono stati SI NO NN NV rispettati Sono state attivate misure correttive atte a risolvere il problema SI NO NN NV Nell anno in corso l azienda è stata oggetto di controlli a scopi diagnostici per problematiche di rilevanza per la salute umana* SI NO Assenza di accertamenti non conformi SI NO NN NV L azienda ha disponibilità degli esiti degli accertamenti non conformi SI NO NN NV Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 216 di 256

165 166 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale Azienda che produce prodotti destinati all alimentazione animale** SI NO Azienda riconosciuta e/o registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 SI NO NN NV Azienda non soggetta all applicazione del Reg. CE 183/2005 in quanto la produzione primaria di mangimi, avviene a livello locale, dal SI NO NN NV produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco ATTO RISPETTATO SI NO NOTE N.B. *Sentiti gli uffici dell ASL territorialmente competente **Consultati gli elenchi Regionali o sentiti gli uffici dell ASL territorialmente competente Firma funzionari provinciali Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 217 di 256

166 Bollettino Ufficiale 167 CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO PROVINCIA (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) PORTATA Bassa Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte Alta Assenza del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE effetti extra aziendali Media In tutti gli altri casi GRAVITÀ Bassa Media Alta Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte OPPURE assenza di aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari per i soli prodotti non classificati Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, non idonee ad evitare ogni contaminazione: separazione dei rifiuti non adeguata mancata separazione sostanze pericolose e/o delle sostanze chimiche dagli alimenti (spazi e locali per il magazzinaggio delle sostanze pericolose non sufficientemente chiusi ed isolati) OPPURE assenza di: esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l azienda un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e di prodotti acquistati/venduti aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari per i soli prodotti classificati OPPURE azienda che produce mangimi non riconosciuta e/o non registrata ai sensi del reg. CE 183/05 Carenze strutturali dell azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: mancata separazione dei rifiuti mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: mancato aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne (solo per il latte bovino) o assenza di tali registri assenza del registro dei prodotti fitosanitari assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti contemporanea assenza delle registrazioni di esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l azienda (analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali) e di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e di prodotti acquistati/venduti DURATA Bassa Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte Alta Carenze strutturali dell azienda OPPURE assenza del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE effetti extra - aziendali Media In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Predisposizione/aggiornamento del manuale di rintracciabilità del latte (entro 15 giorni) Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 218 di 256

167 168 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale IMPEGNI DI RIPRISTINO Predisposizione/aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari (entro 15 giorni) Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni) Aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne (solo per il latte bovino) o predisposizione di tali registri Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici (entro 15 giorni) INTENZIONALITÀ Nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell azienda agricola oggetto di controllo NOTE Firma funzionari provinciali Data / / VERIFICA AZIONE CORRETTIVA TIPO CONTROLLO EFFETTUATO DATA CONTROLLO ESITO FIRMA CONTROLLORE Predisposizione/completamento del Manuale di tracciabilità del latte fresco (entro 10 giorni) Documentale Positivo Negativo VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO TIPO CONTROLLO EFFETTUATO DATA CONTROLLO ESITO FIRMA CONTROLLORE Predisposizione/aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni) Oggettivo Positivo Negativo Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici (entro 15 giorni) Documentale Positivo Negativo Assenza / mancato aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita (entro 10 giorni) Documentale Positivo Negativo Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 219 di 256

168 Bollettino Ufficiale 169 CHECK LIST ATTO B11 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. Domanda n. Cuaa Ragione Sociale RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D SI NO SI NO SI NO P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma funzionari provinciali Data / / Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 220 di 256

169 170 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B12 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO B12 PREVENZIONE E CONTROLLO E ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI Riguarda le aziende zootecniche con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini VERIFICA DEGLI IMPEGNI A - Effettuata immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE SI NO B - Effettuata immediata denuncia di decesso alle autorità competenti SI NO C - Somministrazione di alimenti base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti SI NO prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate fosfato di calcico e fosfato tricalcico di origine animale mangimi contenenti le proteine di cui sopra ATTO RISPETTATO SI NO NOTE Firma del funzionario OPR Data / / N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all esito del controllo Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 221 di 256

170 Bollettino Ufficiale 171 CHECK LIST ATTO B12 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA Media Mancata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE E/O mancata denuncia di decesso alle autorità competenti Alta Somministrazione di alimenti base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate fosfato di calcico e fosfato tricalcico di origine animale mangimi contenenti le proteine di cui sopra GRAVITÀ e DURATA Media Se la portata è media Alta Se la portata è alta INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti INTENZIONALITÀ Rilevazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma del funzionario OPR Data / / Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 222 di 256

171 172 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B13 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO B13 MISURE DI LOTTA CONTRO L AFTA EPIZOOTICA Riguarda le aziende zootecniche con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini e suini VERIFICA DEGLI IMPEGNI Effettuata immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da afta epizootica SI NO ATTO RISPETTATO SI NO ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA, GRAVITÀ e DURATA Media Sempre INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti INTENZIONALITA Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma del funzionario OPR Data / / Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 223 di 256

172 Bollettino Ufficiale 173 CHECK LIST ATTO B14 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO B14 MISURE DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI Riguarda tutte le aziende zootecniche VERIFICA DEGLI IMPEGNI Effettuata notifica alla Autorità Competente i casi, anche sospetti, di: peste bovina peste dei piccoli ruminanti malattia vescicolare dei suini malattia emorragica epizootica dei cervi vaiolo degli ovicaprini stomatite vescicolare peste suina africana dermatite nodulare contagiosa febbre della rift valley SI NO ATTO RISPETTATO SI NO ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) INDICI DI VERIFICA PORTATA, GRAVITÀ e DURATA Media Sempre INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti INTENZIONALITÀ Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO PORTATA P INDICI DI VERFICA GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITÀ DURATA D // // // // SI NO Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma del funzionario OPR Data / / Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 224 di 256

173 174 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO B15 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ATTO B15 MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI Riguarda le aziende zootecniche che allevano ovini VERIFICA DEGLI IMPEGNI Effettuata immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da febbre catarrale degli ovini SI NO ATTO RISPETTATO SI NO ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) PORTATA, GRAVITÀ e DURATA Media Sempre INDICI DI VERIFICA INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Non previste IMPEGNI DI RIPRISTINO Non previsti INTENZIONALITA Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA P GRAVITÀ G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D // // // // SI NO Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma del funzionario OPR Data / / Atto B Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag. 225 di 256

174 Bollettino Ufficiale 175 CHECK LIST ATTO C16 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale CHECK LIST ATTO C16 BENESSERE VITELLI IN ALLEVAMENTO ANNUTOLI VITELLI A CARNE BIANCA D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, D.Lgs. 146/2001, RAGIONE SOCIALE Legale Rappresentante Codice fiscale / Partita I.V.A. Cognome e Nome SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA indirizzo via n. Località CAP _ _ _ _ _ SEDE PRODUTTIVA Indirizzo via n. Località CAP _ _ _ _ _ Codice aziendale Detentore Cognome e Nome Data di inizio attività _ _ / _ _ / _ _ _ _ Data ultima ristrutturazione _ _ / _ _ / _ _ _ _ Unità di personale addetto n. _ _ _ CONSISTENZA ALLEVAMENTO VITELLI n. _ _ _. _ _ _ LEGENDA La presente scheda è: una check list che agevola il controllo. non sostituisce il verbale di ispezione. deve essere compilata in stampatello con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile NV = NON VERIFICABILE NA = NON APPLICABILE O NON PERTINENTE NON CONFORMITÀ categorie AZIONI INTRAPRESE DALL AUTORITÀ COMPETENTE A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata C Sanzione amministrativa o penale immediata provvediment i conseguenti n. 1 PERSONALE A B C 1.1 Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. _ _ C NC NV NA 1.2 Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative C NC NV NA 1.3 Sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali C NC NV NA indicare la frequenza ai corsi: n. _ _ corsi anno Indicare l organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc) EVIDENZE: 2 ISPEZIONE (Controllo degli animali) A B C 2.1 gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/dì (1 volta/dì se stabulati all'aperto) C NC NV NA 2.2 è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali C NC NV NA 2.3 sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole C NC NV NA 2.4 gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato C NC NV NA 2.5 in caso di necessità viene consultato un medico veterinario C NC NV NA 2.6 il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie C NC NV NA Atto C VERSIONE VITELLI Pag. 226 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

175 176 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO C16 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale EVIDENZE: 3 TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) A B C 3.1 è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme C NC NV NA 3.2 è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata C NC NV NA 3.3 gli animali sono correttamente identificati e registrati C NC NV NA 3.4 è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento C NC NV NA 3.5 è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell HB C NC NV NA 3.6 i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente C NC NV NA EVIDENZE: 4.1 LIBERTÀ DI MOVIMENTO A B C lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni C NC NV NA i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà C NC NV NA i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi succedanei per un periodo massimo di 1 ora C NC NV NA gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano C NC NV NA strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali C NC NV NA sono presenti vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario C NC NV NA i recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti, le pareti divisorie non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in cui sia necessario isolare i vitelli C NC NV NA EVIDENZE: 4.2 SPAZIO DISPONIBILE A B C lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno: mq 1,5 per vitelli di p. v. <150 Kg mq 1,7 per vitelli di p. v. >150 Kg e < 220Kg C NC NV NA mq 1,8 per vitelli di p. v. >220 Kg La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. C NC NV NA EVIDENZE: 5 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE A B C i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non 5.1 sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono C NC NV NA facilmente lavabili e disinfettabili 5.2 gli animali stabulati all aperto dispongono di un riparo adeguato C NC NV NA 5.3 le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia C NC NV NA 5.4 la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali C NC NV NA all atto dell ispezione T e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all età degli animali 5.5 i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione C NC NV NA 5.6 le attrezzature per l alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento C NC NV NA 5.7 gli escrementi, l urina o i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità C NC NV NA Atto C VERSIONE VITELLI Pag. 227 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

176 Bollettino Ufficiale 177 CHECK LIST ATTO C16 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale 5.8 i pavimenti non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni C NC NV NA ed al peso dei vitelli 5.9 la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata C NC NV NA 5.10 è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli < 2 settimane vita) C NC NV NA 5.11 il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente C NC NV NA 5.12 i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico sanitario C NC NV NA EVIDENZE: 6 ILLUMINAZIONE MINIMA A B C gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un 6.1 C NC NV NA adeguato periodo di luce naturale o artificiale (durata tra le 9 e le 17) ed un adeguato periodo di riposo EVIDENZE: 7 ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE A B C 7.1 gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno C NC NV NA 7.2 sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore C NC NV NA 7.3 sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime C NC NV NA 7.4 sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione) C NC NV NA 7.5 se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il C NC NV NA benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso 7.6 è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti C NC NV NA 7.7 sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T e dell'ur C NC NV NA EVIDENZE: 8 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE A B C 8.1 non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente C NC NV NA 8.2 i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario C NC NV NA 8.3 l alimentazione è adeguata in rapporto all età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli C NC NV NA 8.4 i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno C NC NV NA 8.5 se non viene praticata l alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente C NC NV NA 8.6 a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande C NC NV NA 8.7 la modalità di somministrazione dell acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore C NC NV NA 8.8 i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita C NC NV NA 8.9 vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro C NC NV NA 8.10 il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda C NC NV NA 8.11 il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda C NC NV NA 8.12 esiste una banca aziendale del colostro C NC NV NA EVIDENZE: Atto C VERSIONE VITELLI Pag. 228 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

177 178 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO C16 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale 9 TASSO DI EMOGLOBINA A B C 9.1 l alimentazione è adeguata in rapporto all età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli C NC NV NA 9.2 la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl) C NC NV NA EVIDENZE: 10 MANGIMI CONTENENTI FIBRE A B C dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo 10.1 C NC NV NA portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane) EVIDENZE: 11 MUTILAZIONI A B C rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 sono praticate: 11.1 la cauterizzazione dell abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario C NC NV NA il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione EVIDENZE: 12 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO A B C non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o 12.1 possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che C NC NV NA non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti) 12.2 i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente C NC NV NA 12.3 vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti C NC NV NA 12.4 è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli C NC NV NA 12.5 I vitelli all arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterno completa) C NC NV NA 12.6 in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo C NC NV NA EVIDENZE: PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO Località Data _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ora _ _ : _ _ A.S.L. Cognome e Nome Firma Legale rappresentante o delegato Atto C VERSIONE VITELLI Pag. 229 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

178 Bollettino Ufficiale 179 CHECK LIST ATTO C16 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale ESITO DEL CONTROLLO (Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione) PORTATA Bassa Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 1 Media Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 2 e 4 Alto Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C GRAVITÀ Bassa Non conformità di tipo A o B per un solo tipo di requisito disatteso Media Non conformità di tipo A o B fino a tre tipi di requisiti disattesi Alto Non conformità di tipo A o B per più di tre tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità DURATA Bassa Alto Media Con parametri di portata e gravità a livello basso In presenza di non conformità di tipo C In tutti gli altri casi INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Il numero di irregolarità è pari a 1 e la categoria di sanzione è la A o la B. AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE Attuazione nei tempi indicati della azione prescritta dal Veterinario ASL IMPEGNI DI RIPRISTINO Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL, ma l effetto della violazione permane INTENZIONALITÀ Sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti VERIFICA AZIONE CORRETTIVA TIPO CONTROLLO EFFETTUATO DATA CONTROLLO ESITO FIRMA CONTROLLORE Attuazione nei tempi indicati dell azione prescritta dal Veterinario ASL Documentale Oggettivo Positivo Negativo VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO TIPO CONTROLLO EFFETTUATO DATA CONTROLLO ESITO FIRMA CONTROLLORE Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL Documentale Oggettivo Positivo Negativo Atto C VERSIONE VITELLI Pag. 230 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

179 180 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO C16 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale NOTE RIEPILOGO ESITO ATTO ATTO INDICI DI VERFICA ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA PORTATA GRAVITÀ P G ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA DURATA D SI NO SI NO SI NO P N P N Legenda: 1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO Firma del funzionario OPR Data / / Atto C VERSIONE VITELLI Pag. 231 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

180 Bollettino Ufficiale 181 CHECK LIST ATTO C17 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale CHEC LIST ATTO C17 BENESSERE SUINI IN ALLEVAMENTO D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 D.Lgs. 53/04 (dir. 2001/88/CE e dir.2001/93/ce) D.Lgs. 146/2001(dir. 98/58/CE) RAGIONE SOCIALE Legale Rappresentante Cognome e Nome Codice fiscale / Partita I.V.A. SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA indirizzo via n. Località CAP _ _ _ _ _ SEDE PRODUTTIVA Indirizzo via n. Località CAP _ _ _ _ _ Codice aziendale Detentore Cognome e Nome Data di inizio attività _ _ / _ _ / _ _ _ _ Data ultima ristrutturazione _ _ / _ _ / _ _ _ _ Unità di personale addetto n. _ _ _ CONSISTENZA ALLEVAMENTO verri n. _ _ _. _ _ _ scrofe e scrofette n. _ _ _. _ _ _ ingrasso n. _ _ _. _ _ _ lattonzoli n. _ _ _. _ _ _ LEGENDA La presente scheda è: una check list che agevola il controllo. non sostituisce il verbale di ispezione. deve essere compilata in stampatello con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile NV = NON VERIFICABILE NA = NON APPLICABILE O NON PERTINENTE NON CONFORMITÀ categorie AZIONI INTRAPRESE DALL AUTORITÀ COMPETENTE A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata C Sanzione amministrativa o penale immediata Provvedimenti conseguenti n. 1 PERSONALE A B C 1.1 Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. _ _ C NC NV NA 1.2 Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative (art. 3 e allegato al D.Lgs. 53/2004) C NC NV NA 1.3 Sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l anno, ogni sei mesi ecc). Indicare da chi sono stati organizzati i corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc)... C NC NV NA EVIDENZE: 2 ISPEZIONE (Controllo degli animali) A B C 2.1 gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta/dì C NC NV NA 2.2 è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali C NC NV NA Atto C VERSIONE SUINI Pag. 232 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

181 182 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO C17 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti con 2.3 problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, o che sono C NC NV NA malati o feriti ecc.) 2.4 gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato C NC NV NA il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all animale di girarsi facilmente e di 2.5 avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con C NC NV NA specifiche prescrizioni veterinarie 2.6 I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso); C NC NV NA SCROFE E SCROFETTE: 2.7 se necessario, sono sottoposte a trattamenti contro i parassiti interni ed esterni C NC NV NA vengono pulite se sistemate negli stalli da parto SUINETTI E SUINI ALL INGRASSO: quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono) qualora necessaria, la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una 2.8 settimana dallo svezzamento C NC NV NA i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario EVIDENZE: 3 TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) A B C 3.1 è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme C NC NV NA 3.2 è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata C NC NV NA 3.3 è presente un piano di autocontrollo / buone pratiche di allevamento C NC NV NA 3.4 i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente C NC NV NA EVIDENZE: 4 LIBERTÀ DI MOVIMENTO A B C 4.1 la libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni C NC NV NA 4.2 è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette C NC NV NA 4.3 gli attacchi eventualmente utilizzati per gli altri suini non provocano lesioni e consentono ai suini di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano C NC NV NA strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati 4.4 SCROFE E SCROFETTE: sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito C NC NV NA gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre 4.5 LATTONZOLI una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato vi è una idonea fonte di calore nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà C NC NV NA EVIDENZE: Atto C VERSIONE SUINI Pag. 233 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

182 Bollettino Ufficiale 183 CHECK LIST ATTO C17 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale 5 SPAZIO DISPONIBILE A B C le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: Peso vivo kg m 2 Peso vivo kg m 2 Fino a 10 0,15 Oltre a 50 fino a 85 0,55 C NC NV NA Oltre 10 fino a 20 0,20 Oltre a 85 fino a Oltre a 20 fino a 30 0,30 Oltre Oltre a 30 fino a Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all allevamento del suino per la prima volta dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1 gennaio 2013 in tutte le aziende: le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di: 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione 2,25 mq per ciascuna scrofa se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di: meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%; 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 % nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m. deroga per la aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto EVIDENZE: C NC NV NA 6 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE A B C 6.1 i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali C NC NV NA 6.2 non vi sono spigoli taglienti o sporgenze C NC NV NA - la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni 6.3 di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali C NC NV NA - all atto dell ispezione T e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all età degli animali 6.4 rumori dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dba, i rumori costanti ed improvvisi C NC NV NA 6.5 i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente C NC NV NA riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali) 6.6 il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente C NC NV NA 6.7 i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico sanitario C NC NV NA EVIDENZE: 7 ILLUMINAZIONE MINIMA A B C dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al 7.1 C NC NV NA giorno EVIDENZE: Atto C VERSIONE SUINI Pag. 234 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

183 184 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO C17 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale 8 PAVIMENTAZIONI A B C i pavimenti: non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali 8.1 sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini C NC NV NA se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq 8.2 nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini se il recinto viene utilizzato anche per l accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero C NC NV NA da ostacoli Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all allevamento del suino per la prima volta dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1 gennaio 2013 in tutte le aziende SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo: 1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta 2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.) 8.3 i pavimenti fessurati in calcestruzzo per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno: C NC NV NA a) l ampiezza massima delle aperture di: 11 mm per i lattonzoli; 14 mm per i suinetti; 18 mm per i suini all'ingrasso; 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; EVIDENZE: b) l ampiezza minima dei travetti: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 9 MATERIALE MANIPOLABILE A B C i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) salvo che il loro uso possa 9.1 compromettere la salute o il benessere degli animali C NC NV NA indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare... indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile 9.2 SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami) C NC NV NA 9.3 Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all allevamento del suino per la prima volta dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1 gennaio 2013 in tutte le aziende le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell allegato al D.Lgs. 53/2004 indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile C NC NV NA EVIDENZE: Atto C VERSIONE SUINI Pag. 235 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

184 Bollettino Ufficiale 185 CHECK LIST ATTO C17 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale 10 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE A B C 10.1 non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente C NC NV NA 10.2 i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario C NC NV NA 10.3 tutti i suini sono nutriti almeno una volta al giorno C NC NV NA 10.4 se sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo C NC NV NA le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire 10.5 che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di C NC NV NA competitività 10.6 l alimentazione è adeguata in rapporto all età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali C NC NV NA 10.7 a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente C NC NV NA i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione 10.8 ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente le attrezzature per l alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le C NC NV NA parti in cui si depositano residui di alimento EVIDENZE: 11 MANGIMI CONTENENTI FIBRE A B C per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE 11.1 GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente ed alimenti ad alto tenore energetico C NC NV NA EVIDENZE: 12 MUTILAZIONI A B C rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 ed all allegato al D.Lgs. 122/2011, Capitolo I, punto 8 Sono praticate: a. la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie liscia intatta b. la riduzione delle zanne dei verri, se necessaria, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di 12.1 sicurezza c. il mozzamento di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita C NC NV NA d. la castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita e. l apposizione di un anello al naso, (ammesso solo quando gli animali sono detenuti in allevamenti all aperto) tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (art. 5 bis) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche 12.2 se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7 giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario C NC NV NA 12.3 il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità). è necessario che vi sia documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario) C NC NV NA EVIDENZE: Atto C VERSIONE SUINI Pag. 236 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

185 186 Bollettino Ufficiale CHECK LIST ATTO C17 DU n. PSR/OCM vino Domanda n. n. CUAA Ragione Sociale 13 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO A B C non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o 13.1 possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non C NC NV NA causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti) 13.2 vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti C NC NV NA LATTONZOLI: nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso) 13.3 i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati C NC NV NA gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell introduzione di un nuovo gruppo gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli) EVIDENZE: 14 ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE A B C se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un 14.1 adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il C NC NV NA benessere degli animali 14.2 in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto C NC NV NA 14.3 gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno C NC NV NA 14.4 sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T e dell'ur C NC NV NA EVIDENZE: PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO Località Data _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ora _ _ : _ _ A.S.L. Cognome e Nome Firma Legale rappresentante o delegato Atto C VERSIONE SUINI Pag. 237 di 256 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

LA CONDIZIONALITA NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE

LA CONDIZIONALITA NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE Misura 215 - Annualità 2015/2016 Pagamenti per il benessere degli animali LA CONDIZIONALITA NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE Agenzia Laore Sardegna Monni Narciso Area di supporto in materia di Condizionalità

Dettagli

Misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni

Misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni ALLEGATO A Misura Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni Elenco degli impegni della Misura Primo imboschimento dei terreni agricoli

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 240

Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 240 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 240 78993 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del

Dettagli

14880 N. 54 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-12-2015 Parte I

14880 N. 54 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-12-2015 Parte I 14880 N. 54 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-12-2015 Parte I delle Strutture complesse, semplici, incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della

Dettagli

29.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

29.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 29.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA DECRETO 16 aprile 2015, n. 39 Domanda Unica campagna 2015: avvio del procedimento

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA PSR TOSCANA 2007/2013 Regolamento CE 1698/05 MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza Provincia di... Organismo prestatore del servizio:. Beneficiario :..... Tipologia

Dettagli

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) che, all art. 14, dispone

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata

Dettagli

IL RESPONSABILE. Richiamati:

IL RESPONSABILE. Richiamati: Richiamati: IL RESPONSABILE - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

Dettagli

1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)

1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012) Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all acquisto e all uso e all attività di consulenza sull impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Premessa La direttiva

Dettagli

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13. Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13. Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 1 BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13 Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane Sottomisura 13.2: pagamento

Dettagli

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA Assessorato dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità DECRETO 3 marzo 2011 (G.U.R.S. n. 13 del 25 marzo 2011) Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della

Dettagli

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE POLITICHE COMUNITARIE E REGIONALI PER LA COMPETITIVITA'

Dettagli

Condizionalità e Consulenza Aziendale nell allevamento bovino, suino e ovicaprino: opportunità per il Medico Veterinario

Condizionalità e Consulenza Aziendale nell allevamento bovino, suino e ovicaprino: opportunità per il Medico Veterinario A. Coccollone R. Riu F. Giacometti A. Serraino Dip. di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale, A. Peli Dip. Clinico Veterinario E. P. L. De Santis Dip. Biologia Animale, Università di Sassari

Dettagli

MANUALE PROCEDURALE PER LA GESTIONE DELLE PRODUZIONI PARALLELE

MANUALE PROCEDURALE PER LA GESTIONE DELLE PRODUZIONI PARALLELE Allegato A al decreto n. 123 del 14.10.2015 AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura PRODUZIONE BIOLOGICA Articolo 40 regolamento (CE) n. 889/2008 MANUALE PROCEDURALE PER LA GESTIONE DELLE

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento

Dettagli

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE DETERMINAZIONE

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE DETERMINAZIONE N. G04375 del 29/04/2016 Proposta n. 6068 del 28/04/2016

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 06.01.08 DETERMINAZIONE PROT. N. 7281 REP. N. 677 Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Misura 214 Pagamenti Agroambientali - Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 45 del 05 aprile 2016

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 45 del 05 aprile 2016 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 45 del 05 aprile 2016 Oggetto: Domanda Unica campagna 2016: avvio del procedimento di cui al Reg.

Dettagli

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MANUALE GENERALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MANUALE GENERALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MANUALE GENERALE Approvato con decreto n. 781 del 24 dicembre 2008 Modificato ed integrato con decreti n. 89 del 7 aprile 2009, n. 119 del 13 maggio 2009, n. 212

Dettagli

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-04-2002 (punto N. 17 ) Delibera N.371 del 15-04-2002 DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-04-2002 (punto N. 17 ) Delibera N.371 del 15-04-2002 DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-04-2002 (punto N. 17 ) Delibera N.371 del 15-04-2002 Proponente ENRICO ROSSI DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE

Dettagli

VERBALE DI ISPEZIONE

VERBALE DI ISPEZIONE Pagina 1 di 18 Del 3/1/28 Ufficio Motorizzazione Civile di Via tel. fax e-mail Verbale n (1)/ (2)/ (3)/ISPSTA/28 DATI IDENTIFICATIVI Studio di consulenza Codice Tipo di abilitazione: - STA SI NO DAL -

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 23-6-2016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 23-6-2016 28388 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 20 giugno 2016, n. 1206 FSC - APQ Sviluppo Locale 2007 2013 Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del

Dettagli

VERIFICHE PERIODICHE DEL COLLEGIO SINDACALE. di Teresa Aragno

VERIFICHE PERIODICHE DEL COLLEGIO SINDACALE. di Teresa Aragno VERIFICHE PERIODICHE DEL COLLEGIO SINDACALE di Teresa Aragno Finalità della revisione legale Acquisire tutti gli elementi necessari per consentire al revisore di affermare, con ragionevole certezza, che

Dettagli

POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO POLITECNICO DI TORINO REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO (dell Unione Europea, dei ministeri, degli enti territoriali, delle fondazioni e di altri enti pubblici e privati) Emanato

Dettagli

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA DIPE-0002183-A-15/05/2014 RINNOVO DEL PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA

Dettagli

A relazione dell'assessore Valmaggia: Visti i regolamenti:

A relazione dell'assessore Valmaggia: Visti i regolamenti: REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 52-2753 PSR 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader - Approvazione dei criteri per l'assegnazione

Dettagli

le Organizzazioni di Produttori

le Organizzazioni di Produttori Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Il successo dell'agricoltura Lucana: le Organizzazioni di Produttori Università degli Studi di Basilicata 24/10/2014 INDICE 1.PREMESSA 2.RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 32 31 marzo 2015 Oggetto : Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale

Dettagli

FORMAZIONE FROFESSIONALE,FSE ED ALTRI COFINAN.TI ATTUAZIONE INTERVENTI FORMAZIONE DETERMINAZIONE. Estensore PICCINNO BRUNO

FORMAZIONE FROFESSIONALE,FSE ED ALTRI COFINAN.TI ATTUAZIONE INTERVENTI FORMAZIONE DETERMINAZIONE. Estensore PICCINNO BRUNO REGIONE LAZIO Dipartimento: Direzione Regionale: Area: DIPARTIMENTO SOCIALE FORMAZIONE FROFESSIONALE,FSE ED ALTRI COFINAN.TI ATTUAZIONE INTERVENTI FORMAZIONE DETERMINAZIONE N. D3240 del 26/09/2008 Proposta

Dettagli

Comune Fabriano. Protocollo Generale, Servizio Progettazione, Servizio Edilizia Privata. Progetto di Certificazione secondo le norme ISO 9000

Comune Fabriano. Protocollo Generale, Servizio Progettazione, Servizio Edilizia Privata. Progetto di Certificazione secondo le norme ISO 9000 Comune Fabriano Protocollo Generale, Servizio Progettazione, Servizio Edilizia Privata Progetto di Certificazione secondo le norme ISO 9000 Formazione per auditor interni 25 maggio 2009 1 SOMMARIO Il significato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE n. 68 REGOLAMENTO SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO COMUNALE n. 68 REGOLAMENTO SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE REGOLAMENTO COMUNALE n. 68 REGOLAMENTO SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 26 Marzo 2009 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

AGEA Servizio Tecnico DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA

AGEA Servizio Tecnico DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA AGEA Servizio Tecnico DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA REGG. CE n.. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004 e successive modifiche e integrazioni Campagna 2008 Specifiche Tecniche per l esecuzione dei Controlli Oggettivi

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. TRA I COMUNI DI Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Flero, Lograto, Roncadelle, Torbole Casaglia ( Ente delegato)

PROTOCOLLO D INTESA. TRA I COMUNI DI Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Flero, Lograto, Roncadelle, Torbole Casaglia ( Ente delegato) PROTOCOLLO D INTESA TRA I COMUNI DI Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Flero, Lograto, Roncadelle, Torbole Casaglia ( Ente delegato) Finalizzato alla promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento

Dettagli

L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. Approvazione del 4 Rapporto sulle raccolte differenziate 2008

L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. Approvazione del 4 Rapporto sulle raccolte differenziate 2008 D.G.R. n. 588 del 26/07/2010. L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. Approvazione del 4 Rapporto sulle raccolte differenziate 2008 LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che

Dettagli

Costi di conformità alle normative. sul costo totale del latte

Costi di conformità alle normative. sul costo totale del latte Costi di conformità alle normative (ambiente, benessere animale e sicurezza alimentare) sul costo totale del latte 4 febbraio 2016 - Fieragricola, Verona Obbiettivi Descrizione e valutazione dello studio,

Dettagli

BANDO PUBBLICO. ASSE 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell economia rurale

BANDO PUBBLICO. ASSE 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell economia rurale Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL BANDO PUBBLICO ASSE 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell economia rurale MISURA

Dettagli

PG-SGSL 03 Definizione degli obiettivi e dei programmi

PG-SGSL 03 Definizione degli obiettivi e dei programmi Redatta da Data Firma RSPP Verificata da Emissione autorizzata da DL / DG Aggiornamenti e Revisioni Revisione n Oggetto Data 1.0 Prima Stesura 15 aprile 2015 L'originale firmato del documento e la copia

Dettagli

Città di Pinerolo Provincia di Torino

Città di Pinerolo Provincia di Torino Città di Pinerolo Provincia di Torino DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. "ANTICORRUZIONE E CODICE ETICO DEI DIPENDENTI" - "L'ANTICORRUZIONE E LE MODALITA' OPERATIVE

Dettagli

SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti

SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti La scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materia; sono possibili omissioni o imprecisioni. E opportuno

Dettagli

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro nel seguito denominata Università codice fiscale n 97026980793, con sede legale in Catanzaro,

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005 DECRETO DIRIGENZIALE N. 514 del 10 novembre 2005 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE INTERVENTI

Dettagli

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL IMPIANTO E ALL ESERCIZIO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO O A SCOPO ALIMENTARE. (ART. 22 L.R. 4 SETTEMBRE

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA PER L ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

PROCEDURA OPERATIVA PER L ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO 28/06/2011 Pag. 1 di 9 PROCEDURA OPERATIVA PER L ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO 1 SCOPO... 2 2 APPLICABILITÀ... 2 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1 Moduli... 2 4 RESPONSABILITÀ... 2 5 MODALITÀ OPERATIVE...

Dettagli

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio

Dettagli

GESTIONE DELLE RISORSE Capitolo 6

GESTIONE DELLE RISORSE Capitolo 6 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE Le Aree/Servizi che operano nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità del DSU Toscana sono identificate in un apposito organigramma, riportato nel capitolo

Dettagli

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ONLINE INTRODUZIONE Entro febbraio 2015 le pubbliche amministrazioni (PA)

Dettagli

6.1 Allegato A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI BUSCA TESSELLO 2 LOCALITA SAN CARLO DI CESENA CECK LIST PER VISITA IN SITO

6.1 Allegato A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI BUSCA TESSELLO 2 LOCALITA SAN CARLO DI CESENA CECK LIST PER VISITA IN SITO 6.1 Allegato A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI BUSCA TESSELLO 2 LOCALITA SAN CARLO DI CESENA CECK LIST PER VISITA IN SITO RAPPORTO CONCLUSIVO DI VISITA ISPETTIVA AIA 2013 CHECK LIST ANNO 2013 ALL

Dettagli

Oggetto: Bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale

Oggetto: Bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale Oggetto: Bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna Utilizzo

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) DELLA SOCIETA ACSEL S.p.A. Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza Adottato dal Consiglio di Amministrazione

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l adozione di sistemi di gestione conformi

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA PSR TOSCANA 2007/2013 Regolamento CE 1698/05 MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza Provincia di.. Organismo prestatore del servizio:. Azienda :.... Tipologia di servizio

Dettagli

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Dott. Annalisa DE VIVO Diretta 1 dicembre 2008 L AMBITO APPLICATIVO L adeguata verifica è dovuta (art. 16 d.lgs. 231/2007): a) per le prestazioni professionali aventi

Dettagli

AVVISO PUBBLICO P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 0 7-2 0 1 3

AVVISO PUBBLICO P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 0 7-2 0 1 3 AVVISO PUBBLICO P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 0 7-2 0 1 3 A S S E 2 : M I G L I O R A M E N T O D E L L A M B I E N T E E D E L L O S P A

Dettagli

Settore Lavoro, Istruzione e Formazione, Politiche Sociali

Settore Lavoro, Istruzione e Formazione, Politiche Sociali Settore Lavoro, Istruzione e Formazione, Politiche Sociali Note operative per la presentazione telematica dei formulari tramite l applicativo GBC del sistema SINTESI Questa guida è uno strumento di supporto

Dettagli

PROT. n. 1133 del 1 LUGLIO 2014

PROT. n. 1133 del 1 LUGLIO 2014 PROT. n. 1133 del 1 LUGLIO 2014 Provvedimento di revoca dell autorizzazione, alla società Suolo e Salute s.r.l., ad esercitare il controllo e la certificazione sull attività di importazione da Paesi terzi

Dettagli

D.M. 18 marzo 2010 (1).

D.M. 18 marzo 2010 (1). D.M. 18 marzo 2010 (1). Modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato (3). (2) --------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA

ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA 1) PROCEDURA DI ATTIVAZIONE CONTABILIZZAZIONE LAVORI E fatto obbligo alla ditta subappaltatrice di compilare i rimessi, forniti in triplice copia da EXE.GESI

Dettagli

GLI STRUMENTI DECISIONALI PER LE AZIENDE AGRICOLE: IL BILANCIO SEMPLIFICATO

GLI STRUMENTI DECISIONALI PER LE AZIENDE AGRICOLE: IL BILANCIO SEMPLIFICATO GLI STRUMENTI DECISIONALI PER LE AZIENDE AGRICOLE: IL BILANCIO SEMPLIFICATO www.bilanciosemplificato.inea.it Alfonso Scardera Istituto Nazionale di Economia Agraria Lamezia Terme, 15 aprile 2014 RICA Rete

Dettagli

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO AZIENDA C.F./P.IVA INDIRIZZO COMUNE Tel. e-mail SETTORE ATTIVITA ASSETTO ORGANIZZATIVO NOMINATIVO E-MAIL TELEFONO DATORE DI LAVORO come da D.Lgs 81/08

Dettagli

Dematerializzare i documenti? Prima occorre dematerializzare (bene e a norma) il processo

Dematerializzare i documenti? Prima occorre dematerializzare (bene e a norma) il processo Giovanni Michele Bianco Marco Trainotti Università di Verona Direzione Organizzazione del Sistema Informativo Dematerializzare i documenti? Prima occorre dematerializzare (bene e a norma) il processo Nessuno

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT.. Gestione Commissariale (L.R. 15/2013) EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 Disposizioni in materia di riordino delle Province Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30.05.2014

Dettagli

CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI

CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI MANUALE DI CONSERVAZIONE adottato con delibera di Giunta Comunale n.102 del 30.06.2015 Manuale di Pag.2 di 11 Indice 1. Introduzione... 3 2. Rimandi... 4 3. Descrizione

Dettagli

16,00. Alla Provincia di Ravenna Albo Autotrasportatori Via della Lirica, 21 48124 RAVENNA

16,00. Alla Provincia di Ravenna Albo Autotrasportatori Via della Lirica, 21 48124 RAVENNA MARCA DA BOLLO VALORE CORRENTE 16,00 Alla Provincia di Ravenna Albo Autotrasportatori Via della Lirica, 21 48124 RAVENNA Domanda di dispensa dall esame di idoneità professionale per il trasporto su strada

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 35 del 31-3-2016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 35 del 31-3-2016 16032 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 25 marzo 2016, n. 196 Indizione avviso di selezione pubblica per il conferimento presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale

Dettagli

PARTE SECONDA. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

PARTE SECONDA. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 37 del 05-4-2016 16871 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n.231 Art. 39 della L.R.

Dettagli

27/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95. Regione Lazio

27/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95. Regione Lazio Regione Lazio DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 17 novembre 2014, n. G16319 POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento

Dettagli

ART. 1 - FINALITA' ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI

ART. 1 - FINALITA' ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Approvato con delibera di Giunta Camerale n. 49 del 16/04/2015) ART. 1 - FINALITA' Allo

Dettagli

Determinazione n. G07243 del 16 giugno 2015

Determinazione n. G07243 del 16 giugno 2015 Determinazione n. G07243 del 16 giugno 2015 Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. ii. Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. DM del MIPAAF n. 15938

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali Decreto n. 33 del 01/04/2015 Oggetto: Reg. CE n. 1308/2013

Dettagli

Giunta Regionale della Campania. Decreto

Giunta Regionale della Campania. Decreto Giunta Regionale della Campania Decreto Dipartimento: Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali N 40 Del Dipart. Direzione G. Unità O.D. 13/02/2015 52 6 11 Oggetto: Campagna vitivinicola 2014/2015

Dettagli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Unione Europea Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Regionale CCI 2007 IT051PO001 FSE LICEO STLE REGINA MARGHERITA Scienze Umane Linguistico Scientifico Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze

Dettagli

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Servizio Fatt-PA Lextel

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Servizio Fatt-PA Lextel LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Servizio Fatt-PA Lextel FATTURAZIONE ELETTRONICA Fatt-PA è il servizio online di fatturazione elettronica che consente di emettere una fattura elettronica da inviare alla Pubblica

Dettagli

Allegato A al decreto n. MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI IN LOCO PER LE MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI

Allegato A al decreto n. MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI IN LOCO PER LE MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI Allegato A al decreto n. del MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI IN LOCO PER LE MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI Premessa Il presente manuale, ai fini dell attuazione delle misure del Programma di Sviluppo

Dettagli

Città Metropolitana di Genova

Città Metropolitana di Genova Città Metropolitana di Genova PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI Protocollo Generale N. 0052457 / 2015 Atto N. 2421 OGGETTO: ECO ERIDANIA

Dettagli

Anno 2014 N.RF302. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2014 N.RF302. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2014 N.RF302 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI PER L ANNO 2013 RIFERIMENTI DELIBERA MIN.TRASPORTI N. 2 DEL

Dettagli

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE DECRETO N 804/ DEC A 44 DEL 29.05.2012

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE DECRETO N 804/ DEC A 44 DEL 29.05.2012 DECRETO N 804/ DEC A 44 DEL 29.05.2012 Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misura 214 Pagamenti Agroambientali. Azione 214/6 Produzione Integrata. Revisione registro aziendale delle operazioni

Dettagli

AUTORITA PORTUALE REGIONALE LR 23/2012 COMITATO PORTUALE DI PORTO SANTO STEFANO

AUTORITA PORTUALE REGIONALE LR 23/2012 COMITATO PORTUALE DI PORTO SANTO STEFANO AUTORITA PORTUALE REGIONALE LR 23/2012 COMITATO PORTUALE DI PORTO SANTO STEFANO AVVISO PUBBLICO PER IL COMPLETAMENTO DEI COMPONENTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI E DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI NELLA

Dettagli

Corso destinato agli Incaricati per i Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 PROGRAMMA DEL CORSO 24 ORE

Corso destinato agli Incaricati per i Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 PROGRAMMA DEL CORSO 24 ORE Corso destinato agli Incaricati per i Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 PROGRAMMA DEL CORSO 24 ORE Responsabile del progetto formativo: Dott. Ing. Antonio Razionale Tutor: Dott. Ing.

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali Decreto n. 1186 del 10/06/2015 Oggetto: Reg. CE n. 1308/2013

Dettagli

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI COMUNE DI CASTELVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 TA INTEGRATIVA ED ALLEGATI Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la nota

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - la legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile ;

LA GIUNTA REGIONALE. - la legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile ; O GG E TTO : Eventi emergenziali che hanno colpito il territorio ligure da Ottobre 2008 ad Aprile 2009, Quadro Generale del Danno Occorso. Stanziamento di Euro 4.500.000,00 per le Amministrazioni Provinciali.

Dettagli

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo 884327

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo 884327 COMUNE DI PISA TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 204 del 26/03/2013 Codice identificativo 884327 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino APPROVAZIONE DEGLI

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. 2012/10563 Comunicazioni all anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Dettagli

Fondo Regionale diritto al lavoro dei disabili L.R. 13/2003 Piano Provinciale Disabili annualità 2014-2016 Anno 2014

Fondo Regionale diritto al lavoro dei disabili L.R. 13/2003 Piano Provinciale Disabili annualità 2014-2016 Anno 2014 Fondo Regionale diritto al lavoro dei disabili L.R. 13/2003 Piano Provinciale Disabili annualità 2014-2016 Anno 2014 DISPOSITIVO PROVINCIALE DOTI MANTENIMENTO AZIENDA Riferimenti Normativi L.R. 68/99 Norme

Dettagli

C I R C O L A R E N. 6

C I R C O L A R E N. 6 C I R C O L A R E N. 6 Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica Roma, 6 febbraio 2001 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ---------------- Ispettorato Generale

Dettagli

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311 11533 17/10/2008 Identificativo Atto n. 1311 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI MASSAGGIATORE OPERATORE DELLA SALUTE E IL DIRIGENTE DELL

Dettagli

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA COMUNE DI PORDENONE TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA Nominativo del dichiarante (1) altri titolari oltre al presente dichiarante NO SI n (in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni

Dettagli

SERVIZI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE

SERVIZI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE SERVIZI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE Dirigente: BURZAGLI SILVIA Decreto N. 151 del 27-07-2015 Responsabile del procedimento: EGLE PORRETTI Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE SUL

Dettagli

P26 Valutazione e controllo strategico della formazione professionale

P26 Valutazione e controllo strategico della formazione professionale P26 Valutazione e controllo strategico della formazione professionale Responsabile processo: Dirigente responsabile Unità complessa per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale

Dettagli

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) SETTORE AFFARI GENERALI, CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche

Dettagli

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Allegato 1 al decreto n. ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di contributo per le assicurazioni nel settore OCM Vitivinicolo Campagna 2010 1 Sommario

Dettagli

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE OGGETTO : APPROVAZIONE DEI BANDI PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE

Dettagli

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÁ NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2014; VISTO l articolo 1,

Dettagli

PROVINCIA DI NOVARA Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

PROVINCIA DI NOVARA Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087 PROVINCIA DI NOVARA Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087 4 Settore - Sviluppo Economico DETERMINA n. 4385/2003 Proposta Formazione e Orientamento professionale/143 Novara, lì 29/12/2003

Dettagli

Allegato 1 Profili professionali e contenuti del colloquio intervista

Allegato 1 Profili professionali e contenuti del colloquio intervista Allegato 1 Profili professionali e contenuti del colloquio intervista FIGURA 1 Categoria D Posizione D1 Tempo Tempo pieno Profilo Istruttore direttivo amministrativo Mansioni Responsabile segreteria di

Dettagli

La valorizzazione degli accordi facoltativi regionali alla luce della Dir. 98/34 CE

La valorizzazione degli accordi facoltativi regionali alla luce della Dir. 98/34 CE La valorizzazione degli accordi facoltativi regionali alla luce della Dir. 98/34 CE UCN 98/34/CE UDINE 29 Maggio 2014 CAPO 2 DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI Articolo 28 Sono

Dettagli

abbattimento e sostituzione potatura straordinaria, capitozzatura, per i seguenti motivi:...

abbattimento e sostituzione potatura straordinaria, capitozzatura, per i seguenti motivi:... Marca da bollo da 14.62 Spazio riservato per il Protocollo AL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE Direzione Ambiente - Ufficio Tutela Alberi Privati Via Benedetto Fortini 37-50125 FIRENZE Spazio riservato all

Dettagli

7^ CONFERENZA ORGANIZZATIVA

7^ CONFERENZA ORGANIZZATIVA 7^ CONFERENZA ORGANIZZATIVA Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni PIANO IRRIGUO NAZIONALE PSR 2007/2013 E PAC 2014/2020 CONSORZI DI BONIFICA Intervento del Consorzio della Bonifica Reatina 14,

Dettagli

ASL TERAMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

ASL TERAMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE ASL TERAMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE P.O.S. 01 Protocollo FORNITURA DI ACQUE POTABILI MEDIANTE Revisione N. Pag. 1 di 7 Emessa il 10 maggio 2007 Predisposta

Dettagli